sabato 26 giugno 2021

LA CHIUSURA NOTTURNA DELL'EX PPI DI SABAUDIA: SCATTA LA SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA


Come si ricorderà, a seguito di una lotta durata circa tre anni, questo Comitato, unitamente a quelli di Cori, Sezze, Priverno, Latina e Gaeta, a suon di ricorsi al TAR è riuscito a costringere la Regione Lazio a modificare il decreto dl Commissario ad acta per il Piano di rientro n. U00257/2017 con il quale si volevano “trasformare” i sette Punti di Primo Intervento presenti in provincia ( Cori, Sezze, Priverno, Cisterna di Latina, Gaeta e Minturno) in presidi ambulatoriali di medicina generale garantiti da medici di medicina generale e da pediatri di libera scelta. In particolare il nuovo DCA n. 469/2019 ha previsto che il servizio, sia pur diversamente qualificato, garantisse continuità con le funzioni precedentemente svolte a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L'azienda USL Latina, con deliberazione 31 dicembre 2019, n. 1264 ha dato attuazione a quanto deciso dalla regione Lazio.
In data 2 ottobre 2020 il direttore generale dell’azienda USL Latina dott. Giorgio Casati, con una “Ordinanza”[1] ha disposto, a decorrere dal 5 ottobre, la chiusura nelle dodici ore notturne (dalle 20:00 alle 8:00) di tutti i PAT/PPI della provincia con la motivazione della necessità di recuperare risorse professionali per l’epidemia; questo nonostante il Parlamento e il Governo per fronteggiare l’emergenza COVID-19 avessero già autorizzato e finanziato tutte le assunzioni necessarie[2].
Non è stata disposta contestualmente la presenza di un’ambulanza medicalizzata.
In questo modo per 12 ore i pazienti di Sabaudia trovano chiusa l’unica struttura che fino a pochi mesi fa assicurava loro cure immediate, mentre se chiamano il 118, non essendo presente a Sabaudia un’ambulanza medicalizzata (MSA), rischiano di essere trasportati in ospedale da un’ambulanza con a bordo solo dei soccorritori, senza essere visti da nessun medico e senza ricevere alcuna cura prima di arrivare al pronto soccorso, con notevole rischio anche per la vita e con particolare riguardo proprio a quei soggetti affetti da patologie inserite tra quelle tempo dipendenti.
A questo si aggiunge la mancata integrazione del servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) che dovrebbe funzionare dalle 20:00 alle 8:00, con quello dell’emergenza sanitaria territoriale.
Il tempo di percorrenza tra alcuni Comuni dell’hinterland e il Pronto Soccorso di Latina è di molto superiore ai 20 minuti previsti (ad esempio Rocca Massima dista circa 45’, ma d’inverno con il ghiaccio e la neve diventano molti di più).
Risulta che in data 20 giugno 2019 era stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 153 posti di collaboratore professionale sanitario (cps) infermiere di categoria “D” (deliberazione 20 giugno 2019, n. 606), ma che, nonostante le carenze di personale infermieristico di ruolo lo stesso non è stato ancora espletato, dando la precedenza a quelli per collaboratore amministrativo (del. 603 del 20 giugno 2019 e per assistente amministrativo (del. 604 del 20 giugno 2019), come già ben noto alla stampa.
Al fine di sollecitare la riapertura nelle ore notturne del PAT, il successivo 3 ottobre ho inviato una nota che è stata respinta dal direttore generale pro tempore con lettera dell’8 ottobre 2020.
In data 19 aprile 2021, essendo stato nominato un nuovo direttore generale, all’Azienda USL Latina, nella persona della dott.ssa Silvia Cavalli, ho ritenuto di inviare una nuova nota per sollecitare la riapertura dei PAT/ex PPI, segnalando che, nel caso di mancata riattivazione del servizio nelle ore notturne sarei stato costretto, mio malgrado, ad adire la Magistratura competente; ma non ho ricevuto alcuna risposta.
Al riguardo, atteso che il Parlamento con l’art. 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020, n.178, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, ha autorizzato la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato tramite agenzie di somministrazione, a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, di 3.000 medici e 12.000 infermieri, si ritiene che le esigenze poste a base della citata ordinanza possano ritenersi superate essendo sufficiente assumere il personale per l’emergenza causata dall’epidemia rispettando i servizi previsti per legge per assicurare l’assistenza ai pazienti affetti da altre patologie e in particolare in tutti quei casi in cui occorra procedere a raggiungere con urgenza l’ospedale assicurando durante il tragitto l’assistenza necessaria.
A tal proposito il Ministero della Salute ha formulato una specifica Raccomandazione[3].
Grazie anche alle vaccinazioni il numero dei pazienti ricoverati per COVID è diminuito considerevolmente.
Dal 14 giugno il Lazio è in zona bianca, con conseguente venuta meno delle motivazioni contenute nella citata ordinanza.
Contestualmente sono già state eliminate tutte le restrizioni relative alla mobilità con un aumento significativo delle presenze turistiche a Sabaudia, come in tutta la provincia e quindi degli accessi al punto di assistenza territoriale già PPI.
Alla data odierna il PAT/PPI è stato chiuso nelle ore notturne per 255 giorni, con rischi gravissimi per la popolazione.
Tutto ciò premesso, in qualità di promotore de Comitato per la difesa del PPI di Sabaudia ho inviato in data 20 giugno scorso una segnalazione all Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Latina per chiedere che siano disposti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti valutando gli eventuali profili d’illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.

