mercoledì 26 ottobre 2016

IL PIANO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE : MOLTI COMUNI NE SONO PRIVI

Chiesa di Norcia
Mentre la terra trema scopriamo che alcuni Comuni italiani sono ancora sprovvisti di un Piano per la protezione civile. Una gravissima omissione da parte di tanti amministratori in merito alla quale molte regioni non sono sufficientemente attente. 
Non è sufficiente scrivere una lettera agli amministratori sollecitandoli a fare il Piano penso che data la gravità del tema si dovrebbe fare di più. 
A lamentarsi poi c'è sempre tempo. 
Si scopre ora che molti Comuni in zone a rischio hanno omesso di provvedere alla microzonazione sismica (art. 11 legge 77/2009); anche qui la Protezione civile dovrebbe essere più incisiva nei confronti dei comuni che non hanno provveduto. C'è anche da rivedere moltissime norme urbanistiche locali e i regolamenti edilizi. Ma poi non paga nessuno..... 
Basterebbe poco per fare bene la prevenzione.

NUOVE NORME DALLA UE SULLA RISERVATEZZA DEI DATI

Molti Comuni ancora non applicano correttamente la normativa sulla riservatezza dei dati personali contenuta nel D.lgs 196/2003, ma ecco che è stato pubblicato il nuovo Regolamento europeo: UE2016/679 con il quale viene in primo luogo stabilito che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. 
La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. 
Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.
Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.
Gli enti locali dovranno ora tener conto anche del nuovo regolameto già in vigore (e direttamente applicabile in ciascuno degli stati imembri) verificando i propri regolamenti interni con le disposizioni contenute nel regolamento e provvedendo, ove necessario ad integrarli.
Il regolamento lo trovate qui:

LE DISPOSIZIONI SUL PREMIO DI PRODUTTIVITA' E SUL WELFARE AZIENDALE CONENUTE NELLA BOZZA DI LEGGE DI BILANCIO 2017


Molte attese circondano le misure sul premio di produttività e sul welfare aziendale che sono state inserite nella legge di bilancio 2017. Ecco quello che prevede l'art. 24:
All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 182, le parole: “2.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “3.000 euro”;
b) al comma 184, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: “Le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.”;
c) dopo il comma 184 è aggiunto il seguente: “184-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
- i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto;
- i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo;
- il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.”;
- al comma 186, le parole: “euro 50.000” sono sostituite dalle seguenti “euro 80.000”; 
- al comma 189 le parole: “2.500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “4.000 euro”.
All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti: “f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; “f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;”.
Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche recate, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.

LA LEGGE DI BILANCIO 2017

Oramai circola la bozza della proposta del governo per la legge di stabilità 2017. Dopo aver esaminato alcuni degli articoli si dovrebbe provare a fare una sintesi. Come succede tutti gli anni ci sono luci ed ombre, molte cose positive (per gli esodati, i pensionati, la stabilizzazione dei precari, l'innalzamento della soglia della no tax area, ecc.)ma anche molti aiuti ingiustificati ad imprese di vario genere.
L'IVA potrebbe aumentare anche in misura considerevole dal 2018 il che non ritengo che possa compensare la riduzione del canone RAI da 100 a 90 euro.
Molti gli interventi per i Comuni ma come visto c'è il blocco delle aliquote che elimina l'autonomia degli enti locali creando problemi ai bilanci.
Ci sono interventi per contenere la spesa dei ministeri, ma poi si spendono soldi per cose di dubbia utilità. Alcuni interventi appaiono a rischio. Ma è il complesso delle entrate che non assicura certezze. I tagli previsti non sono certi mentre le spese appaiono tutte chiare e non legate alle entrate. 
Molte norme sono rivolte all'attrazione degli investimenti (art. 23) che quando verranno prima di dare frutti impiegheranno del tempo.
Alcune norme che almeno in apparenza sembrano giuste (come quella di inserire tra i lavori usuranti - art. 32 - il personale turnista degli ospedali) , possono tradursi in costi aggiuntivi anche perché il personale posto eventualmente in minor aggravio avrebbe potuto lavorare in ambulatori, dedicarsi all'assistenza domiciliare, ecc.
Delle privatizzazioni più volte annunciate pare che non ci sia più traccia....
Penso che comunque in Parlamento siano già pronti migliaia di emendamenti fatti non solo per cercare di rendere difficile il percorso della legge, ma anche per ottenere qualcosa, qualche soldo per la proprie clientele, come purtroppo avviene tutti gli anni, in cambio del proprio voto....

FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE

All'interno della bozza di legge di stabilità desta interesse la presenza all' Art. 20 della Fondazione Human Technopole: il progetto per il nuovo polo di ricerca dopo Expo Milano 2015 che dovrebbe far capo all' Istituto Italiano di Tecnologia, insieme al Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi Milano Bicocca, in collaborazione con gli istituti di ricerca clinica e ospedaliera di Milano, la Fondazione Edmund Mach di Trento, la Fondazione ISI di Torino, il CINECA di Bologna e il CREA, hanno completato il progetto scientifico che promuove un approccio multidisciplinare e integrato sul tema della salute e dell'invecchiamento. Medicina, big data, nanotecnologie e nutrizione le parole chiave per creare una nuova conoscenza scientifica e nuove tecnologie. L'obiettivo è rendere l'Italia uno dei Paesi leader mondiale nell'ambito delle tecnologie umane e della long life. Ma ecco il testo dell'art. 20:
Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, è istituita la Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca “Human Technopole” di cui al decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione (di seguito “Fondazione”). Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all’estero.
Sono membri fondatori il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
Il Comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del progetto scientifico Human Technopole predispone lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l’altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human Technopole. 
Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L’affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, fermo restando il relativo regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali affidati
Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all’uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme  previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed altri soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto Human Technopole di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sullo base dello stato di avanzamento del progetto Human Technopole di cui al comma 1. 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l’Istituto Italiano di Tecnologia in ordine al progetto Human Technopole di cui al comma 1, ed il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
Un bel mucchio di soldi.

L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER I NUOVI COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI NELLA PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO 2017

Proseguo con l'esame di alcuni articoli della bozza di legge di bilancio per l'anno 2017 passando all'art. 47 che tratta dell' Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Una norma interessante che prevede quanto segue:
"Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis".

LA NO TAX AREA PER I PENSIONATI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

L'Art. 33 della bozza di legge di bilancio per l'anno 2017 prevede quella che nel testo viene definita "No tax area pensionati" .
Così viene stabilito che all’articolo 13 del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986 n. 917, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: “3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. 
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
Si tratta un passo avanti importante ma c'è ancora molta strada da fare....

IL GOVERNO BLOCCA DI NUOVO LE ALIQUOTE FISCALI DEI COMUNI, MA POI RIDUCE I TRASFERIMENTI, COME FARANNO A FARE I BILANCI QUESTI NOSTRI COMUNI?

Ancora sulla legge di stabilità 2017: L'Art. 11 che ha come oggetto : Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 prevede che all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 siano apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 26 le parole “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2016 e 2017”;
b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016.”.
Da una parte il governo riduce continuamente i trasferimenti ai Comuni, anche in base all'introduzione del' federalismo fiscale, poi però in contrasto con questo principio viene imposto di non ritoccare le aliquote. Un sistema veramente singolare che è in contrasto con l'autonomia degli enti locali.
Come faranno a far quadrare i conti i Comuni ? Con le multe agli automobilisti cattivi? 

martedì 25 ottobre 2016

LE NORME SUL PERSONALE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

L'art. 60 della bozza della legge di bilancio 2017 approvata circa dieci giorni fa dal Consiglio dei Ministri consta (per ora) di circa 105 articoli. Molte le cose interessanti, specialmente per la sanità.
In particolare molte sono le norme che riguardano il personale:
  • C'è un fondo per il rinnovo dei contratti della PA di 1,4 miliardi di euro per il 2017 e di 1,850 miliardi a decorrere dall’anno 2018 (anche se in proposito si sta lavorando a un fondo di 1,9 miliardi fin dal 2017, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni). 
  • Un altro fondo vincolato è previsto per la stabilizzazione dei precari in sanità (assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale), con 75 milioni di euro per il 2017 e di 150 milioni a decorrere dal 2018.
  • C'è anche una novità nell'art. 26:  la pensione anticipata per infermiere e ostetriche. In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, potrà accedere all’anticipo pensionistico (APE) chi svolge professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, e anche gli addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, se lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Ora vedremo quando verrà presentata in Parlamento e quali cambiamenti e miglioramenti verranno inseriti.... 

DIFFERITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DI BILANCI DEI COMUNI

Dalla bozza di legge di  bilancio 2017 che stiamo leggendo si scopre che, anche a motivo delle numerose modifiche della normativa sul finanziamento degli enti locali il comma 9 dell'art. 69 prevede che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.
Ma siamo ancora agli inizi....

UN AIUTO PER I NUOVI NATI DI 800 EURO E PERMESSI OBBLIGATORI PER I PAPA'

L' art. 50 della bozza di legge di bilancio 2017 fatto trapelare (poco) dal Governo è deidcato al "Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore) così a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto in unica soluzione, a domanda della futura madre, dall’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza.  Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato anche per l’anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, e al medesimo congedo si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell’onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2017 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge

NELLA LEGGE DI bilancio 2017 I PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' VENGONO RINVIATI AD UN PROVVEDIMENTO CHE VERRA'

La bozza di proposta per la legge di stabilità che è stata fatta finalmente trapelare dal Governo è dedicata in massima parte agli investimenti e allo sviluppo. Finalmente all'art. 48 troviamo scritto che "Nelle more dell’attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all’articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vengono adottati, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’anno 2017, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all’articolo 1, comma 387, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definiti mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge". Ancora una volta mentre alcune cose vengono stabilite anche in maniera puntigliosa in certi capitoli a favore degli imprenditori, qui si rinvia ad un decreto che verrà....