sabato 23 giugno 2018

UNA INTERESSANTE ORDINANZA DEL TAR VENETO CON CUI E' STATA RIMESSA ALLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO LA DECISIONE IN MERITO ALLA NORMATIVA DA APPLICARSI PER LE GARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI AMBULANZA

Da tempo in tutte le regioni si assiste a ripetute vertenze in materia di servizi di pronto soccorso sul territorio a mezzo di autoambulanze e di servizi di mero trasporto.
Su questo tema è intervenuto il TAR Veneto in data 13 giugno. 
Il Collegio in primo luogo ha rammentato che con sentenza n. 275/2018, della medesima sezione,  in merito ad una controversia che la disciplina comunitaria – e, conseguentemente, quella nazionale – ha introdotto, la distinzione tra servizio di soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza (consistente nel trasporto e nell’attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale), eccezionalmente sottratto alla regola della gara qualora fornito da organizzazioni senza scopo di lucro (tra le quali rientrano le IPAB), e servizio di solo trasporto in ambulanza (consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell’urgenza) che, invece, è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica (regime alleggerito).
Dunque, i servizi di trasporto di persone in ambulanza sono espressamente stralciati dalle esclusioni previste (dal 28° considerando e dall’art. 10 della direttiva 24/2014/UE e) dall’art. 17, I comma del codice degli appalti in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e, inoltre, qualora essi siano di valore pari o superiore alla soglia comunitaria di € 750.000,00 (prevista dall’art. 35, I comma, lett. “d”), come nel caso di specie, ricadono nell’ambito della direttiva UE n. 24/2014 e del relativo Titolo III (dedicato ai particolari regimi di appalto), ove l’art. 74 prescrive che “sono aggiudicati in conformità del presente capo” mediante un bando di gara o un avviso di preinformazione senza pubblicazione da inviare agli operatori economici interessati (cfr. il successivo art. 75).
Ma non solo: la possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato soltanto i servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza” è stata prevista espressamente, a livello nazionale, anche dal codice del terzo settore (art. 57 del DLgs n. 117/2017).
Ebbene, così tracciate le coordinate normative dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario, distinguendo il trasporto di emergenza da quello ordinario intrasede, va precisato che la normativa regionale di cui al combinato disposto dagli artt. 5, II comma, 3, I comma e 2 della LR n. 26/2012, ove fosse intesa come inclusiva, ai fini del convenzionamento diretto, anche del servizio di trasporto ordinario in ambulanza (non quindi solo emergenziale e di soccorso), si porrebbe in radicale contrasto con la regola opposta (e certamente prevalente) fissata dalla direttiva europea e dal codice appalti che, appunto, prevedono che il trasporto in ambulanza a carattere non emergenziale sia affidato mediante gara, con la conseguenza che la normativa regionale dovrebbe essere disapplicata (cfr. CdS, III, 22.2.2018 n. 1139)”.
La predetta sentenza, dunque, ha preso in considerazione, in quanto thema decidendum della controversia, esclusivamente il servizio di mero trasporto di pazienti ed il servizio di soccorso in emergenza.
Ma la casistica del trasporto sanitario in ambulanza non è limitato soltanto alle due, anzidette tipologie, vi sono invero anche delle figure intermedie.
Nella controversia azionata con il ricorso RG n. 634/2018, infatti, la situazione è più articolata: quivi si evidenzia la sussistenza di taluni servizi che, pur non essendo univocamente configurabili come servizi di trasporto in emergenza o, all’opposto, come servizi di mero trasporto, l’interessata afferma vadano assimilati al servizio di emergenza ai sensi del 28° “considerando” della direttiva 24/2014/UE.
In effetti, l’art. 2 della LR n. 26/2012 prevede alcuni servizi sanitari (i “servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso”, nonché i “servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessità di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonché l'esigenza di garantire la continuità delle cure”) che sono difficilmente inquadrabili tra i servizi di emergenza o in quelli di mero trasporto.
Soccorre, tuttavia, al riguardo lo stesso art. 2 della citata legge che stabilisce che i predetti servizi rientrano nella “attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza”, unitamente ai “servizi di trasporto di emergenza e urgenza eseguiti mediante mezzi di soccorso”. Secondo tale norma, dunque, quei servizi rientrerebbero – alla stregua della normativa regionale - nel novero del servizio di soccorso sanitario in emergenza espressamente stralciato dalle esclusionipreviste (dal 28° considerando e dall’art. 10 della direttiva 24/2014/UE e) dall’art. 17, I comma del codice degli appalti in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro. Ed allora – e cioè se la Regione ritenesse che va assoggettato a gara esclusivamente il servizio sanitario secondarioconsistente esclusivamente nel servizio di solo trasporto in ambulanza, in conformità con il 28° “considerando” - il proposto gravame potrebbe ritenersi inammissibile per difetto di interesse, in quanto non sembra che parte ricorrente abbia contestato, in questa sede, l’assoggettamento a procedura concorsuale del servizio di solo trasporto, privo di ulteriori prestazioni.
Poichè la fattispecie sottoposta al collegio dava adito a dei dubbi è apparso pertanto necessario, al fine di conoscere l’esatta interpretazione in ordine all’applicazione del 28° “considerando” e dell’art. 10 della direttiva n. 2014/24/UE (di cui, come si è detto, l’art. 17, I comma, lett. h del DLgs n. 50/2016 è una fedele trasposizione) investire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dell’esame delle seguenti questioni:
1) se l’art. 10 lett. h) ed il considerando n. 28 della Direttiva 2014/24/UE debbano interpretarsi nel senso che
a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e
b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso rientrino nell’esclusione di cui al predetto art. 10, lett. h) o, invece, ricadano tra i servizi di cui agli artt. da 74 a 77 della richiamata direttiva;
2) se la Direttiva 2014/24/UE debba essere interpretata nel senso che osti ad una normativa nazionale che preveda che, seppure in assenza di un’emergenza attuale,
a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e
b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso siano assegnati in via prioritaria ad associazioni di volontariato mediante convenzionamento diretto.
Perrtanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), previa riunione degli epigrafati gravami, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, ha sospeso il giudizio.

