giovedì 28 novembre 2019

LA REGIONE HA RIMODULATO I FONDI PER ALCUNI PROGETTI, MA I SOLDI COME SONO STATI SPESI ?

Con il DCA U00174/2019 la Regione Lazio ha provveduto ad una rimodulazione del finanziamento degli obiettivi del Piano di rientro  assegnando alle aziende sanitarie del Lazio u totale di € 120.592.363,00.
La somma come si può vedere dalla tabella è ripartita su 5 progetti. 
Ora sarà interessante leggere il rendiconto di come sono state spese le somme in questione perché, specialmente sull'equità delle cure in qualche territorio della regione esistono ancora notevoli  diseguaglianze che si traducono in iniquità.
per non parlare poi dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali che in alcune aziende sono ancora un mito.

LE DISUGUAGLIANZE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA


La Fondazione GIMBE ha pubblicato una ricerca sullo stato di adempimento dei Livelli Essenziali di Assistenza da parte delle Regioni (e quindi anche delle Aziende sanitarie).
I risultati complessivi non sono soddisfacenti anche se alcune regioni hanno raggiunto la sufficienza.
Addirittura più di un quarto (il 26,3%) delle risorse assegnate negli anni dallo Stato alle Regioni per garantire i Livelli essenziali di assistenza ai cittadini, cioè le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale dà gratuitamente o dietro pagamento di un ticket, sono andate a vuoto non producendo servizi. 
Sempre secondo la Fondazione GIMBE nel suo monitoraggio sui Lea tra 2010 e 2017, l’ultimo anno su cui esistono dati completi, emerge una forbice tra le Regioni nella performance complessiva che è pari al 73,7%: al top per l'erogazione delle prestazioni è l'Emilia Romagna con il 92,5% di adempimento, mentre in coda c'è la Campania con il 53,9%.
Ma il Lazio, sempre nel 2017 era al 72%. 
Sarebbe conoscere i dati più recenti. 
Meraviglia come oggi 28 novembre si discuta in Conferenza Stato Regioni l'uscita della Campania dal Piano di Rientro.

mercoledì 27 novembre 2019

ATTESA PER LA SEDUTA ODIERNA DELLA CONFERENZA STATO REGIONI

Il nuovo Patto della salute tra Stato e regioni avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 marzo 2019 quando era Ministro la Grillo, il nuovo Ministro Speranza, appena insediato ha ripreso i lavori per chiudere al più presto la trattativa tra Governo e regioni, ma le frizioni specialmente tra MEF e Regioni solo numerose specialmente per quanto riguarda il Commissariamento delle regioni in disavanzo. 
Oggi pomeriggio (28 novembre) è stata convocata una seduta della Conferenza Stato-Regioni ma gli assessori alla sanità regionali nel corso del Forum Risk Management che si tiene a Firenze hanno già anticipato le loro controproposte per chiudere l’accordo con il Governo entro il 31 dicembre p.v.
L'ordine del giorno della seduta odierna della conferenza Stato-regioni è già abbastanza nutrito dato che agli argomenti previsti nella prima convocazione della Seduta del 28 novembre, molti dei quali vertono proprio sulla sanità,  ne sono stati aggiunti altri con successive note una prima integrazione e una  seconda integrazione
Si parlerà anche del parere per l'uscita dal piano di rientro della Regione Campania.


