martedì 9 luglio 2019

LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI ALLA MARATONA PER L'APPROVAZIONE DEL PATTO DELLA SALUTE 2019-2021


Nell'ambito della Maratona avviata dal Ministro della salute per l'approvazione del nuovo Patto della salute 2019-2021, dopo aver ascoltato lunedì le Federazioni degli ordini professionali, delle società scientifiche, delle associazioni professionali e dei sindacati, martedì le associazioni delle imprese: farmaci, dispositivi medici, ricerca e sviluppo, oggi 10 luglio sarà la volta delle associazioni dei pazienti e di attivismo civico.
Dobbiamo apprezzare il metodo avviato dal Ministro Grillo, ben diverso da quello utilizzato dalle regioni e dalle ASL, tutte prese nella loro autoreferenzialità che non consentono ai cittadini di partecipare alle scelte della loro sanità.
Anche i direttori generali più titolati hanno da imparare da questa vicenda e ci auguriamo che quando si tratterà di mettere in pratica con i nuovi Piano strategici aziendali il patto della salute una volta approvato) , si degnino di voler coinvolgere e far partecipare le associazioni alle scelte che riguardano proprio i cittadini che, è bene ricordarlo, non sono più dei sudditi. 

 

IL RAPPORTO TRA POSTI LETTO E ABITANTI SECONDO L'OCSE


L'OCSE sul proprio sito ha aggiornato i dati relativi al rapporto tra posti letto ed abitanti.
Grazie al famoso DM 70/2015 l'Italia dovrebbe avere un rapporto di 3,7 posti letto ogni mille abitanti, ma invece ne abbiamo solo 3,2 di media, perché ci sono province che ne hanno ancora meno.
La media OCSE è di 4,7.
La Francia ha 6 p.l. ogni mille abitanti.
Poi dicono che mancano i letti.
In base alla indagine della "Sapienza" per conto di "Italia Oggi" la provincia di Latina è stata collocata al 107° posto su 110 perché anche qui i posti letto sono inferiori allo stesso standard ministeriale dal che nascono profonde disuguaglianze nell'assistenza ospedaliera.
In pratica i posti letto della provincia di Latina, anche calcolando quelli privati sarebbero solamente 1.891 (compresi quelli in DH)  pari al 3,2 x 1000 anziché 2.130.



IL RAPPORTO TRA INFERMIERI E ABITANTI IN ITALIA SECONDO L'OCSE


L'assistenza sanitaria è un servizio alla persona che può e deve essere fatto da personale preparato professionalmente.
Purtroppo tra blocco del turn over e gestione impropria delle dotazioni organiche in Italia il rapporto tra infermieri professionali e abitanti è assolutamente inadeguato.
Una recente indagine dell'OCSE pone l'Italia agli ultimi posti in questa particolare graduatoria.
Il "Quotidiano sanità" ha elaborato il grafico che che mostra la gravità della situazione italiana.
Ma se la media nazionale è bassa rispetto ad altri Paesi se andiamo a leggere i dati tra regione e regione o tra provincia e provincia le cose si complicano.
Dall'indagine fatta dalla "Sapienza" per conto di "Italia oggi" e pubblicata solo sei mesi fa risulta che la provincia di Latina è al 107° posto (su 110) per il sottodimensionamento organico di medici e personale infermieristico mentre per quanto riguarda il rapporto tra infermieri e  100 posti letto è stata collocata al 108° posto.
Tutto ciò si riflette direttamente sull'assistenza ai pazienti e porta a sofferenze lavorative che possono comportare anche malattie.

lunedì 8 luglio 2019

CRONICITA' E PSICOLOGI


Il problema della cronicità è in aumento ma per una serie di motivi non viene ancora affrontato in maniera adeguata. 
Una questione in particolare è rappresentata dall'assistenza psicologica.
A causa dei tagli ai finanziamenti e al blocco del turn over progressivamente le aziende sanitarie locali hanno perduto i pochi dirigenti psicologi che avevano e per i malati cronici al momento non è prevista una assistenza psicologica di cui invece avrebbero molto bisogno.
In un recente intervento su "Quotidiano sanità" ne parla il dott. David Lazzari, Presidente Ordine Psicologi Umbria (Esecutivo CNOP) ARTICOLO
Il Piano Nazionale per la cronicità naturalmente prevede questa figura professionale, come anche la dotazione organica delle Case della salute.
Sarebbe opportuno che le Direzioni generali delle ASL riflettessero su questo argomento  quando saranno chiamate a predisporre il fabbisogno triennale delle assunzioni.

