La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute ha pubblicato i risultati relativi all'anno 2012 dell'adempimento "Mantenimento dell'erogazione dei LEA" attraverso gli indicatori della griglia LEA.
Qui vediamola griglia della regione Lazio.
Complessivamente il Lazio ha conseguito un punteggio pari a 167, quindi è tra le regioni sufficienti anche se si è collocata al nono posto.
La prima è l'Emilia e Romagna con 210 punti.
Alcune regioni sono state invitate ad impegnarsi su alcuni punti. La Campania ha riportato un punteggio di 117 ed è stata giudicata insufficiente. Chi volesse saperne di più può andare sul sito del Ministero della salute.
martedì 30 dicembre 2014
LA SPESA SOCIALE DEL COMUNE DI SABAUDIA
A seguito dell'assestamento del Bilancio del Comune di Sabaudia per gli interventi sociali verranno spesi complessivamente € 2.160.929,20 per una spesa pro capite di € 113. Ben lontana dalla spesa dei Comuni di Trento e Bolzano che guidano questa classifica. Il problema è l'assistenza per gli anziani. Secondo l’ultimo rapporto dell’ISTAT la spesa media dei comuni italiani solo per l’assistenza agli anziani è di 117 euro l’anno per ciascun residente di età superiore a 65 anni, con un minimo di 52 euro pro capite al sud (sette euro pro capite in meno rispetto al 2008) e un massimo di 164 euro al Nord-est. Le risorse destinate agli anziani sono in gran parte destinate a interventi e servizi (circa il 52 per cento), il più rilevante dei quali è l’assistenza domiciliare. Vi sono poi diversi tipi di contributi economici (pari al 27 per cento della spesa per gli anziani), la maggior parte dei quali riferibile al pagamento di rette per l’accoglienza in strutture residenziali. Il rimanente 20 per cento della spesa per gli anziani è destinato al finanziamento di strutture, principalmente a carattere residenziale. Anche in questo caso la spesa pro capite al sud è più bassa di quella del nord (meno di un terzo), pur a fronte di un maggior numero di anziani in cattiva salute e una speranza di vita più bassa. Uno dei problemi più sentiti dalle persone, ma anche dagli operatori più attenti, specialmente in alcune regioni è quello di una insufficiente integrazione socio sanitaria e presa in carico della cronicità.
LA SANITA' E IL WELFARE NELLA LEGGE DI STABILITA'
Oggi è stato pubblicato il Supplemento ordinario n.99 alla Gazzetta Ufficiale n.300 il testo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avente per oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)
Si tratta di un unico articolo composto di 733 commi; molti di essi riguardano la sanità e le politiche sociali.
Un provvedimento molto travagliato che ha subito nel proprio iter molte modifiche tra le quali, l’ultima quella del maxiemendamento con il quale è stato stravolto l’impianto iniziale.
Ancora una volta una legge molto articolata che però ha recepito molte delle osservazioni e dei rilievi mossi da più parti al testo iniziale che aveva molti difetti.
Tra le questioni che personalmente ritengo di maggiore rilievo per il settore sanitario e sociale riepilogo le seguenti:
Comma 50 Bonifica amianto. Viene stanziato un contributo di 45 milioni annui per il triennio 2015/2017 per le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto; il problema è che molti Comuni ancora non hanno fatto il censimento dei siti da bonificare.
Comma 116 Assistenza a malati di mesotelioma: Vengono estesi a livello sperimentale i benefici del Fondo vittime amianto anche ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la malattia a seguito di lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale comprovata. Ancora non viene fatto quasi nulla per la prevenzione.
Comma 125 Misure a favore della famiglia e “bonus bebè”: per ogni figlio nato o anche adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, viene riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L’ assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione: Il bonus è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di 960 euro è raddoppiato. Non viene previsto nulla per gli anziani.
Comma 130 Buoni per mantenimento figli: Previsto un fondo di 45 milioni di euro per contribuire alle spese per il mantenimento dei figli. Per le famiglie con quattro o più figli per l’anno 2015, sono previsti buoni per l’acquisto di beni e servizi, se in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.500 euro annui.
Comma 131 Altri interventi per le famiglie: fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l’anno 2015; una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; un’altra quota di 12 milioni finanzierà i programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
Comma 132 Fondo nazionale Politiche sociali: Lo stanziamento del Fondo nazionale per le Politiche sociali è stato portato a 300 milioni annui a partire dal 2015.
Comma 133 Contrasto alla ludopatia 50 milioni di euro sono destinate alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ma non viene fatto molto per la prevenzione
Comma 156.Social card: Il Fondo passa a 250 milioni di euro annui, probabilmente inadeguati alle effettive esigenze derivanti dalla riduzione del potere di acquisto e dall'aumento della fascia delle famiglie bisognose.
