venerdì 22 aprile 2016

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABAUDIA

Ieri 22 aprile il Presidente del Consiglio comunale di Sabaudia aveva convocato la Conferenza dei capigruppo per la fissazione dell'ordine del giorno della prossima seduta. Dopo quella che la stampa ha definito una animata discussione il Presidente non ha accolto le richieste delle minoranze che volevano che venisse discussa la loro mozione di sfiducia al Sindaco. 
In effetti il regolamento vigente (purtroppo datato) stabilisce all'art.19 che "La conferenza dei capi-gruppo, costituiti ai sensi dell’art.17, è convocata ... ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l’esame degli argomenti che il Sindaco medesimo ritenga di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute".
Dopo il termine della seduta sul sito web è stato pubblicata la convocazione della prossima seduta del Consiglio per il 29 aprile con il seguente ordine del giorno: 
1) Sentenza TAR area di proprietà eredi Papi. Adempimenti conseguenti per la pianificazione delle aree
2) Regolamento edilizio comunale approvato con DCC n. 43/2011, modifiche e integrazioni adottate con deliberazione commissariale n. 31/2013: presa d'atto inesistenza osservazioni Provincia di Latina ed approvazione definitiva
3) Approvazione otto Piani di Utilizzo Aziendale (PUA agricoli)
Non si parla della mozione di sfiducia, né del Bilancio di previsione né del Rendiconto, che devono essere approvati per legge entro il 30 aprile. 
In effetti la Giunta ha già approvato la proposta di Rendiconto, già pubblicata sul sito web ma la legge stabilisce che debba essere intervenuta entro il termine l'approvazione da parte del Consiglio comunale, altrimenti scatta la diffida del Prefetto. Lo stesso dicasi per il bilancio di previsione senza il quale il Comune non potrà operare. 
Le minoranze hanno protestato per il mancato inserimento al primo posto dell'ordine del giorno della loro mozione di sfiducia e le polemiche sono destinate ad aumentare.
Resta il fatto che i punti posti all'ordine del giorno pronti da tempo, avrebbero dovuto essere esaminati prima in Commissione e poi portati in Consiglio; anche alla fine della trascorsa consiliatura c'erano molti PUA in attesa (ben 11) che poi furono approvati dal Commissario prefettizio.
     

IL TAR DEL PIEMONTE TORNA SUL PROBLEMA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI: LA GESTIONE DEI CANILI E' ESCLUSA

