Le disposizioni anticorruzione prevedono che ogni amministrazione approvi un Piano triennale contenente tutte le misure previste per il contrasto alla corruzione e per difendere l'integrità dell'amministrazione. Ciascun Comune ha previsto norme particolari, ma tutte prevedono, come previsto dalla legge, la rotazione progressiva dei responsabili dei Settori. Con la scadenza a fine gennaio del termine per l’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, si apre ora ora una fase di monitoraggio da parte dell’ANAC. In particolare, anche alla luce dei recenti indirizzi impartiti nella deliberazione n. 13 del 4 febbraio 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà valutare l’efficace definizione dei meccanismi di rotazione dei dipendenti.Ma cosa avviene se poi la rotazione prevista non viene attuata?
martedì 30 giugno 2015
COMUNI OBBLIGO COMUNICAZIONE DELL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
In base all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, entro il 30 giugno di ogni anno ciascun ente locale è tenuto a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica:
-l'elenco degli incarichi retribuiti conferiti od autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente;
-i compensi erogati a ciascun dipendente per i predetti incarichi (distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato) nell'anno precedente o della cui erogazione ne ha avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati che hanno conferito l’incarico;
-l'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, indicandone la motivazione;
-l’eventuale dichiarazione negativa, nel caso in cui nell’anno precedente non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo;
-l'elenco degli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
-i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.
Senza dubbio tutti i Comuni di nostra conoscenza avranno già provveduto.
lunedì 29 giugno 2015
I COMUNI DEVONO INDIVIDUARE I BENI CUI DESTINARE LE SOMME VERSATE DA CITTADINI E SOCIETA' A SOSTEGNO DELLA CULTURA
L'"art bonuns" è un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della Cultura. Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art - Bonus"). Il decreto-legge introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. In particolare il credito d’imposta del 65% è riconosciuto per le donazioni a favore di:
a) Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
b) Musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici;
c) spese di investimento per Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche
Risultano beneficiari del credito d’imposta: le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile; i soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Le modalità per presentare la riduzione fiscale sono esplicitate nella in una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Per ulteriori approfondimenti consulta anche www.artbonus.gov.it
Ogni ente locale dovrebbe individuare alcuni beni a favore dei quali destinare le somme che saranno destinate dai cittadini. Molti Comuni non hanno ancora provveduto.... quando lo faranno?
CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI
Com'è noto la Legge 10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), all’art. 7, prevede l’istituzione dell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, con il coinvolgimento degli Enti territoriali e del Corpo Forestale dello Stato. Il Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 all'art. 2 ha stabilito i criteri per il censimento e le competenze dei vari enti coinvolti: ai Comuni spettano in primo luogo le operazioni di censimento degli alberi monumentali ricadenti nei territori di competenza e alle Regioni il coordinamento e la redazione degli elenchi regionali. E’ previsto che entro la fine del mese di luglio i Comuni segnalino alla Regione l’eventuale presenza di esemplari nel proprio territorio aventi i requisiti stabiliti dal Decreto per definire un albero monumentale. Sarebbe opportuno che i Comuni che ancora non l'hanno fatto si attivassero....
LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI OGGI E' RESA PIU' FACILE
Sin dagli anni ’70 in Italia è nato un movimento per stimolare la donazione di organi (all’epoca la medicina prevedeva solo il trapianto di rene); grazie alle battaglie portate aventi a vari livelli è stato possibile far approvare dal Parlamento una normativa (L. 91/99), grazie alla quale per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito. Oramai, grazie ai progressi degli ultimi decenni la medicina consente trapianti di quasi tutti gli organi, ma pazienti affetti da gravissime patologie devono attendere molti anni perché mancano i donatori. Oggi tutti i cittadini maggiorenni possono dichiarare la loro volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte. Le dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti, grazie al quale è possibile provvedere in caso di necessità a trapianti prelevando l’organo in qualsiasi ospedale d’Italia per effettuare il trapianto anche nelle altre strutture autorizzate con la massima speditezza. personalmente mi sono occupato di trapianti per tutte le problematiche organizzative e logistiche (che non si vedono, ma ci sono) per fare i primi trapianti di fegato presso l'IRCCS regina elena di Roma (èquipe del prof. Eugenio Santoro) e posso dire che ogni volta era un evento commovente che si concludeva con il salvare la vita ad una persona.
Le modalità sono molto semplici:
-Registrazione della propria volontà presso la propria ASL, il medico di famiglia, attraverso un apposito modulo.
-Compilazione del c.d. Tesserino Blu del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni del settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali;
-Qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, anch'essa da conservare tra i documenti personali;
-Atto olografo presso l’Associazione Italiana Donatori di organi.
-Anche l’ufficio anagrafe può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti a seguito degli interventi normativi di recente (art. 3, comma 8-bis della L. 25/2009 e D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013).
Ora anche il Comune di Sabaudia ha finalmente adottato una deliberazione per agevolare i cittadini che vogliono manifestare la loro volontà di donare gli organi con la deliberazione n. 54 del 15 giugno scorso.
domenica 28 giugno 2015
PER LE MULTE DELL'AUTOVELOX NON OMOLOGATO O PRIVO DI REVISIONE SI PUO' FARE RICORSO AL PREFETTO...LO HA AFFERMATO LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015 ha stabilito che gli autovelox per poter essere efficaci e mantenere l'omologazione debbano essere revisionati periodicamente. Se questo non avviene i verbali fatti dalla polizia locale non sono validi. Occorre quindi fare ricorso al Prefetto segnalando questo motivo di ricorso (cioè che l'apparecchio ha una omologazione scaduta). Per un comune come quello di Sabaudia che dalle contravvenzioni al Codice della strada l'anno passato ha incassato € 859.659,73 (una delle somme più elevate per i Comuni della sua categoria), potrebbe essere un problema grave. E' recente sempre da parte del Comune di Sabaudia, il noleggio di un sistema controllo targhe che per soli sei interventi è venuto a costare € 1.5000,00 più € 330,00 per IVA (determinazione n. 7 del 20 marzo 2015 (pubblicata al registro generale n. 1006 del 19 giugno 2015)
sabato 27 giugno 2015
PUBBLICATA L'AGENDA DIGITALE DELLA REGIONE LAZIO
Sul n. 51 del Bollettino Ufficiale della regione Lazio del 25 giugno è stato pubblicata la nuova Agenda Digitale contenente le Linee guida per lo sviluppo del lazio digitale, un documento molto interessante che dedica molto spazio alla riorganizzazione del lavoro (coworking ed altro) con particolare riguardo al mondo della sanità regionale che potrebbe avvantaggiarsi moltissimo da una integrazione dei dati e del decentramento delle procedure. Ora si tratta di metterla in pratica.
