martedì 15 ottobre 2019

LA REGIONE LAZIO TRA BREVE RIPARTIRA' € 2.232.600,00 GRAZIE AL BANDO COMUNITA' SOCIALI

Regione Lazio: stanno per partire i progetti del bando pubblicato ad agosto per l’avviso pubblico denominato “Comunità solidali”. 
Si tratta di un contributo pari a 2.232.600 euro da destinare alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per progetti di contrasto alle diverse forme di esclusione e fragilità.
Il finanziamento regionale è ripartito in ambiti territoriali coincidenti con le Asl e ciascuna iniziativa approvata otterrà tra un minimo di 15mila euro e un massimo di 50mila euro. Al fine di agevolare una più ampia partecipazione, sono stati superati i vincoli di bilancio precedentemente previsti per accedere al bando. In questo modo, si favorisce l’accesso anche alle realtà associative minori e di più recente costituzione.
Le finalità del progetto, individuate dall’accordo di programma tra ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e regione Lazio, sono: implementazione delle reti territoriali del terzo settore; promozione della cittadinanza attiva; emersione dei fabbisogni dei singoli territori e delle cosiddette best practice, ovvero le esperienze migliori in termini di impatto sociale.
“Lo scorso anno – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli – in occasione della prima edizione di ‘Comunità solidali’, avevamo a disposizione 1,9 milioni. Nel 2019 le risorse della regione Lazio per il sociale sono aumentate così da consentirci di investire ulteriori 300mila euro. Sarà possibile, pertanto, soddisfare con maggiore forza la domanda di inclusione che viene dai territori”.
“Con ‘Comunità solidali’ il terzo settore è protagonista della programmazione e viene valorizzato il suo ruolo di sussidiarietà, indispensabile – continua Troncarelli – per fornire risposte ancora più immediate ai cittadini. Un’opportunità, quindi, per il mondo dell’associazionismo che è posto al centro del welfare regionale, grazie a progetti dall’elevato impatto sociale”.

FINALMENTE LA REGIONE LAZIO APRE LE PORTE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI PAZIENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI


La Giunta della Regione Lazio ha approvato ieri 14 ottobre una delibera per la definizione di un ‘Participation Act’ per la promozione della partecipazione delle organizzazioni di tutela dei pazienti e dei loro famigliari nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali. 
E' un importante passo avanti. Con la delibera, non ancora pubblicata, viene istituita presso l’Assessorato regionale una vera e propria Cabina di regia che rappresenta la sede istituzionale per il confronto tra la Regione e le organizzazioni sulle politiche e le iniziative regionali messe in campo. Ed inoltre una volta l’anno si riunirà l’Assemblea delle organizzazioni di tutela dei pazienti che rappresenta lo strumento di confronto pubblico. Vogliamo migliorare e implementare il coinvolgimento dell’associazionismo e del volontariato con l’obiettivo di monitorare e migliorare le politiche regionali in materia sanitaria.
Sono stati individuati dei Gruppi di partecipazione attiva a cui aderiscono liberamente le organizzazioni in rappresentanza dei pazienti delle seguenti patologie: autoimmuni e reumatologiche, rare, diabete e metaboliche, cardiocircolatorie, respiratorie, oncologiche, neurologiche e neurodegenerative, renali croniche, psichiatriche, neuropsichiatriche infantili e dipendenze patologiche.
Le organizzazioni che intendano partecipare ai gruppi dovranno dichiarare di essere registrate in Italia o in Europa e operative nel territorio regionale, essere iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che pazienti e loro caregiver rappresentino la maggioranza degli iscritti, che gli organi direttivi siano democraticamente eletti dagli iscritti e che rendano pubblici i finanziamenti ricevuti.
da quanto si apprende dal sito della Regione l' intesa è stata condivisa con le associazioni dei malati cronici e rari del Lazio: FederDiabete Lazio, AISC AISM APNOICI PARENT PROJET e dal Coordinamento Regionale delle Associazioni dei malati cronici e Rari del Lazio (CRAMC Lazio) promosso da Cittadinanzattiva Lazio a cui aderiscono l’Associazione italiana pazienti BPCO Onlus, AIC Lazio (Associazione Italia Celiaci), Azione Parkinson, AIL Lazio (Associazione Italiana contro la leucemia-linfomi e i mielomi), Associazione malati di reni, ASBI (Associazione Italiana Spina Bifida), FAIS (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati), Bianco Airone pazienti Onlus, AISC Lazio (Associazione Italiana Scompensati Cardiaci), ASMARA (Sclerodermia e altre malattie rare “Elisabetta Giuffrè”), ALMAR Lazio (Associazione Lazio Malati reumatici), A.L.I.Ce. (Associazione per la lotta all'ictus Cerebrale) onlus - Regione Lazio, A.P.E. Onlus - Associazione Progetto Endometriosi Onlus, SIMBA, Libellula Libera.
“La Cabina di regia, che si riunirà con una frequenza trimestrale, avrà la funzione di ascolto e di interlocuzione definendo inoltre i criteri di priorità per esaminare le proposte avanzate dalle organizzazioni. La Cabina di regia attiverà inoltre la consultazione delle organizzazioni in relazione a iniziative regionali ritenute prioritarie e potrà attivare tavoli tematici e per patologie specifiche con la partecipazione dei rappresentanti dei professionisti” - così l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato.
“L'approvazione dell'Atto di indirizzo da parte della Regione Lazio rappresenta una svolta rilevante nella governance del sistema sanitario regionale. Infatti – spiega Elio Rosati, segretario regionale di CITTADINANZATTIVA Lazio - grazie a questa misura le organizzazioni civiche, le associazioni dei malati cronici e rari vedono riconosciuto un principio fondamentale: quello della pienezza nel partecipare all'elaborazione di politiche regionali inerenti il settore della cronicità. Si apre con questo Atto di indirizzo un percorso innovativo che vede insieme Regione, operatori e associazioni nella elaborazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi di salute. Tale Atto rappresenta allo stesso tempo una sfida unica nel panorama italiano: il protagonismo delle organizzazioni civiche, delle associazioni di malati cronici e rari come modello di sviluppo per una sanità partecipata. Riteniamo fondamentale il ruolo delle associazioni, dei volontari e delle migliaia di cittadini che da oggi potranno avere in questo nuovo modello partecipativo una possibile risposta a bisogni di salute complessi”.

