giovedì 20 aprile 2017

GRAVE ATTO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL TESTO CORRETTIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI.

Il Parlamento italiano ha ratificato solamente nel 2009 la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione nel 2003 e nel 2012 la Convenzione penale europea contro la corruzione del 1999; sempre nel 2012 è stata approvata la legge n. 190 recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» che ha istituito l’ANAC e che al 7° comma dell’art. 1 stabilisce che il Sindaco individui il responsabile della prevenzione della corruzione nel Segretario comunale (salva diversa e motivata determinazione); in questo modo per combattere questo fenomeno così pervasivo anche negli enti locali viene prevista non solo una nuova funzione, ma anche la sua strutturazione. 
Come si può vedere non c'è stata per molti anni attenzione a questo fenomeno, anzi siamo stati più volte additati come omissivi sul tema della prevenzione della corruzione.
Il nuovo Codice degli appalti approvato poco più di un anno fa con il D.lgs 50/2016 voleva essere uno strumento per prevenire la corruzione negli appalti pubblici; allo scopo di perfezionare il testo il governo, prima della scadenza dell'anno ha predisposto una bozza di decreto che prevedeva alcune piccole modifiche resesi necessarie a seguito della prima esperienza operativa; tra esse c'era anche il comma 2 dell'art. 211 riguardante il potere dell'ANAC, ove richiesta di parere dalla stazione appaltante o da una o più delle parti,  di intervenire in via preventiva nel caso in cui venisse ravvisato un vizio di legittimità nel corso delle procedure di gara mediante un atto di raccomandazione alla stazione appaltante.
Il testo dello schema di provvedimento è stato inviato al Consiglio di Stato, alla Conferenza Stato regioni e alle Commissioni parlamentari che hanno formulato il loro parere in merito sulla base del testo ricevuto.
A sorpresa, con l'art. 123 del nuovo testo  approvato in via definitiva da Palazzo Chigi il predetto comma 2 dell'art. 211 viene abrogato espressamente.
Si tratta non solo di un comportamento scorretto nei confronti dell'ANAC e di tutti quelli che hanno espresso il parere sul documento, ma un vero a proprio attacco al sistema di prevenzione della corruzione.
Il Governo ha approvato il testo senza accorgersi di nulla ?
Le pronte promesse del Presidente del Consiglio non sono sufficienti a fugare le nubi addensatesi sul Governo in quanto come spiegato il cambiamento del testo non può essere assolutamente una semplice svista. 

mercoledì 19 aprile 2017

IL LATTE E' PRODOTTO DALLA VACCA E NON DALLA MUCCA

Ieri è entrata in vigore la normativa che obbliga l'indicazione sulle etichette di alcuni prodotti alimentari della loro provenienza.
Quasi ovunque si legge la frase "latte di mucca", ma si tratta di un errore.
Il Regio decreto n. 994/1929 al Titolo V stabilisce quanto segue:
"Requisiti del latte. Mungiture, filtrazione, refrigerazione, raccolta, trasporto. 
Per «latte alimentare» deve intendersi il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di animali in buono stato di salute e di nutrizione. 
Con la sola parola «latte» deve intendersi il latte proveniente dalla vacca. 
Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale che lo fornisce, così per esempio «latte di capra», «latte di asina», ecc. 
Il latte di vacca messo in commercio, oltre che essere genuino ed integro, deve corrispondere ai seguenti requisiti: a) peso specifico fra 1,029 e 1,034 a + 15° C; b) grasso non inferiore al tre per cento; c) residuo secco magro non inferiore all'8,70%. È ammesso un residuo secco magro sino al limite dell'8,50%, purché il tasso di grasso sia superiore al 3,15% .
L'autorità comunale, quando abbia accertato che, nelle zone di produzione, il latte contenga maggiore quantità di grasso della percentuale sopra indicata, determinerà la percentuale stessa in relazione con l'accertamento fatto."
Pertanto è errata la dizione latte di mucca.
Il termine tecnico per indicare la femmina di bovino che ha già figliato e che quindi produce il latte è "vacca". 
Le figlie si chiamano  lattonzole,  finché si nutrono solo di latte (normalmente fino a circa un anno di età), poi  si chiamano  vitelle fino a quando figliano.

