lunedì 28 maggio 2018

IL COMUNE DI SABAUDIA HA AVVIATO LA PROCEDURA PER ADEGUARSI ALLA NUOVA NORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con deliberazione n. 87 in data 24 maggio il Comune di Sabaudia ha adottato gli indirizzi e le linee guida per l'adattamento della normativa interna al regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In particolare il dispositivo dell'atto prevede:
  • Di approvare alcuni indirizzi e linee guida contenuti in un allegato all'atto e relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
  • Di approvare la creazione del registro delle attività di trattamento che sarà aggiornato a cura un un gruppo di lavoro;
  • Di approvare la valutazione d'impatto delle attività di trattamento ai sensi degli artt. 35 e 36 del DDPR che sarà aggiornata sempre a cura del gruppo di lavoro;
Con un proprio decreto n. 15 in data 25 maggio il Sindaco ha anche nominato il responsabile della protezione dei dati personali nella persona della rag. Laura Antonietta Braghini.



domenica 27 maggio 2018

I COMUNI E L'ARRIVO DI COTTARELLI


Con la convocazione del dott. Cottarelli al Quirinale per l'affidamento dell'incarico di formare il nuovo Governo si chiude un periodo molto difficile che ha visto due forze politiche (apparentemente di segno opposto) accordarsi su un "Contratto" che prevedeva tagli rilevanti alle entrate tributarie e aumenti notevoli delle spese con la contemporanea messa a rischio dell'appartenenza alla UE.
La scelta del Presidente della Repubblica Mattarella volutamente presa prima dell'apertura dei mercati finanziari del lunedì ed allo scopo di frenare gli attacchi della speculazione internazionale contro l'Italia (considerata il Paese più debole dell'Europa in questo momento) ha suscitato le ire di alcune forze politiche.
Sulle proposte presentate al Capo dello Stato dalla coalizione formatasi dopo le elezioni nei giorni passati Cottarelli aveva sollevato dubbi di sostenibilità valutando in 50 miliardi in meno le entrate e in circa 100 miliardi in più le uscite. 
Con l'arrivo di Cottarelli dovrebbe cambiare la filosofia di palazzo Chigi. 
I tagli della spesa dovrebbero servire non solo a ridurre il deficit (cresciuto ancora in questi ultimi  mesi fino a 2.302 miliardi di euro secondo Bankitalia) ma anche a finanziare proprio  le spese di sviluppo senza intaccare le entrate.
Il Governo Letta aveva affidato al dott. Cottarelli l’incarico di commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica; l’incarico ebbe termine nell’ottobre del 2014, ma solo nel 2015 sono stati resi pubblici i documenti predisposti dagli otto gruppi di lavoro.
Della spending review parlo diffusamente nel mio "Utopia di un Comune e come realizzarla" prendendo ad esempio alcune amministrazioni che hanno fatto del rigore economico la base per la gestione quotidiana nell'interesse dei cittadini.
Purtroppo leggendo i rendiconti e i bilanci di previsione dei quest'anno di molti Comuni italiani non ho più trovato alcun cenno alla spending review ed infatti, nonostante le norme esistenti, abbiamo assistito ad una lievitazione abnorme delle uscite dei Comuni specialmente per i servizi affidati all'esterno i cui costi sono aumentati senza adeguati controlli (raccolta e smaltimento rifiuti, pulizie, refezione scolastica, lavori ecc.).
Mi auguro che ora si possa assistere ad una inversione e ad una amministrazione dei soldi dei cittadini più rispettosa degli interessi della comunità e non mirata solamente ad accontentare i soliti noti. 
Solo riducendo le spese inutili in settori non strategici potranno essere aumentate quelle per tutelare i diritti sociali, il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto all'istruzione ecc.  


