martedì 20 giugno 2017

FINALMENTE REGOLAMENTATA L'ATTIVITA' DEI "COMPRO ORO"

Con un decreto legislativo in data 25 maggio n. 92/2017 il Governo ha inteso disciplinare l'attività di compro oro. Si tratta di un provvedimento molto atteso con il quale vengono dettate disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.
Viene istituito un registro degli operatori.
Vengono previsti strumenti per la tracciabilità delle operazioni.
Viene stabilito l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Sono previste pesanti sanzioni nei confronti dei trasgressori.
Speriamo che  la nuova amministrazione comunale ne faccia tesoro.

QUALE GIUDICE E' COMPETENTE IN MATERIA ELETTORALE ?

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione in data 26 maggio hanno emesso un'ordinanza molto interessante in materia di controversie in materia di giurisdizione elettorale tra giudici amministrativi e giudici ordinari.
In particolare dal testo dell?ordinanza si legge che:
-nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cass., sez. un., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262); -per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusta l'art. 126 del d.lgs. n. 104 del 2010, a norma del quale «il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

lunedì 19 giugno 2017

MENTRE I CANDIDATI PENSANO AL BALLOTTAGGIO CI SONO SCADENZE CHE URGONO E DECISIONI DA PRENDERE

I candidati alle elezioni sono tutti presi dal ballottaggio e cercano (giustamente) di non pensare a cosa ci sarà da fare dopo, ma i problemi incalzano, oltre a tutti gli adempimenti relativi all'insediamento e al passaggio delle consegne (che non è solo una cerimonia ma consiste oramai in un evento molto importante) c'è da organizzare la prima seduta e l'ordine del giorno del Consiglio che sarà presieduta dal Consigliere anziano, cioè da quello che ha preso più voti di preferenza e che nel caso di Sabaudia è la sig.ra Immacolata Iorio che ha preso 642 preferenze.
Immediatamente dopo c'è da tener presente che l’art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale al nuovo ente denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”.
Quindi c'è da assumere una scelta ed una decisione ben precisa ed urgente.
Tutti conoscono il problema della difficoltà del Comune ad incassare gran parte delle somme accertate e di quanto questa cosa pesi sulle finanze comunali.
A decorrere dal 1° luglio i Comuni che vorranno continuare ad utilizzare come strumento di riscossione coattiva anche il ruolo dovranno procedere all'adozione di apposita delibera, che dovrà essere adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, e pertanto di competenza consigliare.
Al fine di facilitare i Comuni in tale adempimento, la Fondazione IFEL dell'ANCI ha anche predisposto uno schema di deliberazione.

SABAUDIA: I DIBATTITI ELETTORALI E L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI

Si avvicina sempre di più la data del ballottaggio e i clima politico si scalda.
Uno dei temi secondo me importanti nella città di Sabaudia da approfondire durante la campagna elettorale avrebbe dovuto essere quello dell'integrazione delle comunità di origine straniera come quella indiana che rappresentano oramai una percentuale elevata degli abitanti.
Nei vari dibattiti che ci sono stati solamente gli Scout dell'Agesci hanno posto una domanda su questo tema ai candidati che ha ricevuto risposte molto differenti.
Eppure gli immigrati sono in aumento, infatti, almeno a stare ai dati dell'ISTAT al 1° gennaio 2017 su una popolazione residente totale di 20.432 persone, erano presenti 2.473 immigrati (ufficialmente iscritti all'anagrafe) di cui 1.635 maschi e 835 femmine.
Si tratta di circa il 12% degli abitanti e questi sono solamente i dati ufficiali mentre come è noto moltissimi solo stagionalmente quelli clandestini ma che lavorano in agricoltura contribuendo all'economia della comunità.
Di integrazione sociale non si parla più da quando venne a Sabaudia il Ministro Riccardi e in quell'occasione al Sindaco Lucci che faceva gli onori di casa rammentai pubblicamente che proprio l'anno prima (2011) il Consiglio comunale aveva respinto (con 10 voti contrari: De Piccoli, Benedetti, Chiarato, Ciriello, Capriglione, Fogli, Iodice, Zeoli, Cuccaroni e N.Bianchi e 4 a favore: Brugnola, A.Bianchi, Schintu e Mignacca; astenuti Lucci e Di Maio, assenti gli altri ) la mia Mozione per istituire una Consulta dei migranti, la figura del consigliere aggiunto all'interno del Consiglio comunale e assumere un mediatore culturale.
L'unico dato positivo di questi ultimi anni è stato il progetto realizzato dall'Associazione In-Migrazione con Marco Omizzolo e  Simone Andreotti a Bella Farnia.
Per il momento l'unico luogo dove assistiamo all'integrazione è la scuola...poi più nulla 

