venerdì 25 novembre 2016

REGIONE LAZIO IL CONSIGLIO INIZIERA' IL 6 DICEMBRE L'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI AI COMUNI

Il 24 novembre  con la relazione dell'assessore regionale agli Enti Locali, il Consiglio regionale del Lazio ha avviato oggi l'iter legislativo della proposta di legge n. 317 recante la disciplina e il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni, a Roma Capitale e alla Città metropolitana di Roma Capitale, oltre che il riordino delle forme associative tra gli enti locali e il superamento delle comunità montane.
La discussione generale e l'inizio dell'esame dell'articolato sono stati calendarizzati per i giorni 6 dicembre (alle ore 16) e 7 dicembre (alle ore 11). 
Sui 18 articoli del testo sono stati già presentati 3460 emendamenti, di cui 20 della Giunta, 26 dei consiglieri di maggioranza e il resto a firma di consiglieri dei gruppi di minoranza, ma il termine per la loro presentazione è stato riaperto fino alle ore 20 del 5 dicembre (subemendamenti fino alle ore 15 del 6 dicembre).
La proposta di legge n. 317 si inserisce nel percorso di riforma della governance degli enti di area vasta e del sistema degli enti locali già avviato con vari interventi legislativi statali, a partire dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), alla quale ha fatto seguito, a livello regionale, l'articolo 7 della legge di stabilità regionale 2016, che, nel recepire la "Delrio", ha rinviato a un successivo provvedimento il conferimento di ulteriori funzioni amministrative agli enti locali. 
Da qui il provvedimento illustrato il 24  in Aula che appunto riordina e conferisce ulteriori funzioni a Roma Capitale, ai comuni e alla Città metropolitana. Oltre al percorso tracciato dalla legge Delrio, la proposta di legge in esame alla Pisana si occupa altresì del riordino del sistema dell'associazionismo comunale e del superamento delle comunità montane. Infine, sono previste nuove procedure per la definizione degli ambiti territoriali ottimali (Ato).
Al termine della relazione dell'assessore, il presidente del Consiglio regionale ha  rinviato al 6 dicembre l'esame della proposta di legge n. 317.
Il testo della  P.L. 317 lo trovate qui:

L'ANAC HA ADOTTATO UN NUOVO REGOLAMENTO

Il Consiglio dell'ANAC nella seduta del 16 novembre ha approvato il nuovo Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.
Il regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, delle sanzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell’ufficio competente dell’istruttoria per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli può individuare, all'interno dell’Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell’istruttoria relativa ai singoli procedimenti. Il responsabile del procedimento deve assicurare il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell’istruttoria, garantendo il contraddittorio e l’effettività del diritto di difesa dei soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento.
L’Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell’attività della Guardia di Finanza, d’ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l’esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione o dell’ente interessato di fornire, nel termine di trenta giorni, le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente. La richiesta è, altresì, inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell’Amministrazione o dell’ente interessato, affinché lo stesso attesti, ai sensi dell’art. 14 lettera g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell’Ufficio.
Il Responsabile della trasparenza e l'OIV o l’Organismo con funzioni analoghe, danno riscontro, anche con una nota congiunta, alla richiesta dell’Autorità, indicando i motivi della mancata pubblicazione e, qualora la stessa dipenda da omessa comunicazione del soggetto obbligato, trasmettono all'Autorità i dati identificativi, l’indirizzo di posta elettronica certificata personale, e l’indirizzo di residenza dal soggetto medesimo, forniti all'Amministrazione/Ente.
Nel caso in cui dalla nota del responsabile della trasparenza o dell'OIV o Organismo con funzioni analoghe emerga l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione, l’ufficio dispone l’archiviazione, dandone comunicazione al Consiglio mediante predisposizione di un report mensile.
Per leggere il testo completo del regolamento leggete qui:

giovedì 24 novembre 2016

IL CONSIGLIO DI STATO DECIDENDO IN VIA DEFINITIVA HA DATO RAGIONE ALLA SIS PER LA GARA DEI PARCHEGGI DEL COMUNE DI SABAUDIA

