domenica 27 marzo 2016

A CHE PUNTO E' LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA DELLA P.A. ?

Molti sono a caccia in questi giorni del file con la riforma della dirigenza che dovrebbe aver preparato il Ministro Madia, ma ancora non si trova.
Com'è noto, la legge 124/2015 recante norme per la riforma della P.A. all'articolo 11 prevede disposizioni concernenti il riordino della dirigenza pubblica che rappresenta uno dei punti nevralgici della riforma basato, tra l’altro, sulla valorizzazione delle professionalità e del sistema di valutazione dei dirigenti stessi. 
L'iter per l'approvazione di alcuni degli altri decreti delegati previsti dalla legge di riforma è già iniziato, mentre quello riguardane la dirigenza ancora non è stato presentato in Consiglio dei Ministri.
Il Ministro Madia in effetti ha un anno di tempo dall'approvazione della legge che risale al 28 agosto 2015, ma, tenuto conto della necessità di acquisire il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e della conferenza stato regioni, oltre che delle commissioni permanenti interessate delle Camere, i tempi cominciano ad essere stretti anche a causa dell'ingolfamento di questi organi per la molteplicità di richieste cui sono sottoposti. 
I punti principali fissati dal legislatore sono i seguenti: 
  • Istituzione di un ruolo unico dei dirigenti (uno per lo Stato, uno per le regioni e uno per gli enti locali) aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua; 
  • Abolizione della distinzione tra prima e seconda fascia; 
  • Istituzione di tre Commissioni con funzioni sia di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi che di gestione dei ruoli stessi; 
  • Assegnazione degli incarichi in base al merito, all’ aggiornamento e alla formazione continua, per una durata di quattro anni (con l’aggiunta di due anni, se necessario, ma per una sola volta purché il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva); 
  • Definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi e sulla possibilità, per chi rimane senza incarico, di chiedere di essere “demansionato” a funzionario per non perdere il posto. In ogni caso, la decadenza dal ruolo unico, a seguito di un determinato periodo di tempo di collocamento in disponibilità, è sempre vincolata ad una “valutazione negativa” sull’operato del dirigente; 
  • Definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti in base a criteri quali, ad esempio, l’omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell’ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti correlati alla tipologia dell’incarico; 
  • Possibilità di divieto o revoca dell’incarico in settori esposti al rischio corruzione per i dirigenti condannati anche in via non definitiva dalla Corte dei conti al risarcimento del danno erariale; 
  • Superamento della figura del segretario comunale e provinciale che confluisce nel ruolo unico degli enti locali. Si prevede, tuttavia, un regime transitorio in base al quale per tre anni, negli enti locali privi del direttore generale, i segretari comunali potranno continuare ad esercitare le stesse funzioni di legalità dell’azione amministrativa. La delega prevede l’obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale) per l’esercizio di compiti di tutela della legalità dell’azione amministrativa e di attuazione dell’indirizzo politico; 
  • Accesso al ruolo unico della dirigenza tramite gli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi quali, la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, l’esclusione di graduatorie di idonei nonché la possibilità di reclutare anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti. La delega prevede percorsi di accesso differenziati: a) corso-concorso: i vincitori vengono immessi come funzionari per i primi 3 anni con successiva immissione nel ruolo unico da parte delle Commissioni e previa valutazione da parte dell’amministrazione per la quale si è espletata, inizialmente, la propria attività; b) concorso: i vincitori sono assunti a tempo indeterminato solo a seguito del superamento di un esame di conferma, svolto da un organismo indipendente, da effettuarsi dopo i primi 3 anni di servizio. Nel caso di mancato superamento dell’esame interviene la risoluzione del rapporto di lavoro salvo l’eventuale inquadramento come funzionario. 
  • Ridefinizione del ruolo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione attraverso il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali; 
  • Previsione di una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria fondata su trasparenza delle procedure e valutazione dei profili; 
  • Riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.
Su molti di questi punti sono immediatamente sorte numerose perplessità: in particolare mi riferisco alla riduzione dei comparti ridotti solamente a tre, mentre restano fuori ambasciatori, prefetti ecc,, alla questione del demansionamento, alla ipotizzata cancellazione dei segretari comunali, alle modalità di accesso e di selezione della dirigenza anche sanitaria. Naturalmente per poter esprimere un parere occorrerà leggere il decreto, che ancora non si è visto e che di cui non vi è traccia sul sito del Governo. 

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