venerdì 22 giugno 2018

LE REGIONI SOLLECITANO IL GOVERNO A RIPARTIRE QUANTO PRIMA I FONDI PER LE POLITICHE SOCIALI

Sono trascorsi già sei mesi dall'inizio dell'anno ed ecco che arriva dalla conferenza Stato Regioni un appello al Governo affinché provveda a  ripartire i fondi per le politiche sociali.
L'elenco puntuale delle risorse già previste dalla legge di bilancio 2018 è contenuto in un documento lasciato agli atti della Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sottolineato l'esigenza di ripartire quanto prima i seguenti Fondi delle politiche sociali, stanziati nella Legge di bilancio 2018, fondamentali per l'erogazione dei servizi ai cittadini
1) Fondo Nazionale per le politiche sociali - anno 2018: € 263.267.106;
2) Fondo per le non autosufficienze - anno 2018: € 432.606.660;
3) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (DOPO DI NOI) - anno 2018: € 51.100.000;
4) Fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - anno 2018: € 75.000.000;
5) Fondo Famiglia - anno 2018: € 4.427.262,58.

IL SISTEMA DI GESTIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI DELIBERATO DALLA REGIONE LAZIO PREVEDE L'APPLICAZIONE ENTRO IL 2020 DEL SISTEMA PUNTUALE IN TUTTI I COMUNI MA....


