lunedì 30 novembre 2015

Nuova area vasta: ricostruire un equilibrio per il governo locale; un convegno di Italia Decide

Nella foto l'intervento del prof. Cesare Pinelli
Ordinario di diritto Costituzionale alla Sapienza
Ieri 30 novembre ho partecipato presso l'auletta dei gruppi parlamentari, in via di Campo Marzio a Roma ad un incontro organizzato dall'Associazione Italia Decide con Luciano Violante, Sergio Chiamparino, Cesare Pinelli, Vincenzo Cerulli Irellli, Francesco Karrer e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Gianclaudio Bressa. Si è parlato del nuovo ente di area vasta, delle città metropolitane, di come saranno costituiti, di che competenze avranno, ecc.  Interventi molto interessanti che hanno illustrato in maniera molto approfondita la legislazione esistente, le attese, i possibili sviluppi futuri, ma anche le molte criticità di un percorso che sarà senza dubbio complesso ma che ci condurrà ad una profonda trasformazione dello stesso ente locale. Restano da approfondire quali potrà essere il territorio del nuovo ente che potrebbe anche essere molto diverso da quello delle attuali province e quali saranno  i rapporti con le ASL per l'assistenza sanitaria come pure per l'assistenza sociale. 

domenica 29 novembre 2015

LA CONFERENZA MONDIALE SUL CLIMA A PARIGI

LAURENT FABIUS PRESIDENTE COP21
Ieri è stata inaugurata a Parigi la Conferenza mondiale delle Parti (COP21) della Convenzione quadro dell’ONU sul clima (UNFCCC) per raggiungere un nuovo accordo mondiale sui gas serra. Non è possibile ripetere il flop delle precedenti Conferenze come quella di Copenaghen del 2009. 
Oggi cominceranno i lavori A Parigi non deve finire così, ma senza lo sforzo di tutti il rischio è alto. Gli impegni che i Paesi hanno annunciato durante la preparazione della Conferenza non sono sufficienti. 
Occorre fare maggiori investimenti da parte di tutte le nazioni di tutti i continenti sulle rinnovabili che oggi rappresentano una percentuale molto bassa tra le fonti energetiche, anche se l’Europa ha fatto molto a livello mondiale questo incide molto poco.
L'obiettivo della conferenza è quello di concludere, per la prima volta in oltre 20 anni di mediazione da parte delle Nazioni Unite, un accordo vincolante e universale sul clima, accettato da tutte le nazioni.
Per fare questo servono più soldi per gli investimenti. 
Molti governi di paesi emergenti tra i quali quello indiano si oppongono a un impegno globale per non pregiudicare il loro diritto allo sviluppo e a sradicare la povertà che ancora affligge 360 milioni di abitanti. E dal ruolo dell'India, con i suoi quasi 1,5 miliardi di cittadini, dipenderà gran parte del successo della strategia che sarà adottata a Parigi. 
Allo scopo di smussare le varie posizioni nel corso di questi anni si sono susseguiti molti incontri tra le Nazioni più importanti per preparare questa conferenza e già esiste una bozza di accordo:
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_oct_2015/application/pdf/ws_2.pdf

Immigration "The day after" a new mini dossier by Open Polis

A new dossier by Open Polis the italian Association for the open data about the integration of foreigners in Italy:

UNA INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI LAVORO DEGLI IMMIGRATI IN ITALIA

OpenPolis ha pubblicato un mini dossier sulla condizione lavorativa delle persone extra UE in Italia da cui si rileva che cresce il peso della forza lavoro straniera nel nostro paese, ma le disuguaglianze sono ancora tante. Il divario retributivo con i colleghi italiani continua ad essere elevato con solamente 19% dei lavoratori extra-Ue che guadagna più di 1.200 euro al mese.
Per valutare il reale livello di integrazione lavorativa degli stranieri in Italia non basta considerare il tasso di occupazione. 
È necessario analizzare anche altri elementi, uno fra tutti il livello retributivo. Quanto guadagnano gli stranieri in Italia? Cosa emerge dal confronto con i colleghi italiani? 
L’80% dei cittadini extra UE guadagna un massimo di € 1.200 al mese una percentuale quasi due volte rispetto agli italiani (43,8%).
Contemporaneamente mentre il 55,2% degli italiani guadagna oltre 1.200 euro, la percentuale scende al 19,2% per i cittadini extra-UE.
Inoltre al crisi economia ha colpito maggiormente proprio i lavoratori immigrati con una perdita secca di posti di lavoro pari all'8,3% rispetto a quella dei cittadini italiani (2,6%)

venerdì 27 novembre 2015

UNA INTERESSANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI LICENZIAMENTO DI UN PUBBLICO DIPENDENTE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emanato una interessante sentenza in materia di procedimenti disciplinari stabilendo che in caso di licenziamento intimato al pubblico impiegato in violazione di norme imperative, quali l’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, trattandosi di nullità prevista dalla legge. nella sentenza si legge:  «è innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 della legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge cd Fornero di cui parla l’impugnata sentenza».
Molta attenzione deve essere posta alla procedura alla composizione del collegio che anche a voler affermare che non sia un collegio perfetto non può operare con una solo componente.
La sentenza può essere scaricata da qui:
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/24157_11_2015.pdf

giovedì 26 novembre 2015

UNA INTERESSANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI DELLE ACQUE

La Corte dei Cassazione Sezione III in data 4 novembre 2015 ha emesso la sentenza n. 44470 affermando che in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti di natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art.54, commi 1 e 2, D.L.vo n.152/1999 (che contemplano illeciti amministrativi) e non le disposizioni penali di cui all'art.59, commi 1 e 5, dello stesso decreto (Cass. sez. 3 n.2884 del 21/09/2000; Cass.sez. 3 n.n.42545 del 6/11/2001; sez. 3 n.1547 del 7/11/2002). Tale giurisprudenza deve ritenersi ancora "valida", essendovi continuità normativa tra gli artt.54 e 59 del D.L.vo 152/1999 e gli artt. 133 e 137 del D.lgs n. 152/2006.

