mercoledì 27 febbraio 2019

I DATI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE PUBBLICATI DALL'ISTAT: LA SALUTE NELLA REGIONE LAZIO

FONTE DATI ISTAT ELABORAZIONE GRAFICA BRUGNOLA

L’Istat ha pubblicato per la prima volta un sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile riferito alle province e città metropolitane italiane. Le tavole di dati diffuse sono il primo risultato del progetto “Misure del benessere equo e sostenibile dei territori”, avviato dall’Istat per costruire e alimentare regolarmente un sistema di indicatori utili a soddisfare la domanda di informazione statistica territoriale, coerenti e integrati con il framework Bes adottato a livello nazionale.
Gli indicatori statistici, in tutto 61, sono articolati in 11 domini: Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività (prima denominato Ricerca e innovazione); Qualità dei servizi. Rispetto al Rapporto Bes a livello nazionale, composto da 12 domini, non è considerato il Benessere soggettivo, per la mancanza di fonti di adeguata qualità statistica mentre diverse componenti del benessere sono descritte per mezzo di misure ulteriori.
Nell’analisi del Benessere equo e sostenibile è importante considerare non soltanto i livelli di benessere e il loro andamento nel tempo ma anche le differenze nella loro distribuzione e articolazione territoriale. Guardare alla distribuzione del benessere nello spazio geografico aggiunge precisione all’analisi, in quanto mette a fuoco nel dettaglio le aree di vantaggio o di deprivazione relativa.
La lettura territoriale del benessere è di grande interesse anche per le politiche locali, come evidenziato, tra l’altro, dall’iniziativa “How’s life in your region? Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making” dell’OECD e dalle linee guida “Europa 2020 per le città e i territori”, e può supportare la pianificazione strategica degli Enti locali in una prospettiva multidimensionale.
Inoltre, in Italia, il livello provinciale coincide con l’ambito amministrativo delle Città metropolitane, oggetto di una crescente attenzione da parte delle politiche europee e nazionali.

UNA GRADUATORIA CHE SCOTTA. MA DOPO DUE MESI DALLA PUBBLICAZIONE LA REGIONE NON HA FATTO NULLA


Torno a parlare del rapporto pubblicato da Italia Oggi sulla qualità della vita nelle 110 province italiane che contiene anche delle classifiche separate per le i sottosistemi che sono stati utilizzati per comporre la valutazione complessiva.
Per quanto riguarda la salute come già riferito in precedenza la provincia di Latina e quindi 'Azienda USL  sono stati collocati al 109° posto, il penultimo.
Ma molto interessanti sono i dati che sono stati utilizzati e che hanno consentito di produrre altre graduatorie:
1) Sottodimensionamento organico medici e personale infermieristico  107° posto;
2) Sottodimensionamento posti letto reparti ospedalieri 107° posto
3) sottodimensionamento apparecchiature diagnostiche 103° posto
4) Medici ospedalieri per 100 posti letto  105° posto
5) personale infermieristico per 100 posti letto 108° posto
6) Personale tecnico sanitario per 100 posti letto 108° posto
7) Altro personale per 100 posti letto 77° posto
8) Posti letto in ostetricia e ginecologia 107° posto
9) Posti letto in cardiologia, cardiochirurgia e unità coronariche per 1000 abitanti 104° posto
10) Posti letto in rianimazione e terapia intensiva per 1000 abitanti 104° posto
11) Posti letto in reparti di oncologia per 1000 abitanti 67° posto
12) Numero TAC e RMN per 1000 abitanti  102° posto
13) Numero apparecchiature emodialisi per 1000 abitanti, 59° posto
14) Numero gruppi radiologici per 1000 abitanti 108°
15) Numero ventilatori polmonari per 1000 abitanti 92° posto
Nonostante la pesante bocciatura dalla Regione Lazio non si hanno notizie di provvedimenti d'urgenza presi per rimediare alla situazione.

APPROVATA DAL SENATO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 4/2019 CON IL REDDITO DI CITTADINANZA E LE PENSIONI

Ieri 27 febbraio il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. 
Il nuovo titolo del disegno di legge è : ""Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"
Il nuovo testo lo trovate qui:
Ora il testo deve tornare alla camera per l'approvazione definitiva.

LA REGIONE HA APPROVATO LE LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI


Finalmente è arrivato un provvedimento molto atteso: la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 65 del 5 febbraio 2019 recante "Modifiche e integrazioni alle Linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari del Lazio, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751".
Molta attenzione viene prestata all'organizzazione dell'ufficio di Piano:  la struttura tecnico-amministrativa deputata a organizzare e gestire i servizi e le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali erogate a livello degli ambiti territoriali, sulla base della programmazione dei Piani sociali di Zona, alla cui elaborazione provvede e contribuisce dal punto di vista tecnico. L’Ufficio di Piano ha dunque il ruolo di cabina di regia del sistema integrato di servizi e agenzie che collaborano tra loro, si scambiano informazioni,
progettano insieme strumenti, servizi e visibilità sul territorio. 
La dotazione organica dell’Ufficio di Piano comprende l’insieme del personale necessario al suo funzionamento, distinto per categorie e profili professionali inerenti le competenze dell’ufficio stesso. I competenti organi dei Comuni adottano, nei termini stabiliti dal Comitato Istituzionale, gli atti amministrativi necessari per regolamentare e rendere disponibile all’Ufficio di Piano il personale da impiegare stabilmente.
La composizione minima dell’Ufficio di Piano deve comunque prevedere:
- un coordinatore;
- un esperto di programmazione sociale, altresì competente in attività di monitoraggio e valutazione
dell’impatto sociale dei servizi;
- un esperto amministrativo.
Per quanto riguarda la figura del Coordinatore al quale compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il Piano Sociale di Zona, secondo quanto disposto dalla convenzione, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, per il conseguimento dei risultati, nell’ambito dei programmi e degli atti d’indirizzo definiti dal Comitato Istituzionale. Il coordinatore dell’Ufficio di Piano opera in stretta connessione con i responsabili dei servizi sociali degli Enti del distretto, con i quali effettua consultazioni periodiche, e in costante raccordo con i referenti socio-sanitari della ASL competente per territorio, al fine di costruire una filiera informativa volta alla mappatura dei bisogni, alla programmazione degli interventi e all’integrazione delle modalità di presa in carico e dell’offerta dei servizi socio-sanitari a livello distrettuale.
L’incarico di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è conferito dall’Ente capofila, su indicazione del Comitato Istituzionale, a soggetto adeguatamente qualificato in servizio presso gli Enti associati. Qualora tra questi non fossero presenti figure professionali idonee, ovvero gli Enti associati non fossero in grado, per motivi organizzativo-funzionali, di metterle a disposizione dell’Ufficio di Piano, il Coordinatore è selezionato tramite procedura di reclutamento a evidenza pubblica attivata dall’Ente capofila, in coerenza con i requisiti previsti dal presente documento e con quelli ulteriori eventualmente indicati dal Comitato Istituzionale.
L’incarico ha durata triennale, salvo interruzioni secondo le previsioni di legge e, comunque non inferiore alla durata dell’atto regolante l’esercizio della funzione sociale in forma gestione associata distrettuale.
Si tratta di una svolta rispetto al passato dato che fino ad ora ogni Distretto faceva più a meno a modo suo.

martedì 26 febbraio 2019

POCA TRASPARENZA SU COSA FACCIA L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEI COMUNI


La Relazione annuale sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) d.lgs. 150/2009) è un documento approvato dall'organo di indirizzo politico‐amministrativo e validato dall'Organismo indipendente di valutazione che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato.
Tale documento è adottato dalle amministrazioni entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della performance avviato con il Piano della performance dell’anno precedente. 
In caso di ritardo nell'adozione della Relazione l'amministrazione deve comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.
Il documento dovrebbe anche essere pubblicato sul sito web di ciascun ente, ma cercando nella sezione "Amministrazione trasparente" di molti Comuni e ASL non si trova nulla.
A sua volta l'art. 14 del citato D.lgs 150/2009 al comma 4-bis stabilisce che "Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.
Pertanto sarebbe opportuno che l'OIV si attivasse subito per coinvolgere i cittadini.
Il comma  8 sempre dell'art. 14 de. D.lgs 150/2009 nel testo ora vigente stabilisce inoltre che i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata, come invece purtroppo avviene in alcuni casi.
A ciò si deve aggiungere anche quanto previsto dalla legge 190/2012 che all'art. 1, comma 8-bis 8-bis: "L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. 
Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 
A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. 
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza".




lunedì 25 febbraio 2019

ALLA ASL LATINA UNA PERCENTUALE DI FONDO SANITARIO REGIONALE INFERIORE A QUELLA DEGLI ABITANTI


Sin da quando lavoravo presso la ASL Latina sollevai il problema della sottovalutazione della quota di Fondo Sanitario Regionale riconosciuto alla ASL Latina.
Purtroppo negli anni la classe politica non ha saputo o voluto intervenire su questo punto e la situazione si anche aggravata.
I cittadini della provincia di Latina ricevono meno risorse per la sanità rispetto al resto del Lazio; la cosa si nota in maniera chiara mettendo a confronto la percentuale della popolazione e e la percentuale del FSR.
Il grafico mostra sinteticamente la differenza, anche se questa in effetti è più marcata in quanto la popolazione rappresenta il 9,73%  mentre la quota del FSR è solo l'8,37%.

domenica 24 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DECARO APRE ALLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE DELLE CITTA'

