giovedì 24 marzo 2016

SE IL COMUNE CHIUDE UNA STRADA I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NON POSSONO LAMENTARE ALCUN DANNO.....

Il TAR Sicilia, Sede di Palermo con la sentenza n.746 del 22 marzo scorso ha esaminato un ricorso concernente la richiesta di risarcimento del danno subito per effetto della cessazione dell’attività di un albergo diurno realizzato dagli aventi causa dei ricorrenti su un bene del demanio comunale a causa della chiusura per anni della relativa via di accesso.
Dalla narrazione dei fatti il collegio giudicante ha rilevato che emerge che il rilascio dell’albergo è avvenuto il 13 novembre 1990 e la richiesta risarcitoria è stata avanzata per la prima volta con la domanda riconvenzionale proposta il 7 maggio 2009, ovverosia a distanza di oltre 10 anni dalla verificazione del fatto lesivo.
Il Collegio comunque ha voluto rilevare che la pretesa è anche infondata nel merito.
A parte il fatto che non è stato fornito nemmeno un principio di prova in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, è troncante la considerazione che, comunque, non sussiste la colpa.
Il Collegio si è richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità della Pubblica amministrazione per i danni provocati dall'adozione di un provvedimento illegittimo esige, innanzitutto, la dimostrazione del dolo o della colpa, da valersi quale elemento costitutivo del diritto al risarcimento (ex plurimis Consiglio di Stato, III, 28 luglio 2015, n. 3707).
Nella specie la lesione deriverebbe dalla chiusura della strada di accesso all’immobile che era stata, però, disposta dal Comune per ragioni di sicurezza pubblica, cosicchè nessuna rimproverabilità della condotta sotto il profilo dell’elemento soggettivo è ipotizzabile.

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