E' STATO CONVERTITO IN LEGGE IN VIA DEFINITIVA IL D.L. 25/2017 CHE HA CANCELLATO IL VOUCHER

Nella seduta pomeridiana di ieri mercoledì 19 aprile, il Senato ha approvato in via definitiva, con 140 voti favorevoli, 49 contrari e 31 astenuti, il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 25, sul lavoro accessorio, cosiddetto "abrogazione voucher" (ddl n. 2784).
In questo modo la Corte di Cassazione potrà procedere ad annullare il referendum promosso dalla CGIL, ma resta il vuoto lasciato dalla abrogazione della normativa che regolava alcuni tipologie di lavoro occasionale.
Il Governo si prepara ad emanare nuove norme, si pensa al modello francese.

COME HA SPESO I SOLDI DEI CITTADINI IL COMUNE DI SABAUDIA NEL 2016

Dal rendiconto del Comune di Sabaudia relativo all'esercizio 2016 approvato di recente si rileva che, grazie alla cura da cavallo avviata dalla gestione commissariale sono state ridotte  notevolmente molte spese; purtroppo  ancora persistono numerose disuguaglianze rispetto ad altri comuni di analoghe dimensioni e i costi pro capite e in percentuale di alcune missioni sono in molti casi di gran lunga superiori alle attese. Sarebbe auspicabile che il Commissario dott. Quarto rimanesse con noi ancora un anno, ma questo al momento non è consentito dalla normativa che vuole che si vada alle elezioni il giorno 11 giugno. 
Per il momento dobbiamo prendere atto che chi verrà dovrà proseguire sulla strada intrapresa dal Commissario straordinario razionalizzando le competenze tra i settori facendole collimare con le missioni previste dal D.lgs 118/2011 evitando cioè che ci siano competenze assegnate ad personam a questo o a quel responsabile di settore anche perché solo dal rispetto di una omogeneità di competenze è possibile fare dei confronti effettivi.
Allo stato comunque appare esorbitante (come purtroppo già evidenziato l'anno passato) la percentuale di spesa degli affari generali e il costo che grava su ogni cittadino per detti servizi che comprendono numerose consulenze peraltro non tutte pubblicate nella sezione amministrazione trasparente.
Se si spende troppo per i servizi generali, si spende poco per altri servizi come la manutenzione delle strade, la cultura, lo sport, i servizi sociali, ecc...
Sarebbe stato opportuno fornire ai cittadini una illustrazione del bilancio sociale; negli anni passati quando ero all'opposizione l'ho fatto io (anche se sarebbe spettato al sindaco dell'epoca) ; poi ho proseguito a farlo come cittadino....
I dati utilizzati sono stati tratti dal rendiconto ed elaborati da me.

IL MINISTERO DELLA SALUTE RELAZIONE SULLA PRESENZA DI ADDITIVI ALIMENTARI

Il Ministero della salute ha pubblicato la Relazione riguardante il controllo ufficiale degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari, nell'ambito del Piano nazionale additivi 2015-2018 -
Un documento molto importante per la nostra salute,
Le attività di controllo svolte hanno evidenziato una pianificazione in linea con i criteri di campionamento matrici e Additivi Alimentari (d'ora in avanti AA) basati prevalentemente su indicatori di rischio (rapporto quantità di AA assunto/dose giornaliera accettabile; tossicità specifica dell’AA). 
I risultati ottenuti hanno evidenziato quanto segue: 
  • Complessivamente l’utilizzo degli AA nelle diverse filiere di produzione avviene in modo controllato e conforme ai regolamenti. 
  • Il sistema di categorizzazione del rischio utilizzato nel Piano, basato prevalentemente su indicatori di carattere valutativo/tossicologico, appare sostanzialmente adeguato. 
  • I dati evidenziano che il sistema dei laboratori è orientato prevalentemente ad attenzionare alcuni AA ed in particolare i conservanti tradizionalmente impiegati dagli OSA. 
  • La problematica relativa all’utilizzo illegale di solfiti nelle preparazioni di carni necessita di costante attenzione in relazione alle caratteristiche di “allergene” di tali AA. 
Per quanto riguarda alcune categorie funzionali di additivi alimentari è stato  evidenziato che alcune tipologie, oggi particolarmente importanti dal punto di vista tecnologico (edulcoranti e coloranti), risultano complessivamente meno indagate sotto il profilo analitico. 
Tale criticità è da attribuirsi in prima analisi alle difficoltà di carattere metodologico costituite dalle determinazioni quantitative dei coloranti, attualmente in corso di risoluzione grazie alla collaborazione tra l’ISS ed i laboratori del controllo ufficiale. 
Alcune Regioni hanno anche effettuato un’attività di campionamento per la determinazione di metalli pesanti negli AA i cui risultati non hanno evidenziato NC.; tale attività è stata svolta ancorché prevista a partire dal secondo anno del Piano.
Servirebbero più controlli sul territorio.
Qui trovate il documento:
PIANO NAZIONALE ADDITIVI