LISTE DI ATTESA: LA RIPARTIZIONE ALLE REGIONI DEI FONDI - LE CRITICITA' DELLA REGIONE LAZIO


Sulla Gazzetta Ufficiale 268  del 15 novembre scorso è stato pubblicato finalmente il Decreto 20 agosto 2019  relativo alla "Ripartizione tra le Regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie". 
L'articolo 1 del decreto stabilisce le modalità di assegnazione alle Regioni e di trasferimento dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e dell’art. 23-quater del decreto-legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018 citati in premessa, al fine di attivare gli interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'art. 47 -bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Nel Lazio potrebbero esserci problemi dato che alcune aziende sono molto indietro  nel rispetto dei tempi di attesa specialmente per quanto riguarda i pazienti cronici che dovrebbero essere presi in carico ed inseriti in un percorso agevolato per consentire l'effettuazione degli accertamenti diagnostici nel rispetto dei PDTA:
L’Osservatorio nazionale sulle liste d’attesa al fine di assicurare un tempestivo e corretto trasferimento dei fondi dovrà verificare la percentuale di realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione dei sistemi regionali di prenotazione per l’accesso alle strutture sanitarie secondo i criteri indicati nelle premesse dell'atto:
1. criterio 1: programma delle attività e relativo cronogramma coerente con il Piano regionale per il governo delle liste d’attesa da presentare entro il 30/10/2019;
2. criterio 2: percentuale erogatori (pubblici/privati accreditati) collegati al sistema CUP interaziendale o regionale – numero erogatori pubblici/privati (ambulatorio/laboratorio STS11 con S01-S02) collegati al sistema CUP 
– numero erogatori pubblici/privati attesi (ambulatorio/laboratorio STS11 con S01-S02) - Metodo di calcolo: il Ministero fornirà la lista delle strutture STS 11 (anno 2018) con tipo struttura Ambulatorio/Laboratorio e Tipo Assistenza S01 - Attività clinica e S02 - Diagnostica strumentale e per immagini che verrà considerato quale denominatore.
La regione/PA indicherà nell’elenco le strutture collegate informaticamente al sistema CUP interaziendale
o regionale, che verranno considerate al numeratore.
La mancata realizzazione di almeno il 20% degli obiettivi di cui ai criteri 2 e 3 citati in premessa e di almeno
un canale di trasmissione di cui al successivo criterio 4 determina l’obbligo di restituzione dell’acconto allo Stato che può procedere al relativo recupero anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi.
3. criterio 3: percentuale agende pubbliche/private inserite nel sistema CUP interaziendale o regionale – numero agende pubbliche/private inserite nel sistema CUP: numero agende pubbliche + N. Agende private gestite - Metodo di calcolo: per ogni struttura che risulterà collegata informaticamente al sistema CUP interaziendale o regionale (specificata nel numeratore dell’indicatore 2) la regione/PA indicherà il numero totale delle agende gestite per le prestazioni di sia di primo accesso che successive a carico del SSR (denominatore) e il numero delle stesse agende collegate al sistema CUP interaziendale o regionale.
4. criterio 4: numero di canali di accesso digitalizzati – numero canali digitalizzati di accesso al CUP (regionale o aziendale) - Metodo di calcolo: per ogni CUP (regionale o aziendale) la regione/PA indicherà i canali digitalizzati attivi tra: tra: APP per smartphone , via web dall’utente, farmacie, sportello CUP in strutture convenzionate, MMG/PLS.

lunedì 25 novembre 2019

LA REGIONE TRASFORMA I PUNTI DI PRIMO INTERVENTO IN PUNTI DI ASSISTENZA PRIMARIA


Pubblicato sul BUR della regione Lazio di oggi 26 novembre 2019, n, 95, il DCA del 14 novembre 2019, n. U00469 recante l'Adozione in via definitiva del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo".
Il dispositivo del decreto recita:
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di adottare, in via definitiva, il piano di rientro, denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”, ai sensi dell’art.2 comma 88, secondo periodo, L. 191/2009, e l’unito cronoprogramma, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il presente provvedimento, recependo le osservazioni dei Ministeri vigilanti, annulla e sostituisce integralmente il DCA 303 del 25 luglio 2019.
Pertanto il giorno 2 nella Camera di Consiglio convocata per l'esame della richiesta di sospensione cautelare del citato DCA U00303/2019  richiesta dai Comuni di Cori e Cisterna nonché dal Comitato di Cori e da alcuni cittadini tra i quali l'autore di questo articolo, sarà chiesta dai nostri stessi avvocati la cessazione del contendere.
Decaduto il DCA U00303/2019 dovrebbe venire meno anche la nota deliberazione della ASL Latina n, 849/2019 per cui la direzione generale dovrebbe approvare una nuova deliberazione, ma questa volta sarà opportuno che i signori Sindaci e i loro rappresentanti che partecipano alla Conferenza locale sociale e sanitaria, che dovrà esprimersi nuovamente,  si facciano sentire e poi pretendano di votare, si parla della salute delle persone, dei loro elettori, che sono stanchi di assistere a chiacchierate che finiscono poi in un verbale che nessuno vede per poi leggere sulla deliberazione della ASL che tutti hanno condiviso le scelte della direzione generale. 
Perché non è possibile condividere il nuovo provvedimento della regione:
a) perché la trasformazione dei PPI in PAP toglie questi presidi dall'emergenza sanitaria territoriale consegnandoli all'assistenza primaria, mettendo così a rischio la salute e la vita stessa dei pazienti;
b) perché la dizione "in continuità con le funzioni precedentemente svolte" è estremamente vaga e non è tale da tutelare i pazienti né gli operatori nel caso di eventi che potrebbero richiedere l'intervento del giudice penale;   
c) perché, posto che sia valida l'interpretazione secondo cui le funzioni precedentemente svolte fossero quelle di emergenza/urgenza queste non possono ricadere sotto il Dipartimento di assistenza primaria in quanto le disposizioni della regione sull'organizzazione dei dipartimenti stabiliscono che accorpino unità operative omogenee e tale non sarebbe in questo caso questo "strano" PAP che si occupa di emergenza anziché di cure primarie.