Il presidente dell’ANCI Decaro in occasione dell’incontro a Montecitorio sui beni comuni tenutosi il 22 febbraio 2019 ha tenuto a sottolineare come non ci si possa più accontentare «di confinare il contributo dei cittadini alla gestione partecipata di un piccolo parco o alla rigenerazione di un immobile abbandonato. L’enorme patrimonio di energia virtuosa che viene dal basso, merita di essere canalizzata verso obiettivi più ambiziosi: la pianificazione di politiche complesse di impatto globale. Sta a noi individuarne forme normative e mezzi più adeguati». 
«Oggi – ha continuato – raccontiamo storie di partecipazione, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni scritte nei Comuni con i cittadini, veri attori dei nostri territori, sono tante e diverse». 
«Per comprendere cosa fa di un bene comune una reale risorsa per la comunità – ha poi proseguito Decaro – occorre partire dall’assunto base per cui un bene comune spesso viene identificato come un bene di nessuno. Al contrario, la lezione più grande che possiamo condividere con le nostre comunità è che un bene comune è un bene di tutti: cioè, un bene di cui ognuno può usufruire e alla cura del quale tutti devono contribuire».
«I sindaci vogliono continuare a tessere la tela del nostro Paese- ha quindi concluso il presidente dell’ANCI– da quale dipende il futuro di tutti noi e quindi delle comunità e di tutto il Paese».
Ritengo che per affrontare le nuove sfide gli amministratori locali non possano lasciare fuori i cittadini che rappresentano spesso una risorsa molto importante non solo dal punto di vista dei lavori manuali (che comunque sono molto necesssari), ma anche dal punto di vista culturale e organizzativo.
Di questo e d'altro ancora se ne parla nel mio ultimo volume "Cittadini protagonisti in comune per attuare la Costituzione"

giovedì 21 febbraio 2019

ASSEGNATE DALLA REGIONE LE QUOTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE CASE FAMIGLIA PER SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE

La Direzione regionale Inclusione sociale in base alle D.G.R. n. 569 del 9 ottobre 2018 e D.G.R. n. 717 del 23 novembre 2018 ha assegnato le somme per la realizzazione di Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 470/2001. 
Con la determinazione n. G17369/2018 è avvenuta l'assegnazione della I quota e della II quota, con le risorse per la continuità di gestione anno 2018. 
Impegno di 2.280.000,00 euro sul Capitolo H41903 e di 1.720.000,00 euro sul Capitolo H41924. Es. Fin. 2018. Missione 12, programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.000.
Per quanto riguarda la provincia di Latina con l'atto citato sono stati così assegnate le somme:
Distretto I (Aprilia, Cori, Cisterna)m casa dei lillà: € 185.754,24 prima quota e € 123.836,16 seconda quota.
Distretto 5 (Formia, Gaeta) la casa di Annamaria:  € 185.754,24 prima quota e € 123.836,16 seconda quota.
Gli altri distretti non hanno avuto nulla, probabilmente perché privi di strutture del genere che invece sono indispensabili.

mercoledì 20 febbraio 2019

LA RGS SPIEGA AI REVISORI COSA DEVONO ANDARE A CONTROLLARE NELLE AZIENDE SANITARIE E NEGLI ALTRI ENTI DEL SSN

Veramente molto interessante ed utile la Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 13 dicembre 2018, n. 35, recante un vademecum per il controllo e la vigilanza da parte dei collegi sindacali degli enti del SSN.
Vengono trattarti in  maniera esauriente i danni da disservizio, gli affidamenti sotto soglia, le procedure negooziate sena previa publicazione del bando di gara, la centralizzazione degli acquisti, il danno all'immagine, il danno da tangente, il danno da plizze assicurative per amministratori e dipendenti, il danno da consulenze, il danno da mancata o ritardata adesione a convenzione Consip, il danno da concorrenza, l'affidamento del servizio di brokeraggio, il danno da sanzioni pecuniarie amministrative ed infine il danno da perdita di chance.
In molti casi i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non trattano in alcun modo i rischi sopra indicati. 
Nella circolare viene dato particolare rilievo alle responsabilità conseguenti e agli obblighi di denuncia da parte del Collegio ivi comprese le modalità per la compilazione della denuncia.

venerdì 15 febbraio 2019

COMUNI AL VOTO IN ITALIA E NEL LAZIO

Quest'anno andranno al voto moltissimi Comuni, anche se il totale si saprà solo dopo il 24 febbraio, data entro la quale i Consigli comunali sciolti dal Presidente della Repubblica potranno essere rinnovati, ora il numero ammonta già a 3839 di cui 3652 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 187 a regioni a statuto speciale. 
Nel Lazio i Comuni che andranno al voto sono 152 su 378 totali di cui 38 in provincia di Frosinone, 7 in provincia di Latina (Maenza, Monte san Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Sermoneta e Spigno Saturnia), 48 in provincia di Rieti, 32 nella Città metropolitana di Roma e 27 in provincia di Viterbo.
In molti Comuni già è partita la campagna elettorale, ma la strada è lunga e occorre prepararsi bene, specialmente per i futuri dibattiti con gli altri candidati.


