giovedì 31 marzo 2016

FIDUCITE E PETROLIO ALLA PROVA DEL REFERENDUM

La vicenda dell’emendamento fatto inserire nella legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) dall'ex Ministro Federica Guidi con questioni che erano state in precedenza tolte (legge sblocca Italia), ha acceso i riflettori sul modo di governare dell’amministrazione Renzi, fatta di maxiemendamenti e di voti di fiducia, grazie ai quali i deputati sono spogliati del loro diritto di parola in quanto in caso di dissenso sarebbero messi all'indice ed estromessi dalla maggioranza. Chi non è con me è contro di me: questo è il messaggio che più volte abbiamo sentito in questi ultimi tempi. 
Tra fiducia e decretazione d’urgenza il Parlamento è ridotto ad un organo costretto solamente a ratificare le decisioni del Governo.
Quello che appariva fino ad ora solamente un sistema “decisionistico”, di un gruppo giovane, contrapposto ai cosiddetti tentennamenti della classe politica anziana, mostra ora il suo lato più preoccupante costituito dalla possibilità che dietro gli emendamenti governativi ci possano essere questioni di interessi non limitate al caso singolo. Che si tratti cioè di un metodo oramai strutturato. 
D’altra parte l’ex Ministra aveva già attirato i riflettori degli ambientalisti quando, a pochissimi giorni dall'approvazione della legge di stabilità (22 dicembre 2015), il suo Dicastero aveva firmato il conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla società Petroceltic Italia s.r.l. proprio davanti alle isole Tremiti (Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle georisorse n.12/2015) per una estensione di 2.373 Km2 dietro la corresponsione di soli € 5,16 per ogni Km2. 
Una vicenda che, a parte gli aspetti strettamente politici avrà un riscontro immediato da parte dell’opinione pubblica in occasione del referendum sul no alle trivelle.
Sorgono spontanee alcune domande.
Quanto volte questo Governo ha posto la fiducia su proposte di legge sia che fossero arenate o no? 
Secondo l’Associazione Openpolis il record senza precedenti lo ha stabilito a fine 2015 con tre voti di fiducia chiesti e ottenuti sulla legge di stabilità. Da quando si è insediato il 22 febbraio, il governo Renzi è già ricorso alla fiducia 29 volte, 16 alla Camera e 13 al Senato, su un totale di 55 leggi licenziate dal Parlamento in poco più di nove mesi. Un primato assoluto che nessuno dei suo predecessori, dalla XIII legislatura in poi, avevano neppure sfiorato. Un vero e proprio attacco di “fiducite” come lo ha definito “Il Fatto quotidiano” per l’esecutivo guidato dall'ex sindaco di Firenze, che ha portato al 74,3% il rapporto tra voti di fiducia e leggi approvate (più di una su due). 
Pur essendo un istituto previsto da leggi e regolamenti fino a qualche decennio fa si trattava di uno strumento eccezionale, ora è divenuto quasi la regola.
Perché nessuno ha ritenuto di intervenire?
Sarebbe ora che fossero messi dei paletti almeno sulle leggi di riforma costituzionale, sulla legge elettorale e sulle leggi delega.

IL TAR LATINA SU RICORSO DELLA SIS ANNULLA GLI ATTI DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI E CONDANNA IL COMUNE

Mentre la maggioranza comunale è spaccata si aggiunge un nuovo motivo di caos anche per quanto riguarda i conti comunali.
Oggi 31 marzo è stata pubblicata la sentenza del TAR di Latina n. 201/2016 relativa alla vertenza sulla gara per la gestione dei parcheggi.
La S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. (posta al secondo posto nellagara effettuata dal Comune di Sabaudia) con un ricorso al TAR di Latina aveva contestato gli esiti della gara conclusasi con l’affidamento alla SI.GI. Servizi S.r.l. della gestione di aree per il parcheggio a pagamento;
Il comune di Sabaudia ha opposto l’infondatezza dell’intera domanda, mentre la SI.GI. Servizi S.r.l. ha eccepito l’irricevibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso;
Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione;
In primo luogo il TAR ha esaminata l’eccezione di irricevibilità rapportata alla circostanza, emergente dalla comunicazione di cui all’articolo 79 d. lgs. 163/2006, per la quale l’aggiudicazione originerebbe dalla determina n. 144 del 18 ottobre 2015 essendosi la n. 150 del 12 novembre 2015 unicamente limitata a conferirle efficacia, dal che la rilevanza della pubblicazione all’albo pretorio e della conoscenza legale da riferire alla concessione di servizio rispetto alla quale, ex articolo 30 d. lgs. 163/2006, non troverebbe applicazione il meccanismo di cui al già articolo 79;
Al riguardo il Collegio ha deciso che l’eccezione andasse respinta perché, in disparte la rilevanza o meno della ricostruzione da ultimo proposta e le inesattezze sulla data di notifica, fondata su una erronea ricostruzione degli atti riguardando la determina 144/2015 l’aggiudicazione provvisoria, per la quale non esiste alcun obbligo di impugnazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854), determina questa così presupposta dalla successiva (150/2015) recante, appunto, l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e l’affidamento in via definitiva della concessione;
La ricorrente (SIS), in sede introduttiva e di memoria conclusiva ha graduato i motivi, assegnando ruolo principale ai primi due e carattere subordinato ai restanti ed intestandoli alla violazione di legge (artt. 38, 41, 42, 48 e 70 d. lgs. 163/2006; 97 Cost.) ed all’eccesso di potere (per illogicità, per difetto di motivazione e di istruttoria, per violazione della par condicio e del principio di trasparenza e di buon andamento);
Il TAR quindi ha proceduto allo scrutinio dei primi due motivi con i quali la ricorrente ha contestato l’esistenza in capo alla controinteressata, dei requisiti di capacità economico - finanziaria e capacità tecnica, per come inizialmente richiesti e di seguito modificati;
Il bando, al punto III.2.2), richiedeva quanto alla capacità economico - finanziaria, “di aver realizzato nel triennio 2011/2013 un fatturato annuo ai fini IVA per ciascun anno per esercizi identici per un valore superiore ad Euro 2.000.000” ed al punto III.2.3), quanto alla capacità tecnica, “di aver gestito gli stessi servizi (gestione aree di sosta con parcometri) nel triennio 2011/2013, in almeno una città, per un numero di stalli in superficie non inferiore a 1.500 (millecinquecento) ed un numero di parcometri non inferiore a n. 60 (con servizio di ausiliari del traffico) per due anni consecutivi indicando l’Ente concedente e la tipologia di attrezzature utilizzate”;
Con avviso del 9 maggio 2015 il Comune precisava, relativamente al punto: - III.2.2), che “quella capacità economica andasse intesa come “il valore della produzione realizzata” e riportata nella voce A1 del bilancio ex art. 2425 del c.c. per ciascun anno, per un valore pari o superiore a € 1.500.000,00”; - III.2.3), che “il contenuto della dichiarazione sostitutiva da rendere sarà la seguente: “aver gestito servizi di sosta a pagamento con parcometri ed ausiliari del traffico nel triennio 2011/2013 per un numero di stalli non inferiore a n. 1.000 (mille) indicando l’ente concedente e la tipologia di apparecchiature utilizzate”;
La ricorrente ha fondatamente contestato il possesso dei predetti requisiti;
Il TAR ha ritenuto di  accogliere la censura sulla mancata dimostrazione della capacità tecnica rapportata all’assenza, nella dichiarazione, di indicazioni sul numero di stalli richiesti ed all’inidoneità dei pregressi servizi perché resi presso tre distinti comuni (là ove la disciplina di gara li richiedeva ma come svolti rispetto ad una sola città), relativi ad un numero di stalli inferiore rispetto sia a quello già fissato (1.500) che a quello (1.000) di cui al successivo avviso del 9 maggio 2015, parametro quest’ultimo (1.000 stalli) comunque non soddisfatto perché ricondotto a servizio risolto nel 2013, a servizio (parcheggio seminterrato a sbarre) diverso rispetto a quello posto in gara ed infine a servizio avviato in termini incompatibili (2014) rispetto a quelli richiesti dal bando (triennio 2011/2013);
Pertanto il Collegio ha ritenuto manifesta la fondatezza della dedotta violazione di legge la quale poi, regge alle obiezioni mosse perché: - la successiva verifica implica la previa dichiarazione e l’apprezzamento da parte dell’amministrazione degli elementi, momenti questi entrambi preliminarmente necessari rispetto all’aggiudicazione; - in disparte le vicende in esito alla legittimità o meno delle modifiche quanto al numero di stalli, non risulta adeguatamente contrastata l’assente imputazione ad una sola città dei servizi pregressi nonché la dedotta irrilevanza di alcuni dei servizi indicati, perché diversi rispetto a quanto richiesto e riferibili ad ambiti temporali non coerenti con quanto fissato dal bando;
Quanto all’altro profilo dedicato alla mancanza della richiesta capacità economica - finanziaria anche per quanto concerne il fatturato specifico, stante la risolutiva circostanza dell’inidoneità dell’avvalimento perché, diversamente da quanto richiesto dal bando, relativo ad un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari e ad un servizio diverso da quello posto in gara;
Aderendo al condiviso orientamento (T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. III, 15 gennaio 2013, n. 52; T.A.R. Brescia, (Lombardia), sez. II, 04 novembre 2011, n. 1521) e per le ragioni di seguito esposte, il TAR ha ritenuto altresì fondata la censura relativa all’illegittima modifica della normativa di gara;
Le iniziali disposizioni di gara presentavano una formulazione chiara e precisa e che il Comune ha mutato i requisiti a suo tempo fissati con avviso che avrebbe richiesto, per ragioni di coerenza normativa, l’impiego di un identico sistema di pubblicizzazione, già ritenuto dal comune adeguato, predisposto in funzione dell’osservanza di un principio generale (trasparenza e pubblicità) applicabile anche alle concessioni;
Non è stato invece ritenuto fondato il secondo motivo perché relativo ad irregolarità che, anche ove interessanti la mancanza degli elementi e/o delle dichiarazioni, avrebbero comunque imposto una richiesta di integrazione e/o regolarizzazione;
E' stata anche accolta l’istanza di risarcimento in forma specifica (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725; Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 266), ma subordinatamente alla verifica di tutti i requisiti e i presupposti richiesti per poter disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente, seconda classificata;
Considerato che ad un tale esito non osta l’esposta fondatezza delle censure concernenti l’avviso del 9 maggio 2015 le quali, quantunque trattate separatamente in questa sede, sono state proposte nel primo motivo di diritto ed al dichiarato fine di conseguire, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, l’aggiudicazione ed il risarcimento in forma specifica, là ove invece, come già indicato, l’interesse all’annullamento con riedizione della gara è stato dedotto solo in via subordinata;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso della SIS come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, per quanto in motivazione esposto, annulla gli atti impugnati e condanna il comune al risarcimento in forma specifica.
Condanna il resistente e la controinteressata al pagamento delle spese di giudizio per complessivi € 3.000,00 (tremila,00), spese liquidate in € 2000,00 (duemila,00) oltre accessori di legge a carico del primo ed in € 1.000 (mille,00) oltre accessori di legge a carico della seconda.