Con deliberazione n. 21 del 9 giugno 2016 il Commissario straordinario del Comune di Sabaudia approvava la “Relazione sui servizi di gestione dei rifiuti urbani e di servizi di igiene urbana nel Comune di Sabaudia – Assetto attuale e possibili scenari evolutivi, nel quale si prevedeva la implementazione del sistema di gestione vigente, mediante introduzione di sistemi di amministrazione informatizzata utili a consentire misurazioni dei conferimenti delle singole utenze con riguardo altresì a possibili positivi riflessi sulla articolazione tariffaria e ad agevolare idonee modalità di verifica delle attività di raccolta, interfacciando al contempo efficacemente la stessa amministrazione ed i cittadini con le infrastrutture materiali presenti nel territorio.
Quanto sopra anche in relazione a quanto stabilito dall’art. 12 della legge regionale n. 12/2016 secondo cui la Regione promuove la tariffazione puntuale quel strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.
Approssimandosi la scadenza del contratto in essere per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (28 febbraio 2017), con deliberazione n. 89 in data 10 novembre 2016 il Commissario straordinario del Comune di Sabaudia, deliberava di approvare il progetto dell’Appalto dei servizi di raccolta, trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana redatto dall’ing. Alessandro Angelini (all’uopo incaricato con determinazione settoriale n. 69/2016) della durata di anni cinque prorogabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 106 del Codice dei contratti.
Il costo previsto per ciascuna annualità era previsto in € 3.803.951,62 più IVA.
Con successiva determinazione n. 1 del 26 gennaio 2017 (Reg. Gen. 115/2017) veniva stabilito di procedere mediante procedura aperta all’aggiudicazione della gara affidando l’indizione della stessa alla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio inserita dall’ANAC nell’elenco degli enti aggregatori.
A sua volta la regione Lazio ha provveduto ad indire la gara che è stata pubblicata sulla GUCE in data 28 febbraio 2017.
Allo scopo di assicurare la continuità del servizio nelle more dell’espletamento della gara il Comune ha disposto varie proroghe.
Alla data odierna la gara non è stata ancora definita da parte della citata Direzione Regionale
Sono trascorsi oltre sedici mesi dalla scadenza del contratto.
Nel frattempo il 21 giugno scorso la Giunta della regione Lazio ha approvato la delibera per l’applicazione della tariffazione puntuale dei rifiuti nei Comuni del Lazio entro il 2020: un provvedimento che punta ad incentivare la riduzione della produzione di rifiuti urbani e la crescita della raccolta differenziata attraverso un maggiore riciclo delle varie tipologie di scarti.
I criteri. Le linee guida per l’applicazione della tariffa puntuale, suddivisa in utenze domestiche e non domestiche, sono basate sul criterio della minimizzazione della produzione dei rifiuti e sul principio dell’equità. La Tarip, infatti, non sarà calcolata sulla base della superficie dell’abitazione e del numero dei componenti familiari, ma sarà definita, oltre ad una quota fissa, secondo la quantità dei rifiuti prodotti. 
Nella deliberazione, inoltre, sono individuate le azioni che gli Enti locali dovranno adottare per introdurre la tariffazione puntuale entro il 2020 e per la corretta verifica della produzione di rifiuti:
In particolare, i regolamenti comunali potranno essere aggiornati e prevedere una serie di misure volte a consentire una precisa “quantificazione” dei rifiuti prodotti dalle singole utenze con sistemi di identificazione, come l’utilizzo di contenitori dedicati (sacchi o bidoni) con codice a barra rimovibile; oppure dotati di trasponder o tessera magnetica che consentono la registrazione dei dati identificativi; o ancora contenitori con codice a barre serigrafato, che quantifichino i rifiuti conferiti mediante lettura laser.
In questo modo i cittadini che producono meno rifiuti saranno avvantaggiati e in una città come quella di Sabaudia anche i proprietari di seconde case pagheranno solo per quello che producono.
Resta il problema della gara in atto che per come è scritto il capitolato a mio modesto avviso, alla luce delle nuove indicazioni regionali dovrebbe spingere la Giunta comunale ad una valutazione circa l'eventualità di riesaminare la questione.

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL CASO DI AFFIDAMENTI FIDUCIARI SOSPETTI