TERMINATO ALLE 0,45 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA MANOVRA FISCALE

Si è concluso oltre la mezzanotte del 15 ottobre il Consiglio dei Ministri n.9 convocato per l'esame del seguente ordine del giorno:
- DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2020 (INFORMATIVA) (ECONOMIA E FINANZE);
- PROVVEDIMENTI A NORMA DELL’ARTICOLO 143 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Proposta di affidamento della gestione di un Comune ad una commissione straordinaria;
- VARIE ED EVENTUALI.
Sul sito della presidenza del Consiglio non sono ancora apparse notizie sull'esito della seduta.
La bozza del Documento Programmatico portato in Consiglio (pubblicata da Quotidiano sanità) prevede in primo luogo la proroga al 31 dicembre 2019 del termine – originariamente fissato al 31 marzo 2019 - entro il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 515 della legge n. 145 del 2018 devono essere stipulate - in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano- per il Patto per la salute 2019-2021 apposite intese che contemplino misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
Seguono molte norme di carattere finanziario:
1) Arrivano le multe per commercianti e professionisti che non accettano carte e bancomat.  Le sanzioni affiancano l'obbligo, già in vigore, di accettare pagamenti con la moneta elettronica. La multa sarà di 30 euro cui aggiungere il 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte. A controllare le violazioni saranno "ufficiali e agenti di polizia giudiziaria".
2) Parte la lotteria degli scontrini ma arriva anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito.  Per i premi della nuova lotteria vengono stanziati 70 milioni di euro.
3) La soglia per l'uso del contante passa da tremila a mille euro.
4) La web tax viene ribattezzata 'digital tax' ed entra nel decreto fiscale, così come elaborata nella legge di bilancio dello scorso anno, per entrare in vigore subito, dal 2020, senza necessità di decreto attuativo ad hoc. L'imposta del 3% sui ricavi resterà in vigore fino alle future disposizioni legate ad accordi internazionali. Il gettito atteso è pari a circa 600 milioni di euro su base annua.
5)  Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) viene autorizzata a spendere 300 milioni nel 2019 per finanziare investimenti "infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza della rete ferroviaria nazionale
6)  Il decreto fiscale prevede agevolazioni anche sotto forma di un contributo per la somma di 30 euro, per l'acquisto di dispositivi di allarme "antiabbandono" diventati obbligatori per i seggiolini destinati ai bambini di età inferiore ai 4 anni.
7) Per l'anno 2019 "sono assegnati 700 milioni di euro" al Fondo garanzia per le Pmi.
8) Importante la stretta sulle compensazioni Inps e Inail; 
9) E' previsto anche un contributo per rinnovare il parco veicoli di trasporto merci su strada.  Lo stanziamento è destinato ai veicoli delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al R.E.N. il contributo è compreso fra un minimo di 2mila euro e un massimo di 20 mila per ciascun veicolo nuovo acquistato (anche in locazione finanziaria) in seguito a rottamazione di veicoli fino a euro IV di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate. 
10) Sarà attivata a partire del 2021 la denuncia IVA precompilata.

