Le Pro Loco In linea di massima, tranne rare eccezioni, sotto il profilo giuridico sono associazioni private-collettive non riconosciute, tutelate e regolate dagli articoli 36-42 del Codice Civile.
Le forme associative possibili per le Pro Loco sono due:
a) l’associazione cosiddetta non riconosciuta;
b) l’associazione riconosciuta.
È possibile che una Pro-Loco sia costituita in Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000
La Regione Lazio con l’art. 15 della L. R.6 agosto 2007, n. 13 ha inteso disciplinare la materia come segue:
1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.
2. Le associazioni pro-loco, in particolare:
a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;
b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
c) svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;
d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT;
e) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.
3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell’Unione nazionale delle pro-loco d’Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale.
4. Presso ogni provincia competente per territorio è istituito l’albo provinciale delle associazioni pro-loco. Per l’iscrizione all’albo devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all’albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico; in tal caso l’iscrizione all’albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentita l’UNPLI regionale;
b) che l’associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
c) che nello statuto dell’associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.
5. Nell’ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede contributi alle associazioni pro-loco sulla base di programmi annuali di attività, predisposti dalle stesse associazioni pro-loco, nei quali è contenuta la relativa spesa. L’iscrizione all’albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai contributi regionali e provinciali.
6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all’albo alla provincia competente, corredata dalla copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall’acquisizione del parere del comune.
7. La denominazione “pro-loco” è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all’albo.
8. La cancellazione dall’albo è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un’inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.
Nel protocollo sottoscritto tra regione Lazio e Unione Nazionale delle Pro-Loco d’Italia per l'informazione turistica e la promozione delle tradizioni locali.
Per alcuni anni la giurisprudenza ha ritenuto che le contribuzioni in favore delle Pro-Loco non rientrassero nella fattispecie delle sponsorizzazioni (oggi vietate dal D.L. 78/2010) in quanto ritenute un sostegno di iniziative di un soggetto terzo e pertanto rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione (vedi per tutti Corte dei Conti Parere 21 marzo 2013, n. 89 della Sezione di Controllo della Lombardia).
In molti casi le Pro-Loco hanno proseguito a svolgere anche attività di cessione di titoli di viaggio delle Ferrovie dello Stato o dei servizi di trasporto locali.
A gettare un sasso nello stagno è ora intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. CP 26 del 26 settembre 2014, con la quale ritiene che l’affidamento ad una Pro-Loco per la gestione del servizio di I.A.T. (Informazioni ed Accoglienza Turistica), nonché per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze locali e del territorio non è conforme alla normativa che regola l’affidamento di tali servizi, in quanto l’individuazione di un soggetto privato (tale è infatti la Pro-Loco cui affidare lo svolgimento dei servizi in discussione debba essere effettuata mediante il ricorso ad un confronto concorrenziale, anche con riferimento al diritto comunitario (art.1, comma 8 Direttiva 2004/18/CE); in ogni caso l’ANAC ha ravvisato i presupposti per sottoporre alla tracciabilità dei flussi finanziari il protocollo stipulato, mediante l’acquisizione del CIG presso SIMOG ed ha ritenuto che gli atti debbano essere inseriti nella sezione Amministrazione trasparente” del Comune.
venerdì 6 febbraio 2015
giovedì 5 febbraio 2015
IL MINISTERO DELL'ECONOMICA HA MESSO A CONFRONTO I CONSUNTIVI 2012 E 2013 DEL COMUNE DI SABAUDIA
Anche se questo pare che dia fastidio a qualcuno, seguito a dare pubblicità ai dati forniti dal sito Open Polis del Ministero dell'economia (è singolare che sia più facile per noi cittadini reperire questi dati dal Ministero invece che dal Comune). Molto interessante è l'aumento delle Tasse che da un anno all'altro furono aumentate del 73,06% (per la gioia dei contribuenti) a fronte di una riduzione dei trasferimenti dello Stato del 59,17%.
Dopo la gestione Commissariale il bilancio di previsione 2013 fu approvato dall'attuale Giunta come si può vedere dall'immagine allegata, con deliberazione n. 53/2013 nel mese di ottobre, ad elezioni avvenute.
Dopo la gestione Commissariale il bilancio di previsione 2013 fu approvato dall'attuale Giunta come si può vedere dall'immagine allegata, con deliberazione n. 53/2013 nel mese di ottobre, ad elezioni avvenute.
LA SPESA PER LA CULTURA DEL 2012
In un comunicato del 29 gennaio scorso, a proposito della chiusura del Cinema ho riportato i dati forniti dal sito web Open Polis del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alla spesa pro capite del Comune di Sabaudia dell’epoca (anno 2012), da cui risulta che quell’anno dal nostro Comune sono stati spesi per la cultura solamente 14,82 euro a testa, collocandoci al 639° posto, ben lontano dal primo della nostra categoria (tra 10.000 e 20.000 abitanti): il Comune di Brunico che ne ha spesi ben 411. L’attuale Assessore, che all’epoca non rivestiva questo incarico, ha ritenuto di respingere quelle che ha interpretato come critiche al suo operato che invece sono solo dati di fatto, riferiti per correttezza proprio alla gestione dell’anno a cui risale di fatto la chiusura del Cinema. Per quanto concerne la gestione dell’Assessore Gelardi non è stato mosso alcun appunto, anche perché non si dispone ancora del rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2014.
mercoledì 4 febbraio 2015
ANCORA SUL FESTIVAL DEL CINEMA A SABAUDIA
Il Sindaco Lucci ha ritenuto di non condividere le mie considerazioni in merito alla decisione di svolgere un Festival del Cinema a Sabaudia; questo mi consente di precisare alcune cose in merito alla questione del Cinema e alla scelta di organizzare un Festival.
Non è mia abitudine modificare e tantomeno
distorcere la verità a mio favore (non so poi quali benefici potrei trarne non
facendo più parte del consiglio comunale né rivestendo incarichi di Partito a
livello locale
Sono i fatti che parlano:
1)
L’unico cinema di Sabaudia è chiuso; l’ultima
assemblea pubblica risale proprio ad un anno fa con un impegno trasversale di
molte parti politiche; personalmente feci interrogazioni, comunicati, ecc.
Secondo quanto riportato dalla stampa (La provincia del 7 marzo 2013) per
sostenere il gestore (a fronte di un rilevante aumento del canone di locazione
da parte della proprietà) ci sarebbe stato un impegno di Lucci per
«…organizzare cineforum per anziani e studenti…», che però poi non è stato
mantenuto. Molti cittadini dopo aver presentato una petizione si erano anche
tassati per cercare di dare un sostegno all’ex gestore del Cinema Ugo Nestonni
il quale alla fine dovette però amaramente lanciare la spugna dichiarando: «La
cultura non può essere considerata un aspetto accessorio o marginale di un
territorio perché è il motore fondamentale dello sviluppo di una comunità da
sostenere e incentivare…» (La Provincia 9 marzo 2013). Ma come è possibile
parlare di cultura se l’unica struttura dove si sarebbe potuto fare anche
congressi, eventi teatrali, spettacoli musicali, ecc. (come ipotizzato anche da
Lucci nel programma elettorale del 2009), viene chiusa? Da ultimo ma solo in
ordine di tempo ricordo che nel Programma di mandato dell’attuale Giunta viene
affermato il ruolo fondamentale della cultura.
Io all’epoca andavo spesso al cinema, ma non ho mai
incontrato il Sindaco Lucci.
Seguito a pensare che l’amministrazione comunale
avrebbe potuto fare di più.
Il fatto che il precedente proprietario avesse
offerto (negli anni passati), anche se informalmente, l’acquisto del cinema al
Comune, mi è stato riferito da persona informata dei fatti e affidabile per il
lavoro che all’epoca svolgeva.
La circostanza che anche altri cinema chiudano (ma
spesso per la concorrenza delle multisale) è in contrasto con i molti che
vengono difesi nelle città vicine come Pontinia (dove scelte intelligenti e
culturali hanno salvato quella struttura) e San Felice Circeo.
La Regione a suo tempo ha dato un contributo per
l’acquisto delle apparecchiature per digitalizzare una delle sale. Penso che se
fosse stato presentato un progetto idoneo l’ex Presidente della regione non si
sarebbe tirata indietro; anche l’attuale Assessore alla cultura della Regione
potrebbe senza dubbio essere sensibile nel caso in cui le venisse presentato un
progetto economicamente sostenibile da persone affidabili.
L’estate scorsa sono state messe in giro delle voci
(riportate sempre dalla stampa) di un interessamento di alcuni VIP, ma
terminata la stagione tutto è finito lì.
Sono d’accordo sul fatto che ora riattivare il
Cinema sarebbe molto costoso e proprio per questo è molto grave che a suo tempo
chi aveva il dovere di amministrare la città abbia lasciato che l’ex gestore
abbandonasse l’attività. Ma quale investitore oggi si potrebbe avvicinare senza
il sostegno dell’Amministrazione comunale?
Mi dispiace di non poter essere utile, ma non sono
a conoscenza di strumenti per l’amministrazione della cosa pubblica diversi da
quelli della legalità, che comunque a volerli applicare talora offrono appigli
insperati.
2)
Non sono contrario a priori alla scelta di
organizzare un festival del cinema (purché ciò avvenga nel rispetto di tutte le
procedure di legge - attraverso una procedura aperta ed una comparazione dei
progetti e non mediante affidamento diretto come deciso dalla Giunta con la
deliberazione n. 3/2015 - e con che venga organizzato sulla base di un progetto
serio) e in tal senso infatti non ho osservato nulla (anche se nel passato
presentammo una interrogazione su un argomento analogo), né ho scritto che la
sala dovesse essere funzionale alla manifestazione (anche se in questo caso
parlare di festival mi sembra un poco ardito), dato che le proiezioni, pur con
qualche problema si possono svolgere all’aperto, ma ribadisco che il fatto che
ciò avvenga in una città in cui l’unica sala da proiezione ha chiuso i battenti
appare una contraddizione rilevante, che si aggiunge alla scarsezza di fondi
destinati alla cultura.
Se è giusto porre attenzione alle aspettative dei
turisti ed attirarli con eventi adeguati, è necessario prima curare i diritti
dei cittadini residenti che vivono qui tutto l’anno mantenendo l’economia
locale e che per vedere un film oramai sono costretti a spostarsi in altre
città.
Mi auguro che il problema dell’utilizzo appropriato
(cioè senza modifiche della destinazione urbanistica) delle sale dell’ex Cinema
Augustus venga affrontato in maniera adeguata al più presto.
CONTROLLI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PRIVACY
Alcuni
cittadini si sono lamentati in un social network delle condizioni in cui
sarebbero stati lasciati i sacchi dopo l’effettuazione delle ispezioni. Al
riguardo, pur prendendo atto positivamente dell’attività svolta per controllare
il rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata da parte dei
cittadini, sarebbe opportuno che venissero fatti tutti i controlli anche sul
rispetto del contratto da parte della ditta incaricata, coinvolgendo, come da
tempo proposto, anche le associazioni dei consumatori in base al comma 461 dell’art.2
della L. 244/2007.
In primo luogo la ditta concessionaria per contratto
(art. 19), senza ulteriore corrispettivo, dovrebbe effettuare campagne di
comunicazione annuali per rafforzare l’informazione e la comunicazione,
comprensive di incontri periodici per migliorare la conoscenza dei cittadini su
tutte le problematiche della raccolta differenziata, per raccogliere le
segnalazioni e per rendicontare dei risultati raggiunti; in tal modo dovrebbe
essere prevenuta la possibilità di errori.
In secondo luogo il Garante per la protezione dei
dati personali con un provvedimento del 14 luglio 2005 ha esaminato alcuni
problemi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti ritenendo che non
possano essere utilizzati sacchetti trasparenti nel “porta a porta” (nei rifiuti finiscono, infatti, molti effetti
personali (corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati, estratti
conto bancari), a volte relativi anche alla sfera della salute (farmaci,
prescrizioni mediche, ecc. o a convinzioni politiche, religiose, sindacali).
Il
Garante ha anche ribadito che non
possano essere svolti controlli indiscriminati.
Il Garante ha ritenuto lecita l’ispezione dei sacchetti solo nei casi in cui
il cittadino che non ha rispettato la normativa sulla raccolta differenziata
non sia identificabile in nessun altro modo. Queste informazioni, se trattate
in modo non proporzionato o in caso di abusi, possono comportare seri
inconvenienti.
È stato
ritenuto corretto invece l’utilizzo di codici a barre, microchip o Rfid che consentono
di delimitare l’identificabilità della persona solo nel caso in cui sia
accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata.
Naturalmente
i sacchi dopo essere stati aperti per le ispezioni dovranno essere ricomposti
in maniera appropriata proprio per evitare che si possano verificare i problemi
sopra esposti o che i rifiuti possano finire per la strada.
Come si
vede la materia è molto delicata, per cui è importante ampliare al massimo la
conoscenza e l’attenzione a questo tema ed affidare la responsabilità di
vigilare sull’applicazione del Codice sulla protezione dei dati personali ad un
funzionario particolarmente attento ed esperto per mettere al riparo l’ente da
incidenti di percorso dovuti a inosservanze della legge, dimenticanze, ecc. che
possono procurare problemi anche gravi.
È
auspicabile infine che l’amministrazione comunale richiami la ditta incaricata
affinché rispetti puntualmente il contratto e perché svolga le campagne di
comunicazione annuale applicando le sanzioni in caso di omissione e perché faccia
maggiore attenzione ai problemi della privacy anche nel settore della raccolta
dei rifiuti soldi urbani.
martedì 3 febbraio 2015
LA WHITE LIST UNA SEGNALAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ANAC
Si deve al Prefetto Frattasi, Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’Interno, la sperimentazione a l’Aquila del modello delle White List ormai applicato su tutto il territorio nazionale e consistente nell'istituzione presso ogni prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo,dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Il vantaggio è evidente non solo per le pubbliche amministrazioni che usufruiscono di una semplificazione nell’attività di affidamento e appalto ma anche per l’impresa stessa che offre garanzie ai suoi potenziali clienti di legalità ed etica. Il Prefetto Frattasi sostiene la necessità di accompagnare la politica di contrasto alla corruzione soprattutto sotto l’aspetto etico per sostenere l’azione di contrasto. Oramai la White List è parte integrante e sostanziale della L. 190/2012. La White List è importantissima per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53. Su questo tema è intervenuto di recente il Presidente dell'ANAC Cantone con un nuovo documento in data 29 gennaio 2015 con cui viene ribadito la necessità dell' utilizzo delle White List e l' obbligo d’iscrizione nelle medesime, In particolare il Presidente ha ritenuto di segnalare al Governo che tenuto conto della novella normativa intervenuta in materia e quindi dell’intenzione del legislatore e della necessità di rendere il quadro di sistema coerente con l’obiettivo di introdurre l’obbligo di iscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, per le imprese che svolgono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, sarebbe opportuno valutare di modificare il d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi di che trattasi, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, ’art. 29, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, l.190/2012 nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese che svolgono le attività di cui al richiamato comma 53.
La segnalazione è reperibile a questo indirizzo:
domenica 1 febbraio 2015
SABAUDIA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Ogni pubblica amministrazione in base al D.lgs 33/2013 deve pubblicare una serie di dati sul sito web sotto la voce."Amministrazione trasparente". In qualità di cittadino, per puro spirito di collaborazione ho esaminato lo stato dei dati inseriti nella area del sito web del Comune di Sabaudia e mi sono permesso di segnalarle all'ente onde evitare le sanzioni previste dagli artt. 15, 22, 46 e 47 del D.lgs.33/2013. Nel complesso numerose voci sono vuote e riempite solamente dalla normativa per cui il sistema www.magellanopa.it non rileva la carenza di dati e quindi appare un semaforo verde.
1) DISPOSIZIONI GENERALI: sotto questa voce, tra l’altro è stato inserito anche il Referto sul controllo di gestione relativo all’anno 2013, da cui si rileva una serie di atti oggetto di rilievi, ma poi andando a vedere la valutazione dell’OIV e la liquidazione del premio di risultato, non sembra che ciò abbia inciso
2) ORGANIZZAZIONE: per quanto concerne gli organi di indirizzo politico-amministrativo non sono pubblicati tutti i compensi degli importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c) del D.lgs 33/2013); inoltre l’aggregazione di alcuni Servizi nei Settori appare scarsamente funzionale (Pubblica istruzione nell’Avvocatura, Economato con il SUAP)
3) CONSULENTI E COLLABORATORI: vengono riportati solamente i dati relativo all’avv. De Tilla, mentre con vari provvedimenti sono stati affidati altri incarichi per: Direzione Museo del mare e della costa (determinazione n. 73/2014 del Settore cultura); responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro (determinazione n. 123/2014 del Settore LL.PP); medico competente (determinazione n. 6/2014 del Settore avvocatura), ecc.;
4) PERSONALE: tra le posizioni organizzative è indicata la delega ad un cittadino per il turismo sportivo. Non viene fatta menzione del personale in mobilità dal Comune di San Felice Circeo; non viene fatta menzione di provvedimenti relativi alla rotazione del personale
5) BANDI DI CONCORSO: è riportato solamente un avviso di mobilità
6) PERFORMANCE: Nella valutazione della performance non è prevista la partecipazione dei cittadini, mentre per quanto riguarda il benessere organizzativo non è stato inserito nulla
7) ENTI CONTROLLATI: Non viene fatta menzione del Gruppo di azione locale (GAL) denominato “GAL Terre Pontine” istituito ex DGR n. 359 del 15 maggio 2009 con cui la regione ha stabilito compiti e responsabilità dei GAL per l’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale (tra l’altro risulta che lo stesso GAL occupi gratuitamente dei locali comunali in via Zara); non viene indicato quale amministratore comunale partecipi alle sedute degli organi direttivi di ciascuna società controllata o partecipata
8) ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI: L’area che dovrebbe contenere i dati dell’attività amministrativa è vuota, quella delle tipologie di procedimento contiene solo quelle dell’urbanistica e pochissime tipologie per la le diete delle scuole, e per le procedure di vidimazione da parte della segreteria generale; l’area relativa ai tempi procedimentali è vuota, come pure quella delle dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati; il cittadino non è messo in condizione di conoscere tutti i procedimenti, i responsabili di ciascuno, ecc.
9) PROVVEDIMENTI: le due aree sono vuote
10) CONTROLLI SULLE IMPRESE: è presente solo una descrizione delle attività svolte senza alcun riferimento numerico in merito a quelle effettivamente compiute e ai settori di afferenza; mancano totalmente secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.lgs 33/2013 : l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento e l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
1) DISPOSIZIONI GENERALI: sotto questa voce, tra l’altro è stato inserito anche il Referto sul controllo di gestione relativo all’anno 2013, da cui si rileva una serie di atti oggetto di rilievi, ma poi andando a vedere la valutazione dell’OIV e la liquidazione del premio di risultato, non sembra che ciò abbia inciso
2) ORGANIZZAZIONE: per quanto concerne gli organi di indirizzo politico-amministrativo non sono pubblicati tutti i compensi degli importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c) del D.lgs 33/2013); inoltre l’aggregazione di alcuni Servizi nei Settori appare scarsamente funzionale (Pubblica istruzione nell’Avvocatura, Economato con il SUAP)
3) CONSULENTI E COLLABORATORI: vengono riportati solamente i dati relativo all’avv. De Tilla, mentre con vari provvedimenti sono stati affidati altri incarichi per: Direzione Museo del mare e della costa (determinazione n. 73/2014 del Settore cultura); responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro (determinazione n. 123/2014 del Settore LL.PP); medico competente (determinazione n. 6/2014 del Settore avvocatura), ecc.;
4) PERSONALE: tra le posizioni organizzative è indicata la delega ad un cittadino per il turismo sportivo. Non viene fatta menzione del personale in mobilità dal Comune di San Felice Circeo; non viene fatta menzione di provvedimenti relativi alla rotazione del personale
5) BANDI DI CONCORSO: è riportato solamente un avviso di mobilità
6) PERFORMANCE: Nella valutazione della performance non è prevista la partecipazione dei cittadini, mentre per quanto riguarda il benessere organizzativo non è stato inserito nulla
7) ENTI CONTROLLATI: Non viene fatta menzione del Gruppo di azione locale (GAL) denominato “GAL Terre Pontine” istituito ex DGR n. 359 del 15 maggio 2009 con cui la regione ha stabilito compiti e responsabilità dei GAL per l’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale (tra l’altro risulta che lo stesso GAL occupi gratuitamente dei locali comunali in via Zara); non viene indicato quale amministratore comunale partecipi alle sedute degli organi direttivi di ciascuna società controllata o partecipata
8) ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI: L’area che dovrebbe contenere i dati dell’attività amministrativa è vuota, quella delle tipologie di procedimento contiene solo quelle dell’urbanistica e pochissime tipologie per la le diete delle scuole, e per le procedure di vidimazione da parte della segreteria generale; l’area relativa ai tempi procedimentali è vuota, come pure quella delle dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati; il cittadino non è messo in condizione di conoscere tutti i procedimenti, i responsabili di ciascuno, ecc.
9) PROVVEDIMENTI: le due aree sono vuote
10) CONTROLLI SULLE IMPRESE: è presente solo una descrizione delle attività svolte senza alcun riferimento numerico in merito a quelle effettivamente compiute e ai settori di afferenza; mancano totalmente secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.lgs 33/2013 : l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento e l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
11)
BANDI DI GARA E CONTRATTI: è presente solamente
un numero molto contenuto delle gare indette ed espletate relativo ad alcuni
Settori
12)
ALBO DEI BENEFICIARI: contiene solo l’elenco
delle sovvenzioni erogate dal settore dei servizi sociali
13)
BILANCI: sono pubblicate alcune deliberazioni e taluni
atti relativi a debiti fuori bilancio, per quanto riguarda il piano degli
indicatori sono presenti solamente gli elenchi delle entrate e delle spese
divisi per funzione; non esiste alcuna procedura per il bilancio partecipato e
per il bilancio sociale;
14)
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO:
l’inventario non è stato approvato formalmente, molti immobili sono concessi a
costi irrisori; manca anche l’inventario dei beni mobili; non viene tenuta una
registrazione dei beni consumabili
15)
CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE: il
numero delle determinazioni assoggettate a controllo è irrisorio
16)
SERVIZI EROGATI: l’unica Carta della qualità
dei servizi (ex combinato disposto del comma 461 dell’art.2 della L. 244/2007 e
dell’art. 32 del D.lgs 33/2013 presente è rappresenta da quella relativa al
trasporto urbano; sono presenti delle brochure relative ai servizi alla persona
ma sono solamente delle carte dei servizi (senza alcun riferimento agli
standard di qualità); manca il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
benché l’obbligo di presentazione della carta fosse contenuto nel capitolato,
ecc. Manca l’indicazione dei costi, nonché dei tempi di medi di erogazione dei
servizi; manca ogni riferimento alle liste di attesa. Al riguardo lo scrivente
ha già presentato in data 30 aprile 2014 una petizione per l’attuazione di
dette norme con trecento firme, che non è stata mai discussa dal Consiglio
comunale come invece previsto dall’art. 20 dello Statuto comunale, sollecitata
il 2 giugno successivo; peraltro una mozione poi presentata a sostegno dalle
opposizioni è stata approvata con deliberazione n. 28 in data 19 novembre 2014,
ma è tuttora inapplicata.
17)
PAGAMENTI: per quanto l’indicatore della
tempestività dei pagamenti: i dati sono limitati e non assicurano adeguata
trasparenza, mentre per quanto concerne l’IBAN e i pagamenti informatici non vi
è nulla.
18)
OPERE PUBBLICHE: sono presenti le deliberazioni
adottate
19)
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO: manca
il PRG, ma è presente una variante, mancano le NTA, sono presenti il
Regolamento edilizio e il Piano di classificazione ambientale,
20)
INFORMAZIONI AMBIENTALI: mancano i dati
ambientali relativi alle acque del Lago di Paola;
21)
STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE: manca
qualsivoglia dato (esistono una RSA ed una casa di cura), come pure non vi è
alcun dato sulle strutture socio-sanitarie presenti (case alloggio, case di
riposo)
22)
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA: l’area è
vuota; manca il Piano della protezione civile
23)
ALTRI CONTENUTI: è presente solamente la
deliberazione n. 133/2014 contenete le azioni positive per favorire
l’uguaglianza uomo-donna
sabato 31 gennaio 2015
LA TRASPARENZA E' UNA REALTA', MA QUANTI COMUNI LA RISPETTANO?
Le
sanzioni previste dal D.lgs.33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni sono di due tipi: a carico di soggetti (disciplinari,
per responsabilità dirigenziale per responsabilità amministrativa ecc.) e a
carico di enti od organismi (consistenti nel mancato trasferimento di risorse).
Art.15 “Obblighi
di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”: Responsabilità a carico di dirigenti per omessa
pubblicazione:
- Degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti estranei alla P.A. con indicazione della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato
- Degli incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti estranei per i
quali è previsto un compenso con l’indicazione della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato
Nel caso in cui
sia stato pagato il corrispettivo (senza provvedere alla pubblicazione di quanto
sopra) si configura una responsabilità disciplinare e una sanazione pari alla
somma corrisposta.
Art. 22 “Sanzioni a carico
degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni
in società di diritto privato” per mancata o incompleta pubblicazione sul sito della P.A. vigilante
(ad esempio il comune, la provincia o la regione) dei dati relativi a:
- Ragione sociale
- Misura della partecipazione della P.A:, durata dell’impegno e onere
gravante sul bilancio della P.A.
- Numero dei rappresentanti della P.A. negli organi di governo e
trattamento economico complessivo spettante ad essi
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
- Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico
- Mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli
organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarico
La sanzione prevista
consiste nel divieto di erogare a favore dell’ente vigilato di somme a
qualsivoglia titolo da parte dell’ente vigilante.
Art. 46 “Violazione degli
obblighi di trasparenza”: gli inadempimenti agli obblighi di trasparenza
previsti dalla normativa sono sanzionati nei confronti del responsabile della
trasparenza (ovvero dei dirigenti e funzionari) venendo utilizzati come
elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, quali causa di
responsabilità per danno all’immagine della P.A. ed ai fini della
corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e di quella collegata
alla performance individuale
Art. 47 Per casi specifici a carico dei dirigenti e
dei funzionari per violazione degli obblighi di pubblicazione di
cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di
diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:
- ragione sociale
- misura della
partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.
- numero dei rappresentanti
della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi
- risultati di bilancio degli
ultimi 3 esercizi;
- incarichi di
amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
In questi
casi la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è da € 500 a 10.000 a carico del responsabile della
violazione.
Sempre
l’art.47 prevede nel caso di mancata comunicazione da parte degli amministratori
societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al
relativo compenso e alle indennità di risultato percepite; l’ammontare della
sanzione amministrativa varia da € 500 a 10.000 a carico dell’amministratore.Visto che in molti comuni di mia conoscenza non si provvede, sarà mia cura interessarmene personalmente.
COMUNE DI SABAUDIA: CHI E' STATO PAGATO NEL 2014
Un nuovo sito web analizza i pagamenti fatti dai Comuni nell'anno 2014, è interessante osservare quelli del Comune di Sabaudia; naturalmente non si tratta di tutti gli impegni assunti nel corso dell'anno 2014, dato che per carenze di cassa molti saranno pagati nel 2015, il problema rimane quello dei criteri con cui vengono effettuati i pagamenti....
PREVENZIONE ORALE NELLE SCUOLE
Il Ministero della salute con un documento del dicembre 2014 fornisce interessanti Indicazioni per la promozione della salute orale nelle scuole secondarie Il documento è stato elaborato da un gruppo di esperti a seguito di specifica indicazione del “Gruppo tecnico in materia di odontoiatria”, operante presso il Segretariato generale. Da quanto si legge nella relazione in Italia, la malattia cariosa, a 4 anni di età, vede l’interessamento del 21,6% degli individui;a 12 anni sono affetti da carie il 43.1% degli individui, mentre nella fascia di età compresa tra i 19 e i 25 anni l’88,2% delle persone presentano lesioni cariose. Ecco che torna il problema della prevenzione nelle scuole. Solo alcune regioni si occupano del problema che ha una importante rilevanza sociale e sanitaria.Il documento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2288
Una interessante ordinanza della Corte di Cassazione in tema di professioni sanitarie
La Corte di Cassazione con una Ordinanza (n.596) emessa dalla Sezione II il 25 gennaio scorso ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 108 Cost.,
comma 2, art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in riferimento
all'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge di autorizzazione
alla ratifica 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale
del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 (Ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse), relativamente al ruolo affidato alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che, anche a causa della sua attuale composizione) non avrebbe una posizione di terzietà; pertanto la Corte ha ordinato l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione
attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,
alla Corte costituzionale.
LA RIFORMA DELLA P.A. PROCEDE, UN EMENDAMENTO CAMBIERA' I RAPPORTI TRA CITTADINO E AMMINISTRAZIONE
Il senatore Pagliari (PD) , relatore al disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione (n.1577) ha presentato un interessante emendamento (n.1500) per introdurre la carta della cittadinanza digitale, invertendo i rapporti tra cittadino e P.A.: «Art. 1. - (Carta della cittadinanza digitale). – 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first);
c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;
e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;
f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;
g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;
h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».
Iscriviti a:
Post (Atom)






