venerdì 21 luglio 2017

INCOMPATIBILE LA CARICA DI SINDACO CON QUELLA DI DIRIGENTE IN UNA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA REGIONALE

Una sentenza del Tribunale del lavoro di Milano (n. 2084/2017) stabilisce che l’elezione a sindaco nella propria città è incompatibile con l’incarico di dirigente in una società a partecipazione pubblica di livello regionale. 
Ce ne informa il quotidiano economico, giuridico e politico "Italia Oggi". 
La vicenda secondo il giornale "...avrebbe riguardato un dirigente di una nota società in controllo pubblico regionale attiva nel mercato delle concessioni autostradali, che aveva contestato al proprio dipendente l’incompatibilità tra la neocarica di sindaco di un comune della regione Lombardia e il ruolo dirigenziale rivestito in azienda da ben prima, ai sensi dell’art. 12 del dlgs 39 del 2013 in materia di «inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico». Ai sensi della norma gli «incarichi dirigenziali, interni e esterni negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale» sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio comunale di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Preliminarmente, la società in controllo pubblico aveva rivolto all’Autorità nazionale anticorruzione una richiesta di parere, che l’Anac ha puntualmente reso confermando le giuste perplessità dell’azienda sulla sussistenza della incompatibilità tra le due distinte situazioni giuridiche soggettive in capo al dirigente....
...OMISSIS....
Sebbene non siano ancora state depositate le motivazioni del provvedimento di rigetto, il tribunale del lavoro sembra aver aderito a una interpretazione della normativa anticorruzione secondo cui la ratio della stessa è da intendersi finalizzata ad evitare l’insorgere di fenomeni corruttivi nella p.a. (e nelle società in controllo pubblico), i quali non sono legati necessariamente alla concreta sussistenza di poteri di spesa in capo al dirigente, ma vanno valutati complessivamente con riferimento al grado di autonomia concesso al lavoratore in qualità di dirigente"
Una sentenza che farà rumore.....

CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE SUL MERCURIO

INQUINAMENTO DA MERCURIO DEL FIUME PAGLIA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
L’obiettivo della Convenzione è la protezione della salute e dell’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio. Il testo prevede misure per ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente, contemperando l’esigenza di armonizzazione con le politiche di sviluppo nazionali. Sono previste altresì misure per lo stoccaggio temporaneo del mercurio, per i rifiuti contenenti mercurio e i siti contaminati e il Ministero dell’ambiente è designato quale autorità nazionale competente per l’attuazione per le disposizioni stabilite dalla Convenzione.
Ora speriamo che venga data effettiva attuazione a questa Convenzione dato che di mercurio pare che ce ne sia in giro un poco troppo....