HOUSING SOCIALE

Il nuovo Regolamento regionale per la gestione degli alloggi per l’housing sociale (proposta 112/2015) è all'esame della 6a Commissione de Consiglio regionale.
Tra le novità, regole nuove e più chiare.
I proprietari degli immobili saranno tenuti a rispettare le nuove norme sulla gestione degli alloggi a canone calmierato. Tra le novità c’è anche da rilevare lo snellimento delle procedure per l’individuazione dei soggetti a cui saranno affittati gli appartamenti. Ridefiniti e migliorati anche i criteri per la determinazione dei canoni d’affitto secondo gli indirizzi della normativa nazionale sulla riforma delle locazioni.
Altre novità riguardano le modalità e i criteri per l’alienazione degli alloggi. I prezzi di vendita saranno riferiti alle quotazioni medie dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Una scelta che tiene conto della sostenibilità economico finanziaria degli interventi e che incentiva la realizzazione di nuove case con affitti a canone calmierato. L’obiettivo è sempre lo stesso: il rinnovo e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche per rispondere al meglio al problema dell’emergenza abitativa.
Un ruolo centrale alle amministrazioni comunali nelle attività di controllo. La Regione ha introdotto la possibilità di adeguarsi ai criteri e agli indirizzi del nuovo regolamento anche per chi già ha realizzato gli alloggi per l’housing sociale. Il nuovo regolamento, tra l’altro, restituisce alle amministrazioni comunali un ruolo centrale nelle attività di controllo.
La nuova anagrafe dedicata all’housing sociale. La Regione la istituisce negli uffici comunali per monitorare al meglio i nuovi alloggi da destinare a canone calmierato. Viene mantenuto l’obbligo per i proprietari degli immobili di trasmettere ai Comuni i contratti di affitto sottoscritti con i conduttori.
Sanzioni per i proprietari che non rispettano il regolamento. Le sanzioni non erano previste nel regolamento precedente e vanno a completare il nuovo scenario di regole per la gestione degli alloggi in housing sociale. E poi sono uno strumento importante per le attività di controllo e di prevenzione da parte delle amministrazioni comunali.

LA REGIONE LAZIO HA ISTITUITO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE PER LA COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICI SERVIZI

