mercoledì 16 marzo 2016

UNA CONDANNA ESEMPLARE: IN UFFICIO NON SI PUO' NAVIGARE PER FINI PERSONALI LA CORTE DEI CONTI RITIENE CHE SI CREI UN DISSERVIZIO

Pesante condanna della corte dei Conti Sezione regionale della Liguria ad un dipendente pubblico che navigava su internet in ufficio.
La Procura Regionale ha contestato al convenuto di avere abusivamente installato, sul PC in uso per ragioni di ufficio, un sistema operativo estraneo, al fine di navigare in internet per motivi personali con l’intenzione di eludere i controlli. 
L’Ufficio Requirente ha esposto che questi comportamenti sono stati ammessi dallo stesso imputato che, nella memoria prodotta in sede di invito a dedurre, ha contestato l’ammontare del danno patrimoniale così come determinato dalla Procura, e rappresentato dalla retribuzione percepita dal dipendente nel periodo di connessione abusiva ad internet, corrispondente ad oltre 132 ore . 
Secondo il P.M., quindi, nel periodo di collegamento a internet tramite il sistema Linux la postazione informatica era strumentalizzata a fini personali, con conseguente non spettanza della corrispondente retribuzione.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia Postale a sua volta ha precisato che "...durante gli archi temporali nei quali il computer era utilizzato per compiere le attività analizzate, lo stesso non poteva, contemporaneamente, essere utilizzato per le esigenze d’ufficio. Ciò a causa del fatto che il sistema operativo ufficiale è installato in una separata partizione e per poterlo utilizzare è necessario effettuare il riavvio, con conseguente uso esclusivo dell’apparecchiatura”.
Inoltre è stato accertato che il dipendente avrebbe effettuato “numerosissime sessioni di navigazione internet e di chat, in particolare mediante l’accesso al social network Facebook, di cui risultano n. 4351 pagine visitate, nonché mediante l’accesso a siti pornografici (quali www.pornhub.com: 51 pagine visitate; www.extremetube.com:47 pagine visitate; www.youporn.com:15 pagine visitate) ed altri di siti non rilevanti per ragioni d’ufficio” (vedi sentenza del Tribunale di Genova), ha provocato un evidente spreco di energie lavorative che dovevano obbligatoriamente essere investite a favore della P.A.

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