QUANDO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NON LEGGE I DATI EPIDEMIOLOGICI

Oramai il Ministero della salute e le regioni dispongono di una massa di dati epidemiologici, di cause di dimissione, di cause di morte ecc. rilevante e talora anche in tempo reale, pertanto desta preoccupazione il dato che emerge dalla recente inchiesta di Italia oggi circa le morti per tumore della provincia di Latina (che sono particolarmente numerosi) e i posti letto oncologici della stessa provincia che appaiono assolutamente inadeguati.
Sarebbe stato sufficiente leggere l'ultimo rapporto del Registro tumori della provincia di Latina, il più antico del Lazio per comprendere la gravità della situazione.
In base ad uno dei tanti decreti del Commissario ad acta: il n. U00257/2017 con cui è stata approvata la "Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015", l'oncologia del Santa Maria Goretti di Latina dovrebbe avere 8 letti mentre l'ematologia 14; secondo la Carta dei servizi dell'azienda invece i posti letto sarebbero:  per l'oncologia 12 ordinari + 7 in DH  mentre per l'ematologia sarebbero 14 ordinari + 2 in DH.
A seguito della chiusura dell'ospedale di Gaeta  sono stati persi anche i posti letto del presidio sud per cui i letti di Latina, nonostante il prodigarsi dei medici e del personale tutto, sono assolutamente inadeguati per fronteggiare la domanda della provincia.
Poi qualcuno si domanda come mai ci sia quella che elegantemente viene definita la mobilità passiva: pazienti oncologici e le loro famiglie costretti ad andare a curarsi a Roma, a Napoli, a Milano con disagi pesantissimi e costi rilevanti.

L'AZIENDA USL LATINA AFFIDA ALL'ESTERNO LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA RICONVERSIONE DEI PPI E PER L'EMPOWERMENT DELLA POPOLAZIONE NELL'ACCESSO ALLE CURE

Sul sito dell'azienda USL Latina è stata pubblicata le deliberazione n. 1088 datata 20 novembre 2019 che ha per oggetto: "Indizione di procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 5072016 e s.m.i. da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 e 10 bis del D.lgs cit. per la fornitura di un servizio di realizzazione si "campagna di comunicazione per riconversione dei punti di primo intervento ed empowerment della popolazione nell'accesso alle cure - ASL Latina".
L'importo posto a base d'asta è di € 35.000 + IVA pari ad €  42.700,00
Con l'atto si decide di inviare alla gara cinque ditte:  COO'EE Italia Srl, LEBOK, INAREA, APP TOYOU Srl e EPR Comunicazione Srl.
Un costo senza dubbio rilevante che si aggiunge ad altre spese già sostenute.
A quanto risulta dall'esame della stessa deliberazione l'azienda ha nel suo organigramma una Unità Operativa Semplice denominata "Comunicazione e relazioni con il pubblico" che, grazie anche alla presenza di funzionari qualificati,  avrebbe potuto svolgere in maniera appropriata e senza spese aggiuntive il servizio che viene in questo modo affidato all'esterno. 