DOPO L'APPROVAZIONE ALLA CAMERA PROSEGUE AL SENATO L'ITER DELLA PROPOSTA PER INTRODURRE ANCHE IN ITALIA IL SUNSHINE ACT


Il disegno di legge 1201 dell'on.le Baroni ed altri recante "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitari", dopo l'approvazione alla Camera prosegue il suo cammino al Senato dove è all'esame della commissione competente.
Si tratta di una proposta che vuole fare luce sui rapporti tra case farmaceutiche (o produttrici di apparecchiature sanitarie) e i dirigenti delle organizzazioni sanitarie. 
Negli USA esiste già da anni in base al c.d. "Sunshine act".
Dal dossier predisposto dagli uffici si apprende che Esso concerne la trasparenza ed il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici (di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari) ed i soggetti che operano nel settore della salute (ivi comprese le organizzazioni sanitarie).
Il comma 1 dell'articolo 1 afferma che le disposizioni in esame, nell'ambito della tutela della salute (materia che rientra tra quelle sottoposte a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni), determinano il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. Al riguardo, viene richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Il successivo comma 3 specifica che resta ferma l'applicazione del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e delle disposizioni (concernenti la pubblicità dei medicinali) del Titolo VIII del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.
L'articolo 2 reca le nozioni, ai fini della presente disciplina, di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie.
In via generale, la seconda categoria suddetta comprende i soggetti operanti nell'ambito di organizzazioni sanitarie (cfr. infra riguardo a queste ultime) e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitino responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengano nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Nell'ambito dei soggetti che operano nel settore della salute rientrano inoltre (in quanto equiparati dal presente articolo) i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni)(1) , selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario.
Riguardo alla nozione di organizzazioni sanitarie, si rileva che vi rientrano, tra gli altri, anche: i soggetti che non svolgono prestazioni sanitarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione continua in medicina; gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica; le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti considerati (in base alla medesima presente nozione) come organizzazioni sanitarie, ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per i medesimi.
L'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità per:
le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della salute, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro;
le convenzioni e le erogazioni suddette, effettuate da un'impresa produttrice in favore di un'organizzazione sanitaria, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro;
gli accordi delle imprese produttrici con i soggetti operanti nel settore della salute o con le organizzazioni sanitarie che producano vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.
La pubblicità reca i dati richiesti dal comma 4 (inerenti agli elementi per identificare i soggetti ed il periodo temporale, alla natura ed alla causa dell'accordo o dell'erogazione ed ai relativi valori economici) ed è effettuata (a cura dell'impresa produttrice) mediante comunicazione dei dati medesimi al registro pubblico telematico istituito ai sensi del successivo articolo 5. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante locale; riguardo a quest'ultimo, il comma 3 richiama le definizioni di rappresentante dell'impresa nello Stato poste dalla disciplina sui medicinali per uso umano e da quella sui medicinali veterinari. Sembrerebbero opportune una più chiara definizione di tale profilo con riguardo alle imprese che producano beni o servizi diversi dai medicinali nonché una valutazione circa la congruità del riferimento ai medicinali veterinari, qualora l'oggetto del disegno di legge si intenda costituito esclusivamente dalla salute umana.
La pubblicità in esame deve essere eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento, nel corso dell'anno, dei summenzionati limiti annui di valore, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale sia intervenuto il superamento.
I commi 3, 4 e 5 fanno riferimento esclusivamente alle erogazioni ed agli accordi, e non anche alle convenzioni; sembrerebbe opportuna una più chiara definizione di tale profilo.
L'articolo 4 richiede una comunicazione annua al suddetto registro pubblico telematico, da parte delle imprese produttrici costituite in forma societaria, qualora uno o più soggetti operanti nel settore della salute o una o più organizzazioni sanitarie ricorrano in una delle seguenti condizioni:
siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
La comunicazione è eseguita entro il 31 gennaio di ogni anno ed indica, oltre ai dati identificativi dei soggetti, i valori economici (ove presenti) individuati nei commi 2 e 3.
Il comma 6 specifica che, qualora le azioni, quote od obbligazioni in esame siano attribuite dall'impresa produttrice al soggetto operante nel settore della salute a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo 3. Sembrerebbe opportuno che la norma di salvezza di cui al comma 6 faccia riferimento (oltre che ai soggetti operanti nel settore della salute) anche alle organizzazioni sanitarie.
L'articolo 5 prevede, come accennato, l'istituzione, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, di un registro pubblico telematico, denominato "Sanità trasparente", liberamente accessibile per la consultazione.