SABAUDIA: INIZIA LA STAGIONE MA MANCANO MOLTI PRESIDI PER LA SICUREZZA BALNEARE

Questa mattina (27 maggio) sono andato sulla spiaggia di Sabaudia.
Nonostante il sole pallido già c'erano molti bagnanti ma durante la passeggiata fatta sull'arenile ho visto che le dotazioni per la sicurezza balneare sono ancora inadeguate se non totalmente assenti.
La materia è regolata dall'ottima Ordinanza n. 30/2017 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Terracina che dopo aver elencato le zone di mare vietate alla balneazione (tra cui porti, imboccatura dei porti, a meno di 100 mt dalle zone in cui sfociano fiumi, canali ecc.), disciplina puntualmente le spiagge e le strutture balneari stabilendo le caratteristiche della cartellonistica, i limiti e i segnalamenti, le modalità del servizio di salvamento ecc.
Molta attenzione è dedicata agli strumenti che devono essere permanentemente disponibili:
  • Un binocolo, un megafono, un salvagente anulare ed uno tipo torpedo/baywatch con annessa sagola galleggiante
  • 1 rullo con almeno 300 metri di cavo galleggiante, munito di idonei sistemi di imbracatura;
  • bandiere di comunicazione bianca, rossa e gialla ed un pennone di idonea altezza per il loro posizionamento;
  • Un natante tipo pattino idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio con scafo dipinto in rosso, recante la scritta "SALVATAGGIO"  a lettere bianche di adeguate dimensioni nonché il nominativo dell'esercizio responsabile dell'unità, posizionata nello spazio acqueo antistante lo stabilimento o sulla battigia, pronto per l'impiego che che deve essere dotato: di 2 salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 50 metri; di un mezzo marinaio o gaffa, di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.
Sulle spiagge libere frequentate da bagnanti devono essere posizionati a cura del Comune dei cartelli con la seguente dicitura "ATTENZIONE  BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO".
A questo proposito desidero ricordare che più volte in questi anni ci sono stati casi di persone affogate proprio nelle zone prive di assistenza e che molte persone sono state salvate solo grazie ad alcuni coraggiosi che hanno sfidato la sorte con spirito di abnegazione pur di salvare una vita umana.
Voglio augurarmi che chi è responsabile dei controlli voglia intervenire.

sabato 26 maggio 2018

QUANDO L'OIV COMUNALE NON SVOLGE IL PROPRIO COMPITO

L'art.10, comma 1, lettera b) del D.lgs 150/2009, così come modificato dal D.lgs 7472017  prevede che entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni comunali redigano e pubblichino sul proprio sito istituzionale la relazione annuale sulla perfoamnce approvata dall'organo di indirizzo politico e validata dall'OIV.
Inoltra ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera a) del D.lgs 15072009 l'Organismo Indipendente di Valutazione comunale deve (tra l'altro) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.
La validazione della relazione sulla performance da parte dell’OIV (art. 14 c. 4 lett. c) d.lgs. 150/2009) è il documento che rappresenta il completamento del ciclo della performance (avviato con il piano della performance dell’anno precedente) attraverso la verifica, da parte dell’OIV, della comprensibilità, della conformità e dell’attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione sulla performance.
La validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla relazione sulla performance e costituisce condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività (titolo III d.lgs. 150/2009).
Purtroppo molti responsabili dell'OIV omettono di compiere detto adempimento.
Il problema grave è che in questi casi i Sindaci non prendono alcun provvedimento nei confronti di chi omette di redigere la relazione annuale.
Sarebbe infatti opportuno provvedere, dopo un richiamo scritto, alla revoca dell'incarico per inadempimento agli obblighi di legge.

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO TRA BUONE INTENZIONI E REALTA'

Sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze trovate il link al FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che attraverso la Ragioneria Generale dello Stato gestisce il sistema di Tessera Sanitaria, ha pubblicato sul sito istituzionale l’informativa semplificata per gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale in merito all’accesso ai dati contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 
Aprendo il proprio Fascicolo, secondo le indicazioni fornite dalla regione di appartenenza, è possibile per ciascun assistito consultare i dati presenti nelle ricette elettroniche “dematerializzate” relative a farmaci e prestazioni specialistiche. 
E’ anche possibile rinvenire le informazioni sull’eventuale esenzione per reddito (Legge di Bilancio 2017).
È bene ribadire che tali informazioni risultano accessibili tramite il FSE solo se sia stato rilasciato dall’assistito il consenso alla consultazione/alimentazione del proprio FSE. L’assistito ha la facoltà di esercitare il cosiddetto ‘diritto di oscuramento’, ovvero chiedere che le stesse non siano consultabili dai soggetti autorizzati all’accesso del FSE (medici e personale sanitario).
In molte regioni è già una realtà, ma sul sito della regione Lazio è apparso solo il pulsante per accedere al servizio e  per il momento non è funzionante.....