sabato 23 novembre 2019

IL DIPARTIMENTO INTEGRATO DI EMERGENZA


Già le norme attuative della legge di riforma ospedaliera (n.132/1968) e il particolare il DPR 27 marzo 1969, n. 128 prevedevano la creazione di strutture dipartimentali.
Con l'art. 55 della legge 148/1975 furono apportate alcune modifiche allo scopo di consentire il collegamento tra i dipartimenti ospedalieri e le altre strutture sanitarie presenti nella zona servita dai vari ospedali.
Ulteriori indicazioni furono fornite con il DM 8 novembre 1976.
L'art. 17 della legge di riforma sanitaria conferma l'obbligo delle regioni di provvedere nell'ambito dell programmazione sanitaria all'articolazione dell'ordinamento degli ospedali per dipartimenti prevedendo anche il collegamento degli stessi coni servizi extra-ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali.
A sua volta l'art. 17 bis del D.lgs 502/1992 così come modificato dal D.lgs 229/1999 stabilisce quanto segue:
L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie. 
Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l’attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento. 
La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento.
La Regione Lazio in tempi più recenti con il DCA 6 agosto 2014, n..259 con il quale sono state fornite ai direttori generali delle aziende sanitarie indicazioni per la predisposizione dell'atto aziendale al punto 5.2. ha ritenuto di fornite ulteriori specifiche per la organizzazione dei dipartimenti: 
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività aziendali e va inteso come centro di responsabilità. 
Il dipartimento costituisce tipologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie flessibili, tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati, nell'ottica di condivisione delle risorse. 
Il dipartimento aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e, pur conservando ciascuna la propria autonomia clinica e professionale, sono tra loro interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell'utilizzo delle risorse. 
L’atto aziendale definisce i dipartimenti aziendali ed interaziendali e le strutture organizzative aziendali afferenti. L’individuazione dei dipartimenti deve essere effettuata evitando la frammentazione o la duplicazione di funzioni, tenendo conto delle peculiarità organizzative e territoriali delle singole aziende sanitarie e delle esigenze di coordinamento ed integrazione. 
Alcune strutture, in ragione delle relative peculiarità, possono non essere aggregate in un dipartimento. Le strutture complesse fanno capo strutturalmente ad un solo dipartimento. 
Per ogni dipartimento sono individuate le risorse da assegnare in termini di personale, spazi, attrezzature, risorse economiche 
Il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore Generale con un incarico di durata da due a tre anni. 
I dipartimenti, hanno la responsabilità gestionale delle risorse loro assegnate e sono caratterizzati dalla omogeneità, affinità o complementarietà sotto il profilo delle attività delle risorse umane o tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate. 
Il Comitato di Dipartimento Il Comitato di dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17-bis del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii., è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica. Componenti del Comitato di dipartimento sono: 
a) il direttore del dipartimento che lo presiede; 
b) i direttori delle unità operative complesse; 
c) i dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali; 
d) i responsabili dipartimentali, in un numero massimo di due, dell'area infermieristica, ostetrica, tecnicosanitaria, della riabilitazione, di vigilanza ed ispezione e dell'assistenza sociale, ove previsti nel dipartimento; 
e) i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da tutti i dirigenti del dipartimento. 
Il Dipartimento e le Aree Funzionali, rappresentano strumenti per l’innovazione organizzativa e gestionale, attraverso il coordinamento e la gestione integrata di funzioni complesse. In tali articolazioni organizzative si realizzano convergenze di competenze e di esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali allo scopo di ottimizzare risorse ed attività perseguendo obiettivi e finalità comuni in una logica d’integrazione e sviluppo della rete ospedaliera e territoriale. 
L’aggregazione dipartimentale dell’area ospedaliera può essere effettuata sulla base di diversi criteri, quali: intensità e gradualità delle cure; aree funzionali omogenee; organo/apparato; altro. 
A prescindere dalla tipologia, l’individuazione delle strutture dipartimentali deve essere orientata al modello di organizzazione per intensità e gradualità delle cure, per favorire il progressivo superamento dell’articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica, e realizzare la reale integrazione dell’attività dei professionisti nella rete di assistenza, la collaborazione multidisciplinare e lo sviluppo dei percorsi di cura a livello inter-ospedaliero, nonché il dialogo tra gli specialisti ed i medici di medicina generale.
Da quanto sopra esposto emerge chiaramente come l'aggregazione dei servizi e delle unità operative debba avvenire per funzioni omogenee e in base al criterio della gradualità delle cure, due fattispecie che troviamo proprio nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale e negli attuali PPI che non possono che essere integrati nel DEA di riferimento.
Tale scelta è già contenuta del DM 70/2015 che al punto 9.1.5 stabilisce appunto che qualora gli accessi ad un Punto di Primo Intervento (presidio inequivocabilmente di emergenza sanitaria territoriale ai sensi del DPR 27 marzo 1992) superino le 6000 unità annue la responsabilità clinica e organizzativa ricada sul DEA di riferimento. 
Del resto le più recenti indicazioni per l'organizzazione dei dipartimenti di emergenza fanno riferimento anche nella denominazione a queste considerazioni che garantiscono meglio il paziente che si trova in una situazione di emergenza garantendo una continuità assistenza qualificata attraverso l'integrazione ospedale territorio,  definendoli proprio Dipartimenti Integrati di Emergenza (DIE), già presenti in alcune regioni..
Ogni soluzione diversa sarebbe in contrasto con detti principi venendo a creare immotivatamente rischi inutili ai pazienti facendo venir meno la preziosa integrazione con il DEA e lasciando le strutture di emergenza territoriale isolate e sole con se stesse.
Le aziende sanitarie locali che gestiscono uno o più ospedali dovrebbero istituire dipartimenti transmurali per l'emergenza costituiti dai servizi di pronto soccorso, dalle unità operative semplici e complesse ospedaliere funzionali alle emergenze  e dai Punti di Primo Intervento.
Ecco perché la scelta della regione Lazio fatta prima con il DCA 303/2019, poi ritirato e sostituito dal DCA 469/2019 , secondo cui i PPI dovrebbero essere trasformati in Punti di erogazione di assistenza primaria "in continuità con le funzioni precedentemente svolte" (se è così non sono omogenee con il Dipartimento di assistenza primaria in cui verrebbero incardinate secondo la deliberazione della ASL latina n. 849/2019 )non è condivisibile (anche perché in contrasto con lo stesso DCA 259/2014) e sarà contrastata a tutti i livelli con gli strumenti offerti dalla legge.