[1] Al riguardo risulta che l’art.32 della legge 833 del 1978 attribuisca il potere di “ordinanza” in campo sanitario solamente al Ministro della salute, ai Presidenti delle regioni e ai Sindaci
[2] L.CIFONI, M. EVANGELISTA, Covid e Sanità, nel 2020 non utilizzati 1,7 miliardi di fondi per le regioni, Il Messaggero, 31 maggio 2021
[3] Ministero della salute, Dipartimento della Qualità, Raccomandazione n. 11 del gennaio 2010

mercoledì 23 giugno 2021

LA MANCATA APERTURA DELLA CASA DELLA SALUTE DI SABAUDIA ENTRO I TEMPI PROGRAMMATI DALLA REGIONE. INVIATA LA SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI


La Casa della Salute di Sabaudia, in base al DCA 18/2020 e al successivo DCA 81/2020 avrebbe dovuto essere aperta entro il 31 dicembre 2020.

Dopo la lettera inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della salute, alla Regione e alla ASL ai primi dell'anno nessuno si è degnato di rispondermi.

Sono trascorsi oramai 175 giorni, ma dell'apertura della CdS di Sabaudia non si ha notizia.

Pertanto ho provveduto a segnalare la questione alla Corte dei Conti per il danno ricevuto dai cittadini per la mancata attivazione di questo importante   presidio di cure di prossimità.

sabato 15 maggio 2021

RINNOVATO L'ONEROSO CONTRATTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA USL LATINA

L'Azienda USL Latina ha stabilito di rinnovare il contratto di locazione dell'immobile sito in Latina,, viale Pierluigi Nervi - Centro commerciale Latina Fiori, Torre G/2 che ospita la sede della Direzione generale dall'epoca del direttore Battigaglia per un importo di € 317.728,2 annui, cui si aggiungono le spese condominiali e le utenze.

giovedì 29 aprile 2021

GRANDE ATTENZIONE DA PARTE DELLA PREFETTURA E DELLA ASL SUL CLUSTER DI BELLA FARNIA

TG3 30 aprile 2021

Il TG3 di ieri 29 aprile ha trasmesso un servizio sui tamponi effettuati a Bella Farnia (Sabaudia)  alla  comunità indiana.
Dal quotidiano "Il Messaggero" di oggi 30 aprile si apprende che le persone di nazionalità indiana risultate positive al Covid-19 ieri a Bella Farnia (Sabaudia) sarebbero state in numero di 90 che si aggiungerebbero alle oltre 300 già accertate, ma il comunicato dell'azienda USL Latina sempre di ieri parla di soli 4 casi a Sabaudia.
Forse sarebbe opportuno fare chiarezza su questi dati.

