Premetto che ho sempre pagato il canone RAI, ma l'art. 12 della legge di stabilità 2016 a detta di molti può creare confusione e, almeno in alcuni casi diffiocltà di applicazione, pare che i gestori siano in fermento, speriamo che il decreto di attuazione risolva i casi dubbi, comunque ecco il testo:
Art. 12 (Riduzione canone RAI)
1. Per l’anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100.
2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La stessa presunzione sussiste in caso di esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del
medesimo decreto.”
a-bis) all’articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza e dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”;
b) all’articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
“Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”;
c) all’articolo 19, comma 1, le parole “della pena pecuniaria da due a sei volte” sono sostituite dalle seguenti “della sanzione amministrativa pari a cinque volte ” e le parole da “eccezion fatta” fino alla fine del comma sono soppresse.
3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini, criteri e modalità per il pagamento e il riversamento all’erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia
elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per la rateizzazione del canone, per l’individuazione e il rimborso degli eventuali costi iniziali per l’implementazione del processo di fatturazione da parte delle aziende di vendita dell’energia, per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 4, nonché le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo e la
disciplina transitoria. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al precedente periodo, si applicano, rispettivamente, gli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 e per l’esecuzione dei controlli di cui al comma 6 è autorizzato lo scambio e l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonchè ai soggetti esenti, da parte dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, dell’Acquirente Unico Spa, del Ministero dell’Interno, dei
Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che hanno la disponibilità di dati utili.
5. In caso di morosità e inadempimento del pagamento del canone il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica non opera come responsabile di imposta ed è tenuto ad informare con cadenza bimestrale l’Agenzia delle Entrate al fine dell’attivazione delle procedure di recupero. Il mancato adempimento dell’obbligo di informativa a carico del gestore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo del canone indicato in fattura.
6. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare.
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