giovedì 21 novembre 2019

LA PRIMA CASA DELLA SALUTE DEL DISTRETTO 2 DELL'AZIENDA USL LATINA E' FINALMENTE STATA ASSEGNATA A SABAUDIA


La prima Casa della Salute del Distretto2 dell'Azienda Sanitaria Locale Latina è realtà.
Sul sito della regione Lazio è stato pubblicato il BUR 9472019 con la deliberazione 15 novembre 2019 n. 838 avente per oggetto: DCA U00428/2013 - DCA U00303/2019 - Proseguimento del programma di attivazione di una Casa della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio - Assegnazione di fondi regionali alla ASL di Latina per l’attivazione di una Casa della Salute a Sabaudia.
Nelle premesse dell'atto si prende atto che la ASL di Latina con note n. 25809/2019 e n. 37271/2019 ha inoltrato specifica richiesta di ammissione a finanziamento, comprensiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l’attivazione di una Casa della Salute presso il Poliambulatorio di viale Conte Verde, Sabaudia, per l’importo complessivo € 582.528,10; 
Sempre nelle premesse si prende atto che dall’istruttoria effettuata dai competenti uffici della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria si è rilevata la congruità dei costi parametrici edili ed impiantistici determinati per la realizzazione dell’intervento in argomento, in coerenza con i costi parametrici individuati dal coordinamento della Commissione Salute presso la Regione Piemonte e utilizzati a livello regionale per la valutazione degli interventi in Sanità; 
Pertanto la Giunta regionale ha ritenuto opportuno assegnare alla ASL di Latina il finanziamento di € 582.528,10 per le finalità sopra descritte; 
L’Azienda dovrà trasmettere il progetto della Casa della Salute in argomento per la relativa approvazione entro il mese di dicembre 2019, consentendo l’erogazione del 20% dell’importo del finanziamento ai sensi della L.R. 88/80, pari a € 105.705,62; 
La spesa sarà ripartita come segue: sul capitolo di uscita H22103 del bilancio regionale esercizio finanziario 2019 l’importo di € 105.705,62, e dell’esercizio finanziario 2020 l’importo di € 422.822,48, esercizi che presentano la necessaria disponibilità per l’assunzione dell’impegno di spesa; 
Con successivi provvedimenti adottati dal Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, si provvederà all’impegno del finanziamento suddetto ed alla erogazione degli importi maturati, dopo l’approvazione del relativo progetto che l’Azienda intenderà porre a base di gara.
Dopo dieci anni che mi batto per la realizzazione della Casa della salute di Sabaudia (la prima richiesta risale al 2009 e l'ultima è del 15 gennaio 2019; sono state adottate due delibere dal Comune di Sabaudia per sostenere questa idea: la prima, della Giunta municipale è la 114 del 2014 e l'ultima, del Consiglio comunale è la n.31 del 2019 ), sostenuto da un numero di amici sempre più numeroso, che ringrazio tutti, sono felice che finalmente si sia giunti a questa svolta.
Ma non è finita, ora dovremo occuparci di farci mettere le cose che servono ai cittadini, agli anziani, alle persone fragili, ma anche alle donne e ai bambini (come ad esempio il TSRMEE).
Proprio si è avuto notizia che il Commissario Zingaretti, ascoltando le nostre vive sollecitazioni ha modificato il precedente decreto lasciando una postazione per l'emergenza sanitaria territoriale all'interno della struttura e questo è un altro segnale positivo.

