lunedì 18 maggio 2015

IL BETTER LIFE INDEX DELL'OCSE CI COLLOCA QUEST'ANNO AL 23° POSTO


L'OECD-OCSE ha pubblicato i nuovi dati del suo BETTER LIFE INDEX in cui l'Italia non si pone troppo bene rispetto alle altre Nazioni. Esce con questi risultati l’Italia nell’analisi “How’s life” realizzato dall’Ocse in 36 Paesi. L'Italia si colloca al di sopra della media in equilibrio tra vita e stato di salute, ma sotto la media in impegno civile, l'alloggio, il benessere soggettivo, la qualità ambientale, di posti di lavoro e guadagni, e istruzione e le competenze. In Italia, il reddito medio familiare netto aggiustato disponibile pro capite è di USD 25.166 l'anno , leggermente inferiore alla media OCSE di USD 25.908 l'anno. Ma vi è un notevole divario tra i più ricchi e i più poveri - il 20% della popolazione guadagna quasi sei volte tanto quanto il resto della popolazione. In termini di occupazione, il 56% delle persone di età compresa tra i 15 e i 64 in Italia ha un lavoro retribuito , al di sotto della media OCSE di occupazione del 65%. Circa il 66% degli uomini hanno un lavoro retribuito, rispetto al 47% delle donne. In Italia, quasi il 4% dei dipendenti lavora meno rispetto alla media OCSE del 13%, con il 5% degli uomini che lavorano di più rispetto ad appena il 2% per le donne. essite una elevata disegualità di genere. Buona istruzione e le competenze sono requisiti importanti per trovare un lavoro. In Italia, il 57% degli adulti di età compresa tra 25-64 anni hanno completato l'istruzione secondaria superiore , al di sotto della media OCSE del 75%. Questo è più vero di donne rispetto agli uomini, come il 56% degli uomini hanno completato con successo liceo contro il 59% delle donne. In termini di qualità del sistema di istruzione, lo studente medio ha segnato 490 nella capacità di lettura, matematica e scienze in programma dell'OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, inferiore alla media OCSE di 497. In media in Italia, le ragazze hanno superato i ragazzi di 6 punti, meno della media genere divario di 8 punti dell'OCSE. In termini di salute, la speranza di vita alla nascita in Italia è 82 anni , due anni superiore alla media OCSE di 80 anni. L'aspettativa di vita per le donne è di 85 anni, contro i 80 per gli uomini. Per quanto riguarda l'inquinamento il livello di PM10 atmosferico - minuscole particelle inquinanti dell'aria abbastanza piccolo per entrare e causare danni ai polmoni - è 20,6 microgrammi per metro cubo nelle grandi aree urbane , leggermente superiore rispetto alla media OCSE del 20,1 microgrammi per metro cubo. L'Italia potrebbe fare di meglio in termini di qualità delle acque, il 71% delle persone si dice soddisfatto della qualità dell'acqua , al di sotto della media OCSE del 81%. Per quanto riguarda la sfera pubblica, nonostante l'impressione secondo l'OCSE vi è un forte senso di comunità e di un alto livello di partecipazione civica, dato che il 90% delle persone pensa di poter contare su nel momento del bisogno , più della media OCSE del 88%.  Condizione sociale ed economica in grado di influenzare il voto tariffe; affluenza alle urne per il top 20% della popolazione è stimata 85% e per il 20% inferiore, è una stima del 73%, leggermente più stretto rispetto alla distanza media OCSE di 13 punti percentuali. In generale, gli italiani sono meno soddisfatti della propria vita rispetto alla media OCSE. Quando è stato chiesto di votare il loro soddisfazione generale con la vita in una scala da 0 a 10, gli italiani hanno dato un 6% inferiore alla media Ocse di 6,6.

domenica 17 maggio 2015

DOMANI AL SENATO L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Martedì 19 maggio riprende al Senato l'esame del disegno di legge n. 1345B (di iniziativa dell'On.le Realacci)  recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, già approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento e modificato dalla Camera dei Deputati.  Per chi non ha avuto tempo di seguire la proposta riporto qui parte del documento predisposto dagli uffici in cui viene illustrato brevemente l'oggetto della legge che introduce nel Codice Penale un nuovo Titolo dedicato ai reati contro l'ambiente.  La proposta prevede l'introduzione di alcune nuove fattispecie delittuose:  il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una  compromissione o un deterioramento significativi e misurabili del-lo stato preesistente: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette; Il reato di morte o lesioni come conse-guenza del delitto di inquinamento am-bientale (articolo 452-ter) che prevede per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero: la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquina-mento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela); la reclusione da 3 a 8 anni se ne de-rivi una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima; la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo re-stando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione; il delitto di disastro ambientale (articolo 452-quater), che, raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale (Sentenza 327 del 2008) in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di rea-to, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. Il delitto è definito, alternativamente, come: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'of-fesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La definizione del delitto si avvicina a quella elaborata dalla Cassazione, che per la configurazione del disastro ambientale ha affermato che "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone" (Cass.Sez. V, sent. n. 40330 del 2006). Successivamente, conforme-mente a tale orientamento, la Cassazione è pervenuta ad isolare alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro specificamente nella potenza espansiva del nocumento e nell'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità (Cass, Sez. III, sent. n. 9418 del 2008). La nuova disposizione codicistica reca infine una clausola di salvaguardia "fuori dai casi previsti dall'articolo 434", in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che finora, in assenza del delitto di disastro ambientale, ha assolto ad una funzione di supplenza e chiusura del sistema. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno; il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452- sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (primo comma). Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni e-stese o significative del suolo o del sotto-suolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Si rammenta che, per la presenza di tale delitto nel provvedimento in esame, è stata espunto dal disegno di legge di Ra-tifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005 - approvato definitivamente dalla Camera il 22 aprile 2015 - l'art. 10, che prevedeva una corrispondente fattispecie e le relative aggravanti, all'interno del Titolo VI (Delitti contro la pubblica incolumità), capo I (Delitti di comune pericolo mediante violenza) del codice penale; il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ov-vero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destina-ta a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies deve esserne di-sposta la confisca.il delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendo-vi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un or-dine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui articolo 257 del Codice dell'ambiente, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica. Inoltre, l'articolo 257 del Codi-ce - come modificato dal disegno di legge – prevede la salvaguardia delle più gravi fattispecie di reato.
Il testo completo del disegno di legge lo travate qui:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/913757/index.html

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

La legge di stabilizzazione 2015 ha previsto che ogni Comune provveda a deliberare la razionalizzazione delle società partecipate. Solo alcuni Comuni hanno provveduto ad avviare questo percorso, c'è ancora molto da fare per ricondurre nel giusto alveo queste società che in molti casi sono la vera causa delle crisi delle amministrazioni comunali, come purtroppo si legge in questi giorni sulla stampa. Il problema ha origini lontane in quanto quasi ovunque si è ritenuto che le partecipate potessero agire senza alcun controllo. Nel 2011 grazie ad una mozione del PD a Sabaudia fu approvata dal Consiglio comunale una mozione (che è divenuta la deliberazione n. 67/2011) con cui veniva impegnato il Sindaco a riferire annualmente sull'attività delle società partecipate da quel Comune ed a presentare i relativi bilanci. Purtroppo, nonostante il tempo trascorso ancora questa decisione non ha trovato applicazione.

ACCESSO GRATUITO ALLE PLANIMETRIE CATASTALI PER I PROPRIETARI

Dall'11 maggio i Comuni possono accedere gratuitamente alle planimetrie catastali degli immobili per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale. Il nuovo servizio, disponibile tramite una piattaforma telematica denominata "Sister", consente di visualizzare la planimetria di un immobile, con accesso diretto alle banche dati gestite dall’Agenzia delle Entrate. Grazie a questa nuova funzione, gli Enti locali avranno a disposizione un ulteriore strumento per una migliore gestione della fiscalità immobiliare locale e dei controlli urbanistici ed edilizi. Tutte le informazioni sulle modalità tecniche per l’accesso e la fruizione possono essere consultate sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo questo percorso: Home > Cosa devi fare > Consultare dati catastali e ipotecari > Consultazione banche dati > Sister (Istituzioni). Il nuovo servizio sarà evidenziato anche sul sito istituzionale dell’Anci, www.anci.it. Presso gli sportelli catastali decentrati dei Comuni sono già attivi i servizi di rilascio gratuito delle visure e delle planimetrie catastali su richiesta dei singoli proprietari. Il provvedimento è del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

