mercoledì 23 marzo 2016

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA

Il nuovo Codice degli appalti che da poco ha iniziato il lungo iter che lo porterà all'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, all'art. 38 prevede alcune interessanti disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, in quanto giustamente è necessario individuare anche i requisiti dei questi nuovi organi mirando ad una sempre maggiore qualificazione.
Molta attenzione è posta alla organizzazione e alla capacità di effettuare l'attività di controllo.
Alcuni Comuni anche di medie dimensioni in questi anni non sono stati neanche capaci di organizzare un unico ufficio per gli acquisti e cercano di proporsi come Centrale di acquisto anche per conto d'altri......
Questo è il testo al momento all'esame:
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritte di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l’ANAC e la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca. 
La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
a) capacità di programmazione e progettazione; 
b) capacità di affidamento; 
c) capacità di esecuzione e controllo. 
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri: 
a) requisiti di base, quali: 
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 
4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità; 
b) requisiti premianti, quali: 
1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; 
2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; 
4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento. 
La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. 
L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto stabilito dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione. 
Con il medesimo provvedimento l’ANAC stabilisce i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. Tale qualificazione deve avere comunque una durata massima non superiore al termine stabilito per l’attuazione della riforma organizzativa indicata nel comma 6. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. 
Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è attivo il “Servizio contratti pubblici” con compiti di supporto operativo alle stazioni appaltanti per l’applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del comma 3 dell’articolo 30. I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata. 
Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall’ANAC all’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

Nessun commento:

Posta un commento