giovedì 11 agosto 2022

LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

L'art. 3 del d.lgs 502 del 1992 stabilisce che le Regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i Livelli Essenziali di Assistenza.
Nel caso in cui un direttore generale non garantisca alla popolazione insistente nei Comuni del proprio territorio il servizio di Emergenza Sanitaria territoriale che rientra nell'area del  Livello Essenziale di Assistenza Distrettuale, in maniera uguale a quelli de resto della regione ritengo che venga meno uno dei princìpi fondamentali del SSN il che costituisce per il direttore generale un grave inadempimento e che pertanto sia  applicabile il comma 7 dell'art. 3-bis del d.lgs 502 del 1992 secondo cui la regione può risolvere il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale.
Sarebbe opportuno comunque che in occasione della conferma del direttore generale che deve essere fatta dalla Conferenza dei Sindaci alla scadenza dei primi 24 mesi dell'incarico venisse fatta una analisi approfondita delle somme spese e dell'output in termini di benefici alla salute della popolazione anche ricorrendo al Referto epidemiologico.

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