venerdì 26 giugno 2015
QUALI RISORSE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO DELLA P.A.? L'AUTUNNO SI PREANNUNCIA CALDO
E' stata appena data notizia della sentenza della Corte Costituzionale relativa al problema del blocco dei contratti della pubblica amministrazione e già si scaldano i motori per decidere cosa fare. Il sito dell'ANCITEL riporta alcune dichiarazioni del Sottosegretario Rughetti il quale ha affermato “Siamo contenti perchè la sentenza della Consulta non genera automatismi, nè per il passato, nè per il futuro. Adesso mi auguro che i sindacati abbandonino la vecchia logica dei miniaumenti uguali per tutti: direi che non è più tempo”. “Leggeremo la sentenza - ha proseguito Rughetti - e, se prevede una sorta di obbligo a contrattare, ci metteremo intorno al tavolo. Ma, con umiltà e con rispetto, bisogna chiedersi se è ancora utile dare poco a tutti o se sia meglio fare un patto per individuare i servizi prioritari e investire su questi. Bisogna privilegiare i servizi che rimettano in moto il ciclo produttivo, quelli di supporto alle imprese. E anche i servizi che garantiscano coesione: se un Comune vuole aumentare il produttività per gli assistenti sociali, lo dobbiamo aiutare”. Quanto alle coperture necessarie ha detto che "...occorre una riallocazione della spesa all'interno della stessa pubblica amministrazione. Lo Stato paga 2 miliardi di euro l'anno per l'affitto dei suoi uffici e, solo nel 2013, le aziende di servizi pubblici locali hanno perso 1,2 miliardi. C'è ancora molto spazio per rendere più efficiente la pubblica amministrazione senza ridurne i servizi”. I lavoratori hanno aspettato molto, è ora che il Governo avvii subito le procedure e cerchi soldi reali, non risparmi che sono tutti da vedere altre fonti incerte. L'autunno si preannuncia caldo.
SCADUTO IL TERMINE PER L' APPROVAZIONE DEI DECRETI DELEGATI PER DARE AI CITTADINI UN SISTEMA FISCALE PIU' EQUO: MANCANO DUE DECRETI
Oggi 27 giugno scade il termine fissato dalla legge n. 23/2014 per la delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Purtroppo entro il termine sono stati emanati molti dei decreti previsti, alcuni solo ieri ed ancora non noti, ma sono rimasti fuori due decreti importantissimi: quello relativo alla riforma del Catasto (art. 2 della legge delega), attesa oramai da moltissimi anni e di fondamentale importanza per le finanze degli enti locali e quello sui giochi pubblici (art. 14 della legge delega). ora il Governo dovrà chiedere al Parlamento una nuova delega ed i tempi si allungheranno. Nel frattempo tutto rimarrà come prima con profonde iniquità a livello di imposte sulla casa e con una situazione delicata per quanto riguarda il prelievo fiscale sui giochi ed i relativi controlli.
LA REGIONE LAZIO RAFFORZA LE NORME ANTICORRUZIONE
Dal sito web della regione Lazio si apprende che sono state approvate nuove norme per garantire la trasparenza e difendere la legalità. Un impegno che va avanti e che fa seguito a una serie di azioni, come l’adozione della fatturazione elettronica, la centrale acquisti o il protocollo, subito attivo, con l’autorità anti-corruzione. Ecco cosa riguardano le novità che entreranno in vigore da settembre:
1.la composizione delle commissioni di gara, per raggiungere l’obiettivo preciso di garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure di gara. Come? Con l’istituzione degli albi dei commissari per la formazione delle commissioni giudicatrici. Le figure inserite negli albi saranno suddivise per profilo e per specializzazione in relazione alle diverse tipologie di beni e servizi.
Massima rotazione e trasparenza: la composizione delle commissioni di gara, mediante l’albo, avverrà tramite sorteggio. Per garantire la rotazione chi viene sorteggiato viene escluso dalla rotazione successiva. Nel caso in cui dovessero verificarsi incompatibilità dei commissari anche la loro sostituzione avverrà tramite sorteggio.
2.Le procedure di gara telematiche. Le gare aggregate regionali, le gare in unione di acquisto tra le aziende sanitarie e le gare autonome delle aziende sanitarie si svolgeranno sulla piattaforma di e-procurement, che porterà alla totale informatizzazione i processi di approvvigionamento. Tutto questo consentirà di monitorare in tempo reale la spesa per beni e servizi rispetto al budget assegnato, i consumi effettivi, e la possibilità di verificare in ogni momento tutto ciò che viene fatto dalle strutture. Tra le altre cose si potrà ricorrere anche alle aste elettroniche, per scegliere la ‘migliore offerta’ pervenuta, dando così un forte impulso anche ai risparmi.
3.Il patto con i fornitori: è uno degli strumenti più significativi individuati per prevenire la corruzione nell’affidamento dei contratti pubblici. Si tratta di un accordo tra la pubblica amministrazione e le imprese che partecipano alle gare e stabilisce diritti e obblighi: nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti in fase di gara e nella fase successiva all’aggiudicazione.
Il Presidente Zingaretti ha dichiarato di aver scelto, di valorizzare la trasparenza e di mettere degli anticorpi nella pubblica amministrazione, affinché gli spazi dell'arbitrio e i rischi di infiltrazioni si riducano il minimo possibile.
Si tratta di un esempio che anche altre amministrazioni degli enti locali ma anche della sanità dovrebbero raccogliere per dare una risposta forte alle aspettative dei cittadini onesti, talora sconvolti da quanto si legge quotidianamente sui giornali in merito alle vicende del più importante Comune d'Italia.
giovedì 25 giugno 2015
Quale Utopia per i nostri enti locali?
Nel passato molti filosofi si sono dedicati a trattare dell’Utopia, da Thomas More a Francis Bacon, a Tommaso Campanella. Questo termine lo dobbiamo a More il quale lo coniò dal greco antico con un gioco di parole fra ou-topos (cioè non-luogo) ed eu-topos (luogo felice); utopia è quindi, letteralmente un "luogo felice inesistente". L’opera di More è ispirata a principi fondamentalmente morali: nell'isola di Utopia la proprietà privata è vietata per legge e la terra deve invece essere coltivata, a turni di due anni, da ciascun cittadino, nessuno escluso: tutti hanno un lavoro, di 6 ore al giorno; nel tempo libero, tutti i cittadini possono altresì dedicarsi alle proprie passioni e professioni abituali, ma un posto fondamentale è occupato dallo studio delle scienze e della filosofia. La famiglia rappresenta un nucleo fondamentale per l’Utopia: un tipo di famiglia allargata e monogamica. Per quanto riguarda la religione, nell'isola di Utopia deve essere prevista la più larga tolleranza religiosa, fermo restando però l'obbligo di credere nella Provvidenza di Dio e nell'immortalità dell'anima. Chi infrange le regole viene scacciato da Utopia. Tutti hanno diritto a una vita pacifica, il cui fine è il benessere. Differente è il pensiero di Bacon, descritto in The new Atlantis, scritto 1623, che è stato profondamente influenzato dalla rivoluzione scientifica tipica dell’Inghilterra di quei tempi. Anche se non era uno scienziato, Francis Bacon è stato un amante e sostenitore della scienza. La società di The New Atlantis, come descritto da Francis Bacon è molto più avanzata che quelli di altre società utopistiche e hanno valori diversi rispetto alle altre. Così la società in The New Atlantis si concentra sulla scienza e l'umanità, mentre la società in Utopia è più focalizzata sul governo e la politica e sembra molto ideale piuttosto che essere realistica. Volendo confrontare questi modelli utopici con quello che dovrebbe essere oggi l’avvenire delle nostre comunità, frutto di una società profondamente mutata è difficile scegliere. Certamente la disaffezione al voto a cui assistiamo in questi ultimi tempi in Italia, ma anche in altre nazioni europee non spinge ad avvicinare la situazione in cui viviamo a quella ipotizzata da Thomas More, ma neanche a quelle di Tommaso Campanella e di Francis Bacon. Quella attuale appare più una società in cui l’economia ha preso il sopravvento e spesso ignora altri valori. In base alla nostra Costituzione dovrebbe essere la figura del Sindaco a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del Comune, purtroppo troppo spesso questo incarico viene affidato a personaggi che sono molto lontani per formazione ed interessi da questa mission, né questi temi vengono affrontati molto spesso…anzi. Penso che invece i cittadini ora sono più che mai disorientati tra i tanti capipopolo che parlano spesso senza essere in grado di disegnare uno scenario futuro per le loro città e chi cerca di farlo, viene preso come visionario ed attaccato perché cerca di applicare i principi della morale alla gestione della cosa pubblica. Così dopo tanti anni le teorie utopiche dei nostri autori forse potrebbero essere lette come un unicum da cui prendere il meglio per costruire in questo tempo di mezzo, amministrazioni migliori in grado di gestire democraticamente i nostri Comuni, rispettando i cittadini e rendendoli partecipi della gestione della cosa pubblica utilizzando i più moderni strumenti che la scienza (anche quella economica) ci mette oggi a disposizione. Credo che questa possa essere la sfida di questi anni a chi fino ad oggi ha pensato di amministrare gli enti locali pensando solo agli interessi propri e dei loro sodales e trattando gli altri come sudditi anziché come cittadini ed elettori.