AGGIORNATI GLI INDICATORI DEL BES CHE ORA SONO STATI INSERITI NEL DEF

Da alcuni anni il CNEL e l'ISTAT hanno elaborato gli indicatori per  il BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE.
La legge n. 163/2016 di riforma del bilancio dello Stato ha introdotto gli indicatori di benessere equo e sostenibile nel ciclo della programmazione economica e di bilancio. L'inclusione di tali indicatori costituisce un'innovazione rilevante perché impegna il governo a considerare le dimensioni del benessere accanto a quelle più strettamente economiche nella valutazione delle politiche pubbliche.
Con il compito di selezionare e definire gli indicatori BES da collegare alla legge di Bilancio, è stato istituito, presso l'ISTAT, il "Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile", presieduto dal Ministro dell'Economia e composto dal Presidente dell'ISTAT, dal Governatore della Banca d'Italia e da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica.
I lavori del Comitato non sono ancora conclusi, ma su richiesta del Ministro dell'Economia, sono stati individuati in via sperimentale 4 indicatori sui quali realizzare l'esercizio di simulazione di impatto delle politiche già per il DEF2017.
I 4 Indicatori scelti sono: 
"Reddito medio disponibile aggiustato pro capite"; 
"Indice di disuguaglianza del reddito disponibile"; 
"Tasso di mancata partecipazione al lavoro"; 
"Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti", 
per i quali l'Istat ha fornito le stime aggiornate al 2016.
Il DEF2017 comprende anche l'allegato "Il Benessere equo e sostenibile nel processo decisionale", nel quale sono riportati i dati forniti dall'Istat sull'andamento, nell'ultimo triennio, dei 4 indicatori selezionati dal Comitato e le previsioni sulla loro evoluzione fino al 2020, elaborate dal MEF.
Qui trovate i nuovi INDICATORI aggiornati.

martedì 18 aprile 2017

LA CONFERENZA DELLE REGIONI HA APPROVATO UN PROPRIO DOCUMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN

La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 6 aprile, ha approvato un documento sulla “proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione della “direttiva Bolkestein” sui servizi nel mercato interno che istituisce una procedura di notifica dei regimi autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi.
Il testo formalizza alcune osservazioni che le Regioni hanno illustrato nel corso dell’audizione che si è tenuta in Senato il 23 marzo.
Si tratta a mio avviso di una strada corretta per affrontare un problema complesso che dovrebbe consentire di superare i conflitti  ed evitare nuove manifestazioni,
Qui trovate il Documento.