DEFINANZIATO IL SSN RISPETTO ALLA MEDIA DELL'OCSE


Secondo i dati dell'OECD-OCSE la spesa pro capite dell'Italia per la salute è di molto inferiore a quella degli altri stati europei ed occidentali
In sostanza la nostra spesa pubblica pro capite ammonta è di 493 dollari inferiore a quella media dei Paesi dell'OCSE, infatti la spesa italiana è di 3.038 dollari pro capite mentre in Italia è di soli 2.545 dollari.
Per converso la spesa a carico dei cittadini (quella comunemente chiamata out of pocket) che in Italia è arrivata a 791 dollari (ma è in continuo aumento) mentre la media dell'OCSE è di 716.
Nonostante ciò lo stesso OCSE ritiene che il rapporto costi efficienza del SSN sia buono, anche se ora le carenze di personale medico specializzato rischiano di creare gravissimi problemi.

domenica 7 luglio 2019

SABAUDIA LA PROPOSTA PER LA CASA DELLA SALUTE OGGI ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Oggi 8 luglio alle ore 11 si riunirà la Commissione permanente per la sanità, i servizi generali , la cultura , la pubblica istruzione, lo sport e lo spettacolo con al primo punto dell'ordine del giorno:
Punto di primo Intervento - Casa della salute.
Si tratta della terza seduta della Commissione per l'esame della proposta di realizzare una casa della salute con un modulo aggiuntivo per il Punto di Primo Intervento che riprende la proposta del Comitato per la difesa del PPI di Sabaudia presentata sin dal 15 gennaio scorso.  
Una volta superato favorevolmente l'esame della commissione la proposta potrà approdare in Consiglio e quindi essere inviata anche in Regione.
I componenti del Comitato assisteranno alla seduta della commissione.  

sabato 6 luglio 2019

UNA NUOVA REALTA' : L'INFERMIERE DI FAMIGLIA O DI COMUNITA'