mercoledì 28 aprile 2021

DAL 1° MAGGIO RIPARTE LA STAGIONE BALNERE NEL LAZIO, MA LA NOTTE I PUNTI DI ASSISTENZA TERRITORIALE SONO ANCORA CHIUSI


La Regione Lazio annuncia che dal 1° maggio riparte la stagione balneare ed è facile prevedere un notevole afflusso di persone in tutta la provincia, ma soprattutto nei Comuni rivieraschi, ma l'ex direttore generale dell'Azienda USL Latina, con una Ordinanza (Sic !) de 2 ottobre 2020 ha chiuso il servizio notturno dei Punti di Assistenza Territoriale (ex PPI) allo scopo di recuperare personale medico e infermieristico da destinare ai tamponi per il Covid-19, senza tener conto che a tale fine il Governo e il parlamento hanno autorizzato assunzioni a tempo determinato specifiche proprio per non interrompere i servizi e in particolare quelli destinati all'emergenza. 
Con una mia nota del 9 ottobre 2020  ho chiesto la riapertura del PAT di Sabaudia nelle ore notturne ricevendo un diniego dall'ex direttore generale; pertanto il 19 aprile scorso, a seguito dell'arrivo della dott.ssa Silvia Cavalli in veste di nuova direttrice generale, ho chiesto nuovamente che venisse riaperto il PAT nelle ora notturne, ma fino ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta.
Al riguardo ho dovuto anche far presente che il giorno 15 il servizio è stato scoperto anche nelle 12 ore diurne a causa dell'assenza del personale medico incaricato.
Il fatto che nelle ore notturne non venga assicurato neanche la presenza di un'ambulanza medicalizzata, cos' come previsto dal DM 70/2015 espone i residenti e le persone presenti a Sabaudia a rischio della vita poiché, il Pronto Soccorso più vicino è ad oltre 20 minuti dalla città.
Mancano poche ore al 1° maggio, dopo sarà purtroppo doveroso prendere le decisioni del caso.

 

sabato 24 aprile 2021

LA REGIONE LAZIO ASSEGNA CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE

Con una delibera di Giunta approvata il 23 aprile, la Regione Lazio si impegna a sostenere le spese necessarie che gli enti locali dovranno affrontare per garantire l’accesso al mare senza rischi per un’estate all’insegna del turismo sicuro e accessibile a tutti.
La somma verrà ripartita tra 21 Comuni costieri e 2 Comuni delle isole pontine, in funzione di due parametri: la popolazione e la lunghezza di arenile libero – ossia delle spiagge libere e libere con servizi – del loro territorio. Le somme spettanti a ciascun ente locale, almeno 50.000 euro, sono riportate nella tabella allegata alla delibera.
I fondi regionali potranno essere usati dai Comuni per mettere in campo tutte le azioni che riterranno necessarie per assicurare una frequentazione sicura degli arenili, in particolar modo le spiagge libere, e dei lungomari.
Potranno quindi essere finanziati gli interventi che assicurino il distanziamento sociale ed evitino assembramenti, le misure volte alla sicurezza dell’accesso alla spiaggia libera, le attività per la pulizia degli arenili, per l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, i servizi di salvamento durante la balneazione e le attività di sorveglianza del litorale.
L’erogazione dei contributi ai Comuni beneficiari sarà gestita da Lazio Innova e verrà suddivisa in un anticipo pari al 40% e in un saldo pari al 60% del contributo riconosciuto. La realizzazione e la rendicontazione degli interventi ammessi si dovranno concludere entro il 30 settembre 2021. Sono ammissibili le spese per le attività richieste nella Delibera, sostenute dai Comuni a partire dal 1 gennaio 2021.

lunedì 12 aprile 2021

LA REGIONE LAZIO EROGA UN ASSEGNO PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

L'Assessorato alle politiche sociali della Regione Lazio ha predisposto un progetto al fine di: 
-aumentare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete dell’offerta di servizi sociosanitari territoriali, -di migliorare l'accesso a servizi di qualità a prezzi accessibili, sostenibili e di alto interesse generale;
-consentire alle persone con particolari carichi di cura nei confronti di familiari non autosufficienti di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo.