I COMUNI POSSONO CHIEDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LA REVISIONE PARZIALE DELL'ACCATASTAMENTO

Molto spesso avviene che in un Comune ci siano degli immobili che per una serie di motivi sono stati accatastati in modo tale da pagare somme irrisorie non corrispondenti alla realtà. 
Tutti i Comuni possono richiedere all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, ubicate nelle microzone comunali caratterizzate da un anomalo scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio catastale degli immobili. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone "per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato...e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali" (articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
Cosa sono le microzone: la microzona rappresenta una porzione del territorio comunale (in molti casi, coincidente con l’intero Comune) che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti (articolo 2 del Dpr 138/1998).
Cosa vuol dire revisione del classamento: la revisione del classamento (cioè della categoria e della classe) comporta la variazione delle rendite catastali delle unità immobiliari. Va ricordato che la categoria catastale viene attribuita in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dell’immobile; la classe viene determinata, in primo luogo, in base al contesto urbano di ubicazione e, in secondo luogo, con riferimento alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare non considerate per l’attribuzione della categoria.
Come funziona il processo di revisione: la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, situate all’interno delle microzone comunali "anomale", può essere richiesta dal Comune.
L'Agenzia, accertata la sussistenza dei presupposti, avvia con provvedimento del Direttore l’attività di riclassamento e di revisione delle rendite catastali.
In seguito alle verifiche tecniche effettuate dagli uffici dell’Agenzia, gli intestatari delle unità immobiliari urbane interessate ricevono un avviso di accertamento, con la rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale.

lunedì 17 aprile 2017

L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nei Comuni troviamo uffici ancora sommersi dalle carte.
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005) definisce il documento informatico ("rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti") in contrapposizione al documento analogico ("rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti") e lo inquadra come elemento centrale di quel processo di innovazione della Pubblica amministrazione finalizzato alla completa digitalizzazione delle pratiche amministrative.
Nonostante i provvedimenti emanati per l'informatizzazione del procedimento amministrativo che garantirebbe più speditezza e certezze anche nel rispetto dell'ordine di trattazione, molti Comuni gestiscono ancora le pratiche amministrative e tecniche alla vecchia maniera.
I Sindaci che saranno eletti alle prossime elezioni dovranno affrontare subito questo problema per dare un segnale di svolta concreto verso la trasparenza.
Solo la digitalizzazione di tutti i procedimenti consentirà di trasformare i Comuni in tante case di vetro.


DAL 19 APRILE SCATTA L'OBBLIGO DELL'INDICAZIONE DELL'ORIGINE PER I PRODOTTI LATTIERO CASEARI....LEGGETE LE ETICHETTE

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce in etichetta l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
L'obbligo scatterà dal 19 aprile 2017 su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. 
"Vogliamo garantire - dichiara il Ministro Martina - la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori. Con la sperimentazione dell'origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy. Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori." "L'Italia - conclude il Ministro - continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari, perché è una chiave decisiva per la competitività e la distintivita' dei modelli agricoli."
COSA CAMBIA
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) "Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte";
b) "Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte".
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA". 
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: 
- latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE". 
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.

