martedì 13 febbraio 2018

A PROPOSITO DELLA REVOCA DELL'OIV

Negli ultimi anni su questo blog mi sono occupato più volte dell'Organismo indipendente di valutazione: l'organo previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e dall’art. 6 del Regolamento approvato con del DPR 105/2016 con le modifiche introdotte dal D.lgs 74/2017, che in ogni Comune si occupa della valutazione della performance dei dirigenti e del restante personale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica controlla la corretta istituzione e composizione degli OIV. 
L’OIV dura in carica tre anni e sostituisce i servizi di controllo interno previsti dal D.lgs n. 286/99 ed esercita le attività di controllo strategico riferendo direttamente all’organo di indirizzo politic0; i suoi membri possono essere revocati con atto motivato. 
L’OIV a seconda delle dimensioni dell’ente è costituito da un organo monocratico ovvero da uno collegiale composto da tre componenti nominati tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e costituito da soggetti dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con Decreto del Ministro per la semplificazione e la P.A. in data 2 dicembre 2016. Nei casi previsti dal Dipartimento i Comuni possono istituire OIV in forma associata tra di loro. L’ANAC ha adottato delle Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni che pur non riguardando specificamente i Comuni possono essere utilizzate per la predisposizione e l’adozione di un regolamento da parte degli enti locali contenendo princìpi, procedure e modalità operative di carattere generale (ANAC Delibera n.23 del 16 aprile 2013)
L'argomento è stato ampiamente trattato nel mio "Utopia di un Comune e come realizzarla" (2017).
Di recente è stato sollevato in vari enti il problema della revoca dei componenti dell'OIV.
La legge non ne parla espressamente, ma molti regolamenti comunali ne fanno cenno prevedendo questa fattispecie nei casi di gravi inadempienze od inerzia.
Naturalmente come tutti gli atti la revoca spetta all'organo che ha provveduto alla nomina, in questo caso al Sindaco e, ovviamente, deve essere adeguatamente motivato.
L'omessa consegna della relazione annuale ritengo che possa ampiamente configurare la fattispecie dell'inadempienza.

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