Il progetto prevede di  finanziare l’erogazione di buoni servizio a beneficio di persone non autosufficienti individuati dalla L.R. 20/2006 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), che considera non autosufficiente la persona anziana, disabile o qualsiasi altra persona che, anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri.
Possono richiedere il Buono Servizio coloro che si prendono cura di famigliari non autosufficienti e l’ammontare massimo del buono è pari a 700 euro mensili, per un totale di 12 mensilità.
I Buoni Servizio sono spendibili per accedere alle seguenti prestazioni: assistenza domiciliare, con l’esclusione di --attività sanitaria, erogata da enti accreditati;
-centri diurni socio assistenziali autorizzati e servizi semiresidenziali autorizzati;
-assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto di lavoro.
I Buoni possono essere utilizzati per il pagamento delle spese sostenute relative ai servizi sopra descritti fruiti a partire dal mese di Gennaio 2021. L’erogazione del Buono è cumulabile con altri servizi e/o contributi pubblici di natura socio assistenziale. Nel caso in cui il Buono si cumuli con altri contributi riconosciuti a valere sulle stesse spese sostenute, la somma dei contributi richiesti non potrà in ogni caso superare l’ammontare totale delle spese sostenute.
I REQUISITI SONO I SEGUENTI:
-essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.)
-essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;
-avere un’età inferiore a 67 anni;
-Essere coniugato/a, unito/a civilmente o convivente di fatto oppure avere una parentela fino al secondo grado in linea retta o collaterale oppure essere affine entro il primo grado con la persona non autosufficiente che usufruirà dei servizi;
-Svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo o trovarsi in stato di disoccupazione secondo quanto previsto della normativa vigente.
-Avere un ISEE non superiore a € 50.000
Qui si può scaricare il testo dell'AVVISO

venerdì 9 aprile 2021

L'EPIDEMIA IN PROVINCIA DI LATINA























L' Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" (IAC) del Consiglio Nazionale delle ricerche ha inviato in questi giorni dei dati da cui si rileva che la provincia di Latina è tra le prime dieci in Italia in cui l' incidenza della curva dell' epidemia continua a salire.
Come si vede la media settimanale è elevata e tende a mantenersi costante. 
Purtroppo i dati dei contagi pubblicati quotidianamente dall'azienda confermano tristemente un andamento preoccupante dei contagi in quasi tutti i comuni. 

Nonostante ciò l'andamento delle vaccinazioni fatica a decollare come dimostrano i dati pubblicati dalla regione Lazio e che dimostrano come a Roma sia stato raggiunto già il 22% della popolazione, mentre a Latina sia ancora al 13,16%.
Occorre fare di più per assicurare la maggiore copertura possibile alla popolazione e per evitare ulteriori rischi di espansione dell'epidemia.









martedì 30 marzo 2021

LA PROVINCIA DI LATINA HA BISOGNO A LATINA DI UN OSPEDALE DI 700 LETTI PER GARANTIRE IL DEA DI II LIVELLO E PER OSPITARE ADEGUATAMENTE LE ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA' - SI APPROVI IL PROGETTO DI ANCE LATINA