IL DIRITTO AD ESSERE CURATI IN UNO STUDIO MEDICO CHE ABBIA I REQUISITI DI LEGGE

Molti pazienti in alcune zone quando vanno dal loro medico di base trovano uno studio medico che non rispetta i requisiti previsti dalle norme, ma spesso non conoscono i loro diritti e in particolare di essere visitati in un locale che rispetti  quanto stabilito nel  D.P.R, 28/9/90 n.314 che. ai sensi dell'art.19 della legge n. 833/78, ha reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. In particolare l'art.8 del predetto Accordo contiene norme sui "requisiti e apertura degli studi medici"
Anche se non è espressamente menzionato dall'articolo in questione, gli studi devono innanzitutto corrispondere alle norme contenute nei regolamenti edilizi comunali.
Infatti, è in detti regolamenti che possono trovare enunciazione più precisa anche gli stessi requisiti della norma convenzionale. specialmente per quanto concerne l'illuminazione, l'areazione dei locali ed i servizi igienici.
Ai requisiti relativi alla sala di attesa ed ai servizi igienici, vanno aggiunti gli arredi e le attrezzature per l'esercizio della professione.
Pertanto, ferma restando la conformità ai regolamenti di igiene ed alla normativa più generale vigente in materia, gli studi professionali dei medici di medicina generale dovranno presentare i seguenti standards minimi
1) per quanto concerne le caratteristiche strutturali lo studio dovrà essere articolato in:
LOCALE ATTESA, SERVIZI IGIENICI, LOCALE STUDIO: illuminati ed aerati in maniera idonea;
2) la dotazione degli arredi dovrà essere così caratterizzata:
a. SALA ATTESA: sedie o equivalenti (minimo 6 posti a sedere, tavolo porta riviste, attaccapanni. porta ombrelli;
b. SERVIZI IGIENICI accessibili agli utenti: cestino porta-rifiuti, carta igienica sapone, asciugamani.
c. STUDIO: una sola scrivania. una poltrona o sedia, due sedie, lettino, predellino, un armadietto o equivalente, uno schedario o equivalente, un cestino porta rifiuti;
3) La dotazione dello STRUMENTARIO DI BASE dovrà essere costituita da: 1 sfigmomanometro, 1 fonendoscopio, 1 martelletto, abbassalingua (usa e getta), 1 pinza anatomica, 1 pinza chirurgica, 2 forbici, bollitore o sterilizzatrice. mezzi chimici per sterilizzazione, laccio emostatico. materiale di medicazione (garze, cotone. alcool. ecc.) bacinella reniforme.
4) STRUMENTARIO INTEGRATIVO è necessario che lo stesso sia adeguato alle prestazioni di particolare impegno professionale effettuate dal medico. In particolare per l'aerosol terapia è necessaria una apparecchiatura fissa ed un apposito locale autorizzato secondo la normativa in vigore, compresa quella della CEE.
Inoltre, ai sensi dell'allegato "D" (prestazioni di particolare impegno professionale) al D.P.R. n.314/90, il medico convenzionato è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta attestante le prestazioni, tra quelle incluse nell'allegato medesimo, relativamente alle quali lo studio sia corredato da idonea attrezzatura.
L'eventuale accertamento del venire meno dei requisiti minimi di cui all'art.6 del D!P.R. n.314/90, sarà contestato al medico, sentito il parere del Comitato Consultivo di USL ex art 36, assegnando allo stesso medico un termine, per la regolarizzazione, adeguato all'entità dei rilievi contestati, comunque non inferiore a 60 giorni.
I commi 30 e 41 dell'art.8 del già citato D.P.R. n.314/90 prevedono che i locali dello studio convenzionato possono essere inseriti anche in un appartamento ad uso di civile abitazione o in strutture adibite ad altre attività, a condizione che esistano ingressi indipendenti, sia eliminata ogni comunicazione tra lo studio e le altre strutture e, in ogni caso, esistano i requisiti minimi stabiliti dalla norma.
I pazienti sono nel pieno diritto, ove verificassero che i locali utilizzati non corrispondano ai requisiti citati, di segnalare la cosa alla ASL competente.