Un'altra proposta dell'ANCI per "Piani urbani di sicurezza stradale"

Tra i numerosi emendamenti presentati dall'ANCI alla legge di stabilità 2016 c'è anche quello che riguarda un problema molto sentito: la sicurezza stradale.
La sicurezza stradale deve rientrare all’interno di una pianificazione coordinata e mirata, anche con particolare riferimento ai contesti urbani. In coerenza con gli obiettivi di riduzione dell’incidentalità stradale fissati a partire dal livello europeo, nonché a livello nazionale attraverso il Piano Nazionale della sicurezza stradale, la proposta consentirebbe ai Comuni, a seguito delle modalità e delle procedure stabilite, l’elaborazione di progetti denominati Piani locali di Sicurezza Stradale da realizzare nell’area urbana. 
Ecco il testo dell'emendamento proposto:
1.Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali in area urbana, i Comuni elaborano Piani Urbani di Sicurezza Stradale, costituiti da un insieme coordinato di interventi progettuali. In coerenza con le specificità di ambito urbano contenute nel Piano Nazionale della sicurezza stradale – PNSS, i Comuni trasmettono i progetti di cui al periodo precedente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, secondo le modalità e la procedure stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l’ANCI, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma precedente, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016 e fino al 31 dicembre 2018, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo denominato “Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l’attuazione dei Piani Urbani di Sicurezza Stradale. A tal fine è autorizzata la spesa di _________milioni di euro per l’anno 2016 e di _______milioni di euro ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”



UN EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI STABILITA' PRESENTATO DALL'ANCI PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

L'ANCI ha presentato una lunga serie di emendamenti alla proposta di legge di stabilità 2016; uno in particolare punta ad individuare una modalità di efficace e concreto utilizzo da parte dei Comuni degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, attraverso l’adozione di un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali da destinare alle categorie più svantaggiate che contribuisca di superare le difficoltà ad oggi esistenti in merito alla gestione di tali beni.
Il testo proposto è il seguente
1. Al fine di favorire l’utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del “Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa” di cui all’art. 11 comma 12 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018. 



UNA NORMA INTELLIGENTE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Il nuovo testo del Codice degli appalti pare che, recependo le osservazioni del presidente dell'ANAC, eliminerà le gare con aggiudicazione all'offerta più bassa per evitare che ditte senza scrupoli facciano offerte estremamente basse per aggiudicarsi l'appalto senza poi essere in grado di effettuare i lavori proprio a causa di prezzi fuori mercato, creando problemi per il completamento delle opere. Speriamo che venga approvato presto.

mercoledì 25 novembre 2015

PUBBLICATO SULLA G.U. IL D.L. N. 185 DEL 25 NOVEMBRE CON CUI VENGONO STANZIATE SOMME PER INTERVENTI SUL TERRITORIO

Un decreto legge quello approvato ieri dal  Governo che va dagli interventi per l'utilizzo delle strutture della ex EXPO al Giubileo, dagli interventi culturali a quelli sportivi.
I particolare l'art. 15 prevede misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane:
1. Ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017. 2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi: 
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; 
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; 
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale; 
d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024

LE AMMINISTRAZIONI NON HANNO TAGLIATO LE AUTO BLU COSI' IL GOVERNO ANNUNCIA NUOVI INTERVENTI


Annunciato dal Governo un nuovo taglio alle auto blu intendendo con questo termine tutte le auto di rappresentanza sia con autista che senza. Per quanto riguarda i Comuni già il D.M. 25 settembre 2014 prevedeva tra l'altro all' Art. 3 (Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio) che:
1.L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, esclusi le regioni e gli enti locali, e' consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio. 
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 2, comma 2, e di concedere l'uso delle autovetture di servizio, di cui all'art. 2, comma 1, con modalità che ne consentano l'uso per finalità diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo. 
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rinnovano, nei limiti consentiti dalla legge, il parco auto con le seguenti modalità: a) acquisizione in locazione o noleggio di autovetture di servizio mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A.; b) acquisizione in proprietà di autovetture di servizio, mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A., laddove sia accertata la maggiore economicità rispetto agli strumenti di cui alla lettera a), per la bassa emissione di agenti inquinanti, la ridotta potenza di cilindrata, la riduzione dei consumi e dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione. 
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per far fronte ad improrogabili esigenze di servizio, ricorrono ai seguenti diversi strumenti: a) utilizzo di buoni taxi, previa stipula di convenzioni con gli operatori del settore nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) utilizzo condiviso delle autovetture di servizio o taxi per percorsi, in tutto o in parte, coincidenti. 
Poiché molti Comuni non hanno rispettato queste disposizioni (la riduzione è stata esigua in quanto il parco totale delle auto si sarebbe ridotto solo da 52.610 a 50.253, mentre di auto blu vere e proprie ne sarebbero state eliminate solo 585) il Governo sottoporrà alla prossima Conferenza Stato Regioni una nuova stretta. 


