martedì 13 febbraio 2018

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI DPCM SUL DIBATTITO PUBBLICO PREVISTO DAL D.LGS 50_2016

Sul sito del Consiglio di Stato è stato pubblicato il parere della Commissione speciale in data 7 febbraio scorso in merito ad uno Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Premette la commissione che l’istituto del dibattito pubblico non trova alcun riferimento né nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE né nella previgente normativa. E’ stato previsto per la prima volta dall’articolo 1, lett. qqq), della legge delega al Codice dei contatti 28 gennaio 2016, n. 11, che ha disposo l’”introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo”. Lo schema di decreto sul dibattito pubblico è stato adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il decreto si compone di 10 articoli e di un allegato, dettagliatamente descritti nella relazione illustrativa: l’articolo 1 individua le finalità del dibattito pubblico; l’articolo 2 contiene le definizioni e i riferimenti normativi; l’articolo 3 individua l’ambito di applicazione del decreto; l’articolo 4 disciplina il ruolo, la composizione e le funzioni della Commissione nazionale per il dibattito pubblico; gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 disciplinano le modalità di indizione, svolgimento e conclusione del dibattito pubblico; l’articolo 10 contiene le disposizioni transitorie e finali. 
La Commissione dà un giudizio di massima positivo alla disciplina dell’istituto del dibattito pubblico, avendo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri raggiunto un contemperamento tra l’esigenza di non allungare troppo i tempi di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e quella di dare effettività al coinvolgimento dei cittadini, dei portatori di interessi e delle amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’opera. Questi ultimi - intervenendo nella fase iniziale della progettazione, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali - consentono al proponente di poter scegliere se realizzare l’opera e quali modifiche apportare al progetto originale, con la conseguenza non solo di ottimizzare il progetto ma anche di diminuire il possibile contenzioso.

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