Il TAR LAZIO ROMA SEZ. I, SENTENZA N. 6239/2018 ha affrontato un ricorso molto delicato con cui veniva chiesto l'annullamento di un Decreto del Presidente della Repubblica relativo allo scioglimento di un Comune.
Al riguardo il collegio ha affermato che per consolidata e condivisa giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10.1.2018 n. 96, Sez. III, 2.10.2017 n. 4578; 25.1.2016 n. 256; 26.9.2014 n. 4845; 28.5.2013, n. 2895):
a) lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo “sanzionatorio” ma preventivo, per la cui legittimazione è sufficiente la presenza di elementi “indizianti”, che consentano d'individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato;
b) esso è uno strumento di tutela della collettività, in particolari situazioni ambientali, nei confronti dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione amministrativa degli enti locali, quale “misura di carattere straordinario” per fronteggiare “una emergenza straordinaria” (già Corte Cost. 19.3.93 n. 103, sul previgente art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55);
c) il quadro fattuale posto a sostegno del provvedimento di scioglimento ex art. 143 cit. deve essere valutato non atomisticamente ma nella sua complessiva valenza dimostrativa, dovendosi tradurre in un prudente apprezzamento in grado di lumeggiare, con adeguato grado di certezza, le situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell’ente che la norma intende prevenire;
d) stante l’ampia sfera di discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone in sede di valutazione dei fenomeni connessi all'ordine pubblico, ed in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come “estrinseco”, nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito.
La norma di cui all'art. 143 cit., infatti, consente l'adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, ma sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se - come detto - di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266).
Ciò premesso, in base a quanto si legge nella relazione del Ministro degli interni al Presidente della repubblica del 29 giugno 2017, il provvedimento “sub judice” si fonda su quanto emerso all’esito delle indagini avviate a seguito di taluni esposti nei quali venivano evidenziate contiguità tra la famiglia di un amministratore locale ed esponenti delle locali consorterie mafiose a seguito dell’omicidio di un imprenditore (-OMISSIS-), nel luglio 2016, gravato da condanne penali e segnalato come contiguo alla locale cosca criminale.
In base a quanto riporta l’Avvocatura, e non smentito dai ricorrenti,-OMISSIS- ha “riportato una condanna a due anni di reclusione per il reato di favoreggiamento poiché aveva ospitato per un lungo periodo esponenti di vertice di uno dei due menzionati sodalizi (per l’esattezza della consorteria egemone nel territorio di -OMISSIS-) in una sua proprietà situata nelle campagne del -OMISSIS- (proprietà nella quale, secondo risultanze investigative, si era svolta anche una riunione fra tutti gli esponenti di vertice del predetto sodalizio)”.
All’Assessore, sig.ra -OMISSIS-, per la cui candidatura il -OMISSIS-, odierno ricorrente, risulta avere chiesto il permesso al padre,-OMISSIS-, all’epoca sottoposto ad obbligo di firma, sono state attribuite varie deleghe in settori di particolare interesse per la locale criminalità organizzata.
I rapporti di particolare deferenza dell’amministrazione verso l’imprenditore sarebbero poi testimoniati dalla circostanza del rinvio della locale festa dell’AVIS, in segno di rispetto per il lutto che aveva colpito la sua famiglia.
Il Comune, inoltre, non ha mai aderito al protocollo di legalità, sottoscritto nel maggio 2015 da buona parte dei comuni della provincia, fatto che ha evitato la richiesta, da parte dello stesso Comune, della certificazione antimafia per le ditte esecutrici di lavori, affidati sempre con appalti sotto soglia e alle stesse ditte.
Anche in occasione dell’affidamento della gestione di una struttura alberghiera di proprietà comunale, a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto in essere, è stato pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al quale ha risposto una sola ditta che annovera tra i propri soci una persona con segnalazioni per reati associativi.
Dalle indagini effettuate dalla commissione d’accesso è emerso, tra l’altro, che il primo cittadino organizzò un incontro al quale egli stesso partecipò, unitamente al menzionato socio dell’impresa aggiudicataria e all’imprenditore ucciso nel 2016,-OMISSIS-, per verificare la possibilità di far partecipare alla gestione dell’albergo, di proprietà comunale, anche il fratello di quest’ultimo, più volte citato.
Nell’anno scolastico 2015– 2016, a seguito di rinuncia da parte della ditta aggiudicataria dell’appalto, il servizio di trasporto scolastico veniva affidato per due anni, ad una locale ditta di cui risulta socio un consigliere comunale. Nella determina dirigenziale si precisava che nessun’altra azienda aveva presentato domanda di partecipazione, per poi emergere, in seguito a segnalazione di un consigliere di minoranza, che un’altra azienda aveva fatto domanda.
In occasione della selezione di sei volontari per la salvaguardia e la tutela dei parchi e delle oasi naturalistiche sarebbero stati selezionati soggetti legati da rapporti di parentela con amministratori locali o con componenti della commissione esaminatrice.
Anomalie ed irregolarità sono emerse anche in relazione alla procedura di affidamento del servizio di gestione dei depuratori comunali per il quale l’ente, dopo aver fatto ripetutamente ricorso all’istituto della proroga, solo nel maggio del 2016, all’esito di un procedimento ad evidenza pubblica, ha affidato il servizio ad una locale ditta, sebbene l’offerta con il maggiore ribasso fosse stata presentata da altra società. Dalla documentazione di gara sono inoltre emerse irregolarità tecnico-contabili.
Queste alcune delle risultanze delle indagini riportate nella Relazione del Ministro dell’Interno.
Esse disegnano, come rileva il Ministro, un quadro di irregolarità e di affidamenti fiduciari, intervenuti in costanza dell’amministrazione eletta nel 2015, che è tipico degli ambienti infiltrati dal fenomeno della criminalità organizzata.
Dette risultanze sono poi inquadrate nel particolare contesto ambientale del -OMISSIS-, “ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla pervasiva presenza di una locale organizzazione criminale, profondamente radicata nel tessuto economico e sociale e a sua volta legata alle principali consorterie del crotonese, con un raggio d’azione che si estende oltre l’ambito provinciale”.
Irrilevante la circostanza dedotta dalla difesa dei ricorrenti che all’atto dell’insediamento del nuovo consiglio fosse trascorso il periodo della sottoscrizione dei protocolli di legalità, atteso che gli affidamenti diretti senza gara o con pretermissione ingiustificata di domande di partecipazione è proseguita.
Né parte ricorrente ha allegato di avere introdotto una “white list” delle ditte o un albo dei fornitori che fornissero garanzie di estraneità ad infiltrazioni mafiose nell’anno e mezzo in cui ha gestito il Comune o di avere garantito la turnazione delle ditte, al fine di evitare quel genere di favoritismi che appare imputare esclusivamente a precedenti gestioni amministrative.
Nella sua complessiva valenza dimostrativa il quadro fattuale posto a sostegno del provvedimento di scioglimento ex art. 143, per quanto osservato, regge alle argomentazioni di parte ricorrente, risultando ancorato a prassi clientelari e situazioni, quali, tra le altre, l’esposizione per debiti tributari degli amministratori (vedi la relazione della Prefettura), che denunciano una sovraesposizione degli amministratori comunali alle verosimili illegittime richieste di un ambiente connotato dalla presenza di organizzazioni criminali.
I legami con la -OMISSIS-del padre dell’Assessore, più volte inquisito per mafia, anche se mai condannato, trovano poi ulteriore riscontro nel legame affettivo della sorella della sig.ra -OMISSIS- con un esponente di spicco della suddetta cosca, oggi detenuto al 41 bis per il reato di associazione mafiosa.
Per quanto sopra osservato devono respingersi le censure proposte con l’unico articolato motivo, rilevando, conclusivamente, che il provvedimento risulta adeguatamente sostenuto da un quadro fattuale d’insieme attestante il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata e comprovato da prassi amministrative poco trasparenti, ove non decisamente illegittime, che, sebbene anche precedenti alla gestione nella quale sono stati coinvolti gli odierni ricorrenti, non risultano essere state in alcun modo bloccate, contrastate e/o sovvertite dalla amministrazione subentrante.
La giurisprudenza è, peraltro, consolidata nel ritenere, dato il carattere preventivo del provvedimento, non necessaria l’individuazione di condotte individuali penalmente rilevanti o suscettibili di applicazione di misure di prevenzione, essendo sufficiente delineare un quadro indiziario di condotte plausibilmente frutto di condizionamento mafioso (vedi tra le altre Cons. Stato, Sez. III, n. 4529/2015, n. 3340/2015 e n. 2054/2015).
....OMISSIS....
In conclusione, il ricorso rg. 8367/2017 va respinto, mentre il ricorso rg. 10568/2017 va dichiarato irricevibile.