venerdì 25 maggio 2018

IN VIGORE IL REGOLAMENTO UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. INADEMPIENTI MOLTI COMUNI

Da ieri 25 maggio è entrato in vigore il  Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali. 
Molti enti locali sono ancora in alto mare non avendo adempiuto a quanto previsto dalla norma.
Con un suo comunicato il Garante della privacy ci  ricorda che la nuova disciplina uniforma le regole in tutti i Paesi dell'Unione e rappresenta la più grande riforma in questo settore da un quarto di secolo a questa parte.
Il Regolamento adegua il quadro normativo al nuovo contesto sociale ed economico - caratterizzato da un incessante sviluppo tecnologico e da forme sempre più massicce e pervasive di scambio e sfruttamento di dati - rafforzando le tutele poste a salvaguardia dei dati personali e i diritti degli individui.
Con il Regolamento cambia in maniera radicale l'approccio alla protezione dei dati: imprese ed enti dovranno operare seguendo il principio di responsabilizzazione ("accountability"), considerare la protezione dei dati non come obbligo formale, ma come una parte integrante e permanente delle loro attività e promuovere consapevolezza negli utenti sui loro diritti e le loro libertà.
Nello specifico, la prima novità fondamentale del Regolamento è quella di essere integralmente applicabile alle imprese situate fuori dall'Unione europea che offrono servizi o prodotti a persone presenti nel territorio dell'Unione europea o ne monitorano il comportamento. Tutte le aziende, ovunque stabilite, dovranno quindi rispettare le regole fissate nell'Ue.
Ogni utente avrà il diritto di ricevere informazioni chiare sull'uso che viene fatto dei suoi dati personali, potrà trasferirli da un titolare del trattamento ad un altro, compresi i social network ("diritto alla portabilità dei dati"), e vedrà rafforzato il suo diritto di far cancellare, anche on line, le informazioni non più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte ("diritto all'oblio").
La nuova disciplina introduce anche altre importanti misure. Imprese ed enti dovranno rispettare i principi della "privacy by design" e della "privacy by default": dovranno inserire cioè garanzie a favore degli utenti in dalla progettazione di ogni trattamento e di ogni prodotto o servizio che comporti il trattamento di dati personali. Il consenso all'uso dei dati dovrà essere ancora più specifico per ogni servizio reso. Chi tratta dati avrà l'obbligo di informare le Autorità garanti, e nei casi più gravi gli stessi interessati, in caso si verifichino furti, diffusione illecita o perdite di dati ("data breach").
Altra importante innovazione è la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) che dovrà operare all'interno di tutte le amministrazioni pubbliche e di quelle imprese che fanno particolari trattamenti di dati o usano particolari categorie di dati, offrendo consulenza e supporto al proprio titolare o responsabile del trattamento.
Le sanzioni per chi non rispetta le regole potranno arrivare fino al 4 per cento del fatturato globale annuo. Tutte le Autorità di protezione dati dei Paesi Ue, alle quali è affidato il compito di vigilare sull'attuazione del Regolamento, avranno gli stessi poteri e gli stessi compiti, a garanzia ulteriore di un'applicazione realmente uniforme ed efficace nell'intera Unione.

LA ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA SEGUITA A ESSERE OGGETTO DI RICORSI A CAUSA DI COMPORTAMENTI DI ALCUNI COMUNI

