domenica 27 marzo 2016

LE OPERE DI PRIMA URBANIZZAZIONE DELLE LOTTIZZAZIONI: IL CASO DEL CONSORZIO BELLA FARNIA MARE

In data 25 luglio 2011 veniva presentata al Sindaco una interrogazione sulle opere di prima urbanizzazione delle lottizzazioni con la quale si chiedeva in particolare:
1. Di conoscere lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in tutte le lottizzazioni realizzate nel nostro Comune, del loro collaudo e della loro avvenuta cessione al
Comune;
2. Le procedure seguite per le concessioni edilizie rilasciate in carenza di acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria;
3. I provvedimenti assunti nei casi di inottemperanza alla normativa vigente nonché della convenzioni esistenti.
Al riguardo l’Assessore competente fornì un’ampia riposta nella seduta del 3 novembre successivo sullo stato delle opere di urbanizzazione di tutte e 11 le lottizzazioni: dalla prima,  quella di Zefiro, alla SOMAL che fu la seconda e poi via via tutte le altre. A proposito della SOMAL l’Assessore riferì di aver impartito disposizioni agli uffici affinché provvedessero a verificare la situazione dal punto di vista del collaudo delle opere e della consegna al Comune. Purtroppo a seguito delle dimissioni del Sindaco cadde la Giunta e fu sciolto il Consiglio comunale senza che fosse stato fatto nulla. Neanche dopo gli uffici hanno provveduto.
Pertanto gli interessati sono stati costretti a presentare ricorso al TAR.
Il TAR Latina si è finalmente pronunciato con la sentenza 180/2016 depositata il 25 marzo sul ricorso dal Consorzio “Bella Farnia Mare” (ex SOMAL) contro il Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco pro tempore per accertare l’avvenuta acquisizione, da parte del Comune di Sabaudia, delle opere di urbanizzazione, con le relative aree, eseguite dal Consorzio “Bella Farnia” per effetto della convenzione di lottizzazione del 3 febbraio 1979, con trasferimento gratuito della proprietà in capo al Comune degli obblighi del Comune di Sabaudia:
1) di prendere in carico ed acquisire al proprio patrimonio indisponibile le aree e le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito del Piano di lottizzazione “Bella Farnia Mare”;
2) di porre in essere gli atti ed i provvedimenti occorrenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalla convenzione di lottizzazione poc’anzi citata;
3) di assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione delle predette opere di urbanizzazione
Com’è noto il predetto Consorzio è stato istituito nel 1981 tra i proprietari dei terreni e dei fabbricati compresi nell’ambito del Piano di lottizzazione “Bella Farnia Mare”, approvato dal Consiglio Comunale di Sabaudia con deliberazione del 17 novembre 1978 e per la cui attuazione è stata stipulata, in data 3 febbraio 1979, apposita convenzione di lottizzazione tra il Comune e la SO.M.A.L., proprietaria del terreno oggetto del progetto lottizzatorio.
Al riguardo il TAR ha accertato che in base al chiaro dettato dell’art. 15 della convenzione in esame, deve ritenersi che la proprietà delle suddette opere fosse passata in capo al Comune in epoca ben anteriore, cioè decorsi dieci anni dalla stipula della convenzione stessa e, quindi, alla data del 3 febbraio 1989.
Per conseguenza, sussiste indubbiamente l’obbligo del Comune di Sabaudia di presa in carico delle opere di urbanizzazione e delle aree su cui le stesse sono situate, al fine di dare completa esecuzione alla convenzione di lottizzazione, tenuto conto che l’art. 13 della convenzione addossa al privato gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione solo per i primi due anni posteriori alla cessione di esse.
Il TAR pertanto ha deciso che vanno accolte la domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto, ad opera del Comune di Sabaudia, della proprietà delle opere di urbanizzazione in esame e della sussistenza, in capo al Comune, dell’obbligo di presa in carico di tali opere, nonché la domanda di condanna del riferito Comune a porre in essere gli atti necessari alla presa in carico delle opere di urbanizzazione; vanno, invece, respinte le domande di accertamento dell’obbligo del Comune di addossarsi gli oneri della manutenzione delle predette opere, di condanna del Comune a farsi carico della manutenzione stessa, nonché quella di condanna al risarcimento del danno.
Se fossero state eseguite le disposizioni dell’ex Assessore D’Argenio, probabilmente non si sarebbe arrivati a questo punto e il Comune non sarebbe stato condannato a pagare le spese. Per non parlare di gravi disagi agli abitanti del Consorzio Bella Farnia Mare.
La situazione delle altre lottizzazioni non risulta che sia cambiata.
Qui trovate la sentenza:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YCSPPERMCEULZIWDHWJO7JNPFI&q=

1 commento:

  1. La ringrazio per l'attenzione posta nei confronti del Residence Bella Farnia mare.
    Purtroppo nonostante il Comune sia stato obbligato anche dalla sentenza del TAR, continua ad essere latitante su' tutte lw varie criticità presenti, di cui alcune molto serie.

    Cordialità.

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