LE CAUSE DI MORTE DEGLI ABITANTI DELLA PROVINCIA DI LATINA


Sempre grazie agli Open Data elaborati dal Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio possiamo conoscere i dati aggiornati delle principali cause di morte degli abitanti della nostra provincia relative all'ultimo anno disponibile:
-Malattie del sistema circolatorio n.1840 (35,5%)
- Tumori maligni  n.1491 (28,8%)
- Malattie del sistema respiratorio n. 320 (6,2%)
-Malattie del sistema nervoso e organi di senso n.286 (5,5%)
- Stati morbosi mal definiti n. 228 (4,4%)
- Malattie endocrine e disturbi immunitari 189 (3,6%)
- Altre cause m. 174 (3,4%)
- Malattie dell'apparato genito-urinario n. 91 (1,8%) 
 Rispetto ai dati pubblicati a suo tempo dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale relativi alle cause di morte dal 1969 al 1978 non troviamo più la tubercolosi mentre sono aumentati i tumori (255,2 per mille abitanti) che sono lievemente inferiori alla media regionale (258 per mille abitanti) e l'Alzheimer.  
Si nota una maggiore incidenza di cause di tumore rispetto alle province di Frosinone, di Rieti e di Viterbo, ma inferiore a quella di Roma.


SABAUDIA: DI COSA SI AMMALANO E MUOIONO GLI ABITANTI


Grazie al sito "Open data" della Regione Lazio possiamo disporre, finalmente, dei dati continuamente aggiornati sino al livello comunale relativi alla composizione della popolazione e al suo stato di salute.
Qui sopra potete vedere la situazione demografica, mentre sotto vedete alcuni dati relativi alle malattie, ai ricoveri e alle cause dei morte.


giovedì 14 febbraio 2019

Comune di Sabaudia rimborso prestiti e anticipazioni del Tesoriere


L'allegato 12/5 al Bilancio del Comune di Sabaudia, previsto dal D.lgs. 118/2011 contiene, tra l'altro,  i dati relativi al rimborso dei mutui  che per l'anno 2019 ammonteranno ad € 880.000,00. 
Si tratta di mutui stipulati delle precedenti amministrazioni per motivi vari.
Nel 2020 la somma sarà di € 836.000,00 e così pure nel 2021.
Per quanto riguarda le anticipazioni finanziarie del Tesoriere è prevista invece una spesa di  € 5.030.067,28 





COMUNE DI SABAUDIA:I MACRO AGGREGATI DELLE SPESE CORRENTI


Prosegue l'analisi del bilancio di previsione del Comune di Sabaudia. Uno degli allegato obbligatori del bilancio e precisamente il n. 12/3 del D.lgs 118/2011 contiene le spese correnti per missione, programmi e macroaggregati.
In questo modo disponiamo la sommatoria di quanto spende il Comune per il personale, per l'acquisto di beni e servizi presso terzi, ecc.
Come si può vedere facilmente oramai la spesa più elevata è rappresentata dagli acquisti preso terzi che sono pari al 43% del totale, mentre quella del personale è ridotta al 16%, il che significa che l'amministrazione, sempre nel caso in cui si ponga la fatidica domanda di ogni manager: make or buy, sceglie preferibilmente l'affidamento all'esterno.
Si perdono così professionalità, ricchezze del territorio, ecc.e spesso si spende anche di più con una qualità che non sempre è ottimale.
Purtroppo però dobbiamo aggiungere che oramai il personale dipendente è al lumicino e che grazie alle nuove norme varate dal governo nazionale molti hanno già presentato domanda per andarsene in pensione per cui se non vengono cambiate le leggi dello Stato centrale non sarà facile invertire il senso di marcia.
Si prospetta un vero e proprio vuoto in quanto il personale collocato in quiescenza almeno per il momento non potrà essere sostituito.
Dopo anni di blocco delle assunzioni e di turn over c'è il rischio che venga intaccato il core business dell'ente dato che non rimarrà quasi più nessuno nemmeno per svolgere le funzioni fondamentali.




LA SPESA PRO CAPITE PREVISTA DAL COMUNE DI SABAUDIA PER IL 2019 CI DICE MOLTE COSE


Come per gli anni passati ho iniziato l'analisi del bilancio di previsione 2019 del Comune di Sabaudia.
Per quanto riguarda la spesa, dopo aver sviluppato il trend ho calcolato il costo pro capite per ciascuna delle missioni più importanti mettendolo a confronto con quello dell'anno passato.
In particolare per gli affari generali si è passati da 531,72 euro del 2018 ai 427,14 di quest'anno, ma c'è ancora molto da limare per arrivare ai valori medi degli altri Comuni; per la pubblica istruzione la spesa prevista è di € 41,65 pro capite rispetto ai 43,94 euro previsti nell'anno passato; per i trasporti e la viabilità sono stati previsti 19,45 euro a fronte dei 20,39 del 2018; per la Polizia Locale la spesa è aumentata da 38,58 euro a 43,28 per il 2019; per i servizi sociali invece si è passati da 114, 47 del 2018 a 107,65 del 2019; per la cultura da 14, 59 siano scesi ancora a 12,27; infine per l'ambiente si è invece prevista una spesa maggiore pro capite passando da 213,26 euro a 218,26.
Negli anni passati venivo invitato a spiegare il bilancio ai cittadini e lo facevo molto volentieri. Ora lo faccio così.




LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DEL COMUNE DI SABAUDIA

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell’economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Negli ultimi anni, anche grazie all’introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è sensibilmente ridotto.
Ogni Comune deve pubblicare l’indicatore della tempestività dei pagamenti nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito. 
In molti comuni i tempi di pagamento son una cosa importante anche per l'economia locale dato che si rischia di far fallire molti imprenditori.
Nel 2015 la media annua del Comune di Sabaudia era di 45,25 gg. nel 2016 era stata di 55,18 gg, l’ultimo aggiornamento risale all’11 aprile 2018 che ci diceva come l’indice medio del 2017 fosse stato di 165,33. 
Mancano ancora tutti i dati del 2018.

UN FONDO SANITARIO NAZIONALE SEMPRE PIU' MISERO


Ieri 13 febbraio la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'intesa ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 68/2011 recante la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale che per quest'anno ammonta a soli 11,2 miliardi nonostante la promessa di portarlo a 115.
La quota di finanziamento pubblico della sanità è scesa al 74,0% a fronte di una media dei Paesi europei dell’80,5% comportando un notevole impatto sull’equità del sistema
Secondo quanto risulta dall’ultimo rapporto del CREA Sanità la spesa sanitaria privata nel 2017 è arrivata ad € 37,8 mld pari ad € 624,00 pro capite.
A questo si aggiunge il fatto che la crescita della povertà ha indotto molte famiglie (circa il 5,5%) ad abbandonare le cure con risultati gravissimi.

martedì 12 febbraio 2019

SABAUDIA - BILANCIO DI PREVISIONE 2019 : TORNA UN PARAMETRO DEFICITARIO ED E' QUELLO RELATIVO AI DEBITI FUORI BILANCIO

Dopo l’azzeramento dei parametri deficitari operato durante la gestione commissariale torna un parametro deficitario. 
È il n. 8 relativo alla consistenza dei debiti fuori bilancio pari ad € 246.326,08, formatisi nel corso dell’esercizio superiori all’1% (il valore è dell’1,32%) rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti.
Ne viene data ampia spiegazione tra gli allegati al bilancio ma comunque i debiti fuori bilancio non ci devono essere in quanto sono un segnale di qualcosa che non funziona come dovrebbe.
Ancora una volta voglio sottolineare che il Settore bilancio subisce spesso le disattenzioni e le inefficienze dei settori.
A parte i provvedimenti formali, non risulta che siano mai stati presi provvedimenti nei confronti dei funzionari che hanno procurato i debiti fuori bilancio.


SABAUDIA: ENTRO IL 28 FEBBRAIO DOVRA' ESSERE APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE MA IL CONSIGLIO ANCORA NON E' STATO CONVOCATO.

La proposta di  bilancio di previsione 2018 del Comune di Sabaudia è stata adottata dalla Giunta comunale con deliberazione n.26 in data 1 febbraio.
I revisori dei conti dovranno esprimere il loro parere.
L’approvazione da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il 28 febbraio.
La Conferenza dei capi gruppo è stata convocata per il 14 febbraio p.v.

lunedì 11 febbraio 2019

LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER IL 2018

Sulla G.U. 3572019 è stato pubblicato il DPCM 12 dicembre 2018 relativo al riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018 pari complessivamente a 462,2 milioni di euro.
A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 relativamente alla linea di intervento n. 2, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società». Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilita' grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di disabilita'. Le regioni possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sulla base di principi condivisi con le citate strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le risorse già destinate nelle passate annualità ai progetti sperimentali in materia di vita indipendente sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.
Il complesso dei fondi destinati alle regioni ammontano così ad € 447.200.000,00
Al Lazio sono stati assegnati € 40.650.480,00 pari al 9,09% del Fondo.


SE IN ITALIA LA VITA E' UN PO' PIU' BELLA IL PUNTEGGIO DATO DALLA SAPIENZA AL SISTEMA SANITARIO DI LATINA E' MOLTO NEGATIVO


Come si ricorderà alla fine dell'anno scorso il quotidiano economico Italia oggi ha presentato una commissionata all'Università degli studi di Roma "La sapienza" che poneva la provincia di Latina al 71° posto.
L’analisi effettuata dalla «Sapienza» peraltro era composta da una sommatoria di più classifiche una delle quali era quella del sistema sanità che vedeva Latina al 109° posto su 110 e che a sua volta era composta da una valutazione di molti elementi: 
1) Sottodimensionamento organico medici ed infermieri: 107° 
2) Sottodimensionamento posti letto reparti specialistici 107° 
3) Sottodimensionamento apparecchiature diagnostiche 103° 
4) Medici ospedalieri (49,41 per 100 p.l.) 105° 
5) Personale infermieristico ( 95,91 per 100 p.l..) 108° 
6) Personale tecnico sanitario ( 12,3 per 100 p.l.) 108° 
7) Posti letto rianimazione e T.I. (3,39 x 1000 ab.) 104° 
8) Posti letto in oncologia ( 2,85 x 1000 ab.) 67° 
9) TAC e RMN (2,50 x 1000 ab.) 102° 
10) Apparecchiature emodialisi (25,67 x 1000 ab.) 59°
I punteggi assegnati si traducono in una valutazione non positiva dell'Azienda sanitaria locale Latina.
Non si comprende come mai dopo oltre tre mesi la regione lazio ancora non abbia preso provvedimenti.