SABAUDIA: LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI APPROVATA FUORI TERMINE NONOSTANTE LA PROROGA

La Cassa Depositi e prestiti con Circolare n. 1285 del 4 novembre scorso avente per oggetto: “Rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni – secondo semestre 2015” ha proposto agli enti locali la rinegoziazione dei mutui per i quali ci fosse un debito residuo di € 10.000,00. Originariamente, le scadenze erano state fissate rispettivamente per il 19 novembre ed il 26 novembre.
Trattandosi di materia di competenza del Consiglio è stata inserita all'ordine del giorno della seduta di lunedì scorso. 
Il Consiglio comunale di Sabaudia con deliberazione n. 32 in data 23 novembre ha pertanto approvato la rinegoziazione  (con 11 voti favorevoli e sei contrari). 
Al riguardo occorre sottolineare che la CCDDPP, accogliendo le richieste più volte manifestate dall’ANCI, ha prorogato alle 13 di lunedì 23 novembre 2015 il termine per l’adesione alle operazioni di rinegoziazione dei mutui a favore di Provincie, Città metropolitane e Comuni, ed al 30 novembre quello per la ricezione della documentazione originale.
Pertanto poiché la delibera è stata adottata alle ore 19,44 il termine era stato già superato, a nulla valendo l'affermazione riportata in delibera secondo cui l'adesione fosse stata già presentata dagli uffici preposti.
Non risulta che sia stato pubblicato il prospetto riepilogativo con i risparmi sul bilancio 2015 e su quelli seguenti....

martedì 24 novembre 2015

IL RAPPORTO ISTAT SU REDDITO E CONDIZIONI DI VITA DEI CITTADINI

La condizione sociale delle famiglie nel 2014 non era ancora buona secondo l'ISTAT che ha pubblicato il 23 novembre il suo nuovo rapporto su reddito e condizioni di vita dei cittadini italiani riferito all'anno 2014. Secondo gli autori della ricerca nel 2014 si attesta al 28,3% la stima delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale residenti in Italia, secondo la definizione adottata nell'ambito della strategia Europa 2020. L'indicatore corrisponde alla quota di popolazione che sperimenta almeno una delle seguenti condizioni: rischio di povertà (calcolato sui redditi 2013), grave deprivazione materiale e bassa intensità di lavoro (calcolata sul numero totale di mesi lavorati dai componenti della famiglia durante il 2013). Nel 2014 le persone a rischio di povertà sono stimate pari al 19,4%, quelle che vivono in famiglie gravemente deprivate l'11,6%, mentre le persone appartenenti a famiglie dove l'intensità lavorativa è bassa rappresentano il 12,1%. L'indicatore del rischio povertà o esclusione sociale rimane stabile rispetto al 2013: la diminuzione della quota di persone in famiglie gravemente deprivate (la stima passa dal 12,3% all'11,6%) viene infatti compensata dall'aumento della quota di chi vive in famiglie a bassa intensità lavorativa (dall'11,3% al 12,1%); la stima del rischio di povertà è invece invariata. Per il secondo anno consecutivo, il calo della grave deprivazione è determinato dal fatto che scendono le quote di individui in famiglie che, se lo volessero, non potrebbero permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni (dal 13,9% al 12,6%), una settimana di ferie all'anno lontano da casa (dal 51,0% al 49,5%) o una spesa imprevista pari a 800 euro (dal 40,2% al 38,8%).
La stima della grave deprivazione diminuisce soprattutto nel Mezzogiorno, tra i single e le coppie (soprattutto se anziani) e tra le coppie con un solo figlio, anche minore. Ancora grave la condizione dei genitori soli, delle famiglie con almeno tre minori o di altra tipologia, famiglie, queste ultime, che tra il 2013 e il 2014 hanno mostrato un ulteriore deterioramento della loro condizione (dal 15,9% al 20,2%). L'aumento della bassa intensità lavorativa ha riguardato, in particolare, gli individui in famiglie che vivono nel Mezzogiorno (la stima va dal 18,9% al 20,9%) o in famiglie numerose: coppie con figli (dall'8,3% al 9,7%), soprattutto minori (dal 7,5% all'8,9%), e famiglie con membri aggregati (dal 17,8% al 20,5%).
Per quanto riguarda la stima dei redditi delle famiglie le uniche informazioni disponibili sulla dinamica reddituale tra il 2013 e il 2014 sono quelle diffuse dalla contabilità nazionale e segnalano un leggero aumento in termini di ammontare e una sostanziale stabilità in termini pro-capite.
Nel Mezzogiorno, ai più bassi livelli di reddito si associa anche una maggiore disuguaglianza: nel 2013, la stima dell'indice di Gini, pari a 0,296 a livello nazionale, nel Mezzogiorno si attesta a 0,305.
Il 20% più ricco delle famiglie residenti in Italia percepisce il 37,5% del reddito totale, mentre al 20% più povero spetta solo il 7,7%.
Leggete tutto il rapporto qui:
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Condizioni-di-vita_2014_23_11_15.pdf?title=Reddito+e+condizioni+di+vita+-+23%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf

lunedì 23 novembre 2015

PIU' MONITORAGGIO SUI PRODOTTI FITOSANITARI

Proprio ieri sera in occasione della presentazione del mio saggio sull'assistenza sanitaria ai migranti, contenuto in "Migranti e territori" a cura di M.Omizzolo e P.Sodano si è parlato del problema dell'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, dei rischi per la salute umana specialmente del personale addetto e della necessità di maggiori controlli. Ora sulla G.U. n. 273 del 23 novembre leggo il DECRETO 20 ottobre 2015 . Cofinanziamento nazionale del programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario, per l’anno 2015, di cui all’articolo 19 del reg. (UE) n. 652/2014, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 37/2015)