Il Consiglio di Stato, Sezione V,  ha posto la parola fine alla vertenza relativa alla gara per la concessione del servizio di sosta del Comune di Sabaudia con la sentenza n. 4916 depositata il 23 novembre. 
Il ricorso al Consiglio di Stato era stato presentato dalla società SIGI  Servizi srl contro il Comune di Sabaudia e la società SIS srl  per la riforma della precedente sentenza del TAR di Latina. 
La decisione è stata molto argomentata. oggetto del giudizio era l’appalto per "l'affidamento della concessione del servizio di gestione di parcheggi a pagamento, anche da realizzare, compresa fornitura, installazione, manutenzione e gestione convenzionata parcometri, ausiliari del traffico e gestione multe CdS", indetto dal Settore Finanze e Tributi del Comune di Sabaudia con deliberazione n. 45 del 12 marzo 2015, per la durata di dodici anni, da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con valore del servizio stimato in circa 10.800.000,00 Euro.
Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 18 marzo 2015 e sulla GURI in data 20 aprile 2015.
Il Consiglio di Stato pur avendo respinto numerose eccezioni sollevate dalla SIS ha ritenuto che la SIGI non ha soddisfatto il requisito di gara originario dei 1.500 stalli previsto dal bando, dal momento che l'avviso datato 9 maggio 2015, con cui il Comune ha inteso modificare la lex specialis di gara, riducendo tale misura a 1.000 stalli, è da considerarsi illegittimo.
Sono, infatti, illegittime tutte le modifiche od integrazioni della lex specialis che non hanno goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara, con la conseguenza che deve continuare a farsi riferimento al requisito di 1.500 stalli, non soddisfatto dall'aggiudicataria.
Conclusivamente l’appello è stato respinto, in quanto infondato.
Dalla lettura della sentenza si rilevano comunque gli errori dell'ufficio del Comune; ancora una volta desidero ribadire l'urgenza di applicare il D.lgs 50/2016 affidando per il nuovo anno la gara all'ente aggregatore competente.
Il testo integrale della sentenza che è molto argomentata lo trovate qui

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Come annunciato ieri il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto legge n.193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (Atto Senato n. 2595, sul quale era stata posta la questione di fiducia.
La votazione ha dato il seguente esito: 162 si, 86 no e un astenuto.
Questo è il testo approvato.
Per una migliore comprensione del testo ecco le note di lettura:

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMPLETA LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ieri pomeriggio il Consigli dei Ministri si è riunito per la 141a volta per esaminare alcuni provvedimenti urgenti, tra i quali alcuni decreti legislativi delegati dalla L. 124/2015 completando così, almeno per ora il quadro della riforma della P.A.
In particolare sono stati approvati in via definitiva i seguenti cinque decreto delegati per molti dei quali c'era viva aspettativa:
1) Disciplina della dirigenza della Repubblica
Dopo l'acquisizione  dei pareri parlamentari si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Nello specifico, il sistema della dirigenza sarà costituito dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso. 
2) Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale 
Sono stati acquisiti i pareri parlamentari e si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Nello specifico, al fine di garantire ai cittadini qualità e efficienza dei servizi sono previsti, tra l’altro, modalità competitive per l’affidamento, costi standard e livelli dimensionali almeno provinciali degli ambiti di erogazione dei servizi.
3) Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2)
Sono stati acquisiti i pareri parlamentari e si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
4) Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
Nello specifico, il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio. Più nel dettaglio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte. Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede 4 ulteriori azioni che riguardano: la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%; la riduzione del 30% del numero dei consiglieri; la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio. Il provvedimento introduce quindi maggiore chiarezza sui compiti delle Camere con l’obiettivo di focalizzarne l’attività su attività istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici. Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio. Nell’ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.
5) Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
Nello specifico, per la prima volta gli Enti pubblici di ricerca (Epr) avranno un riferimento normativo comune, che elimina molti dei vincoli gestionali previsti per la PA. Un sistema di regole più snello e più appropriato alle esigenze del settore. Il decreto prevede autonomia gestionale e statutaria per gli Enti, il recepimento della Carta europea dei ricercatori e più libertà nelle assunzioni dei ricercatori. Come accade già per le Università, gli Enti che hanno risorse per farlo potranno assumere liberamente entro il limite dell’80% del proprio bilancio. L’unico vincolo sarà il rispetto del budget.
Non appena disponibili pubblicherò i testi dei nuovi decreti.

mercoledì 23 novembre 2016

OGGI 24 NOVEMBRE DOVREBBE ESSERE APPROVATO DAL SENATO IN VIA DEFINITIVA IL DECRETO LEGGE IN MATERIA FISCALE

Questa mattina a partire dalle ore 9:30 nell'Aula del senato  sono previste le dichiarazioni di voto e la chiama per il voto finale sul disegno di legge di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (Atto Senato n. 2595 ), nel testo già approvato dalla Camera, sul quale il Ministro Boschi a nome del Governo aveva posto la questione di fiducia nella seduta di ieri .
La decretazione d'urgenza si dimostra ancora una volta come una forte invasione del potere esecutivo nei confronti del potere legislativo affidato in base alla Costituzione al Parlamento.
Nella proposta di riforma ancora una volta si è perduta una occasione per mettere un freno alla questione di fiducia che viene posta con eccessiva frequenza..... 
Il nuovo testo che dovrebbe diventare legge lo trovate qui:

martedì 22 novembre 2016

COSA PREVEDE LA RIFORMA PER I COMUNI

Questa riforma della costituzione non si limita a fissare i princìpi.
L'art. 118 stabilisce che le funzioni amministrative saranno attribuite ai Comuni salvo che siano conferite a città metropolitane, regioni e stato sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
L'art. 119 stabilisce che i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente.
Addirittura i costi standard assurgono a vincolo costituzionale: art. 119 comma 4°: “con legge dello stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime”.
L'art. 39  prevede invece che "Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione."

QUELLO CHE NON C'E' NELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

Molti hanno scritto criticando le cose che si vuole modificare, ma non hanno considerato quelle che si sono “dimenticati” di inserire; si tratta di questioni per le quali da anni sono pendenti proposte di legge in Parlamento e che non vengono approvate dalla maggioranza spesso con la risposta che "non è il momento".... 
Ci si sarebbe attesi che in questa proposta di riforma fossero stati inseriti questi temi:
  • Il diritto delle opposizioni (come esiste da sempre in gran Bretagna e che attribuisce un ruolo più importante alla minoranza)
  • La regolamentazione delle democrazia interna dei partiti (più democrazia interna dei partiti si traduce i maggiore democrazia nel Paese)
  • Il divieto di cambiare partito una volta eletti (è sotto gli occhi di tutti il numero dei cambiamenti di casacca di moltissimi parlamentari in questi anni)
  • L’eliminazione della questione di fiducia sulle leggi ordinarie (la richiesta del voto di fiducia da parte del Governo sulle leggi ordinarie consiste in una sopraffazione nei confronti del potere legislativo che già subisce i decreti legge del Governo, le leggi di approvazione dei  Trattati internazionale, ecc.; tutti modi che utilizza il Governo per fare in modo che il parlamento sia occupato prevalentemente a discute questioni di proprio interesse,

lunedì 21 novembre 2016

LA RESPONSABILITA' CONTABILE DI DIRIGENTI E DIPENDENTI PER MANCATA O RITARDATA RISCOSSIONE DEI CREDITI (TASSE, CANONI, MULTE ECC.)

E' noto il fatto che tra i crediti accertati e le somme riscosse dai Comuni ci sinao spesso delle notevoli divergenze che poi provocano l'accumularsi di residui attivi che, co l'andare del tempo divengono inesigibili con un danno rilevante per l'amministrazione. Su questo tema più volte ha avuto già occasione di intervenire la Corte dei Conti.
Di recente la Corte dei Conti  ribadisce con una sentenza dell'8 novembre scorso, n. 302/2016 la responsabilità dei dirigenti ma anche dei dipendenti che hanno determinato un danno all’ente per mancati incassi di somme, nonché per gli oneri aggiuntivi in termini di spese legali e di transazioni che sono stati determinati dai ritardi con cui hanno adottato atti amministrativi di loro spettanza. 
Tali responsabilità sarebbero maturate a seguito di comportamenti negligenza nello svolgimento delle proprie attività.
Nella sentenza si legge che “i convenuti, dando prova di disinvolta noncuranza e dando prova di scarsa attitudine a ricoprire un pubblico ufficio, hanno, ciascuno per il settore di competenza, colposamente trascurato le attività propedeutiche alla riscossione degli oneri concessori dovuti all'ente locale”.
In capo ai dipendenti, tra le varie censure, si evidenziano le seguenti:
·  avere “omesso significativi adempimenti”;
·  condizione di “disordine amministrativo”;
· mancata “riscossione degli oneri di costruzione e dei relativi accessori (con conseguenti compiti di quantificazione e irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché di escussione delle polizze fideiussorie per morosità)”;
· non si può sostenere che si è abilitati da parte di un dipendente di categoria C esclusivamente allo svolgimento di compiti esecutivi perché “la qualifica di funzionario (abilitato a trasmettere all'esterno la volontà dell'Amministrazione) è in radice incompatibile con compiti esecutivi (quali quelli dell'archivista o del commesso)”;
· Secondo  la Corte i dipendenti avrebbero  consapevolmente rallentato le attività istituzionali dell'ufficio di appartenenza, determinando causalmente i mancati recuperi monetari da parte dell'Amministrazione per ottenere il pagamento di lavoro straordinario.
La sentenza integrale la trovate qui:
https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&id=12185310&cods=12&mod=stampa

