Sono noti i problemi della concessione degli spezi al mercato settimanale anche a causa della normativa europea e statale.
La Conferenza Stato regioni ha ritenuto di intervenire con un documento approvato il 25 maggio scorso in cui, tra l'altro si legge:
"Con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, è stata disposta, all’articolo 6, comma 8, la proroga del termine delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018 e l’attuale formulazione della disposizione, modificata in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, stabilisce: «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.
Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».
La norma in esame, garantendo alle concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore validità fino al 31 dicembre 2018, consente ai Comuni di avviare le selezioni per le assegnazioni delle nuove concessioni entro tale data, “al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data”.
Tale disposizione è rivolta alle “amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto”.
La norma nulla dispone circa gli effetti prodotti dalla proroga sulle procedure di selezione pubblica già avviate dai Comuni alla sua entrata in vigore, né esclude che i Comuni possano avviare immediatamente le procedure stesse, senza necessariamente utilizzare i tempi della proroga.
Le procedure di selezione pubblica, ai sensi del comma in esame, debbono avvenire “nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni”. La normativa statale di riferimento, come sopra esposto, è costituita dall'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, che a sua volta rinvia all'Intesa del 5 luglio 2012; le disposizioni regionali sono costituite dagli atti normativi o amministrativi di recepimento e adeguamento. In conseguenza di quanto esposto, sembra doversi dedurre che i procedimenti già avviati, anche antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 244/2016, possono essere portati a regolare conclusione e che lo stesso può avvenire per quelli avviati nell'arco temporale che va dal 30 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, con l'unico vincolo della loro conclusione entro il 31 dicembre 2018 e dell'efficacia delle concessioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019.
Quanto detto si desume dalla mancata previsione, nel d.l. n. 244/2016, come convertito, di alcuna conseguenza nei confronti dei procedimenti già avviati alla sua entrata in vigore né dall'esclusione della possibilità di avviarli successivamente, imponendo la norma esclusivamente che detti procedimenti debbano concludersi entro il 31 dicembre 2018. Poiché le procedure di selezione devono avvenire nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, i criteri di selezione applicabili non possono essere che quelli contenuti nell'Intesa del 2012 e nei Documenti unitari del 2013 e del 2016, come recepiti dalle normative regionali, nessun'altra norma vigendo in materia. E' appena il caso di sottolineare, infine, che se il Legislatore nazionale avesse voluto che la disposizione di cui al comma 8 in esame producesse l'automatico venir meno delle procedure in itinere, avrebbe dovuto/potuto espressamente prevederlo, allo stesso modo in cui avrebbe potuto prevedere disposizioni transitorie adeguate.
Quanto sopra esposto sta determinando uno stato di grande confusione che coinvolge amministrazioni locali e operatori del settore. In questa situazione, l’eventuale integrazione dell’Intesa del 2012, come preannunciato in occasione del tavolo tecnico del 29 marzo 2017, potrebbe eventualmente essere valutata con riferimento alla fase successiva a quella di prima attuazione. Il rischio di accaparramento delle concessioni, di cui si è discusso in tale occasione, è già stato risolto, per quanto riguarda i mercati e le fiere, al punto 7 dell’Intesa, con l’introduzione del limite massimo di concessioni di cui ciascun soggetto giuridico può essere titolare o possessore (fino a 2 per il settore alimentare e 2 per quello non alimentare in ciascuna area mercatale con meno di 100 posteggi e fino a 3 concessioni per il settore alimentare e 3 per quello non alimentare in ciascuna area mercatale con più di 100 posteggi).
La preoccupazione espressa con riferimento all’analogo rischio di accaparramento dei posteggi isolati, potrebbe invece trovare soluzione nella definizione di un numero massimo di posteggi isolati di cui lo stesso soggetto può essere titolare o possessore in ciascun Comune o area del Comune, qualora si tratti di territori comunali molto ampi.
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