lunedì 28 marzo 2016

L’ACQUISTO DI CARBURANTI DA PARTE DEI COMUNI E GLI STRUMENTI PER CONTROLLARE L'USO DEGLI AUTOVEICOLI

Un argomento a cui spesso non viene prestata sufficiente attenzione da parte delle minoranze e dei collegi dei revisori è quello degli acquisti e dei consumi di carburante da parte dei Comuni 
Per quanto riguarda gli acquisti l'art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, stabilisce una disciplina speciale per l'approvvigionamento da parte delle pubbliche amministrazioni di determinate categorie merceologiche, tra cui i carburanti. Per detti beni, è stabilito l'obbligo di approvvigionamento mediante le Convenzioni Consip o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip o da centrali di committenza regionali, ovvero attraverso autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dai soggetti indicati. 
Il Comune può quindi valutare in concreto la convenienza di utilizzare il MEPA, quale alternativa di approvvigionamento consentita dalla norma in commento.
È fatta salva, inoltre, la possibilità di procedere ad affidamenti che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, a condizione che gli stessi prevedano corrispettivi inferiori (del 3% nel caso dei carburanti) a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
Nella fattispecie non ritengo che possa trovare applicazione l'art. 1, comma 510, della L. n. 208/2015, che consente ai Comuni, obbligati ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali, di procedere ad acquisti autonomi, a seguito dell'apposita autorizzazione, solamente “qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”, 
La Corte dei conti ha evidenziato la natura vincolistica delle disposizioni che hanno innovato la disciplina degli affidamenti di beni e servizi dei Comuni da cui consegue la necessità di un'interpretazione rigorosa delle stesse
In merito ai controlli dei consumi per legge ogni veicolo dovrebbe essere dotato di un libretto di marcia, sul quale andrebbe riportato ogni dato per la trasparenza dell’uso delle auto, con riferimento ai consumi di carburante e alla percorrenza chilometrica, a cura di chi le ha in consegna; non risulta che ciò venga fatto in tutti i comuni, ma anche qui pochi controllano.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a questo proposito ha promosso e finanziato una indagine che è stata affidata al Formez: Riduzione della spesa e trasparenza nel settore pubblico - Le auto di servizio della PA (dati 2011-2012), disponibile su quel sito web.
Per ciascun autoveicolo il Responsabile dovrebbe predisporre un libretto di marcia, nel quale sono annotati cronologicamente: 
a) il nome e il cognome del conducente o del dipendente addetto alla conduzione; 
b) l’ordine di servizio; 
c) la data; 
d) la destinazione ed il servizio espletato; 
e) il percorso compiuto e i dirigenti o il personale trasportato; 
f) la durata del servizio con l’indicazione dell’ora di partenza e dell’ora di rientro; 
g) i chilometri percorsi e il quantitativo di carburante utilizzato; 
h) ogni prelievo di carburante, prendendo nota delle informazioni di spesa: distributore, quantitativo, importo. 
I predetti dati vanno registrati giornalmente. 
Il personale addetto alla conduzione degli autoveicoli è responsabile della regolare tenuta del libretto di marcia, che deve essere periodicamente vistato dal Responsabile del Servizio Mobilità. 
Il libretto di marcia è rinnovato ogni anno. 
Quello relativo all’anno concluso è sottoscritto ed archiviato a cura del Responsabile del Servizio Mobilità. 
Il libretto di marcia è custodito dal Responsabile del Servizio Mobilità. 
Il Registro di Bordo, custodito all’interno di ciascuna autovettura, viene utilizzato, all’inizio di ogni viaggio di servizio, per annotare la data, l’ora e i chilometri segnati sul contachilometri, l’itinerario; al rientro da ciascun viaggio di servizio per annotare l’orario, il servizio, l’eventuale persona trasportata e i chilometri segnati sul contachilometri all’arrivo. Giornalmente, copia del Registro di Bordo viene utilizzata per l’aggiornamento del libretto di marcia.

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