giovedì 31 marzo 2016

IL TAR LATINA SU RICORSO DELLA SIS ANNULLA GLI ATTI DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI E CONDANNA IL COMUNE

Mentre la maggioranza comunale è spaccata si aggiunge un nuovo motivo di caos anche per quanto riguarda i conti comunali.
Oggi 31 marzo è stata pubblicata la sentenza del TAR di Latina n. 201/2016 relativa alla vertenza sulla gara per la gestione dei parcheggi.
La S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. (posta al secondo posto nellagara effettuata dal Comune di Sabaudia) con un ricorso al TAR di Latina aveva contestato gli esiti della gara conclusasi con l’affidamento alla SI.GI. Servizi S.r.l. della gestione di aree per il parcheggio a pagamento;
Il comune di Sabaudia ha opposto l’infondatezza dell’intera domanda, mentre la SI.GI. Servizi S.r.l. ha eccepito l’irricevibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso;
Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione;
In primo luogo il TAR ha esaminata l’eccezione di irricevibilità rapportata alla circostanza, emergente dalla comunicazione di cui all’articolo 79 d. lgs. 163/2006, per la quale l’aggiudicazione originerebbe dalla determina n. 144 del 18 ottobre 2015 essendosi la n. 150 del 12 novembre 2015 unicamente limitata a conferirle efficacia, dal che la rilevanza della pubblicazione all’albo pretorio e della conoscenza legale da riferire alla concessione di servizio rispetto alla quale, ex articolo 30 d. lgs. 163/2006, non troverebbe applicazione il meccanismo di cui al già articolo 79;
Al riguardo il Collegio ha deciso che l’eccezione andasse respinta perché, in disparte la rilevanza o meno della ricostruzione da ultimo proposta e le inesattezze sulla data di notifica, fondata su una erronea ricostruzione degli atti riguardando la determina 144/2015 l’aggiudicazione provvisoria, per la quale non esiste alcun obbligo di impugnazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854), determina questa così presupposta dalla successiva (150/2015) recante, appunto, l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e l’affidamento in via definitiva della concessione;
La ricorrente (SIS), in sede introduttiva e di memoria conclusiva ha graduato i motivi, assegnando ruolo principale ai primi due e carattere subordinato ai restanti ed intestandoli alla violazione di legge (artt. 38, 41, 42, 48 e 70 d. lgs. 163/2006; 97 Cost.) ed all’eccesso di potere (per illogicità, per difetto di motivazione e di istruttoria, per violazione della par condicio e del principio di trasparenza e di buon andamento);
Il TAR quindi ha proceduto allo scrutinio dei primi due motivi con i quali la ricorrente ha contestato l’esistenza in capo alla controinteressata, dei requisiti di capacità economico - finanziaria e capacità tecnica, per come inizialmente richiesti e di seguito modificati;
Il bando, al punto III.2.2), richiedeva quanto alla capacità economico - finanziaria, “di aver realizzato nel triennio 2011/2013 un fatturato annuo ai fini IVA per ciascun anno per esercizi identici per un valore superiore ad Euro 2.000.000” ed al punto III.2.3), quanto alla capacità tecnica, “di aver gestito gli stessi servizi (gestione aree di sosta con parcometri) nel triennio 2011/2013, in almeno una città, per un numero di stalli in superficie non inferiore a 1.500 (millecinquecento) ed un numero di parcometri non inferiore a n. 60 (con servizio di ausiliari del traffico) per due anni consecutivi indicando l’Ente concedente e la tipologia di attrezzature utilizzate”;
Con avviso del 9 maggio 2015 il Comune precisava, relativamente al punto: - III.2.2), che “quella capacità economica andasse intesa come “il valore della produzione realizzata” e riportata nella voce A1 del bilancio ex art. 2425 del c.c. per ciascun anno, per un valore pari o superiore a € 1.500.000,00”; - III.2.3), che “il contenuto della dichiarazione sostitutiva da rendere sarà la seguente: “aver gestito servizi di sosta a pagamento con parcometri ed ausiliari del traffico nel triennio 2011/2013 per un numero di stalli non inferiore a n. 1.000 (mille) indicando l’ente concedente e la tipologia di apparecchiature utilizzate”;
La ricorrente ha fondatamente contestato il possesso dei predetti requisiti;
Il TAR ha ritenuto di  accogliere la censura sulla mancata dimostrazione della capacità tecnica rapportata all’assenza, nella dichiarazione, di indicazioni sul numero di stalli richiesti ed all’inidoneità dei pregressi servizi perché resi presso tre distinti comuni (là ove la disciplina di gara li richiedeva ma come svolti rispetto ad una sola città), relativi ad un numero di stalli inferiore rispetto sia a quello già fissato (1.500) che a quello (1.000) di cui al successivo avviso del 9 maggio 2015, parametro quest’ultimo (1.000 stalli) comunque non soddisfatto perché ricondotto a servizio risolto nel 2013, a servizio (parcheggio seminterrato a sbarre) diverso rispetto a quello posto in gara ed infine a servizio avviato in termini incompatibili (2014) rispetto a quelli richiesti dal bando (triennio 2011/2013);
Pertanto il Collegio ha ritenuto manifesta la fondatezza della dedotta violazione di legge la quale poi, regge alle obiezioni mosse perché: - la successiva verifica implica la previa dichiarazione e l’apprezzamento da parte dell’amministrazione degli elementi, momenti questi entrambi preliminarmente necessari rispetto all’aggiudicazione; - in disparte le vicende in esito alla legittimità o meno delle modifiche quanto al numero di stalli, non risulta adeguatamente contrastata l’assente imputazione ad una sola città dei servizi pregressi nonché la dedotta irrilevanza di alcuni dei servizi indicati, perché diversi rispetto a quanto richiesto e riferibili ad ambiti temporali non coerenti con quanto fissato dal bando;
Quanto all’altro profilo dedicato alla mancanza della richiesta capacità economica - finanziaria anche per quanto concerne il fatturato specifico, stante la risolutiva circostanza dell’inidoneità dell’avvalimento perché, diversamente da quanto richiesto dal bando, relativo ad un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari e ad un servizio diverso da quello posto in gara;
Aderendo al condiviso orientamento (T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. III, 15 gennaio 2013, n. 52; T.A.R. Brescia, (Lombardia), sez. II, 04 novembre 2011, n. 1521) e per le ragioni di seguito esposte, il TAR ha ritenuto altresì fondata la censura relativa all’illegittima modifica della normativa di gara;
Le iniziali disposizioni di gara presentavano una formulazione chiara e precisa e che il Comune ha mutato i requisiti a suo tempo fissati con avviso che avrebbe richiesto, per ragioni di coerenza normativa, l’impiego di un identico sistema di pubblicizzazione, già ritenuto dal comune adeguato, predisposto in funzione dell’osservanza di un principio generale (trasparenza e pubblicità) applicabile anche alle concessioni;
Non è stato invece ritenuto fondato il secondo motivo perché relativo ad irregolarità che, anche ove interessanti la mancanza degli elementi e/o delle dichiarazioni, avrebbero comunque imposto una richiesta di integrazione e/o regolarizzazione;
E' stata anche accolta l’istanza di risarcimento in forma specifica (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725; Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 266), ma subordinatamente alla verifica di tutti i requisiti e i presupposti richiesti per poter disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente, seconda classificata;
Considerato che ad un tale esito non osta l’esposta fondatezza delle censure concernenti l’avviso del 9 maggio 2015 le quali, quantunque trattate separatamente in questa sede, sono state proposte nel primo motivo di diritto ed al dichiarato fine di conseguire, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, l’aggiudicazione ed il risarcimento in forma specifica, là ove invece, come già indicato, l’interesse all’annullamento con riedizione della gara è stato dedotto solo in via subordinata;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso della SIS come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, per quanto in motivazione esposto, annulla gli atti impugnati e condanna il comune al risarcimento in forma specifica.
Condanna il resistente e la controinteressata al pagamento delle spese di giudizio per complessivi € 3.000,00 (tremila,00), spese liquidate in € 2000,00 (duemila,00) oltre accessori di legge a carico del primo ed in € 1.000 (mille,00) oltre accessori di legge a carico della seconda.

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