Mentre alcuni Comuni seguitano ad ignorare deliberatamente molte norme del nuovo codice dei contratti il TAR Sardegna (Sezione I, sentenza n. 492/2018) è costretto a tornare ad occuparsi delle procedure sottosoglia (art. 36 D.lgs 50/2016) e in particolare del principio della rotazione.
Già il precedente Codice dei contratti pubblici (approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) -dopo aver indicato i casi tassativi in cui era possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara- all'art. 57, comma 6, stabiliva che: “A) nella fase preliminare di selezione degli operatori economici da consultare, la stazione appaltante ove possibile individua tali soggetti sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; B) nella fase della partecipazione alla gara, gli operatori economici selezionati sono quindi contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta”; inoltre per l’affidamento di lavori “in economia” l’art. 125, comma 8, dello stesso “vecchio” Codice dei contratti statuiva che “Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” e analoga disciplina era prevista, al successivo comma 11, per l’affidamento “in economia” di servizi e forniture.
Pertanto può osservarsi che l’art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici, lungi dall’introdurre un istituto completamente nuovo, ha semplicemente riaffermato e valorizzato un canone da tempo immanente nell’ordinamento, la cui ratio è facilmente identificabile: il principio di rotazione è funzionale a evitare indebite “posizioni di favore” e inaccettabili “chiusure surrettizie” del mercato.
Va, peraltro, precisato che, nella vigenza del “vecchio” Codice dei contratti pubblici, non era stata attribuita al principio di rotazione portata “precettiva assoluta”, con la conseguenza che l'aggiudicazione a impresa già in precedenza invitata a selezioni analoghe e/o affidataria dello stesso servizio, non era considerata per ciò solo illegittima, sempre che la gara si fosse svolta nel rispetto delle regole di legge e si fosse conclusa con la scelta dell'offerta più vantaggiosa, soprattutto laddove nel relativo giudizio di comparazione non avesse direttamente inciso la pregressa esperienza specifica maturata dall’aggiudicatario in veste di partner contrattuale della stazione appaltante (in tal senso si era consolidata la giurisprudenza: tra le tante si può citare la convincente pronuncia del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 aprile 2015, n. 5771).
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici la portata del principio di rotazione sugli appalti cc.dd. sotto soglia è ora affidata alla disciplina dell’art. 36, secondo cui “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…”.
Orbene questa nuova disciplina, se per un verso rafforza certamente la precettività del principio di rotazione, per altro verso continua a declinarlo in termini variegati in relazione al tipo di procedura concretamente utilizzata, consentendo, altresì, (limitate e motivate) deroghe allo stesso.
Prima di tutto emerge dall’esame testuale dell’art. 36 che -se l’affidamento “sotto soglia” si svolge previa procedura comparativa- l’applicazione del principio di rotazione è anticipata al momento della scelta dei soggetti da invitare: in questo senso si esprime chiaramente l’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
Ciò trova conferma nel confronto tra il secondo comma, ove appunto si parla di “rotazione degli inviti”, e il primo comma, ove, invece, si parla di “rotazione degli inviti e degli affidamenti”: questo diverso modo di operare del principio si spiega considerando che, nel suo complesso, l’art. 36 disciplina sia le procedure caratterizzate dal confronto tra più imprese invitate dalla stazione appaltante (al comma 2, lett. b), sia quelle con “affidamento diretto” (al comma 2, lett. a), cioè non precedute da alcun confronto concorrenziale (consentite per importi inferiori o pari a 40.000 euro), nelle quali la rotazione è, ovviamente, concepibile solo in relazione all’affidamento della commessa e non in relazione alla fase degli inviti, la quale, semplicemente, non esiste.
In sostanza la disciplina complessiva dettata dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 è riassumibile nei termini seguenti:
  • se la commessa è di valore pari o inferiore ai 40.000 il contratto può essere affidato senza alcun confronto concorrenziale e se ciò effettivamente accade il principio di rotazione non potrà che essere applicato in relazione all’aggiudicazione (art. 36, comma 2, lett. a);
  • se, invece, la commessa è di valore superiore ai 40.000 (e sino a 150.000 euro), è necessario operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate dalla stazione appaltante (almeno cinque in caso di servizi e forniture, almeno dieci in caso di lavori) e, in questo caso, il principio di rotazione opera (esclusivamente) con riferimento alla fase degli inviti, il che, peraltro, è conforme a evidenti esigenze di corretto esercizio dell’azione amministrativa e di tutela dell’affidamento (aspetto sul quale si tornerà successivamente, nella parte finale della trattazione).
Inoltre deve osservarsi come il principio di rotazione degli inviti non sia dotato di portata precettiva assoluta e perciò sopporti alcune limitate deroghe, come espressamente chiarito dalle Linee Guida n. 4 A.N.A.C. sugli affidamenti sotto soglia approvate (ai sensi dell’art. 36, comma 7, del Codice) con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097, applicabili ratione temporis alla vicenda in esame e dalle quali, peraltro, non si discostano significativamente, almeno sotto il profilo ora in esame, le successive Linee Guida recentemente entrate in vigore (sulle quali vedi infra).