sabato 9 febbraio 2019

APPROVATO IL D.L. "SEMPLIFICAZIONE" L'ANCI ESPRIME SODDISFAZIONE PER ALCUNI RISULTATI OTTENUTI MA AMAREZZA PER ALCUNI PUNTI NON ACCOLTI DAL GOVERNO

A seguito dell'approvazione con il voto di fiducia alla Camera, la legge di conversione del DL “semplificazioni”. l’Anci ha espresso soddisfazione per il recepimento di alcune norme fortemente volute e già oggetto di accordo in Conferenza Stato-Città. 
Nello specifico il riferimento è al ripristino dei 300 milioni del fondo IMU-TASI, con l’aggiunta dei 110 milioni mancanti e la sostanziale abolizione dei vincoli di destinazione. Rimane purtroppo invariata la norma della legge di bilancio per il 2019 sulla dimensione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che incide negativamente sugli equilibri di parte corrente e la restrizione dell’anticipazione di tesoreria (limite ridotto a 4/12 delle entrate), solo parzialmente mitigata dall’anticipo ai prossimi giorni della prima erogazione del fondo di solidarietà comunale.
Importanti anche l’istituzione del tavolo tecnico per la ristrutturazione del debito, l’incremento del fondo per la videosorveglianza e la possibilità assicurare un ristoro del 100% per le spese dovute a sentenze conseguenti a calamità naturali, nonché la stabilizzazione dell’utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per l’estinzione anticipata del debito.
Nonostante gli appelli dell’Anci in tutte le sedi politiche e istituzionali, non è stata invece accolta la richiesta di rendere facoltativa, come già previsto per il bilancio consolidato, la contabilità economico-patrimoniale per i Piccoli Comuni.
L'obbligo di corredare il rendiconto 2018 con i nuovi documenti contabili compromette la possibilità di rispettare la scadenza del 30 aprile da parte di 5.700 Piccoli Comuni, con le gravi conseguenze che ne derivano, fino allo scioglimento del consiglio comunale. Soprattutto, si sottolinea come l’introduzione di tale ulteriore adempimento, sia un aggravio insostenibile per gli apparati tecnici dei Comuni e non dia nessun contributo alla conoscibilità degli assetti finanziari locali.
Infine, è stata solo parzialmente accolta la proposta Anci di eliminare il tetto al salario accessorio dei funzionari intermedi dei Comuni (posizioni organizzative), inaspettatamente limitata ai soli Comuni privi di dirigenza. Secondo l’Associazione tale limite non ha ragion d’essere e rischia di vanificare la norma del contratto che è invece finalizzata a valorizzare le professionalità intermedie di tutti i Comuni.

giovedì 7 febbraio 2019

LE MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO QUALIFICATO E DI DI ESPERTO DI FISICA MEDICA DEVONO SEGUIRE IN OGNI CASO QUANTO STABILITO DAL CODICE DEI CONTRATTI


