lunedì 25 dicembre 2017

I 70 ANNI DELLA COSTITUZIONE: UNA CERIMONIA ED UN TESTO DELLA COSTITUZIONE

SALA DELLA COSTITUZIONE A PALAZZO GIUSTINIANI
Il mio professore di diritto costituzionale Carlo Esposito quando ci parlava della Costituzione lamentava il fatto che pochi la conoscessero, benché, come amava dire, si trovasse anche sulle bancarelle a poco prezzo. 
A distanza di molti anni oggi si trova anche su internet gratis....
In occasione del 70° anniversario della Costituzione una iniziativa straordinaria il 27 dicembre a Palazzo Giustiniani, mercoledì 27 dicembre, alle 17, il Presidente del Senato, Pietro Grasso, apre le celebrazioni per i 70 anni della Costituzione, con una cerimonia nella Sala della storica firma a Palazzo Giustiniani. 
Accompagnano l'evento, nell'adiacente Salone degli Specchi, la mostra di documenti d'epoca, l'esposizione di un Foglio filatelico e delle monete realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la ricorrenza, la presentazione delle pubblicazioni curate dal Senato e la proiezione del video "Di sani principi", realizzato dal Senato con la collaborazione di protagonisti italiani dello sport, dell'università, della scienza, dell'arte e della cultura nati il 27 dicembre.
Nell'ambito delle celebrazioni è disponibile una edizione della Costituzione realizzata esclusivamente in formato elettronico, che rende accessibili - articolo per articolo - il testo vigente della Carta fondamentale, il progetto originariamente predisposto dalla Commissione dei Settantacinque, gli emendamenti presentati, il testo approvato dall'Assemblea Costituente e infine gli estremi delle leggi di revisione costituzionale intervenute successivamente.

domenica 24 dicembre 2017

IL COMUNE E LA PREVENZIONE DELLA SALUTE COLLETTIVA

Non solo le ASL, ma anche i  Comuni possono fare molto per la salute dei loro cittadini specialmente per quanto riguarda la salute collettiva.
In particolare molto può essere fatto per la tutela dell'ambiente, sarebbe importante ad esempio che ogni Comune adottasse un regolamento per la tutela dell'igiene dell'ambiente e dell'abitato.
Il comune può promuovere e agevolare stili di vita più sani.
Ancora il Comune può collaborare con l'Azienda sanitaria locale per la sicurezza alimentare, ecc....
Secondo il Ministero della salute il livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita. 
Il livello si articola in otto aree di intervento che includono programmi/attività volti a perseguire specifici obiettivi di salute. 
Per ogni programma vengono indicate le “componenti principali” e tali indicazioni, pur non avendo carattere specificamente vincolante, rappresentano fattori di garanzia per il raggiungimento degli obiettivi. Infine, sono riportati i tipi di prestazioni erogate. Sono esclusi da questo livello gli interventi di prevenzione individuale, fatta eccezione per le vaccinazioni organizzate in programmi che hanno lo scopo di aumentare le difese immunitarie della popolazione (come quelle incluse nel Piano Nazionale Vaccini) e per gli screening oncologici, quando sono organizzati in programmi di popolazione. 
L’informazione epidemiologica, anche quando non espressamente citata tra le componenti del programma, dovrà comunque guidare le aziende sanitarie nella pianificazione, attuazione e valutazione dei programmi e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute. 
Sempre secondo il Ministero della salute il livello della salute collettiva si articola nelle seguenti aree di intervento. 
  1. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali 
  2. Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati 
  3. Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
  4. Salute animale e igiene urbana veterinaria 
  5. Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori 
  6. Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening 
  7. Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale 
  8. Valutazione medico legale degli stati di disabilità e per finalità pubbliche

LA CAMERA DEI DEPUTATI AVEVA APPROVATO LA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI CITTADINANZA MA IN SENATO E' MANCATO IL NUMERO LEGALE

Il 23 dicembre il Senato aveva all'ordine del giorno il disegno di legge 2092 recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Pes ed altri; Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Centemero; Bianconi; Bianchi Dorina; Fitzgerald Nissoli ed altri; Fabbri ed altri) già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Pes ed altri; Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Centemero; Bianconi; Bianchi Dorina; Fitzgerald Nissoli ed altri; Fabbri ed altri, 17, 202, 255, 271, 330, 604, 927, 967 e 2394.
Dal testo stenografico della seduta del senato si legge quanto segue:
Verifica del numero legale
Presidente: Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Il quorum richiesto era di 149 senatori ma le presenze risultano 116. Poiché la differenza non è facilmente colmabile, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

TEMPO DI INVENTARI NEI COMUNI

Con l'approssimarsi del 31 dicembre i Comuni sono alle prese con l'aggiornamento degli inventari.
Il DPR n. 254/2002 reca il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.
Il DPR 97 del 27 febbraio 2003 stabilisce che l'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e destinato e l'organo cui è affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il costo d'acquisto e gli eventuali redditi. 
Lo schema di regolamento comunale di contabilità armonizzato dell'IFEL, recepito da molti Comuni tratta dell'inventario agli artt. 64 e seguenti. 
L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantità ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
La ragioneria generale dello Stato a più riprese ha inviato circolari per sollecitare la corretta tenuta degli inventari dei beni mobili, immobili.
Beni immobili: rientrano in questa categoria gli edifici destinati allo svolgimento dei servizi comunali come l’anagrafe, la biblioteca, il comando della Polizia Locale, ecc., che essendo funzionali allo svolgimento dei servizi dell’ente sono indisponibili.
Beni mobili: sono quei beni ad utilità continuativa, durevoli, essenziali per l’esercizio dell’attività del Comune (autovetture, mezzi da lavoro, attrezzature, apparati informatici, ecc.). Si tratta di quei beni che non vengono direttamente consumati, ma che sono utilizzati per la produzione di altri beni, infatti sono chiamati anche beni indiretti o fattori produttivi.
Per quanto riguarda invece i Beni di consumo: ricordo che sono invece quelli che producono una utilità diretta, si tratta dei beni che sono utilizzati da ogni unità operativa per l’attività quotidiana e che per gli uffici possono essere rappresentati da materiale di cancelleria (ma anche toner, cartucce ecc.), mentre per gli addetti alla manutenzione possono consistere in cemento, mattoni, legname, asfalto, ecc., l’art.100 del D.M. 20 giugno 1987 prevede che per quest beni che non sono iscritti nell’inventario (essendo materiale di facile consumo e oggetti fragili) venga tenuto dal consegnatario un registro di carico e scarico (esiste un modello prestabilito). 
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 i Comuni devono procedere all'aggiornamento dell'inventario e alla sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011).
L'aggiornamento dell'inventario deve essere fatto con effetto alle ore 24 del 31 dicembre.
Nel mio ultimo libro "Utopia di un Comune...e come realizzarla" la materia è trattata al cap.11; se ne parla anche nell' "Abbecedario comunale: piccola enciclopedia dell'ente locale". 

L'affidamento dei servizi legali da parte dei comuni: una nota del CNF


Con una lunga lettera in data 21 dicembre indirizzata al presidente dell'ANAC il Consiglio Nazionale Forense ha espresso il proprio parere sulle linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali.
In particolare il CNF ritiene, con una serie di argomentazioni, che i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1. lettera d) del D.lgs 50/2016 possano essere affidati dalle amministrazioni locali in via diretta secondo l'intuitus personae e sui base fiduciaria sia pur nel rispetto dei principi generali che guidano l'azione amministrativa, mentre gli altri servizi legali ai sensi del combinato disposto dell'allegato XI del codice e degli artt. 140 e segg. debbano essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica ma semplificato come indicato nella sentenza del TAR Puglia, Sez. II sentenza 11 dicembre 2017, n. 1289, confermativa della sentenza del consiglio di Stato n. 2730/2012.
Qui trovate la nota:
LETTERA DEL CNF AL PRESIDENTE DELL'ANAC

sabato 23 dicembre 2017

NUOVI ADEMPIMENTI PER I COMUNI A PROPOSITO DI SOCIETA' PARTECIPATE

Sulla G.U. n. 299 del 23 dicembre è stato pubblicato il Decreto del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI datato 9 novembre 2017 recante  "Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica".
Si tratta di pesanti adempimenti per la razionalizzazione del personale delle partecipate che prevedono la valutazione delle eccedenze e l'avvio di processi di mobilità.
In particolare entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico dovranno effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al fine di consentire la formazione degli elenchi di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, entro sessanta giorni dalla suddetta ricognizione le società a controllo pubblico individuano e dichiarano le eccedenze di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di riassetto di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dalle previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.
Entro il 10 dicembre 2017, le società a controllo pubblico che individuano eccedenze di personale ne dovranno dare comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
La comunicazione di cui sopra deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, del numero, della collocazione aziendale e delle categorie, qualifiche e livelli di inquadramento del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato.
Al fine di consentire la formazione e la gestione degli elenchi, entro il 20 dicembre 2017 le societa' a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, inviano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio hanno sede legale, per il tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall'ANPAL, i seguenti dati relativi ai lavoratori eccedenti:
a) generalita';
b) dati di contatto;
c) data di assunzione;
d) tipologia contrattuale;
e) contratto collettivo applicato;
f) categoria, qualifica e livello di inquadramento;
g) esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze
linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative,
competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e
abilitazioni professionali per la guida;
h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza.
Ai fini del monitoraggio delle attivita' di ricognizione entro il 15 gennaio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'ANPAL, in forma aggregata, i dati di cui al comma 4, lettere d), e), f) e h). 
A decorrere dal 31 marzo 2018, l'ANPAL gestisce, per il tramite del sistema informativo unitario, i dati di cui al comma 4 e diviene titolare del relativo trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

venerdì 22 dicembre 2017

SONO TRASCORSI 39 ANNI DALL'APPROVAZIONE DELLA RIFORMA SANITARIA

IL QUOTIDIANO L'AVANTI DEL 22 DICEMBRE 1978
Il 21 dicembre 1978 veniva approvata in via definitiva la legge di riforma sanitaria promulgata poi il 23 dicembre successivo dal Capo dello Stato con il numero 833 ed entrata in vigore dal gennaio dell'anno successivo.
Finalmente, dopo trent'anni veniva data attuazione all'art. 32 della Costituzione mirava ad eliminare le disuguaglianze stabilendo che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».
La traduzione del principio costituzionale in un vero e proprio diritto ha richiesto una lunga gestazione per cui si dovette attendere l’ingresso del Partito Socialista al governo con il ministro della sanità dell’epoca Mariotti per poter avere la prima proposta di legge in tal senso (1970) basata su un servizio universalistico tipico di uno stato sociale ispirato al National Health Service della Gran Bretagna.
Dopo un lungo dibattito in Parlamento (parte della DC e il PLI erano dubbiosi o contrari) la riforma fu approvata solamente il 23 dicembre 1978 con la legge n. 833 con cui fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale, in talune parti molto diverso rispetto alla proposta di Mariotti che aveva previsto la nazionalizzazione delle farmacie e la strutturazione dei medici di base.
La formulazione del primo periodo dell’art. 1 della legge realizzava una sintesi fra i principi enunciati dall’art. 32 della Carta Costituzionale e la funzione strumentale alla loro realizzazione che la legge 833 attribuiva al SSN: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, mediante il Servizio sanitario nazionale».
Il SSN veniva definito come «…complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» (comma 2 dell’art. 1).
Il sistema era volutamente:
  • Egualitario: tutti i cittadini trattati nello stesso modo;
  • Globale: prevenzione, cura e riabilitazione;
  • Territoriale: coordinamento tra ospedale e territorio. 

Nel testo approvato ai Comuni erano affidate le responsabilità dirette di gestione delle Unità Sanitarie Locali in base alle competenze già attribuite con il DPR 616/77 emanato in attuazione della legge 382/75».
Le unità base del nuovo sistema sanitario le USL rappresentavano l’elemento di maggiore innovazione in quanto integravano all’interno dello stesso territorio, tutte le fasi del processo assistenziale e le attività di prevenzione, cura e riabilitazione. Inoltre, alle USL venivano demandate l’organizzazione e la gestione degli aspetti sia sanitari che amministrativi.
La successiva aziendalizzazione del SSN voluta dal governo Amato (ministro della sanità De Lorenzo) con i D.lgs 502/92, corretto poi dal governo Ciampi con il D.lgs 517/93 ha devoluto potere e responsabilità alle regioni esautorando di fatto i Comuni da gran parte delle competenze, ma non da tutte.
A distanza di tanti anni e di tanti interventi legislativi è difficile ritrovare i valori della costituzione e i principi della legge 833 nella situazione attuale: la progressiva privatizzazione
e regionalizzazione ha creato profonde disuguaglianze, la cura globale dei pazienti è divenuta un'utopia e l'integrazione tra ospedale e territorio o tra servizi sociali dei comuni e sanitari una vera chimera. 
A ciò si aggiungono ulteriori appetiti di chi vuole stravolgere ulteriormente il SSN approfittando di fargli quest'altro anno la festa dei quaranta anni. 