LE MOZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Parlamento inglese 
Molti cittadini non sanno in cosa consistono le mozioni: si tratta di atti approvati dal Consiglio Comunale con il quale esso:
a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta; 
b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale, ed all'attività svolta dal Comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti; 
c) organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative, e stabilisce impegni per l'azione delle commissioni e della Presidenza; 
d) disciplina procedure, e stabilisce adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni; 
e) assume tutte le decisioni che lo Statuto ed i regolamenti prescrivono siano adottate attraverso una mozione. 
Le proposte di mozione possono essere presentate al Consiglio Comunale da ogni componente del Consiglio stesso.
Le proposte di mozione sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le inserisce all'ordine del giorno nei termini previsti dallo Statuto.
Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che lo Statuto e l'articolo 45 del presente regolamento stabiliscono per le mozioni, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, oppure se il suo contenuto esuli dalle materie di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.
L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sottoscritta da 1/5 dei consiglieri ai sensi di legge.
Una proposta di mozione, o più proposte di mozione con uguale oggetto, in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare, complessivamente sottoscritte da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale, devono essere iscritte dal Presidente all'ordine del giorno di una seduta di sessione ordinaria che si svolga entro i successivi dieci giorni, ovvero, ove non se ne svolgano entro tale termine, della prima seduta successiva di una sessione ordinaria. Nessun consigliere può sottoscrivere una proposta di mozione ai sensi del presente comma prima che siano trascorsi sette giorni dalla sottoscrizione di un'altra proposta.
Il Consiglio Comunale può esaminare una proposta di mozione, se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
Quando l'oggetto di una mozione è iscritto all'ordine del giorno, il Presidente deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte di mozione relative a tale oggetto che vengano presentate prima dell'inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare.
Il Presidente deve inoltre sottoporre all'esame del Consiglio le proposte di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione iscritta all'ordine dei lavori, che vengano presentate in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare prima dell'inizio della discussione della deliberazione.
Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta, e la proposta di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione.
Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, qualora una proposta di mozione, pur avendo lo stesso oggetto di una deliberazione o di altra mozione, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente può non porla in votazione iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente può altresì, su richiesta dei proponenti, porre in votazione soltanto la parte pertinente.
All'esame delle proposte di mozione si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per le proposte di deliberazione dall'articolo 35.
Il Presidente del Consiglio Comunale, qualora una proposta di mozione sia relativa ad eventi imminenti, può stabilire un termine entro il quale l'esame in commissione deve concludersi.
La discussione di più proposte di mozione sullo stesso oggetto avviene congiuntamente.
La discussione di una proposta di deliberazione, e delle proposte di mozione relative allo stesso oggetto, avviene congiuntamente.
Il Consiglio Comunale può decidere, su proposta del Presidente, che la discussione di più proposte di mozione con oggetti analoghi avvenga congiuntamente. Sulla proposta del Presidente è consentito un intervento contrario.
La trattazione delle proposte di mozione in Consiglio Comunale avviene con le modalità stabilite all'articolo 117, comma 7.
Gli emendamenti relativi alle proposte di mozione devono essere presentati in forma scritta prima dell'inizio della seduta in cui sono iscritte o, dopo l'esame della commissione, reiscritte all'ordine del giorno, e per quelle di cui, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera b), è iscritto all'ordine del giorno il solo oggetto, entro l'ora successiva alla presentazione ed alla trasmissione di copia ai capigruppo. Eccezionalmente, il Presidente può consentire la presentazione di emendamenti dopo tali termini, ed in forma verbale.
Il Presidente può consentire la presentazione di subemendamenti.
La discussione di emendamenti e subemendamenti avviene congiuntamente alla discussione della proposta di mozione alla quale si riferiscono. La votazione, salvo quanto disposto al comma successivo, avviene separatamente.
Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente approvata dalla maggioranza dei votanti, può decidere che la votazione degli emendamenti e dei subemendamenti relativi ad una proposta di mozione, avvenga congiuntamente, o sulla base di parziali raggruppamenti.
Il Presidente può porre in votazione la proposta di mozione comprensiva degli emendamenti presentati, che il primo firmatario della suddetta mozione dichiara esplicitamente di accettare.
In caso di emendamenti alla proposta di mozione approvati dalla commissione consiliare competente, che il primo firmatario in tale sede dichiara esplicitamente di accettare, la proposta di mozione è posta in votazione dal Presidente nella sua forma comprensiva degli emendamenti medesimi.
Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono trasmesse dalla Presidenza al Sindaco ed al Segretario Generale affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, ne curino l'attuazione. Sono altresì trasmesse ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti competenti per materia, per gli adempimenti successivi.
Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dalla Presidenza agli enti dei quali le mozioni eventualmente trattino.
Presso gli uffici del Consiglio Comunale è tenuto, eventualmente mediante strumenti informatici, il registro delle mozioni, nel quale le mozioni approvate sono inserite in ordine numerico progressivo.
Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività del Sindaco e della Giunta possono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione. Alla scadenza di tale termine, ovvero ogni quattro mesi, il presidente della commissione consiliare competente per materia, procede alla verifica, convocando ad una seduta della commissione il Sindaco, o gli assessori da questi delegati. Qualora il presidente non provveda, e un quarto dei consiglieri, ovvero capigruppo che li rappresentino, lo richiedano, la comunicazione deve essere calendarizzata in una riunione del Consiglio Comunale, da svolgersi entro i dieci giorni successivi alla richiesta.