La regione Lazio, accogliendo le numerose proposte per realizzare un nuovo ospedale a Latina,  su un proprio terreno in via della Chiesuola (Borgo Piave), ha previsto un finanziamento di 300 mln.
Con deliberazione 10 dicembre 2020, n. 1384 la direzione generale dell’Azienda USL Latina ha indetto una selezione per la redazione di uno Studio di fattibilità per il nuovo ospedale di Latina ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DPR 207 del 2010.
Successivamente con deliberazione del 28 dicembre 2020, n. 1511 il direttore generale dell’Azienda USL Latina ha accettato dall’Associazione Nazionale Costruttori edili di Latina la donazione del progetto per la costruzione del “Nuovo Ospedale Pontino” che, da quanto risulta dai comunicati stampa relativi alla presentazione dell’evento, dovrebbe avere la disponibilità di 700 posti letto.
Ma di recente, con la deliberazione 10 febbraio 2021, n. 266 il direttore generale f.f. dell’Azienda USL Latina ha inteso affidare un incarico esterno al fine di rimodulare il predetto progetto al fine di ricondurlo al numero di 524 posti letto deliberato dalla regione (DCA 257 del 2017).
Se si vuole fare un nuovo ospedale in provincia occorre pensare ad adeguare i posti letto presenti (in totale rispettando lo standard di 3 posti letto ogni mille abitanti nella provincia, fissato dal DM 70 del 2015 ne servirebbero 1.728, mentre ora tra p.l. pubblici e privati accreditati sono solamente 1.239 (relazione sulla performance della ASL Latina 2019), di cui 433 all’ospedale di Latina anziché 524.
A questo si deve aggiungere che l’ospedale di Latina è stato dichiarato dalla regione sede di DEA di II livello e che da anni lo stesso è sede della facoltà di medicina della “Sapienza” il che comporta obbligatoriamente una lunga serie di reparti e servizi con adeguata dotazione di posti letto.
Nella relazione tecnico-amministrativa allegata agli atti della ASL non si rinvengono dati epidemiologici o del Registro Nazionale delle Cause di Morte (RENCAM) a sostegno della proposta.
Nonostante l’importanza dell’argomento, l’ex direttore generale dell’azienda USL Latina non ha sentito la necessità di organizzare un dibattito pubblico (art.22 del D.lgs 50/2016); né ci sono indicazioni sulla futura destinazione dell’immobile che attualmente è sede dell’ospedale.
La carenza di posti letto di specialità in provincia di Latina è fonte di lunghe liste di attesa per i ricoveri di elezione con conseguente fuga dei pazienti verso altre aziende del Lazio, ma soprattutto di altre regioni con conseguente danno a causa dei costi della mobilità passiva per non parlare dei costi out of pocket o dell’abbandono delle cure da parte di chi non può permettersi di andare altrove.
A ciò dobbiamo aggiungere anche l’allungamento dei tempi di accesso e di attesa ai Pronto Soccorso prima che si liberi un posto letto, con immagini che hanno occupato più volte le prime pagine della stampa negli ultimi anni.
Inoltre, come dimostrato dall’epidemia una dotazione adeguata di posti letto è necessaria.
Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in corso di approvazione da parte del Governo italiano, consentirà di disporre di ulteriori fondi europei parte dei quali destinati proprio alle infrastrutture sanitarie.
A tutto ciò si deve aggiungere che il nuovo ospedale si troverà su una strada secondaria (via delle Chiesuola) e lontano dal centro cittadino creando difficoltà specialmente per le persone anziane.
Inoltre la delocalizzazione del Pronto Soccorso (distante oltre dieci minuti dall'attuale sede dell'ospedale) renderà più difficile il rispetto dei tempi per raggiungerlo da molti Comuni dell’hinterland il che potrà essere fonte di problemi anche per le “reti tempo dipendenti”, per cui dovrà essere rivisto tutto il Sistema dell’emergenza sanitaria territoriale.
Problemi  potranno esserci anche nel caso di maxiemergenze.
Ma la cosa più grave sarà che nel centro della città rimarranno solo delle case di cura.
In merito a quanto sopra nei giorni scorsi ho richiesto alla Regione e alla nuova direttrice generale dell’Azienda USL Latina di voler intervenire al fine di riesaminare la questione e di mantenere una dotazione di n. 700 posti letto per il nuovo presidio ospedaliero.

venerdì 19 marzo 2021

L'INCIDENZA DELL'EPIDEMIA COVID-19 NEL LAZIO



L'andamento dell'epidemia nel Lazio spesso non è molto chiaro; ci ha pensato il Dipartimento di epidemiologia del SSR della Regione Lazio a fornire una indicazione dell'incidenza dei casi per ciascun Comune.
Per avere maggiori dati:  DEP LAZIO 

 

giovedì 18 marzo 2021

ARRIVANO I SOLDI PER I CAREGIVER FAMILIARI MA MOLTE REGIONI E MOLTISSIMI COMUNI ANCORA NON HANNO APPROVATO PROGETTI PER RICONOSCERE UN CONTRIBUTO MENSILE


Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020: si è provveduto al riparto delle risorse assegnate alla Regione Lazio del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020, legge 27 dicembre 2017, n.205.
Pertanto, con determinazione n. G02414 in data  5 marzo 2021 la dirigente responsabile della Direzione regionale Inclusione sociale ha provveduto all' accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad euro 6.230.297,18 sul capitolo di entrata 228134 esercizio finanziario 2021.
Ora si attende il riparto di detta somma.
Nel frattempo prosegue nel Consiglio regionale della Regione Lazio l'iter per l'esame di ben tre proposte di legge che mirano al riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari:
n. 230 in data 6 agosto 2020 del consigliere Ciani ed altri;
n. 233 in data 6 agosto 2020 del consigliere Mattia ed altri 
n. 151 in data 13 ottobre 2020 del consigliere Simeone ed altri
Secondo quanto stabilito dal comma 255 dell’art. 1 della legge di bilancio dello Stato per l’esercizio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Solamente alcune Regioni(ad esempio l'Emilia e Romagna con la L.R. n.2 del 2014)  e Comuni hanno già approvato dei progetti per riconoscere un contributo mensile a favore di caregiver familiari che si prendono cura di una persona con disabilità gravissima (come definita dal DM 26 settembre 2016). I benefici vengono erogati in accordo con il Piano di Assistenza Individuale.

mercoledì 10 marzo 2021

UNA SENTENZA DEL TAR TOSCANA ANNULLA LA PROROGA DA PARTE DEL COMUNE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AVENTI FINALITA' TURISTICO RICREATIVE