La sentenza della Corte dei Conti sulla questione dell'autostrada Roma Latina

La Corte dei conti, sezione Giurisdizionale per il Lazio con sentenza n. 379/2015 ha esaminato la questione del'affidamento diretto a soci privati della progettazione dell'autostrada Roma Latina in violazione del principio della concorrenza, confermando che il rapporto che nasce dall'atto di designazione con il quale la Regione individua alcuni componenti dei vertici decisionali della società partecipata è sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei conti per il danno arrecato alla Regione dall’attività degli amministratori della stessa società partecipata (nella specie, il danno derivava dal maggior costo di progettazione definito in violazione della normativa pubblicistica). La società mista ARCEA con prevalente capitale regionale, svolgente attività di costruzione e di esercizio della rete autostradale laziale, avente natura di organismo di diritto pubblico, è responsabile di aver proceduto ad affidamenti diretti a soci privati di minoranza in violazione delle norme.


ANCORA UNA SENTENZA SULL'ASSOGGETTAMENTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ALLA RESPONSABILITA' CONTABILE E QUINDI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio con Sentenza n. 279/2015 ha esaminato ancora una volta il problema delle società partecipate ribadendo il principio secondo cui rientrano tra le società in house in quanto in possesso dei tre requisiti che la giurisprudenza di legittimità (cfr, SS.UU. 25 novembre 2013 n. 26283 e n. 7177 del 26 marzo 2014) ha individuato per qualificare la società di gestione di servizi pubblici in quanto: 
a) i soci sono esclusivamente soggetti pubblici, 
b) l’attività esercitata dalla società è rivolta essenzialmente e prevalentemente a favore dei soci 
c) il controllo sulla medesima è corrispondente a quello esercitato dall’ente pubblico sui propri uffici. A tal proposito le SS.UU. hanno affermato che “… le società in house hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico. L'analogia tra le due situazioni non giustificherebbe una conclusione diversa nei due casi, né quindi un diverso trattamento in punto di responsabilità e di relativa giurisdizione”. Queste società  possono quindi essere configurate come un’articolazione organizzativa dello stesso ente territoriale dal quale ha ricevuto l’affidamento di specifici servizi pubblici, per cui l’azione di responsabilità esercitata dalla Procura regionale nei confronti del suo amministratore che ha inferto un danno al suo patrimonio non differisce da quella esercitabile sui funzionari dell’ente territoriale che abbiano cagionato il danno all’ente pubblico.

UNA INTERESSANTE SENTENZA IN MERITO ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Molti ristoratori, esercenti commerciali ed artigiani sono usi occupare con tavoli, espositori od altro i suolo, anche privato, all'esterno delle loro attività. Molti amministratori comunali cercano con strumenti vari di contenere quella che in qualche caso diviene una vera e propria invasione degli spazi destinati alla circolazione delle persone ma anche delle auto. Una interessante sentenza è stata pubblicata proprio in questi giorni (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 5298/2015) che ha riconosciuto il diritto del Comune di introdurre disposizioni in materia di arredo urbano limitative del diritto di utilizzare le aree di proprietà privata. L’intervento comunale, come già indicato, regolamenta la collocazione di oggetti di arredamento urbano in area centrale e molto frequentata dell’abitato, adiacente ad altra già sottoposta alla stessa regolamentazione. Secondo il Consiglio di Stato il Comune ha quindi esercitato un potere ascrivibile congiuntamente alla potestà urbanistica, alla potestà di regolamentazione della viabilità e, soprattutto, alla potestà afferente alla tutela del decoro urbano.

domenica 22 novembre 2015

Gli stati generali del verde urbano

In occasione della festa degli alberi (21 novembre, passata sotto silenzio in molti Comuni) il Ministero dell'Ambiente ha organizzato gli Stati generali del verde urbano. Una occasione per presentare il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che ha il compito di dare attuazione alla legge n. 10/2013 intitolata appunto : "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Un compito importante in quanto com'è noto il verde ha importanti ricadute su salute ambiente ed economia.
In questo anni molti Comuni hanno aumentato i loro spazi verdi, mentre altri lasciandoli abbandonati senza manutenzione li hanno perduti. La legge prevede precisi obblighi per i Sindaci.

sabato 21 novembre 2015

PIU' FACILE LA COMPARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AGLI UTILI IN AZIENDA , POTENZIATO IL LIVELLO DECENTRATO DI CONTRATTAZIONE CON BENEFIT SOCIALI

Grafico de l'Unità
Finalmente la legge di stabilità introduce in Italia la compartecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa prevedendo una detassazione. Fio ad oggi in Italia non si era fatto molto in questo senso (tranne casi illuminati come Olivetti), dobbiamo andare in Germania per trovare esperienze più estese. Di fatto ora viene previsto anche un nuovo livello di contrattazione di secondo livello dedicato al welfare aziendale. Si prevede di applicare esoneri fiscali ai premi erogati sotto forma di offerte di servizi o di bonus per l’acquisto di beni. In questo modo si vuole convincere anche il sindacato a trovare appetibili benefit sotto forma di asili nido, di servizi di badanti per gli anziani, bonus per l’acquisto dei libri di testo o per i trasporti. E' senza dubbio una soluzione interessante che, se accolta, potrà dare effetti molto positivi.