LA CORTE DI CASSAZIONE SUI CONTRATTI DI SALE AND LEASE BACK

La corte di cassazione con sentenza n.1625 del 28 gennaio scorso ha preso in esame i contratti di sale and lease back, una particolare operazione finanziaria in base al quale una parte cede un bene (per lo più un immobile) in proprietà ad una società finanziaria (impresa di leasing) da cui ottiene poi il godimento dello stesso in leasing e la possibilità di riscattare il bene in questione ad una specifica data futura. La funzione del contratto è essenzialmente quella di finanziamento ed, in correlazione ad essa, per lungo tempo si è dubitato della sua compatibilità con il divieto del patto commissorio. Questo tipo di contratto ha avuto notevole successo nella pratica soprattutto a causa dei notevoli vantaggi tributari che potevano lucrarsi per suo tramite. La regione Lazio a suo tempo per ottenere un finanziamento ha stipulato un contratto di questo tipo con scadenza al 7 marzo 2033 e, in particolare, la Regione vendeva alla società San.Im. S.p.A. (controllata al 100% dalla Regione) - la quale contestualmente dava in locazione alla Regione stessa - 56 complessi ospedalieri con cartolarizzazione dei crediti connessi al pagamento dei canoni di cui la Regione si faceva carico emettendo un mandato irrevocabile di pagamento. La stessa giurisprudenza di legittimità ha individuato, per distinguere il leasing puro da quello anomalo in quanto confliggente con il divieto di patto commissorio, tre essenziali criteri: l’esistenza di una situazione debitoria in capo all’impresa utilizzatrice verso la concedente, le difficoltà economiche della prima e la sproporzione tra corrispettivo e valore del bene: ma tali indici mancherebbero nella vicenda in esame. Ora la Cassazione ha affermato che il contratto è nullo, per illiceità della causa in concreto, nel caso in cui sia stato violato il divieto di patto commissorio, salvo che le parti, con apposita clausola (cd. patto marciano), abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto - effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il bene, pagare l’importo eccedente l’ entità del suo credito, sì da ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia. Secondo la Corte di Cassazione perché la c.d. clausola marciana possa conseguire il ricordato effetto legalizzante del contratto di lease back, occorre pertanto che essa preveda, per il caso ed al momento dell'inadempimento ossia quando si attuerà coattivamente la pretesa creditoria (cfr. art. 1851 c.c. ), un procedimento volto alla stima del bene, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persona indipendente ed esperta la quale a detti parametri farà riferimento (cfr. art. 1349 c.c. ), al fine della corretta determinazione dell’an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all'utilizzatore. La pratica degli affari potrà poi prevedere diverse modalità concrete di stima, purché siano rispettati detti requisiti. L'essenziale è che risulti, dalla struttura del patto, che le parti abbiano in anticipo previsto che, nella sostanza dell'operazione economica, il debitore perderà eventualmente la proprietà del suo bene per un prezzo giusto, determinato al tempo dell'inadempimento, perché il surplus gli sarà senz'altro restituito. Non è invece necessario che la clausola marciana subordini, altresì, alla condizione del pagamento della differenza l'acquisizione del bene da parte del creditore: invero, così come per il divieto ex art. 2744 c.c. , anche la clausola marciana può essere in concreto articolata non solo nel senso di ancorare all'inadempimento il trasferimento della proprietà del bene, ma pure il consolidamento dell'effetto traslativo già realizzato, che si verificherà solo ove sia corrisposta l'eventuale differenza.

