sabato 26 marzo 2016

SHARING ECONOMY : COSA E' ?


I deputati Tentori ed altri hanno presentato di recente una proposta di legge per introdurre anche in Italia la sharing economy. Ma di che si tratta? Leggiamo dalla relazione di accompagno: "L’economia collaborativa, cosiddetta sharing economy, si propone come un nuovo modello economico e culturale, capace di promuovere forme di consumo consapevole che prediligono la razionalizzazione delle risorse basandosi sull'utilizzo e sullo scambio di beni e servizi piuttosto che sul loro acquisto, dunque sull'accesso piuttosto che sul possesso. Essa è chiamata anche economia della condivisione ed è fondata dunque su un valore radicato nelle nostre comunità sin dai tempi precedenti l’avvento delle nuove tecnologie: il digitale ha abilitato e diffuso questo fenomeno, ampliandone le potenzialità e l’accessibilità. L’impasse dei modelli economici tradizionali e la crisi occupazionale hanno creato condizioni ancora più favorevoli per la diffusione di questo nuovo modello di consumo, che apre nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità fondate su uno sviluppo sostenibile economicamente, socialmente e ambientalmente e che ha in sé un approccio volto alla partecipazione attiva dei cittadini e alla costruzione di comunità resilienti, ovvero in grado di rafforzare la propria capacità di influenzare il corso di un cambiamento facendovi fronte in maniera positiva. Una delle forze trainanti per l’ascesa dell’economia collaborativa è senza dubbio l’information technology e l’utilizzo dei social media, che hanno ridotto drasticamente gli ostacoli cui erano sottoposti i modelli organizzativi e di business basati sulla condivisione. Da quando una serie di tecnologie abilitanti, tra cui gli open data e l’uso diffuso degli smartphone, sono diventate di uso comune, è diventato più facile per le persone avere un rapporto diretto, anche nell'effettuare transazioni.
Il testo integrale della proposta di legge lo trovate qui:

LA FINE DELL'OBBLIGO DELLE ESTERNALIZZAZIONI ?

La Sezione V del Consiglio di Stato ha emesso una interessante sentenza. n. 1034/2016 ritenendo che un Comune possa legittimamente provvedere alla gestione in regime di  autoproduzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  anche in assenza di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012, non sussistono più limiti di sorta all'individuazione da parte degli Enti locali delle concrete modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rispettivo interesse. 
Una sentenza innovativa che modifica il precedente orientamento uniformandosi a quello europeo  secondo cui un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo in collaborazione con altre autorità pubbliche. 
Tale principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della direttiva 2014/24/UE secondo cui "è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva". 
Nel medesimo senso depone, inoltre, l'art. 2 della c.d. direttiva concessioni 2014/23/UE "Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche", il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico:
1) avvalendosi delle proprie risorse,
2) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici,
3) mediante conferimento ad operatori economici esterni.
La direttiva UE pone le tre modalità in questione su un piano di integrale equiordinazione
Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house), è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La sentenza potete trovarla qui:

SABAUDIA: LA SENTENZA DEL TAR SULLA GARA PER LA CONCESSIONE DEI PARCHEGGI

Dopo una lunga attesa è stata pubblicata ieri la sentenza n. 184 del TAR di Latina sul ricorso relativo al provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla determina del comune di Sabaudia n. 150 del 12.11.2015 relativa all'affidamento della concessione di servizio di gestione di aree per il parcheggio a pagamento, proposto dalla società A.J. Mobilità S.r.l., contro il Comune di Sabaudia nei confronti della società SI.GI. Servizi S.r.l.. S.I.S. - Segnaletica Industriale Stradale - S.r.l., e Car S.n.c. 
La sentenza su una gara che oltre alla concessione della gestione dei parcheggi prevedeva anche una attività diversa consistente nella realizzazione di una nuova area di parcheggio in prossimità del Belvedere e che era apparsa immediatamente eccessivamente lunga. 
Di fatto con il bando, al contratto tipico della concessione, si è voluto aggiungere quello della realizzazione di un opera che non aveva alcuna attinenza con quanto previsto dal Codice degli appalti.
Peraltro in proposito, all'epoca nulla fu detto da parte delle minoranze che per legge dovrebbero svolgere una attività di controllo anche mediante la Commissione Vigilanza, la cui presidenza è per legge attribuita proprio a loro e che solo dopo il ricorso si sono risvegliate su questo tema.
Né alla fine del precedente contratto è stata portata i Consiglio comunale una relazione per consentire al Consiglio di valutare l'opportunità di gestire direttamente (in economia il servizio) oppure di riaffidarlo all'esterno.
D'altra parte il TAR era chiamato solo ad esaminare l'oggetto del ricorso della terza classificata  che riguardava la determinazione di aggiudicazione alla ditta SI.GI. (seconda si era classificata la SIS e terza la ricorrente) e il ricorso incidentale della SIS,
In particolare le argomentazioni che reggono fondamentalmente la sentenza del TAR sono le seguenti:
1) mancata prestazione della duplice referenza bancaria, di cui all'art. 41, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed al riprodotto punto III.2.2) del bando, impone l’esclusione dalla gara, quindi che la stazione appaltante non «è obbligata a “soccorrere” il concorrente chiedendogli di provare altrimenti la propria capacità economica atteso che l’art. 46 comma 1, D.lgs n. 163, cit., si riferisce all'ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni presentate; è infatti onere del concorrente autoattivarsi allegando alla domanda documentazione giustificativa e altrimenti dimostrativa della sua capacità economica.
2) il bando di gara (punto II.2.2) ed il capitolato speciale (articolo 7), prevedono che  «La durata dell’appalto è fissata in anni 12 (dodici) per consentire alla ditta aggiudicataria l’ammortamento delle spese che saranno sostenute dalla stessa relativamente alle opere di riqualificazione dell’area denominata “BELVEDERE”, da destinarsi comunque a parcheggio a raso, come da progetto obbligatorio da allegare»;  il progetto di riqualificazione e relazione tecnico - illustrativa con i quali il RTI A.J. Mobilità S.r.l. ha suddiviso l’Area Belvedere in due ambiti di intervento prevedendo per l’ambito “A”, la realizzazione in 90 giorni di circa 288 posti auto a proprie spese e per l’ambito “B”, la disponibilità «a realizzare i lavori … a proprie spese a fronte di un prolungamento della concessione per ulteriori 6 anni o altre forme da concordare ( … )»; secondo il TAR  l’offerta del RTI A.J. Mobilità S.r.l. è condizionata e ciò perché, la proposta di «realizzare i lavori … a fronte di un prolungamento della concessione per ulteriori 6 anni o altre forme da concordare ( … )», implica il richiesto assentimento di una più ampia, rispetto alla già fissata durata del costituendo rapporto concessorio, il che integra una proposta tendente, nella sostanza, alla modifica dello schema proposto dalla stazione appaltante.
Il TAR ha quindi respinto il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale  della SIS (che aveva presentato anche un altro ricorso la cui sentenza non è stata però ancora depositata) con una sentenza che è immediatamente esecutiva, ma che ovviamente può essere oggetto di gravame. 

venerdì 25 marzo 2016

LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2016-2018 E PER L’ATTUAZIONE DELLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA NEGLI ENTI TERRITORIALI

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con delibera n. 9/2016 in data 24 marzo 2016 ha emanato le poprie Linee di indirizzo per la formazione del Bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata degli enti locali, in base alle quali gli enti dovranno predisporre i loro bilanci entro il 30 aprile.
Si tratta di un documento molto importante per tutti gli amministratori locali anche a motivo delle notevoli innovazioni che sono previste nei nuovi bilanci a causa delle modifiche intervenute nella legislazione relativa agli enti locali in quest'ultimo anno.
Per leggere il testo integrale andata al link:

LA CORTE DEI CONTI ESCLUDE CON UNA RECENTISSIMA DECISIONE CHE POSSANO ESSERE RICONOSCIUTI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI COMUNI

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 24 marzo ha espresso il proprio parere in maniera molto ma molto innovativa per quanto riguarda gli incentivi riconosciuti un tempo ai dirigenti e funzionari interni per le attività di progettazione di attività manutentive.
La Corte si è pronunciata sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazioni n. 155/2015 e n. 156/2015, come ricostruita in parte motiva, pronuncia il seguente principio di diritto: “la corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso dell’esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.” 
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213/2012.
Il testo integrale della delibera con il parere lo trovate qui:

L'AVVALIMENTO NELLE CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEI COMUNI

Il Consiglio di Stato ha ammesso l'avvalimento anche nelle concessioni comunali come ad esempio quella degli impianti sportivi. 
In particolare nel testo della sentenza leggiamo "Se, dunque, l’avvalimento è predicato quale strumento anche per aumentare la libera concorrenza nel mercato delle commesse pubbliche (ossia, della messa a disposizione delle utilità collettive nei confronti delle imprese del settore) poiché consente all'impresa ausiliata d’utilizzare tutti i requisiti di capacità economica e tecnica dell'impresa ausiliaria (compresa la certificazione di qualità: cfr. in questi termini Cons. St., IV, 3 ottobre 2014 n. 4958), allora è anch’esso modo con cui in concreto si attua un principio indefettibile tra le regole di detto mercato. 
Non sfugge certo al Collegio che, a seconda del tipo di bene pubblico da concedere e della natura e particolare sensibilità degli interessi collettivi coinvolti, la lex specialis di gara potrebbe delineare, negli ovvi limiti di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, un concorso solo tra soggetti ad alta qualificazione e, quindi, idonei per le loro esclusive qualità a gestire il bene. Ma nemmeno si può sottacere che una tal vicenda rientra nei poteri discrezionali (si badi, e non arbitrari) d’ogni ente aggiudicatore nella scelta della platea dei possibili concorrenti e dei modi di aggiudicazione, onde essa non è un connotato peculiare delle concessioni. E pure ad accedere alla tesi restrittiva attorea, non irrazionale è quella clausola della lex specialis, pure per le concessioni e come nella specie, che fissi l’utilizzabilità dell’avvalimento in base alle regole proprie di questo, le quali appunto svolgono in concreto l’attuazione della libera concorrenza. 
Né tampoco erronea deve dirsi la lettura che del § 6), lett. f) del disciplinare fa il TAR, e non solo perché il relativo dato testuale («…dichiara di aver svolto, nel triennio antecedente… regolarmente e con buon esito attività analoghe a quelle oggetto della concessione per un periodo… di almeno dodici mesi…») è cosi chiaro da NON lasciar adito a dubbi che la norma di gara si sia limitata a fissare un mero requisito di esperienza professionale, parafrasando addirittura l’art. 42, c. 1, lett. a) del Dlg 163/2006. 
Pare invece al Collegio che sia l’ATI appellante a voler a tutti i costi leggere la citata norma quale manifestazione della «… chiara volontà della S.A. di elevare a requisito di partecipazione a gara, il requisito esperienziale di attività analoghe…», quando mancano altri e più dirimenti dati nella lex specialis che possano far concludere in tal senso. In realtà la lex specialis è stata costruita con la (non manifestamente irrazionale o arbitraria) struttura e la semantica notorie a qualunque operatore del settore, secondo le quali i requisiti d’idoneità professionale ex art. 39 del decreto n. 163 ed i metodi di dimostrazione delle esperienze pregresse ex art. 42 del Dlg 163/2006 restano nettamente distinti, avvalibili essendo le seconde e non i primi. Malamente richiamato è l’arresto di Cons. St., V, 2 maggio 2013 n. 2385, poiché nella specie non v’è elemento sicuro che la stazione appaltante abbia voluto “elevare” la predetta indicazione del requisito esperienziale ad alcunché d’altro. Per contro, la stessa sentenza, piace al Collegio notarlo, fa salva l'applicabilità alle concessioni delle disposizioni del Dlg 163/2006, in quanto è stata espressamente resa manifesta in parte qua dalla stazione appaltante mercé il richiamo nella lex specialis. È solo da soggiungere l’inutilità pure del richiamo a Cons. St., V, 30 aprile 2015 n. 2191, poiché, ferma la correttezza di quanto statuito dal TAR sugli elementi fin qui esaminati, tal sentenza non fa che confermare l’ovvio, cioè la nullità del contratto d’avvalimento avente ad oggetto un requisito strettamente personale ex art. 39 del decreto n. 163 dell’impresa ausiliaria. 
Anzi, al di là degli altri arresti citati passim sui limiti del contratto di avvalimento, la sentenza n. 2191/2015 s’appalesa, agli occhi del Collegio e più delle altre cui detta ATI si riferisce, alquanto fuori contesto rispetto all’oggetto del contendersi, essendosi occupata della peculiarissima vicenda dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali ex art. 212, c. 5 del Dlg 3 aprile 2006 n. 152 per un appalto avente la bonifica di siti inquinati, iscrizione che costituisce, a differenza delle attestazioni SOA, un titolo abilitativo di natura personale, come tale non cedibile con un contratto di avvalimento. 
Con ogni evidenza sfugge all’ATI appellante che, quantunque il certificato d’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni sportive presso il CONI costituisca titolo d’ammissione alla gara in base al § 4) del disciplinare, esso va sì prodotto dalle associazioni sportive, ma in quanto dirette partecipanti alla gara stessa. E, sebbene lo si debba indicare tra i documenti che il § 13), II parte del disciplinare il soggetto ausiliario deve attestare, per vero tale titolo è stato sì indicato nel contratto d’avvalimento, ma ai fini della legittimazione a contrarre, in una con le risorse ed i mezzi messi a disposizione dall’uno all’altro. Di tal ultimo aspetto il TAR ha dato puntualmente atto e, ad avviso del Collegio, senza realmente incorrere in alcun travisamento, appunto per la diversa funzione che il certificato svolge a seconda che esso vada esibito dall’ASD che intenda partecipare, piuttosto che attestato da quelle che svolgono l’ausilio al soggetto concorrente. Non si può seguire l’argomento (pagg. 22/23 dell’appello) dell’ATI appellante, secondo il quale non sarebbe possibile sganciare il prestito dell’esperienza professionale dal predetto certificato: mentre quest’ultimo è servito all’ASD ausiliare per giustificare il possesso dell’ammissione in gara, l’oggetto dell’avvalimento è e resta solo il complesso dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per far fronte alle carenze dell'impresa ausiliata (cfr. Cons. St., V, 28 luglio 2015 n. 3698).

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, è stata istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Con successivo DPCM 10 aprile 2014 n. 194 è stato approvato il Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
Sulla base di quanto previsto da quest'ultimo decreto progressivamente è stata avviata la procedura per il passaggio delle anagrafi comunali nell' ANPR, che è iniziato con i primi Comuni nel dicembre scorso.
Si tratta di una procedura delicata e complessa in quanto prevede una serie di verifiche della banca dati anagrafica del Comune, proprio in funzione del riversamento dei dati in ANPR.
Il Ministero dell'Interno con le circolari n. 1 e n. 5 del 2015 ha dato indicazioni sulle modalità per effettuare la bonifica dei dati.
Ogni Comune prima di effettuare il subentro, deve procedere alla bonifica dei dati presenti nella propria anagrafe; in particolare, occorre: identificare anomalie, disallineamenti e irregolarità nella propria banca dati anagrafica; verificare il grado di allineamento della banca dati anagrafica con l'INA ed l'Agenzia delle Entrate; effettuare controlli incrociati utilizzando gli scarichi consentiti dai due sistemi remoti; verificare e regolarizzare la toponomastica e la numerazione civica, esterna e interna.
La bonifica dei dati è un momento importantissimo, perché ad avvenuto subentro il dato anagrafico di ciascuno di noi avrà un'unica fonte certificata, e ogni soggetto accederà all'unica banca dati anagrafica nazionale. 

OCSE: HIGH-LEVEL PRINCIPLES FOR INTEGRITY, TRANSPARENCY AND EFFECTIVE CONTROL OF MAJOR EVENTS AND RELATED INFRASTRUCTURES

L' ANAC informa che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - ha pubblicato in veste editoriale gli “High Level Principles for integrity, transparency and effective control of major events and related infrastructures” e gli altri materiali prodotti nell’ambito del Protocollo d’intesa ANAC-OCSE per le attività di cooperazione relative a “EXPO Milano 2015”.
Gli “High Level Principles”, elaborati congiuntamente da OCSE e ANAC sulla base delle lezioni apprese nel lavoro comune per la promozione dell’integrità e della trasparenza, rappresentano un framework a disposizione degli attori che operano nella realizzazione di grandi eventi e di grandi progetti infrastrutturali e sono aperti all’adesione e all’ulteriore sviluppo e integrazione da parte degli stakeholder della comunità internazionale.
Un volume molto interessante che viene reso disponibile proprio in un momento in cui è forte l'attenzione sui problemi della corruzione, ma senza che vengano fatte operazioni coraggiose e radicali per estirpare questo male...assistiamo spesso solo ad interventi di facciata che servono a tener buona l'opinione pubblica ma che non estirpano il male, tanto che dopo pochi anni gli scandali scoppiano di nuovo e sempre più cruenti, dato che i soliti noti nel frattempo si sono organizzati meglio per rubare di più.
Il documento è in lingua inglese.
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/High_Level_Principles_Publication.2016.pdf

UN LIBRO BIANCO SULLA CORRUZIONE IN SANITA'

L'Istituto per la promozione dell'etica in sanità (ISPE) ha prodotto un interessantissimo studio per documentare tutti i casi di corruzione in sanità e di come contrastarli.
Tra le proposte alcune appaiono interessanti:
1.DASPO A VITA, ovvero esclusione a vita da ogni ruolo pubblico in Sanità e da ogni rapporto con la Sanità Pubblica per coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati di corruzione e concussione in Sanità
2.AGENTI PROVOCATORI: Introduzione in Sanità degli «agenti provocatori» per la verifica dell’integrità del Management della PA sanitaria
3.MOZIONE ROBIN-HOOD, ovvero la confisca per equivalente ai corrotti in sanità, con i proventi che vanno a finire in un fondo di tutela per gli whistleblower in Sanità.
In effetti anche alcune norme del nuovo codice degli appalti, sia pur ispirate alla massima attenzione verso la prevenzione rischiano di essere inadeguate a frenare questo fenomeno così pervasivo a tutti i livelli.
Scaricate qui il libro bianco:
http://www.ispe-sanita.it/1/upload/ispe_libroweb18settembre.pdf

Il bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse per documentarsi

Per chi si volesse documentare sulle attività di prospezione e di perforazione degli idrocarburi il Ministero per lo sviluppo economico mette a disposizione un notiziario con tutti gli elementi, ecco l'indice del numero di dicembre.
ATTIVITÀ DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE
ISTANZE DI PERMESSO DI PROSPEZIONE
ISTANZE DI RIPERIMETRAZIONE
Istanza di riperimetrazione dell’area dell’istanza di permesso di prospezione «d 1 C.P-.SC»
presentata dalla Società Schlumberger Italiana S.p.A.

PERMESSI DI RICERCA
ISTANZE RELATIVE ALLA VIGENZA
Istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «B.R269.GC» presentata
dalla Società Rockhopper Italia S.p.A.

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA
Proroga della sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «B.R269.GC» della
Società Rockhopper Italia S.p.A.

DECRETI DI CONFERIMENTO
Conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Società Petroceltic Italia S.r.l.

COMUNICATI E CIRCOLARI
Circolare 2 dicembre 2015 Disposizioni in merito all'applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto
2015, n. 145, di attuazione della Direttiva 2013/30/UE, per il periodo transitorio.
Circolare 2 dicembre 2015 Funzioni autorizzatorie degli Uffici UNMIG. 9

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
DECRETI DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 10 dicembre 2015 Approvazione del progetto di infrastruttura lineare energetica per
l’interconnessione del pozzo «TALAMONTI 1D» della concessione di coltivazione
«MASSIGNANO» alla centrale a gas «SAN GIORGIO MARE» - Dichiarazione di pubblica utilità e
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

