domenica 3 luglio 2022

IN PIENA ESTATE L'AZIENDA USL LATINA MENTRE SPERIMENTA A CISTERNA SEGUITA A MANTENERE CHIUSI NELLE ORE NOTTURNE TUTTI GLI ALTRI SEI PAT DELLA PROVINCIA

Apprendo dalla stampa, anche perché non ho rinvenuto alcun atto deliberativo, di una sperimentazioni decisa per assicurare il funzionamento del Punto di Assistenza Territoriale di Cisterna di Latina con personale reclutato per la continuità assistenziale.
Al riguardo appare opportuno ricordare in primo luogo che  il comma 3 dell'art. 10 della legge 833 stabilisce che "Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i Comuni singoli o associati articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento" e che una cosa è il Livello assistenziale di emergenza sanitaria disciplinato dal d.p.r. 27 marzo 1992 e un'altra la continuità assistenziale prevista dall'art. 3-quinquies del d.lgs 502 del 1992; si tratta di istituti ben diversi.
La Conferenza Stato Regioni il 7 febbraio 2013 raggiunse un accordo sulla base della proposta del Ministro della salute (all'epoca era il prof. Balduzzi) sulle "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" nel quale venivano pur mantenendo separati i due servizi erano previste le modalità di integrazione tra gli stessi al fine di fornire una risposta completa ed efficiente al cittadino per una presa in carico globale della persona che necessita di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
Il servizio di continuità assistenziale previsto dall'art. 3-quinquies del d.lgs 502 del 1992 dall'art. 5 del predetto d. p. c. m. 12 gennaio deve garantire nelle ore serali e notturne e il pomeriggio dei giorni prefestivi prestazioni assistenziali non differibili.
Il d.m. 70 del 2 aprile 2015 ha ribadito al Punto 9.1.5 l'organizzazione del sistema di emergenza urgenza confermando la necessità di mantenere rigorosamente separata la funzione di urgenza da quella dell'assistenza primaria.
Il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 ( Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) all'art. 3, comma 1, lettera b) prevede tra le aree di attività dell'assistenza distrettuale l'emergenza sanitaria territoriale definendone chiaramente i compiti al successivo art. 7.
Inoltre il comma 3 dell'art. 7 del già citato d. p. c. m. stabilisce che l'attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.
La distinzione tra i due servizi era prevista già nei precedenti Accordi Nazionali Collettivi che disciplinano il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale che stabilivano una specifica formazione per gli MMG destinati a prestare la propria opera presso i Punti di Primo Intervento (art.96); tale fattispecie è stata confermata anche dal nuovo ACN siglato il 20 gennaio 2022 all'art. 62.
Tutto ciò premesso non è possibile utilizzare il personale già assegnato alla "Continuità assistenziale" per assicurare il servizio presso i Punti di Assistenza Territoriale (ex PPI) in quanto non è in possesso dell'attestato del corso previsto dall'art. 66 del medesimo ACN.
Per quanto riguarda in particolare l'azienda USL Latina, a seguito dell'adozione  del DCA U00303 del 2019 da parte del presidente della regione  alcuni Comuni e dai Comitati dei cittadini sorti allo scopo di difendere i loro PPI dalla regione, presentarono un ricorso a seguito del quale fu adottato un nuovo DCA n. U00469  datato 14 novembre 2019 con il quale venne annullato il DCA U00303/2019 oggetto del ricorso e venne preso atto al Punto 7.1.3 che le aziende sanitarie interessate avevano già adottato gli atti di loro competenza prevedendo il servizio "diversamente qualificato, ma in continuità con le funzioni precedentemente svolte, a far data dal 1° gennaio 2020".
Il direttore generale dell'azienda USL Latina con deliberazione n. 1264 del 31 dicembre 2019 ha dato attuazione al citato DCA U00469 stabilendo anche alcune procedure operative per l'integrazione tra PAT e rete dell'emergenza.
La scelta di  modificare sia pur a livello sperimentale l'organizzazione di uno dei PAT senza l'adozione di alcun atto deliberativo e in spregio delle disposizioni citate è lesiva del diritto costituzionale al Livello Essenziale di Assistenza dell'emergenza sanitaria territoriale in quanto il personale della ex Guardia medica non è formato per detto servizio e in più  dovendo continuare ad assicurare le visite a domicilio in caso di chiamata lascerebbe il PAT privo della presenza medica senza che nessuno si sia degnato di fare una formazione agli infermieri e neppure di definire almeno dei protocolli di comportamento per detto personale che - in assenza del medico - dovrà dialogare telefonicamente con la Centrale Operativa per affrontare i casi che si presentassero al PAT.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che non è stata organizzata la presenza di una ambulanza medicalizzata presso il PAT di Cisterna da parte dell'ARES 118 per cui  nel caso di pazienti affetti da patologie tempo dipendenti si rischia di non arrivare in tempo in ospedale. 
Secondo il Ministero della salute le regioni sono libere di organizzare l'emergenza sanitaria territoriale in relazione all'orografia, alla presenza di aree interne, alle isole minori, ecc.; la provincia di Latina presenta tutte queste fattispecie con in aggiunta la notevole estensione territoriale per cui la presenza di postazioni fisse per l'emergenza sanitaria territoriale è fortemente raccomandata.
Ma secondo i comunicati dell'azienda i PAT svolgono solo assistenza primaria, pertanto non si capisce chi assicurerà a livello di prossimità l'emergenza sanitaria territoriale prevista dal citato d.p.c.m. 12 gennaio 2017.
La riforma dell'assistenza primaria varata con il d.m. 77 del 2022 deve essere basata su una organizzazione di tutti gli attori preposti e da una forte integrazione tra ospedale e territorio, tutte cose che ancora non ci sono; non è possibile far partire una sperimentazione sulla pelle dei cittadini mentre ancora non ci sono le Centrali Operative territoriali,  le Case della salute della Comunità, gli infermieri di famiglia, le Unità di Continuità Assistenziale, ecc.
Dal punto di  vista legale siamo ancora fermi al fatto che l'ex direttore generale Casati aveva chiuso la notte i PAT per utilizzare il personale per fronteggiare l'emergenza epidemica per cui  avendo il Governo posto fine allo stato d emergenza  dal 1° aprile 2022 detta motivazione è venuta meno e non è possibile inventarsi altre scuse per tener chiusi ancora i PAT nelle ore notturne.

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