UN REGOLAMENTO EDILIZIO -TIPO PER TUTTI I COMUNI D'ITALIA

Com'è noto l'art. 17‐bis del D.L. 133/2014, convertito in legge n. 162/2014 prevede una modifica del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, stabilendo che il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede
di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di
regolamento edilizio‐tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono
livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio‐tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni". 
Si tratta di un provvedimento senza dubbio molto interessante al quale stanno già lavorando Governo e ANCI, come ci informa il sito del quotidiano specializzato Italia Oggi.
Saranno così eliminate molte storture inserite per andare incontro ad interessi locali.
Per leggere l'articolo ecco il link:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201511201943182272&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Un%20regolamento%20edilizio%20unico

venerdì 20 novembre 2015

LA GESTIONE DI CASSA DELLE ENTRATE VINCOLATE: IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI

Il 20 novembre la Corte dei Conti a fronte di un crescente problema nell'utilizzo delle disponibilità di cassa da parte degli enti locali ha adottato una interessante delibera recante "Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"
Un tema di particolare rilevanza, che sta emergendo nel momento di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina, riguarda le entrate vincolate e destinate, con particolare riferimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato di amministrazione. Profili che, in ultima analisi, incidono sulla nodale questione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. La necessità di una corretta evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo è stata tenuta in considerazione già nella regolamentazione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema contabile, in vista di un’adeguata ricostruzione da parte degli enti locali della cassa vincolata ed in relazione all’esigenza che gli stessi si dotino di strumenti e procedure idonei alla rilevazione delle relative movimentazioni. Infatti, tra i primi adempimenti richiesti agli enti locali per l’avvio della riforma contabile – al fine specifico di dare corretta applicazione all’art.195 del TUEL – il punto 10.6 in materia di “determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015” dell’all. 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs. n.118/2011, prevede che all’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione, o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunichino formalmente al proprio Tesoriere l’importo degli incassi vincolati al 31 5 dicembre 2014.
Per chi volesse leggere il testo integrale lo trova qui:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_31_2015_inpr.pdf

PROSEGUE IN TUTTE LE REGIONI LA FASE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 56/2014 PER L'ADOZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE

Prosegue a macchia di leopardo l'approvazione delle leggi regionali sulle città metropolitne. La regione Lazio è rimasta un poco indietro nell'attuazione della Legge Delrio; proprio in questi giorni è stata tenuta una importate riunione presso il Consiglio regionale per esaminare la proposta di legge presentata dalla Giunta. Nell'ambito dell'incontro è stato sentito il Commissario straordinario del Comune di Roma il quale ha affermato quanto segue: "Considerato che gli Ambiti territoriali ottimali perimetrano il territorio su cui sono organizzati i servizi pubblici integrati - ha proseguito Tronca - pensiamo a servizi importantissimi quale quello del ciclo dei rifiuti o del trasporto pubblico locale, fondamentale per il cittadino e per il livello di qualità della vita di tutti gli ambiti, forse in questo Roma capitale dovrebbe vedersi attribuito un ruolo un po' più significativo non dal punto di vista politico ma da quello gestionale e organizzativo, perché è la cabina di regia di questi settori che sono essenziali per la vita quotidiana. Tutto questo non mi sembra che emerga in modo significativo dall'articolato della proposta di legge.". Riguardo all'articolo 15, Tronca si è così espresso: "Non mi sembra, da tecnico, che risultino particolarmente chiare le modalità con cui vengono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a Roma capitale a far fronte alle nuove funzioni amministrative che le vengono attribuite, ma questo vale anche per altri comuni, e non solo per Roma. Il pensiero è corso a immaginare che si potrebbe prevedere un rinvio a successivi e distinti provvedimenti attuativi di dettaglio che permettano una pesatura di queste risorse finanziarie, indispensabili per svolgere le funzioni previste in più, che sono robuste, complesse e richiedono un impianto gestionale adeguato. Le nuove funzioni, se vengono attribuite, devono funzionare a perfezione e servono risorse per farle funzionare. La mia proposta - ha concluso Tronca - è quella di immaginare di concertare in modo più analitico ogni valutazione di merito per consentire una attenta e necessaria analisi economico-organizzativa che tenga conto della complessità di Roma capitale.".

giovedì 19 novembre 2015

APPROVATA LA LEGGE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE

Approvato definitivamente dalla camera il testo della proposta di legge n. 348-B recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Si tratta di un notevole passo avanti da parte del Parlamento per la difesa del nostro patrimonio.
In particolare questa legge trae spunto dalla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i princìpi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
Il sistema è costituito da:
a) dall’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 
b) dalla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare 
c) dal Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare 
d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare 
Ai fini della presente legge, per « risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario » si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.
Una legge importante che dovrà essere rispettata specialmente nelle aree protette.

LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO

Il Consiglio di stato , Sez.IV con sentenza n. 4398 del 21 settembre 2015 ha affrontato l'annoso problema delle strade vicinali ad uso pubblico e della loro manutenzione. Al riguardo il Consiglio (cfr., per tutti, Cons. St., V, 23 maggio 2005 n. 2584; id., 19 aprile 2013 n. 2218) ha chiarito come la destinazione delle strade vicinali ad un uso pubblico, indicata dal Codice della strada (Dlg 285/1992), implichi necessariamente il loro coinvolgimento in un transito generalizzato e, dunque ed a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze, il Comune può vantare sulla strada vicinale, ai sensi dell'art. 825 c.c., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa. Del pari, già alla luce del tuttora vigente (in forza dell’art. 1, c. 1 del Dlg 1° dicembre 2009 n. 179) art. 51, I c. della l. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F), «… la riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse…». Sicché per esse l'onere di loro manutenzione (e più in generale, dei lavori che le interessino) non è posto a carico del Comune, salvo quanto dipenda dalla costituzione di un consorzio o nei limiti d’una compartecipazione da parte di esso. A ciò fa eco la giurisprudenza civile (cfr., p. es., Cass., III, 25 febbraio 2009 n. 4480), in base alla quale, fermo il principio vigente nell’ordinamento sull’obbligo del soggetto cui la strada appartiene in materia di manutenzione, non sussiste in capo al Comune la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione d’una strada vicinale privata. Invero, ai soli fini della definizione di «strada» ex art. 2, c. 1 del decreto n. 285 cit. rileva la destinazione all’uso pubblico d’una data superficie e non anche la sua proprietà (la quale può esser pubblica o privata: cfr., p. es., Cass., II, 25 giugno 2008 n. 17350), ma, al di là dei compiti di vigilanza e polizia spettanti al Comune su dette strade per ragioni di sicurezza collettiva ai sensi dell’intero art. 14 del medesimo decreto n. 285 (p.es., di polizia stradale, d’apposizione cartelli, di eseguire opere di ripristino a spese degli interessati, ecc.), non implicano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico anzitutto ai proprietari interessati e, se del caso e nei limiti ex art. 3 del Dlgt. 1° settembre 1918 n. 1446, anche al Comune, 