Molti cittadini che fruiscono dei servizi pubblici regionali quotidianamente hanno difficoltà per ottenere il rispetto degli standard di efficienza, efficacia e qualità cui l’erogazione deve uniformarsi.
Finalmente la Regione, ha adottato una legge: la n. 1/2016 con la quale individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1, a condizione che, ai sensi dell’articolo 1966 del codice civile, abbiano ad oggetto diritti disponibili, promuovendone l’utilizzo da parte dei cittadini.
Viene istituita la Camera regionale di conciliazione, di seguito denominata Camera, con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie insorte tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali ed i cittadini utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi, nonché le controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all’erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medico-professionale, escluse quelle di particolare complessità e comunque di valore superiore a cinquantamila euro.
La Regione, gli enti pubblici regionali, le società regionali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) di diritto pubblico della Regione ed i soggetti che erogano servizi pubblici regionali, anche in regime di concessione o mediante convenzione, hanno l’obbligo di inserire nelle carte dei servizi la clausola conciliativa di cui all’articolo nonché di partecipare al procedimento di conciliazione attivato dal cittadino. 
Nelle carte dei servizi devono essere indicati in modo chiaro e puntuale le modalità, i tempi e le condizioni di accesso al procedimento conciliativo davanti alla Camera, così come individuati dalla Giunta regionale.
Gli utenti che abbiano usufruito dei pubblici servizi regionali e che, ferme restando le procedure di reclamo eventualmente previste dalle carte dei servizi, intendano esperire il procedimento conciliativo, devono essere espressamente avvertiti in merito alle specifiche conseguenze giuridiche derivanti dal raggiungimento dell’accordo e dalla positiva conclusione del procedimento davanti alla Camera.
In caso di servizi pubblici svolti in regime di concessione o mediante convenzione, gli obblighi sono indicati nel bando o nell’avviso di indizione della gara o nel capitolato d’oneri ovvero, nelle procedure senza bando, nell’invito.
La clausola conciliativa da inserire nelle carte per la qualità dei servizi è la seguente: “Gli utenti del servizio hanno facoltà di rivolgersi alla Camera regionale di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie nascenti in seguito a disservizi o irregolarità riscontrati nello svolgimento del servizio o nell’erogazione delle prestazioni e in ogni caso di violazione degli standard di qualità previsti nella presente carta. L’attivazione del procedimento davanti alla Camera regionale di conciliazione è volontario ed è definito, in caso di accordo tra le parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile. In caso di mancata accettazione della proposta transattiva formulata dalla Camera regionale di conciliazione o di mancata formulazione di una proposta transattiva è fatto salvo il diritto di ricorrere o dare corso alle tutele giudiziarie riconosciute dalla legge. L’attivazione del procedimento davanti alla Camera regionale di conciliazione determina l’obbligo, per le aziende sanitarie locali ed i soggetti erogatori di servizi pubblici, di nominare un referente e di rimettere documentato rapporto informativo sulla questione alla Camera medesima, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. In caso di accordo, le parti si obbligano ad adempiere agli impegni assunti entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione.”.
Gli utenti dei pubblici servizi regionali che abbiano deciso di aderire alla procedura di conciliazione avranno facoltà di produrre propri eventuali ulteriori documenti, nei casi e nei limiti previsti nel regolamento

LA CAMERA APPROVA UN REGOLAMENTO PER REGOLAMENTARE IL .LOBBYING

Da tempo giacciono in Parlamento molte proposte di legge per regolamentare l'attività dei lobbisti, persone a vari livelli svolgono attività di pressione prevalentemente sui politici per ottenere benefici a favore di questa o quella categoria , di imprese ecc. 
La preoccupazione di molti è che in queste azioni si possano nascondere attività illecite.
Un vero e proprio scandalo.
In proposito qualche tempo addietro avevo dato notizia di una petizione da me inviata nel giugno 2015 proprio per sollecitare l'approvazione di norme per porre un freno a questa attività
Ora finalmente è in arrivo alla Camera un Regolamento che disciplinerà la presenza di quelli che con un eufemismo chiamano i "facilitatori" e che entrano con grande facilità a Montecitorio per orientare o sponsorizzare leggi e norme per privatizzare servizi pubblici o liberalizzare questo o quel settore.
Ci ha pensato l'on.le Pisicchio a presentare una proposta.
Sembra che finalmente ci sia la volontà di muoversi, anche perchè entro la fine del mese di aprile, dovrebbe arrivare la visita del "Group of States agaist corruption" (Greco), che è l' organismo istituito dal Consiglio d' Europa per il contrasto alla corruzione, così i "visitors" potrebbero verificare che le nuove regole sul lobbying e, più in generale, il codice deontologico dei parlamentari, sono state già adottate.
Tutti i lobbisti saranno costretti a registrarsi e a dire da chi, in quali date e cosa sono venuti a fare a Montecitorio.
Inoltre i parlamentari non potranno accettare un regalo che valga più di 250 euro. 
Il registro dovrà essere pubblicato sul sito internet della Camera. 
Nel nuovo regolamento è scritto che «chiunque intenda promuovere interessi privati legittimi deve indicare nell' apposito registro i propri dati anagrafici, i soggetti per conto dei quali opera, i soggetti istituzionali che intende contattare...». I lobbisti devono anche rendicontare le spese sostenute. Non possono fare attività di lobbying 
Peraltro all'interno del Parlamento esistono da sempre in ogni legislatura le grandi corporazioni composte da deputati e senatori che sono medici, avvocati, ecc. e che hanno sempre tutelato in maniera adeguata gli interessi della loro categoria.
Naturalmente anche regioni e Comuni sarebbe auspicabile che adottassero regolamenti del genere, sempre in attesa della legge....ma non è che ci sarà qualcuno che svolge lobbying per frenarla?

APPROVATA DAL SENATO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE...MA I TESTO DOVRA' TORNARE ALLA CAMERA

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 30, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato con modifiche, con 146 voti favorevoli, 74 contrari e 16 astenuti, il ddl n. 1870, di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; il provvedimento torna alla Camera dei deputati. 
Il testo approvato che ritorna alla Camera essendo state apportate molte modifiche nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede la Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (n. 1870) presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (V. Stampato Camera n. 2617)
approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 aprile 2015 nonché le modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato (n. 157) d’iniziativa della senatrice BIANCONI
e la PETIZIONE del signor Fabio Ratto Trabucco (n. 849)
Il relatore Stefano Lepri (Pd), ha dichiarato che la novità del provvedimento è aver fatto sì che il terzo settore diventasse «finalmente un soggetto giuridico», laddove associazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, associazioni di promozione sociale, diventeranno «un’unica famiglia, con caratteristiche comuni riconosciute per legge, pur rimanendo soggetti con una loro specificità e diversi modelli organizzativi».

mercoledì 30 marzo 2016

IL PARERE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI SUL PNR 2016

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 24 marzo ha preso in esame il Programma Nazionale di Riforma esprimendo il seguendo parere:
Considerato
- che il Programma Nazionale di Riforma confluisce, insieme al Programma di Stabilità e Crescita (PdS), nel Documento di Economia e Finanza (DEF) da presentare alla Commissione europea entro il 15 aprile di ogni anno;
- che il Programma Nazionale di Riforma 2016 è il documento mediante il quale ogni Stato membro presenta le specifiche politiche che intende realizzare per conseguire finalità comuni, sostenibilità delle finanze pubbliche e riforme strutturali, nonché i propositi per realizzare gli obiettivi di crescita ed occupazione, in osservanza delle Raccomandazioni europee specifiche per Paese (Country Specific Recommendations - CSR) e ai decennali obiettivi (Target) della Strategia Europa 2020;
- che le Regioni e le Province autonome intendono essere protagoniste delle riforme strutturali per lo sviluppo e la crescita del Paese;
- che tutte le Regioni e le Province autonome hanno predisposto un proprio contributo sullo stato di implementazione delle riforme in atto a livello regionale sui temi oggetto delle Raccomandazioni Specifiche della Commissione europea e sullo stato di realizzazione degli obiettivi della strategia UE2020;
- che sulla base di questi contributi, la struttura tecnica di supporto (il Regional team per il PNR - Re.Te. PNR), costituita nell’ambito della collaborazione tra Cinsedo e Tecnostruttura delle Regioni, ha predisposto il contributo delle Regioni mediante modelli standard e linee guida per favorire la predisposizione di contributi paragonabili (Focus delle Regioni e delle Province autonome);
- che il processo di redazione del contributo si articola attraverso una fase di monitoraggio dei processi di riforma regionali, fondata su un’analisi comparata delle informazioni regionali, svolta in conformità con le Raccomandazione Specifiche della Commissione europea e con gli Obiettivi della strategia UE2020;
- che l’apporto delle Regioni e delle Province autonome è indispensabile per rendere il PNR un effettivo strumento di governance multilivello, richiesto come standard europeo;
è fermamente convinta che la politica regionale e di coesione sia stata una delle condizioni fondamentali per lo sviluppo armonico delle Regioni europee, perché basata sul territorio e programmata a livello regionale.
Condivide l’inserimento dei programmi regionali in quadri organici di respiro nazionale, ma esprime al tempo stesso la preoccupazione che tale processo possa trasformare le politiche strutturali europee da politiche a forte vocazione addizionale, territoriale e policentrica a una politica troppo centralizzata e settoriale. Confida, inoltre, che il confluire di risorse europee dai programmi regionali in più ampi programmi".