Comma 158 Politiche sociali: Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, dopo molte discussioni è stato portato a 300 milioni di euro.
Comma 159 Non autosufficienze: Il Fondo per le non autosufficienze viene incrementato a 400 milioni di euro per il 2015 e fissato a 250 milioni di euro per il 2016.
Comma 160 Lavoro disabili: il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per il 2015 ammonta a 20 milioni
Comma 172 Garante infanzia e adolescenza: All’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza i finanziamenti esistenti sono integrati di 650.000 euro
Comma 186 Danneggiati emotrasfusioni: Per il 2015 sono stanziati 100 milioni
Comma 556 Attuazione del Patto per la salute 2014-2016: Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015
Comma 560 Hanseniani, AIDS, ecc.: A partire dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti in favore degli hanseniani, per il programma di prevenzione e lotta contro l'Aids, per le disposizioni urgenti in materia sanitaria e per gli stranieri, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale (per una spesa complessiva di oltre 180 mln).
Comma 560 Fibrosi cistica: Resta in vigore il riparto tra le regioni in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti, alla popolazione residente, nonché alle funzioni svolte dai Centri
Comma 565 Monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria: è prevista la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015
Comma 566 Professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica: Viene prevista la definizione di ruoli, competenze, relazioni professionali, responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi, delle tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari.
Comma 567 Mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali: Viene stabilito che l'accertamento da parte della regione del mancato raggiungimento degli obiettivi di salute ed assistenziali (in aggiunta a quelli economico finanziari) costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.
Comma 568 Verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali: costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA (che dovrebbero essere modificati entro l'anno).
Comma 576 IZS: Le Regioni dovranno provvedere al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (per Lazio e Toscana le leggi sono già pronte)
Comma 591. Farmaci monodose: Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministero della Salute e il Mef sono delegati ad emanare un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose in ambito ospedaliero.
Comma 599 Malattie infettive: per potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della Salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie fino a 3 milioni di euro per il 2015
Comma 600 Istituto Spallanzani: Viene autorizzato l'incremento del Fondo mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Comma 601 Criteri di riparto del fondo sanitario: dovranno tener conto anche del raggiungimento di determinati standard di qualità in base ad una intesa in Conferenza Stato Regioni entro il 30 aprile 2015.
Comma 602 Adroterapia: Per l'attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici mediante la terapia dell'adroterapia, viene autorizzato un contributo fino a 15 milioni per il 2015, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica .
lunedì 29 dicembre 2014
LO STATO DEL PATTO DELLA SALUTE
Annunciato con grande enfasi nel luglio scorso dal Ministro Lorenzin il Patto della salute prevedeva una lunga serie di adempimenti da parte dell'Amministrazione centrale e della Conferenza Stato-Regioni, molte delle quali recano la data del 31 dicembre 2014.
Da una analisi compiuta dal "Quotidiano della sanità" molte scadenze sono già passate come quello per la Continuità assistenziale ospedale territorio.
L'impegno era quello di approvare entro domani il Piano Nazionale della cronicità, gli indicatori per il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza e l'aggiornamento dei LEA in Conferenza Stato-Regioni, l'osservatorio per la salute nelle isole minori, ecc.
domenica 28 dicembre 2014
LA CLASSIFICA DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE PROVINCE SECONDO "ITALIA OGGI"
Anche quest'anno il quotidiano Italia oggi ha stilato la graduatoria della qualità della vita nelle province italiane. Al primo posto c'è sempre Trento, tutto il nord est si colloca nella parte alta della classifica. L'Italia centro meridionale è tutta nella seconda parte della classifica.Per arrivare a Latina si deve attendere il 62° posto.C'è stato qualche lieve miglioramento, ma la strada da fare è ancora molta. La politica deve impegnarsi di più per far crescere nella legalità questa provincia cambiando radicalmente il modo di gestire la cosa pubblica a tutti i livelli, anche le famiglie e la scuola devono fare la loro parte
venerdì 26 dicembre 2014
Cronicità e multicronicità in Italia
Il Ministero della salute ha pubblicato in questi giorni la relazione sullo stato sanitario del Paese: un documento molto vasto, interessantissimo (per gli addetti ai lavori), ricco di grafici, ma molto preoccupante.
Qui vediamo un grafico che descrive la presenza di malattie croniche gravi tra la popolazione (grafico A) e le condizioni di multicronicità (grafico B) negli ultimi anni.
Le linee rosa raffigurano le femmine, mentre quelle blu i maschi.
Il problema grave è che molte morti derivante da queste patologie avrebbero potuto essere evitate con una prevenzione idonea. Il Lazio purtroppo non è in buona posizione in questa classifica con il primo posto per le femmine e il terzo per i maschi.
Qui vediamo un grafico che descrive la presenza di malattie croniche gravi tra la popolazione (grafico A) e le condizioni di multicronicità (grafico B) negli ultimi anni.