PROCEDE L'ITER PER LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO E PER LA TUTELA DEI PAZIENTI

La proposta di legge n. 259 dell’On.le Fucci per la delega al governo per la modifica della disciplina i materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del contenzioso unificata poi con le altre analoghe (Calabrò, Fucci ed altri) è all’esame della XII Commissione Affari sociali e grazie soprattutto ad alcuni emendamenti proposti dal relatore: l’On.le Gelli è stata migliorata notevolmente. Com’è noto in questi ultimi anni il problema della malpractice è arrivato a livelli molto elevati e alcune compagnie di assicurazione non hanno più accettato di assicurare i rischi delle ASL. La proposta prevede da una parte la tutela del personale dipendente, ma dall’altra anche quella dei pazienti. Il personale sanitario è da tempo agitato per questa situazione. Il testo attuale prevede in primo luogo che tutto il personale sanitario sia provvisto di copertura assicurativa; ogni azienda dovrà pubblicare sul proprio sito i dati relativi alle compagnie assicuratrici, i rischi assicurati ecc. Ci sarà maggiore trasparenza sugli albi dei consulenti tecnici che dovranno essere medici legali e specialisti della disciplina oggetto della vertenza. Verrà istituito u fondo di garanzia per i danneggiati. La strada è ancora lunga per l’approvazione, ma ritengo che finalmente sia stata presa la strada giusta.

mercoledì 18 novembre 2015

PROROGHE E RINNOVI DI CONTRATTI DA PARTE DELLA P.A.

L'Autorità Anticorruzione ha pubblicato sul proprio sito un interessante studio sui rinnovi e le proroghe dei contratti da parte delle pubbliche amministrazioni: uno strumento talora abusato da parte di alcuni. I punti salienti delle conclusioni cui è pervenuta l'Autorità sono i seguenti:

Fenomeni emergenti dall’indagine. La posizione dell’Autorità. 
L’analisi dei dati riportati ed ancor più la lettura degli atti autorizzativi delle proroghe, ha consentito di individuare un utilizzo distorto delle proroghe “tecniche” così come previste dalla elaborazione giurisprudenziale e dall’Autorità.
Sull’istituto della proroga e del rinnovo, l'Autorità è intervenuta in numerosi casi; con la deliberazione n. 34/2011, ha chiarito che la proroga - oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa - è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008).
Quanto al rinnovo, è stato chiarito che a seguito dell'intervento abrogativo dell'art. 23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti della legge n. 537/1993, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici.
Tuttavia, l'Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica. In particolare, l'art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp).
Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia – ex plurimis - alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013.
Proroga tecnica come ammortizzatore pluriennale di inefficienze 
La corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e delle attività di gara, volte ad assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari, non traspare in alcun modo dalle relazioni analizzate. Per quanto l’art. 271, comma 1 del Regolamento n. 207/2010 stabilisca la facoltà della programmazione dell’acquisto di beni e servizi, il sistematico mancato utilizzo dello strumento della programmazione comporta, tra le varie conseguenze, anche l’assenza della definizione di termini, seppur semplicemente programmatori, di avvio delle procedure di selezione del nuovo affidatario.
Nel campione analizzato non è raro il caso di concessione di proroghe tecniche in cui la procedura per l’affidamento del servizio non ha avuto alcun inizio. La redazione degli atti di gara appare infatti preceduta da complesse attività volte a definire gli esatti contenuti delle prestazioni oggetto della gara. Alla definizione di tali contenuti partecipano spesso una pluralità di soggetti e di uffici con procedure e tempistiche che possono descriversi come “deresponsabilizzati” rispetto all’esigenza di una definizione entro tempi determinati. 
La scelta di metodi e tecnologie per lo svolgimento dei servizi prende, spesso, le mosse da un necessario ma spesso defatigante coinvolgimento dei destinatari intermedi dei servizi. La annosa definizione dei contenuti è poi non di rado rimessa in discussione dal mutare delle esigenze nei tempi successivi alla precedente definizione. 
Nella fase dell’evidenza pubblica, a partire dalla pubblicazione degli atti di gara (capitolati, disciplinare, ecc.), la dilatazione dei tempi è legata spesso alla incompletezza e scarsa qualità della definizione delle prestazioni che, a seguito di richieste di chiarimento da parte dei concorrenti, determinano lo spostamento dei termini delle offerte a seguito di precisazioni o variazioni dei contenuti degli atti stessi. Infine anche la fase della valutazione delle offerte risulta fortemente espansa per la complessità delle attività, non agevolata da capitolati e criteri di selezione ben determinati, nonché per la composizione e qualificazione delle commissioni di gara che in non pochi casi determinano la sostituzione dei componenti e calendarizzazioni molto lunghe.
Impatto dei processi di riorganizzazione 
Nella descrizione corale ricavabile dalle relazioni e atti esaminati è costante la descrizione di una attività di continuo rimescolamento dei modelli organizzativi degli enti appaltanti. Dalle relazioni si desume come, nel decennio passato, la ricerca di efficienza degli enti del servizio sanitario, resa ancora più acuta dal diminuire delle risorse disponibili, si stia attuando con un caotico susseguirsi di iniziative che alternano modelli organizzativi differenziati. Accorpamenti territoriali cui seguono riaccorpamenti con criteri diversi, quali ad esempio quelli funzionali, visioni o modelli piramidali che vengono sostituiti da modelli a matrice, per limitarsi alle più diffuse situazioni, fanno si che gare predisposte se non avviate, subiscono ritardi o riedizioni, previamente annullate/revocate, per l’esigenza di ridefinire l’oggetto o le quantità, o ancora dilatazione dei tempi per permettere il riallineamento di differenti contratti in corso così da consentire gare con oggetto più ampio. Le scelte degli enti appaltanti sono difficilmente censurabili ove le motivazioni addotte fondino le ragioni sulla maggiore efficienza ed economicità. Tuttavia, il risultato finale è che la proroga tecnica è utilizzata - come detto - quale ammortizzatore delle scelte riorganizzative e di altri fattori.
Forme di acquisto centralizzate/associate 
La chiara indicazione del legislatore, sia nazionale che della stragrande maggioranza delle regioni, di obbligare gli enti del servizio sanitario a forme di acquisto sempre più unificate ove non attuata attraverso una specifica programmazione, ha di fatto determinato, nelle situazioni monitorate, effetti distorsivi. La normativa inoltre spesso contiene divieti assoluti per le stazioni appaltanti di procedere in autonomia a nuove procedure. Al contempo, l’organo deputato alla gara centralizzata spesso le avvia con ritardo, dovuto principalmente alla esigenza di programmare le gare stesse – con cadenza pluriennale - sulle diverse tipologie di beni o in altri casi per la difficoltà di uniformare le esigenze di strutture spesso molto diversificate. 
La necessità di garantire i servizi obbliga le amministrazioni in questa condizione a prorogare i contratti in essere, più volte. Il quadro fattuale delle esperienze di centralizzazione che deriva dalla lettura delle relazioni del campione appare segnato da una carenza di raccordo tra la previsione normativa e la realtà operativa.
La proroga “tecnica” - nel quadro prima descritto - non è più uno strumento di “transizione” per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma diventa ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario.
Quanto sopra evidenziato sull’uso improprio delle proroghe, può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato.
   