FINALMENTE, DOPO UN ANNO ARRIVA LA CIRCOLARE ATTUATIVA DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO AGLI ATTI E AI DATI POSSEDUTI DALLE P.A.

Dopo quasi un anno dall'approvazione del D.lgs 97/2016 ecco che...finalmente...arriva con data 30 maggio 2017 la Circolare della Ministra Madia che intende dare attuazione all'istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013.
Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico”. Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato disciplinati dall'art. 5-bis, c. 1-3, del D.lgs. n. 33/2013
Fino ad ora mole amministrazioni non hanno brillato per l'applicazione della norma, ora si spera che cambino registro.
In particolare nella circolare si parla:
Di diritto di accesso generalizzato:
- dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c.
3, d.lgs. n. 33/2013);
- dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art.
5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida A.N.AC.
Del principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo
Nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale
dell’interesse a conoscere. Pertanto, nei casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le
amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all'interesse conoscitivo che la richiesta mira a
soddisfare (v. anche Linee guida A.N.AC.
In base a questo principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all'interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall'amministrazione come richiesta di accesso generalizzato.
Del criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto
Sul piano procedimentale, il principio appena richiamato dovrebbe indurre le pubbliche amministrazioni a privilegiare il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto di accesso generalizzato. In particolare, in assenza di una espressa previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità della domanda di accesso. Salvo quanto specificato più avanti (§ 3), si deve ritenere in linea di principio contraria alle finalità della disciplina legislativa in tema di accesso generalizzato la possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali.
Data la lunghezza della circolare ne raccomandola lettura integrale:
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 2/2017 

SABAUDIA : SOSPESA LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA....

Sul sito web del Comune di Sabaudia è stato pubblicato oggi il seguente avviso :"Si informa che, causa le vicende che hanno interessato l'impianto RI.DA. Ambiente di Aprilia, la raccolta della frazione umida, nella giornata odierna, non verrà effettuata. Sono allo stato in corso incontri presso la Regione Lazio per la tempestiva soluzione del problema, che coinvolge diversi altri Comuni della Provincia. Ci si scusa per l'inconveniente, non dipendente da questa amministrazione".
Com'è noto l'impianto della RI.DA raccoglie i rifiuti di ben 66 Comuni del Lazio.
L'impianto della RI.DA  si occupa del Trattamento Meccanico Biologico (TMB) Con questa locuzione vengono indicati gli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, nei quali i rifiuti vengono trasformati in Combustibile da rifiuti (CDR),  un  combustibile destinato ad alimentare i termovalorizzatori.
Purtroppo il problema che si è verificato ad Aprilia è legato anche alla carenza di un numero di impianti sufficienti  nella nostra regione.
Il D.Lgs. 152/06 prevede specifiche attribuzioni di competenze in capo a Stato, Regioni, Province e Comuni.
Entro il 31 dicembre 2017 in base al Piano dei rifiuti si sarebbero dovuti raggiungere i seguenti tre obiettivi:
Ob1) Obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
Ob2) Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale;
Ob3) Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti che sia efficiente, dotato delle migliori tecnologie disponibili, teso a garantire ’autosufficienza impiantistica
Purtroppo la situazione è sempre più complessa e di difficile soluzione e ritengo che i tre obiettivi non potranno essere raggiunti a livello regionale entro l'anno anche a causa della inadeguatezza della rete degli impianti necessari.