giovedì 21 giugno 2018

INASPRITE DAL 1° LUGLIO LE SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RISPETTANO LE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

Gli incidenti sul lavoro rappresentano ancora oggi un problema che sembra non si riesca a debellare. 
Sulla G.U. n. 140/2018 è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 12/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro TESTO con cui vengono inasprite le sanzioni con decorrenza dal 1° luglio.
Molti Sindaci ignorano che su di loro pende anche questa responsabilità (Mi permetto di consigliare il mio IL SINDACO DI TUTTI  (disponibile sia in versione cartacea che in ebook).
Pene più salate sugli inadempimenti della sicurezza lavoro. 
Le ammende e le sanzioni sono sono state rivalutate dell'1,9% in relazione alle violazioni commesse dal prossimo 1° luglio. 
È il secondo aumento quinquennale che fa seguito al rincaro del 9,6% con decorrenza dal 1° luglio 2013. 
Per esempio, dimenticare di effettuare la valutazione dei rischi costerà al datore di lavoro, dal prossimo luglio, l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro quando oggi, e per le violazioni commesse fino al 30 giugno, costa l'ammenda da 2.740 a 7.014,40.

UN IMPORTANTE PROVVEDIMENTO PER IL PERSONALE E LE IMPRESE SOTTRATTE ALLA MALAVITA ORGANIZZATA

E' stato pubblicato sulla G.U. 142/2018 il decreto legislativo n. 72 per la "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017".
Il provvedimento, molto atteso da parte dei lavoratori che erano occupati in aziende che sono state sequestrate e poi confiscate alla malavita organizzata prevede all'art. 1 il "Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro" e all'art. 2  il  "Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro".
L'art. 3 a sua volta  si occupa delle "Misure di sostegno alle imprese" prevedendo alcune  modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
LO TROVATE QUI:  D.LGS 142/2018