IL NUOVO SENATO SE PASSERA' LA RIFORMA APPROVATA A MAGGIORANZA DAL PARLAMENTO

Com'è noto la Costituzione attualmente prevede che  le due Camere rappresentano la Nazione e hanno gli stessi identici poteri. Votano la fiducia al governo e possono sfiduciarlo, e devono approvare entrambe lo stesso testo affinché diventi legge dello stato. 
Nel caso in cui la riforma costituzionale venisse approvata, il Senato vedrà diminuire molte delle sue funzioni attuali, specie quelle relative all'attività legislativa. 
Il governo non avrà più bisogno della fiducia del Senato.
Il Senato però assumerà un ruolo specifico nel raccordo tra i livelli istituzionali e nella valutazione dell’amministrazione pubblica.
Con la riforma sarà necessaria l’approvazione del Senato solo per alcuni tipi di legge: quelle sul sistema costituzionale e le garanzie ad esso connesse, quelle che riguardano il Senato o lo status di senatore e quelle che disciplinano l’ordinamento degli enti territoriali. 
Le proposte di legge che ricadono in queste categorie potranno essere presentate indifferentemente nelle due camere.
Su tutte le altre leggi il Senato potrà proporre solamente delle modifiche, ma la Camera potrà anche non tenerne conto riapprovando lo stesso testo. Inoltre queste proposte potranno essere solo presentate alla Camera in prima lettura, nonostante il Senato mantenga il potere di iniziativa legislativa per ciascuno dei suoi membri. A questo scopo, per evitare il rischio che le proposte dei senatori non vengano mai prese in considerazione, il Senato potrà, con un voto a maggioranza assoluta, chiedere alla camera di esaminare un disegno di legge entro 6 mesi.
Ma, se vincesse il sì, il Senato avrà anche delle funzioni non legislative infatti  il Senato diventerebbe un organo di raccordo tra i diversi livelli istituzionali, in particolare lo stato, l’Unione europea e gli enti territoriali. 
Essendo composto in massima parte da consiglieri regionali e sindaci, il nuovo Senato dovrebbe essere chiamato a rappresentare regioni, città metropolitane e comuni. 
Il Senato conserverà altre funzioni come quella della nomina dei Giudici costituzionali, nel caso in cui fosse modificata la Costituzione il Senato nominerà due giudici della Corte costituzionale su 15, mentre la camera ne nominerà due.
I senatori parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica ma essendo diminuiti di numero conteranno dimeno.
Il Senato continuerà ad esprimere il proprio parere sulle nomine del Governo.
Una competenza nuova ed interessante potrebbe essere quella di  valutare le politiche pubbliche, ma è una cosa tutta da verificare.