LA REGIONE LAZIO MODIFICA IL DCA U00303/2019 - RICONOSCIUTA LA BONTA' DEL RICORSO DEI COMITATI E DEI CITTADINI

Il Commissario ad acta per il piano di rientro della regione Lazio in data 14 novembre 2019 h adottato il decreto U00469 che reca l' "Adozione in via definitiva del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo".
Con questo nuovo decreto, che modifica il DCA n. U00303/2019 oggetto del ricorso al TAR di Roma dei Comuni di Cisterna e di Cori nonché del Comitato civico di Cori e di alcuni cittadini, tra i quali l'autore di questo blog si prevede al punto 7.1.3 quanto segue:
"La Regione Lazio ha programmato la trasformazione dei PPI in Punti di erogazione di assistenza primaria; in proposito le Aziende Sanitarie interessate (Asl Roma 4, Asl Roma 5, Viterbo, Rieti e Latina) hanno già adottato gli atti di propria competenza che prevedono il servizio, diversamente qualificato, ma in continuità con le funzioni precedentemente svolte, a far data dal 1 gennaio 2020".
Poiché l'udienza avanti al TAR per la discussione della sospensiva dell'atto citato è già stata fissata per il 2 dicembre  è evidente come la regione abbia ritenuto di modificare la precedente dizione contenuta nel citato DCA U00303/2019 per cercare di eliminare le ragioni del contendere. 
Resta tuttavia da correggere la mancata collocazione delle nuove strutture nell'ambito del dipartimento di emergenza come previsto del DM 70/2015.