FINALMENTE APPROVATA LA LEGGE REGIONALE CHE MODIFICA LE NORME PER L'UTILIZZO DEGLI ARENILI - TRA BREVE IL NUOVO PUA REGIONALE - APPLICATA LA DIRETTIVA BOLKENSTEIN
La regione Lazio informa che oggi il Consiglio regionale, presieduto da Daniele Leodori, ha modificato la legge del 2007 sul sistema turistico del Lazio nella parte che disciplina gli arenili. Tra le novità, quella che ogni Comune dovrà riservare alla "pubblica fruizione" (in pratica ai vari tipi di spiaggia libera) almeno la metà dell'arenile di propria competenza. È una delle prime misure in tal senso in Italia. Altre disposizioni intervengono su tipologie d'uso, periodo di apertura annuale delle attività, piano regionale di utilizzo delle aree di demanio marittimo (Pua regionale), piani comunali di utilizzo degli arenili (Pua), misure di trasparenza e legalità. La disciplina, nata da un'iniziativa della giunta Zingaretti, è stata approvata oggi a maggioranza (favorevoli 36, contrari 8). La normativa cancella le denominazioni di "spiagge attrezzate" e di "spiagge libere attrezzate" e introduce, tra le tipologie di utilizzo delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, quelle di "spiaggia libera con servizi" e "spiaggia libera". "L'elemento di fatto che caratterizza le differenze tra stabilimento balneare e spiaggia libera con servizi - ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico e attività produttive, Guido Fabiani - è che in quest'ultima non può in alcun caso essere consentito il preposizionamento dell'attrezzatura della spiaggia". Le spiagge libere, invece, secondo l'assessore sono aree aperte all'uso pubblico, gestite dai Comuni, che assicurano una serie di servizi, direttamente o in concessione. Introdotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio di attività e modificato il sistema sanzionatorio, adeguato alla nuova modalità di rilascio della concessione. Dal comunicato della regione si apprende che l' attenzione dei consiglieri è stata attirata dall'articolo relativo alla disposizioni transitorie, sul quale sono intervenute modifiche proposte da M5S, Forza Italia, Giunta, Francesco Storace e dai tre consiglieri PD Mario Ciarla, Enrico Forte ed Enrico Panunzi. I comuni che non destineranno nei propri Pua almeno il 50 per cento degli arenili di competenza alla "pubblica fruizione" non potranno accordare nuove concessioni demaniali marittime. L'organizzazione dei servizi di balneazione - come previsto da un emendamento di Fabiani - non potrà, in nessun caso, "precludere la libera fruizione dell'arenile". Dovrà inoltre essere garantita da ciascun Comune un'equilibrata presenza di spiagge libere e spiagge libere con servizi. Dettati i tempi per l'adeguamento del regolamento regionale (60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni approvate oggi) e all'adozione del Pua regionale (30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) da compiersi seguendo, durante la fase preparatoria, la procedura di valutazione ambientale strategica (Vas). I Comuni avranno 180 giorni dalla pubblicazione del Pua regionale - che ne fisserà criteri e indirizzi - per adottare o adeguare i propri Pua, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione. Una modifica all'articolo 47 della legge 13/2007 - introdotta su iniziativa di Ciarla, Forte e Panunzi - sottrae ai Comuni la possibilità di "rinnovo automatico" delle concessioni delle aree demaniali marittime (restano fermi i poteri di rilascio, decadenza, revoca e variazione). Si tratta dell'adeguamento alle disposizioni europee sulla concorrenza nei servizi: la c.d. Direttiva Bolkenstein. . Nei siti delle amministrazioni comunali, inoltre, dovranno essere pubblicate le informazioni identificative relative alle concessioni, ai canoni concessori e all'imposta regionale dovuta.
ANAC: Linee guida Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» poste in consultazione pubblica dal 25 marzo al 15 aprile 2015. Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l’obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi. Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l’adozione delle misure di prevenzione e trasparenza. I contenuti delle Linee guida costituiscono il risultato dei lavori svolti dal Tavolo congiunto istituito dall’Autorità nazionale anticorruzione e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Esse non riguardano le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati per le quali l’Autorità adotterà, entro il mese di luglio 2015, specifiche Linee guida.
Il testo della determinazione lo trovate qui:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6170
SABAUDIA: CAMPIONATI MASTER DI CANOTTAGGIO E INVECCHIAMENTO ATTIVO
In una Nazione che è ai primi posti in Europa e nel Mondo per l'indice di invecchiamento assume grande importanza affrontare la terza età con stili di vita adeguati. L'esercizio fisico rappresenta uno degli indicatori e, se le condizioni fisiche lo permettono, è possibile anche svolgere attività agonistica. Il campionato italiano di canottaggio master che si terrà in questo fine settimana a Sabaudia ne è la prova.
mercoledì 24 giugno 2015
I DECRETI NN. 80 E 81 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 183/2014 : JOBS ACT
Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta ufficiale del 24 giugno sono stati pubblicati due dei decreti delegati dalla L. 183/201. Il primo, che reca il n. 80/2015 concerne le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per il personale dipendente e contiene una serie di disposizioni per adeguare il rapporto di lavoro con i permessi ed altre facilitazioni come il telelavoro alle mutate esigenze della famiglia e della società ma anche alle problematiche terapeutiche. Molta attenzione è posta a tutelare la maternità delle lavoratrici ed a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, con una estensione anche ai casi di affidamento ed adozione e ai congedi per paternità. peraltro molti casi erano stati già affrontati e risolti grazie alla giurisprudenza, quindi si tratta di un consolidamento di alcuni diritti. Un altro problema affrontato è quello del congedo per le donne vittime di violenza di genere ed è appare una norma molto giusta. Sono previste anche a livello sperimentale delle risorse per incentivare la contrattazione di secondo livello su questi temi. L'altro decreto legislativo pubblicato è il n. 81 e concerne la revisione della normativa in materia di mansioni rappresentata una grossa novità: l'art. 3 contiene ampi margini di manovra per il datore di lavoro. L'art. 4 tratta invece del lavoro a tempo parziale anche nella P.A. , mentre gli altri articoli sono dedicati al lavoro intermittente, alla somministrazione del lavoro e all'apprendistato. Insomma specialmente il secondo è un decreto tutto da leggere tenendo conto le problematiche dei vari comparti.