IL RIMBORSO DELLE CURE ALL'ESTERO NEGATO AD UN ASSISTITO DA UNA SENTENZA DEL TAR DI PALERMO

Il TAR Sicilia, Sez. di Palermo con la sentenza n. 1014 del 23 aprile scorso ha respinto il ricorso di un assistito al quale la regione Sicilia aveva negato il rimborso delle cure all'estero. Le argomentazioni del relatore sono state molto approfondite e fondate su molti elementi: In particolare, l’art. 3, comma V, della l. 23 ottobre 1985 n. 1985 stabilisce che: “con decreto del Ministro della sanita', sentita il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico”. Il successivo decreto ministeriale del 3 novembre 1989 precisa, poi, che “ai fini del presente decreto è considerata "prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia" la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure. E' considerata "prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico" la prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale”.  Di contro, nel caso di specie, come evidenziato dal verificatore, le cure necessarie erano ottenibili in tempo utile anche presso strutture sanitarie nazionali. In particolare, premette il verificatore, la radioterapia utile alla cura di patologie quali quella da cui è affetto il ricorrente si presenta in diversi tipi: la “Gamma Knife” (“tecnica radiochirurgica che prevede la somministrazione di raggi gamma in un’unica dose”, cui consegue “la distruzione dei tessuti colpiti, equivalente all’effetto di un bisturi”), la “Cyber Knife” (caratterizzata dalla somministrazione diluita di raggi gamma, effettuata senza l’utilizzo di sistemi di immobilizzazione cruenti) e, infine, la “Adroterapia” (tecnica che utilizza adroni, particelle subatomiche pesanti, capaci, in quanto tali, di penetrare in profondità sino alla massa tumorale preservando meglio i tessuti sani attraversati). Benché il trattamento adroterapico cui il ricorrente si è sottoposto presso la clinica tedesca nel corso del 2010 sia stato per la prima volta introdotto in Italia, presso il C.N.A.O. di Pavia, solo nel 2011, purtuttavia, precisa il verificatore, egli già nel 2010 “avrebbe potuto comunque sottoporsi ad un trattamento radioterapico efficace per il trattamento della sua patologia, con tecniche efficaci ed affidabili, in centri italiani di grande esperienza”, tra cui “il centro di S. Bortolo, primo centro europeo che vanta la più vecchia esperienza del settore”. Inoltre, aggiunge il verificatore, non solo gli studi sinora condotti nella letteratura medica “non consentono il confronto diretto dell’efficacia clinica delle diverse tecnologie” di cura sopra richiamate, ma le motivazioni che, a dire del ricorrente, lo avevano indotto a scegliere il centro tedesco (“possibilità di frazionare la dose totale di radiazioni in più sedute” e “possibilità di non utilizzare un casco fissato in modo cruento alla testa”) “sono riscontrabili” pure “nella Cyberknife, tecnica fruibile anche nel nostro Paese” sin dal 2003. Oltretutto, evidenzia ad abundantiam il Collegio, le esposte preferenze del ricorrente per una specifica modalità di cura lumeggiano ex sel’infondatezza del presente ricorso, posto che, nella specie, non si apprezza l’oggettiva “impossibilità di una cura” tempestiva, efficace ed adeguata in Italia, ma, più semplicemente, si profila una soggettiva (e certo legittima) preferenza per una “diversa modalità” di cura, la cui scelta, evidentemente, non può essere riversata economicamente sulla collettività ma deve rimanere a carico del singolo. Chi volesse leggere tutta la sentenza la trova qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QM4Z4W2R4DIKPQVCRGCG2VPXIU&q=

sabato 16 maggio 2015

I COSTI STANDARD APPLICATI AI COMUNI: UN CASO PRATICO

Nel mio "Il Sindaco di tutti, come gestire il Comune per un successo durevole, si parla anche delle nuove disposizioni sui Costi standard ed in particolare: del D.lgs. 216/2010, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province, emanato in base alla delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42 e del DPCM 21 dicembre 2012, con cui è stata adottata la nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale; DPCM 23 luglio 2014 Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune e Provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione e controllo. In pratica oramai al ministero dell'Economia e delle Finanze hanno stabilito di fatto quali sono i costi medi per ciascuna funzione ed evidenziato (sulla base dei dati del 2012) quali sono gli scostamenti di ogni Comune per cui già da ora ogni Sindaco sa che dovrà operare dei tagli sulla spesa di alcune funzioni per poter rientrare, quando entrerà in vigore il nuovo sistema, entro i parametri previsti. Naturalmente il sistema è in fase di aggiornamento per inserire i dati fino al 2014. Nell'immagine si possono vedere gli scostamenti del Comune di Sabaudia: in rosso quelli da ridurre in quanto si è speso di più della media e in verde quelli dove si è speso in meno della media. Come già scritto si tratta di dati relativi al 2012, ma dal consuntivo 2014 la situazione apparentemente non si è modificata. 
Per chi volesse vedere cosa succede nel proprio Comune può andare direttamente sul sito www.opencivitas.it

SECONDO IL TAR DEL LAZIO L'AVVIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO IMPEDISCE AD UNA DITTA DI PARTECIPARE AGLI APPALTI PUBBLICI

Ancora una sentenza molto innovativa del TAR del Lazio Sez. II ter n. 6781/2015 relativo ad una gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in cui il Comune ha escluso dalla gara una impresa in quanto la stessa aveva chiesto l'ammissione al concordato preventivo. La ditta ha presentato ricorso. Ma il TAR ha dato ragione al Comune in quanto l'articolo 38, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163 del 2006: "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni". L'art. 186-bis della legge fallimentare, rubricato: “Concordato con continuità aziendale”, è stato introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, dunque, non è applicabile al caso di specie ratione temporis. Pertanto, all’epoca dell’adozione del bando impugnato l’ammissione al concordato preventivo era sempre preclusivo della partecipazione alle gare pubbliche. Il TAR ha poi aggiunto che l’art. 186 bis citato comunque non sarebbe stato applicabile al caso in esame. Esso infatti prevede al comma 4 che "L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163". Nel caso di specie, tali presupposti secondo il TAR non ricorrevano e, inoltre, la ricorrente avrebbe unicamente prospettato, e non provato, la propria intenzione di costruire una new company che avrebbe potuto proseguire nell’attività imprenditoriale.

MERCOLEDI' 20 ORE 17: PRESSO IL CIRCOLO CITTADINO DI LATINA


"Il Sindaco di tutti" Come gestire il Comune per un successo durevole sarà presentato mercoledì 20 maggio alle ore 17:30 presso il Circolo Cittadino di Latina. Ne parlerò con Salvatore La Penna e con al giornalista Graziella Di Mambro.
Una breve presentazione del libro è possibile trovarla qui:
http://www.slideshare.net/francobrugnola/presentazione-accademica


venerdì 15 maggio 2015

I NUOVI STANDARD OSPEDALIERI SU MONITOR


Il nuovo numero di MONITOR l'interessantissima rivista dell'AGENAS è tutto dedicato ai nuovi standard ospedalieri.

Questo è il sommario:
Editoriale: Il Regolamento per la definizione degli standard dell'assistenza ospedaliera: un secondo tassello per una strategia di cambiamento
di Francesco Bevere
FOCUS ON - Il nuovo Regolamento sugli standard ospedalieri
La sfida del Ssn: nuovi standard ospedalieri e contenimento della spesa
Intervista a Giuseppe Chinè
Regolamento sugli standard ospedalieri: l’esperienza dell’Umbria di Catiuscia Marini 
Il percorso della riorganizzazione delle reti ospedaliere di Fulvio Moirano 
La riorganizzazione della rete ospedaliera nel Lazio di Alessio d’Amato
L’esperienza siciliana di Lucia Borsellino
Il Regolamento sugli standard ospedalieri: il testo
IDEE E COMMENTI
Regolamento sugli standard ospedalieri, il punto di vista dell’Aiop di Gabriele Pelissero 
Regolamento sugli standard ospedalieri, l’opinione dell’associazione dei pazienti di Tonino Aceti
Gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi. L’analisi delle società scientifiche
di Franco Vimercati 
AGENAS ON LINE
L’attuazione del Protocollo d’intesa tra l’Agenas e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione
di Wanda Giorgione
Lo potete scaricare qui:
http://www.agenas.it/images/agenas/monitor/pdf/Monitor__38.pdf

DAL 1° GIUGNO 2015 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI


Il Catalogo Europeo dei Rifiuti è stato aggiornato con la decisione 2014/955/UE, in GUUE L370/44 del 30/12/2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, riporta il nuovo Catalogo aggiornato dei rifiuti (CER).

Dal primo giugno 2015  entra in vigore la nuova disciplina. E' lo strumento principale per la gestione dei rifiuti ed in particolare di quelli pericolosi.
Lo potete trovare a questo indirizzo:
http://www.tuttorifiuti.it/DownloadFile.aspx?IDFile=3841

IL TAR ANNULLA PARTE DEL DCA 259/2014 DEL LAZIO PER LA PARTE RELATIVA L'ASSISTENZA INFERMIERISTICA, OSTETRICA ECC.

L'ANAAO ASSOMED, sindacato maggiormente rappresentativo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei dirigenti sanitari che operano in rapporto di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa con strutture del SSN o private, ha impugnato il Decreto del Commissario ad acta della regione Lazio n.U00259 del 6 agosto 2014, avente per oggetto “Approvazione dell’atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende sanitarie della regione Lazio nelle parti, riguardanti l'Assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche, della infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione deducendo i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell'art. 15, comma 6, del D.lgvo n.502/1992 e s.m.i.; Violazione dell'art.8, comma 7, del CCNL 17.10.2008 area SPTA; Eccesso di potere per illogicità, violazione dei principi generali in materia di assistenza;
2) Violazione dell'art.6, comma 2, della L. n.251/2000, dell'art.29, comma 4 del CCNL 8.6.2000; Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Con il primo motivo di doglianza è stata prospettata l'illegittimità della separazione della linea clinica, il cui governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella Assistenziale, il cui governo è proprio delle UU.OO. delle Professioni sanitarie", atteso che tale netta separazione comporterà in concreto per il dirigente medico l'impossibilità di interferire in alcun modo nella cosiddetta linea assistenziale diretta e gestita dal dirigente della UO delle professioni sanitarie. 
Al riguardo il Collegio ha sottolineato che:
a) non può essere seriamente messo in dubbio che la contestata netta separazione tra attività clinica e attività assistenziale, in assenza di norme che raccordano armonicamente lo svolgimento concreto delle suddette attività, è foriera delle disfunzioni denunciate dall'associazione ricorrente;
b) la contestata autonomia risulta poi in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.15, comma 6, del D.lgvo n.502/1992, il quale stabilisce che "Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione."
c) tale interpretazione è confermata, altresì, dall'art. 8, comma 7, del CCNL del 2008 area SPTA il quale stabilisce che " Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione sul piano funzionale ed organizzativo dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria saranno definite dall'azienda nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti già previste dalla normativa vigente";
d) ad ulteriore conferma, infine, dell'illegittimità della contestata netta separazione tra attività clinica ed attività assistenziale fatta propria dal gravato DCA, risulta conferente quanto disposto dall'art.1, comma 566, della L. n.190/2014, il quale stabilisce che "Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Fondata è stata ritenuta anche l'altra doglianza con cui è stata prospettata l'illegittimità del contestato DCA il quale nel prevedere che la nomina del dirigente delle strutture semplici o complesse delle professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche sanitarie e tecniche della prevenzione debba essere effettuata sulla base di una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 7 della L. n.251/2000, di cui al DPCM del 25 gennaio 2008, omette, illegittimamente, di richiedere a tal fine il possesso in capo al soggetto da nominare della esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni.
Al riguardo il Collegio ha sottolineato che la contestata disposizione risulta in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.6, comma 2, della legge n.251/2000 il quale stabilisce, al fine di evitare una palese disparità di trattamento, che per l'accesso alla qualifica de qua sono necessari requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale, tra i quali è ricompresa la pregressa esperienza dirigenziale quinquennale.
Nè ad inficiare la fondatezza di tale conclusione risulta conferente il rilievo dell'amministrazione regionale secondo cui essendo quella di dirigente delle professioni sanitarie una qualifica di nuova istituzione, non può che essere inserita tra i dirigenti di primo inquadramento cui può essere conferita la direzione di una struttura complessa con incarico triennale a tempo indeterminato, ex art. 7, comma 1, della citata legge 251/2000.
In merito il TAR ha evidenziato che:
a) la menzionata norma stabilisce "Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'art. 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'art. 15- septies , comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'art. 1 della presente legge nonché con un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati";
b) dal tenore della richiamata disposizione si evince che l'incarico triennale a tempo determinato ha natura eccezionale in quanto è consentito soltanto fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'art. 5, e, pertanto, non può certamente assumere alcuna valenza al fine di giustificare a regime il conferimento a regime di un incarico di direzione complessa ad un soggetto privo della prescritta esperienza quinquennale dirigenziale.
Sulla base di dette considerazioni il TAR ha accolto il ricorso.