lunedì 18 novembre 2019

IL DISCORSO DEL MINISTRO SPERANZA AL CONSIGLIO DI STATO IN OCCASIONE DELL'OPEN DAY SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il Ministro Speranza ha partecipato oggi all'Open day organizzato dal Consiglio di Stato sulla Giustizia amministrativa pronunciando un discorso molto attuale specialmente per la parte in cui ha ribadito come le esigenze di finanza pubblica non possano comprimere il diritto alla salute dei cittadini.
"...Il Ministero della salute svolge un ruolo chiave nel disegno costituzionale perché è chiamato a garantire il godimento di un diritto che l’art. 32 della Costituzione definisce, per il suo peculiare legame con la dignità della persona, come fondamentale e che il giudice amministrativo, sul fronte dei rimedi giurisdizionali, tutela attraverso l’annullamento di atti che possano determinarne una lesione. 
Il ruolo del Ministero della salute e quello del giudice amministrativo sono dunque complementari perché concorrono, sebbene con compiti istituzionali distinti, al medesimo fine: garantire la effettività della tutela del diritto fondamentale alla salute. il Ministero ha infatti il compito di organizzare e curare la programmazione del servizio pubblico di prevenzione, cura ed assistenza, assegnando le risorse previste nel bilancio dello Stato, il giudice amministrativo controlla che l’esercizio del potere di organizzazione e di programmazione dei fabbisogni complessivi avvenga nel rispetto della legge, secondo scelte proporzionate alla missione costituzionale di rendere effettiva la tutela della salute. 
Pensiamo al dimensionamento della rete ospedaliera ed assistenziale, alla disciplina delle tariffe, alle politiche sul farmaco, alla ripartizione delle risorse tra strutture pubbliche e strutture private convenzionate. 
Nel vigente quadro ordinamentale, c.d. multilivello, soprattutto dopo la riforma del titolo V della Costituzione, allo Stato, attraverso il Ministero della salute, competono prevalentemente compiti di programmazione, indirizzo e controllo mentre spetta alle Regioni la erogazione dei servizi di cura ed assistenza dei cittadini. Il Ministero vigila, in sostanza, sul principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2 Cost.) nella erogazione delle cure, garantendo il rispetto dei livelli essenziali di assistenza – cioè le condizioni minime di accesso alle cure - a prescindere dalle provenienze territoriali e dalle condizioni di reddito e personali dei cittadini. Alle Regioni compete invece la concreta organizzazione ed erogazione del servizio pubblico, differenziando le modalità di soddisfazione dei bisogni di cura ed assistenza secondo le peculiarità geografiche e socio economiche proprie delle realtà locali. Se la pluralità istituzionale appena descritta attua il mandato costituzionale per cui non è lo Stato ma la Repubblica, nel suo insieme (Stato, Regioni ed enti locali), a concorrere alla tutela del diritto fondamentale alla salute, rimuovendo gli ostacoli che di fatto possono limitarne il godimento, è evidente che questo modello composito, accanto ad una ricchezza di prospettive e di soluzioni organizzative, esprime una tensione continua tra centro e periferia, tra le esigenze di uniformità e di uguaglianza che l’amministrazione centrale deve assicurare su tutto il territorio nazionale e quelle di differenziazione di cui le autonomie locali sono legittimamente portatrici in quanto maggiormente prossime ai bisogni delle comunità locali. 
Il giudice amministrativo svolge un ruolo fondamentale in questa tensione dialettica in quanto, nel controllo di ragionevolezza sull’organizzazione del servizio pubblico sanitario, concorrere ad assicurare il reciproco rispetto delle competenze statali e di quelle regionali, rappresentando un fattore fondamentale di regolazione e di stabilità del sistema istituzionale. Se la giurisdizione amministrativa ha un ruolo importante nel controllo sul rispetto dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, di assoluto rilievo è il compito che il giudice amministrativo è chiamato a svolgere nel controllo di legittimità delle scelte di riorganizzazione del servizio sanitario nazionale indotte dalle esigenze di rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Si tratta della grande sfida del tempo presente: garantire l’effettivo godimento del diritto alla salute, secondo i principi di universalità, equità e parità di accesso alle cure, propri del nostro sistema, in presenza di risorse pubbliche limitate e nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dall’Unione europea. 
La Corte costituzionale ha chiarito che “le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (Corte. Cost. 203 del 2016). 
In termini ancora più netti, con la nota sentenza n. 213 del 2016, ha aggiunto, sempre in materia di diritti sociali – diritto all’istruzione dei minori disabili – che: “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (sentenza n. 275 del 2016). 
Si tratta di un mutamento di prospettiva radicale poiché impone una rimeditazione delle scelte di razionalizzazione della spesa sanitaria, inizialmente fondate sui c.d. tagli lineari, a favore di scelte orientate prioritariamente all’esigenza di tutelare il nucleo irriducibile del diritto alla salute e, in definitiva, la stessa dignità umana. Qualunque scelta organizzativa finalizzata alla riduzione dei costi per il bilancio dello Stato – taglio dei posti letto, chiusura di ospedali o di reparti, riduzioni dei budget di spesa in favore di erogatori privati, aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria ecc.. - che non sia tuttavia idonea a garantire quel nucleo irriducibile di tutela, secondo i menzionati principi di universalità, equità ed uguaglianza, deve ritenersi non proporzionata alla missione costituzionale che l’art. 32 affida alla Repubblica e, come tale, non conforme al principio di ragionevolezza cui l’azione amministrativa deve costantemente ispirarsi, anche nella erogazione del servizio pubblico di cura ed assistenza. 
Mi piace pensare che il precetto costituzionale che affida la “tutela della giustizia nell’amministrazione” al Consiglio di Stato ed ai T.a.r. possa essere interpretato anche in questa chiave, attenta alla soddisfazione dei bisogni, oltre che alla legittimità delle procedure. Credo, in definitiva, che la sfida di rendere effettivo ed inclusivo il diritto fondamentale alla salute, secondo criteri di sostenibilità finanziaria e di produttività della spesa pubblica, in presenza di risorse limitate, possa essere vinta attraverso una forte collaborazione istituzionale tra amministrazione e giurisdizione, all’insegna del principio di ragionevolezza, declinato come scelta di necessaria compatibilità tra risorse scarse e pienezza di tutela del nucleo minimo intangibile del diritto alla salute. Questa collaborazione trova un momento elettivo nella funzione consultiva del Consiglio di Stato che l’art. 100 Cost. qualifica quale organo di consulenza giuridico amministrativa – oltre che di tutela giurisdizionale - e di cui il Ministero della salute intende avvalersi in modo sistematico e continuativo per garantire, accanto alla qualità della produzione normativa, il costante e pieno rispetto del principio di legalità nell’attività amministrativa di competenza. Grazie a questa proficua collaborazione il Ministero della salute ha potuto di recente licenziare l’atteso regolamento sulla c.d. piramide della ricerca e, proprio in questi giorni, ha acquisito il definitivo parere della Sezione consultiva per gli atti normativi sulla istituzione della banca dati nazionale di cui all’art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

