venerdì 11 marzo 2016

COMUNI, CENTRALI UNICHE DI ACQUISTO E LAVORI PUBBLICI

Leggo sulla stampa notizie di amministratori locali i quali dopo aver passato tutta l'estate a divagarsi con manifestazioni di vario genere si ricordano solo oggi del problema della Centrale Unica di Committenza cercando di far approvare schemi di convenzioni assolutamente inadeguati o di utilizzarle per i lavori pubblici.
Vorrei ricordare a questo proposito che con il comunicato del 12.12.2015 l’ANAC ha formulato nuove indicazioni operative per i Comuni non capoluogo di provincia, in materia di acquisti aggregati e centrali di committenza.
L’intervento dell'ANAC riguarda alcuni profili applicativi dell’art. 33 comma 3-bis del Codice Appalti, in base al quale dal 1° novembre 2015, pena il mancato rilascio del C.I.G. da parte dell’Autorità, i Comuni non capoluogo di provincia possono fare acquisti solo in forma aggregata o tramite strumenti centralizzati di acquisto elettronico.
Problemi organizzativi si pongono - secondo l’ANAC - per i casi di acquisto aggregato in cui si utilizzano schemi di carattere convenzionale tra Comuni, con la scelta di un ente che funge da capofila, senza l’istituzione di un autonomo soggetto con personalità giuridica per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione.
In questi casi, infatti, possono porsi problemi di competenza e di responsabilità, sia con riferimento agli adempimenti nei riguardi dell’Autorità di vigilanza, che più in generale nei rapporti con gli appaltatori, soprattutto in caso di contenzioso.
L’ANAC ha prescritto, perciò, l’obbligo per i Comuni che si uniscono/aggregano convenzionalmente di redigere apposite clausole contrattuali, per predeterminare i soggetti tenuti agli obblighi informativi e dotati di legittimazione attiva e passiva in giudizio.
In particolare, si legge nel comunicato che: "il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi del medesimo procedimento di aggiudicazione deve essere realizzato proprio nell'ambito delle convenzioni".
Su questo tema, peraltro, l’Autorità si era già espressa nella determina n. 11 del 23 settembre 2015, contenente indicazioni operative per individuare il R.U.P. nelle convenzioni tra Comuni non capoluogo finalizzate ad acquisti aggregati.
Da ultimo, vorrei sottolineare che - sempre l'ANAC - ha affermato che le amministrazioni pubbliche non possono delegare alle centrali di committenza le funzioni di stazioni appaltanti di lavori pubblici, potendo tuttavia affidare tali funzioni ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche (già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti - SIIT) o alle amministrazioni provinciali (art. 33, comma 3, del Codice).

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