IL SERVIZIO DI SALVAMENTO SECONDO L'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2017

La stagione balneare in molte località è iniziata il 15 giugno , a quella data, in base alle Ordinanze della Capitaneria di Porto avrebbero dovuto essere già avrebbero dovuto essere disponibili in ogni stabilimento le attrezzature per il salvamento: binocolo, megafono, salvagente anulare, salvagente tipo torpedo, con annessa sagola galleggiante, un rullo con almeno 300 metri di cavo galleggiante con imbracatura , bandiere di comunicazione ed infine un natante tipo pattino con scafo dipinto in rosso recante la scritta salvataggio dotato di un mezzo marinaio posizionato sulla battigia. Ma qualcuno controlla che tutte qureste attrezzature siano funzionanti ?

domenica 18 giugno 2017

LA PRESCRIZIONE DEL REATO PENALE : COSA CAMBIA

Con 267 sì e 136 contrari la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di riforma del Codice penale, del  Codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario.
Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell'ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle novità previste dal provvedimento entrano in vigore fin da subito, altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.
Molto importante, innanzitutto, la riforma della disciplina della prescrizione. 
Dopo la sentenza di condanna in primo grado, la prescrizione del reato sarà sospesa per un periodo massimo di 18 mesi; la stessa cosa avverrà dopo la sentenza di condanna in appello. 
Anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l'interruzione del corso della prescrizione.
L'interruzione della prescrizione avrà effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
L'interruzione della prescrizione non potrà comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.
Cambia anche la disciplina nel caso di reati gravi contro i minori. 
Nei casi di violenza sessuale, stalking, prostituzione e pornografia la prescrizione decorrerà solo a partire dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima. 
Questo per tutelare i minori offesi dal reato, che spesso non hanno i mezzi per denunciare con tempestività gli atti subiti.
Ora la legge deve essere promulgata dal Capo dello Stato e pubblicata sulla G.U.

IL CONTRIBUTO DI ANCI LAZIO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA RIGENERAZIONE URBANA

In questi giorni è in discussione presso il Consiglio regionale del lazio la proposta di legge per la rigenerazione urbana.
Al riguardo l' Anci Lazio ha comunicato di valutare con assoluto favore la proposta legislativa regionale finalizzata a disciplinare gli interventi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio nell’ottica di:

a) Costituire un’opportunità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, da rigenerare e/o da recuperare ad una funzione attuale, senza ulteriore consumo di territorio;
b) Offrire l’occasione per concorrere a valorizzare particolari ambiti urbani;
c) Consentire un’accurata e prudente attivazione dei percorsi di partenariato misto pubblico-privato;
d) Concorrere a riavviare un ciclo economico legato all’edilizia, oggi quasi spento. 
Suggerisce alcune puntuali osservazioni migliorative del testo sottoposto all’approvazione, con l’intento di rendere più agile e snello il percorso attuativo della legge stessa. 
In particolare:
L’esclusione della possibilità di intervento nelle aree naturali protette – art. 1, comma 2, lettera b) -, si rileva eccessivamente penalizzante, sia perché i piani delle aree naturali protette sono tutti precedenti, ove approvati, a questo provvedimento legislativo; sia perché contraddice le finalità dichiarate dalla proposta, riportate nella relazione allegata (lettere a), b), c) e d)): riqualificazione di aree urbane degradate, qualificazione della città pubblica esistente con limitazione di ulteriore consumo del suolo, sicurezza statica dei manufatti edilizi e sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
Dove, se non nelle aree protette, si rilevano ancor più significativi gli interventi previsti dalla PdL 365/2017?
In questa ottica sarebbe opportuno espungere la lettera b) del comma 2, dell’art. 1; o almeno, se proprio deve restare, si precisi che i Comuni ricadenti in area protetta possono proporre specifici progetti di rigenerazione e di recupero del patrimonio edilizio in accordo con l’Ente gestore dell’area protetta.
La procedura di individuazione delle aree in cui realizzare gli interventi - art. 2, comma 3 -, si rileva eccessivamente complessa, oltreché appesantita, da una serie di documenti di complessa struttura tecnica, che richiedono l’acquisizione di professionalità esterne al Comune, con tutto quello che ciò comporta in termini operativi.
Si suggerisce al riguardo di suddividere gli interventi deliberativi del Consiglio Comunale in due tempi.
Un primo intervento deliberativo, di carattere ricognitivo-programmatico, ricomprendente gli adempimenti previsti dalle lettere a) e b) del comma in questione.
Un secondo intervento deliberativo, di carattere dispositivo, finalizzato a definire in maniera dettagliata i singoli aspetti della rigenerazione ricomprendente le lettere c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma.
La diversa formulazione del comma, come suggerito, consentirà anche ai comuni di media e piccola dimensione, che non dispongono solitamente di uffici tecnici molto strutturati, di avviare la procedura prevista dalla legge regionale, attraverso uno strumento snello di carattere generale, per arrivare poi all’attivazione concreta dei progetti di rigenerazione urbana, sia su iniziativa privata che su iniziativa pubblica.
Si suggerisce di integrare l’intera normativa con un richiamo alla possibilità di intervento mediante la costituzione di partenariati pubblico/privati, soprattutto in aree in cui, la rigenerazione o gli interventi di recupero, possono avere una stretta integrazione ai fini del miglioramento della città, o comunque del tessuto urbano.
Da ultimo preme rilevare come l’evento sismico dell’agosto dello scorso anno abbia evidenziato una marcata debolezza dei borghi antichi della nostra Regione: sono tanti e quasi sempre affetti da una sensibile azione di spopolamento, con un patrimonio edilizio fortemente degradato. Questa legge potrebbe costituire l’occasione per indirizzare specifici interventi di recupero mediante operazioni di semplificazione normativa per i comuni e per i privati, ma anche di incentivazione al recupero:
di carattere finanziario con l’utilizzazione puntuale dei fondi previsti nei programmi operativi dei fondi strutturali, ovvero con altre risorse disponibili;
di carattere normativo, come l’utilizzazione di sottotetti in deroga, la riduzione delle altezze o delle ampiezze minime per l’attivazione di esercizi pubblici, la facoltà dei comuni di operare riduzioni dei costi di costruzione o di esonero o riduzione di tasse, ecc.
Osservazioni, queste, accolte e fatte proprie anche dal Consiglio delle Autonomie Locali.

SABAUDIA: L'INCOGNITA DELL'ASTENSIONE

Si avvicina il giorno del ballottaggio e dopo una brevissima pausa di riposo dopo il giorno delle votazioni è ripresa la battaglia, senza esclusione di colti (bassi).
Un candidato ripone grande fiducia nel recupero dei voti di chi non è andato a votare il primo turno, si tratta sempre di un'operazione difficile in quanto di norma al secondo turno il numero dei votanti scende anziché salire.
Nel  2009 Lucci vinse al primo turno; allora votarono 11.949 elettori raggiungendo la percentuale del 77,81%. 
Nel 2013 sempre alle elezioni comunali al primo turno votarono 10.833 elettori con una percentuale del 69,38%; al secondo turno votarono solo 8352 elettori pari al 53,52%
Nel 2017 al primo turno hanno votato 10.479 elettori che  hanno rappresentato una percentuale del 67,80%. 
La tendenza ovunque è al ribasso per cui senza dubbio ci saranno anche molte persone che non hanno votato al primo turno che verranno a votare, ma molte altre probabilmente resteranno a casa e il partito dell'astensione potrebbe aumentare.

sabato 17 giugno 2017

QUANTI APPETITI SULL'AREA ABBANDONATA DELL'EX CALCETTO "LE QUERCE"