CODICE DEGLI APPALTI: CONVOCATA LA CONFERENZA UNIFICATA PER IL 31 MARZO PER IL PARERE


La Conferenza Unificata è convocata in seduta straordinaria per giovedì 31 marzo 2016, alle ore 14.30,presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, per discutere il seguente punto all'ordine del giorno: 
Parere  ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 28 gennaio 2016, n. 11.sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito: 4.13/2016/12- (Servizio IV)
Il termine per la formulazione del parere scadeva il 27 ma si tratta di un termine ordinatorio...poi c'era anche la Pasqua....

martedì 29 marzo 2016

ITALIAN GENERAL STATES FOR HEALTH RESEARCH

Il ministero della salute organizza dal 27 al 28 aprile gli Stati generali della ricerca per capire qual è la situazione della ricerca scientifica oggi nel nostro Paese. Quali sono i settori di eccellenza e come affrontano i giovani le sfide di questa professione. Quali iniziative vanno intraprese per favorire la mobilità dei ricercatori da e verso il nostro Paese. Come consolidare la cooperazione tra mondo accademico e aziende private in termini di innovazione e sviluppo. Qual è lo stato degli investimenti per la ricerca in un settore cruciale per il nostro Paese, quello agroalimentare. Come l’Italia si sta preparando ad affrontare le sfide nei settori della prevenzione e della terapia molecolare e genica.
Sono solo alcuni degli interrogativi che verranno affrontati durante gli Stati Generali della ricerca sanitaria, alla presenza delle più alte Cariche Istituzionali e con la partecipazione di autorità accademiche e scientifiche, ricercatori e rappresentanti dei pazienti, del mondo industriale, della finanza.
L’evento, secondo le intenzioni del Ministero  vuole mettere in risalto la realtà del mondo della ricerca sanitaria, dibattendo degli attuali limiti e criticità, ma anche evidenziando le potenzialità di un settore che, oltre ad un grande valore etico e sociale, costituisce, per tutto l’indotto e per le diverse realtà che interconnette, una significativa opportunità di crescita.
Appare evidente la necessità di trovare una nuova governance che veda i ricercatori protagonisti attivi e che faccia convergere le risorse disponibili in direzioni chiare e condivise. A tal fine, si discuteranno modelli e soluzioni, anche in una prospettiva di benchmark internazionale.
Ma gli Stati Generali vogliono anche offrire ai ricercatori occasioni di incontro e di approfondimento su temi troppo poco affrontati durante il percorso formativo: passare dall’ideazione alla realizzazione del prodotto (il cosiddetto“trasferimento tecnologico”), individuare e conoscere le tecnicalità per la migliore valorizzazione dei propri brevetti.
Gli organizzatori hanno quindi, definito un’agenda di lavori che si apre con una sessione istituzionale di indirizzo, per poi passare all’analisi e approfondimento degli strumenti di governance della ricerca biomedica. Seguiranno sessioni dedicate alla dimensione internazionale, alle caratteristiche della figura professionale del ricercatore biomedico – che meritano un approfondimento particolare per la peculiarità e centralità del suo ruolo - per finire con la presentazione delle novità contenute nel Bando per la Ricerca Finalizzata Ministero della Salute e nel Bando per la Ricerca indipendente AIFA per il 2016, che immettono nel sistema circa 180 milioni di euro, molti dei quali destinati a giovani ricercatori.
In aggiunta, sono state previste due sessioni tematiche, una dedicata all’incontro tra scienziati e giovani studenti per avvicinare il mondo della scienza alle giovani generazioni e la seconda dedicata all’incontro tra progetti di ricerca e venture capital.
In definitiva, per il Ministero gli Stati Generali saranno l’occasione per riflettere su come le scienze della vita migliorino il nostro futuro e su quanto sia fondamentale, per un Paese moderno come l’Italia, investire sulla alfabetizzazione scientifica per far si che il rispetto per la scienza diventi bene comune e guida per scelte basate sulle evidenze per tutti, cittadini e Istituzioni.

LA REGIONE LAZIO APPROVA LA LEGGE SULLA GEOTERMIA

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, con 31 voti a favore e 9 astenuti, la proposta di legge n. 256 della Giunta regionale, che disciplina le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Il voto finale è arrivato oggi, alla ripresa dei lavori, dopo che l’esame del testo si era concluso nella seduta precedente, mercoledì 17 marzo, compresa l’approvazione di tre ordini del giorno collegati alla legge.
L’obiettivo del provvedimento – come riportato all’articolo 1 – è “sostenere l’uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili”.
La legge non stanzia fondi nell’immediato ma prevede la possibilità di individuare risorse per incentivare la diffusione e l’installazione degli impianti nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
Le norme approvate oggi regolano le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico – definite dall’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 – ottenute tramite l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 Kw termici.
Al fine di provvedere a un costante monitoraggio e controllo della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale, la legge istituisce, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati degli impianti geotermici (“Registro regionale degli impianti geotermici” – Rig). Anche i proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico esistenti prima dell’entrata in vigore della legge saranno tenuti a effettuare la registrazione al Rig. La Regione, inoltre, provvederà alla redazione della “Carta idro-geo-termica regionale” entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’installazione degli impianti geotermici sarà vietata nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili, nelle aree critiche per i prelievi idrici e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto individuate dagli atti di pianificazione regionale in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e salvaguardia degli acquiferi vulnerabili, tenendo conto delle aree adibite a sfruttamento termale delle acque. Con un emendamento votato in Aula, il divieto d’installazione è stato esteso anche alle zone dove si riscontra presenza di gas radon con livelli superiori a 300 becquerel per metro cubo.

SENATO E' INIZIATO PRESSO L' VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) L'ESAME DEL DECRETO DELEGATO DALLA L. 11/2016


L' 8a Commissione permanente (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) del Senato in seduta oggi 30 marzo alle 15:30  procederà all'esame (ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento), dell'atto:Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Relatore alla Commissione Stefano ESPOSITO.
Come si apprende dal calendario dei lavori del Senato i lavori proseguiranno domani e dovranno aver termine il 6 aprile in quanto il Governo deve approvarlo entro il 18 aprile.
I tempi sono ristretti e da quanto si apprende secondo alcuni più di così non si poteva fare, ci sono pochi margini per migliorare il testo presentato se si vuole approvare prima della scadenza della delega e non cadere nella procedura di infrazione.