Com'è noto le concessioni demaniali marittime sono divenute un terreno di scontri legali ad alto livello.
Il caso più recente è quello del Comune di Piombino che con determinazione dirigenziale del 21 maggio 2020, n. 408, avente per oggetto "Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative. Legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 684.Determinazione in esecuzione delle disposizioni legislative per l'estensione della scadenza al 31/12/2033", ha ritenuto di adottare un atto meramente esecutivo della proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, di cui all’articolo unico, commi 682 e ss., l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Un privato cittadino ha segnalato la determinazione all'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato la quale ha fatto presente al Comune che avrebbe dovuto disapplicare la legge richiamata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Europea (C-458/14 e C-67/15).
Poiché il Comune ha confermato la propria posizione contro detto provvedimento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha presentato ricorso al TAR della Toscana.
Il Collegio giudicante (TAR Firenze, Sez. II) ha argomentato quanto segue:
Come è noto, prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti dalla direttiva 123/2016, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività, suscettibile di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si era espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all' art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione”(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 e, nello stesso senso, in epoca più recente Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394).
Detti principi sono stati riaffermati dalla Corte di Giustizia UE, nella nota sentenza Sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ad avviso della quale “L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.
Da tale sentenza, si desume che la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione europea sulla indizione delle gare.
La Corte di Giustizia, più specificamente, chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), ha affermato, in primo luogo, che le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rientrano in linea di principio nel campo di applicazione della suindicata direttiva, restando rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura “scarsa” o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, con conseguente illegittimità di un regime di proroga ex lege delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, regime ritenuto equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall’art. 12 della direttiva.
In secondo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che, per le concessioni alle quali la direttiva non può trovare applicazione, l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osta a una normativa nazionale, come quella italiana oggetto dei rinvii pregiudiziali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo.
Pertanto, in seguito alla soppressione, in ragione delle disposizioni legislative sopra richiamate, dell’istituto del “diritto di insistenza”, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.
A fronte dell’intervenuta cessazione del rapporto concessorio, come sopra già evidenziato, il titolare del titolo concessorio in questione può vantare un mero interesse di fatto a che l’amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di alcun obbligo di proroga ex lege o da parte dell’amministrazione.
Ne deriva che l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice eurounitario, come già stabilito dal Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874, con riferimento, sia alle proroghe disposte dall'art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e dall'art. 34-duodecies, d.l. 179/2012, e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 1, comma 547, l. 24 dicembre 2012, n. 228, sia alla proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, disposta dall’articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Di talché, come chiaramente statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza appena citata, la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara “non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento”.
Nel caso di specie, deve dunque trovare applicazione la Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”), il cui art. 12 prevede chiaramente che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» (par. 1) e che, in tali casi, «l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami» (par. 2).
Tale Direttiva è espressiva di norme immediatamente precettive – in particolare, sotto il profilo della precisa e puntuale “norma di divieto” che si rivolge, senza che occorra alcuna disciplina attuativa di sorta da parte degli Stati membri, a qualunque ipotesi (tanto più se generalizzata e incondizionata come nel caso di specie) di proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di procedura di selezione tra i potenziali candidati. E rispetto a tale “norma di divieto”, indiscutibilmente dotata di efficacia diretta, il diritto interno è necessariamente tenuto a conformarsi.
Invero, come chiarito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7874 del 2019 cit., a fronte di una disposizione interna contrastante con l’ordinamento comunitario “la non applicazione della disposizione interna contrastante con l'ordinamento comunitario costituisce un potere-dovere, per il giudice, che opera anche d'ufficio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018 n. 1219 e, prima ancora, Corte Casss., 18 novembre 1995 n. 11934), al fine di assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie, aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri. Infatti la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia crea l'obbligo del giudice nazionale di uniformarsi ad essa e l'eventuale violazione di tale obbligo vizierebbe la sentenza secondo la disciplina dell'ordinamento interno e, al contempo, darebbe luogo a una procedura di infrazione nei confronti dello stato di cui quel giudice è organo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2019 n. 2890).
Tale dovere sussiste indipendentemente dal fattore temporale e quindi dalla mera circostanza che la norma interna confliggente sia precedente o successiva a quella comunitaria (cfr. Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77).
Allo stesso modo, le statuizioni della Corte di Giustizia, le quali chiariscono il significato e la portata di una norma del diritto dell'Unione, possono e devono essere applicate anche a casi diversi rispetto a quelli oggetto del rinvio, aventi le stesse caratteristiche di quello che ha dato origine alla decisione della Corte (cfr. Corte Cost., ord. 23 giugno 1999 n. 255 e 23 aprile 1985 n. 113; Cass., Sez. I, 28 marzo 1997 n. 2787).
Occorre poi rammentare, in particolare con riferimento al caso qui in esame, che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario (cfr., pressoché in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3072, ma a partire da Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 232, e in sede europea da Corte di Giustizia della Comunità europea, 22 giugno 1989, C- 103/88 Fratelli Costanzo, nonché Corte di Giustizia dell'Unione europea 24 maggio 2012, C-97/11 Amia).
Qualora, pertanto, emerga contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto eurounitario, è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contrasto con la norma eurounitaria di riferimento), salvo valutare la possibilità di trarre dall'ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018 n. 1342)”.
Tali principi, tutti pienamente condivisi dal Collegio, costituiscono ormai stabili acquisizioni della giurisprudenza amministrativa e sono stati di recente unanimemente ribaditi, in cause aventi analogo oggetto, da: T.A.R. Pescara, n. 40/2021; T.A.R. Salerno, n. 265/2021, T.A.R. Catania, n. 505/2021; T.A.R. Veneto n. 218/2020.
Peraltro, anche la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021, in relazione ad una norma di legge regionale che prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, affermando fra l’altro, che tale meccanismo di rinnovo sottrarrebbe le concessioni “alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza… per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari. Un effetto, come poc’anzi rammentato, già più volte ritenuto costituzionalmente illegittimo da questa Corte”.
I controinteressati deducono inoltre che la Direttiva non sarebbe applicabile a concessioni sorte prima della scadenza del termine per la sua trasposizione. Tale argomentazione è però infondata. Infatti, innanzitutto, la determinazione qui impugnata n. 408/2020, nel dare attuazione alla disciplina di cui ai commi 682 e 683 della l. n. 145/2018, non distingue tra concessioni sorte prima o dopo il suddetto termine ma è riferita a tutte le concessioni in essere al momento dell’entrata in vigore della l. n. 145/2018. In ogni caso, l’applicabilità della Direttiva europea non può dipendere dall’epoca del rilascio concessioni, dovendo trovare applicazione il principio tempus regit actum, e dovendo il provvedimento amministrativo di proroga essere esaminato alla luce della disciplina anche eurounitaria vigente (cfr. T.A.R. Pescara, n. 40/2021).
Dunque, una volta accertato che le concessioni in esame rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, è possibile affermare che - come sancito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 - il rilascio delle stesse è necessariamente subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Deve pertanto ritenersi che la proroga disposta dall’Amministrazione resistente e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa, siano state disposte in aperta violazione del divieto di applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 2018.
Per tali ragioni il TAR ha ritenuto che la determina impugnata sia illegittima e l'ha annullata con sentenza n. 363 pubblicata l'8 marzo 2021.