I DATI DEL PROGRAMMA NAZIONALE ESITI IN SANITA'

Sul sito web dell'AGENAS oggi sono stati pubblicati i dati del Programma Nazionale Esiti che mette a confronto i risultati di tutti gli ospedali nel trattare alcune patologie tipo come ad esempio la frattura del femore, i parti cesarei, ecc. Un confronto interessante che valorizza le qualità e che ancora una volta premia la Toscana.
Leggete qui il rapporto:.
http://www.agenas.it/images/agenas/newsletter/nuova_2015/sintesi_pne_nazionale_2015.pdf

APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE NORME CONTRO IL CAPORALATO

Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, della giustizia Andrea Orlando e del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato il 13 novembre un disegno di legge contenete norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. L’iniziativa legislativa ha l’obiettivo di rafforzare l’azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il c.d. caporalato e il lavoro nero nel settore agricolo con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni.
Il caporalato è u fenomeno che risale a prima dell'Unità d'Italia ma fino ad oggi non era stato fatto nulla. Nello specifico, il disegno di legge introduce strumenti operativi contro il caporalato tanto dal lato amministrativo quanto dal lato penale.
Codice penale
Si rende obbligatorio e non più facoltativo l’arresto in caso di flagranza del reato. Si introduce una circostanza attenuante speciale per l’autore del reato che si adoperi efficacemente per assicurare prove dei reati, individuazioni di altri responsabili, sequestro di somme. 
Confisca
Si rende obbligatoria – per una maggiore incisività repressiva - la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione, in modo che la decisione sulla destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale del giudice, caso per caso (come è attualmente secondo l’articolo 240 del codice penale). In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
Si eseguirà inoltre l’applicazione della confisca per equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta. Può accadere che, al momento della condanna e prima, al momento del sequestro finalizzato alla futura confisca, non si sia nelle condizioni di rintracciare lo specifico profitto o prodotto del reato, oppure le specifiche cose che sono servite alla sua commissione. Magari perché l’imputato le ha saputo bene occultare, o perché nel frattempo sono andate disperse, consumate e riutilizzate. La confisca, in tutti questi casi, non può essere paralizzata dalla mancanza di oggetto, dal momento che il nucleo di pericolosità che occorre contrastare risiede proprio nell’illecita ricchezza che la commissione del reato ha determinato in favore del patrimonio del suo autore. Si deve allora agire su beni, del valore equivalente, che siano ovviamente nella disponibilità del reo, in modo da inibire qualunque forma elusiva della futura confisca e di assicurare in ogni caso la neutralizzazione della pericolosità che si estrinseca con la commissione del reato.
Intermediazione illecita
Si aggiunge anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’articolo art. 603 bis c.p. all’elenco dei reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. Questa misura patrimoniale è stata introdotta per colpire le grandi ricchezze illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalità organizzata e la sua applicazione non è subordinata all'accertamento di un "nesso" tra i reati enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto del provvedimento di confisca. Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del "nesso di pertinenzialità" tra beni e reati contestati bensì è sufficiente provare la sproporzione del bene rispetto al reddito od all'attività economica svolta dal soggetto e la mancanza di giustificazione circa la sua legittima provenienza.
Responsabilità in solido 
Si ritiene importante aggiungere il reato di caporalato (di cui all’articolo 603 bis c.p.) tra quelli per i quali si determina la responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti. Lo sfruttamento dei lavoratori produce infatti quasi sempre vantaggio per le aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa: accanto alla responsabilità individuale dei singoli soggetti autori del reato, è quindi fondamentale prevedere specifiche sanzioni (pecuniarie, interdittive e di confisca) anche a carico dell’ente medesimo, quando risulta accertato che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Indennizzo alle vittime
Si inserisce il reato di c.d. caporalato nell’elenco di quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della vittima all’indennizzo a carico dello Stato attingendo al fondo anti-tratta istituito con legge nel 2003 e incrementato nel 2014.
Rafforzata la rete del lavoro agricolo di qualità
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata con la Legge Competitività e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli. Allo stesso tempo si stabilisce l’estensione dell’ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall’Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.
Piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali
Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l’accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.