IL CENSIS DENUNCIA UNA PESANTE RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL WELFARE IN ITALIA
Oggi il CENSIS ha presentato i dati sull'andamento della spesa sociale in Italia denunciando un calo notevole della spesa negli ultimi sette anni ed enormi squilibri tra il nord e il sud. Si tratta di dati rilevati anche dall'ISTAT. Per quanto riguarda la Regione Lazio la situazione non è tra le migliori e esistono profondi divari addirittura tra una provincia e l'altra come riferito anche da me nel corso del convegno sulle Case della salute organizzato dallo SPI CGIL a Roma tenutosi nel gennaio scorso. La regione dovrebbe intervenire per ridurre questi scompensi e richiamare l'attenzione degli amministratori locali sulla necessità di assegnare più risorse ai Piani di zona. per chi volesse leggere il rapporto del CENSIS lo trova qui:
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121022
martedì 23 giugno 2015
LA PERENZIONE NEGLI ENTI LOCALI
La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono vengono eliminati dal bilancio dello Stato e iscritti nel Conto del Patrimonio dello Stato tra le passività. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni) stabilisce che i residui delle spese correnti (ad es. di funzionamento) e dellespese in conto capitale (ad es. di investimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento – c.d. residui di lettera c) – si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto), con prelevamento dagli appositi “fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese di parte corrente” e “fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale”, entrambi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quello della perenzione è un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore che, anche qualora sia avvenuta la cancellazione dal bilancio dell'importo dovutogli, conserva il diritto ad avanzare richiesta di pagamento: essa determinerà (compatibilmente con la disponibilità di risorse nei fondi speciali per la riassegnazione) la reiscrizione in bilancio del suo credito. In generale lo scopo di queste disposizioni in materia di residui passivi è quello di evitare che le amministrazioni statali abbiano a disposizione nei propri bilanci considerevoli stanziamenti di risorse da impegnare e spendere in esercizi ormai lontani da quello in cui la spesa in questione è stata autorizzata con l’approvazione del bilancio. In caso contrario, la funzione di controllo parlamentare sulla gestione delle risorse pubbliche risulterebbe indebolita e, in ciascun esercizio, il fabbisogno finanziario dello Stato potrebbe dipendere in maniera preponderante dall’accumulazione dei residui, rendendo particolarmente difficoltosa la gestione di cassa. La perenzione amministrativa non va confusa, nella sua natura e nei suoi effetti, con la prescrizione estintiva. Quest'ultima, infatti, comporta, in base alle norme del Codice Civile, la perdita del diritto a percepire la somma non riscossa entro un dato termine (ad esempio, gli interessi – compresi quelli relativi al debito pubblico – si prescrivono in cinque anni). A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 118/2011, non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e' accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Ora sarà dura per i funzionari dei Comuni i quali dovranno adoperarsi con efficacia per la riscossione dei crediti....
IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INTERVIENE SUI CONTROLLI SUL LAVORO PREVISTI IN UNO DEI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT
Il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali nel corso della sua audizione annuale alla Camera per la presentazione della sua relazione sull'attività svolta nel 2014 ha espresso il suo parere sulla bozza di provvedimento attuativo del jobs act affermando: "Nei rapporti di lavoro il crescente ricorso alle tecnologie nell'organizzazione aziendale, i diffusi sistemi di geolocalizzazione e telecamere intelligenti hanno sfumato la linea - un tempo netta - tra vita privata e lavorativa. E' auspicabile che il decreto legislativo all'esame delle Camere sappia ordinare i cambiamenti resi possibili dalle innovazioni in una cornice di garanzie che impediscano forme ingiustificate e invasive di controllo, nel rispetto della delega e dei vincoli della legislazione europea"
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RITIRA LA RIFORMA DEL CATASTO DALL'ORDINE DEL GIORNO
lunedì 22 giugno 2015
LA RIFORMA DEL CATASTO
Oggi 23 giugno 2015 è convocato il Consiglio dei Ministri per l'esame di una serie di argomenti, tra i quali spicca la riforma del catasto in attuazione della delega contenuta nella legge sulla delega fiscale n.23/2014 all'art. 2 e si basa sui sei punti:
1. Rendita catastale 2. Valore patrimoniale degli immobili
3. Federalismo catastale
4. Immobili storici
5. Commissioni censuarie
6. Stime dirette per le unità a destinazione speciale
Un altro elemento di rottura con il passato operato dal Nuovo Catasto sarà l’aggancio del valore patrimoniale al valore di mercato reale dell’immobile. La riforma del Nuovo Catasto Fabbricati sfrutterà il coinvolgimento dei Comuni italiani che forniranno all’Agenzia delle Entrate i dati che quest’ultima non è in grado di reperire con facilità e rapidità. Quindi non appena pubblicato il decreto legislativo delegato partirà l'iter per la definizione delle nuove tariffe, ma ci vorrà un poco di tempo....
IL TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTIMENT PARTNERSHIP
Nelle cronache dell'ultima riunione del G7 si legge che è stata sollecitata la firma del TTIP. ma cosa è? Dal 2013 è stato avviato da parte della Commissione europea un negoziato per il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership) appunto TTIP, un accordo commerciale di libero scambio tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America. L’obiettivo proposto è quello di integrare i due mercati, riducendo i dazi doganali (peraltro già molto contenuti) e rimuovendo in una vasta gamma di settori le cosiddette barriere non tariffarie, intendendo con questa locuzione le differenze in regolamenti tecnici, norme e procedure di omologazione, standard, ecc., applicati ai prodotti, regole sanitarie e fitosanitarie che in Europa sono più restrittive rispetto agli USA. Ciò renderebbe possibile la libera circolazione delle merci (soprattutto dagli USA verso l’UE) faciliterebbe il flusso degli investimenti e l'accesso ai rispettivi mercati dei servizi e degli appalti pubblici. Se il progetto andrà in porto, sarà creata la più grande area di libero scambio esistente, poiché UE e USA rappresentano circa la metà del PIL mondiale e un terzo del commercio globale. L'accordo potrebbe essere esteso ad altri paesi con cui le due controparti hanno già in vigore accordi di libero scambio, in particolare i paesi membri della North American Free Trade Agreement (NAFTA) e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). I rischi per l'economia europea sono elevatissimi ma alche per la qualità dei nostri prodotti in quanto in questo modo si aprirebbe la porta agli OGM, a moltissimi tipi di Fitofarmaci oggi vietati nella UE ecc. La quasi totalità dei servizi pubblici verrebbe privatizzata. Le direttive dell'accordo, inizialmente segretate sono state declassificate solo da poco grazie all’impulso dell’Italia sono state pubblicate sul sito della Commissione europea con l'aggiunta di un glossario e di schede informative. Sono state iniziate delle pubbliche consultazioni online su alcuni temi di rilievo. Secondo molti esperti l'accordo comporterà una riduzione delle garanzie e una mancanza di tutela dei diritti dei consumatori in quanto la bozza del trattato conterrebbe addirittura limitazioni sulle leggi che i governi partecipanti potrebbero adottare per regolamentare diversi settori economici, in particolare banche, assicurazioni, telecomunicazioni e servizi postali. Secondo la stessa Commissione Europea tra i contenuti del trattato di partnership commerciale ci sarà l'introduzione di un arbitrato internazionale che permetterà alle imprese di intentare cause per «perdita di profitto» contro i governi dei paesi europei, qualora questi portassero avanti legislazioni che potenzialmente possano mettere in discussione le aspettative di profitto delle stesse imprese (come è capitato con il caso Vattenfal - Governo tedesco sulla chiusura delle centrali nucleari o il caso "Veolia contro Governo egiziano" sull'aumento del salario minimo dei lavoratori, quindi a favore dei diritti sociali. Secondo diversi economisti utilizzando diversi modelli econometrici ritengono il TTIP possa portare ad un calo dei salari nonché ad un aumento della disoccupazione e della disgregazione sociale in Europa; una lettura contraria a quella presentata dalla Commissione europea, secondo la quale TTIP potrebbe portare ad un calo della disoccupazione e ad un aumento degli investimenti. Molti organizzazioni in Italia e in Europa si stanno muovendo per bloccare questo Trattato con manifestazioni che si sono tenute in molte città. La trasmissione Report ha dedicato al TTIP la puntata del 19 ottobre 2014, nella quale sono stati presentati molti dei fattori di criticità del trattato, non ultimo l'essere il suo contenuto parzialmente sconosciuto. Molti Comuni hanno già approvato ordini del giorno per invitare il Governo a bloccare questa trattativa da parte della commissione europea. In tutta Europa si moltiplicano le manifestazioni contro il TTIP ritenuto un vero e proprio Cavallo di Troia.