giovedì 24 marzo 2016

IL MINISTRO POLETTI VUOLE MODIFICARE LE NORME SUI VOUCHER PER EVITARE GLI ABUSI

Il Ministero Lavoro e delle politiche sociali intende rendere tracciabili i voucher, i buoni per lavoro temporaneo, al fine di evitare gli usi illegali. Le imprese “dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata”.
Il Governo quindi intende dare una stretta sull'utilizzo dei voucher per evitare abusi. Nelle prossime settimane arriverà in Consiglio dei ministri un provvedimento che introdurrà la ''tracciabilità'' dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio con l'obbligo di una comunicazione telematica preventiva (sms o mail) con l'indicazione della persona che lo riceverà, della data e del luogo della prestazione lavorativa oltre che della durata della prestazione stessa.
Secondo quanto si apprende sul sito del Ministero per i buoni lavoro c'è stato un vero e proprio boom nel 2015 con quasi 115 milioni di voucher venduti (+66% sul 2014) e quasi 1,4 milioni di 'percettori' ma lo strumento è stato contestato dai sindacati e in particolare dalla Cgil che proprio ieri ha annunciato l'avvio della raccolta delle firme per chiedere su questa norma un referendum abrogativo.
Quindi il ministero del Lavoro ha pubblicato un Report sui voucher in collaborazione con l'Inps nel quale si segnala che circa il 10% di coloro che hanno percepito almeno un buono avevano avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o occasionale con il datore di lavoro che ha utilizzato il buono.
Molto utilizzato ma resta basso il livello medio dei compensi con 633 euro medi per percettore per tutto il 2015. Nell'anno solo lo 0,4% dei percettori (circa 6.000 su 1,4 milioni) ha avuto tramite i voucher compensi superiori a 5.000 euro (poco più di 400 euro al mese).
I voucher sono utilizzati prevalentemente per il lavoro dei giovani (il 31% dei percettori ha meno di 25 anni) mentre quasi un quarto dei buoni venduti nel 2015 non è stato riscosso nell'anno.
I settori nei quali l'uso del voucher risulta più significativo nel 2015 sono stati: il commercio (14,9%), il turismo (14,4%) e i servizi (11,4%).Nel 2015, il 7,9% dei lavoratori retribuiti con voucher avevano avuto nei tre mesi precedenti la prestazione un rapporto di lavoro con lo stesso datore; la percentuale sale al 10% se si prende a riferimento un periodo di sei mesi. I settori nei quali il fenomeno della provenienza da altri contratti è più significativo sono il turismo (in particolare), il commercio e i servizi.
Per leggere tutto andate sul sito...

PERCHE' ANDARE A VOTARE IL 17 APRILE E PERCHE' VOTARE SI

Le trivellazioni in mare sono iniziate in Adriatico negli anni ’70. 
Al momento le piattaforme attive sarebbero 117 per 122.000 metri quadri marini. 
Il D.lgs 152/2006 recante il c.d. Codice dell’ambiente all’art. 6 comma 17 prevedeva già delle norme per le perforazioni in mare, ma i problemi sono sorti quando con il decreto legge 133/2014 c.d. “Sblocca Italia” è stata notevolmente semplificata ed ampliata la possibilità di concedere permessi per le perforazioni in mare, sottraendo oltretutto questa materia da qualsivoglia competenza delle Regioni. Il D.L è stato convertito in L. 164/2014 e la questione delle trivellazioni è contenuta negli artt. 36. 36-bis, 37 e 38. 
Una prima raccolta di firme per la richiesta di referendum è stata fatta l’anno passato grazie a “POSSIBILE”, ma purtroppo non ha raggiunto il minimo previsto. 
Il Governo per cercare di arginare le proteste che arrivavano da più parti ed in particolare da parte di nove regioni che hanno presentato una nuova richiesta di referendum, nella proposta di legge di stabilità 2016 ha quindi inserito il comma 239 per bloccare nuove concessioni in mare entro il limite dei 12 chilometri e il 240 per definire le modalità di svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi. 
Ma nelle more dell’approvazione della legge (avvenuta il 28 dicembre), proprio il 22 dicembre il Ministro per lo sviluppo economico (Guidi) ha autorizzato 21 nuove concessioni.
Una vera e propria provocazione.
Secondo il Norvegian Institute of marine Research l’impatto delle attività petrolifere rischia di portare ad una diminuzione del pescato del 50%. 
A sua volta l’ISPRA ritiene che la tecnica utilizzata per le prospezioni (definita AIRGUN) sarebbe estremamente pericolosa per le specie marine. 
Nove Regioni (inizialmente erano 10 ma l’Abruzzo ha poi cambiato idea) per la prima volta nella storia della Repubblica hanno presentato una richiesta di referendum 
In origine i referendum erano 6 e il 27 novembre la Cassazione diede il via libera. 
Un fuoco di fila di fronte al quale il governo è intervenuto con una serie di modifiche nella legge di Stabilità, stabilendo anche il divieto di trivellazioni entro le 12 miglia marine. La Cassazione è tornata quindi a pronunciarsi l'8 gennaio e, alla luce della legge di Stabilità, ha chiuso i giochi per 5 quesiti. 
Ma un referendum, centrale, è sopravvissuto: quello sulla durata dei titoli per sfruttare i giacimenti lì dove le autorizzazioni siano già state rilasciate. 
Un termine che la norma collega alla «durata della vita utile del giacimento».
I cittadini sono chiamati a fare una scelta su quali dovranno essere le energie del futuro, se continuare con quelle fossili, condannate nel corso della Conferenza ONU di Parigi del dicembre 2015 o se proseguire sulla strada già intrapresa delle energie rinnovabili in cui l'Italia è molto avanti.