LA LEGGE CHE DELEGA IL GOVERNO AD EMANARE UN DECRETO DELEGATO IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA, PER IL RIORDINO DELLE PROFESSIONI SANITARI ECC. E' STATA APPROVATA OGGI DAL SENATO.

Approvato in via definitiva dal Senato il Disegno di legge 1324-B  recante la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
"La legge - sottolinea la Ministra della Salute - prevede nuove norme sulle sperimentazioni cliniche, sulla medicina di genere, pene più severe all’abusivismo sanitario e contro chi commette abusi nelle strutture sanitarie per anziani e disabili. E poi affrontiamo dopo 70 anni la riforma degli Ordini professionali sanitari riconoscendo anche nuove professioni come quelle dell’osteopata e del chiropratico. Nel provvedimento vengono istituiti anche nuovi ordini professionali per infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione".
Dal sito del Ministero della salute leggiamo le principali novità contenute nella legge approvata:
Sperimentazione clinica dei medicinali
Le nuove disposizioni, adeguando la disciplina italiana alla nuova normativa europea (Regolamento UE 536/2014) prevedono il riordino e la riduzione dei comitati etici esistenti. Viene prevista l’istituzione, infatti, di un Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni. Si prevede, inoltre, l’individuazione, attraverso successivo decreto ministeriale, di un numero massimo di quaranta comitati etici territoriali (rispetto agli oltre 100 attualmente esistenti) di cui almeno uno per ogni regione, e il riconoscimento di tre comitati etici a valenza nazionale, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico.
Tali disposizioni vanno nella direzione della necessità di acquisire una maggiore competitività in ambito internazionale nel settore delle sperimentazioni cliniche, le quali, grazie alla notevole riduzione del numero dei comitati etici e grazie al ruolo di supporto e di vigilanza assegnato al neo istituito centro di coordinamento nazionale, potranno fare affidamento su tempi certi per la loro analisi sotto il profilo etico, oltre che di una tariffa unitaria, parametrata ai meri costi di gestione dell’analisi medesima.
Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie
Le nuove disposizioni trasformano gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali. Agli ordini già esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, si aggiungono gli ordini delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.Contestualmente viene ridisegnata la disciplina relativa al funzionamento interno degli Ordini, risalente al 1946, e vengono inserite disposizioni finalizzate a migliorare la funzionalità degli organi, a chiarire i compiti svolti, valorizzandone, in particolare, il rilievo pubblico e la funzione deontologica, oltre che a favorire la partecipazione interna da parte degli iscritti.
Nuove professioni sanitarie
Il Ddl riscrive la procedura per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, stabilendo dunque un sistema potenzialmente aperto.Tale procedura, che passerà per il parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di Sanità, richiederà l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Nell’ambito di tale procedura, un percorso semplificato è fissato per gli osteopati ed i chiropratici, la cui individuazione è già fissata dalla legge, mentre il percorso per il definitivo riconoscimento passa attraverso l’accordo in Conferenza che definirà l’ambito di attività, le funzioni, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché quelli per il riconoscimento dei titoli equipollenti connessi a tali professioni.
Con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro della salute, saranno, inoltre, definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria.
Riordino della professione dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli psicologi
La norma stabilisce che la vigilanza su tali Professioni, e sui relativi ordini, passi dal Ministero della Giustizia al Ministero della salute. Anche a tali ordini si applicheranno, dunque, le nuove disposizioni relative al funzionamento interno degli Ordini, modificati dal Ddl.
Esercizio abusivo delle professioni sanitarie
Si interviene sul reato di esercizio abusivo della professione, per inserire un’aggravante quando il reato riguardi una professione sanitaria e per prevedere in tali ipotesi la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. Ed in particolare, quando si tratta di beni immobili, si dispone il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.
Aggravante per reati commessi contro persone ricoverate
Viene aggiunta nel codice penale (art. 61) una circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socioeducative.
Dirigenti sanitari del Ministero della salute
Si modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, si istituisce un unico livello del ruolo succitato, e dall’altro, ai dirigenti sanitari del Ministero si estendono gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