domenica 21 giugno 2015
L'AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INTERVIENE SU INTERNET OF THINGS
L'Autorità garante per la protezione dei dati personali interviene con una delibera sul fenomeno di Internet of Things (IoT) che fa riferimento ad infrastrutture nelle quali innumerevoli sensori sono progettati per registrare, processare, immagazzinare dati localmente o interagendo tra loro sia nel medio raggio, mediante l'utilizzo di tecnologie a radio frequenza (ad es. RFID, bluetooth etc.), sia tramite una rete di comunicazione elettronica. I dispositivi interessati non sono soltanto i tradizionali computer o smartphone, ma anche quelli integrati in oggetti di uso quotidiano ("things"), come dispositivi indossabili (cd. wearable), di automazione domestica (cd. domotica) e di georeferenziazione e navigazione assistita; ciò comporta la raccolta e la gestione di dati relativi a comportamenti, abitudini, preferenze e stato di salute degli utenti spesso inconsapevoli, con l'effetto di consentirne l'identificazione, diretta o indiretta, mediante la creazione di profili anche dettagliati. Se ne induce, quindi, l'importanza di fornire agli utenti un'informazione trasparente, con particolare riguardo ai dati raccolti, agli scopi per i quali ciò avviene e alla durata della conservazione dei dati stessi, anche ai fini dell'eventuale prestazione di un valido consenso al trattamento dei dati. In tale quadro, una attenzione particolare deve essere allora riservata ai rischi relativi alla qualità dei dati che potrebbero derivare dal loro grado di affidabilità, specie considerati gli usi in campo medico-sanitario, nonché ai rischi che vengano realizzati, quali un invasivo monitoraggio dei comportamenti degli utenti, anche a loro insaputa, ovvero un condizionamento degli individui tale da limitarne anche significativamente la libertà e la capacità di autodeterminazione. sempre secondo l'Autorità occorre considerare gli ulteriori rischi relativi alla sicurezza indotti, in particolare, da operazioni di comunicazione a terzi, dall'utilizzo improprio e dalla perdita delle informazioni oggetto di trattamento, soprattutto in ragione del novero dei soggetti coinvolti, dei volumi e dei tipi di dati trattati, nonché dell'estensivo utilizzo di interfacce radio, strutturalmente di particolare vulnerabilità. Le misure di sicurezza da adottare secondo l'Autoriotà devono essere in grado di proteggere i dati trattati dai rischi di interferenze ingiustificate e/o manomissioni e, prima ancora, di minimizzare i rischi, laddove possibile. In tale prospettiva ed allo scopo, altresì, di valutare i possibili rischi del trattamento nel corso dell'intero ciclo vitale del prodotto o della fornitura del servizio, l'Autorità ritiene auspicabile che fin dalla fase della progettazione dei servizi e degli oggetti destinati ad interagire nell'Internet of things gli operatori coinvolti ricerchino soluzioni improntate ad una concreta applicazione dei paradigmi e delle strategie basate sul cd. approccio di privacy and data protection by design. Allo scopo di favorire un generale incremento del livello di fiducia (trust) tra interessati e titolari l'Autorità intende favorire la più ampia partecipazione possibile dei soggetti interessati, sia in adempimento di una logica partecipativa, sia con l'obiettivo di acquisire osservazioni e commenti sul fenomeno oggetto di interesse e sulle relative modalità attuative, nonché eventuali proposte operative e ravvisa l'opportunità di avviare una consultazione pubblica volta ad acquisire elementi conoscitivi in merito alle tematiche sopra delineate, con specifico riguardo agli aspetti implementativi dei principi enunciati nonché alle criticità riscontrabili o anche già sperimentate nel settore di riferimento.
SABAUDIA: MANCANO POCHI GIORNI AL CONSIGLIO COMUNALE PER DEFINIRE IL PIANO DI RIENTRO DOPO IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Il 26 maggio scorso con delibera n. 44 la Giunta provvedeva al "Ri - accertamento Straordinario dei Residui al 012.01.2015 in conformità al nuovo ordinamento contabile, come stabilito dal D.L. 118/2011" Com'è noto, ai sensi del Decreto Interministeriale tra MEF e Interno del 2 aprile 2015 i Comuni devono provvedere entro 45 giorni dalla delibera di riaccertamento straordinario dei residui a definire il piano di rientro. La deliberazione, che nel dispositivo riporta un valore negativo di € 6.835.028,40 ancora non è stata sottoposta al Consiglio. I consiglieri comunali sono chiamati ad avallare la cancellazione di residui attivi (crediti) notevoli specialmente per imposte non incassate a tempo debito, con conseguenti responsabilità. Vi è quindi una grande attenzione sul «maggiore disavanzo» derivante dal riaccertamento (che ha imposto la cancellazione di molti crediti impropriamente conservati a bilancio) e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.In base alla nuova normativa il Consiglio comunale è chiamato a definire un piano di rientro a quote costanti con una durata massima di 30 anni fino cioè al 2045. La prima quota sarà iscritta sul bilancio di previsione 2015 (ancora non approvato) per un importo di € 227.834,28.
IL DEBITO PUBBLICO DELL'ITALIA
Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla Grecia, il debito pubblico dell'Italia aveva raggiunto alle ore 18:30 di oggi 21 giugno 2015 la considerevole quota di € 2.243.903.200.000,00, pari ad un debito pro capite di € 36.160,00.
COMUNE DI SABAUDIA: NORME COMPORTAMENTALI PER I PROPRIETARI DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE
Con Ordinanza n. 8 del 15
aprile 2008 in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
22.2.2008 il Sindaco pro tempore di Sabaudia ha stabilito quanto segue:
CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul
doveroso rispetto per l’igiene ed il decoro dell’ambiente;
ACCERTATO che esiste un forte disagio fra i cittadini ed un
serio pericolo per i pedoni, in particolare per i bambini ed anziani, a causa
di un malcostume diffuso tra i proprietari dei cani che durante le passeggiate
con i loro animali abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino,
trascurando l’evidente dovere civico di provvedere alla loro rimozione e
raccolta con mezzi adatti per il relativo smaltimento;
VISTA la regolamentazione che disciplina l’accesso dei cani
nei parchi, aree pubbliche, arenili ed esercizi pubblici, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.2.2008;
RITENUTO necessario, in particolare, di intervenire obbligando
i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi
di appositi sacchetti di plastica, o palette o pinze, onde poter rimuovere gli
escrementi depositati dagli animali;
DATO ATTO che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi
pubblici liberi e privi di custodia;
VISTO l’art. 107 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
O R D I N A
1.
Che sia consentito l’accesso a tutte
le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi a tutti i
cani purché accompagnati
dal proprietario o da altro detentore . E’ fatto sempre e comunque obbligo di
utilizzare il guinzaglio e, ove
sia obbligatorio(*) o necessario, anche la apposita museruola, qualora
gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri
frequentatori.
Nelle strade, piazze e comunque
in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di
lunghezza superiore a m. 1,5.
2.
Che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo
di raccogliere gli escrementi prodotti dagli
stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene
e decoro del luogo.
L’obbligo
sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico ( via, piazza, giardino,
o altro) dell’intero territorio comunale.
3.
Che i proprietari e/o detentori di cani ( con l’esclusione di animali per guida
non vedenti
e da essi accompagnati ) che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno
l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento
per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, purché atto a
ripristinare l’igiene del luogo.
4.
Che nei punti “dogtoilet” fatti appositamente installare in città, si possono
prelevare gratuitamente
i sacchetti dalla parte superiore del distributore, effettuare quindi la raccolta
delle deiezioni e conferire il sacchetto richiuso nel contenitore posto nella parte inferiore della
postazione.
5.
Per le contravvenzioni alle norme sopra riportate si applicano, le seguenti
sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali
in materia:
a)
Per chi non rimuove le deiezioni del proprio cane dal suolo, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 50,00= a € 100,00=;
b)
Per chi viene trovato sprovvisto dell’occorrente ( paletta, pinza o sacchetto
di plastica ) per poter rimuovere le deiezioni, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00= a € 60,00=;
c)
Per chi trascura l’incombenza di adoperare il guinzaglio, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
50,00= a € 100,00=;
d)
Per chi non rispetta l’obbligo di utilizzare la museruola, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00=.
(*) l’obbligo sussiste per le 17 razze a rischio di
maggiore aggressività indicate nel Decreto Sirchia 10.09.2004, qui di seguito
così semplificate: pitbull terrier, american
bulldog, bull mastiff, dogo argentino, rottweiler e dobermann.
sabato 20 giugno 2015
LA CARTA DI CATANIA PER LA MOBILITA' NELLE AREE METROPOLITANE
Il Sindaco di Catania Bianco, che è anche Presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI ha dichiarato che “Per costruire un progetto ambizioso di mobilità sostenibile, non si può individuare un’unica soluzione: serve una progettualità complessiva, che consenta di praticare politiche coordinate, con l’ausilio di diversi strumenti” ed ha presentato la carta di catania, un interessante documento in cui vengono dati alcuni criteri e riassunte molte modalità per portare avanti. Il testo completo è sul sito dell'ANCI: http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52024
Comunicato ANAC in merito all' affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso
In data 19 giugno è stato pubblicato sul sito dell'ANAC il seguente comunicato del Presidente del 27 maggio scorso recante indicazioni alle stazioni appaltanti sul bando-tipo n. 2 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”:
L’Autorità, in data 2 settembre 2014, ha adottato il bando-tipo n. 2 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”.
Al riguardo, in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, in attesa dell’adeguamento da parte dell’Autorità del bando-tipo n. 2, con il presente Comunicato si forniscono alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.
1) In tema di oneri di sicurezza aziendali, in aderenza al disposto dell’art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice e all’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente, l’Autorità ha espresso l’avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità. Sulla questione è recentemente intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 la quale, sanando il contrasto giurisprudenziale esistente, ha ritenuto che l’obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi di sicurezza aziendali, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice. L’Adunanza Plenaria ha precisato, dunque, che ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione, nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta» per difetto di un suo elemento essenziale e comporta, perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2014). Pertanto, al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l’opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase:
«La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice».
Anche nel modello di dichiarazione di offerta economica allegato al bando le stazioni appaltanti dovranno prevedere espressamente l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice.
Per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si suggerisce alle stazioni appaltanti di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.
2) In tema di soccorso istruttorio, le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante.
Per le clausole del bando relative all’esercizio del potere di soccorso istruttorio, da formulare in osservanza di quanto indicato dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015 e per le quali potranno essere prese a riferimento le clausole contenute nel “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” posto in consultazione pubblica in data 18 maggio 2015, non sarà necessario motivare la deroga al bando-tipo n. 2 nella determina a contrarre.
LA DELIBERA DELL'ANAC IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SEVERINO AL NEO ELETTO PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
L'ANAC con la Delibera n. 46 del 17 giugno 2015 ha inteso fornire le modalità di applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 nei confronti del candidato Presidente della Regione Campania e ipotesi di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri quale organo deputato all’applicazione della medesima normativa.
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Con istanza acquisita al protocollo n. 72968 del 9 giugno 2015, parlamentari del Movimento Cinque Stelle hanno rappresentato all’Autorità «l’esigenza di una ricognizione speculare della problematica amministrativa e politica inerente al percorso elettorale del dott. Vincenzo De Luca candidato eletto, non ancora proclamato, alla carica di presidente della Regione Campania alle ultime elezioni 31 maggio 2015».
In particolare, l’istanza è rivolta ad ottenere un parere in merito:
alla permanenza degli effetti della sospensione disposta dal Prefetto di Salerno con decreto n. 6940, del 23 gennaio 2015, nei confronti dell’allora Sindaco dott. Vincenzo De Luca;
al possibile conflitto di interessi nel quale si troverebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di Segretario nazionale del partito democratico, quale organo competente ad adottare il provvedimento che accerta la sospensione dall’incarico, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Nell’istanza si richiama anche il parere reso dall’Autorità il 2.12.2014, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo all’ opportunità di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 235/2012 in relazione all’art. 10, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, promosso dal TAR Campania-Napoli, sezione prima, con ordinanza del 30 ottobre 2014, n. 1801 (c.d. “Caso De Magistris”).
Visti:
le disposizioni in tema di incompatibilità e conflitto di interessi con l’esercizio di cariche di governo dettate dagli artt. 2 e 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (c.d. “legge Frattini”);
l’art. 6 della citata legge, secondo cui spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accertare la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo;
l’art. 8 del d.lgs. 235/2012, che disciplina le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali;
I poteri di vigilanza attribuiti all’Autorità anticorruzione dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Tutto ciò premesso e considerato
In particolare, l’istanza è rivolta ad ottenere un parere in merito:
alla permanenza degli effetti della sospensione disposta dal Prefetto di Salerno con decreto n. 6940, del 23 gennaio 2015, nei confronti dell’allora Sindaco dott. Vincenzo De Luca;
al possibile conflitto di interessi nel quale si troverebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di Segretario nazionale del partito democratico, quale organo competente ad adottare il provvedimento che accerta la sospensione dall’incarico, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Nell’istanza si richiama anche il parere reso dall’Autorità il 2.12.2014, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo all’ opportunità di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 235/2012 in relazione all’art. 10, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, promosso dal TAR Campania-Napoli, sezione prima, con ordinanza del 30 ottobre 2014, n. 1801 (c.d. “Caso De Magistris”).
Visti:
le disposizioni in tema di incompatibilità e conflitto di interessi con l’esercizio di cariche di governo dettate dagli artt. 2 e 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (c.d. “legge Frattini”);
l’art. 6 della citata legge, secondo cui spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accertare la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo;
l’art. 8 del d.lgs. 235/2012, che disciplina le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali;
I poteri di vigilanza attribuiti all’Autorità anticorruzione dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
A) Sussistenza di una perdurante operatività del provvedimento di sospensione dalla carica di Sindaco di Salerno adottato del Prefetto di Salerno in data 23 gennaio 2015.
Gli esponenti, sul punto, evidenziano la carenza dei “requisiti soggettivi e politici“ del dott. De Luca, in quanto già destinatario di provvedimento di sospensione ex art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 235/2012, emesso dal Prefetto di Salerno in conseguenza dell’intervenuta sentenza di condanna, emessa dal Tribunale penale di Salerno, per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.
Il provvedimento di sospensione, in quanto ancora in vigore, precluderebbe al medesimo, a parere dei segnalanti, anche lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Regione, determinando l’ impossibilità di costituire il plenum del Consiglio regionale. Alla luce di tali considerazioni, la disposta sospensione, si atteggerebbe anche quale mancanza del requisito di candidabilità.
Sulla questione si è già espresso il TAR Campania con la sentenza n. 2590/2015, che ha analizzato tutti i profili attinenti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e di candidabilità in capo al dott. De Luca. In presenza di una decisione del giudice amministrativo, non spetta all’Anac esprimere alcuna valutazione di merito.
B) Sussistenza di un conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri
In ordine alle problematiche sollevate dagli esponenti, relativamente alle presunte ipotesi di conflitto di interesse, va evidenziato che la disciplina dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo è contenuta nella l. 215/2004 che individua, all’art. 2, comma 1, gli specifici casi di incompatibilità con lo svolgimento di cariche di governo. Ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di conflitti di interessi ivi individuate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che l’espressione da parte dell’ANAC di un proprio giudizio nel merito delle questioni sollevate costituirebbe un’indebita invasione delle competenze dell’AGCM.
C) Modalità di applicazione della legge c.d. Severino
Gli istanti richiedono, poi, all’Autorità di esprimere proprie valutazioni circa la procedura da applicarsi ai fini dell’accertamento della esistenza di una causa di sospensione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 235/2012. La richiesta viene motivata anche sulla base dall’avvenuta emanazione, da parte dell’Autorità, del richiamato parere del 2 dicembre del 2014 sul c.d. “caso De Magistris”.
Anche in questo caso, l’Autorità deve segnalare la propria incompetenza in materia di applicazione delle misure di sospensione previste dal d.lgs. n. 235/2012. L’adozione di tali misure è, infatti, di competenza del Prefetto per gli amministratori locali e del Governo per le cariche regionali.
Il richiamato parere del 2 dicembre 2014 conferma tale assunto. In quell’occasione, all’Anac non veniva chiesto di esprimersi sull’applicabilità o meno della misura della sospensione di cui al d.lgs. 235/2012 (misura, tra l’altro, già applicata) rispetto al caso concreto. La richiesta aveva piuttosto ad oggetto l’espressione di un parere circa l’opportunità di difendere, in sede di giudizio di costituzionalità, l’istituto stesso della sospensione, anche a seguito di condanna non definitiva relativa a fatti antecedenti l’assunzione della carica. Con l’emanazione del parere richiesto, l’Autorità ha ritenuto di doversi esprimere a tutela di un istituto, la sospensione ex articoli 8 e 11 del d.lgs. 235/2012, strettamente connesso al regime di inconferibilità degli incarichi amministrativi per intervenuta sentenza penale di condanna anche non definitiva, dettato dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013, sulla cui applicazione l’Anac è tenuta ad esercitare i propri poteri di vigilanza.
In questo senso l’Autorità, nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall’articolo 1, comma 2, lettere c, f) e g), della l. 190/2012, si è espressa sulla qualità della disciplina relativa a misure che precludono l’accesso o la permanenza in carica (politica o amministrativa) di soggetti che l’ordinamento ritiene non idonei ai fini della tutela dei principi costituzionali di libertà di accesso alle cariche nei limiti stabiliti dalla legge (art. 51), di disciplina e onore nell’esercizio delle funzioni (art. 54) e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97).
Va ricordato che anche di recente, con la segnalazione al Parlamento e al Governo n. 4 del 10 giugno 2015, l’Anac ha sottolineato la comune ratio dei due istituti. Con tale segnalazione, l’Autorità ha rappresentato al legislatore i profili di criticità dei decreti attuativi delle deleghe contenute nella l. 190/2012 in tema di anticorruzione, proponendo modifiche, correzioni ed integrazioni, al fine di coordinare la disciplina dell’incandidabilità e quella dell’inconferibilità degli incarichi. Si è anche segnalato il diverso regime sanzionatorio vigente per i parlamentari nazionali e gli amministratori regionali e locali.
Le proposte di recente avanzate e sopra brevemente richiamate, perseguendo la finalità di armonizzare la disciplina applicabile ai due istituti, vanno nella direzione di renderne più efficace l’applicazione, rafforzando i presidi di legalità all’interno delle amministrazioni.
Raffaele Cantone
Gli esponenti, sul punto, evidenziano la carenza dei “requisiti soggettivi e politici“ del dott. De Luca, in quanto già destinatario di provvedimento di sospensione ex art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 235/2012, emesso dal Prefetto di Salerno in conseguenza dell’intervenuta sentenza di condanna, emessa dal Tribunale penale di Salerno, per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.
Il provvedimento di sospensione, in quanto ancora in vigore, precluderebbe al medesimo, a parere dei segnalanti, anche lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Regione, determinando l’ impossibilità di costituire il plenum del Consiglio regionale. Alla luce di tali considerazioni, la disposta sospensione, si atteggerebbe anche quale mancanza del requisito di candidabilità.
Sulla questione si è già espresso il TAR Campania con la sentenza n. 2590/2015, che ha analizzato tutti i profili attinenti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e di candidabilità in capo al dott. De Luca. In presenza di una decisione del giudice amministrativo, non spetta all’Anac esprimere alcuna valutazione di merito.
B) Sussistenza di un conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri
In ordine alle problematiche sollevate dagli esponenti, relativamente alle presunte ipotesi di conflitto di interesse, va evidenziato che la disciplina dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo è contenuta nella l. 215/2004 che individua, all’art. 2, comma 1, gli specifici casi di incompatibilità con lo svolgimento di cariche di governo. Ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di conflitti di interessi ivi individuate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che l’espressione da parte dell’ANAC di un proprio giudizio nel merito delle questioni sollevate costituirebbe un’indebita invasione delle competenze dell’AGCM.
C) Modalità di applicazione della legge c.d. Severino
Gli istanti richiedono, poi, all’Autorità di esprimere proprie valutazioni circa la procedura da applicarsi ai fini dell’accertamento della esistenza di una causa di sospensione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 235/2012. La richiesta viene motivata anche sulla base dall’avvenuta emanazione, da parte dell’Autorità, del richiamato parere del 2 dicembre del 2014 sul c.d. “caso De Magistris”.
Anche in questo caso, l’Autorità deve segnalare la propria incompetenza in materia di applicazione delle misure di sospensione previste dal d.lgs. n. 235/2012. L’adozione di tali misure è, infatti, di competenza del Prefetto per gli amministratori locali e del Governo per le cariche regionali.
Il richiamato parere del 2 dicembre 2014 conferma tale assunto. In quell’occasione, all’Anac non veniva chiesto di esprimersi sull’applicabilità o meno della misura della sospensione di cui al d.lgs. 235/2012 (misura, tra l’altro, già applicata) rispetto al caso concreto. La richiesta aveva piuttosto ad oggetto l’espressione di un parere circa l’opportunità di difendere, in sede di giudizio di costituzionalità, l’istituto stesso della sospensione, anche a seguito di condanna non definitiva relativa a fatti antecedenti l’assunzione della carica. Con l’emanazione del parere richiesto, l’Autorità ha ritenuto di doversi esprimere a tutela di un istituto, la sospensione ex articoli 8 e 11 del d.lgs. 235/2012, strettamente connesso al regime di inconferibilità degli incarichi amministrativi per intervenuta sentenza penale di condanna anche non definitiva, dettato dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013, sulla cui applicazione l’Anac è tenuta ad esercitare i propri poteri di vigilanza.
In questo senso l’Autorità, nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall’articolo 1, comma 2, lettere c, f) e g), della l. 190/2012, si è espressa sulla qualità della disciplina relativa a misure che precludono l’accesso o la permanenza in carica (politica o amministrativa) di soggetti che l’ordinamento ritiene non idonei ai fini della tutela dei principi costituzionali di libertà di accesso alle cariche nei limiti stabiliti dalla legge (art. 51), di disciplina e onore nell’esercizio delle funzioni (art. 54) e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97).
Va ricordato che anche di recente, con la segnalazione al Parlamento e al Governo n. 4 del 10 giugno 2015, l’Anac ha sottolineato la comune ratio dei due istituti. Con tale segnalazione, l’Autorità ha rappresentato al legislatore i profili di criticità dei decreti attuativi delle deleghe contenute nella l. 190/2012 in tema di anticorruzione, proponendo modifiche, correzioni ed integrazioni, al fine di coordinare la disciplina dell’incandidabilità e quella dell’inconferibilità degli incarichi. Si è anche segnalato il diverso regime sanzionatorio vigente per i parlamentari nazionali e gli amministratori regionali e locali.
Le proposte di recente avanzate e sopra brevemente richiamate, perseguendo la finalità di armonizzare la disciplina applicabile ai due istituti, vanno nella direzione di renderne più efficace l’applicazione, rafforzando i presidi di legalità all’interno delle amministrazioni.
Raffaele Cantone
venerdì 19 giugno 2015
LA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2015
Sabato 20 giugno, si celebra la Giornata mondiale del rifugiato, data designata nel 2000 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) è l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati; fornisce loro protezione internazionale ed assistenza materiale, e persegue soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione. È stata fondata il 14 dicembre 1950 dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite, iniziando ad operare dal 1º gennaio del 1951. Ha assistito oltre 60 milioni di persone. In base alla Convenzione del 1951 i rifugiati sono persone che nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione , la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Il diritto di asilo è un diritto umano fondamentale riconosciuto dalle Convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana. Secondo l'Onu sono 60 milioni le persone in fuga dalla guerra. Gente che non ha più nulla nel proprio Paese di origine e pur di scappare da una morte certa affronta viaggi dagli esiti incerti. L'unica motivazione che è rimasta è la sopravvivenza, l'stinto primordiale che costringe l'uomo a prove assurde. Vedendo le immagini dei barconi, della miseria, di queste donne che in piena gravidanza affrontano lunghi viaggi in mare bisognerebbe chiedersi e se fossi io; per annullare le distanze e le polemiche. Chi ha diritto all'asilo deve avere prima di tutto la solidarietà e poi trovare un sistema di accoglienza a livello europeo efficiente e in grado di dare risposte in tempi certi, così da rimandare indietro chi non ha diritto alla protezione o è venuto sul nostro continente con altri intenti. Nella Giornata mondiale del rifugiato si apra una riflessione internazionale sul destino dell'Europa che non rinneghi le sue radici, fatte di divisioni e morte, e si proceda speditamente verso un sistema di regole condivise che non faccia pagare a questi uomini, donne e bambini così duramente provati anche il peso dell'egoismo europeo.
CON IL D.L. 78/2015 FINALMENTE LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (?)
Sulla Gazzetta ufficiale n. 140/2015 è stato pubblicato il decreto legge 78 del 19 luglio 2015 che al Comma 4 dell'art. 1 stabilisce che "...per l’anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b) , è effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l’impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell’anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari". Speriamo che finalmente si possa mettere un punto su questa vicenda.
giovedì 18 giugno 2015
IL SENATO APPROVA IL NUOVO "CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI"
Ieri 18 giugno l'ottava Commissione del Senato ha approvato l'ultima versione del testo del Disegno di legge d'iniziativa del Governo per la riforma del codice degli appalti (AS 1678). Grazie ai relatori Esposito e Pagnoncelli sono state apportate all'ultimo momento delle modifiche significative che hanno rafforzato il ruolo dell'ANAC. Ora la proposta passa alla camera per l'approvazione definitiva. Con questo atto il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea. Importante l'unificazione in un unico provvedimento sia delle procedure degli appalti che quelle delle concessioni. In particolare segnalo:
- il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- la trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza;
- la razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi;
- il contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera g), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;
- l' introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;
m) utilizzo preferenziale, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", anche al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale;
- la creazione di un albo nazionale, gestito dall'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione nelle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare;
- la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte;
- il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale;
- la valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo;
- la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di garanzia globale di esecuzione per gli appalti pubblici di lavori;
- la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;
- la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia dirating di legalità;
- la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali;
- la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto; - il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti;
- la valorizzazione delle attuali esigenze sociali ed ambientali, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, privilegiando gli aspetti della "territorialità" e della "filiera corta" e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;
- la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti in house), assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- la disciplina organica della materia delle concessioni, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, la previsione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE e la definizione del concetto di "rischio operativo", con particolare riferimento alle "condizioni operative normali";
- l' individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;
- la trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;
- la previsione di forme di dibattito pubblico (sul modello del débat public francese) delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;
- la previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina;
- la previsione dell'emanazione di un nuovo regolamento, contestuale al nuovo codice, recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a princìpi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- la previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera ii), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.