venerdì 15 novembre 2019

ASPETTATIVE SANITARIE

La performance del sistema sanitario nel suo complesso come le singole aziende può essere misurata anche attraverso il modo in cui sono in grado di rispondere alle aspettative delle persone. 
L’OMS-WHO definisce questa tematica come “Responsiveness”. 
La reattività è quanto bene il sistema sanitario soddisfa le aspettative legittime della popolazione per gli aspetti del sistema sanitario che ne migliorano la salute. Comprende sette elementi: dignità, riservatezza, autonomia, pronta attenzione, supporto sociale, servizi di base e scelta del fornitore. 
Si tratta quindi di una verifica del rispetto dei diritti del cittadino. 
I settori presi in esame dall’OMS_WHO per misurare la capacità di risposta alle aspettative dei cittadini sono i seguenti: 
a) Rispetto della dignità delle persone, compresi i diritti alla sicurezza e alla libertà dalla discriminazione 
b) Autonomia a partecipare alle decisioni relative alla salute 
c) Privacy e riservatezza 
d) Attenzione tempestiva 
e) Qualità adeguata dei servizi di base 
f) Comunicazione 
g) Accesso alle reti di supporto sociale, sostegno alla famiglia e alla comunità 
h) Scelta dei fornitori medici 
Il Centro Nazionale per la salute globale dell’Istituto Superiore di sanità ritiene che il modo corretto per affrontare la crisi di sostenibilità del nostro sistema sanitaria debba partire dal fatto che pur in presenza di un aumento dell’aspettativa di vita dovuta ai cambiamenti demografici e al progresso scientifico assistiamo ad un aumento esponenziale di malattie croniche e alla polimorbilità il che comporta un evidente aumento dei costi con la conseguente difficoltà di dare risposte adeguate alle giuste richieste di salute dei cittadini sempre più attenti e consapevoli. 
Per evitare che questa crisi influisca negativamente sull’efficienza dei servizi, e colpisca in modo rilevante la parte più fragile della popolazione, in pratica le persone più povere e marginalizzate, la via è quella di lavorare sull’appropriatezza e su nuovi modelli di cura e intervento basati sull’evidenza, che mirino a coniugare innovazione ed eguaglianza distributiva, in grado di fornire cure adeguate, assistere le disabilità, e tutelare il benessere psicofisico di tutta la popolazione. 
Una analisi del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il controllo delle Malattie del Ministero della salute a cura del CENSIS, risalente al 2008, dimostra come la crescita del livello di istruzione abbia trasformato radicalmente le attitudini, le propensioni e le aspettative degli italiani nei confronti della salute, consentendo la diffusione di livelli di competenza crescente. 
Il grado di soddisfazione di un paziente o dei suoi parenti rispetto ad una prestazione sanitaria dipende molto anche da cosa si aspetta. 
Naturalmente se le aspettative sono limitate, l’insoddisfazione sarà modesta; se invece sono alte, anche una piccola delusione sarà probabilmente fonte di molta insoddisfazione. 
Le aspettative di salute promuovono il pensiero critico e il dibattito informato su tutti gli aspetti della partecipazione pubblica alle politiche sanitarie e sanitarie, tra cui: 
- Assistenza centrata sul paziente e miglioramento della qualità 
- Partecipazione dei pazienti alle decisioni terapeutiche 
- Percezione pubblica dei servizi sanitari 
- Coinvolgimento dei cittadini sulle politiche sanitarie e definizione e delle priorità 
- Metodi di monitoraggio e valutazione della partecipazione 
- Responsabilizzazione e consumismo 
- Ruolo dei pazienti in termini di sicurezza e qualità 
Senza dubbio il coinvolgimento emotivo rappresenta un fattore che influisce significativamente su alcuni elementi oggettivi rappresenta un altro elemento che influisce in modo rilevante sul grado di soddisfazione e sul tipo ed entità delle reazioni. 
Al fine di prevenire problemi e reazioni anche giudiziarie è indispensabile che ci sia sempre una informazione esauriente e corretta da parte dei medici e del personale sanitario. Determinante è il ruolo dei pazienti i quali hanno il dovere di far valere in maniera appropriata i propri diritti nelle sedi opportune.