lunedì 14 marzo 2016

PER L'INVIO DI FAX O MAIL INDESIDERATE DI NATURA COMMERCIALE ALLA P.A. SI RISCHIA DI PAGARE FINO A 6.000 EURO

Com'è noto il Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce in particolare all'art. 13 che l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali debbono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
Pertanto non è possibile inviare fax o mail indesiderate di natura commerciale ad enti senza il preventivo esplicito consenso e senza aver reso la prescritta informativa.
Una azienda che aveva inviato un fax ad un Comune si è vista comminare una multa di 6.000 euro....
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
Chi volesse saperne di più può trovare copia di un provvedimento in materia qui appresso:

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