LA CITTA' DI ROMA CONTROLLA LA QUALITA' DEI SERVIZI

L'Agenzia per il conrollo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale ha presentato nei giorni scorsi la Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e sull'attività svolta.
Si tratta di un lavoro molto interessante che mette a nudo le criticità dei principali servizi : trasporto pubblico e mobilità, igiene urbana, verde pubblico, illuminazione pubblica, servizio idrico integrato, asili nido, cultura e turismo.
Siamo sempre in attesa che anche i cittadini delle nostre città siano messi in condizione di partecipare alla valutazione della qualità dei servizi pubblici locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

Nella seduta del 21 dicembre la  Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha approvato la relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della ’ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria.
Un documento che rappresenta il risultato di un lungo lavoro e che mostra uno spaccato preoccupante sui rapporti tra massoneria e le più importanti organizzazioni malavitose.
La contiguità tra la cd. “massoneria deviata” e le cosche mafiose era già stata posta all’evidenza nella relazione sui rapporti tra mafia e politica e nella relazione conclusiva (delle quali cui fu relatore il presidente, on. Luciano Violante) approvate dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso dell’XI legislatura (Docc. XXIII, n. 2 e n. 14). 
La Commissione ritiene che la normativa di attuazione (di fatto, inapplicazione) dell'articolo 18 della Costituzione, in ordine al divieto delle associazioni segrete, da parte della legge 25 gennaio 1982, n. 17 sia inadeguata e da superare, e che non sia opponibile il diritto alla privacy anche alla richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta. Propone quindi la modifica di tale legge, unitamente ad altre proposte illustrate diffusamente nella relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della ‘ndrangheta nella  massoneria in Sicilia.
Molto si deve alla Presidente Bindi il grande lavoro portato avanti durante questa legislatura dalla Commissione. Purtroppo l'on.le Bindi ha deciso di non ricandidarsi, sarà una grossa perdita.

Qui trovare il documento approvato ieri.
COMMISSIONE ANTIMAFIA 21 DICEMBRE 2017

Settanta anni fa l'Assemblea costituente approvava il testo della nostra Costituzione

L’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 deliberava l’approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana che fu poi promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dello stesso mese.
Pur nella massima discontinuità politico costituzionale fu garantita la continuità dello Stato e con essa quella dei Comuni e della complessa organizzazione amministrativa a livello locale.
Una Costituzione che, nonostante gli anni è ancora giovane e ricca di stimoli per chi vuole raccoglierli, ma anche fonte di diritti in gran parte ancora inattuati.
Nel corso degli anni sono state apportate molte modifiche al testo originario della Costituzione, alcune delle quali interessano il Titolo V e in particolari i Comuni.
Ma quanti Comuni rispettano la Costituzione ?

giovedì 21 dicembre 2017

ITALIA ALL'ULTIMO POSTO IN EUROPA NELLA LIBERTA' FISCALE

Il Centro studi ImpresaLavoro per il terzo anno consecutivo  ha elaborato l’Indice della Libertà Fiscale, analisi comparata di 29 economie europee che consente di monitorare efficacemente la questione fiscale in pressoché tutti i Paesi che compongono il nostro continente geografico. 
Elaborando i dati Eurostat e Doing Business (Banca Mondiale) è stato così possibile far emergere anche le differenze tra chi sta dentro il sistema dell’Unione Europea e chi sta fuori, tra i Paesi che hanno adottato l’euro e quelli che, invece, hanno scelto di mantenere la propria autonomia monetaria.
L’Indice della Libertà Fiscale è stato realizzato muovendo da sette diversi indicatori, ognuno dei quali analizza e monitora un aspetto specifico della questione fiscale. 
Il Paese migliore in un determinato indicatore riceve il punteggio massimo attribuito a quel settore. 
Alle altre economie viene attribuito un punteggio secondo il meccanismo della proporzionalità inversa: più un Paese si allontana dal migliore, meno punti riceve.
La somma dei singoli indicatori restituisce, per ogni economia esaminata, il tasso di libertà fiscale elaborato su base 100. Più alto è il valore ottenuto da uno Stato (più vicino a 100), più i suoi cittadini sono liberi dal punto di vista fiscale. Il ranking che ne deriva divide i paesi in quattro macro aree: Paesi fiscalmente molto liberi (oltre 70 punti su 100), Paesi fiscalmente liberi (tra 60 e 69 punti), Paesi fiscalmente non del tutto liberi (tra 50 e 59 punti), e Paesi fiscalmente oppressi (sotto i 50 punti).
Probabilmente le cose peggiorano anche andando a livello locale.