LE ISOLE MINORI ALL'ESAME DELLA 13A COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Oggi alla 13A Commissione del Senato sarà esaminato il problema delle isole minori; ci sono molti disegni di legge pendenti; questo è l'ordine del giorno:
IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(117)
2. DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(512)
3. Pamela Giacoma Giovanna ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole
(Pareri della 1ª, della 2a, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(828)
4. RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile
(Pareri della 1ª, della 2a, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(962)
5. SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6ª, della 7ª, della 8a, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

PUBBLICATA LA NUOVA NORMA UNI-ISO PER LA GESTIONE AMBIENTALE

Da anni l' Ente Italiano di Normazione  (UNI) opera costantemente, sulla base delle norme dell'International Standard Organization (ISO)  per introdurre metodologie idonee per la certificazione a livello internazionale anche nella pubblica amministrazione ed in particolare negli enti locali. Ora l'UNI comunica che è stata pubblicata la nuova norma UNI sulla gestione ambientale, cioè la UNI EN ISO 14004 “Sistemi di gestione ambientale – Linee guida generali per l’implementazione” che integra la 14001 aiutando le imprese a ottenere il massimo dal proprio sistema di gestione ambientale. La pubblicazione è avvenuta dopo la revisione della norma UNI EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale. La UNI EN ISO 14004 contiene invece esempi, descrizioni e scelte che permettono sia di attuare un sistema di gestione ambientale e di consolidare le sue interrelazioni con la gestione globale dell’organizzazione.
La norma fornisce delle linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione ambientale e coordinarlo con altri sistemi di gestione. Le linee guida della norma sono applicabili a qualunque organizzazione indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla tipologia, dalla localizzazione o dal livello di maturità. 
Tutti i Comuni che desiderano acquisire l'ambita certificazione UNI-ISO dovrebbero recepirla.

LO STATO DELLE PERFORAZIONI CON TRIVELLE IN MARE E SULLA TERRAFERMA

In attesa del referendum del 17 aprile molti parlano di queste piattaforme per le perforazioni, son andato sul sito del MISE per comprendere l'entità del problema.
Al momento sono operativo 186 imprese.
Le perforazioni fatte in mare sono 1744, quelle sulla terra ferma 5478 (molte di esse sono ferme in quanto non più produttive).
La prima perforazione risale al 1815, ma il numero è aumentato notevolmente dagli anni '50 in poi; ben 112 anni di perforazioni.
L'Unione Europea, preoccupata per i rischi ha adottato la Direttiva 2013/30/UE recepita da noi solamente con il D.lgs 145/2015. 
Al momento, seondo l'UNIG i pozzi attivi sono 867
Le piattaforme offshore sono invece solo 135.
Questo è il link con la pianta:
http://unmig.mise.gov.it/unmig/strutturemarine/carta.asp

GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2016

Il Rapporto annuale sul trend degli investimenti nelle energie rinnovabili del 2016, curato dalla Frankfurt School d'intesa con lo United Nations Environment Programme è molto lusinghiero, per la prima volta le fonti rinnovabili hanno superato quelle fossili e tradizionali.  
Il solare è arrivato all'80,8 con un incremento del 12%, mentre le energie eoliche sono al 42,2% con un aumento del 4% 
Il risultato è dovuto anche all'abbassamento dei costi di queste tecnologie.
Tutte le altre fonti sono in diminuzione.
Crescono Paesi come la Cina e moltissime Nazioni in via di sviluppo.
Meno buono il risultato dell'Italia che è in controtendenza essendo venuti meno i contributi. 
Il report si trova qui: http://fs-unep-centre.org/

UN Commission on the Status of Women urges gender-responsive implementation of Agenda 2030

Nei giorni scorsi si è conclusa la 60a sessione della Commissione ONU sulla condizione delle donne con gli Stati membri delle Nazioni Unite con l'impegno alla realizzazione di genere reattivo di Agenda 2030, un insieme di. Conclusioni concordate chiamato per migliorare la base per un rapido progresso, incluse le leggi più forti, le politiche e le istituzioni, i dati migliori e di finanziamento in scala-up.
La Commissione ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle donne come agenti di sviluppo. E 'riconosciuto che i progressi sugli obiettivi di sviluppo al centro di Agenda 2030, non sarà possibile senza uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze.
Le donne esecutivo delle Nazioni Unite Direttore Phumzile Mlambo-Ngcuka accolto con favore l'accordo e l'impegno degli Stati membri delle Nazioni Unite a fare 2030 agenda, adottato lo scorso settembre, una realtà in paesi in tutto il mondo. Ha detto: "I paesi hanno dato la disuguaglianza di genere una data di scadenza: 2030. Ora è il momento di mettersi al lavoro. Queste conclusioni concordate radicare e avviare l'attuazione di un programma di genere reattivo 2030 con la quale abbiamo la migliore possibilità di lasciare nessuno dietro. "
- See more at: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/3/press-release-csw60-urges-gender-responsive-implementation-of-agenda-2030#sthash.qO8v4yIF.dpuf

lunedì 28 marzo 2016

L' AZIONARIATO DEI DIPENDENTI UNA OPPORTUNITA' POCO DIFFUSA IN ITALIA MA CHE MIGLIORA NOTEVOLMENTE I RAPPORTI INTERNI NELLE AZIENDE

La Federazione Europea dell'azionariato dei Dipendenti ha pubblicato i questi giorni il proprio rapporto annuale relativo al 2015.
Il numero dei dipendenti delle aziende in possesso di azioni della propria azienda è aumentato notevolmente.
Si tratta di un fenomeno molto diffuso nel nord Europa e specialmente in Germania, ma poco diffuso in Italia.
Le attività detenute dai dipendenti azionisti in Europa non sono mai state così importanti: 370 miliardi di euro, più del 3% del capitale delle maggiori Società europee.
Sono più di € 45.000 pro capite (€ 25.000 se si esclude il Top Management).
Quindi, anche durante la crisi europea, l’azionariato dei dipendenti è un motore formidabile di condivisione di risultati e crescita – l’importo pro capite si è più che raddoppiato dal 2009.
Questa è la prima indicazione della "Economic Survey of Employee Share Ownership in European Countries". 
Una questione sulla quale il Governo dovrebbe meditare.....

LA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA DOMANI AL SENATO

Il 30 marzo alle 14:30 è convocata la Commissione Industria del Senato per esaminare, tra l'altro, il disegno di legge 2085 recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvata dalla Camera.
I punti salienti della proposta riguardano il sistema assicurativo, lo snellimento delle procedure per il cambiamento di gestore della telefonia cellulare, ma si parlerà anche di apertura delle farmacie ai capitali, taxi e norma “booking”. 
I testo approvato dalla Camera lo trovate qui: 

UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE CHE DI FATTO RIDIMENSIONA IL DECRETO SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI

Il Ministro della salute ha delegato ad un direttore generale l'emanazione di una circolare (25 marzo 2016) per l'applicazione del famoso decreto sull'appropriatezza delle prescrizioni che tanto malumore e proteste ha creato a livello di medici e pazienti.
Si tratta di fatto di una marcia indietro che è seguita ad un incontro con i rappresentanti delle categorie professionali e che comunque ha tenuto conto anche delle proteste degli utenti.
In particolare i medici prescrittori per il momento dovranno indicare il quesito diagnostico senza obbligo di annotare il relativo codice e nel caso che siano richiesti esami di laboratorio con indicazioni differenti è sufficiente il quesito diagnostico principale
Nel caso in cui sia richiesta la prescrizione del medico specialista lo stesso deve procedere alla prescrizione diretta sul ricettario del SSN per cui le regioni dovranno dotare anche gli specialisti di detto ricettario.
Anche nel caso di "sospetto" diagnostico o di un possibile "rischio" è previsto per il momento un ammorbidimento delle indicazioni previste nel decreto.
Il tutto varrà in attesa dell'adeguamento dei sistemi informatici e di una riformulazione del provvedimento oggetto delle contestazioni.