Il TAR Campania, Napoli, Sezione I, in data 1° febbraio 2019 ha emesso una interessantissima sentenza in tema di affidamento diretto delle attività di Esperto di Fisica medica e di esperto Qualificato.
Secondo il Collegio deve affermarsi che <<le norme sull’evidenza pubblica si traducono in vincoli alla capacità negoziale delle amministrazioni con le quali si perseguono da un lato interessi di queste ultime, quali «qualità delle prestazioni» e rispetto «dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza», e dall’altro lato interessi degli operatori economici, quali «principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità» (art. 2 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allora vigente). La sintesi di queste contrapposte esigenze è data dall’interesse generale alla concorrenza, attraverso cui si attua la massima partecipazione degli operatori economici privati in funzione dell’individuazione di quello maggiormente idoneo ad aggiudicarsi il contratto affidato dall’amministrazione>> (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2018, n. 7117).
Il Collegio è poi passato all'esame del ricorso:
Con il primo motivo parte ricorrente afferma che le delibere impugnate e le conseguenti convenzioni sarebbero illegittime in quanto stipulate in violazione dell’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica, non potendosi fare applicazione nel caso di specie della regola di cui all’art. 15 della l. n. 241/1990, non ricorrendone i presupposti.
E’ opportuno rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 19 dicembre 2012 - causa n. C159/11), l'affidamento di un contratto senza gara da parte di un'amministrazione aggiudicatrice ad un’altra pubblica amministrazione contrasta con le norme ed i principi sull'evidenza pubblica comunitaria quando ha ad oggetto servizi i quali, pur riconducibili ad attività di ricerca scientifica, ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo.
L'obbligo della gara può escludersi solo in caso di "contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi" (Par. 34); ipotesi questa configurabile quando dette forme di cooperazione siano rette unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico (Par. 35).
Rileva il Considerando 33 della direttiva 2014/24/UE, che, in applicazione del principio di libera amministrazione, stabilisce: “le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter decidere di fornire congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare. Tale cooperazione potrebbe riguardare tutti i tipi di attività connesse alla prestazione di servizi e alle responsabilità affidati alle amministrazioni partecipanti o da esse assunti, quali i compiti obbligatori o facoltativi di enti pubblici territoriali o i servizi affidati a organismi specifici dal diritto pubblico. I servizi forniti dalle diverse amministrazioni partecipanti non devono necessariamente essere identici; potrebbero anche essere complementari”.
Si tratta dell’istituto del cd. partenariato pubblico-pubblico a carattere orizzontale, realizzato tramite accordi tra diverse amministrazioni, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (a partire dalla sentenza 9 giugno 2009, C-480/06; i confini degli accordi di cooperazione sono stati in seguito meglio precisati con la sentenza 19 dicembre 2012, C-159/11).
E infatti, le amministrazioni pubbliche possono in base al diritto europeo agire sul mercato e competere con altri operatori economici pubblici o privati, ma devono farlo su di un piano di parità senza cioè godere di alcun vantaggio competitivo, per questo motivo la deroga all’applicazione delle norme sull’evidenza pubblica, anche nei rapporti negoziali tra amministrazioni, soggiace alle predette restrittive condizioni.
Ciò è quanto si desume anche dal considerando 14 della direttiva 2014/24/UE secondo cui: “la nozione di 'operatori economici' dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto, imprese, succursali, filiali, partenariati, società a cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano 'persone giuridiche' o meno in ogni circostanza”.
Tali principi sono stati trasfusi nel codice dei contratti che all’art. 5, comma 6, che ha confermato l’esclusione dall’applicazione della disciplina dei contratti pubblici, in presenza delle condizioni ivi indicate, e rappresenta una disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C-386/11 e C-352/12).
Nell’ordinamento nazionale è riconosciuta alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune che dunque deve essere letta alla luce del quadro normativo europeo (articolo 15 della l. 241/1990).
In particolare la norma appena citata prevede che agli accordi tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate <<le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione>>.
Al di fuori di questi casi, ogni accordo avente contenuto patrimoniale ed astrattamente contendibile soggiace alle regole dell’evidenza pubblica dovendosi anche le amministrazioni pubbliche includere nel novero degli operatori economici sottoposti alle regole della concorrenza ai sensi dell’art. 3 lett. p) del d.lgs. n. 50/2016.
Ritiene il Collegio che tali condizioni non ricorrano nel caso di specie, atteso che la convenzione stipulata è funzionale al solo perseguimento dell’interesse della resistente ASL e non anche dell’Università.
Occorre infatti rammentare che, in base allo statuto versato in atti, i fini primari dell'Università Federico II <<sono la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualità dei processi formativi viene assicurato anche con l'ausilio delle tecniche di apprendimento a distanza e di altre tecnologie innovative. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo>>.
Secondo il regolamento CeSMA, anch’esso versato in atti, <<è istituito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto d’Ateneo, il Centro di Servizi Metrologici Avanzati (CeSMA) al fine di una migliore utilizzazione di risorse e competenze dell’Ateneo relativamente all’attività di sviluppo e coordinamento di metodologie e tecnologie innovative nel settore della metrologia>>.
Tale Centro, secondo quanto dettato dall’art. 2 del regolamento in parola, ha il compito di assicurare che le attività sperimentali svolte <<possano produrre positivi effetti di trascinamento e ricaduta sulle attività universitarie di formazione e di ricerca>>.
Ora, tali finalità di ricerca e formazione sono solo menzionate nelle gravate delibere di autorizzazione alla stipula delle convenzioni, ma non trovano alcuna specifica declinazione prestazionale nell’ambito dei diritti ed obblighi reciproci per come descritti nelle convenzioni nelle quali (art. 2) si fa espresso riferimento all’obbligo assunto dal CeSMA di eseguire le prestazioni “dell’esperto di Fisica Medica ed all’Esperto Qualifica dai decreti lgs. 230/95 e 187/00”, manca del tutto la specificazione del contenuto dell’eventuale attività di ricerca che il CeSMA dovrebbe svolgere la quale è indicata genericamente quale scopo della convenzione, senza tuttavia assumere alcun contenuto specifico, nemmeno nella convenzione sul monitoraggio del Radon.
Non ricorrono quindi i presupposti normativi sopra visti per la conclusione degli accordi tra amministrazioni ed è stata, invece, autorizzata la stipula di un vero e proprio contratto, peraltro remunerativo, di un servizio contendibile ed astrattamente suscettibile di essere reperito sul mercato, con la conseguenza che in base ai principi ampiamente noti e sopra sintetizzati, i servizi in questione avrebbero dovuto essere affidati mediante una procedura comparativa e trasparente che, invece, non è stata svolta.
Il profilo di illegittimità rilevato, ponendosi a monte della procedura impugnata, riveste carattere logicamente assorbente e dispensa il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori censure proposte dai ricorrenti.
Ne deriva l’illegittimità degli atti impugnati che devono quindi essere annullati e l’inefficacia delle convenzioni stipulate dalla ASL con il CeSMA.
In base al generale criterio della la ASL Napoli3 SUD deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo. La posizione sostanzialmente defilata assunta dall’Università sia nella vicenda sostanziale sia nel presente procedimento giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio nei confronti di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e dichiara l’inefficacia delle convenzioni attuative.
Condanna la Asl Napoli3 Sud al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali che liquida nella misura di euro 2.000 (duemila/00) oltre interessi ed accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti dell’Università Federico II di Napoli.