lunedì 14 ottobre 2019

IL PRINCIPIO DELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

L'attività delle aziende sanitarie dovrebbe essere orientata verso la tutela della salute dei cittadini.
Sarebbe importante che venissero sempre tenuti presenti alcuni principi tra i quali molto importante è quello della protezione della salute umana. 
L’art. 1 della legge 241/1990 stabilisce che l’attività amministrativa oltre che dai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, sia retta anche dai principi dell’ordinamento comunitario. 
Al riguardo il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’art. 168 (ex 152 del TCE) afferma che «Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l’informazione e l’educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero».
A sua volta la Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, approvata il 12 gennaio 2007 e accettata da 27 Stati, all’art.35 dedicato alla “Protezione della salute” stabilisce che «Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana». 
Questa formulazione della norma contiene un preciso criterio nei confronti dei governi nazionali i quali non possono limitari agli “standard minimi di assistenza”, ma hanno l’obbligo di compiere tutti gli sforzi possibili. 
L’art. 3 del Trattato di Amsterdam (1997) stabilisce infine che «…l’azione della Comunità si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e delle fonti i pericolo per la salute umana

domenica 13 ottobre 2019

LA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA CHIUSURA DEI PUNTI DI PRIMO INTERVENTO


Nel lazio mancano oramai poco più di 70 giorni alla trasformazione (ma in qualche atto troviamo scritto disattivazione) dei PPI  e alla loro sostituzione con delle strutture territoriali di assistenza primaria in base al decreto del Commissario ad acta per la sanità del Lazio n. U00303/2019.
Ma vi sembra normale questa scelta ? 
Come si forma  il processo decisionale nelle aziende sanitarie? 
Tra i principi buona amministrazione anche la ragionevolezza dovrebbe guidare chi assume certe decisioni.
La Corte Costituzionale  ha definito la ragionevolezza “razionalità pratica” (sentenza n. 172 del 1996), potendosi intendere con ciò un uso della ragione che si avvicina al “senso comune” per moderare la discrezionalità del legislatore.
Attesa la sua natura di primaria importanza tra i servizi sanitari nel senso che dalla sua tempestività e certezza dipende con altissima probabilità non la qualità del servizio ma la protezione del diritto primario dell’uomo quello alla vita, l’organizzazione del servizio di pronto soccorso deve rispondere ad un nucleo irriducibile del diritto alla salute, affermato dalla Corte Costituzionale (cfr., Corte Cost. n. 162/2007 e n. 275/2016) e per la sua stessa natura insopprimibile, nonché insuscettibile di essere compresso o ridotto in forza di qualunque altra esigenza politico - amministrativa, tanto meno di carattere finanziario.
La normativa in tema di pronto soccorso deve perciò essere applicata con una interpretazione costituzionalmente orientata che a tal fine deve privilegiare il criterio, all’interno della dimensione regionale del servizio, tendente ad una organizzazione territoriale il più rapida possibile e perciò tendente alla conservazione dei presidi nelle zone “svantaggiate”.
Al riguardo non può pertanto sussistere alcun dubbio sull’irragionevolezza di una applicazione della normativa nel senso di legittimare soppressioni e/o trasferimento definitivi di presidi di primo intervento sanitario che costringano l’utenza a rivolgersi a servizi che per essere raggiunti sia richiesto un aumento dei tempi di percorrenza oltre il limite indicato dalla normativa.
E ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui la conformazione oro-geografica e le condizioni di viabilità dell’intera zona, incidono negativamente e strutturalmente sulla effettiva percorribilità nei tempi prescritti dagli standard di emergenza/urgenza, soprattutto nel periodo invernale a causa delle prevedibili avverse condizioni climatiche (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015. n. 2151; Cons Stato, sez. III, 30 maggio 2012 n. 3242 e TAR Umbria, Perugia, Sentenza n. 98/2018).
Il principio della ragionevolezza dovrebbe sempre assistere il processo decisionale di chi governa la sanità onde evitare possibili rischi per i cittadini.

ANNUNCIATI REQUISITI PIU' STRINGENTI PER LE NOMINE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE, MA POI CHI CONTROLLA QUELLO CHE FANNO?

Sui quotidiani di oggi 14 ottobre viene dato ampio spazio alle dichiarazioni del vice presidente del Consiglio che avrebbe annunciato di voler "togliere" alle regioni le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere cosa peraltro non consentita dalla Costituzione per cui di fatto di dovrà limitare ad imporre regole più restrittive alle regioni per la scelta dei direttori generali.
Attualmente la normativa che regola la materia è contenuta nel D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 che ha ripristinato l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie (peraltro già esistente al momento dell'attuazione del D.lgs 502/1992 e poi cancellato) prevedendo i seguenti  requisiti : 
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Come si vede si tratta di requisiti che possono essere definiti sufficienti anche se giustamente migliorabili.
Il problema invece è dovuto alla inadeguatezza dei controlli da parte degli organismi regionali preposti tanto che ci sono molte aziende sanitarie in permanente disavanzo senza che questo abbia comportato la cessazione dell'incarico dei direttori generali coinvolti né impedito il riconoscimento agli stessi  di tutti gli emolumenti accessori connessi al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
Le regioni assegnano annualmente degli obiettivi ai direttori generali come ad esempio: pareggio di bilancio, gestione delle liste di attesa, tempi di accesso al pronto soccorso, gestione del patrimonio, ecc.   
Gli Organismi di Valutazione Regionali non verificano in maniera adeguata  il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente ai direttori generali con il risultato che direttori generali di aziende in disavanzo e/o con gravi problemi gestionali percepiscono anche il massimo del premo di risultato, mentre i cittadini stanno a guardare.  
Le Conferenze locali sociali e sanitarie che hanno per legge il compito di verificare l'operato dei direttori generali e di cui fanno parte i Sindaci non svolgono in maniera adeguata il loro compito.
I sindacati sono stati di fatto esclusi dalle valutazioni.
I cittadini che sono i diretti interessati e che vivono sulla loro pelle, quotidianamente i problemi della gestione della sanità vengono di fatto esclusi dalle verifiche mentre invece potrebbero dare un grande contributo.

venerdì 11 ottobre 2019

PUBBLICATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE IL PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI 2018