UNA CIRCOLARE PER DISCIPLINARE I FUOCHI D'ARTIFICIO

Con una Circolare del 13 luglio 2017 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2017)  il Ministero dell'Interno ha emanato  "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore". 
Si tratta di un provvedimento molto atteso al fine di porre delle regole in una materia che può presentare molti rischi. 
RIPORTO QUI ALCUNI PASSAGGI:
Con riferimento ai fuochi acquatici, appare opportuno ricordare quanto previsto dalla vigente norma europea EN16261-1 che definisce il fuoco acquatico quale «fuoco di artificio progettato per galleggiare sopra o in prossimità della superficie d’acqua per mezzo di un dispositivo di galleggiamento, o da solo, e per funzionare sopra o sotto la superficie dell’acqua». 
Questi artifici vengono lanciati in acqua con tiri parabolici da mortai, che possono essere montati a terra o su postazioni galleggianti. La distanza tra il punto di sparo ed il punto di funzionamento in acqua viene definita «gittata», parametro che deve essere obbligatoriamente riportato in etichetta, insieme all’inclinazione del mortaio. La lunghezza del mortaio, che influenza la gittata, può essere riportata nella medesima etichetta o nelle istruzioni di impiego che accompagnano l’articolo pirotecnico. Distanze di sicurezza . In primo luogo, occorre tener presente che, ove possibile, è opportuno autorizzare, in via prioritaria, siti che consentano lanci in direzione opposta al pubblico per garantire una maggior tutela della pubblica incolumità. Al riguardo, si precisa che un lancio si considera «in direzione opposta al pubblico» quando, oltre al verso direzionato in senso opposto al pubblico, la traiettoria di lancio è perpendicolare rispetto alla linea ideale occupata dal pubblico, con un’oscillazione massima di 45 gradi, calcolata rispetto alla perpendicolare stessa. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni fornite con le precedenti circolari dell’11 gennaio 2001 e del 20 maggio 2014, ad eccezione, per evidenti motivi, del vincolo dell’inclinazione dei mortai che, in tale circostanza, dovrà essere quella prevista dal fabbricante dell’articolo pirotecnico per conseguire la gittata desiderata. Gli altri lanci, sia da terra che da postazione galleggiante, al di fuori del settore di 90 gradi (45 gradi + 45 gradi) devono essere tutti considerati, ai fini dell’applicazione delle distanze di sicurezza, nella direzione del pubblico. Tale precauzione si rende necessaria per creare una zona di sicurezza che possa efficacemente tutelare gli spettatori in caso di imprevisto, come rotazioni della postazione galleggiante o della rastrelliera.  Come già disposto in passato, lo spettacolo può aver luogo solo se le condizioni metereologiche non siano avverse o comunque tali da pregiudicare che lo svolgimento dello stesso avvenga in modalità di assoluta sicurezza. A tal fine, si ribadisce che l’osservanza di tutte le cautele per un corretto allestimento dello spettacolo è sotto la responsabilità del pirotecnico, cui spetta anche il compito di valutare la presenza del vento e del moto ondoso, stabilendo eventuali limitazioni nei tiri o maggiori distanze di sicurezza. Al riguardo, appare opportuno ricordare che gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE vengono testati per verificare le prestazioni con condizioni di vento non superiore ai 5 m/s e codeste autorità potranno tener conto di tale specifica tecnica per disporre in fase di rilascio dell’autorizzazione, a mente dell’art. 9 del T.U.L.P.S., ogni eventuale prescrizione cautelativa in ordine alle condizioni ambientali. Nel caso di impiego di postazioni di lancio galleggianti, occorre verificare se le stesse, utilizzate in mare o in uno specchio d’acqua interno, siano idonee al trasporto (se adibite anche a tale scopo) ed allo sparo di fuochi artificiali. Le citate postazioni galleggianti devono essere, altresì, dotate di idonei sistemi di ancoraggio delle attrezzature di lancio, come cinte e guide. 
Con particolare riguardo alla valutazione delle emissioni sonore, si illustrano i riferimenti normativi da applicarsi, in via generale, per gli spettacoli pirotecnici che devono rispettare le seguenti prescrizioni. Come noto, la direttiva 2013/29/UE, recepita dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, stabilisce i requisiti di sicurezza ai quali devono essere conformi gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE. Gli standard relativi alle emissioni sonore prescrivono che i fuochi artificiali non superino i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente, misurato con altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza (art. 3 e allegato I del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123). Dal succitato disposto discende l’obbligo che anche gli artifici non muniti della marcatura CE — dal 5 luglio 2017 gli unici impiegabili sono quelli di cui all’art. 1, comma 2, lettera g) del citato decreto legislativo (c.d. prodotti fabbricati per uso proprio) — debbano rispettare il succitato livello massimo di rumorosità. Ferma restando la suddetta caratteristica degli artifici utilizzabili nel corso di spettacoli pirotecnici, si deve anche richiamare il disposto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni, la quale ha recepito ulteriori direttive europee che disciplinano le emissioni sonore delle attività umane. La citata legge individua nel sindaco l’autorità competente a censire le aree che ricadono nel territorio di sua competenza e ad autorizzare, eventualmente in deroga ex art. 6 della citata legge, attività temporanee e manifestazioni che possono superare i valori sonori permessi dai regolamenti comunali.

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRIGENZA SANITARIA

Il Consiglio dei Ministri il 21 luglio ha approvato tra l'altro una ulteriore riforma del sistema di nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie introducendo delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), detta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria.
Il provvedimento interviene sulla disciplina riguardante il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale.
Nello specifico, si conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione. In particolare, viene precisato che:
a)una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, “per titoli e colloquio”;
b)la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;
c)le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire;
d)nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale.
Si dispone, infine, l’ampliamento da sessanta a novanta giorni del termine entro il quale la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.
Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i pareri favorevoli della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

giovedì 20 luglio 2017

RIUSCIREMO A CANCELLARE IL VOTO DISGIUNTO ?

La Commissione affari costituzionali della Camera esaminando le proposte di modifica al TUEL sembra che abbia accolto anche quella n. 666 dell'on.le Oliverio recante «Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti»; 
Su questo tema il 4 agosto 2015 avevo già presentato una proposta all'On.le Boldrini.

Speriamo che la proposta arrivi in porto.

LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL TUEL IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA

La Commissione Affari costituzionali della Camera da tempo ha iniziato l'esame delle proposte di legge di modifica del Testo unico degli enti locali  nella seduta del 20 luglio ha approvato le modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ora si arrivati ad una unificazione dei vari testi  (C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
CAPO I 
Modifiche al sistema di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Art. 1.
  1. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole: «la maggioranza assoluta» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento più uno».
Art. 2.
  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 7, le parole: «e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia» sono soppresse; 
   b) al comma 9, le parole: «di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi»; 
   c) il comma 10 è sostituito dal seguente: 
  «10. Nel caso in cui la lista o il gruppo di liste collegato al candidato proclamato sindaco non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnata loro tale percentuale di seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8».
CAPO II 
Altre disposizioni.
Art. 3.
1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; 
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieti di nomina nella giunta comunale e provinciale».
Art. 4.
1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione dei sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.
Art. 5.
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1: 
    1) alla lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 e da non più di 3.000»; 
    2) alla lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 e da non più di 2.000»; 
    3) alla lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «700 e da non più di 1.400»; 
    4) alla lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «400 e da non più di 800»; 
    5) alla lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «350 e da non più di 700»; 
    6) alla lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «150 e da non più di 300»; 
    7) alla lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»; 
    8) alla lettera h), le parole: «30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001» sono sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001»; 
    9) alla lettera i), le parole: «tra 1.000 e 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 500 e 1.000»; 
   b) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500 abitanti».

Art. 6.
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».


IL CONTRATTO DI SALE AND LEASE BACK

Molti anni fa la Giunta regionale del Lazio utilizzò un contratto definito di "sale and lease back" per vendere quasi tutti gli ospedali e poi riprenderli in affitto.
Ora la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 16646/2017 depositata il 7 luglio, ha affrontato gli aspetti giuridici di questo tipo di contratti correlati alla violazione del divieto di patto commissorio, stabilendo definitivamente i criteri che consentono di rilevarne la natura fraudolenta ed ha rigettato un ricorso con cui era stata impugnata una sentenza del Tribunale di Brescia con cui era stato annullato un contratto del genere.
Secondo la Corte tale contratto, che consiste nella vendita di un bene, solitamente immobiliare, ad una società finanziaria che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietaria, per poi cederlo in locazione finanziaria alla stessa venditrice, che versa periodicamente dei canoni di leasing per una certa durata, con la facoltà di riacquistare la proprietà del bene alienato, al termine di durata del contratto, ha scopo di leasing e non di garanzia, in quanto, osserva la Corte, “ che nella configurazione socialmente tipica del rapporto costituisce solo il presupposto necessario della locazione finanziaria, inserendosi nell’operazione economica secondo la funzione specifica di questa, che è quella di procurare all’imprenditore liquidità immediata mediante l’alienazione di un suo bene strumentale al medesimo conservandone l’uso con facoltà di riacquistarne al termine del rapporto la proprietà.” Siffatta vendita, pertanto, non è di per sé in frode al divieto di patto commissorio. 
A tal riguardo, l’articolo 2744 del Codice civile sancisce la nullità del patto che preveda il passaggio al creditore della cosa offerta in garanzia in mancanza del pagamento entro il termine fissato. 
Nel caso di specie, tale operazione finanziaria, perseguendo lo scopo di assicurare la liquidità immediata e il contestuale utilizzo del bene ceduto, goduto senza soluzione di continuità dall’impresa cedente, non integra la violazione del patto commissorio, che è invece «diretto ad impedire al creditore l’esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo, o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo, da ristrettezze finanziarie» e trova precipua violazione «ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto, ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita». 
Inoltre, come il c.d. leasing finanziario anche il contratto di sale&lease back risulta, secondo uno schema socialmente tipico, caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione e concretamente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un bene di natura strumentale da parte di un’impresa ad una società di finanziamento che, a sua volta, lo concede testualmente in leasing all’alienante, il quale corrisponde, dal canto suo, un canone di utilizzazione, con la facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistare la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo. 
Mancherebbe pertanto, nel contratto in esame la trilateralità propria del leasing, potendo essere due, e soltanto due, i soggetti dell’operazione finanziaria e conseguentemente, le parti del contratto, in quanto l’imprenditore assume la duplice veste del fornitore-venditore e dell’utilizzatore, secondo un procedimento non diverso da quello dell’antico costituto possessorio.
A questo punto cosa succederà al contratto della regione Lazio ?

ANCORA UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE SOCIETA' IN HOUSE

La Quinta Sezione del  Consiglio di Stato con la sentenza n. 3554/2017 pubblicata in questi giorni ha ripreso in esame il problema delle società in house affermando che stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 d.l. n. 238/2011 è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"; ancora, con l'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 197, sono venute meno le ulteriori limitazioni all'affidamento in house, contenute nell'art. 4, comma 8 del predetto d.l. n. 238 del 2011. 
Secondo il collegio la giurisprudenza ha non solo ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell'affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta; motivazione che, nel caso di specie, è stata fornita anche a mezzo della citata relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 61 del 2012.
Pertanto nel caso di affidamento in house, conseguente all'istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata […] il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente .
L'art. 202 c. 6 del Dlgs. 152/2006, prevede che vi sia un passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti del personale impiegato a una certa data presso il gestore uscente. La norma si applica espressamente anche nel caso in cui il gestore uscente sia un'impresa privata. Nel caso di specie, non sussiste la presunta violazione del cit. art. 202 del d.lgs. n. 152/ 2006, in ordine all'obbligatorio passaggio del personale dal precedente gestore al nuovo, infatti, non si è in presenza di una società terza che subentra ad un'altra (di analoga natura) nell'esecuzione di un contratto, bensì nella riassunzione, da parte della stazione appaltante, della diretta gestione di determinati servizi, sia pure per il tramite di una società operativa. In ogni caso "la c.d. clausola sociale […] non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. Pertanto, non sussistono i presupposti fondanti il predetto subentro.

SUCCESSO DEL PIANO "GARANZIA GIOVANI" : PROROGATO ULTERIORMENTE FINO AL 2020

Il piano GARANZIA GIOVANI. destinato a migliorare l'occupabilità dei NEET  grazie ai buoni risultati che l'Unione Europea ha riconosciuto  viene rilanciata con nuove risorse ed un aggiustamento della strategia complessiva. 
Le nuove risorse - si legge in una nota diffusa dal ministero - ammontano a 1,3 miliardi di euro e consentiranno di portare il programma fino alla scadenza del ciclo di programmazione dei fondi europei (2020), consolidando l'esperienza accumulata e correggendo le problematiche emerse dal monitoraggio attento e continuo.
Da segnalare il positivo risultato finora conseguito in termini di gestione e di spesa delle risorse. Considerando che le risorse della programmazione in corso possono essere spese fino alla fine del 2018, al 31 marzo 2017 risultano infatti impegnate ben l'87,2% delle risorse programmate; ammontano al 56,2% le risorse spese per misure già concluse.
Per quanto riguarda la partecipazione al programma, al 13 luglio 2017 sono quasi 1 milione e 200mila i giovani che hanno partecipato, registrandosi sul portale nazionale e su quelli regionali; i presi in carico sono oltre 963mila. Sono, infine, più di 512mila i giovani cui è stata proposta almeno una delle misure finanziate; di questi, il 60% ha avuto un'esperienza di lavoro. Inoltre, con riferimento alla misura dei tirocini, è utile ricordare che dei 306.507 giovani che hanno concluso un tirocinio, il 60% ha avuto un rapporto di lavoro successivo; di questi, il 49% con lo stesso datore di lavoro.
Un altro dato positivo è quello che riguarda l'andamento dell'incentivo occupazione giovani, che dall'1 gennaio 2017 mette a disposizione 200 milioni di risorse da destinare a sgravi contributivi per le assunzioni di giovani iscritti al programma fino al 31 dicembre di quest'anno. Al 28 giugno le domande presentate sono state 49.369 di cui 30.687 risultano già accolte. Di queste ultime, il 50,35% sono per contratti di apprendistato professionalizzante, il 31,06% per il tempo determinato e il 18,59% per contratti a tempo indeterminato.
Garanzia Giovani ha anche rappresentato, in questi tre anni, un esempio di collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni che costituisce una base fondamentale per il rafforzamento del sistema di politiche attive in Italia.
Il Programma Garanzia Giovani richiede una strategia unitaria e condivisa tra Stato e Regioniper un'efficace attuazione a livello territoriale. Accanto quindi al Piano nazionale che individua le azioni comuni su tutto il territorio nazionale, ciascuna Regione ha l'impegno di adottare un proprio piano attuativo per definire quali sono le misure del Programma che vengono attivate sul territorio, in coerenza con la strategia nazionale. Le Regioni devono attuare concretamente le azioni di politica attiva verso i giovani destinatari del Programma, rendendo disponibili le misure. Hanno una funzione di coordinamento dell'organizzazione della "rete" dei Servizi pubblici per l'impiego e privati accreditati, che avranno il compito di svolgere una funzione di accoglienza, orientamento e individuazione delle necessità e potenzialità dei giovani per individuare il percorso più in linea con le attitudini e le esperienze professionali. Il loro ruolo è di organismi "intermedi" che si posizionano tra il Ministero del Lavoro che ha definito il Piano nazionale e la rete dei Servizi per l'Impiego dislocati sul territorio, che accolgono i giovani. Spetta alle Regioni quindi indirizzare i giovani ai diversi Servizi per l'Impiego presso cui dovranno fare il primo colloquio di orientamento. Il giovane ha la possibilità di fruire dei servizi del programma in qualunque punto del territorio nazionale, anche in una Regione diversa da quella di domicilio o residenza. Infine, alle Regioni spetta il compito di svolgere l'attività di monitoraggio degli interventi, per meglio osservare il processo di attuazione delle misure, i servizi erogati, il numero e il profilo dei beneficiari, l'avanzamento della spesa, e altre caratteristiche sulla condizione di occupabilità dei giovani beneficiari. Le risorse finanziarie destinate alle singole misure sono indicate nelle convenzioni che ogni Regione e Provincia Autonoma ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli importi definiti in quella sede possono essere suscettibili di modifica dovuta a successiva redistribuzione delle risorse in fase di definizione del PAR.
PER MAGGIORI NOTIZIA:  SITO WEB GARANZIA GIOVANI

IL PRIMO RAPPORTO DI CITTADINANZATTIVA SULL'ASSISTENZA TERRITORIALE

Presentato a Roma il Rapporto di Cittadinanzattiva con i risultati del monitoraggio sull’assistenza sanitaria territoriale: confusione, difformità e ritardi producono disuguaglianze. Necessari standard nazionali qualitativi e quantitativi.
Sigle e modelli diversi per definire le unità che si occupano di cure territoriali, offerte di servizi disomogenee, assistenza domiciliare non per tutti e a rischio sotto il profilo della qualità e quantità. Per fare alcuni esempi, i Centri diurni per la salute mentale sono in media 29,8 per Regione (sul campione intervistato) ma si va dai 3 del Molise ai 69 della Toscana passando per i 21 di Puglia e Piemonte e i 28 dell’Emilia Romagna. Idem per i Centri per l’Alzheimer che vanno dall’1 del Molise ai 109 del Veneto con 4 in Campania, 8 in Puglia e 11 in Umbria. E il 40% delle Regioni intervistate è sprovvisto di Centri diurni per persone con autismo.
I cittadini apprezzano la disponibilità e professionalità degli operatori delle cure domiciliari, ma lamentano in due casi su cinque una eccessiva rotazione nel personale inviato a casa. Sempre lunghi i tempi per l’attivazione dei servizi a domicilio: uno su cinque attende oltre dieci giorni; più di un mese di attesa per un quarto dei cittadini che necessitano di letti antidecubito, o di traverse e pannoloni; un cittadino su tre attende oltre un mese anche per la carrozzina, e uno su dieci per ottenere farmaci indispensabili.
La rilevazione è stata condotta tramite questionari rivolti agli assessorati regionali (14 Regioni), Direzioni di aziende sanitarie (36 ASL), responsabili di distretto (82 Distretti), Responsabili di Unità complesse di cure primarie (14), circa 1800 pazienti tra quelli in cure domiciliari e pazienti cronici che non necessitano di assistenza domiciliare ed è stata realizzata grazie a oltre 100 attivisti volontari del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva.
“Di fronte a confusione, difformità, ritardi e iniquità nell’offerta di servizi sanitari territoriali che abbiamo rilevato, cause di profonde disuguaglianze, abbiamo una proposta chiara. E’ urgente che Stato e Regioni lavorino al DM 70 dell’assistenza territoriale che, analogamente a quanto si è fatto per gli ospedali, definisca gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici da garantire a tutti i cittadini in tutte le aree del Paese: dal nord al sud, nelle grandi città come nei piccoli centri e nelle aree interne più disagiate. Abbiamo bisogno di poter contare non solo sull’ospedale, ma di trovare nel territorio un punto di riferimento affidabile e presente sempre. E’ ora di passare dalle enunciazioni e promesse ai fatti”. Queste le dichiarazioni di Tonino Aceti, Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva. “Un fenomeno da scongiurare è quello per cui dietro il provvedimento ci sia il nulla per i cittadini, come avviene per le delibere su PDTA e reti cliniche che, realizzati senza un sistema informatizzato, integrato e interoperabile e senza aver informato i cittadini, restano sulla carta. E’ necessario infine che questo pilastro del Servizio Sanitario Nazionale sia anch’esso misurato nei sistemi istituzionali di valutazione in termini di accessibilità, qualità e sicurezza, esiti di salute, uso efficiente delle risorse allocate. Nell’attesa, noi lo abbiamo cominciato a fare”.
Organizzazione delle funzioni per i servizi sanitari territoriali
Nel 75% delle Regioni monitorate, le funzioni delle ATF (Aggregazioni Funzionali Territoriali) sono riportate negli atti regionali, ma l’esplicitazione di un coordinamento tra AFT e UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie) è ferma al 63%. L’84% dei distretti coinvolti nell’indagine riferisce la presenza di una Centrale della continuità o di una struttura equivalente, posta sul territorio, per garantire il collegamento tra le strutture ospedaliere e i servizi territoriali. La prima cosa che balza agli occhi è la numerosità di nomi utilizzati per definirla. Una percentuale residua tra le Centrali della continuità (39%) si occupa dell’inserimento dei pazienti in strutture residenziali (RSA) e dell’individuazione dei pazienti da trasferire in hospice. Le UCCP: in Emilia Romagna Toscana e Piemonte si chiamano Case della Salute, in Veneto ci sono le Medicine di Gruppo Integrate, in Piemonte i Centri di Assistenza Primaria.
Nel 90% dei casi è presente un sistema informatizzato regionale ma solo nel 56% delle regioni è integrato con il sociale.
Offerta di servizi sul territorio
Fanno da capofila per numerosità di Hospice Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Toscana; gli Ospedali di Comunità sono una caratteristica della Toscana (41 strutture); il Lazio ha investito sulle Unità Riabilitative Territoriali (140 URT). Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono più numerose in Veneto (789), Piemonte (605) e Toscana (319) ma, se si considera che nelle restanti regioni il numero di RSA è mediamente meno di un decimo della Toscana, qualcosa sull’offerta territoriale certamente non torna.
I Centri diurni nell’ambito della salute mentale vanno da un minimo di 3 in Molise ad un massimo di 69 in Toscana, passando per i 21 di Puglia e Piemonte e i 28 dell’Emilia Romagna, con una media di strutture pari al 29,8 sul totale delle risposte affermative. I Centri diurni in ambito Alzheimer vanno da un minimo di 1 in Molise ad un massimo di 109 in Veneto, passando per i 4 della Campania, gli 8 della Puglia, gli 11 dell’Umbria, con una media di strutture pari a 22,7 sul totale delle risposte affermative. Non va meglio per i Centri diurni per le persone con autismo: solo il 60% delle regioni intervistate afferma di averli presenti sul proprio territorio. Il dato è particolarmente significativo in Veneto e in Emilia Romagna, rispettivamente con 309 e 136 centri diurni per pazienti autistici; seguono a molta distanza Puglia e Umbria (entrambe con 6 centri). Nelle altre Regioni (40%) o non sono presenti centri o il dato non è pervenuto. La media dei Servizi dedicati alle persone che si confrontano con dipendenze patologiche (SERT o SERD) è di 1,5 per distretto: 9 su 82 ne sono sprovvisti.
La definizione delle reti
Tutte le regioni dichiarano di avere la Rete Terapia del Dolore; la Rete Cure palliative vede maggiormente protagonista il distretto ed è presente nel 78% dei casi; la Rete Neurologica (sclerosi multipla, demenza ecc.) ha basi regionali solo nel 40% dei casi.
La Regione che dichiara di aver attivato il maggior numero di PDTA, tra quelle intervistate, è il Molise (seguita da Lazio e Emilia Romagna): un dato interessante se si pensa che fino al 2014 tali percorsi erano una prerogativa delle regioni Centro-Nord.
Sanità digitale
Consultare o ricevere referti online risulta complicato: benché le ASL dichiarino di offrire tale possibilità (75%), l’interoperabilità tra i servizi è completa in una regione su 3, a livello aziendale i servizi sono collegati tra loro per la specifica funzione solo nel 59% dei casi e a livello provinciale nel 7%.
Dentro le mura domestiche: l’esperienza dei pazienti
L’assistenza domiciliare viene erogata dai distretti monitorati secondo un sistema misto(51%), cioè avvalendosi di cooperative di servizi socio-sanitari e/o società di servizi (76%), associazioni di volontariato (40%), enti religiosi (10%), altro (29%). Solo il 41% dei distretti (o delle ASL) che ha esternalizzato i servizi ha interesse a sapere se ci sono aspetti su cui i cittadini non sono soddisfatti: 2 su 5 si impegnano a fare un’analisi quali-quantitativa dei reclami ricevuti dai cittadini sulla qualità dei servizi, ausili e presidi erogati nell'ambito delle cure domiciliari.
Il piano personalizzato di assistenza è costruito col paziente in poco più di un caso su due (54%) e circa in due casi su tre con il familiare (66,7%). Anche i contenuti del Piano Assistenziale individuale definito non sono comunicate, e dunque conosciuti da oltre un familiare su 5 e da più di un paziente su tre. 2 pazienti su cinque non hanno avuto informazioni su come prevenire o gestire le lesioni da decubito a fronte di 1 su 5 che dichiara l’insorgenza delle lesioni dopo l’avvio delle cure domiciliari. Nell’80% dei casi non si è formati a gestire il dolore, e in stessa misura non viene nemmeno misurato e controllato dall’equipe di cura.
Se si ha bisogno di parlare con un professionista sanitario in orario diverso da quello della presenza a casa, la reperibilità si concentra nella fascia oraria 7-14, e comincia a ridursi drasticamente dalle 14 in poi. E infatti più di un cittadino su due integra a proprie spese la badante per assicurare l’assistenza di cui ha bisogno. Più di un cittadino su 10 intervistato sostiene oltre mille euro al mese tra farmaci, integratori alimentari, badante, fisioterapista, materiale sanitario.
L’esperienza dei cittadini nei confronti dei professionisti che si recano a casa è complessivamente positiva: gli operatori sono descritti molto disponibili e gentili nel 51,5% e sono considerati chiari nelle loro comunicazioni nel 46,3%. Esiste una certa rotazione tra i sanitari che si recano al domicilio: 2 persone su cinque vivono questi cambi di personale che si reca a casa con un certo disagio.
Tra le figure sulle quali i cittadini vorrebbero poter contare, ma che non sono presenti nelle cure domiciliari ricevute, spicca l’Operatore Socio Sanitario con il 31,5%, seguito dal medico specialista con il 25% e dallo psicologo con il 22,8%. Poco conosciuti (0,86%) i terapisti occupazionali.
Più di un paziente su cinque ritiene che l’assistenza domiciliare potrebbe essere migliorata con: il coinvolgimento nella definizione del piano di assistenza (23,5%), la facilità di accesso al servizio (23,3%) e la possibilità di scegliere da chi farsi curare/seguire (22,5%).
Necessario inoltre aumentare i minuti dedicati alla fisioterapia, migliorare il grado di tempestività nell’attivazione del servizio (1 cittadino su 5 ha atteso oltre 10 giorni e circa il 14% ha incontrato criticità nell’attivazione).
E capita ancora che 1 cittadino su 4 attenda più di 30 giorni per materasso o cuscino antidecubito e letto articolato; poco meno quelli che aspettano più di trenta giorni per traverse e pannoloni; più di 1 su 3 aspetta più di un mese per sollevatore o carrozzina. Più di 1 su 10 attende oltre un mese per avere farmaci indispensabili.

mercoledì 19 luglio 2017

L'ISPRA HA PUBBLICATO IL NUOVO RAPPORTO SUI RIFIUTI SPECIALI

Il Rapporto Rifiuti Speciali, giunto alla sua sedicesima edizione, è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte del Centro Nazionale per il ciclo dei Rifiuti dell’ISPRA, con il contributo delle Agenzie regionali e provinciali per la Protezione dell’Ambiente, in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall’art.189 del d.lgs. n. 152/2006.
Attraverso un efficace e completo sistema conoscitivo sui rifiuti, si intende fornire un quadro di informazioni oggettivo, puntuale e sempre aggiornato di supporto al legislatore per orientare politiche e interventi adeguati, per monitorarne l’efficacia, introducendo, se necessario, eventuali misure correttive.
Il Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2017 fornisce i dati, all'anno 2015, sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a livello nazionale e regionale, e per la gestione anche a livello provinciale; e sull’import/export.
Qui trovate il documento:

LE PROPOSTE DELL'ANCI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI

Come riportato dal sito dell'ANCI il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci in occasione di una audizione alla Camera nell'ambito della riforma degli enti locali ha chiesto di “Interrompere le continue proroghe della norma che obbliga i Comuni alla gestione associata delle funzioni. Le gestioni associate vanno costruite sui bacini omogenei, ed è questo il principio che dev'essere definitivamente ribadito dalle norme sulla materia. 
Il tutto all'interno di un quadro di riforma che include il mantenimento delle Province come enti di secondo grado”.
Si tratta di una proposta pienamente condivisa anche dallo scrivente e che deve essere attuata al più presto per mettere in condizione i Comuni di disporre di servizi più efficienti.