In alcune regioni italiane è già operativa da alcuni anni la figura dell'infermiere di famiglia.
Un recente disegno di legge del Sen. Marinello ed altri (AS 1346) si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo della professione infermieristica. 
La presenza e il coinvolgimento diretto degli infermieri, quali professionisti dell’assistenza, rappresenta un
punto fondamentale per lo sviluppo del sistema e per una risposta alle necessità della popolazione.
La proposta, già presentata nella precedente legislatura, all’articolo 1 si prefigge l’obiettivo del pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza territoriale e domiciliare, al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini e fronteggiare i problemi legati alla diffusione della cronicità e diminuire altresì gli accessi in pronto soccorso e le degenze ospedaliere, garantendo assistenza ai malati cronici che non richiedono cure intensive in ospedale.
Per cura domiciliare si intende la modalità di assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente dall’infermiere in collaborazione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinata a con patologie trattabili a domicilio volta favorire la permanenza del paziente nel proprio ambiente.
A tal fine, nel contesto dei servizi di assistenza domiciliare, l’articolo 3 del disegno di legge apporta alcune modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare all’articolo 3-quinquies e 3-sexies in materia funzioni e organizzazione del distretto sanitario. Viene introdotta la figura dell’infermiere di famiglia che, in sinergia e collaborazione con i medici di medicina generale e con i servizi distrettuali, deve assicurare la presa in carico dei cittadini.
Alcuni sindacati hanno voluto vedere nella figura dell’infermiere di famiglia l’immagine di un professionista che in qualche modo invade il campo di azione altrui, alimentando la mala-informazione difendendo situazioni oramai indifendibili sia dal punto di vista dei progressi della medicina che dello sviluppo delle professioni infermieristiche, mirando solo a creare confusione nei pazienti.
La cosa è tanto più triste dato che, come già accennato, questa figura di fatto è già operativa in molte regioni poiché in effetti non occorrerebbero altri provvedimenti di competenza statale, essendo devoluta la materia proprio alle regioni.
Più che infermiere di famiglia per molti si tratta di un infermiere di comunità 
Alcune regioni hanno anche approvato delle leggi per disciplinare questa nuova figura e il Governo non ha ritenuto di impugnarle per cui le polemiche recenti appaiono assolutamente fuor di luogo.
Anche nella Regione Lazio è stata presentata la  proposta di legge 106 secondo cui l’infermiere di famiglia deve:
-analizzare i bisogni della famiglia, per gestire il processo assistenziale, per la presa in carico ‘pro attiva’ dei cittadini in collaborazione e sinergia con il medico di famiglia e garantire sul territorio la continuità assistenziale con particolare riferimento alle cronicità
- aiutare gli individui e le famiglie ad affrontare la malattia e la disabilità cronica, nei periodi difficili, trascorrere una gran parte del suo tempo nella casa del paziente
- essere in grado di agire sul territorio e conoscere la mappa dei servizi sanitari e sociali aiutando anche la persona sana ad evitare rischi sanitari.
- facilitare le dimissioni dagli ospedali, fornendo assistenza a domicilio e sostituirsi al medico di base quando i bisogni sono di carattere infermieristico.
Tutte le proposte sono pienamente in linea con la legge n.3/2018.

domenica 30 giugno 2019

REGIONE LAZIO : LA TRASFORMAZIONE DELLE IPAB IN AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA


Con la pubblicazione della legge regionale del lazio n. 2/2019 viene avviato il processo di trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico delle IPAB
La legge è ispirata ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio.
Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
Le nuove ASP dovranno provvedere:
a)alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r. 11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche;
c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;
d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.
Al fine di promuovere l’effettivo inserimento delle ASP nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed assicurare l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, una quota pari ad euro 200.000,00 del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, è destinata alla compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle stesse, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 3.
Gli enti locali possono prevedere finanziamenti alle ASP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, anche concedendo agevolazioni contributive ovvero esenzioni sul pagamento dei tributi ed imposte eventualmente dovuti o altre misure volte ad agevolare il perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale.