ANCHE L'ANCE INTERVIENE PER SOLLECITARE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA



Nonostante quanto disposto dal nuovo  Codice dei contratti molti Comuni non hanno ancora adottato un proprio regolamento per disciplinare gli affidamenti dei lavori e servizi cosiddetti sotto soglia e proseguono talora ad affidarli direttamente sempre alle stesse imprese.
Com'è noto, almeno agli addetti ai lavori per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia (art.35 del Codice) inferiori ai 40.000,00 euro i Comuni possono procedere mediante affidamento diretto nel rispetto dei princìpi contenuti nell’art. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del princìpio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi del comma 1 dell’art. 36 in modo da assicurare la partecipazione effettiva delle microimprese, piccole e medie imprese.
Al riguardo l’ANAC ha pubblicato le Linee guida n.4 approvate dal Consiglio con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Nelle predette linee guida sono indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.
La giurisprudenza sembra orientarsi con sempre maggiore continuità verso l’applicazione rigida del principio di rotazione con il divieto di invitare il gestore uscente negli appalti cd sotto soglia (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2079/2018).
Per lo svolgimento delle procedure di acquisti sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite pervia elettronica.
Di recente l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha pubblicato uno studio molto interessante in cui afferma che il principio di rotazione degli inviti è uno strumento di concorrenza che trova il suo fondamento nel Considerando n.2 della direttiva 2014/24/UE in cui viene precisato che occorre facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.
In particolare l’ANCE afferma che “Il principio di rotazione alla partecipazione delle imprese assicura l’avvicendamento degli affidatari di contratti pubblici, evitando che il carattere discrezionale della scelta dei soggetti da invitare, da parte dell’amministrazione, si traduca in uno strumento di favoritismo «dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza, a discapito degli operatori più deboli del mercato» (TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, n. 166/2018).
La rotazione costituisce un corollario del principio di non discriminazione, ha carattere oggettivo ed è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell’esecuzione dell’appalto (TAR Veneto, n. 583/2018, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 3089/2012; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1730/2011).
La rotazione pur non avendo valenza precettiva assoluta, ma solo tendenziale, ha portata generale perché consente «di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei» (TAR Calabria, Sez. I, n. 1007/2018).
Si vedano anche: TAR Veneto, Sez. I, n. 515/2017, TAR Sardegna, n, 492/2018, TAR Sardegna, n. 493/2018, TAR Lazio n. 5621/2018 e TAR Toscana, n. 816/2018.
Ci sono evidenti responsabilità a carico dei funzionari che non rispettano le disposizioni sopraindicate, ma potrebbero essere evidenziate anche nei confronti degli amministratori che non controllano adeguatamente l'operato di certi dirigenti.  

mercoledì 20 giugno 2018

CONFERENZA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI STAMPA


Ieri si è tenuta in Campidoglio la Conferenza organizzativa degli uffici stampa organizzata dall'associazione Stampa Romana per fare il punto sullo stato dell'attuazione della legge 150/2000 anche in relazione ai nuovi Contratti collettivi nazionali di Lavoro delle amministrazioni centrali, degli enti locali, della sanità, dell'istruzione e della ricerca nei quali sono state finalmente istituite le nuove figure professionali  dello “Specialista della comunicazione istituzionale” e dello “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico” Categoria D posizione economica D1.
Un importantissimo passo avanti anche perchè con l'ARAN  si è creato un percorso sull’identità professionale del giornalista pubblico e sulla “sequenza contrattuale”. 
Purtroppo non ho potuto partecipare alla Conferenza per problemi personali,  ma ho contributo con una bozza di bando di concorso per il reclutamento negli enti locali studiata al fine di evitare i ricorrenti ricorsi sul tema causati da bandi assolutamente inadeguati o forse fatti male a bella posta.
Mi auguro che il percorso iniziato possa migliorare l'informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni nell'interesse dei cittadini 


I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI ACCESSO DIRETTO AI DATI CONTABILI TRAMITE PC.