L’ACQUISTO DI CARBURANTI DA PARTE DEI COMUNI E GLI STRUMENTI PER CONTROLLARE L'USO DEGLI AUTOVEICOLI

Un argomento a cui spesso non viene prestata sufficiente attenzione da parte delle minoranze e dei collegi dei revisori è quello degli acquisti e dei consumi di carburante da parte dei Comuni 
Per quanto riguarda gli acquisti l'art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, stabilisce una disciplina speciale per l'approvvigionamento da parte delle pubbliche amministrazioni di determinate categorie merceologiche, tra cui i carburanti. Per detti beni, è stabilito l'obbligo di approvvigionamento mediante le Convenzioni Consip o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip o da centrali di committenza regionali, ovvero attraverso autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dai soggetti indicati. 
Il Comune può quindi valutare in concreto la convenienza di utilizzare il MEPA, quale alternativa di approvvigionamento consentita dalla norma in commento.
È fatta salva, inoltre, la possibilità di procedere ad affidamenti che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, a condizione che gli stessi prevedano corrispettivi inferiori (del 3% nel caso dei carburanti) a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
Nella fattispecie non ritengo che possa trovare applicazione l'art. 1, comma 510, della L. n. 208/2015, che consente ai Comuni, obbligati ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali, di procedere ad acquisti autonomi, a seguito dell'apposita autorizzazione, solamente “qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”, 
La Corte dei conti ha evidenziato la natura vincolistica delle disposizioni che hanno innovato la disciplina degli affidamenti di beni e servizi dei Comuni da cui consegue la necessità di un'interpretazione rigorosa delle stesse
In merito ai controlli dei consumi per legge ogni veicolo dovrebbe essere dotato di un libretto di marcia, sul quale andrebbe riportato ogni dato per la trasparenza dell’uso delle auto, con riferimento ai consumi di carburante e alla percorrenza chilometrica, a cura di chi le ha in consegna; non risulta che ciò venga fatto in tutti i comuni, ma anche qui pochi controllano.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a questo proposito ha promosso e finanziato una indagine che è stata affidata al Formez: Riduzione della spesa e trasparenza nel settore pubblico - Le auto di servizio della PA (dati 2011-2012), disponibile su quel sito web.
Per ciascun autoveicolo il Responsabile dovrebbe predisporre un libretto di marcia, nel quale sono annotati cronologicamente: 
a) il nome e il cognome del conducente o del dipendente addetto alla conduzione; 
b) l’ordine di servizio; 
c) la data; 
d) la destinazione ed il servizio espletato; 
e) il percorso compiuto e i dirigenti o il personale trasportato; 
f) la durata del servizio con l’indicazione dell’ora di partenza e dell’ora di rientro; 
g) i chilometri percorsi e il quantitativo di carburante utilizzato; 
h) ogni prelievo di carburante, prendendo nota delle informazioni di spesa: distributore, quantitativo, importo. 
I predetti dati vanno registrati giornalmente. 
Il personale addetto alla conduzione degli autoveicoli è responsabile della regolare tenuta del libretto di marcia, che deve essere periodicamente vistato dal Responsabile del Servizio Mobilità. 
Il libretto di marcia è rinnovato ogni anno. 
Quello relativo all’anno concluso è sottoscritto ed archiviato a cura del Responsabile del Servizio Mobilità. 
Il libretto di marcia è custodito dal Responsabile del Servizio Mobilità. 
Il Registro di Bordo, custodito all’interno di ciascuna autovettura, viene utilizzato, all’inizio di ogni viaggio di servizio, per annotare la data, l’ora e i chilometri segnati sul contachilometri, l’itinerario; al rientro da ciascun viaggio di servizio per annotare l’orario, il servizio, l’eventuale persona trasportata e i chilometri segnati sul contachilometri all’arrivo. Giornalmente, copia del Registro di Bordo viene utilizzata per l’aggiornamento del libretto di marcia.

LA SPAGNA ESCE SCONFITTA DAL RICORSO CONTRO LA COMMISSIONE EUROPEA SUGLI AGRUMI

La Corte di Giustizia Europea con la Sentenza nella causa C-26/15 P Spagna contro la Commissione Europea ha confermato la disposizione del diritto dell’Unione relativa al commercio degli agrumi (limoni, mandarini e arance) che stabilisce che gli imballaggi di tali frutti debbano recare indicazioni esterne che precisino, se del caso, gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post‑raccolta. Con tale disposizione, la Commissione ha inteso assicurare la corretta applicazione della legislazione dell’Unione sugli additivi alimentari. A tal fine, essa si è discostata da una norma 3 , non vincolante, adottata dalla CEE-ONU 4 , ai sensi della quale l’indicazione dell’utilizzo di conservanti o di altre sostanze chimiche è necessaria solo se richiesta dalla legislazione del paese importatore. Adito dalla Spagna, che chiedeva l’annullamento di tale disposizione, il Tribunale dell’Unione europea, in una sentenza del 2014 5 , ha respinto il ricorso ritenendo che: 
(i) la Commissione non fosse tenuta ad adottare, a livello dell’Unione, una norma di commercializzazione degli agrumi identica alla norma CEE-ONU; 
(ii) i principi di parità di trattamento e di non discriminazione non fossero stati violati, dal momento che, per quanto concerne l’obiettivo di informare i consumatori delle sostanze utilizzate nei trattamenti post‑raccolta, i produttori di agrumi si trovano in una situazione diversa da quella dei produttori di altri ortofrutticoli; 
(iii) nemmeno il principio di proporzionalità fosse stato violato, dato che, nel percepire l’indicazione esterna speciale per gli agrumi, i consumatori non perverrebbero alla conclusione errata secondo la quale gli ortofrutticoli privi di siffatta indicazione non sarebbero stati trattati con sostanze chimiche e (iv) l’etichettatura relativa all’eventuale trattamento post‑raccolta degli agrumi fosse necessaria al fine di garantire una tutela adeguata dei consumatori, non potendosi ammettere una distinzione, a tale riguardo, tra i consumatori all’interno e all’esterno dell’Unione. 
La Spagna ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale, chiedendone l’annullamento. 
Con la sua sentenza, la Corte ha respinto in toto l’impugnazione della Spagna.

domenica 27 marzo 2016

BORGO MONTELLO: AUDIZIONE DEI CITTADINI DA PARTE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA DEL PARLAMENTO

Finalmente una svolta sul problema della famosa discarica di Borgo Montello (LT) oggetto di numerosi processi ed indagini da parte della magistratura.
I cittadini della zona che da anni si battono per richimare l'attenzione dell'opinione pubblica sugli illeciti commessi nella zona sono stati ascoltati il 16 marzo dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse. 
Molto interessante è il resoconto della seduta ed in particolare l'intervento di Paolo Bortoletto

I LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI

Il Senato il giorno 30 in seduta pubblica esaminerà la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse 
Si parlerà delle centrali nucleari in decommissioning e di quella di Borgo Sabotino, nonchè della SOGIN. 