martedì 5 febbraio 2019

La direzione sanitaria della ASL Latina informa delle ultime novità

Dopo gli scontri frontali voluti dalla direzione generale della ASL Latina l'anno passato che sono culminati con la manifestazione del 30 novembre, una lettera inviata dal Direttore sanitario della ASL Latina ai Sindaci apre, apparentemente, un percorso nuovo di apertura e collaborazione.
La lettera è datata 1° febbraio ed ha come oggetto "Comunicazione dei primi provvedimenti assunti al fine di migliorare il servizio di emergenza territoriale (PPI).
Vengono riassunti brevemente gli interventi svolti relativi a:
1) informatizzazione dell'attività  grazie all'installazione del sistema GIPSE in tutti i PPI;
2) Raccolta ed analisi dei dati di attività dei PPI;
3) ricognizione delle tipologie di personale medico operante nei PPI e dei relativi bisogni informativi;
4) Stato giuridico dei PPI che continuano a rimanere gerarchicamente e funzionalmente dipendenti dal DEA;
5) Stato giuridico del personale medico da assegnare in futuro ai PPI : solo personale attinto dalla relativa graduatoria regionale per il personale delle emergenze;
6) Programmazione per il 2019 dell'attività formativa specifica per tutto il personale operante nei PPI;
7) Implementazione delle risorse in sede locale;
8) Coordinamento ed integrazione dei servizi sanitari operanti sui singoli territorio: sarebbero in corso analisi da parte del Comitato aziendale per la medicina generale circa le modalità volte a migliorare il raccordo tra PPI e Continuità assistenziale. Se si arrivasse ad una integrazione non sarebbe male.
Come si vede c'è una notevole apertura che può fare ben sperare per un successo finale da parte di chi , come il  Comitato per la difesa del PPI di Sabaudia si batte per la modifica del DM 70/2015 e per la conservazione/potenziamento dei PPI. che rappresentano strutture essenziali del sistema dell'emergenza sanitaria territoriale previsto dalla legge 833/78. 

COME SPENDERA' I VOSTRI SOLDI IL COMUNE DI SABAUDIA

Comune di Sabaudia: trend spesa 2012-2019 per Titoli 
All'Albo pretorio del Comune di Sabaudia è stata pubblicata la delibera n. 26 con cui è stata approvata la proposta di bilancio di previsione dell'ente per l'esercizio 2019.
Contenute rispetto al 2017 le spese correnti.
Per quanto riguarda gli investimenti c'è un aumento delle spese in conto capitale.
Come si può rilevare dall'immagine seguente molta spesa è assorbita della voce servizi istituzionali e gestionali CON IL 56%; segue la spesa per i servizi ambientali (rifiuti) con il 18% . per le spese sociali si spenderà il 9%, ecc.... I dati utilizzati sono quelli contenuti negli allegati al bilancio senza alcun intervento, per cui la spesa prevista per ciascuna missione è comprensiva di spese correnti e di spese in conto capitale: cioè tutte le somme a disposizione del responsabile di ciascuna missione per raggiungere i propri obiettivi. Più avanti presenterò le percentuali della sola spesa corrente per confrontarli con i dati a livello nazionale elaborati dall' ISTAT e poter valutare le differenze.




SABAUDIA: ECCO LE ENTRATE PREVISTE PER IL 2019


La Giunta del Comune di Sabaudia con deliberazione n. 26/2019 ha approvato la proposta di bilancio di previsione per l'anno 2019
Come per gli anni precedenti ho utilizzato la vasta massa di dati raccolta per elaborare graficamente l'andamento delle varie voci.
Come si può vedere le entrate tributarie sono quasi identiche a quelle dell'anno passato, ma di gran lunga inferiori agli anni 2015 e 2016.
I trasferimenti  correnti sono stabili mentre le entrate extratributarie sono aumentate rispetto all'anno passato pur non raggiungendo i livelli del 2016.

L'AUMENTO DAL 1° GENNAIO 2019 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.

Sulla gazzetta ufficiale n. 29/2019 è stato pubblicato il decreto in data 7 dicembre 2018 con cui il Ministro Toninelli ha aggiornato i canoni demaniali degli stabilimenti balneari che saranno aumentati per il 2019 del +3%. 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una circolare inviata la settimana scorsa ha comunicato l'incremento dei canoni demaniali marittimi a partire dal 1° gennaio 2019 per adeguarsi alle variazioni dell'indice Istat. 
In conseguenza a questa decisione, la cifra minima del canone è passata a 364,63 euro annui (lo scorso anno era 354,01 euro). Nel 2017 i canoni demaniali marittimi erano aumentati dal +1,35%, mentre nel 2016 erano diminuiti del -0,3%. 
L'aumento più significativo è avvenuto nel 1991 (+6,5%), mentre la diminuzione massima risale al 2010 (-3,4%).