sabato 14 marzo 2015

RAPPORTI TRA STAZIONE UNICA APPALTANTE E SOGGETTO AGGREGATORE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione prosegue imperterrita e diritta nella propria attività di fare chiarezza sulle norme in materia di appalti pubblici e di prevenire ogni forma di corruzione. La recente Determinazione n. 3, del 25/02/2015, riguardante il rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza): Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, c. 3-bis, d..lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. è molto interessane in quanto mira a definire il rapporto tra stazione unica appaltante e centrale unica di committenza: modalità di adempimento agli obblighi di cui all’art. 33, comma 3-bis , d.lgs. 163/2006. Data la complessità della materia rinvio direttamente al sito della Rivista di Diritto dei Servizi Pubblici, dato che per alcuni giorni il sito dell'ANAC non sarà raggiungibile: 
 http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4986

UN MANIFESTO PER UNA RIFORMA DI SISTEMA DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il problema delle società partecipate da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare dai Comuni seguita a destare grandissimo interesse per tutte le implicazioni che ad esso sono connesse. 
Il legislatore almeno una volta all'anno torna sull'argomento con novelle che spesso poi son inapplicabili o semplicemente non vengono rispettate proprio dagli amministratori pubblici. Allo scopo di cercare di affrontare la questione in maniera organica ora ci hanno provato  Luca R. Perfetti, Andrea Maltoni, Francesco Goisis e Marco Antonioli con un "Manifesto per una riforma di sistema delle società a partecipazione pubblica" nel quale, dopo aver esaminato le dimensioni assunte dal fenomeno : nel nostro Paese sono presenti circa 10.000 società pubbliche (di cui 1.444 sono società operanti nei settori dei servizi pubblici e 2.820 sono società di servizi strumentali); tra i Paesi OCSE l’Italia mostra una concentrazione di imprese pubbliche molto significativa e, nel 2014 il valore complessivo delle sole imprese dei servizi pubblici si stima sia pari a 26.359 milioni di euro, mentre quello delle società strumentali è pari a 11.759 milioni di euro (secondo i dati forniti dalla Corte dei conti nel 2014). Gli autori sottolineano che al profilo quantitativo  deve essere aggiunto quello qualitativo: le imprese pubbliche sono non di rado monopoliste in settori strategici, sono presenti nella produzione di beni o servizi essenziali per il godimento di diritti individuali, inglobano competenze e saperi superiori al settore privato, hanno dimensioni internazionali di primario livello, assolvono a funzioni di ricerca, innovazione e sviluppo fondamentali per l’intero settore manifatturiero. Nel nostro Paese, sempre in base allo studio fatto dagli autori del "Manifesto" le imprese pubbliche sono aumentate in modo abnorme, spesso costituite o mantenute in vita per gli scopi più diversi (strategici o solo occupazionali, ad esempio), sono disciplinate da normative eterogenee, più volte modificate in modo incoerente, spesso fonti di incertezze sul piano interpretativo, , non di rado risultano mal gestite (basti pensare che hanno accumulato perdite che nel 2014 sono stimate attorno ad 1,2 miliardi di euro), e in taluni casi hanno addirittura costituito occasione di scandali o fenomeni di corruzione.In questa prospettiva, questo manifesto intende contribuire in modo chiaro al dibattito che ci si propone di promuovere un nuovo quadro normativo.
Per una lettura del documento, pubblicato dalla Rivista di Diritto dei Servizi Pubblici, diretta da Costantino Tessarolo, seguite questo link:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=610

NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Il 12 marzo scorso il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67. Il provvedimento recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale Palazzo in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie oltre ad alcune specifiche indicazioni espresse dalle Commissioni parlamentari. Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa tutela. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato. Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.: 1) la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo; 2) la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole). Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile. Il provvedimento prevede inoltre che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tenere conto le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale. Nel decreto legislativo vengono infine introdotte le modifiche necessarie ai fini dell’iscrizione in un apposito casellario giudiziario dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto. Quindi tra breve il provvedimento entrerà in vigore e così i Tribunali saranno alleggeriti da molti processi, ma ai cittadini chi ci pensa?

venerdì 13 marzo 2015

LA QUALITA' DELL'ARIA DELLE RSA SOTTO LA LENTE DEL CNR


Sul sito web del Consiglio Nazionale delle Ricerche viene riportata la notizia del primo studio che analizza nel dettaglio la qualità dell'aria negli ambienti interni delle Residenze Sanitarie Assistenziali e il suo impatto sulla salute respiratoria degli ospiti più anziani. Si tratta di un problema molto delicato dato che è frequente il decesso di molti anziani proprio per le complicanze respiratorie. Secondo quanto riportato dal CNR i ricercatori del progetto 'Gerie' finanziato dall'Unione Europea, tra cui il direttore dell'Istituto di biomedicina e immunologia molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibim-Cnr) di Palermo, hanno raccolto dati relativi a cinque agenti inquinanti indoor provenienti da fonti quali impianti di riscaldamento e condizionamento, materiali edili, arredi, disinfettanti e prodotti per la pulizia - PM10, PM0.1, formaldeide, NO2 e O3 - in 50 residenze di sette Paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Polonia e Svezia), coinvolgendo 600 ospiti di età superiore ai 65 anni e media di 82 anni, di cui il 74% donne. A causa della scarsa ventilazione dei locali sono state rilevate le seguenti prevalenze: 7% asma, 29% tosse, 24% espettorato, 14% respiro sibilante, 46% respiro affannoso". Questi pazienti hanno un elevato rischio a contrarre la BPCO. L'invecchiamento della popolazione conduce sempre più persone a ricoverarsi presso le RSA i responsabili delle quali, secondo i ricercatori, dovrebbero impegnarsi di più per limitare le fonti d'inquinamento, migliorare la ventilazione e monitorare la salute respiratoria degli ospiti. Secondo gli autori sono necessari ulteriori studi per valutare più residenze, nonché studi mirati alla valutazione dei metodi di prevenzione più efficaci.

giovedì 12 marzo 2015


La Conferenza Stato-Città nella seduta di ieri ha adottato molti provvedimenti interessanti, tra i quali il differimento al 31 maggio del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2015. Da una parte è stato evitato lo slittamento al 30 giugno, ma comunque lo Stato deve ancora definire molti elementi indispensabili. Questo benché tutti i principi contabili e le leggi prevedano che il bilancio dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre; ma molti Comuni riescono a farlo come mai? Qui appresso trovate il link con il verbale della Conferenza Stato -Città:

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_018353_Report%20della%20conferenza%20stato%20citta%20del%2012%20marzo%202015.pdf

GLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI PER IL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI


Si approssima la scadenza per l’approvazione del Rendiconto degli enti locali fissata dal TUEL al 30 del mese di giugno. Quasi tutti i comuni stanno lavorando per predisporre il documento contabile. Questo atto sul quale, secondo i principi della accountability, si appunta sempre più l’attenzione dei cittadini, i quali dovrebbero essere messi in condizione di comprendere come vengono spesi i soldi pubblici, prima di essere sottoposto al Consiglio comunale deve passare al vaglio dei revisori dei conti. Com’è noto, in alcuni enti locali è presente ancora il collegio dei revisori di nomina politica che talora può essere condizionato da chi lo ha nominato. In ogni caso quello dell’approvazione del Rendiconto è un compito molto impegnativo che viene affrontato dai commercialisti con crescente professionalità. Di recente l’Associazione dei revisori contabili degli enti locali (ANCREL) ha approvato uno schema tipo di relazione che assiste il compito dei professionisti chiamati ad analizzare punto per punto tutti gli aspetti di questo documento fondamentale per verificare la legittimità delle operazioni e il rispetto delle norme di legge (patto di stabilità, obblighi fiscali, ecc.), sempre più penetranti e complesse. È importante l’impegno dell’ANCREL in quanto una relazione fatta bene offre, anche all’opposizione maggiori garanzie circa il voto che sarà chiamata a dare. In particolare lo schema di relazione, dovrebbe affrontare i seguenti punti:
a) l'emissione di reversali e mandati
b) la regolarità della emissione dei mandati di pagamento e sono stati regolarmente estinti
c) il rispetto delle norme per il ricorso all'anticipazione di tesoreria
d) il rispetto delle finalizzazioni per l’utilizzo delle disponibilità di cassa
e) il rispetto delle norme del TUEL per il ricorso all'indebitamento
Una attenzione obbligata sarà posta alla estinzione dei residui attivi e passivi, questione sulla quale il Ministero dell’Economia e delle Finanzia ha da tempo focalizzato interventi mirati, dato che molti Comuni hanno una bassissima capacità di incasso delle somme che sono riportate a residuo attivo.
Un altro punto delicato è rappresentato dai debiti fuori bilancio, spesso, stranamente segnalati dopo la chiusura dell’esercizio.
Resta l'obbligo per ogni Sindaco di presentare il bilancio sociale ai cittadini /elettori per dimostrare non solo la regolarità contabile ma anche i risultati raggiunti in termini di efficacia, efficienza e qualità....Non appena saranno disponibili i dati, come negli anni passati provvederò a compiere una analisi del rendiconto del Comune dove vivo...

IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE MAIL ISTITUZIONALI E' STATO AMMESSO DAL CONSIGLIO DI STATO

Una interessante sentenza della Sesta Sezione  Consiglio di Stato, la n. 1113 del marzo scorso innova la materia dell'accesso agli atti con particolare riguardo alle mail. La questione posta all’esame della Sezione atteneva alla legittimità del rifiuto di accesso opposto da un Istituto pubblico in relazione al contenuto di una e-mail che un soggetto ha indirizzato al Presidente dell’Istituto stesso al fine di segnalare alcuni episodi relativi all’attività lavorativa svolta dalla parte appellata. Secondo il Collegio l’art. 116 cod. proc. amm. dispone che «Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato». La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che «il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell’amministrazione sull’istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 c. proc. amm., come già prima dall’art. 25, l. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza: di conseguenza, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo; viceversa, quando il cittadino reiteri l’istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell’istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all'accesso ovvero l' amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, è certamente ammissibile l'impugnazione del successivo diniego, perché a questo non può attribuirsi carattere meramente confermativo del primo» (Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4912; si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3431).
Nel caso di specie, l’amministrazione, con la nota del 13 dicembre 2014, aveva fatto riferimento, per la prima volta, ad una missiva  di cui non aveva però consentito l’integrale visione comprensiva del nominativo del mittente. A fronte di tale nota la parte aveva pertanto formulato una nuova richiesta di accesso in data 16 dicembre 2013 alla quale l’Istituto ha risposto con l’atto impugnato. E’ evidente, pertanto, che si è in presenza dei presupposti – novità degli elementi prospettati cui si unisce anche una risposta espressa da parte dell’amministrazione – che la giurisprudenza amministrativa, sopra riportata, ha individuato al fine di ritenere ammissibile la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il nuovo atto di rigetto della richiesta di accesso. La parte appellante ha poi  dedotto l’erroneità della sentenza per avere consentito l’accesso al contenuto di una corrispondenza privata come risulterebbe dalle circostanza che l’e-mail: i) sarebbe stata inviata all’indirizzo personale del Presidente dell'Istituto e all’indirizzo istituzionale ad accesso esclusivo del Presidente stesso; ii) non sarebbe stata protocollata; iii) avrebbe un “tono confidenziale”. Infine la parte appellante aveva contestato come le mail non si tratterebbero di un documento amministrativo suscettibile di accesso, non trattandosi di atti concernenti attività di interesse pubblico. Le motivazioni della sentenza sono le seguenti :L’art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 prevede che per «documento amministrativo» si intende «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale». L’art. 24, comma 7, della stessa legge dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». La norma aggiunge che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in presenza di situazioni giuridiche di pari rango, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Nel caso di specie entrambe le norme, contrariamente a questo sostenuto dalla difesa dell’amministrazione appellante, sono state violate. In relazione alla natura di documento, il contenuto dell’e-mail non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il Presidente ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa. Così facendo ha reso egli stesso di rilevanza pubblica il documento. Non è un caso che la parte privata è venuta a conoscenza dell’esistenza dell’e-mail perché il responsabile del procedimento, nell’atto di diniego dell’accesso, ha fatto ad essa riferimento mediante il rinvio all’«allegato 5». Si trattava dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione. La tesi dell’appellante sarebbe stata corretta se il Presidente avesse mantenuto in “forma privata” la corrispondenza ricevuta, assegnandole valenza non rilevante ai fini dell’attività istituzionale dell’ente. In definitiva, deve ritenersi che, per le ragioni esposte, la particolarità della fattispecie concreta assegna valenza di documento all’e-mail inviata al Presidente dell’Istituto. In relazione alla esigenza di tutela della riservatezza dell’autore dell’e-mail, la parte appellata ha dimostrato che la conoscenza del suo contenuto e del nome del mittente è necessaria ai fini sia della difesa nell’ambito del giudizio relativo al conferimento dell’incarico sia, soprattutto, per potere agire in giudizio ai fini della tutela del proprio onore e della propria reputazione professionale. 

martedì 10 marzo 2015

DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 12 MARZO POTREBBE USCIRE IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE 2015 DEI COMUNI

La situazione dei bilanci 2015 degli enti locali è molto fluida nel senso che solo alcuni di essi hanno già approvato il bilancio 2015, salvo poi dover apportare qualche correttivo per adeguarli alle eventuali modifiche legislative, ma la maggioranza è ancora ai nastri di partenza in attesa di conoscere  le quote attribuite dallo Stato, ma il problema reale è che anch'esso non ha liquidità. Questo è quanto si deduce dalla stampa specializzata più accreditata. Permangono incertezze sulle risorse disponibili e in merito ai ritardi relativi al  rifinanziamento dei fondi relativi alle aliquote TASI. Si sperava fortemente che quest'anno i bilanci sarebbero stati approvati entro le scadenze di legge, ma così non è stato specialmente a causa dei nuovi tagli derivanti dalla legge di stabilità 2015 che si sono aggiunti a quelli già fissati dalle leggi precedenti.In attesa delle nuove entrate autonome (che avverranno solamente a giugno con il pagamento dell'IMU e della TASI), i Comuni sono destinati a tirare la cinghia.....La mancata approvazione del bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio finanziario comporta gravissimi problemi contabili e gestionali anche per gli uffici che non hanno certezza dei fondi a disposizione e che non sempre adottano misure prudenziali per prevenire possibili problemi. personalmente sono contrario a queste soluzioni preferendo la scelta fatta dall'Amministrazione del Comune di Bolzano che comunque il bilancio l'ha già approvato, ha adottato il PEG, ha assegnato gli obiettivi per la performance, ecc. poi, se occorre sarà sempre in tempo ad apportare degli aggiustamenti....la differenza tra come funziona quel comune e come vanno gli altri è sotto gli occhi di tutti (vedasi Openpolis)

LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI PER IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Sul Supplemento ordinario alla G.U. n.57 del 10 marzo sono pubblicate alcune deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti adottate in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005 e negli artt. 1 e 3 del d.l. n. 174/2012, in base alle quali la Corte è tenuta a redigere delle linee guida per le attività degli organi di revisione contabile degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi. Alla Sezione è attribuito dalla legge un potere che si sostanzia nell’esercizio di una funzione regolativa tecnica nel momento in cui le Linee guida, nella modalità del «questionario», assumono una forma di prescrizione puntuale. Le Linee guida per consolidata tradizione assumono solitamente la forma di questionari con un preciso percorso di analisi contabile e gestionale, possono consistere anche nell’emanazione di indirizzi per l’attività di controllo. In questa prospettiva, infatti, sono state adottate deliberazioni con le quali sono state impartite raccomandazioni agli organi di revisione a seguito della situazione creatasi con la proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2013 e 2014 degli enti locali (deliberazioni Sezione delle autonomie n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR). In questo quadro, in concomitanza con l’entrata in vigore delle disposizioni volte all’armonizzazione degli ordinamenti contabili degli enti territoriali, si ritiene di dover fornire indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di particolare rilevanza, anche al fine di orientare l’uniformità dei comportamenti degli organi di revisione contabile e le correlate attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte. In particolare la deliberazione n. 4/2015 è anche finalizzata a fornire agli enti (Regioni ed Enti locali) uno strumento di orientamento per affrontare correttamente le operazioni propedeutiche all’adozione degli schemi di bilancio armonizzati, tra cui quelle di riaccertamento straordinario dei residui unite alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, segnalando al contempo le criticità che potrebbero emergere da un’applicazione non coerente dei principi contabili, tenendo conto delle finalità della riforma, dell’impatto sul procedimento amministrativo, nonché delle responsabilità della dirigenza nell’attuazione delle nuove regole contabili. L’armonizzazione è anche sede di verifica del necessario allineamento delle scritture contabili tra i diversi livelli di governo, secondo una logica di integrazione e collaborazione istituzionale. Lo specifico punto del programma delle attività di controllo per l’anno 2015 ( cfr. punto 6 della deliberazione n. 1/SEZAUT/2015/INPR) prevede che la Sezione delle autonomie fornisca indicazioni in merito alle operazioni propedeutiche all’applicazione dei nuovi principi contabili e all’adozione degli schemi di bilancio armonizzato, con particolare riferimento al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, finalizzate alla cancellazione o alla reimputazione delle poste in conto residui risultanti dall’attività di ricognizione e alla costituzione di appositi fondi (Fondo pluriennale vincolato; Fondo crediti di dubbia esigibilità con vincolo nell’avanzo di amministrazione). Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di Regioni ed Enti locali e l’istituzione di un «idoneo» Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per l’avvio della nuova contabilità e per la salvaguardia dell’equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l’attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014). Sempre secondo la Corte tali operazioni straordinarie, che non devono coinvolgere soltanto le competenti strutture tecniche delle Amministrazioni, vanno condotte secondo i principi di prudenza ed effettività, così da far emergere il reale stato di salute finanziaria degli enti territoriali, in una visione allargata agli andamenti gestionali degli organismi partecipati.

lunedì 9 marzo 2015

LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE INTIMIDAZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Nel 2013 il Presidente Grasso nominava una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Il 26 febbraio 2015 la Commissione ha approvato la relazione conclusiva che dopo aver analizzato le cause del problema ha formulato alcune considerazioni e proposte. In primo luogo sono stati evidenziati i settori a rischio, tra i quali sono state previste quelle relative all'urbanistica e alle demolizioni di opere abusive, le procedure di affidamento degli appalti pubblici, il commercio e la cessione di licenze, la gestione dei beni confiscati, il mondo del gioco e il ruolo dell'ente locale, le politiche del welfare ed infine le cave. Per quanto riguarda quest'ultimo settore a rischio concernente anche le attività estrattive secondo la commissione si tratta di un potente fattore di condizionamento degli amministratori locali: "Tale condizionamento si deve ricondurre, da un lato, al fatto che le cave, attraverso gli oneri di scavo, costituiscono una significativa entrata economica per gli enti locali e, dall’altro, al potere di "ricatto occupazionale" esercitato dai proprietari delle cave. Le soluzioni prospettabili devono comunque tenere conto di una evidente circostanza: la competenza esclusiva delle Regioni in materia di cave. Pertanto, la Commissione auspica un intervento dei legislatori regionali, eventualmente preceduto da linee guida statali di indirizzo, volto all'ammodernamento della disciplina normativa in materia- ritenuta obsoleta- e alla implementazione di strumenti, quali protocolli di intesa, per il controllo del settore e la prevenzione dei rischi di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata connesse all'utilizzo delle cave per lo smaltimento dei rifiuti". La commissione ha anche sottolineato l'inadeguatezza della tutela penale. Per quanto concerne le proposte, tenendo presente che solamente nel periodo in cui la Commissione ha svolto i propri lavori si sono verificati 1265 atti intimidatori nei confronti di amministratori locali, 254 decreti di scioglimenti di consigli comunali per infiltrazioni mafiose e che negli ultimi quaranta anni ci sono stati 132 omicidi, la Commissione ha sperimentato, "con le audizioni sul territorio, quanto possa essere significativa e produttiva di effetti la presenza anche fisica a fianco degli amministratori locali una maggiore presenza sui territori di rappresentanti delle istituzioni nazionali e del governo darebbe sicuramente forza a chi li rappresenta localmente ed aumenterebbe la loro propensione a collaborare. Così come sarebbe più produttivo utilizzare le forze dell’ordine per controlli periodici e casuali operazioni preventive di polizia soprattutto nei comuni più a rischio anziché intervenire con misure di tutela dopo le intimidazioni. Se, poi, il fenomeno delle intimidazioni è legato - come è emerso - anche alla crisi di fiducia tra i cittadini e la politica e al fatto che chi ha bisogno o crede di avere un diritto, soprattutto in contesti degradati e fragili, non crede nelle regole che l’amministrazione deve seguire ma è invece convinto che un amministratore può fare tutto, se è vero che la fragilità del contesto incide sulle istituzioni locali, minandone l’autorevolezza e la legittimazione, non c’è dubbio che bisogna lavorare per ristabilire le regole e ridare credibilità alle amministrazioni, anche al di là di chi pro tempore le rappresenta, e che questo percorso, che ha implicazioni culturali oltre che politiche, passa attraverso un maggiore coinvolgimento della comunità e dei singoli, a partire dal livello locale, con strumenti di partecipazione che radichino, accanto alla cultura dei diritti, la cultura dei doveri". La Relazione la trovate qui:
http://www.legautonomie.it/content/download/12308/63589/file/Relazione.pdf

domenica 8 marzo 2015

NONOSTANTE LE LEGGI SULLA PARITA' DI GENERE ANCORA OGGI, 8 MARZO 2015 IN MOLTI COMUNI LE COMMISSIONI CONSILIARI NON ASSICURANO LA PARITA' TRA UOMO E DONNA

In occasione dell' marzo ho fatto un giro sui siti di alcuni comuni della provincia di Latina, scoprendo che in molte commissioni consiliari (compresa una del capoluogo) non è presente alcuna donna. Ho deciso perciò di celebrare questa ricorrenza con un modesto contributo di tipo amministrativo ricordando che  l’art. 6, comma 3°, del TUEL, nel testo modificato dall’art.1, comma 1, della  L.215/2012, prevede: «Gli statuti comunali…stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti». A sua volta L’art. 46, comma 2°, del TUEL, nel testo introdotto dall’art.2, comma 2°, lett. b) della citata L. 215/2012, stabilisce: «Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vice presidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione». In proposito il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 30/2013 e la nota del 24 aprile 2014 con cui ha fornito precisazioni in merito alle procedure che devono seguire i Sindaci per assicurare il rispetto delle nuove disposizioni. 

PRESTO UN DISEGNO DI LEGGE SULLA SICUREZZA URBANA

Mentre oggi molti cittadini sono dovuti andati a firmare una petizione per chiedere più sicurezza urbana in Piazza del Popolo a Sabaudia,  è forte la presa di consapevolezza sul problema da parte di molti Sindaci. Uno spiraglio sui problemi della sicurezza urbana con una maggiore rete tra le istituzioni secondo quanto riferito dal Presidente dell'Anci Fassino è venuto da un incontro avuto con il Ministro Alfano nei giorni scorsi, nel corso del quale  si è convenuto sulla necessità di un disegno di legge sulla sicurezza urbana, una priorità sia per il governo centrale che per quello locale. Secondo Fassino occorre una strategia comune. Fassino ha ribadito che la sicurezza ‎ha fenomeni diversi, che incidono tutti sulla percezione di insicurezza che le comunità lamenta per affrontare la quale occorre un approccio equilibrato, intervenendo su tutti i fronti, al fine di rassicurare l'alta percezione di insicurezza che spesso è più alta degli effettivi rischi. Il ddl che Alfano ha promesso di portare presto in Consiglio dei ministri. Il provvedimento secondo quanto affermato da Alfano dovrebbe andare in due direzioni: estendendo il potere di ordinanza dei sindaci e rafforzando la cooperazione interforze tra forze di Polizia e Polizia municipale. Sarà così possibile secondo Fassino avere più efficacia nelle scelte dei sindaci e una maggiore operatività dei Comitati per l’ordine e la sicurezza, che potranno così mettere realmente in pratica quanto decidono nelle loro riunioni.