FOTO DEL 18 GIUGNO 2017 - ORE 7:30 
SABAUDIA: è apparso oggi sul quotidiano Latina Editoriale Oggi un articolo che torna sull'annoso problema dell'ex circolo "Le Querce" in via Arezzo a seguito di una ingiunzione presentata al Tribunale da alcuni proprietari di case della zona per ottenere che il Comune intervenga per eliminare lo stato di abbandono dell'area.
Purtroppo più che il Tribunale secondo me sarebbe competente la Corte dei conti.
Il problema purtroppo esiste da quando nel 2010, a seguito della risoluzione della concessione con il precedente gestore, la struttura sportiva di proprietà comunale denominata "Le querce"  fu chiusa cominciò ad andare in malora, oggetto di distruzioni, di occupazioni abusive e di ruberie di ogni genere.
La cosa è tanto più grave se si considera la necessità di infrastrutture sportive che ha la nostra città per cui sarebbe molto utile la riapertura di questo impianto. 
Tutte le sollecitazioni  da me fatte in varie sedi (interrogazioni, lettere, ecc.) al Sindaco Lucci rimasero , nei fatti senza risposta.
Durante la campagna elettorale nel 2013 molti candidati inserirono la cosa nel loro programma elettorale, alcuni fecero anche dei video ripresi in maniera virale da molti cittadini sui social network, ma poi tutto finì.
Il Commissario fece fare un notevole intervento di ripulitura e di asporto di molto materiale, ma la situazione oggi, con la primavera e l'erba alta è ripiombata a livello di disastro anche se i rifiuti, quando vengono lasciati sono con sufficiente sollecitudine.
Il 26 febbraio 2015 la cosa fu riportata in Consiglio comunale e furono proiettate le foto di come era la struttura al momento in cui fu riconsegnata al Comune e di come era all'epoca, dalle quali era palese il danno erariale conseguente all'omessa manutenzione da parte del Comune.
Il 30 luglio dell'anno scorso, a seguito di un accordo tra ANCI e Istituto per il credito sportivo inviai in Comune una proposta per chiedere un prestito all' ICS e con quello rimettere a posto il tutto per darlo poi in gestione con una gara, poteva essere una soluzione pratica e di pronta soluzione, ma la cosa per il momento non  è stata accolta.
Durante la recente campagna elettorale ho visto di nuovo molte persone che sono andate a fare fotografie alla struttura per poi metterle nei loro programmi elettorali patinati.
Qualcuno dei candidati ancora una volta, secondo la logica tipica della forza politica cui appartiene ha proposto di ricorrere al project financing (ma quanto gli piace questa frase) affidando cioè la sistemazione dell'area a qualche  privato dandogli in cambio la concessione per alcune decine di anni (sempre troppi).
Altri pensano di cambiare la destinazione urbanistica e di farci almeno otto palazzine....anche in questo caso sono nettamente contrario.
Nel frattempo i degrado è aumentato, il campo di calcetto è distrutto e dovrà essere cambiata la pavimentazione, il tendone del pallone tensostatico è stato strappato dai vandali, ecc...
"Le querce" sono una struttura pubblica ed è giusto che vengano gestite per i cittadini e nell'interesse dei cittadini quindi sono contrario a questa soluzione.
Ritengo che con costi contenuti la struttura possa essere rimessa in condizioni ottimali e quindi essere affidata nel rispetto delle procedure di legge per le concessioni ad una delle Associazioni sportive dilettantische (ASD) di Sabaudia per essere fruibile da tutti.

  

IL SINDACO CHE DISPONGA SPESE SENZA SEGUIRE LE PROCEDURE PREVISTE DALLE NORME DI CONTABILITA' RISPONDE DI DANNO ERARIALE.

Una recentissima sentenza della corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, n. 133/2017 ha stabilito che risponde di danno erariale il Sindaco che, con una condotta del tutto difforme dalla normativa vigente, assume iniziative estranee alle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Nell'ordinamento degli enti locali le obbligazioni contratte per acquisto di beni e servizi senza atto di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non vincolano l'Amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l'amministratore o funzionario che le ha stipulate e/o ne ha consentito l'esecuzione. 
Va, pertanto, dichiarato danno ingiusto il pagamento - a titolo di debito fuori bilancio - delle somme richieste per prestazioni non collegate all'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente e delle somme cui non corrisponda un "arricchimento" dell'ente ai sensi dell'art. 2041 c.c..
LA DECISIONE LA TROVATE QUI:  SENTENZA 133/2017