A CHE PUNTO E' LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA DELLA P.A. ?

Molti sono a caccia in questi giorni del file con la riforma della dirigenza che dovrebbe aver preparato il Ministro Madia, ma ancora non si trova.
Com'è noto, la legge 124/2015 recante norme per la riforma della P.A. all'articolo 11 prevede disposizioni concernenti il riordino della dirigenza pubblica che rappresenta uno dei punti nevralgici della riforma basato, tra l’altro, sulla valorizzazione delle professionalità e del sistema di valutazione dei dirigenti stessi. 
L'iter per l'approvazione di alcuni degli altri decreti delegati previsti dalla legge di riforma è già iniziato, mentre quello riguardane la dirigenza ancora non è stato presentato in Consiglio dei Ministri.
Il Ministro Madia in effetti ha un anno di tempo dall'approvazione della legge che risale al 28 agosto 2015, ma, tenuto conto della necessità di acquisire il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e della conferenza stato regioni, oltre che delle commissioni permanenti interessate delle Camere, i tempi cominciano ad essere stretti anche a causa dell'ingolfamento di questi organi per la molteplicità di richieste cui sono sottoposti. 
I punti principali fissati dal legislatore sono i seguenti: 
  • Istituzione di un ruolo unico dei dirigenti (uno per lo Stato, uno per le regioni e uno per gli enti locali) aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua; 
  • Abolizione della distinzione tra prima e seconda fascia; 
  • Istituzione di tre Commissioni con funzioni sia di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi che di gestione dei ruoli stessi; 
  • Assegnazione degli incarichi in base al merito, all’ aggiornamento e alla formazione continua, per una durata di quattro anni (con l’aggiunta di due anni, se necessario, ma per una sola volta purché il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva); 
  • Definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi e sulla possibilità, per chi rimane senza incarico, di chiedere di essere “demansionato” a funzionario per non perdere il posto. In ogni caso, la decadenza dal ruolo unico, a seguito di un determinato periodo di tempo di collocamento in disponibilità, è sempre vincolata ad una “valutazione negativa” sull’operato del dirigente; 
  • Definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti in base a criteri quali, ad esempio, l’omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell’ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti correlati alla tipologia dell’incarico; 
  • Possibilità di divieto o revoca dell’incarico in settori esposti al rischio corruzione per i dirigenti condannati anche in via non definitiva dalla Corte dei conti al risarcimento del danno erariale; 
  • Superamento della figura del segretario comunale e provinciale che confluisce nel ruolo unico degli enti locali. Si prevede, tuttavia, un regime transitorio in base al quale per tre anni, negli enti locali privi del direttore generale, i segretari comunali potranno continuare ad esercitare le stesse funzioni di legalità dell’azione amministrativa. La delega prevede l’obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale) per l’esercizio di compiti di tutela della legalità dell’azione amministrativa e di attuazione dell’indirizzo politico; 
  • Accesso al ruolo unico della dirigenza tramite gli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi quali, la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, l’esclusione di graduatorie di idonei nonché la possibilità di reclutare anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti. La delega prevede percorsi di accesso differenziati: a) corso-concorso: i vincitori vengono immessi come funzionari per i primi 3 anni con successiva immissione nel ruolo unico da parte delle Commissioni e previa valutazione da parte dell’amministrazione per la quale si è espletata, inizialmente, la propria attività; b) concorso: i vincitori sono assunti a tempo indeterminato solo a seguito del superamento di un esame di conferma, svolto da un organismo indipendente, da effettuarsi dopo i primi 3 anni di servizio. Nel caso di mancato superamento dell’esame interviene la risoluzione del rapporto di lavoro salvo l’eventuale inquadramento come funzionario. 
  • Ridefinizione del ruolo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione attraverso il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali; 
  • Previsione di una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria fondata su trasparenza delle procedure e valutazione dei profili; 
  • Riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.
Su molti di questi punti sono immediatamente sorte numerose perplessità: in particolare mi riferisco alla riduzione dei comparti ridotti solamente a tre, mentre restano fuori ambasciatori, prefetti ecc,, alla questione del demansionamento, alla ipotizzata cancellazione dei segretari comunali, alle modalità di accesso e di selezione della dirigenza anche sanitaria. Naturalmente per poter esprimere un parere occorrerà leggere il decreto, che ancora non si è visto e che di cui non vi è traccia sul sito del Governo. 

IL 18 APRILE SCADE LA DELEGA CONCESSA AL GOVERNO PER APPROVARE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI MA....

Com’è noto la legge 28 gennaio 2016, n. 11 reca le Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il Governo ha avuto due anni per recepire le citate Direttive europee e ha scelto la strada di un unico decreto legislativo delegato che è stato presentato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso.
Pochi giorni dopo lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso per il parere alle Camere, al consiglio di Stato e alla conferenza Stato regioni.
Il testo presentato presenta come spesso accade luci ed ombre, ma ovviamente può essere migliorato in itinere, ma questo richiederebbe più tempo di quello a disposizione.
Entro il 27 marzo si sarebbe dovuto pronunciare il Consiglio di Stato, ma da ricerche effettuate sul sito del massimo organo consultivo amministrativo non si rinviene traccia di detto parere.
Anche la Conferenza Stato Regioni si sarebbe dovuta esprimere entro la stessa data, ma non risulta che l’argomento sia stato ancora calendarizzato (almeno fino al 31 marzo).
Poi si dovrebbero esprimere entro il 6 aprile con un parere consultivo le Commissioni permanenti competenti del Parlamento, ma anche lì non se ne hanno notizie.
In base al comma 12 dell’art. 1 della citata legge 11/2016 il decreto legislativo deve essere emanato entro il 18 aprile; se entro tale data il Governo non riuscirà ad approvare il decreto legislativo scadrà la delega e con essa tutta la procedura avviata con la citata legge e l’Italia entrerà in una procedura di infrazione da parte della U.E. con tutte le conseguenze note.

Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2015) e Monitoraggio anno 2016.

Con la Circolare n. 10/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato ha impartito disposizioni per le rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2015) e per il monitoraggio dell' anno 2016.
Ricordo che il Conto annuale è stato introdotto con il D.lgs 165/2001 per rilevare i costi del personale delle pubbliche amministrazioni.
Si tratta di dati sempre più penetranti che possono consentire di seguire da vicino l'andamento della spesa per il personale e che possono essere utili anche agli amministratori comunali che volessero prendersi la briga di leggerli in quanto ci si trovano molte notizie importanti. Forse se in certi Comuni qualcuno avesse letto il Conto annuale del proprio Comune avrebbe capito cosa stava succedendo....
La circolare si trova qui:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_09_marzo_2016_n_10.pdf