Il PIANO NAZIONALE RESIDUI (di seguito PNR) è un piano di sorveglianza che si attua in Italia per la ricerca dei residui delle sostanze farmacologicamente attive e dei contaminanti negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio nonché nei tessuti e negli alimenti di origine animale. Il campionamento si effettua nella fase di allevamento degli animali e nella prima trasformazione dei prodotti di origine animale. 
Gli obiettivi del PNR sono i seguenti: 
1) svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate; 
2) evidenziare i casi di somministrazione di sostanze non autorizzate o utilizzate a condizioni diverse da quelle autorizzate; 
3) verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari, di prodotti fitosanitari e di contaminanti ambientali con i limiti massimi di residui e con i tenori massimi fissati dalle norme comunitarie e nazionali. 
Il PNR si struttura tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modifiche, recante attuazione dei provvedimenti comunitari: 
▪ direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali; 
▪ direttiva 96/23/CE concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti; 
▪ decisione 97/747/CE che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale; 
▪ decisione 98/179/CE recante modalità d’applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale. 
Il Ministero della Salute - Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione - è responsabile per:
▪ l’elaborazione del PNR; 
▪ il coordinamento delle attività dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza sui residui; 
▪ la raccolta delle informazioni necessarie a valutare le misure adottate e i risultati ottenuti; 
▪ la trasmissione alla Commissione europea e ad EFSA delle informazioni sul Piano e dei risultati annuali. 
Il PNR viene elaborato annualmente, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, i Laboratori Nazionali di Riferimento per i residui e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, tenendo conto di: 
▪ specifiche richieste della Commissione europea e dei Laboratori Europei di Riferimento per i residui; 
▪ non conformità riscontrate negli anni precedenti; 
▪ variazione delle realtà produttive territoriali; ▪ segnalazioni di allerta, attivate negli anni precedenti, relative a residui chimici in alimenti e mangimi; 
▪ aggiornamenti scientifici e/o normativi; 
▪ qualsiasi altro elemento ritenuto utile ai fini della sorveglianza dei residui (attività dei NAS, indicazioni da parte del Nucleo di farmacosorveglianza, dati di utilizzo dei farmaci, ecc.)
La criticità principale riscontrata nell’attuazione del PNR 2018 è relativa al mancato raggiungimento degli obiettivi comunitari per la selvaggina cacciata e per i volatili da cortile, per i quali il numero di campioni prelevati risulta inferiore rispetto al numero minimo dei campioni richiesto dalle norme. Inoltre, dal confronto con le attività pianificate dal Ministero nel PNR 2018, appare evidente il mancato raggiungimento degli obiettivi per tutti i settori produttivi, tranne che per il latte e la selvaggina allevata. Le criticità sopra evidenziate dipendono prevalentemente dal differente criterio di conteggio adottato dal formato SSD2 e da EFSA per la reportistica delle attività, rispetto ai criteri adottati in passato per la reportistica del vecchio sistema NSIS. E’ auspicabile che le Regioni/P.A. tengano conto di questo disallineamento per programmare in futuro le attività di campionamento. Altra criticità riscontrata nell’attuazione del PNR 2018 è quella relativa alla qualità dei dati rendicontati: sono stati riscontrati infatti molti errori di inserimento del dato, in particolare di quello analitico, che in alcuni casi potrebbero pregiudicare la trasmissione verso EFSA. Su questa problematica va avviata una profonda riflessione, che potrebbe portare alla definizione di regole informatiche più stringenti e interventi volti ad assicurare dati coerenti. 

LA REGIONE HA APPROVATO IL T.U. DEL COMMERCIO - ORA TOCCA AI COMUNI

Il Consiglio regionale del Lazio oggi ha approvato a maggioranza la proposta di legge regionale n. 37 del 20 giugno 2018 “Testo unico del commercio”, che riforma la legge regionale n. 33 del 1999 e razionalizza altre norme di settore emanate negli ultimi 20 anni. Hanno votato a favore 31 consiglieri, nessuno contrario e 8 astenuti (Lega, Fratelli d’Italia e i due consiglieri del gruppo misto che fanno riferimento a “Cambiamo”). 
I lavori sul testo erano iniziati il 2 ottobre  con la relazione del vice presidente della Regione, Daniele Leodori, e la discussione generale. 
Nella seduta di ieri, concluso il dibattito generale con gli ultimi due interventi, l’Aula aveva approvato già 90 dei 109 articoli complessivi. Oggi il voto definitivo, dopo l’approvazione degli ultimi 19 articoli più uno aggiunto con un emendamento.
L’obiettivo della nuova legge, come emerso anche dalle dichiarazioni finali dei consiglieri, è quello di riordinare la normativa regionale in materia di commercio, attraverso la raccolta e la razionalizzazione di tutte le disposizioni di settore. Vengono riunificate o abrogate una serie di disposizioni frammentate in più testi: il commercio in sede fissa e su aree pubbliche (L.R. n. 33/99); le reti d’impresa tra attività economiche su strada (L.R. n. 4/2006, articolo 113); il commercio all’ingrosso (L.R. n. 74/1984); l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 21/2006); la distribuzione della stampa quotidiana e periodica (L.R. n. 4/2005); il commercio di animali da affezione; il commercio equo e solidale.
Il testo unico, inoltre, tiene conto anche delle numerose modifiche intervenute negli ultimi anni nell’ordinamento statale ed europeo in tema di concorrenza, semplificazione amministrativa e liberalizzazione delle attività economiche e dello sviluppo di nuove forme aggregative tra imprese. In particolare, sono stati adeguati i contenuti normativi regionali con quelli prescritti dalla direttiva n. 123 del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) e dal decreto legislativo n. 59/2010 e successive modifiche, nonché con quelli dei decreti legge n. 201/2011 e n. 1/2012 in materia di tutela della concorrenza, liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione dei procedimenti amministrativi e nuove modalità di programmazione delle attività economiche.
Ora, appena sarà pubblicato, toccherà ai Comuni che in molti casi sono privi del Piano del commercio previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Sarebbe ora che venisse fatto ordine e che venissero tutelati i centri storici e le antiche botteghe.
Quando sedevo in Consiglio Comunale nella città di Sabaudia  per la seduta del 14 maggio 2012 fornii delle linee guida per la predisposizione del Piano del commercio, ma temo che siano rimaste lì.

giovedì 10 ottobre 2019

CHI VUOLE CIMENTARSI A FARE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE ?

Per chi volesse decidere di intraprendere la carriera di direttore amministrativo delle aziende sanitarie sappia che è molto semplice.
La giunta regionale del lazio con deliberazione in data 1° ottobre 2019, n. 680 ha stabilito che occorrano i seguenti requisiti di legge che dovranno essere maturati, a pena di esclusione, alla data di scadenza dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio: 

a) Laurea in discipline giuridiche o economiche; 
b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età; 
c) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo di almeno cinque anni nell’ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione di cui all’art. 2 del d.p.r. 484/1997; 
d) Insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013; 
e) Mancata collocazione in quiescenza ai sensi dell’art. 6 della l. 114/2014;

LA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE


Il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale
"Non c'è salute senza salute mentale" afferma l'Organizzazione mondiale della sanità. La salute mentale è infatti parte integrante della salute e del benessere.
Il Ministero della salute sul proprio sito web scrive: 
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure.
Quest’anno la Giornata, organizzata dalla Federazione mondiale per la salute mentale e sostenuta dall'Oms, dall'International Association for Suicide Prevention e dalla United for Global Mental Health, è dedicata alla prevenzione del suicidio.
Nel mondo circa 800.000 persone muoiono ogni anno per suicidio che è ritenuto la seconda principale causa di morte tra i 15 e i 29 anni.
Il tasso di mortalità per suicidio in Italia è pari a 6 per 100mila residenti (più basso della media europea, pari a 11 per 100mila). Tale quota aumenta con l’età, passando da 0,7 nei giovanissimi (fino a 19 anni) a 10,5 negli anziani, con valori 4 volte maggiori nei maschi rispetto alle femmine. Nella classe di età tra i 20 e i 34 anni, il suicidio rappresenta una rilevante causa di morte (12% dei decessi).
Per approfondire vai alla pagina World Mental Health Day 2019 dell'OMS.
Salute mentale fatti e cifre contro lo stigma, l'opuscolo del Ministero della salute
Le condizioni di vita delle persone con disagio mentale non dipendono solo dalla gravità della malattia, ma anche dal grado di accettazione all'interno della famiglia e della società, accettazione spesso ridotta a causa della discriminazione di cui vengono fatte oggetto.
Il Ministero della salute per celebrare la Giornata 2019 ha realizzato l'opuscolo informativo "Salute mentale fatti e cifre contro lo stigma" con l'obiettivo di:
diffondere una corretta informazione sul disagio mentale
fare chiarezza sulle false notizie circolanti
fornire ai cittadini informazioni utili sulle strutture territoriali alle quali rivogersi e sui servizi offerti.
Secondo i dati rilevati in Italia nel 2017 dal Sistema Informativo Salute Mentale (SISM) e contenuti nel Rapporto annuale del Ministero della Salute:
  • le persone con patologie psichiatriche assistite dai servizi specialistici sono state 851.189
  • i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta con i Dipartimenti di Salute Mentale sono stati 335.794 e il 67,6% dei pazienti ha più di 45 anni
  • le patologie psichiatriche più frequenti sono la depressione, la schizofrenia e le sindromi nevrotiche e somatoformi
  • le prestazioni erogate dai servizi territoriali ammontano a 11.474.311.
Molto è stato fatto ma molto c'è ancora da fare per i malati di mente.

LE ANTICIPAZIONI DELLA MANOVRA DEL MINISTRO SPERANZA SUI TICKET

Secondo Il Sole 24 Ore la legge di bilancio 2020 prevederà che la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sarà calcolata in base al reddito: “chi ha di più paga di più e chi ha meno paga meno”. 
Nel riordino conterà il reddito familiare equivalente rapportato alla numerosità del nucleo familiare. 
Finalmente sarà eliminato il superticket da 10 euro sulle prestazioni specialistiche e ambulatoriali. 
Entro marzo dovrebbe essere adottato un decreto a firma del Ministero dell'economia e delle finanze e di quello per la salute per individuare le nuove quote di compartecipazione per prestazioni specialistiche e diagnostiche. 
Saranno anche identificate le prestazioni esenti e le esenzioni per chi è privo di reddito. 
Si terrà conto come ora  delle malattie croniche e invalidanti, di malattie rare, invalidi e delle categorie protette. 
La compartecipazione dei cittadini resterà a quota 3 miliardi l'anno: ora 1,6 miliardi arrivano dai ticket sui farmaci e 1,4 da quelli su prestazioni specialistiche e ambulatoriali.
Il principio dell'equità è condivisibile ma si dovrà vedere come sarà applicato.

IL PPI DI SABAUDIA DOPPIA IL TETTO DEI 6.000 ACCESSI MA....


Dai dati della ASL i Punto di Primo intervento di Sabaudia in questi anni è stato costantemente sopra i 6000 accessi annui previsti dal punto 9.1.5 del DM 70/2015: 2015=10.000; 2017=13.400; 2018=12.257; 1° semestre 2019=3060.
In base alla norma citata qualora gli accessi superino le 6.00 unità anno la responsabilità clinica e organizzativa dovrebbe ricadere sul DEA di riferimento, che potrà avvalersi di risorse specialistiche, con adeguata formazione, presenti nella struttura.
L'Azienda USL Latina con la deliberazione n. 849 in data 12 settembre scorso ha ritenuto invece di creare dal 1° gennaio 2020 apposite strutture territoriali afferenti al dipartimento dell'assistenza primaria ed incardinate su base territoriale alla UOC Assistenza medica e specialistica di tale dipartimento.
In questo modo il Livello Essenziale di Assistenza denominato "Emergenza Sanitaria Territoriale" viene di fatto cancellato.
Prova ne sia che alcune aziende che hanno già fatto scelte analoghe nel rendiconto dell'anno 2018 riportano nel modello allegato "LA" al codice 20300 la cifra zero.
Ritengo che ciò meriti una adeguata considerazione da parte dei preposti "pro tempore" della ASL.