In questi giorni occupa le prime pagine dei giornali il problema delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese di primo cittadino di Roma, ma il problema è molto più diffuso di quanto di pensi e non è solo italiano, ma purtroppo è diffuso anche all'estero, solo che lì è scoppiato prima che da noi e, come sempre avviene lo hanno affrontato rapidamente e portato alla luce del sole nel nome della trasparenza totale. In Italia la normativa vigente è contenuta nell'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito con la L. 148/2011 che tratta della riduzione dei costi degli apparati istituzionali : "Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo". In moltissimi siti web dei Comuni questo prospetto è introvabile. Inoltre molti enti locali sono privi di un regolamento per le spese di rappresentanza che stabilisca cosa si può fare e cosa non si può fare con i soldi pubblici, il che non giova alla chiarezza delle operazioni. Di fatto oggi ogni Comune è tenuto ad allegare al rendiconto dell'esercizio l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'anno di riferimento. Scorrendo queste spese e confrontandole con l'elenco delle determinazioni spesso si nota che ci sono molte dimenticanze e che molte spese vengono imputate a capitoli diversi per eludere i vincoli posti dal legislatore. Sarebbe più opportuno, come propone oggi su "Il fatto quotidiano" Peter Gomez, che ogni mese sul sito web del comune fossero pubblicate oltre che le somme liquidate, anche il motivo e le pezze d'appoggio (anche perché così non c'è pericolo che le smarriscano o che facciano confusione). Lo stesso dicasi per le spese di viaggio disciplinate dall'art. 84 del TUEL. Queste indicazioni potrebbero agevolmente essere inserite nel regolamento che, come accennavo, ogni ente dovrebbe approvare. Sarà compito delle opposizioni, sempre pronte tropo tardi a dare addosso al Sindaco di turno, a proporre uno schema di regolamento e a farlo approvare anche dalla maggioranza. La questione ha naturalmente anche risvolti fiscali. Un altro problema è rappresentato dall'utilizzo delle famose auto blu che sono state assoggettate da norme molto stringenti non sempre rispettate..
sabato 10 ottobre 2015
COMUNI : SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIMBORSI SPESE
In questi giorni occupa le prime pagine dei giornali il problema delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese di primo cittadino di Roma, ma il problema è molto più diffuso di quanto di pensi e non è solo italiano, ma purtroppo è diffuso anche all'estero, solo che lì è scoppiato prima che da noi e, come sempre avviene lo hanno affrontato rapidamente e portato alla luce del sole nel nome della trasparenza totale. In Italia la normativa vigente è contenuta nell'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito con la L. 148/2011 che tratta della riduzione dei costi degli apparati istituzionali : "Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo". In moltissimi siti web dei Comuni questo prospetto è introvabile. Inoltre molti enti locali sono privi di un regolamento per le spese di rappresentanza che stabilisca cosa si può fare e cosa non si può fare con i soldi pubblici, il che non giova alla chiarezza delle operazioni. Di fatto oggi ogni Comune è tenuto ad allegare al rendiconto dell'esercizio l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'anno di riferimento. Scorrendo queste spese e confrontandole con l'elenco delle determinazioni spesso si nota che ci sono molte dimenticanze e che molte spese vengono imputate a capitoli diversi per eludere i vincoli posti dal legislatore. Sarebbe più opportuno, come propone oggi su "Il fatto quotidiano" Peter Gomez, che ogni mese sul sito web del comune fossero pubblicate oltre che le somme liquidate, anche il motivo e le pezze d'appoggio (anche perché così non c'è pericolo che le smarriscano o che facciano confusione). Lo stesso dicasi per le spese di viaggio disciplinate dall'art. 84 del TUEL. Queste indicazioni potrebbero agevolmente essere inserite nel regolamento che, come accennavo, ogni ente dovrebbe approvare. Sarà compito delle opposizioni, sempre pronte tropo tardi a dare addosso al Sindaco di turno, a proporre uno schema di regolamento e a farlo approvare anche dalla maggioranza. La questione ha naturalmente anche risvolti fiscali. Un altro problema è rappresentato dall'utilizzo delle famose auto blu che sono state assoggettate da norme molto stringenti non sempre rispettate..
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