Già nelle prime Linee guida, infatti, è stata espressamente consentita una motivata deroga al principio di rotazione in caso di “riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)” e negli stessi termini si è pronunciata anche la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, espresso nell’ambito dell’istruttoria per l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC, chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., VI, 31 ago-sto 2017, n. 4125; Cons. St., V, 31 agosto 2017, n. 4142)”.
Ciò posto, passando alla fattispecie ora sottoposta all’esame del Collegio, deve innanzitutto osservarsi come, pur vertendosi in una procedura di importo inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante abbia inteso procedere al confronto concorrenziale, in tal modo sostanzialmente “sottoponendosi” alla disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b), che come si visto impone di invitare almeno cinque imprese per l’affidamento di una prestazione di servizi, come quella ora in esame.
Tanto è vero che, coerentemente con tale scelta di base, il Comune ha:
  • pubblicato una manifestazione di interesse;
  • invitato tutte le imprese che detto interesse avevano manifestato;
  • esaminato le offerte concretamente presentate, nel caso specifico solo due, quella del gestore uscente (cioè la Sisar, odierna ricorrente) e quella dell’impresa controinteressata nel presente giudizio (cioè la Sosebi).
Dalla lettura degli atti procedimentali emerge, inoltre, che la decisione “a monte” di invitare alla gara (anche) il gestore uscente (odierna ricorrente) è stata espressamente ricollegata tanto all’elevato “grado di soddisfazione” riscontrato nella sua precedente gestione (si vedano le deliberazioni 14 novembre 2017 n. 150, e 28 dicembre 2017, n. 242), quanto all’assenza di un numero sufficiente di offerte alternative (si veda la determinazione 20 gennaio 2018, n. 16): l’Amministrazione ha, quindi, correttamente motivato la propria decisione di invitare la Sisar proprio in relazione alle due sopra descritte evenienze che in via generale consentono una deroga al generale “divieto di invito” del gestore uscente (si veda, al riguardo, T.A.R. Firenze, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 816, secondo cui “Il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultimo; nella specie, poiché all'avviso esplorativo avevano fornito riscontro due operatori di cui uno era il gestore uscente, l'esclusione di quest'ultimo avrebbe limitato e non promosso la concorrenza nel mercato”).
In tale contesto di fondo il Collegio reputa meritevoli di accoglimento le censure mosse dalla ricorrente avverso la successiva decisione del Comune di affidare il servizio alla controinteressata pur avendo ritenuto l’offerta dell’uscente, ancorché di poco, più conveniente.
In questo modo, infatti, il Comune resistente ha sostanzialmente violato l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici -come detto applicabile al caso in esame per effetto della scelta autovincolante di procedere al confronto tra offerte- sotto i seguenti profili:
  • la rotazione è stata operata, invece che sugli inviti come prevede la lett. b) dell’art. 36, in relazione all’affidamento del servizio;
  • è stata, nella sostanza, “scavalcata” la necessità, normativamente imposta, di prendere in esame l’offerta del gestore uscente, così da (quanto meno) “avvicinarsi” al numero minimo di cinque offerte previsto dalla disposizione sopra richiamata.
Inoltre il Comune ha assunto una decisione contraddittoria rispetto alla propria scelta “a monte” di invitare alla gara il gestore uscente, ponendosi in contrasto con i criteri operativi dettati dalle Linee Guida A.N.A.C. che, come si è visto, consentivano di derogare al principio di rotazione degli inviti proprio per la necessità di raggiungere il numero minimo di offerte da sottoporre a selezione e per l’elevato grado di soddisfazione maturato in ordine alla pregressa gestione dell’uscente, evenienze entrambe riscontrabili nel caso ora in esame per espressa affermazione dello stesso Comune, che proprio su di esse aveva motivato la propria (corretta) decisione di invitare al confronto anche Sisar.
Si osserva, infine, a ulteriore fondamento di quanto sin qui esposto, che il modus operandi della stazione appaltante si pone in evidente contrasto con l’esigenza di tutelare l’affidamento maturato dalla ricorrente, la quale era stata formalmente invitata alla selezione dopo avere manifestato il proprio interesse a seguito di un “avviso aperto” proprio a questo finalizzato, il che, peraltro, costituiva una significativa garanzia di trasparenza e apertura del mercato, di per sé idonea a limitare l’operatività del principio di rotazione: si vedano, al riguardo, le Linee Guida recentemente approvate dall’A.N.A.C. con deliberazione 1 marzo 2018, n. 206, le quali -seppur non direttamente applicabili al caso specifico ratione temporis- costituiscono significativo indice del modo in cui deve essere correttamente applicato il canone di rotazione, così da renderlo compatibile con altri valori di ordinamentali certamente significativi; si legge, infatti, in queste ultime Linee Guida, che il principio di rotazione “non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.
Pertanto il Collegio ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto.