Appena eletto in consiglio comunale nel 2009 presentai una richiesta affinché l'unico PC presente nella sala riservata ai Consiglieri comunali fosse collegato alla rete interna e ogni consigliere avesse possibilità di accesso diretto ai dati contabili.
Mi fu risposto che non era possibile.
Ora c'è una interessante sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3486 con la quale il Collegio ha osservato che, ai sensi dell’art. 43, comma 2 del d. lgs. n. 267 (recante il Testo unico degli enti locali), “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.
A tal fine, le amministrazioni “assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione” (cfr. art. 2, comma 1 d.lgs. n. 82/2005, recante il c.d. Codice dell’amministrazione digitale).
La direttiva emergente dalle richiamate disposizioni è senz’altro nel senso: a) che la fruibilità dei dati e delle informazioni in modalità digitale debba essere garantita con modalità adeguate (alla precipua finalità informativa) ed appropriate (alla tecnologia disponibile); b) che – secondo un corrispondente e sotteso canone di proporzionalità – grava sull’amministrazione l’approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche, che – senza gravare eccessivamente sulle risorse pubbliche – appaiano in grado di ottimizzare, in una logica di bilanciamento, le esigenze della trasparenza amministrativa.
In siffatta prospettiva, l’Amministrazione non ha dimostrato, neanche nella presente sede, che il costo della predisposizione di un software adeguato a consentire (mediante il rilascio di credenziali certificate e personalizzate) l’accesso da postazioni remote sia concretamente sproporzionato (a fronte dei costi comunque necessari all’approntamento ed alla conservazione di una postazione fisica dedicata, all’interno dei locali dell’ente) ed economicamente esorbitante rispetto alla rivendicata finalità informativa.
All’incontro, dovrà considerarsi che – nel complessivo quadro delle risorse finanziarie destinate ai mezzi informatici – il costo imputabile alla acquisizione ed alla implementazione di idoneo software si palesa, notoriamente, non irragionevolmente superiore ai costi delle dotazioni informatiche.
Deve, per tal via, opinarsi, in difformità della valutazione sul punto espressa dai primi giudici, che la emergente e duplice direttiva del doveroso approntamento e del costante adeguamento delle tecnologie disponibili, ai fini di un migliore, efficace e funzionale accesso ai dati, milita per il riconoscimento del carattere indebitamente compressivo della limitazione di fatto frapposta alla pretesa ostensiva della ricorrente.
In riforma della impugnata statuizione, il ricorso merita, in definitiva, di essere accolto, con consequenziale ordine alla intimata Amministrazione di apprestare, entro il termine ragionevole di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente statuizione, le modalità organizzative per il rilascio di password per l’accesso da remoto al sistema informatico.
Sembra proprio che io avessi ragione.

IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE NELLA COSTITUZIONE



Gli studenti che si sono presentati ieri a svolgere la prova di italiano della maturità si sono trovati di fronte oltre alle altre tracce una che riguardava la nostra Costituzione.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano; è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e regola ancora oggi i rapporti tra lo Stato e i cittadini. Analizza e commenta i principi enunciati nell'articolo 3, anche in relazione alla storia recente. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» 
L'argomento è stato da me affrontato proprio in uno dei primi capitoli del mio nuovo libro di prossima uscita.
L’elemento intorno al quale è stata costruita la nostra Costituzione e che la caratterizza è rappresentato dalla persona umana, con i suoi diritti e la sua dignità, intesa peraltro non come individuo singolo, ma vista nell’ambito della comunità, dei rapporti sociali, in un mondo in cui sono presenti molte disuguaglianze. 
Con quest’ultimo termine si intendono sia i divari in termini di reddito tra le persone sia la perdita di opportunità individuali, che impediscono il potenziale avanzamento delle abilità e competenze delle persone, frenano il loro sviluppo e, quindi, il loro potenziale contributo alla società. 
La lotta contro le disuguaglianze può essere una leva per favorire la creazione di posti di lavoro e la crescita e ridurre al tempo stesso la povertà. 
L’art. 3 della Costituzione contiene il principio di uguaglianza formale che è alla base di tutte le democrazie moderne e che trova le sue radici nell’antica Grecia: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». 
Con la locuzione “pari dignità sociale” la Corte Costituzionale ha ritenuto che il principio di uguaglianza impone di riconoscere ad ogni cittadino uguale dignità, sia pur nella varietà delle occupazioni e professioni anche se collegati a differenti condizioni sociali. 
Molto importante è il secondo comma del predetto art. 3, secondo cui «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». 
Il secondo comma contiene un evidente obbligo per chi governa, a qualsiasi livello e quindi anche per i Comuni di operare in tutti i settori di competenza per eliminare le situazioni di disuguaglianza e per prevenirne la creazione di nuove; per far questo è necessario intervenire con tutti gli strumenti che ha a disposizione l’ente locale: Statuto, regolamenti, deliberazioni, ecc. nel campo delle imposte, dell’istruzione, del lavoro, dello sviluppo economico, nei servizi sociali, ecc. 
Molto importante è eliminare la disuguaglianza esistente in molti Comuni nell’accesso alle scelte di politica locale dovuto nella maggior parte dei casi alla crisi economica che ha prodotto l’aumento dei disoccupati e degli inoccupati pregiudicandone le capacità di autodeterminazione e comunque la voglia di partecipare alle decisioni su questioni che interessano la comunità.
Secondo Urbinati «Ci sono tuttavia buoni indizi per tentare una triangolazione tra la crescita della diseguaglianza e della povertà, il restringimento della partecipazione elettorale, e l’inclusività delle regole del gioco».
Un grande studioso della disuguaglianza è il premio Nobel per l’economia 2001 Stiglitz secondo il quale la disuguaglianza è frutto di scelte e azioni politiche ed economiche, ma è anche indotta e alimentata dall’evoluzione tecnologica. Secondo Stiglitz una crisi nelle condizioni di lavoro genera a sua volta forti conflittualità sociali, instabilità economica e politica. 
I Comuni sono chiamati a contrastare questi fenomeni utilizzando gli strumenti a loro disposizione che vanno dalla progressività del sistema della tassazione locale (che deve assicurare l’equità e la proporzionalità) alla gestione di servizi pubblici e di servizi sociali funzionanti e in grado di rispondere specialmente alle esigenze delle famiglie meno abbienti e degli anziani. 