venerdì 28 giugno 2019

IL NUOVO PIANO TRIENNALE PER LA DIGITALIZZAZIONE

L'AGID ha approvato di recente il nuovo Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione (Piano Triennale o Piano, d’ora in avanti) è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale dell’amministrazione italiana e del Paese. Tale trasformazione deve avvenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e servizi digitali 1, secondo una strategia che si propone di migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese e creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea.
Le aspettative dei cittadini e delle imprese per l’accesso a servizi pubblici digitali semplici ed efficaci sono, in Italia, al centro del processo di trasformazione digitale che si trova delineato nella Strategia per la crescita digitale 2014 - 2020 e nel Piano Nazionale per la Banda Ultralarga, approvati dal Consiglio dei Ministri, nel rispetto dell’Accordo di partenariato 2014 - 2020. Queste iniziative nazionali accolgono la programmazione dell’Agenda digitale europea, una delle sette iniziative faro della Strategia Europa 2020, la quale si propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie ICT per favorire l’innovazione, la crescita economica e il progresso. Il Piano Triennale ne è una immediata derivazione.
La Strategia per la crescita digitale evidenzia la necessità di un radicale ripensamento della strategia di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici in rete che preveda, tra l’altro, l’adozione delle architetture a più livelli (multi-layer architecture) e dei principi che hanno determinato l’affermazione del modello di business della cosiddetta API economy.
Il Modello strategico è stato quindi pensato per favorire la realizzazione di un vero e proprio Sistema informativo della Pubblica Amministrazione (di seguito “Sistema informativo della PA”) che:
● consideri le esigenze dei cittadini e delle imprese come punto di partenza per l’individuazione e la realizzazione di servizi digitali moderni e innovativi (servizi di front office);
● uniformi e razionalizzi le infrastrutture e i servizi informatici utilizzati dalla Pubblica amministrazione (servizi di back office);
● favorisca la creazione di un nuovo mercato per quelle imprese private che saranno in grado di operare in maniera agile in un contesto non più basato su grossi progetti monolitici e isolati ma su servizi a valore aggiunto. Tali servizi dovranno rispettare le linee guida del Piano Triennale, essere sempre disponibili su dispositivi mobili (approccio mobile first) e essere costruiti con architetture sicure, scalabili, altamente
affidabili e basate su interfacce applicative (API) chiaramente definite; ● valorizzi le risorse esistenti della Pubblica Amministrazione al fine di salvaguardare gli investimenti già realizzati, anche incoraggiando e creando le condizioni per il riuso del software e delle interfacce esistenti di qualità;
● non disperda le esperienze maturate nei precedenti progetti di digitalizzazione del Paese, con l’obiettivo di prendere a modello i casi di successo (best practice) e non ripetere errori commessi nel passato;
● migliori la sicurezza grazie ad un’architettura a più livelli che assicuri la separazione tra back end e front end e permetta l’accesso ai back end solo in modo controllato e tramite API standard;
● promuova la realizzazione di nuovi servizi secondo il principio di sussidiarietà (ad es. tramite interazioni API), riducendo tempi di realizzazione e impegni economici per le amministrazioni sia in fase di sviluppo sia in fase di aggiornamento;
● agevoli il controllo delle spese relative alle tecnologie digitali della Pubblica amministrazione, integrando meccanismi per la misurazione dello stato di avanzamento delle attività programmate (ad es. tramite sistemi di project management condivisi);
● abiliti politiche data-driven per la pianificazione delle attività future, basate sull’ottimizzazione delle spese e degli investimenti.

NON SI PUO' GUIDARE UNA AZIENDA SANITARIA DI GRANDI DIMENSIONI SENZA UN CRUSCOTTO

Le Aziende sanitarie oggi gestiscono centinaia di milioni di euro; l’adozione di strumenti e soluzioni analitiche per il monitoraggio rappresenta una delle strade che le amministrazioni devono percorrere sapendo che grazie ad esse si otterrà un radicale cambiamento di mentalità e nei modelli organizzativi. 
Lo strumento più utilizzato è rappresentato dal cruscotto direzionale che consente di raccogliere e di trasformare i dati provenienti da più fonti visualizzandoli in forma grafica per ottenere la misurazione della performance e permettere alle aziende ospedaliere e territoriali di tenere sotto controllo le variabili fondamentali per capire se si sta andando nella direzione giusta. 
Importante è la metodologia di costruzione del cruscotto e la messa a punto degli indicatori da utilizzare che dovranno possibilmente coprire tutti i Livelli Essenziali di Assistenza (prevenzione, cura, riabilitazione) dei dati del Programma Nazionale Esiti, delle Linee progettuali, delle prestazioni (DRG, specialistica, ecc.) e dei relativi costi, delle entrate, ma anche dei consumi, delle liste di attesa, ecc.

mercoledì 26 giugno 2019

LA CASSAZIONE PENALE CONFERMA LA VALIDITà DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN E LA SUA PIENA APPLICABILITA'