I CAPANNONI AGRICOLI NON SONO ESENTI DAI TRIBUTI LOCALI. LO HA DECISO LA CORTE DI CASSAZIONE

Una ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12780 pubblicata il 23 maggio) stabilisce che l'esenzione dal pagamento dei tributi locali (Imu, Ici) compete solo ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A/6 e D/10; una eventuale annotazione al catasto di richiesta di «parificazione» dei fabbricati censiti nella categoria D/1 alla categoria D/10 non consente, quindi, l'esenzione dal pagamento dei tributi locali sino alla verifica della sussistenza dei presupposti della categoria «parificata» richiesta.
Secondo la corte l'ipotizzata classificazione non poteva neanche derivare dalla 'parificazione' alla categoria D1 transitoriamente applicata in forza della Circolare Min Fin. - Ag.Territorio 9 aprile 1998 n.96 (concernente il DM Fin. 28/98: "Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale"). 
Va in proposito considerato che tale circolare - fonte normativa interna all'amministrazione finanziaria, - non 'attribuisce' classamento 'rurale' D10 a fabbricati diversamente censiti, ma si limita a disciplinare in via transitoria e di prima applicazione le domande di assegnazione alla categoria catastale D10, di nuova istituzione. Si prevede infatti in essa che "nelle more della pubblicazione del relativo decreto, per eventuali casi di dichiarata urgenza, gli uffici sono autorizzati ad accettare, ed acquisire agli atti, denunce conformi al suddetto indirizzo. In questa fattispecie in via transitoria e fino all'adeguamento delle procedure informatiche suddette, sui documenti di aggiornamento prodotti con Docfa devono essere riportati (...) i seguenti dati: (...) la dicitura 'categoria parificata alla D10' (...). Successivamente, con procedura automatica, le unità acquisite nella banca dati con le suddette modalità saranno recuperate e collocate nella corretta categoria." Si aggiunge inoltre che "per le denunce di variazione delle costruzioni censite nella categoria speciale D 10 ovvero in altra categoria ordinaria, vengono osservate le normali procedure vigenti per il catasto edilizio urbano. La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili". 

giovedì 24 maggio 2018

CRESCE L'ATTENZIONE PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI NORMATIVI IDONEI A GARANTIRE AI CITTADINI LA PRESENZA DI STRUMENTI DI ASCOLTO E DI COINVOLGIMENTO NELLE SCELTE FONDAMENTALI .

Nonostante le resistenze di molti amministratori locali comincia a diffondersi, anche grazie ad alcuni politici illuminati, l'istituto della partecipazione.
Dopo l'esempio del Comune di Torino ora è la regione Puglia con la legge n. 28/2017 ad aver normato la materia al fine di consentire ai cittadini una sempre maggiore partecipazione alla vita pubblica.
La legge pugliese è stata adottata  con l'intento di rendere ordinari gli strumenti di ascolto e di coinvolgimento dei cittadini che vogliono essere protagonisti delle scelte fondamentali, ed è importante verificare insieme ai pugliesi se quanto abbiamo scritto nel nostro programma, lo stiamo mantenendo e realizzando nel modo più giusto su ogni tema. 
Ora è stato adottato dalla giunta anche il regolamento attuativo che consta di 9 articoli che prevedono, tra le altre cose, anche l’attivazione di una piattaforma web informatica (art. 3) per rafforzare la trasparenza e il dialogo con i cittadini e gli stakeholder, un Osservatorio per la partecipazione dei cittadini (art. 5) che svolgerà funzioni di promozione e garanzia sull’attuazione proprio della Legge sulla partecipazione e del programma annuale della partecipazione, un programma (art.4) di attività di promozione della cultura della partecipazione all’interno delle amministrazioni regionali e locali e di formazione di personale specializzato, sempre all’interno della amministrazioni in grado di progettare organizzare e gestire un processo partecipativo.
Il programma annuale poi della partecipazione (art. 7) è integrato con le proposte di processi partecipativi presentate da soggetti già individuati dalla legge regionale che potranno presentare attraverso appositi “Avvisi di selezione da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione”. 
Nel solco della Partecipazione popolare infine, il Regolamento attuativo disciplina anche l’importante diritto di Tribuna (art 6) previsto dalla legge 28, ovvero la possibilità per i candidati presidenti che alle scorse elezioni regionali abbiano ottenuto almeno 5 mila voti individuali e che risultino collegati a liste che non hanno eletto nessun rappresentante in consiglio regionale, di partecipare a titolo gratuito alle attività del Consiglio secondo tempi e forme compatibili con lo Statuto.

MANCA UN ANNO ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2019 MA GLI ITALIANI NON AMANO LA UE

EUROPATODAY riporta i risultati di una indagine svolta dalla UE sui sentimenti dei cittadini comunitari.
Gli italiani e l'Europa: una storia senza amore
A un anno esatto dalle elezioni europee del 2019, l'Italia sembra dare segni di timida ripresa quanto a sentimenti pro-europei.
Ma secondo la UE siamo sempre  sempre in fondo alla classifica dei paesi amanti dell'Europa.
La percentuale di chi in Italia apprezza la UE è passata dal 36% al 39%, con un più 3% rispetto a sei mesi fa.
Addirittura i britannici che hanno staccato la spina dalla UE sono al 47% di giudizio positivo contro il nostro 39% . 
Peggio dell'Italia, stanno solo i croati, al 36% di giudizio positivo, ed i cechi, al 31%. 
La media Ue è del 60%, il record dal 1983, con i lussemburghesi a guidare la lista dei più eurocontenti, l'85% della popolazione, seguiti da irlandesti, 81%, tedeschi e olandesi, al 79%. 
Il giudizio negativo non finisce: solo il 30% degli italiani considera che la sua voce conta nell'Ue, contro una media europea del 48%. 
Ultimo posto in classifica sul fronte dei benefici: solo il 44% degli italiani considera che l'appartenenza al club comunitaria sia stata utile, un dato in  crescita del 5%, ma molto lontano dalla media UE del 67% .
 


Potrebbe interessarti: http://europa.today.it/attualita/italiani-europa-populisti.html
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/Europa-Today-562280500462322/

mercoledì 23 maggio 2018

DALLA UE L'OK DEFINITIVO A NUOVE REGOLE SUL BIOLOGICO E PER LA DIFESA DELLA PRODUZIONE DEL NOSTRO PAESE


Dalla UE ok definitivo a nuove regole su biologico ed etichettatura
Le norme entreranno in vigore nel 2021. Il sistema dei controlli sarà rafforzato con misure di precauzione più stringenti e verifiche nella catena dell'offerta nei paesi terzi
Il Consiglio UE ha adottato le nuove regole sulla produzione biologica e l'etichettatura dei relativi prodotti. Dal primo gennaio 2021 le norme saranno semplificate e armonizzate ulteriormente con la fine progressiva di un certo numero di eccezioni e deroghe.
Il sistema dei controlli sarà rafforzato con misure di precauzione più stringenti e verifiche nella catena dell'offerta nei paesi terzi. 
Poi, i produttori dei paesi terzi dovranno rispettare le stesse regole praticate nella UE, rientreranno nella regolazione prodotti come sale, sughero, cera d'api, matè, foglie di vite, cuori di palma. 
Ci saranno ulteriori regole per cervi, conigli e pollame. La certificazione sarà più semplice per i piccoli produttori perché si potranno raggruppare le pratiche e ci sarà un approccio più uniforme per ridurre il rischio di contaminazioni accidentali dai pesticidi. 
Il regolamento dell’UE sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici garantisce il rispetto in tutta Europa degli stessi standard di alta qualità. Le regole si riferiscono a pratiche agricole e di acquacoltura, lavorazione ed etichettatura di prodotti alimentari, procedure di certificazione per gli imprenditori agricoli e importazione di prodotti biologici che provengono da paesi non appartenenti all’UE.
Gli imprenditori agricoli dell’UE che producono prodotti biologici utilizzano fonti di energia e risorse naturali in modo responsabile, promuovono il benessere degli animali e contribuiscono a mantenere la biodiversità, l’equilibrio ecologico e la qualità del suolo e dell’acqua.
Le tecniche di agricoltura biologica comprendono:
  • Rotazione delle colture per un uso efficiente delle risorse
  • Divieto dell’uso di pesticidi chimici e fertilizzanti artificiali
  • Limiti molto rigorosi per l’utilizzo di antibiotici destinati agli animali da allevamento
  • Divieto dell’uso di organismi geneticamente modificati (OMG)
  • Utilizzo di risorse in loco per i fertilizzanti naturali e i mangimi
  • Allevamento a terra e all’aria aperta e utilizzo di mangimi biologici
  • Utilizzo di pratiche zootecniche adatte alle specifiche esigenze degli animali

LA CITTA' DI ROMA ALL'ULTIMO POSTO PE RLA MOBILITA' SOSTENIBILE...UN CATTIVO ESEMPIO PER TUTTI I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA.

Molte città che hanno Sindaci ambiziosi sono però prive di un piano della mobilità sostenibile.
Il recentissimo report “Living. Moving. Breathing. Ranking of European Cities in Sustainable Transport”, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace ci offre una analisi della situazione attuale in Europa.
L’Europa è la terza area più urbanizzata del mondo; la popolazione concentrata nelle città, secondo le previsioni delle Nazioni Unite, crescerà dal 73% del 2014 a oltre l’80% nel 2050. 
Oggi nelle città europee si concentra già l’85% del prodotto interno lordo dell’Unione. 
Le città sono i centri nevralgici della mobilità contemporanea: in Europa la maggior parte degli spostamenti avviene negli spazi urbani, da quelli inizia o vi termina. 
Pertanto ogni tentativo di ridurre le emissioni di gas serra dal settore trasporti (attualmente quello che mostra i trend peggiori nel ‘Vecchio continente’) deve necessariamente fare i conti con la mobilità urbana. Inoltre, un sistema di trasporti efficiente è un fattore competitivo centrale per l’economia di qualsiasi città, oltre a garantire pieno accesso alle attività lavorative e a servizi sociali essenziali, come la scuola o la sanità. In molte aree urbane, tuttavia, una crescente domanda di mobilità ha determinato una situazione non più sostenibile. 
Gli ingorghi e i rallentamenti del traffico condizionano negativamente i tempi di spostamento e rappresentano una chiara perdita in termini economici; l’inquinamento atmosferico e acustico, poi, coincidono spesso con seri problemi ambientali e sanitari, e le patologie legate allo smog e al rumore sono diffuse e spesso in aumento. Il sistema di mobilità urbana fondato sull’auto privata alimentata da fonti fossili consuma enormi quantità di energia e tende a esaurire risorse ambientali preziose. 
In questo scenario, gli incidenti determinano spesso indici di mortalità “stradale” drammatici che interessano soprattutto la gioventù europea, il futuro delle nostre società. 
Le città europee riconoscono in larga misura il bisogno di un sistema dei trasporti più sostenibile e puntano sempre più a creare una mobilità “people friendly”, con nuovi approcci alla pianificazione urbanistica e stimolando il passaggio a modalità di spostamento più “pulite”.
Come si può vedere dalla tabella allegata la Capitale d'Italia è all'ultimo posto.
Qui trovate il REPORT