Il TAR del Piemonte, Sezione I, in data 3 marzo 2016 ha pronunciato la sentenza n. 306 il cui thema decidendum riguarda il provvedimento con il quale un Comune ha indetto una procedura di gara aperta, riservata alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991 per la gestione del canile ai sensi dell’art. 4 della L. 14 agosto 1991, n. 281.
La soluzione praticata dal Comune di *** - secondo il TAR - si espone a rilievi di legittimità, in particolare sotto i profili compendiati nel terzo motivo di ricorso: merita quindi di essere rimeditata la soluzione accolta da questa sezione in fase cautelare, alla luce di una più approfondita disamina della portata applicativa dell’art. 5 della legge n. 381 del 1991.
La disposizione in parola al comma 1 prevede che “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1”.
Nel determinarne l’ambito applicativo, un primo e maggioritario orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la riserva di partecipazione posta dalla norma in questione possa essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della P.A., cioè a dire erogati a favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa, e che al contrario tale limite non possa trovare applicazione in tutti i casi – come quello in esame – in cui si tratti di servizi pubblici locali, destinati a soddisfare la generica collettività (T.A.R. Bologna, Sez. II, 06 luglio 2015, n. 637; Cons. Stato Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1863; Id., 11 maggio 2010, n. 2829; Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2013, n. 2342 e 30 luglio 2004, n. 3729; T.A.R. Brescia, Sez. I, 30 marzo 2009, n. 719).
Un opposto orientamento ha obiettato che dalla formulazione della previsione in argomento non sia in alcun modo desumibile una limitazione afferente la strumentalità o meno dei servizi alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice: le uniche limitazioni applicative della previsione de qua sarebbero rappresentate, infatti, dalla esclusione dei servizi socio-sanitari ed educativi e dall’“importo stimato”, il quale deve essere “al netto dell’IVA” inferiore “agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici”. La stessa espressa esclusione dell’applicazione della previsione in questione con riferimento ai servizi socio-sanitari ed educativi - i quali costituiscono servizi ordinariamente forniti alla collettività - non potrebbe che indurre a ritenere generalmente ammissibili le convenzioni di cui trattasi anche in caso di servizi non definibili come “strumentali” all’Amministrazione (cfr. T.A.R. Salerno, Sez. I, 28 luglio 2011, n. 1429; TAR Lazio, sez. II bis, 30 luglio 2014, n. 8325).
Delle due soluzioni interpretative, la prima appare meglio motivata e più coerente con il quadro generale dei principi che governano la materia dei contratti pubblici.
L’essenziale argomento esegetico a suo sostegno fa leva sull’impiego della forma “fornitura di beni e servizi”, in luogo di quella “servizi pubblici locali”.
Ora, la causa tipica dell’appalto di “fornitura di beni e servizi” prevede che la prestazione contrattuale posta a carico del contraente privato sia rivolta all'amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza; e che al fornitore competa, quale corrispettivo dell’opera prestata, il pagamento di un compenso economico.
Viceversa, con l’espressione “servizi pubblici locali” si fa riferimento ad attività di servizio indirizzate alla collettività indeterminata dei comuni cittadini, secondo un’ottica trilaterale aperta ai terzi fruitori e difforme dallo scambio sinallagmatico e strettamente bilaterale tra amministrazione appaltante e privato appaltatore, tipico della “fornitura di beni e servizi” .
Nello stesso senso, ma su un piano più sistematico, depone il fatto che l’art. 5 della legge 381/1991, derogando ai principi generali di massima apertura al mercato e di tutela della concorrenza sottesi alle regole dell’evidenza pubblica, riveste valenza di norma eccezionale ed in quanto tale va sottoposto ad una lettura restrittiva, che escluda dal relativo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati.
Analoga cautela interpretativa nasce dall’esigenza di coniugare in modo coerente, sotto l’aspetto diacronico, le disposizioni della legge 381/1991 con l’evoluzione della disciplina giuridica dei pubblici appalti, contrassegnata, per effetto delle direttive comunitarie succedutesi in tempi più recenti, da una sempre più marcata accentuazione del confronto competitivo come modalità ordinaria di affidamento delle commesse, sinanche negli ambiti in parte sottratti alla piena applicazione dell’evidenza pubblica (si vedano gli artt. 20, 27 e 30 d.lgs. 163/2006). Alla luce di tali considerazioni, è ragionevole sposare una lettura interpretativa della legge 381/1991 in linea con i principi fondamentali del contesto normativo di riferimento.
Dalle premesse sin qui svolte si traggono - in relazione allo specifico caso oggetto di lite - le seguenti ulteriori considerazioni.
Innanzitutto, è pacifica, in quanto non contestata, l’inclusione del servizio di gestione del canile municipale nell’ambito dei servizi pubblici: la stessa amministrazione comunale di Verbania, nella determina di indizione di gara n. 391 del 21 aprile 2015, dà atto che “la gestione del canile è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica”.
Trattandosi di servizio pubblico, esso, alla luce del preferibile indirizzo interpretativo poc’anzi illustrato, non è suscettibile di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 381/1991.
La soluzione praticata dal Comune di ***, in verità, ricalca non già lo schema dell’affidamento diretto ma quello della procedura di gara riservata - a livello di partecipazione - alla specifica categoria delle cooperative sociali di cui all’art. 1, lett. b), della legge n. 381/91.
Nondimeno, anche detta riserva partecipativa non può ritenersi legittima.
Ed infatti, in presenza di validi presupposti per l’applicazione della legge 381/191 e, quindi, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 5 comma 1, anche l’indizione di una gara d’appalto riservata alle cooperative di tipo b) potrebbe ritenersi legittima, trattandosi di soluzione accomunata alla prima da una identica ratio derogatoria del confronto concorrenziale (cfr. in questo senso Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 794). Viceversa, in assenza di validi presupposti applicativi della legge 381/1991, tanto l’affidamento diretto quanto la gara riservata si rivelano soluzioni prive di legittima base normativa, in quanto parimenti confliggenti (sia pure con diverso grado di intensità) con lo schema ordinario della gara aperta.
Una volta escluso il valido richiamo alla legge 381/1991, non residuano ulteriori appigli normativi per giustificare la prevista riserva di partecipazione.
La mera riconducibilità dell'appalto all’allegato II B non può giustificare l'applicazione di una disciplina derogatoria ai principi, immanenti in materia di appalti, del favor partecipationis e di non discriminazione, non essendo la scelta del contraente finalizzata all'esclusivo interesse dell'Amministrazione, ma anche alla tutela degli interessi degli operatori a poter accedere e concorrere nel mercato.
Riguardata sotto questo profilo, la scelta operata dal Comune di *** di limitare la partecipazione alla gara alle sole cooperative di tipo B non pare fondata su alcuna intellegibile ragione logico-giuridica, che possa porsi in connessione con le intrinseche caratteristiche del servizio o con gli elementi di qualificazione richiesti ai soggetti fornitori.
Neppure il riferimento alla natura non economica del servizio (peraltro dissonante rispetto alla comune nozione di “rilevanza economica” elaborata in giurisprudenza: si veda per tutte Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5409) rende conto delle ragioni sottese alla restrizione partecipativa. D’altra parte, analoga restrizione non era stata applicata nelle precedenti gestioni e non pare quindi discendere da connotati intrinseci dell’oggetto dell’affidamento.
In conclusione, la contestata limitazione all’accesso alla gara risulta illegittima, in quanto non in linea con il disposto dell’art. 5 della legge 381/1991 e, comunque, difforme da principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato l’annullamento della determina oggetto del ricorso.
La sentenza si trova qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=C2E6IOGXZ352TLPXUI3ITFTW74&q=

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.317 D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI AI COMUNI E ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

Il 23 febbraio scorso la Giunta regionale ha ritirato una precedente proposta di legge (P.L. n. 296) che era assolutamente inadeguata e con la delibera n. 58 ne ha proposta una nuova recante “Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni a Roma Capitale e alla città metropolitana di Roma Capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti locali e superamento delle Comunità montane”, che ha assunto il n. 317 e che è già in discussione in Commissione 
Si tratta finalmente di una proposta che è indirizzata verso una diversa visione della Città metropolitana e del suo hinterland rivedendo completamente i rapporti e le competenze, tra Regione e Comuni rimasti pressoché fermi alla L.R.17/99 e che apre ad un diverso rapporto tra regione ed enti locali.
I ritardi accumulati sono tanti, speriamo che ora venga approvata in tempi brevi.
Se ne parlerà nel corso del Convegno organizzato il 28 a Roma presso la Lega delle Autonomie dal Coordinamento Promotori Nuovi Enti Locali e nel corso del quale è previsto un mio intervento.

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO CONCERNENTE LE SOCIETA' PARTECIPATE E I TAGLI TANTO ATTESI EANNUNCIATI

Il Consiglio di Stato ha pubblicato il parere n. 438 espresso nell'adunanza  della Commissione speciale del 16 marzo scorso sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, i attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Si tratta di un parere molto lungo e articolato in più parti molto critico sia per quanto riguarda la scelta delle società partecipate da "salvare" che in merito alle società "in house", alla gestione del patrimonio, a quella del personale, del top management, ecc. 
Il testo del parere lo trovate qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjaz/~edisp/nsiga_4081098.pdf

giovedì 21 aprile 2016

LO STATO DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO IN ITALIA IN UN CONVEGNO OGGI AL SENATO

L'ANSA comunica che oggi 22 aprile presso la sala Capitolare del senato, in Piazza della Minerva sarà presentato un rapporto del centro studi Sogeea di Salerno su "Trent'anni di condono edilizio i Italia, criticità, prospettive e opportunità" con tutti i numeri: pratiche definite, soldi incassati (21 miliardi) e da incassare. A distanza di tanti anni molti Comuni sono ancora sommersi di pratiche inevase o si incartano chiedendo oggi a persone oramai molto anziane documenti che non erano stati richiesti all'epoca, con costi aggiuntivi per produrli. Anche i comuni spendono in alcuni casi per la gestione delle pratiche molto più di quanto incassano ; alcuni hanno addirittura esternalizzato il servizio. 

PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO CHE MODIFICA GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL RENDICONTO DEI COMUNI

Sulla G.U. n. 93 del 21 aprile 2016 è stato pubblicato il Decreto del 30 marzo 2016 del ragioniere generale dello Stato con cui viene disposto l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».
Un provvedimento che riguarda sia gli allegati al bilancio di previsione che quelli del rendiconto.
E' già in vigore.
Il testo lo trovate qui:

LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Oggi in tutto il mondo viene celebrata la giornata della Terra.
Dopo la Conferenza di Parigi del 2015,  il Segretario Generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha voluto far coincidere l'evento con l'International Mother Earth Day (Giornata internazionale della Madre Terra), e alla cerimonia parteciperanno anche rappresentanti della società civile e del settore privato, per discutere impegni economici e strategie per interventi mirati sulle questioni ambientali.
In questa occasione i 196 Paesi del mondo che partecipano alla Convenzione Onu per i cambiamenti climatici (UNFCCC) devono formalizzare gli accordi COP21.
Perché gli accordi abbiano valore legale, però, devono essere sottoscritti da almeno 55 Paesi che, nell'insieme, siano responsabili per almeno il 55 per cento delle emissioni globali. 
Gli accordi diverranno effettivi dopo la firma della 55esima nazione, sempre che sia soddisfatta la condizione del volume globale delle emissioni.
Finora circa 155 Paesi hanno confermato l'adesione, ma il volume minimo necessario richiesto è ancora lontano. 
Infatti ancora non hanno firmato i più importanti responsabili delle emissioni  come la Cina e gli Stati Uniti, e anche l'Unione Europea. 
I primi due hanno promesso di firmare entro l'anno (il presidente uscente degli Stati Uniti, Obama ha promesso che lo farà.
Per quanto riguarda l'Unione Europea, è necessario che i suoi 28 membri raggiungano innanzi tutto un'intesa globale: ma l'adesione rapida della UE è messa in discussione dagli interessi contrastanti degli Stati membri (in particolare quelli dell'Est, ma in parte anche dalla Gran Bretagna) e anche da governi che non si sono mai impegnati troppo in materia ambientale o che forse l'hanno fatto solo a parole comportandosi in maniera diversa nei fatti.
Molti Comuni hanno organizzato iniziative per celebrare questo evento come ad esempio piantumare alberi...altri non hanno fatto nulla. 

mercoledì 20 aprile 2016

Reporters Without Borders: Italian Journalist Under police protection

Sul sito web di  Reporters Without Borders (reporter sans frontiers)  si legge che sul quotidiano  La Repubblica del maggio dell'anno scorso sarebbe stato riferito che "between 30 and 50 journalists were under police protection because they had been threatened. The level of violence against reporters (including verbal and physical intimidation and death threats) is alarming. Journalists investigating corruption and organized crime are the ones who are targeted most. In the Vatican City, it is the judicial system that is harassing the media in connection with the Vatileaks and Vatileaks 2 scandals. Two journalists are facing up to eight years in prison as a result of writing books about corruption and intrigue within the Holy See". Un dato molto preoccupante che ha spinto RSF a ridurre ancora di quattro punti il ranking del nostro Paese portandolo al 77° posti in classifica.
La situazione è molto grave e solo in parte viene alla luce: le minacce sono talora anche a livello quotidiano, le querele intimidatorie, il rischio della vita.
Per non parlare di chi non ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che rischia di perdere il posto o comunque di non essere neanche difeso nel caso di querele dal proprio giornale se si tratta di corrispondenti. La situazione si è aggravata secondo me da quando c'è anche la crisi dell'editoria in quanto tutto il sistema è divenuto più fragile, dagli editori in giù.  

L'AVVALIMENTO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Nel nuovo D.lgs 50/2016 viene dedicato u intero articolo (n.89) all'avvalimento. L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dalla legge e necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  L’operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione appaltante l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
La stazione appaltante verifica se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.  E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato
il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.
In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, non è ammesso l’avvalimento. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo, che il valore dell’ opere superi il quindici per cento dell'importo totale dei lavori Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione  richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di adozione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 

ADMINISTRATIVE COOPERATION ARRANGEMENT BETWEEN THE "EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE" (OLAF) AND THE ITALIAN NATIONAL ANTICORRUPTION AUTHORITY (A.N.AC.)

L'OLAF (Ufficio europeo lotta antifrode) e l’ANAC hanno sottoscritto un accordo teso alla lotta alla corruzione attraverso la collaborazione reciproca in tema di scambio di informazioni ed assistenza operativa, tecnica e di analisi strategica. E’ un passo importante nella cooperazione europea nella lotta ai fenomeni corruttivi, un male che provoca enormi perdite in termini di entrate fiscali e di investimenti, indebolisce la fiducia nelle istituzioni statali e causa perdita di fiducia nelle Istituzioni e di senso civico.
L’Accordo fra ANAC ed OLAF persegue un approccio europeo basato sulla cooperazione efficace tra le Autorità dei differenti Stati, l’organo antifrode europeo, le forze dell'ordine e gli enti regolatori.
Ecco il comunicato:
Few acts hurt a country more than corruption. Not only does corruption lead to huge losses in terms of tax revenue and investment, it also weakens trust in the state institutions, causing disenchantment among citizens and destabilising whole regions. With reports stating that the lack of EU-wide action against organised crime and corruption costs the European Union and its Member States billions each year, the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the Italian National Anti-Corruption Authority (ANAC) decided to step up their engagement in protecting the EU's financial interests by concluding an Administrative Cooperation Arrangement. Signalling the commitment of both parties to work together by exchanging information and expertise, this Arrangement will be signed on 20 April by OLAF Director-General Giovanni Kessler and ANAC Chairman Raffaele Cantone. An independent regulatory body set up in 2009 to fight corruption in Italy, ANAC monitors public agencies for transparency compliance and enforces anti-corruption guidelines. It has the power to inspect offices and confiscate documents, as well as to intervene directly in public work contracts under investigation for alleged corruption. As such, OLAF and ANAC could effectively complement each other's work. While ANAC identifies possible wrongdoing linked to public procurement procedures at national level, OLAF is specialised in investigating instances of fraud and corruption affecting the EU budget. Signing the Administrative Cooperation Arrangement will enhance the capacity of both organisations to detect and fight fraud and corruption, both within Italy, and in relation to projects implemented beyond Italian borders. The increased cooperation will lead to faster, more efficient investigations, to the benefit of EU citizens. The Arrangement underpins OLAF's commitment to follow a comprehensive approach in the fight against fraud and corruption, based on efficient international cooperation among law enforcement agencies and regulatory bodies. This is a measure already supported by more than 70 organisations of anti-corruption practitioners throughout Europe, who signed the Paris Declaration in November 2015. European citizens are increasingly advocating for concerted EU-level action against fraud and corruption and OLAF stands prepared to take on this challenge. "Fighting corruption across the European Union is impossible for an organisation or country alone," said OLAF Director-General Giovanni Kessler. "Building strong partnerships between law enforcement bodies across Europe is a crucial step in tackling this difficult task," he added. “The Arrangement with OLAF will constitute a big step forward in the direction of an enhanced partnership at European level” said ANAC President Raffaele Cantone, adding that he was pleased to note “the level of ambition shown by both Parties in signing the Arrangement.”
Leggete tutto sul sito dell'Olaf:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en

QUEI FAMOSI DEBITI FUORI BILANCIO

I debiti fuori bilancio continuano ad essere una vera e propria piaga in molti Comuni.
Allo scopo di cercare di porre un freno sono stati scritti moltissimi articoli in numerose leggi.
Ora la Corte dei Conti ha avviato una indagine ed entro il 18 aprile scorso tutte le Città metropolitane, tutte le Province e tutti i Comuni avrebbero dovuto restituire alla Corte un questionario concernete i debiti fuori bilancio e i disavanzi di amministrazione dell'esercizio 2015. 
La questione è molto importante specialmente nei Comuni dove si andrà a votare a giugno, in quanto potrebbe darsi che chi lascia voglia offrire una immagine positiva con i conti in ordine nascondendo sotto il tappeto i debiti assunti senza copertura.
Destano profonda preoccupazione quelle amministrazioni che negano di avere debiti e poi magari portano in Consiglio comunale provvedimenti per il riconoscimento di qualche milione tutto insieme...
sarebbe bene che le minoranze e i candidati a Sindaco controllassero, magari chiedendo che il questionario venisse pubblicato.
I questionari avrebbero dovuto essere trasmessi all'indirizzo: 

martedì 19 aprile 2016

IL BILANCIO ARBOREO DEI COMUNI, UN DOCUMENTO SPESSO DIMENTICATO

La legge 10/2013 al comma 2 dell'art. 2 prevede che "Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma». Molti Sindaci dimenticano questa norme, in qualche caso sarà il caso di ricordagliela oppure nel caso che si sia dimesso prima, di rivolgersi ai solerti Commissari prefettizi per avere notizie....