mercoledì 28 febbraio 2018

LA CORRETTA ELABORAZIONE DEI COSTI DEI RIFIUTI AI FINI DELLA TARI. UNA NOTA DELL'IFEL

Una nota dell'IFEL di approfondimento sulla rilevazione dei costi dei rifiuti molto importante ai fini della definizione della tariffa (TARi).
Come noto, l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. 
Nell’intento di approfondire, anche sotto il profilo operativo, quanto illustrato nelle Linee guida interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze (d’ora in poi Linee guida), si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti delle stesse Linee guida e fornire ulteriori strumenti per l’applicazione della norma.
Tuttavia, l’operatività della norma a partire dal corrente anno ha fatto emergere l’urgenza di mettere a disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento per la valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) o nella delibera ad esso collegata. Tale esigenza ha trovato valido riscontro nelle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n.147 del 2013”, elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio u.s. 
Sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi: 1) come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare”: dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità; 2) gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate. 3 La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che “eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici”. È evidente infatti che l’assenza di cautele, o l’effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di giudizi di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti. Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l’ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF. In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653”. 
sarà interessante verificare quanti Comuni hanno utilizzato questo strumento....

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