20 GIUGNO: LA GIORNATA MONDIALE DEI RIFUGIATI


Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita.
E soprattutto invita a non dimenticare mai che dietro ognuno di loro c’è una storia che merita di essere ascoltata.
Storie di sofferenze, di umiliazioni ma anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro, portando il proprio contributo alla società che lo ha accolto.
Per perseguire questo obiettivo l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) prosegue la campagna #WithRefugees, che vuole dare visibilità alle espressioni di solidarietà verso i rifugiati, amplificando la voce di chi accoglie e rafforzando l’incontro tra le comunità locali e i rifugiati ed i richiedenti asilo.
#WithRefugees è anche una petizione, con la quale l’UNHCR chiede ai governi di garantire che ogni bambino rifugiato abbia un’istruzione, che ogni famiglia rifugiata abbia un posto sicuro in cui vivere, che ogni rifugiato possa lavorare o acquisire nuove competenze per dare il suo contributo alla comunità. La petizione vera’ presentata all’Assemblea delle Nazioni Unite entro la fine del 2018 in occasione dell’adozione del Global Compact per i rifugiati.
La petizione, le storie dei rifugiati e delle rifugiate, le testimonianze di solidarietà di esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, e l’elenco e le informazioni sulle principali iniziative in programma su tutto il territorio nazionale sono disponibili sul sito della campagnawww.unhcr.it/withrefugees.

martedì 19 giugno 2018

IL CONSIGLIO DI STATO TORNA SUL CONCETTO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA....

Il Consiglio di Stato (Sezione VI, sentenza n. 3416/2018) ha affrontato ancora una volta il concetto di lottizzazione abusiva.
Al riguardo, in particolare il Collegio ha rilevato che in punto di diritto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3739):
- l'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (così come in precedenza l'art. 18, l. 28 febbraio 1985, n. 47), disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima - c.d. materiale - relativa all'inizio della realizzazione di opere che tendano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, in violazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, o in assenza dei necessari titoli abilitativi; la seconda - c.d. formale (o cartolare) - che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento del terreno in lotti e la successiva vendita che, per le specifiche caratteristiche (quali la dimensione dei lotti, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche; e per altri elementi riferiti agli acquirenti), evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio.
Il bene giuridico protetto dalla normativa di riferimento, quindi, è non solo l'ordinata pianificazione urbanistica e il corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della funzione di pianificazione (cioè del Comune), cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti previsioni urbanistiche, con conseguente doverosa repressione di qualsiasi attività di tipo lottizzatorio, non previamente assentita;
- infatti l'art. 30, comma 1, D.P.R. 380/2001, dispone che “si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”;
- la lottizzazione abusiva presuppone opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle previsioni urbanistiche;
- al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, va effettuata una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche risultare modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione;
- proprio in quanto sussiste la lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio, deve rilevarsi che la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati; ciò perché è proprio la formulazione dell'art. 30 D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare che integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di costruzione di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standard;
- ne consegue che la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché la conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (circostanza che nel caso di specie, peraltro, non è neppure avvenuta, dal momento che la lottizzazione abusiva è stata contestata prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire).