domenica 19 marzo 2017

IL FREEDOM OF INFORMATION ACT ANCORA IGNORATO IN MOLTI COMUNI

Com'è noto il D. Lgs n. 97/2016 ha modificato l’articolo 5 del d. lgs 33/2013 introducendo nell'ordinamento italiano l’istituto dell’accesso civico generalizzato, sulla base delle esperienze da molti anni attuate  nei Paesi anglosassoni secondo il modello FOIA (Freedom of Information Act) emanato negli  USA sin dal 1966.
La nuova norma quindi, con un ritardo di cinquanta anni vuole assicurare,  anche a tutti i cittadini italiani, di conoscere le informazioni, i dati e i documenti nella disponibilità delle amministrazioni e afferenti all'organizzazione e all'attività delle stesse, con il solo limite del rispetto  dell’esigenza di tutelare gli eventuali interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 
Nonostante la nuova normativa sia entrata in vigore già da molti mesi (La Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha esultato dopo l'approvazione del decreto), quasi nessun Comune ne ha pubblicizzato le modalità di utilizzo né ha regolamentato le procedure.
Oltretutto vi è tuttora una diffusa resistenza a consentire l'accesso agli atti.
Meno male che dal 4 all'11 marzo 2017 è stata tenuta la settimana degli open data...
Il problema è quindi quello di comprendere come fare ad ottenere i documenti in possesso dell'amministrazione quando questo diritto non venga soddisfatto.
La materia rientra evidentemente sotto il principio della trasparenza amministrativa,  
L’accesso generalizzato si deve porre su un piano diverso rispetto all'accesso documentale che è caratterizzato da un rapporto qualificato con i documenti che si intendono conoscere, derivante proprio dalla titolarità, in capo al soggetto richiedente, di una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento. 
Per presentare l' istanza di accesso civico generalizzato,  non è richiesta alcuna legittimazione soggettiva: l’accesso è garantito a “chiunque” e quindi il richiedente non deve dimostrare, nell'istanza che inoltra all'amministrazione, alcuna relazione qualificata con i documenti e i dati che intende conoscere. 
Inoltre, non è necessario esternare alcuna motivazione sul perché si intende conoscere la documentazione richiesta. 
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
nel caso di rifiuto o di ingiustificato differimento (che  devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla norma) il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in genere questa funzione è affidata al Segretario comunale), che deve decidere con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. ….. 
Infine, avverso la decisione dell'amministrazione comunale (oppure, nel caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), il richiedente dovrà proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo. 
Come si vede se il Comune non vuole consegnare un atto la strada è ancora in salita.

sabato 18 marzo 2017

I NUOVI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA: DPCM 12 gennaio 2017

Finalmente sulla G.U. n. 65 del 18 marzo è stato pubblicato il DPCM del 12 gennaio 2017 recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 1 del D.lgs 229/99 in base ai quali sono posti a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: 
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; 
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell' appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; 
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
Il nuovo Decreto sostituisce integralmente – a distanza di 16 anni - il DPCM 29 novembre 2001, con cui erano stati definiti per la prima volta le attività, i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse raccolte attraverso la fiscalità generale.
Ecco le principali novità del DPCM 12 gennaio 2017:
  • innova il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che risaliva al 1996, escludendo prestazioni obsolete e introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate. Per esempio: adroterapia, enteroscopia con microcamera ingeribile, tomografia retinica (OTC);
  • innova il nomenclatore dell’assistenza protesica, dopo 18 anni, introducendo ausili protesici tecnologicamente avanzati ed escludendo quelli obsoleti. Per esempio: strumenti e software di comunicazione alternativa ed aumentativa, tastiere adattate per persone con gravissime disabilità, protesi ed ortesi di tecnologie innovative;
  • aggiorna gli elenchi di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket. Inserisce più di 110 entità, tra malattie rare singole e gruppi, e 6 nuove patologie croniche;
  • offre nuovi vaccini e individua nuovi destinatari in accordo con il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale.
  • Aggiorna la lista delle prestazioni che il SSN offre gratuitamente (senza ticket) a coppie e donne in epoca preconcezionale, e in gravidanza e in puerperio in pieno accordo con le Linee guida sulla gravidanza;
  • introduce lo screening neonatale per sordità congenita e cataratta congenita. E lo screening neonatale esteso per molte malattie metaboliche ereditarie a tutti i nuovi nati;
  • inserisce l’endometriosi nell’elenco delle patologie croniche ed invalidanti, negli stadi clinici moderato e grave. Di conseguenza, si riconosce alle pazienti il diritto ad usufruire in esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo;
  • trasferisce la celiachia dall’elenco delle malattie rare all’elenco delle malattie croniche. Sarà sufficiente una certificazione di malattia redatta da uno specialista del SSN per ottenere il nuovo attestato di esenzione;
  • recepisce la legge n. 134 del 2015 sui disturbi dello spettro autistico, che prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico;
  • inserisce nella specialistica ambulatoriale tutte le prestazioni necessarie per la procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, fino ad oggi erogate solo in regime di ricovero.

Il nuovo provvedimento rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni e Società scientifiche. La Legge di stabilità 2016 ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA. 
Per garantire l’aggiornamento continuo, sistematico, su regole chiare e criteri scientificamente validi dei Livelli essenziali di assistenza, è stata istituita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel SSN  presieduta dal Ministro della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale.
I LEA li trovate sul  S.O. N. 65/2017

venerdì 17 marzo 2017

QUASI COMPLETATO L'ITER DELLE MODIFICHE AL CODICE PENALE E A QUELLO DI PROCEDURA PENALE

Il Senato ha approvato il 15 marzo scorso, con 156 voti a favore, 121 contrari e un astenuto il ddl di riforma del processo penale. 
Il provvedimento avendo subito delle modifiche deve tornare  all'esame della Camera che l'aveva approvato nel settembre scorso.
Molto attesa la riforma della prescrizione che per alcuni reati in danno dei minori, decorrerà dal compimento della maggiore età della vittima (salvo che la notizia del reato sia precedente al compimento dei 18 anni). Il provvedimento dispone inoltre che l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per i reati di corruzione, concussione, peculato. 
È previsto l'aumento delle pene per furti e rapine. 
C'è anche l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso, che viene punito con il carcere da sei a dodici anni (attualmente è da 4 a 10 anni), l'aumento delle pene per il furto in abitazione, lo scippo e la rapina (da 4 a 10 anni), per l'estorsione aggravata (da 6 a 7 anni).
Nel disegno di legge non manca l'attenzione al problema delle intercettazioni, per le quali è prevista una delega al Governo sulle misure per garantire la riservatezza e la diffusione di immagini o conversazioni telefoniche fraudolentemente captate. 
Sarà punito fino a 4 anni chi diffonde registrazioni di conversazioni tra privati captate fraudolentemente al solo fine di infangarne la reputazione. Non c'è punibilità è esclusa se le registrazioni integrano una prova in un processo o sono usate per la difesa o per il diritto di cronaca.
Il testo approvato è il seguente: S. 1824

NUOVI OBBLIGHI E SANZIONI PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Pubblicato sulla G.U. 64/2017 anche il D.Lgs 7 febbraio 2017 , n. 27 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, 
Le nuove norme dispongono sanzioni per la violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni
nutrizionali e sulla salute.  
Ora c'è più difesa per i consumatori.
L’operatore del settore alimentare che impiega nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità
degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l’indicazione è nutrizionale.
Ora il problema sarà quello dei prodotti importati da paesi che non recano le nuove etichette. 
I consumatori italiani dovranno fare attenzione e leggere bene le etichette, preferendo i produttori che applicano le nuove disposizioni.
Il testo del decreto lo trovate sulla g.u. 64

APPROVATA LA LEGGE SUL RISCHIO CLINICO

Finalmente è stata pubblicata la legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, una legge che ha avuto un percorso molto lungo e travagliato e che mira ad affrontare in maniera più corretta rispetto al passato il problema dei rischi legati alla professione medica e della malpractice.
Il provvedimento, riforma la responsabilità professionale dei medici, ha risvolti sia in ambito civile che penale. Lo scopo di questo testo è quello di riportare equilibrio tra il professionista sanitario e il paziente, protagonisti di un rapporto che, soprattutto negli ultimi anni, è risultato sbilanciato, nella maggior parte dei casi a favore del paziente a causa di taluni avvocati.
I particolare all'art. 1 si afferma che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell’individuo e della collettività. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.  Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Vengono introdotte le buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste in linee guida.
Vengono introdotte nuove norme sulla responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie.
L'art. 7 stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 -bis , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private,
compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. 
La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie 
Il testo completo lo trovate sulla  GU 64

giovedì 16 marzo 2017

SABAUDIA: IL COMUNE INDICE UNA NUOVA GARA PER LE PULIZIE

Il Commissario straordinario del Comune di Sabaudia con deliberazione n. 22 in data 16 marzo ha stabilito di indire una gara per l'affidamento del servizio di pulizia per dei locali del Comune per la durata di 36 mesi. La gara ha un valore di € 540.000,00 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 80.000,00.
La gara sarà aggiudicata in base al principio dell'offerta più vantaggiosa.
Poiché l'ente ha aderito alla Centrale Unica di Committenza si riterrebbe che presso la capofila (Comune di Terracina) dovrebbe essere costituito un ufficio preposto alla gestione di tutte le procedure di acquisto; inoltre forse sarebbe opportuno che progressivamente le gare dei Comuni aderenti alla CUC venissero portate alla medesima data di scadenza in moto che poi si possa fare un'unica gara. 

IL RAPPORTO 2016 DELLA GUARDIA DI FINANZA

Questa mattina alle ore 10:00, presso il Salone d’Onore della caserma “Gen. B. Sante Laria” del Comando Generale, è stato presentato il Rapporto Annuale 2016 della Guardia di Finanza. All'evento sono intervenuti il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan e il Comandante Generale, Gen. C.A. Giorgio Toschi.
Moltissimi gli accertamenti svolti dalla GdF su delega della Corte dei Conti, dai quali apprendiamo che l'Italia solo lo scorso anno ha avuto un danno patrimoniale di 5,3 miliardi di euro (denunciati 8.067 soggetti per responsabilità erariale) dovuto a sprechi e gestioni non corrette dei fondi pubblici.
Nel corso del 2016 sono stati individuati appalti pubblici affidati ad aziende in modo irregolare per un totale di 3,4 miliardi di euro, sono stati denunciati 1.866 responsabili, 140 dei quali arrestati. 
C'è stato un aumento del 200 per cento rispetto al 2015.
Anche nell'ambito del sistema previdenziale e sanitario sono state individuate truffe per 158 milioni di euro (8.926 persone denunciate, 87 delle quali finite in arresto), ma ben più grave è il buco creato da chi ha percepito o richiesto illegittimamente finanziamenti pubblici dallo Stato italiano e dalla Comunità Europea: 775 milioni di euro, che hanno portato alla segnalazione ai magistrati di 3.066 imprenditori e privati cittadini.
Moltissimi gli illeciti contro la P.A. a seguito  delle quasi 4.000 indagini svolte nel 2016 su tutto il territorio italiano su dipendenti e funzionari pubblici per reati ed altri illeciti contro la Pubblica Amministrazione: 4.031 denunciati, di cui 241 arrestati; la metà dei denunciati è accusata di abuso di ufficio, il 21 per cento di peculato, il 23 per cento di corruzione e concussione.
Anche la sanità ha occupato la GdF che ha accertato l'irregolarità di due ticket sanitari su tre con conseguente danno erariale di circa sei milioni di euro.
Qui trovate il Rapporto.

SABAUDIA: LA PESCA SOTTOCOSTA E' VIETATA...


Mi hanno inviato alcune foto che mostrano delle imbarcazioni che hanno gettato le reti a meno di 200 metri dalla costa.
Al riguardo il Ministero delle politiche agricole e forestali ha emanato il Decreto  10 giugno 2004 recante la "Disciplina delle reti da posta fissa" in cui viene disposto:
Art. 1. 1. Le reti da posta fissa sono quelle reti, ancorate al fondo marino, destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano.
Art. 2. 1. E' consentito l'impiego delle reti da posta fisse purché la superficie complessiva non sia superiore a 20.000 mq ciascuna.
Art. 3. 1. Le reti da posta fissa devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non piu' di 200 metri. 2. Le estremità dell'attrezzo debbono essere muniti di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
Art. 4. 1. E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti piu' foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Qualcuno dovrebbe intervenire.

mercoledì 15 marzo 2017

IL LAZIO E' STATO COLLOCATO NEL REPORT DEL MINISTERO DELLA SALUTE ALL' 11° POSTO

Il Ministero della salute, avvalendosi come nel passato dell' Istituto Sant'Anna di Pisa, ha pubblicato i risultati dei Livelli Essenziali di Assistenza al 2014.
Molte e significative le differenze tra le regioni e in particolare tra quelle del nord e quelle del sud.
Il Lazio arranca ancora per quanto riguarda la prevenzione degli screening sui tumori e nelle vaccinazioni degli anziani, ma ci sono carenze anche nei tempi di risposta del servizio 118 e ancora nei tempi di intervento per la rottura del femore dell'anziano.
Nel complesso il rapporto afferma che c'è un leggero miglioramento nel Lazio anche se è stato collocato all'11° posto. rispetto alle altre regioni, mentre in precedenza era al 9°.
Sarebbe interessante fare una analisi per ciascuna provincia per vedere le differenze.
Il documento lo trovate qui: Rapporto monitoraggio LEA

SABAUDIA LA GESTIONE DEI PARCOMETRI TORNA ALLA S.I.S.

Nel pomeriggio di oggi 15 marzo è stata pubblicata all'Albo pretorio online la determinazione n. 39 in data 8 marzo 2017 cl Settore finanze e tributi (Reg.Gen. n. 310/2017) avente per oggetto: "Servizio parcheggi a pagamento. Presa atto della sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicataria soc. S.I.S. srl. e conseguente esecutività delle sentenze TAR n. 201/2016 e Consiglio di Stato n. 4916/2016 di aggiudicazione per risarcimento in forma specifica". 
Si conclude così, almeno per il momento, una vicenda molto complessa che ha visto ancora una volta il Comune soccombere in una vertenza aperta, questa volta, dalla soc. S.I.S.
Sarà interessante conoscere il costo complessivo di questa vicenda e accertare le eventuali responsabilità

martedì 14 marzo 2017

PIU' TRASPARENZA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DLLE MANIFESTAZIONI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

A differenza dagli anni passati quest'anno il Settore Attività produttive ha pubblicato un bando per la gestione delle manifestazioni organizzate direttamente per la primavera e l'estate di quest'anno. 
Le manifestazioni potranno avere vario contenuto : mostre scambio, eventi di promozione culturale, musicale, sociale, ecc, mostre e feste,
Potranno partecipare:
La Pro loco, 
Le associazioni di categoria, 
Le associazioni di produttori o commercianti,
Le associazioni purchè regolarmente costituite.
Sono previsti i criteri in base ai quali saranno valutati i progetti 
Mi auguro che fiita la gestione commissariale non si torni al passato e questa trasparenza  venga manutenuta.

SABAUDIA: ASSISTENZA SOCIALE: I NUOVI PARAMETRI DI ACCESSO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

Il Commissario straordinario con DELIBERAZIONE N. 21 ha approvato la definizione dei parametri di accesso all'assistenza economica e dei relativi interventi economici per l'anno 2017 come segue:
I FASCIA (da € 000,00 a € 5.831,00)  prestazione una tantum € 900,00
II FASCIA (da € 5.831,01 a € 9.740,00) prestazione una tantum € 540,00
III FASCIA  (da € 9740,01 a € 14.136,00 prestazione una tantum € 300,00

Sono state confermate le altre percentuali di contributi degli anni precedenti.
Alle richieste, da presentare entro il 10 giugno per il primo semestre ed entro il 30 ottobre per il secondo deve essere allegata l'attestazione ISEEE.