Le linee rosa raffigurano le femmine, mentre quelle blu i maschi.
Il problema grave è che molte morti derivante da queste patologie avrebbero potuto essere evitate con una prevenzione idonea. Il Lazio purtroppo non è in buona posizione in questa classifica con il primo posto per le femmine e il terzo per i maschi.
WORLD HEALTH STATISTICS 2014
Come tutti gli anni è stato pubblicato il volume 2014 con le World Health Statistics curato dalla World Health Organization (O.M.S.), con il confronto tra Paesi sviluppati (tra i quali l'Italia) e quelli meno sviluppati o sottosviluppati.
E' un documento molto interessante con i dati del nostro Paese a confronto con quelli di molte altre Nazioni.
La durata media della vita in Italia, grazie agli interventi degli ultimi decenni è aumentata considerevolmente e si è ridotto il gap tra maschi e femmine.
Ma c'è ancora molto da fare per migliorare la prevenzione e l'assistenza ai soggetti portatori di patologie croniche e agli anziani.
mercoledì 24 dicembre 2014
GLI ITALIANI E IL DIGITAL DIVIDE SECONDO L'ISTAT
Dall'ultimo rapporto ISTAT sul grado di informatizzazione della popolazione l'Italia si colloca al 25° posto su 27 nazioni europee.
La percentuale di non utenti tra i 64 -74 anni è del 74,8% e sale del 93,4% tra gli ultra settantacinquenni.
Nel centro nord l'utilizzo di internet è maggiore che al sud.
Pertanto pur avendo fatto lievi passi avanti l'Italia rimane ancora nelle posizioni di coda a livello europeo e quindi tra i Paesi sviluppati. molti centri anziani hanno ricevuto dalla loro regione dei PC, ma questi restano per lo più inutilizzati.
Come si vede dal grafico il livello culturale anche in questo campo rappresenta una grande discriminante.
La percentuale di non utenti tra i 64 -74 anni è del 74,8% e sale del 93,4% tra gli ultra settantacinquenni.
Nel centro nord l'utilizzo di internet è maggiore che al sud.
Pertanto pur avendo fatto lievi passi avanti l'Italia rimane ancora nelle posizioni di coda a livello europeo e quindi tra i Paesi sviluppati. molti centri anziani hanno ricevuto dalla loro regione dei PC, ma questi restano per lo più inutilizzati.
Come si vede dal grafico il livello culturale anche in questo campo rappresenta una grande discriminante.
martedì 23 dicembre 2014
GLI EFFETTI DEL CATTIVO GOVERNO NELLE CITTA'
Nel Palazzo Pubblico di Siena nella Sala dei Nove (un governo Guelfo che amministrò la città dal 1287 al 1355) sulla parete di destra, molto rovinato dal tempo si trova l'affresco di Ambrogio Lorenzetti intitolato il Cattivo Governo (1338-1339), una sinistra figura dalle sembianze di diavolo, che
impersona la “Tirannia”.
Essa guarda al proprio interesse invece che al “Bene
Comune” ed è assistita nel proprio operare dai vizi peggiori: Crudeltà e Tirannide, Superbia, Avarizia e Vanagloria.
Per realizzare il
suo nefasto disegno ha neutralizzato la “Giustizia” privandola dei suoi
strumenti e della sua dignità.
Il Cattivo Governo produce nella città e nella campagna
effetti decisamente negativi e comunque opposti a quelli garantiti dal Buon
Governo: violenze, distruzioni, ruberie e fondamentalmente “timore” per ciascun
cittadino che vede in pericolo le proprietà, le attività e la stessa vita.
sabato 20 dicembre 2014
IL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI SUL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
A seguito dei ricorrenti problemi
negli enti locali, dovuti per lo più al mancato funzionamento dei controlli
interni (previsti dall’art. 148 del TUEL), con il D.L. n. 17472012 convertito
dalla L. 213/2012 e con l’art. 33 del D.L. 91/2014 convertito dalla L. 116/2014
sono state introdotte nuove disposizioni in base alle quali i Sindaci dei
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono tenuti a rendere alla
Corte dei Conti una relazione annuale.
La Sezione delle Autonomie della
Corte dei Conti con delibera in data 24 novembre 2014 ha emanato le Linee guida
per la compilazione di detto referto approvando anche lo schema di detta
relazione che deve essere articolata sui seguenti punti:
§
Controllo di regolarità amministrativa e
contabile
§
Controllo di gestione
§
Controllo strategico
§
Controllo sugli equilibri finanziari
§
Controllo sugli organismi partecipati
§
Controllo sulla qualità dei servizi
La relazione per l’anno 2014
dovrà essere tramessa alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti
nonché alla sezione delle autonomie entro il 30 aprile 2015
La delibera e lo schema della
relazione sono riportati sul Supplemento ordinario n. 293 alla gazzetta
ufficiale n. 94/2014
LA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO
La relazione deve
essere redatta dai Sindaci di tutti i comuni ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori
e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17,
e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico
riferimento a:
a) sistema e esiti dei
controlli interni;
b) eventuali rilievi
della Corte dei conti;
c) azioni intraprese
per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso
di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione
finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei
numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando
azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e
stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da
indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative
dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione
della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione deve
essere sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la
data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione
della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell’ente
locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
In caso di
scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione
della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti
dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari
dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli
enti.
Le tabelle da riempire
sono contenute nello schema della relazione approvato con D.M. 26 aprile 2013 e
sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e
dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1,
comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati riportati
devono trovare corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell’ente.
Sarebbe bene che nel corso del mandato ogni Sindaco avesse presente di cosa dovrà rendere conto alla fine dell'incarico.
venerdì 19 dicembre 2014
LA CONFERENZA STATO-REGIONI RIVEDE LE PERCENTUALI DI SPESA PER LE VARIE FUNZIONI
Finalmente con il nuovo Patto della salute è previsto che le Regioni e quindi le ASL destinino più risorse all'assistenza primaria sul territorio e alla prevenzione.
Mentre le somme destinate all'assistenza ospedaliera sono state ridotte.
Un cambiamento epocale che spero che si traduca rapidamente in concreto al momento della definizione del bilancio di ciascuna ASL.
Mentre le somme destinate all'assistenza ospedaliera sono state ridotte.
Un cambiamento epocale che spero che si traduca rapidamente in concreto al momento della definizione del bilancio di ciascuna ASL.
mercoledì 17 dicembre 2014
I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2015
La Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del proprio regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo ha adottato il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2015.
In particolare sono stati definiti i controlli sugli enti locali da parte delle Sezioni regionali di controllo che tiene conto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 della nuova disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici e degli adempimenti già previsti dal D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Gli interessati prestino attenzione
In particolare sono stati definiti i controlli sugli enti locali da parte delle Sezioni regionali di controllo che tiene conto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 della nuova disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici e degli adempimenti già previsti dal D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Gli interessati prestino attenzione
L'ITALIA ANCORA IN RITARDO PER L'UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI
Il Consiglio dell’Unione europea discuterà giovedì e venerdì, tra le altre cose, la proroga di un anno del termine ultimo per spendere i fondi strutturali europei della programmazione 2007-2013.
Al momento l’Italia è nelle ultime posizioni e deve spendere ancora 14 miliardi entro il 31 dicembre 2015
Occorre più impegno da parte delle amministrazioni locali.
Molti Comuni, nonostante l'impegno delle regioni ed i corsi gratuiti svolti dalle università non sono in grado di presentare progetti.
Al momento l’Italia è nelle ultime posizioni e deve spendere ancora 14 miliardi entro il 31 dicembre 2015
Occorre più impegno da parte delle amministrazioni locali.
Molti Comuni, nonostante l'impegno delle regioni ed i corsi gratuiti svolti dalle università non sono in grado di presentare progetti.
martedì 16 dicembre 2014
La Corte dei Conti torna sul tema degli incarichi di consulenza e collaborazione
Nonostante le disposizioni che si sono succedute in questi anni per limitare e regolamentare l’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione (da ultimo la L. 24 dicembre 2007, n. 244), molti enti locali seguitano a fare quello che gli pare.
A seguito di una richiesta di parere formulata dal Comune di Caserta la Corte dei Conti della Campania, con la delibera n.235 del 14 novembre 2014, è dovuta tornare ad esprimersi in materia di vincoli di selezione nella scelta dei collaboratori da parte delle pubbliche amministrazioni.
In base alla legge richiamata ogni comune avrebbe dovuto adottare un regolamento che avrebbe dovuto essere trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione.
Secondo la Corte il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzate (avviso, bando, ecc.), solo nel caso in cui la procedura concorsuale sia andata deserta può prescindersi dal suo svolgimento.
L’ incarico, specialmente quando si tratti di consulenza deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione, in particolare: oggetto della prestazione, durata, modalità di determinazione del corrispettivo, termini di pagamento, verifiche del raggiungimento del risultato (indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo).
Tutti gli incarichi di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti.
L’accertamento dell’illegittimità per il mancato rispetto di una o più dei requisiti di Legge comporta l’obbligo di rimuovere l’atto in sede di autotutela, ma anche la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere.
Si tratta di conseguenze gravi che, in relazione all’entità del danno in base alla normativa vigente possono comportare conseguenze anche molto gravi per chi ha sottoscritto i provvedimenti.
Ancora una volta torna prepotentemente l’obbligo di mantenere separata la funzione di indirizzo politico-amministrativo prevista dall’art. 4 del D.lgs 165/2001 da quella di gestione propria dei dirigenti e dei funzionari consistente nell’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, la cui responsabilità ricade in maniera esclusiva su di loro.
A seguito di una richiesta di parere formulata dal Comune di Caserta la Corte dei Conti della Campania, con la delibera n.235 del 14 novembre 2014, è dovuta tornare ad esprimersi in materia di vincoli di selezione nella scelta dei collaboratori da parte delle pubbliche amministrazioni.
In base alla legge richiamata ogni comune avrebbe dovuto adottare un regolamento che avrebbe dovuto essere trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione.
Secondo la Corte il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzate (avviso, bando, ecc.), solo nel caso in cui la procedura concorsuale sia andata deserta può prescindersi dal suo svolgimento.
L’ incarico, specialmente quando si tratti di consulenza deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione, in particolare: oggetto della prestazione, durata, modalità di determinazione del corrispettivo, termini di pagamento, verifiche del raggiungimento del risultato (indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo).
Tutti gli incarichi di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti.
L’accertamento dell’illegittimità per il mancato rispetto di una o più dei requisiti di Legge comporta l’obbligo di rimuovere l’atto in sede di autotutela, ma anche la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere.
Si tratta di conseguenze gravi che, in relazione all’entità del danno in base alla normativa vigente possono comportare conseguenze anche molto gravi per chi ha sottoscritto i provvedimenti.
Ancora una volta torna prepotentemente l’obbligo di mantenere separata la funzione di indirizzo politico-amministrativo prevista dall’art. 4 del D.lgs 165/2001 da quella di gestione propria dei dirigenti e dei funzionari consistente nell’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, la cui responsabilità ricade in maniera esclusiva su di loro.
mercoledì 10 dicembre 2014
LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI TRA RISPETTO DELLE NORME, LEGALITÀ, TRASPARENZA E SPEDITEZZA
In questi giorni la stampa è dovuta intervenire in merito alle modalità di applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prevede la possibilità che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cosiddette cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi), anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della P.A., purché naturalmente dette cooperative siano iscritte all’albo regionale.
Con l’emanazione del Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006) la materia è stata normata come segue: «Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.»
La maggioranza degli enti locali non effettua una programmazione degli acquisti e una definizione degli appalti riservati ex art. 52 del D.lgs 163/2006, preferendo procedere in relazione alle varie esigenze o urgenze (spesso non corrispondenti alla realtà) frazionando le forniture per cui quando poi viene fatta la somma di servizi analoghi talora si scopre che sono state corrisposte alla medesima cooperativa somme pari complessivamente superiori alla soglia europea.
Al riguardo, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione n.3 del 1° agosto 2012 ha emanato delle “Linee guida per gli affidamenti a cooperative ai sensi dell’art.5 della legge n. 381/1991, nelle quali vengono affrontate tutte le problematiche.
In primo luogo viene ricordato come le cooperative sociali di tipo B, ai fini dell’applicazione della citata L. 381/91, devono possedere almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall’art. 4 della stessa legge.
L’iscrizione all’albo regionale, effettuata sulla base della ricorrenza di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali, è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni, per le cooperative sociali residenti aventi sede in Italia ed i loro consorzi (cfr. parere AVCP n. 40 del 2 aprile 2009).
Per quanto riguarda le modalità di affidamento di dette convenzioni, l’AVCP ricorda quanto evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 9 dicembre 2008, n. 11093) secondo cui non può ammettersi che l’utilizzo dello strumento della convenzione possa consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale: infatti, in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l’individuazione di un soggetto privato a cui affidare lo svolgimento dei servizi per la pubblica amministrazione, occorre, comunque, il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.
Una norma interessante a favore delle cooperative sociali di tipo B è rappresentata dalla deroga alle disposizioni contenute nel D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 in materia di acquisti attraverso il mercato elettronico e le Convenzioni Consip, inserita nell'art. 4, commi 8 e 8bis.
Già nel 2010 il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 2829/2010) aveva deciso che l’affidamento diretto a cooperative sociali non potesse riguardare servizi pubblici (come quelli di igiene urbana) erogati a favore dell’utenza, ma solo i servizi a soddisfare direttamente le esigenze della pubblica amministrazione.
Di recente il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sentenza n. 2342/2013) ha ritenuto che in considerazione dell’eccezionalità della norma questa debba essere interpretata in maniera restrittiva, nel senso che è applicabile solamente nei casi espressamente previsti dalla legge per cui ha ritenuto illegittimo l’affidamento ad una Cooperativa sociale della gestione di un campo sportivo, trattandosi della gestione di un servizio pubblico.
Ancora il Consiglio di Stato (Sez. V, Sentenza n. 5149/2014) ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto del servizio di trasporto urbano di un Comune, ritenendo che l’oggetto della convenzione non possa essere costituito dall’esecuzione di lavori pubblici né dalla gestione di servizi pubblici locali, ma che possa essere utilizzato solamente per le esigenze strumentali dell’ente.
Il TAR Lazio-Latina (Sez. I, sentenza n. 1211/2007) a sua volta ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B nel caso di valori sopra soglia.
Pertanto, in primo luogo occorre che ogni ente pubblico provveda ad individuare in sede di programmazione annuale degli acquisti, quali esigenze di forniture e servizi possano essere garantite tramite convenzioni con cooperative sociali di tipo B, rendendo pubblica tale scelta.
Una volta deciso di affidare un servizio a cooperative sociali di tipo B, se vi è una pluralità di soggetti interessati dovrà essere esperita una procedura competitiva di tipo negoziato riservata alle cooperative aventi i requisiti.
Non è possibile riservare la partecipazione a cooperative sociali aventi sede in un determinato territorio.
Nella convenzione deve essere indicato il numero e la percentuale di lavoratori svantaggiati da impiegare per agevolare i controlli.
Nel corso della convenzione deve essere controllato il permanere delle condizioni di cui all’art. 5 della L. 381/1991.
Il Comune deve verificare costantemente il perseguimento delle finalità di reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
I singoli affidamenti in convenzione diretta sono soggetti agli obblighi di comunicazione all’Autorità, così come chiarito con comunicato del Presidente del 27 luglio 2010.
Ovviamente ogni amministrazione dovrà provvedere all’inizio dell’anno la programmazione degli acquisti che deve riguardare non solo la tipologia dei beni o servizi da acquistare nel corso dell’anno, ma anche le procedure da seguire, i vincoli da rispettare e l’individuazione dei servizi da affidare a cooperative sociali di tipo B, dando la massima trasparenza a tutti gli atti, alla tipologia del procedimento e al nominativo del responsabile dello stesso.
Riassumendo alle cooperative sociali di tipo B possono essere effettuati affidamenti:
-· Sotto la soglia di rilevanza comunitaria possono essere stipulate convenzioni ex art. 5 comma 1 della L. 381/1991 esperendo una procedura aperta previo bando (Il regolamento UE n. 1336/2013 ha stabilito la nuove soglia per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali in € 207.000);
- Sotto i 40.000,00 euro può essere fatto l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ex art. 125 comma 1 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni
- Sopra la soglia di rilevanza comunitaria i Comuni possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate ex art. 4 comma 1, con l’adozione di specifici programmai di recupero e reinserimento lavorativo
Ciò posto, anche se in taluni casi (come i contratti inferiori a € 40.000) la legge consente l’affidamento diretto, tenuto conto della fragilità in alcuni casi dei soggetti interessati, per ragioni di trasparenza e opportunità, è raccomandabile che, ove il tempo lo consenta, si proceda comunque ad esperire una procedura aperta.
In molti casi ci si trova ad esaminare atti relativi al conferimento d’urgenza del taglio dell’erba nei giardini pubblici, alla potatura degli alberi, alla pulizia della spiaggia ecc. tutti eventi legati alle esigenze stagionali che possono essere programmati per tempo seguendo le procedure di legge, senza ricorrere all’urgenza.
Restano salve naturalmente le emergenze derivanti da fenomeni atmosferici, ecc.
La speditezza e l’efficacia della pubblica amministrazione possono essere ottenute con una migliore programmazione e organizzazione del lavoro, senza ridursi all’ultimo momento con atti che sono poi facilmente censurabili da parte delle Autorità competenti e la cui responsabilità ricade sui funzionari che li hanno sottoscritti.
Altre notizia sono reperibili sul mio "Manuale per un consigliere comunale di opposizione Come sfidare la maggioranza"
Con l’emanazione del Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006) la materia è stata normata come segue: «Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.»
La maggioranza degli enti locali non effettua una programmazione degli acquisti e una definizione degli appalti riservati ex art. 52 del D.lgs 163/2006, preferendo procedere in relazione alle varie esigenze o urgenze (spesso non corrispondenti alla realtà) frazionando le forniture per cui quando poi viene fatta la somma di servizi analoghi talora si scopre che sono state corrisposte alla medesima cooperativa somme pari complessivamente superiori alla soglia europea.
Al riguardo, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione n.3 del 1° agosto 2012 ha emanato delle “Linee guida per gli affidamenti a cooperative ai sensi dell’art.5 della legge n. 381/1991, nelle quali vengono affrontate tutte le problematiche.
In primo luogo viene ricordato come le cooperative sociali di tipo B, ai fini dell’applicazione della citata L. 381/91, devono possedere almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall’art. 4 della stessa legge.
L’iscrizione all’albo regionale, effettuata sulla base della ricorrenza di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali, è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni, per le cooperative sociali residenti aventi sede in Italia ed i loro consorzi (cfr. parere AVCP n. 40 del 2 aprile 2009).
Per quanto riguarda le modalità di affidamento di dette convenzioni, l’AVCP ricorda quanto evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 9 dicembre 2008, n. 11093) secondo cui non può ammettersi che l’utilizzo dello strumento della convenzione possa consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale: infatti, in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l’individuazione di un soggetto privato a cui affidare lo svolgimento dei servizi per la pubblica amministrazione, occorre, comunque, il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.
Una norma interessante a favore delle cooperative sociali di tipo B è rappresentata dalla deroga alle disposizioni contenute nel D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 in materia di acquisti attraverso il mercato elettronico e le Convenzioni Consip, inserita nell'art. 4, commi 8 e 8bis.
Già nel 2010 il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 2829/2010) aveva deciso che l’affidamento diretto a cooperative sociali non potesse riguardare servizi pubblici (come quelli di igiene urbana) erogati a favore dell’utenza, ma solo i servizi a soddisfare direttamente le esigenze della pubblica amministrazione.
Di recente il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sentenza n. 2342/2013) ha ritenuto che in considerazione dell’eccezionalità della norma questa debba essere interpretata in maniera restrittiva, nel senso che è applicabile solamente nei casi espressamente previsti dalla legge per cui ha ritenuto illegittimo l’affidamento ad una Cooperativa sociale della gestione di un campo sportivo, trattandosi della gestione di un servizio pubblico.
Ancora il Consiglio di Stato (Sez. V, Sentenza n. 5149/2014) ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto del servizio di trasporto urbano di un Comune, ritenendo che l’oggetto della convenzione non possa essere costituito dall’esecuzione di lavori pubblici né dalla gestione di servizi pubblici locali, ma che possa essere utilizzato solamente per le esigenze strumentali dell’ente.
Il TAR Lazio-Latina (Sez. I, sentenza n. 1211/2007) a sua volta ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B nel caso di valori sopra soglia.
Pertanto, in primo luogo occorre che ogni ente pubblico provveda ad individuare in sede di programmazione annuale degli acquisti, quali esigenze di forniture e servizi possano essere garantite tramite convenzioni con cooperative sociali di tipo B, rendendo pubblica tale scelta.
Una volta deciso di affidare un servizio a cooperative sociali di tipo B, se vi è una pluralità di soggetti interessati dovrà essere esperita una procedura competitiva di tipo negoziato riservata alle cooperative aventi i requisiti.
Non è possibile riservare la partecipazione a cooperative sociali aventi sede in un determinato territorio.
Nella convenzione deve essere indicato il numero e la percentuale di lavoratori svantaggiati da impiegare per agevolare i controlli.
Nel corso della convenzione deve essere controllato il permanere delle condizioni di cui all’art. 5 della L. 381/1991.
Il Comune deve verificare costantemente il perseguimento delle finalità di reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
I singoli affidamenti in convenzione diretta sono soggetti agli obblighi di comunicazione all’Autorità, così come chiarito con comunicato del Presidente del 27 luglio 2010.
Ovviamente ogni amministrazione dovrà provvedere all’inizio dell’anno la programmazione degli acquisti che deve riguardare non solo la tipologia dei beni o servizi da acquistare nel corso dell’anno, ma anche le procedure da seguire, i vincoli da rispettare e l’individuazione dei servizi da affidare a cooperative sociali di tipo B, dando la massima trasparenza a tutti gli atti, alla tipologia del procedimento e al nominativo del responsabile dello stesso.
Riassumendo alle cooperative sociali di tipo B possono essere effettuati affidamenti:
-· Sotto la soglia di rilevanza comunitaria possono essere stipulate convenzioni ex art. 5 comma 1 della L. 381/1991 esperendo una procedura aperta previo bando (Il regolamento UE n. 1336/2013 ha stabilito la nuove soglia per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali in € 207.000);
- Sotto i 40.000,00 euro può essere fatto l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ex art. 125 comma 1 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni
- Sopra la soglia di rilevanza comunitaria i Comuni possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate ex art. 4 comma 1, con l’adozione di specifici programmai di recupero e reinserimento lavorativo
Ciò posto, anche se in taluni casi (come i contratti inferiori a € 40.000) la legge consente l’affidamento diretto, tenuto conto della fragilità in alcuni casi dei soggetti interessati, per ragioni di trasparenza e opportunità, è raccomandabile che, ove il tempo lo consenta, si proceda comunque ad esperire una procedura aperta.
In molti casi ci si trova ad esaminare atti relativi al conferimento d’urgenza del taglio dell’erba nei giardini pubblici, alla potatura degli alberi, alla pulizia della spiaggia ecc. tutti eventi legati alle esigenze stagionali che possono essere programmati per tempo seguendo le procedure di legge, senza ricorrere all’urgenza.
Restano salve naturalmente le emergenze derivanti da fenomeni atmosferici, ecc.
La speditezza e l’efficacia della pubblica amministrazione possono essere ottenute con una migliore programmazione e organizzazione del lavoro, senza ridursi all’ultimo momento con atti che sono poi facilmente censurabili da parte delle Autorità competenti e la cui responsabilità ricade sui funzionari che li hanno sottoscritti.
Altre notizia sono reperibili sul mio "Manuale per un consigliere comunale di opposizione Come sfidare la maggioranza"
lunedì 8 dicembre 2014
L'etica della politica e la gestione della PA
Prendo spunto da un articolo di Stefano Rodotà
apparso sul quotidiano “La Repubblica” dell’8 dicembre dal titolo “Il primato
dell’etica pubblica” in cui viene fortemente richiamata l’attenzione a porre il
tema della legalità al primo posto dell’agenda politica del Governo, liberando
la politica da quei nodi che in questi ultimi anni sono divenuti sempre più
stringenti con gli affari, il clientelismo, i poteri nascosti, ecc. Il problema pervade soprattutto il territorio e i
Comuni. Gli strumenti ci sono: in primo luogo il rispetto
della Costituzione, del Testo Unico degli Enti Locali poi quello delle numerosissime
legge emanate, specialmente negli ultimi anni per la prevenzione della
corruzione e mai completamente applicate come la L. 190, il D.lgs 33/2014, il
D.lgs 39/2014, o rispettate solo formalmente. Ma la prima cosa da fare è quella di impedire
l’iscrizione ai partiti di persone che non sono motivate a occuparsi della polis ma solo degli affari loro, di
quelli dei familiari e di quelli dei loro sodali. Nello Statuto e nei regolamenti di alcuni Partiti
sono previste norme proprio in questo senso; il problema più importante comunque
è quello della selezione della classe dirigente, cioè la scelta dei candidati
alle cariche interne dei Partiti e a quelle nelle Pubbliche amministrazioni e
nel Parlamento.I cittadini devono smettere di delegare al prossimo
e di fidarsi di quanto gli viene proposto, devono chiedere che chi si presenta
o viene presentato abbia quei requisiti che il posto richiede: onestà,
competenza, sembrano cose da poco ma ancora oggi siedono nei consigli comunali
persone con precedenti penali e che votano per disciplina di maggioranza senza
rendersi conto di cosa si stia parlando. All’interno del Partito Democratico esiste un
Codice Etico che deve essere fatto rispettare, esistono procedure per verificare
le iscrizioni, altre per la scelta dei candidati, tutte molto precise, ma che
devono essere applicate e fatte rispettare dagli organi competenti. La politica in alcune vicende recenti ha moltissime
responsabilità specialmente per quanto riguarda la scelta delle candidature che
viene di fatta in molti casi senza rispettare la procedura delle primarie e
l’Assemblea degli iscritti, indicando persone che talora non risiedono neanche
sul luogo o che hanno valori molto lontani da quelli dei cittadini che poi
saranno chiamati ad eleggerle. Sono gli iscritti che devono far rispettare le
norme interne evitando di delegare i capibastone locali, ma anche gli organi di
garanzia interni devono fare il loro dovere, ma troppo spesso non vengono fatti
neanche funzionare. È tutta una classe dirigente che deve farsi l’esame
di coscienza, ma questo non basta, deve farsi da parte, non può pretendere,
dopo quanto è avvenuto di rimanere al proprio posto, dichiarando di voler fare
pulizia, esiste una responsabilità ben precisa e anche dove non c’è una responsabilità
diretta di sicuro c’è stata tolleranza e scarsa attenzione a un sistema che
dilagava ovunque. La cosa riguarda non solo chi aveva incarichi nella PAL, ma anche chi riveste incarichi nella direzione del Partito a tutti i livelli.
venerdì 5 dicembre 2014
IL RAPPORTO 2014 DEL CENSIS
Giunto alla 48ª edizione, il Rapporto Censis interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nella difficile congiuntura che stiamo attraversando. Le Considerazioni generali introducono il Rapporto sottolineando come il Paese viva una profonda crisi della cultura sistemica: nella «società delle sette giare», i poteri sovranazionali, la politica nazionale, le sedi istituzionali, le minoranze vitali, la gente del quotidiano, il sommerso e la comunicazione appaiono come mondi non comunicanti, che vivono di se stessi e in se stessi. Nella seconda parte,«La società italiana al 2014», vengono affrontati i temi di maggiore interesse emersi nel corso dell'anno, descrivendo una società satura dal capitale inagito, la solitudine dei soggetti, i punti di forza e di debolezza dell'Italia fuori dall'Italia. Nella terza e quarta parte si presentano le analisi per settori: la formazione, il lavoro e la rappresentanza, il welfare e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti e i processi economici, i media e la comunicazione, il governo pubblico, la sicurezza e la cittadinanza.