Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il giorno 31 gennaio ha preso in esame alcune leggi regionali stabilendo di impugnare:
-la legge della Regione Basilicata n. 55 del 02/12/2021, recante “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, violano l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;- la legge della Regione siciliana n. 29 del 26/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie”, in quanto talune disposizioni in materia di finanza pubblica, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 81, terzo e sesto comma, 117, secondo comma, lett. e), 117, terzo comma, e 119 della Costituzione;
- la legge della Regione Puglia n. 36 del 30/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell’Istituto regionale pugliese per la storia dell’antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)”, in quanto talune disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 81 e 117, comma 2, lettera m), e comma 3 della Costituzione;
- la legge della Regione Puglia n. 38 del 30/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”, in quanto talune disposizioni in materia di tutela del paesaggio, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 3, 9, 97, 117, primo comma, secondo comma, lett. s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione; la legge della Regione Puglia n. 39 del 30/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee”, in quanto talune disposizioni in materia paesaggistica, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 3, 9, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione.
Sempre nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha deciso di non impugnare la legge della Regione Lazio n. 17 del 30/11/2021 “Istituzione dell’azienda regionale sanitaria Lazio O”.
Si tratta di una decisione che apre la strada ad una concentrazione di competenze mai vista sottraendo compiti alle aziende sanitarie locali e alle stesse direzioni regionali e che rischia di creare problemi di non facile soluzione.