IL NUOVO ATTO AZIENDALE DELLA ASL LATINA

Con deliberazione n. 505 del 15 novembre scorso il Commissario Straordinario della ASL Latina ha adottato una proposta di modifica dell'Atto aziendale della stessa ASL approvato dal precedente DG Caporossi con deliberazione n. 86/2015.
Si tratta di modifiche organizzative che, come si legge nelle premesse dell'atto riguardano essenzialmente:
  • potenziamento delle funzioni di staff alla Direzione generale
  • semplificazione e ottimizzazione della "line" tecnico-amministrativa
  • potenziamento della funzione di committenza e di governo aziendale periferico
  • semplificazione del dipartimento delle Professioni sanitarie
  • consolidamento e razionalizzazione della rete ospedaliera.
In sostanza viene aumentato il numero delle Unità Operative Complesse dello "staff" accentrando il potere presso la Direzione generale che viene ad avere addirittura ben nove UOC con un appesantimento notevole.
Nello stesso tempo si nota che il complesso dei dirigenti amministrativi è ridotto a sette, cui si aggiungono due avvocati, due sociologi, un analista, un architetto e un ingegnere. Si deve supporre che la responsabilità di alcune funzioni di staff prettamente amministrative sia stata affidata a personale appartenente al ruolo sanitario, distogliendolo così dalle funzioni proprie.
Per quanto riguarda le funzioni di "line" si rileva la soppressione della UOC "Sistemi informativi" proprio in un momento in cui l'informatica oramai ha assunto un ruolo importantissimo nella sanità; la spiegazione è che questa materia sarà gestita dalla ASL di Frosinone in quello che viene definito "Dipartimento operational", che dovrà gestire anche il provveditorato, il tecnico e il patrimonio; dal che ci si augura che le cose possano andare meglio di adesso che esistevano strutture di maggiore prossimità?
E' prevista una diversa organizzazione dei distretti e qui si vede una maggiore conoscenza dei problemi pratici, peraltro non c'è un riferimento alle strutture che dovranno poi essere utilizzate per la gestione e l'erogazione dei servizi dato che in tutto l'Atto aziendale si parla solo di sfuggita ed una sola volta delle Case della salute e questo nonostante gli impegni assunti anche di recente dal presidente Zingaretti su questo tema. Pertanto non si comprende come sarà possibile gestire i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) che ancora non decollano. 
Viene alleggerito il Dipartimento delle professioni sanitarie rispetto al passato e questa sembra una soluzione giusta.
Per quanto riguarda il c.d. consolidamento della rete ospedaliera si assiste invece all'ennesima formalizzazione di riduzioni di posti letto avvenute anche in contrasto con le direttive della regione Lazio, per cui il numero dei letti pubblici è ancora inferiore agli standard previsti dal D.I. n. 70/2015.
Manca ancora l'adozione del Piano strategico un documento obbligatorio le cui Linee Guida sono state dettate dal Presidente Zingaretti con il  DCA U00251/2014, nè è noto quando questo avverrà. 
Il numero dei posti letto del presidio ospedaliero Centro rimane invariato a n. 148 letti divisi in due ospedali che sono proprio quelli di più recente costruzione e che potrebbero essere utilizzati in maniera migliore per dare risposte specialistiche alla popolazione di tutta la provincia. 
Per quanto riguarda l'organizzazione il numero delle UOC è contenuto nel numero massimo consentito, ma, come sinteticamente illustrato l'organizzazione è molto più centralizzata, il che comporterà come conseguenza un ulteriore accentramento del personale di cui invece si sente la necessità a livello territoriale. 
In merito all'atto si legge che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Collegio di Direzione, del Consiglio dei Sanitari, della Conferenza locale per la sanità e che sono state consultate le organizzazioni sindacali; sarebbe interessante leggere i verbali di queste sedute per comprendere coma sia stato possibile assentire a queste decisioni.


LA GIORNATA DEGLI ALBERI E GLI OBBLIGHI DEI COMUNI

Foliage
Il 21 novembre si celebra in tutta Italia la Giornata degli alberi e dei boschi voluta dal ministero dell'Ambiente e istituita coi la legge 10/2013.
Centinaia le iniziative che coinvolgono le scuole, ma non solo, nella tutela del patrimonio arboreo nazionale. 
Gli alberi ci aiutano a vivere meglio contribuendo a mantenere pulita l'aria ma anche a migliorare il paesaggio e il nostro benessere. 
Il Ministro dell'ambiente Galletti ha dichiarato che questa giornata ci richiama alla salvaguardia di un bene comune, che è un simbolo di identità culturale, ma soprattutto è un preziosissimo alleato per città più sostenibili che producano meno emissioni.
proprio i questi giorni in molti paesi del mondo, ma anche in alcune zone d'Italia ammiriamo il fenomeno del  foliage grazie al quale gli alberi e le foreste sembrano delle pennellate di colore.
La legge che ha istituito questa giornata (ignorata purtroppo da molti Comuni) oltre a ribadire il principio di piantare un albero per ogni nuovo nato, prevede che ogni Comune debba provvedere a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio in aree urbane di proprietà pubblica e che ciascun Sindaco al termine del mandato renda noto il bilancio arboreo, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati e al termine del mandato stesso dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di competenza. Un adempimento che non viene rispettato.