LE OPERE DI PRIMA URBANIZZAZIONE DELLE LOTTIZZAZIONI: IL CASO DEL CONSORZIO BELLA FARNIA MARE

In data 25 luglio 2011 veniva presentata al Sindaco una interrogazione sulle opere di prima urbanizzazione delle lottizzazioni con la quale si chiedeva in particolare:
1. Di conoscere lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in tutte le lottizzazioni realizzate nel nostro Comune, del loro collaudo e della loro avvenuta cessione al
Comune;
2. Le procedure seguite per le concessioni edilizie rilasciate in carenza di acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria;
3. I provvedimenti assunti nei casi di inottemperanza alla normativa vigente nonché della convenzioni esistenti.
Al riguardo l’Assessore competente fornì un’ampia riposta nella seduta del 3 novembre successivo sullo stato delle opere di urbanizzazione di tutte e 11 le lottizzazioni: dalla prima,  quella di Zefiro, alla SOMAL che fu la seconda e poi via via tutte le altre. A proposito della SOMAL l’Assessore riferì di aver impartito disposizioni agli uffici affinché provvedessero a verificare la situazione dal punto di vista del collaudo delle opere e della consegna al Comune. Purtroppo a seguito delle dimissioni del Sindaco cadde la Giunta e fu sciolto il Consiglio comunale senza che fosse stato fatto nulla. Neanche dopo gli uffici hanno provveduto.
Pertanto gli interessati sono stati costretti a presentare ricorso al TAR.
Il TAR Latina si è finalmente pronunciato con la sentenza 180/2016 depositata il 25 marzo sul ricorso dal Consorzio “Bella Farnia Mare” (ex SOMAL) contro il Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco pro tempore per accertare l’avvenuta acquisizione, da parte del Comune di Sabaudia, delle opere di urbanizzazione, con le relative aree, eseguite dal Consorzio “Bella Farnia” per effetto della convenzione di lottizzazione del 3 febbraio 1979, con trasferimento gratuito della proprietà in capo al Comune degli obblighi del Comune di Sabaudia:
1) di prendere in carico ed acquisire al proprio patrimonio indisponibile le aree e le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito del Piano di lottizzazione “Bella Farnia Mare”;
2) di porre in essere gli atti ed i provvedimenti occorrenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalla convenzione di lottizzazione poc’anzi citata;
3) di assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione delle predette opere di urbanizzazione
Com’è noto il predetto Consorzio è stato istituito nel 1981 tra i proprietari dei terreni e dei fabbricati compresi nell’ambito del Piano di lottizzazione “Bella Farnia Mare”, approvato dal Consiglio Comunale di Sabaudia con deliberazione del 17 novembre 1978 e per la cui attuazione è stata stipulata, in data 3 febbraio 1979, apposita convenzione di lottizzazione tra il Comune e la SO.M.A.L., proprietaria del terreno oggetto del progetto lottizzatorio.
Al riguardo il TAR ha accertato che in base al chiaro dettato dell’art. 15 della convenzione in esame, deve ritenersi che la proprietà delle suddette opere fosse passata in capo al Comune in epoca ben anteriore, cioè decorsi dieci anni dalla stipula della convenzione stessa e, quindi, alla data del 3 febbraio 1989.
Per conseguenza, sussiste indubbiamente l’obbligo del Comune di Sabaudia di presa in carico delle opere di urbanizzazione e delle aree su cui le stesse sono situate, al fine di dare completa esecuzione alla convenzione di lottizzazione, tenuto conto che l’art. 13 della convenzione addossa al privato gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione solo per i primi due anni posteriori alla cessione di esse.
Il TAR pertanto ha deciso che vanno accolte la domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto, ad opera del Comune di Sabaudia, della proprietà delle opere di urbanizzazione in esame e della sussistenza, in capo al Comune, dell’obbligo di presa in carico di tali opere, nonché la domanda di condanna del riferito Comune a porre in essere gli atti necessari alla presa in carico delle opere di urbanizzazione; vanno, invece, respinte le domande di accertamento dell’obbligo del Comune di addossarsi gli oneri della manutenzione delle predette opere, di condanna del Comune a farsi carico della manutenzione stessa, nonché quella di condanna al risarcimento del danno.
Se fossero state eseguite le disposizioni dell’ex Assessore D’Argenio, probabilmente non si sarebbe arrivati a questo punto e il Comune non sarebbe stato condannato a pagare le spese. Per non parlare di gravi disagi agli abitanti del Consorzio Bella Farnia Mare.
La situazione delle altre lottizzazioni non risulta che sia cambiata.
Qui trovate la sentenza:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YCSPPERMCEULZIWDHWJO7JNPFI&q=

LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SPIEGA AI COMUNI COME FARE IL BILANCIO 2016

Tempo di bilanci per gli enti locali: il 30 aprile scade il termine entro il quale dovrà essere approvato il bilancio di previsione e la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto di pubblicare una nuova circolare con la quale (finalmente) vengono messi dei paletti ben precisi su come si deve predisporre oggi un bilancio: ci sono le misure di contenimento della spesa, l'efficientamento degli acquisti le spese per gli organismi collegiali, le spese per mobili e arredi, quelle per le consulenze, quelle per le autovetture, ecc. ecc.
La circolare la trovate qui:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_23_marzo_2016_n._12.html

RIFORMA DELLA P.A E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

A distanza di alcuni anni dalla emanazione del D.lgs 150/2009 l'analisi che viene fatta da più parti sui risultati del sistema della valutazione della performance dei dirigenti pubblici (di qualsiasi comparto) sono estremamente negativi.
Non c'è stata un linea o una politica unica ed in ogni comparto, in ogni ente, azienda ecc. ognuno si è regolato a suo modo senza poter definire obiettivi reali (spesso ripetitivi dell'attività ordinaria), senza avere una unicità dei metodi di misurazione, senza aver definito procedure e metodi di valutazione coordinati.
Ha fallito il top management incaricato di fissare gli obiettivi troppo spesso inutili alla mission degli enti e delle aziende.
Hanno fallito gli Organismi Indipendenti di Valutazione per i seguenti motivi:
1) perché la loro nomina invece che ad organizzazioni terze, è stata affidata agli stessi vertici dell'ente (Ministri, Presidenti di Regioni, Direttori generali delle Aziende sanitarie), Sindaci, ecc.), 
2) perché nonostante le buone intenzioni, la scelta dei componenti è caduta su persone inesperte di valutazione o che addirittura ignoravano le norme che regolavano l'ente o i contratti del personale che erano chiamati a valutare;
3) perché molte persone esperte sono state estromesse per raggiunti limiti di età, salvo poi fare eccezioni per gli amici degli amici;
4) Perché non sono stati inseriti tra i soggetti idonei a fornire elementi di valutazione gli utenti 
Ora la L. 124/2015 contiene la delega al Governo ad emanare uno o più decreti delegati per definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale, ma anche per la valutazione dei rendimenti dei pubblici 
uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato con riferimento alla valutazione dei risultati: 
b) rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; 
c) costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione; 
d) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialita'; 
e) razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; 
f) potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione
Già 11 decreti delegati dalla citata L. 124/2015 son stati sottoposti al Consiglio dei Ministri e sono all'esame del Consiglio di Stato, ma siamo ancora in attesa di avere notizie su quello che rigurda proprio il sistema di valutazione delle dirigenza.
Un buon sistema per la fissazione degli obiettivi, che tenga conto sia delle indicazioni che arrivano oramai quasi quotidianamente dalla Corte dei conti e di quelli dell'ANAC,, unito ad una maggiore responsabilizzazione di tutti potrebbe aiutare a risanare questa povera pubblica amministrazione.
Non è possibile perdere ancora questa opportunità e adottare ancora una volta provvedimenti inadeguati buoni solo a dare ad intendere agli elettori che si è fatto qualcosa....