Una recentissima e interessante sentenza della Cassazione Penale sez. III n. 25993/2019 ricorda che come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. 213, 18 luglio 2011) nel valutare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali in tema di proroga automatica di concessioni demaniali, il menzionato D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, ha "carattere transitorio in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di una intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato - Regioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui al citato art. 37, comma 2, cod. nav.
La finalità del legislatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l'ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni". Logico corollario di tale impostazione è che le disposizioni ex lege 194 del 2009 si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88 del 2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come modificato dalla L. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001. Una diversa ed inammissibile interpretazione porterebbe a ritenere che il legislatore abbia abrogato espressamente la disciplina della proroga automatica introdotta nel 1993, in quanto in contrasto con la normativa europea, salvaguardandone comunque gli effetti e, in tal modo, operando in contrasto con la disciplina comunitaria (Sez.3, n.29763 del 26/03/2014, Rv.260108).
E' stato affermato già dalla Corte di Cassazione  che la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime - prevista sino al 31.12.2020 dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 e successive modifiche - non opera automaticamente, presupponendo un'espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire la verifica, da parte della autorità competente, dei requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo. Ed infatti la proroga è applicabile soltanto ad alcune tipologie di concessione, circostanza che impone una verifica da parte della competente amministrazione sul rilievo che la proroga, riguardando una concessione valida ed ancora in essere, presuppone un controllo circa la sussistenza di tale condizione e la permanenza dei requisiti richiesti per il suo rilascio, il che implica, ancora una volta, l'esigenza di una verifica (Sez.3, n.33170 del 09/04/2013, dep.31/07/2013, Rv.257261).
Successivamente, il Tar Lombardia e il Tar Sardegna hanno sottoposto alla Corte di Giustizia Europea il quesito pregiudiziale della compatibilità dell'articolo 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein),
nonché con gli articoli 49, 56 e 106 TFUE.
La Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15), ha definito la questione esprimendo inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate; una siffatta procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE. Inoltre, a parere della Corte, l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein) stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali deve necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato. Da quanto precede risulta che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. 
Ed ancora, sulla base dell'art. 49 del TFUE, la Corte precisa che, ove tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, una proroga automatica un'impresa con sede in uno Stato delle concessioni demaniali marittime della sentenza della Corte di giustizia europea del 14 luglio 2016,  costituisce una disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese collocate in altri Stati ed interessate al settore.
A seguito della predetta sentenza della CGUE, il legislatore nazionale è intervenuto con il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. con modd. in legge 7 agosto 2016, n. 160 7 (recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»), che, in applicazione di quanto previsto dal precedente punto c) della
sentenza CGUE dianzi richiamata, ha previsto all'art. 24, co. 3-septies, che "Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione
di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25". 
La Corte ha, quindi, precisato che la legge del 2016 si è limitata a stabilire che ".... conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25". Ed è stato ribadito che: il
logico corollario di tale impostazione è che le disposizioni ex lege 194 del 2009 si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88 del 2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come modificato dalla L. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001; le normative che prevedono la proroga automatica delle concessioni sino al 31 dicembre 2020 richiedono una espressa istanza da parte del concessionario ed un provvedimento espresso da parte del Comune previa necessaria verifica, non solo della esistenza a monte di un titolo valido / ma anche del permanere dei requisiti in capo al concessionario.
E' stato, conseguentemente, affermato che va disapplicata la normativa di cui all'art. 24, corpma 3-septies, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in I. 7 agosto lar4d 2016, n. 160, try~ la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25, contrasta con l'art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l'articolo 49 TFUE. (Sez.3, n.21281 del 16/03/2018, Rv.273222, cit).
Nella specie, la concessione è stata rilasciata all'indagato nell'anno 1998 e risulta scaduta in data 31.12.2009, senza che il titolo concessorio fosse stato oggetto di legittime proroghe tacite, escluse dalla normativa vigente in materia, ed il Collegio cautelare, nel decidere la quaestio iuris, non si è uniformat9ai principi suesposti reiteratamente affermati da questa Corte.
Né può porsi una questione di applicazione in malam partem della normativa comunitaria, non potendosi ipotizzare né una violazione del principio di legalità, non vertendosi in ipotesi di introduzione di una fattispecie criminosa non prevista, né di tassatività, essendo la norma penale incriminatrice completa nei suoi aspetti essenziali.