lunedì 18 gennaio 2016

I CRITERI CHE DOVREBBERO ISPIRARE I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI

Una interessante Sentenza è stata emessa dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 4716, del 13 ottobre 2015) che dovrebbe essere presa in considerazione da molte comunità
Molti enti locali si apprestano ad aggiornare i loro strumenti urbanistici (in alcune regioni denominati ancora Piano Regolatore Generale, altrove Piano Strutturale (come in Toscana).
La questione è di grande attualità in quanto con il comma 974 della L. 208/2015 (la legge di stabilità 2016) è stato istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
La citata sentenza stabilisce che l’esercizio del potere di pianificazione non attiene solo all’aspetto edilizio del territorio ma deve essere esercitato anche in relazione ad altre esigenze di sviluppo economico- sociale del territorio stesso in riferimento alla concreta vocazione dei luoghi e ai valori ambientali e paesaggistici. Così l’Amministrazione dovrà farsi carico di una verifica di conformità urbanistica a trecentosessanta gradi, comprensiva cioè della disamina di un pluralità di interessi pubblici tra i quali si annoverano certamente i profili di tutela dell’ambiente e del paesaggio proprio al fine di imprimere ai luoghi un modello urbanistico più consono allo storia e ai costumi della comunità ivi insistente. Persino la classificazione di un’area ad uso agricolo dovrà tener presente l’esigenza di conservazione di valori ambientali ove questi siano connaturati con la comunità.
Sembra che vi sia una perfetta coincidenza tra la sentenza e la legge di stabilità.
Per chi vuole leggere tutta le sentenza la trova qui:

UN DATO PREOCCUPANTE QUELLO DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN ITALIA

Da una indagine realizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali insieme a Istat, Caritas e Fio.PSD. (Federazione Italiana Organismi per le Persone senza dimora) presentata al Cnel si stimano in 50.700 le persone senza dimora in Italia (2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta nei Comuni considerati), in leggero aumento rispetto al 2011 (quando erano 47.648 persone).
In molti casi si tratta anche di persone di buon livello culturale e che avevano un buon lavoro e addirittura una pensione. Secondo il Ministero occorre un approccio strategico che consideri la persona ed i suoi bisogni nella sua interezza, in modo da realizzare un intervento tagliato sulla condizione specifica in cui si trova. 
Mi auguro che le somme inscritte in bilancio per l'anno 2016 possano arrivare a destinazione ed assicurare una assistenza efficace 
Per leggere il documento si trova qui:
http://www.lavoro.gov.it/Pages/PageNotFoundError.aspx?Content=3

LICENZIAMENTO E SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Dopo numerosi annunci (doveva essere a dicembre, poi il 15 gennaio) dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo il decreto legislativo delegato dalla L. 124/2015 per regolamentare la materia dei procedimenti disciplinari. 
Custodisco ancora copia del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (emanato in virtù della delega contenuta nella L. n. 1181/1954) edito dalla Stamperia Nazionale che agli artt. 91 e segg. disciplinava i casi di sospensione obbligatoria e facoltativa.
Purtroppo molte volte nella mia carriera ho dovuto applicare queste norme e il provvedimento con la sospensione di dipendenti che si erano macchiati di reati anche gravi non fu adottato entro 48 ore, ma entro 24, esperendo tutte le procedure di legge, le indagini, sentendo i testimoni, lavorando anche di domenica.
Purtroppo poi la magistratura penale in più occasioni assolse tutti, in quanto i testimoni in Pretura e in Tribunale ritrattarono quanto riferito in sede di indagine disciplinare. 
Per quanto riguarda il licenziamento, veniva chiamato dal citato T.U. agli artt. 103 e segg. "destituzione".
Ora tutta la materia disciplinare è regolata dal nuovo D.lgs 165/2001 che negli artt. 55 e segg. detta norme disciplinari e che è senza dubbio più rispettoso dei diritti delle persone, delle procedure e della trasparenza, introducendo il termine "licenziamento"; anche qui esiste una normativa che attende solo di essere applicata da tutti e non solo da alcuni.
I particolare il licenziamento è previsto dall'art. 55 quater nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
La novità introdotta dal D.lgs 165/2001 è che il licenziamento in sede disciplinare può essere disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza abbia formulato, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento. Qui il problema è che in molte amministrazioni l'Organismo Indipendente di Valutazione è inadeguato.
Pertanto le leggi ci sono, ma spesso se si chiede, in molti enti si scopre che non è stato mai aperto neanche un procedimento disciplinare...e sì che ce ne sarebbe stato motivo.... 
Forse, in qualche caso,  occorrerebbe migliorare le condizioni ambientali in cui molti sono costretti ad operare per dargli più serenità ed evitare che persone che fanno il loro dovere possano essere minacciate.
E' vero anche che c'è troppa tolleranza da parte di taluni dirigenti e che quelli che decidono di applicare queste norme poi passano per persone "pignole" o peggio.
Mi auguro in ogni caso che questa moralizzazione vada fino in fondo e che non sia un venticello di breve durata.   

domenica 17 gennaio 2016

NOMOFILIACHIA

Uno dei compiti essenziali della Corte di Cassazione:è quello di vigilare sull'esatta e uniforme interpretazione della legge.
Tale funzione conosciuta come "nomofiliachia"tende ad assicurare l'unità del diritto oggettivo nazionale e si realizza soprattutto con le pronunce delle Sezioni Unite. 
A tal fine, il primo Presidente può disporre che la Corte di Cassazione pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto decisa in maniera differente dalle singole sezioni e sui ricorsi che presentano una questione di massima di particolare importanza (art. 374 c.p.c.).
La funzione nomofilattica della Cassazione si articola in due sotto funzioni ben distinte: da un lato garantire l'attuazione della legge nel caso concreto, realizzando la giurisdizione in senso stretto, dall'altro fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per mantenere, nei limiti del possibile, l'unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza.
L'aggettivo "nomofilattico" deriva etimologicamente dal greco νόμος, che significa "norma", unito al verbo φυλάσσω, che indica l'azione del "proteggere con lo sguardo".


I POTERI DEI COMMISSARI STRAORDINARI DEGLI ENTI LOCALI: CONSULENZE, INCARICHI ECC.

Da quanto si apprende in Italia ci sono al momento circa 126 Comuni commissariati ai sensi degli artt. 141 o 143 (nel caso di infiltrazioni e condizionamento di origine mafiosa o similare) del Testo Unico degli enti locali.
A questi Commissari straordinari con il decreto di nomina vengono attribuiti gli stessi poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.
La materia era prevista anche dal vecchio R.D. 3 marzo 1924, n. 383 all'art. 19.
La figura del commissario si inserisce nel generale potere di sostituzione che i principi generale e le norme prevedono proprio come strumento di salvaguardia dell'ordinamento quando, per diverse ragioni, i soggetti ordinariamente competenti non sono in grado di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche.
Nei casi di enti particolarmente complessi progressivamente è stata ammessa la nomina di uno o più sub-commissari.
Fino ad anni recenti i Commissari straordinari nell'assumere la carica provvedevano alla gestione ordinaria dell'ente avvalendosi del personale con il personale a rapporto indeterminato presente.
In tempi recenti assistiamo invece all'affidamento di incarichi a personale con contratti a tempo determinato, alla nomina di consulenti, ecc. 
Anche se tali provvedimenti non sono vietati talora, anche per la procedura seguita (manca spesso una comparazione tra più soggetti e si procede intuitu personae) o per il fatto che i professionisti prescelti risultavano legati alla precedente amministrazione, appena disciolta, non possono non destare vive perplessità.
Ogni Commissario naturalmente esprime, nello svolgimento del mandato la propria personalità.
Ma un minimo di saggezza dovrebbe ispirare queste gestioni straordinarie alla sobrietà.
La nomina di esperti della comunicazione, di segreterie, di staff, ecc. ad esempio, a mio avviso, appare eccessiva, oltre che probabilmente inutile, dato che proprio per la tipologia dell'incarico e la sua durata sarebbe possibile e opportuno avvalersi del personale interno. 
Se i commissari hanno diritti e poteri corrispondenti agli amministratori che sostituiscono, avranno ne consegue che avranno anche corrispondenti responsabilità. 
Ne deriva che quando l’azione amministrativa dei commissari straordinari si limiti alla approvazione e adozione di atti o deliberazioni obbligatorie e previste come tali dalla legge, il loro operato non potrà essere sottoposto a valutazione politica; ma se l’azione amministrativa è conseguenza di scelte autonome operate secondo la discrezionalità che loro concede la legge, saranno sottoponibili a una valutazione senz'altro politica, intesa come richiesta di giustificazione dell’attività svolta da parte dei cittadini contribuenti di quel Comune.
Saranno tenuti cioè, a giustificare le loro scelte. indicandone le motivazioni. 
Il Commissario straordinario infine dovrebbe mantenere, durante la propria gestione un comportamento completamente imparziale mirato solamente al ripristino dei principi previsti dalla legge avendo cura di evitare di avallare con i propri atti la gestione che è stata sciolta.
Personalmente ho molti amici tra i dirigenti del Ministero dell'Interno che sono stati nominati Commissari straordinari di Comuni anche grandi e che hanno sempre svolto, tutti, il loro incarico senza assumere persone, senza nominare consulenti ecc. La loro gestione è ancora ricordata (e sarà ricordata) molto positivamente per le cose fatte, per la serietà del modo di amministrare e per l'accrescimento giuridico e culturale dell'ente che si è avuto in quel periodo.



I CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO SULLE MAIL SONO AMMISSIBILI SOLO SE....

Con una sentenza del 12 dicembre la Corte europea dei diritti umani ha riaffermato, nel caso concreto, che i controlli datoriali sull'attività lavorativa sono ammissibili soltanto nella misura in cui siano strettamente proporzionati e non eccedenti lo scopo di verifica dell'adempimento contrattuale. Essi devono essere inoltre limitati nel tempo e nell'oggetto; mirati (dunque non massivi) e fondati su presupposti (quali in particolare l'inefficienza dell'attività lavorativa del dipendente) tali da legittimarne l'esecuzione. Infine, devono essere già previsti dalla policy aziendale, di cui il dipendente deve essere adeguatamente edotto. 
Questa valutazione è in linea con la Raccomandazione sulla protezione dei dati in ambito lavorativo, approvata il 1° aprile scorso dallo stesso Consiglio d'Europa, che in particolare auspica la minimizzazione dei controlli difensivi o comunque rivolti agli strumenti elettronici; l'assoluta residualità dei monitoraggi, con appositi sistemi informativi, sull'attività e il comportamento dei lavoratori in quanto tale. 
Ed è in linea con la giurisprudenza italiana e con gli stessi principi affermati dal Garante della privacy, in particolare con le Linee guida del 2007. 
Con questo provvedimento si è prescritto al datore di lavoro di informare i lavoratori delle condizioni di utilizzo della mail aziendale (e anche della stessa rete, in orario di lavoro o comunque con gli strumenti messi a disposizione dal datore), dei controlli che il datore di lavoro si riserva di effettuare per fini legittimi, nonché delle eventuali conseguenze disciplinari suscettibili di derivare dalla violazione di tali regole. 
Principi che restano validi anche dopo la riforma dei controlli datoriali operata dal Jobs Act e anche rispetto agli strumenti di lavoro che, pur sottratti alla procedura concertativa, restano comunque soggetti alla disciplina del Codice privacy. 
E, in particolare, ai principi di necessità, finalità, legittimità e correttezza, proporzionalità e non eccedenza del trattamento, nonché all'obbligo di previa informativa del lavoratore e al divieto di profilazione, ribaditi proprio dalla Corte europea dei diritti umani, con la sentenza di ieri. Come abbiamo avuto modo di affermare in sede di audizione, dinanzi alle Commissioni parlamentari, sullo schema di decreto legislativo attuativo del Jobs Act in questa materia, sarà proprio il rispetto dei principi del Codice privacy il principale argine a un utilizzo pervasivo dei controlli sul lavoro. 
E questo, anche in assenza delle modifiche che le Commissioni parlamentari, in conformità alle indicazioni da noi rese in audizione, avevano suggerito al Governo di apportare al testo del decreto per rafforzare le garanzie dei lavoratori, pur nel rispetto delle legittime esigenze datoriali.

EUROHEALTH OBSERVER: MIGRANTS AND HEALTH

Eurohealth Observer – Infectious disease burden in migrant populations; Chronic viral hepatitis; Health care access for undocumented migrants; Service entitlements for undocumented migrants in Spain and Sweden; Eurohealth International – Politics of health workforce planning and forecasting, EU competence in health security policy; Eurohealth Systems and Policies – Commercialisation of public hospitals (Poland), Perceptions about affordability of care (the Netherlands), Pharmaceutical market reform (Portugal), Financial crisis and health service reform (Cyprus), Reducing avoidable mortality (England); and Eurohealth Monitor.
The final issue for 2014 throws the spotlight on migrant health and the importance of ensuring that everyone in Europe, irrespective of country of origin and legal status, has proper access to health services and treatment. 
In the Observer section, explored the often higher infectious disease burden in migrant populations in Europe, including for HIV, TB and chronic hepatitis B. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/266186/Eurohealth-v20-n4_1.pdf?ua=1

SABAUDIA: IL MIO CONTRIBUTO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO 2016-2018 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Entro il prossimo 31 gennaio tutti i Comuni dovranno approvare e trasmettere all’ANAC l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione sulla base della determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 con cui è stato aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione. 
L’ANAC, unitamente al Formez e all’Università di Tor Vergata ha presentato in data 16 dicembre 2015 un rapporto sullo stato di attuazione della qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche dal quale emergono numerose criticità. 
I problemi di molti Comuni della provincia di Latina sono sotto gli occhi di tutti. 
Il Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018 dei nostri Comuni dovrebbe tener conto delle principali criticità rilevate a livello nazionale e di quelle proprie di ciascuno di essi. 
In particolare il nuovo Piano dovrebbe promuovere un più deciso passo avanti attraverso: una analisi più approfondita del contesto esterno, un efficace coordinamento tra PTPC e Piano della performance, essere più coinvolgente nei confronti dei cittadini, degli stakeholders e del personale e promuovere controlli interni più incisivi: in quanto se questi non vengono fatti in maniera adeguata, il PTPC rischia di restare qualcosa di astratto e avulso dalla realtà.
Personalmente ritengo che una organizzazione amministrativa ben progettata, un sistema di contabilità informatico integrato e una puntuale definizione di tutte le procedure sia uno strumento per garantire i cittadini e per fare un passo importante per prevenire la corruzione.
È evidente che il nuovo documento dovrà recepire tutte le innovazioni che nel frattempo sono state introdotte dalle norme statali (con particolare riguardo all’art. 7 della L. 124/2015) e regionali, ma anche le direttive, le linee guida ecc. che sono state pubblicate dall’ANAC, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ecc. 
Il Comune di Sabaudia ha pubblicato un avviso per chiedere ai cittadini di fornire il loro contributo alla stesura del nuovo Piano. 
Il termine per presentare le proposte scadeva il 15 gennaio scorso e quindi ho provveduto ad inviare la mia proposta che consta di sette pagine (e che ho inviato anche all’ANAC) 
Dal punto di vista generale ho suggerito che sia necessario intervenire preliminarmente per: 
- Rafforzare la separazione dei ruoli tra organi di indirizzo politico amministrativo e responsabili dei settori dell’ente ex art. 4 D.lgs 165/2001 specialmente per quanto concerne la competenza ad adottare gli atti di spesa o di affidamento di incarichi, di concessioni ecc. 
- Realizzare un archivio generale digitale integrato con il protocollo informatico 
- Pubblicazione di tutte le determinazioni contestualmente alla loro esecutività nel rispetto dell’art.8 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 secondo cui “I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione”. 
- Fare la mappatura di tutti i processi e procedimenti amministrativi gestiti da ciascun settore 
- Rendere pubblico il nominativo del responsabile di ciascun procedimento 
- Procedere alla rilevazione e al monitoraggio della tempistica dei procedimenti 
- Standardizzate delle procedure e loro pubblicazione sul sito web; 
- Contenere la discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
- Migliorare le motivazioni delle determinazioni sono talora imprecise e incomplete 
- Costituzione e aggiornamento di una banca dati delle sentenze pronunciate nei confronti dei dipendenti dalle diverse Autorità giudiziarie e contabili 
- Incremento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio/autocertificazioni previa definizione di una procedura e di programma dei controlli 
- Verifiche della corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84 co. 4 del D.lgs n. 163/2006 
- Rotazione dei dirigenti e dei responsabili delle posizioni organizzative 
- Rotazione dei componenti delle commissioni di gara e di selezione del personale per tutte le procedure diverse da quelle aperte 
- Istituzione della Stazione Unica Appaltante con contestuale assegnazione delle necessarie risorse umane 
- Trasmissione all'ANAC delle varianti relative a LL. PP. già affidati qualora ne sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 37 del DL n. 90/2014 
- Redazione delle varianti in corso d’opera nel rispetto rilievi formulati da ANAC con comunicato del 24 novembre 2014 
- Obbligo per gli operatori economici che partecipano alle gare di dichiarare eventuali finanziamenti concessi nell’anno precedente, a partiti o esponenti politici, fondazioni o associazioni collegati a partiti 
- Realizzazione di un sito intranet e pubblicazione nello stesso di format e check list degli atti di competenza di ciascun Settore 
- Attuazione del Piano di informatizzazione di cui all'art. 24 co. 3-bis del DL. n. 90/2014 
- Informatizzazione dei processi sulla base delle esigenze dell'Ente, con particolare riguardo alla realizzazione di un sistema integrato complessivo anche per la contabilità 
- Incremento del controllo di regolarità amministrativa esercitato a campione dalla Segreteria generale sulle determinazioni che deve essere esercitato su una percentuale notevolmente maggiore di atti, scelti anche sulla base della individuazione delle tematiche maggiormente a rischio 
Per quanto concerne gli approfondimenti sulle aree di rischio obbligatorie, per dovere di concisione ed oltre a quanto previsto nelle esemplificazioni di cui agli allegati 3 e 4 della delibera n. 50/2013 dell’ANAC, tenendo conto anche dell’esperienza dell’Ispettorato Generale di Finanza della RGS del MEF (riportata sul Massimario curato dal MEF), ho proposto (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo) alcune integrazioni dell’elenco dei comportamenti illeciti prevedibili e/o non dovuti per ciascuna delle funzioni. 
Ora la Giunta dovrà approvare l’aggiornamento del Piano entro il 31 gennaio. 
Mi auguro che questa volta venga tenuto conto delle mie proposte (a differenza dell’anno passato)

sabato 16 gennaio 2016

MOLTI COMUNI E ASL ANCORA INDIETRO INDIETRO SUI PAGAMENTI DIGITALI

Arrivano i pagamenti digitali per permettere ai cittadini di pagare tutti i servizi della PA in via elettronica entro fine 2016. Si chiama PagoPa il progetto gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Siamo sempre in ritardo dato che il termine era stato fissato al 31 dicembre 2015 anche perché per abilitare una PA ai pagamenti digitali occorre uno sforzo di digitalizzazione dei sistemi e dei processi.
Per mettere in pratica la cosa è stato creato il Nodo Pagamenti, una infrastruttura che gestirà i pagamenti in modo centralizzato. 
Il problema pare che sia proprio qui, perché pur essendo giunte molte adesioni, mancano ancora moltissime amministrazioni; ad esempio si oltre 8000 comuni hanno aderito solo 1.400 comuni.
In alcune regioni è già possibile pagare il ticket sanitario, tasse ecc. e si può pagare così per il Processo civile telematico.
Tra i servizi di prossima attivazione – anticipa l’Agenzia – ci sono: il pagamento del bollo auto (Aci) e contributi casalinghe e affitti (Inail), entrambi da fine gennaio. 
Purtroppo questa ulteriore spinta verso l’innovazione mette a nudo quello che io definisco il digital divide della Pubblica amministrazione locale causato da una “assenza di competenze adeguate” negli enti.


SABAUDIA: - 22% E' IL LIVELLO DEI SERVIZI RISPETTO A QUELLO STANDARD ELABORATO DA OPEN CIVITAS

In certi Comuni il principio della rendicontazione non è molto diffuso. Allora bisogna fare ricorso a chi, come Open Civitas provvede, gratuitamente, a fare il confronto tra i vari comuni per illuminarci sullo stato del funzionamento dei uffici e dei servizi comunali.
Per spesa storica si intende la spesa effettivamente sostenuta dal Comune per l'anno di offerta ai cittadini.
Per fabbisogno standard si intende il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della popolazione e dei servizi offerti.dalla differenza tra la spesa storica e il fabbisogno standard
La differenza in euro è data tra il dato della spesa storica e quello del fabbisogno standard.
Il livello qualitativo delle prestazioni è basato su una tabella da 0 a 10 misura la capacitò del Comune di soddisfare la domanda espressa dai cittadini tenendo conto della spesa e dei servizi offerti rispetto allo standard. Come si vede nell'immagine che segue il valore del livello dei servizi valutato da Open Civitas è inferiore a quello atteso.
Per leggere i dati il sito è : http://www.opencivitas.it/


LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE IN SETTIMANA ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO

Dovrebbe riprendere la prossima settimana l'esame del disegno di legge per la riforma del terzo settore dopo alcuni mesi di sosta.
Si tratta di un provvedimento che contiene una delega al governo per emanare una normativa che regolamenti in maniera innovativa la materia eliminando i problemi esistenti. 
L'intento pare essere quello di inserire direttamente entro le disposizioni del codice civile relative alla persone giuridiche, una disciplina unitaria degli enti del Terzo settore.
La formulazione della disposizione citata di per sé presa parrebbe consentire una revisione della disciplina codicistica civile in materia di associazionismo senza scopo di lucro - che si direbbe nozione non collimante (e più ampia) rispetto a quella di Terzo settore (connotata, quest'ultima, da una finalità solidaristica sociale)
Un aspetto interessante è fornito dalla definizione di terzo settore: che è "il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità"
Si profilano come elementi costitutivi delle associazioni del terzo settore i seguenti elementi: assenza del fine di lucro; perseguimento di finalità civili e solidaristiche; attività d'interesse generale (anche mediante la produzione e scambio di beni e servizi, e forme mutualistiche).
Ed è richiamato, nella definizione resa, il "principio di sussidiarietà". Qui si intende: sussidiarietà orizzontale. Essa trova una espressa formulazione nell'articolo 118 della Costituzione (come rivisitato con la riforma del 2001 del Titolo V del 2001, e per questo riguardo lasciato immutato dalla revisione costituzionale in corso di esame nella presente legislatura), che al quarto comma così recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
Chi volesse leggere il testo del disegno di legge lo può trovare qui:

GLI ACQUISTI DEI COMUNI DAL 1° GENNAIO 2016

Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate molte cose per i contratti degli enti locali.
Nonostante le disposizioni introdotte da tempo per raggiungere maggiori economie di gestione nell'acquisto di beni e servizi, nonché per i lavori pubblici, molti Comuni hanno omesso di adottare gli atti previsti ed in particolare di costituire una Centrale Unica di Committenza (CUC) nella forma di Unione di acquisto tra più enti locali. 
Il d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) aveva previsto tale obbligo modificando l’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006.
Con le modifiche apportate dal d.l. 66/2014 (convertito con L. 89/2014) e dalla L. 114/2014 (di conversione del d.l. 90/2014) l’obbligo è stato esteso a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia.
Il comma 3-bis recita: I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni … ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
A queste norme si sono aggiunte quelle approvate con la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che allargano la gamma dei beni e servizi da acquistare presso la CONSIP (anche le manutenzioni) prevedendo che le eventuali eccezioni possano essere autorizzate solamente dall'ANAC e previa richiesta formale mediante atto deliberativo.
In sostanza dal 1° gennaio 2016 i Comuni (non capoluogo di provincia) non potranno più avere la qualifica di amministrazione aggiudicatrice e non potranno effettuare gli acquisiti al disopra di 40.000 euro.
Molti Comuni hanno omesso, pur avendo tutto il tempo a disposizione, di procedere alla costituzione dell'Unione di acquisto e si trovano in difficoltà.
La strada tentata da alcuni per cercare di porre riparo a questa omissione è stata quella di dare una interpretazione estensiva alla possibilità di stipula di accordi consortili (prevista dalla legge) mediante la sottoscrizione di "convenzioni".
Al riguardo, personalmente ritengo che questa strada non sia rispettosa della volontà del legislatore in quanto la scelta di orientarsi verso la centralizzazione degli acquisti è stata fatta per ottenere delle economie di scala, raggiungibili solo mediante aggregazione di più ente e quindi di poter effettuare gare unificate di valore più elevato di quanto avrebbero potuto fare i singoli enti con la possibilità di spuntare prezzi più bassi. Le convenzioni adottate o predisposte da alcuni enti invece non consentono di realizzare questa "massa critica", limitandosi a creare un ufficio centralizzato per il disbrigo delle pratiche, il che non era proprio lì'intenzione del legislatore.
A ciò si aggiungano gli aspetti relativi alle responsabilità connesse alle procedure e quindi l'imputazione giuridica degli atti, non potendosi aderire alla tesi di qualche estensore di convenzioni che le lascerebbe ad ognuno degli enti interessati; a questo proposito esiste già giurisprudenza (TAR Abruzzo, L'Aquila, Se. I, Sent. n. 721/2014) secondo cui i Comuni aderenti sarebbero meri beneficiari delle procedure di gara espletate dalla CUC.  
Pertanto le procedure consentite sono ora le seguenti:
  • Tramite Unioni di Comuni (o in subordine mediante accordi consortili),
  • Tramite soggetti aggregatori: sono previsti dall'art. 9 del D.L. n. 66/2014 allo scopo di agevolare la costituzione dei centri aggregatori con D.M. 16 dicembre 2015 sdefiniti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi. L’ANAC ha pubblicato già le prime indicazioni interpretative ed operative.
  • Tramite convenzioni con la CONSIP stipulate ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L. 488/99;
  • Tramite E-procurement: utilizzando il Mercato Elettronico P.A. (MEPA) (sotto i 40.000 euro)
  • Direttamente con Cottimo fiduciario (sotto i 40.000 euro)
  • Direttamente mediante i Servizi in economia (sotto i 40.000 euro)
  • Direttamente Conto economale (sotto i 1.000 euro
Nel frattempo il Parlamento ha approvato il nuovo Codice dei contratti ed entro il 18 aprile dovranno essere pubblicati i primi decreti delegati che, voglio auspicare, potranno fare chiarezza su tutto e recare un poco di pace al sistema.