domenica 20 marzo 2016

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E I CONTRATTI NEL SETTORE DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI

Proseguo l'esame del nuovo codice dei contratti per la parte relativa ai contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti ecc. che sono trattate negli artt. 10 e seguenti. 
Personalmente ritengo che le norme siano ancora da coordinare meglio e mi auguro che ciò avvenga in occasione del parere che dovrà esprimere il Consiglio di Stato. 
L'art. 10 stabilisce che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l’esercizio di tali attività agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15,
L'art. 11 stabilisce che le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano: 
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all’articolo 117, comma 1; 
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 
1) energia; 
2) combustibili destinati alla produzione di energia. 
L'art. 12 prevede a sua volta che le disposizioni del presente codice inoltre non si applicano alle concessioni aggiudicate per: 
a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; 
b) alimentare tali reti con acqua potabile. 
Ancora le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma 1: 
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; 
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
Infine le disposizioni del Codice non si applicano agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:
a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
c) servizi di filatelia;
d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.

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