martedì 17 novembre 2015

LA FUNZIONE DELL'INTOSAI NEL MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI ISTITUZIONALI

 Nei giorni 10 e 11 novembre si è tenuta ad Abu Dhabi  la 67a
riunione formale dell' INTOSAI (international organization of supreme audit institutions) un organismo poco noto ma che riveste una notevole importanza per la standardizzazione dei metodi di controllo. Per l'Italia ha partecipato la Corte dei conti.   
Si tratta di un evento di significativa importanza in quanto sono state prese decisioni importanti per standardizzare i controlli dato che finora le Istituzioni di controllo hanno sempre messo in evidenza, nel quadro della cooperazione internazionale e delle azioni comuni, la sola funzione di controllo, da tutte esercitata, mentre le "Corti" europee, caratterizzate dalla duplice funzione "di controllo e giurisdizionale" hanno portato avanti progetti circoscritti al piano europeo, soprattutto concentrati sulla lotta alle frodi ed alle irregolarità nell'uso dei fondi comunitari e sulla lotta alla corruzione. Si rinvengono in tale iniziativa più valori aggiunti: un ambiente mondiale, nel quale le giurisdizioni contabili hanno un effettivo riconoscimento; l'affermazione di un "modello" che in Italia trova la sua rappresentazione più estesa; una risposta adeguata alle esigenze della collettività di vedere perseguiti coloro che arrecano danni alle finanze pubbliche, risposta che le altre Istituzioni, con funzioni solo di controllo, non sono in grado di assicurare. 

FERTILIZZANTI E AMBIENTE

Con il termine fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo e comprende prodotti minerali, organici e organo–minerali, che si suddividono in: concimi, ammendanti e correttivi (vedi Regolamento (CE) n. 2003/2003 e L. 29 aprile 2010, n. 75 recante il riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88).
L’impiego di fertilizzanti di produzione industriale inizia a metà del secolo scorso e più precisamente a partire dal secondo dopoguerra (inizialmente venivano importati), tali fertilizzanti sono diventati la fonte principale di elementi nutritivi per l’agricoltura italiana.
La normativa italiana sui fertilizzanti risultava abbastanza disomogenea e non adeguata al progresso tecnico fino al recepimento della direttiva del Consiglio 76/116/CEE, con la legge 19 ottobre 1984, n. 748, “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”.
Successivamente sono stati emanati il Regolamento (CE) n. 2003/2003 e la L. 29 aprile 2010, n. 75 recante il riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Tali norme rappresentano ad oggi, il fondamento della regolamentazione della produzione e commercializzazione dei fertilizzanti in Italia.
La competenza in merito alla immissione in commercio dei fertilizzanti è del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Problemi nascono dall'accumulo di queste sostanze nel terreno in quanto si possono creare alterazioni della sua composizione e in particolare nelle zone dove dove la falda è superficiale in quanto può essere inquinata.
I fertilizzanti, pur contribuendo in maniera determinante allo sviluppo della moderna agricoltura, sono riconosciuti come una delle principali “pressioni” ambientali generate dall’agricoltura.
Il loro accumulo nei suoli ne altera le proprietà fisiche e chimiche, con meccanismi diversi da elemento a elemento e in funzione di numerosi fattori, quali:
· tipo di suolo e di coltura;
· sistema di drenaggio;
· dosi;
· modalità e periodi di fertilizzazione.
Come accennato i fertilizzanti, soprattutto quelli azotati e fosfatici, possono contaminare le acque superficiali o profonde e, successivamente, stimolare lo sviluppo delle alghe (eutrofizzazione).
La stessa Direttiva “Nitrati”, il cui principale obiettivo è quello di ridurre le concentrazioni di nitrati nelle acque potabili, invita gli stati membri a predisporre dei codici nazionali di “buona pratica agricola”, indicati come strumenti decisivi per raggiungere gli obblighi disposti dalla Direttiva.
Dall’indagine ISTAT prima menzionata, effettuata nel 1988 e che avrebbe dovuto essere ripetuta con periodicità quinquennale, risulta che sui suoli agricoli italiani sono stati distribuiti mediamente 96 kg/ha di azoto, 75 kg/ha di fosforo, 50 kg/ha di potassio e 12 kg/ha di altri concimi. Una pubblicazione OCSE (2002) riporta che l’eccesso d’azoto dovuto all’agricoltura è sceso da 44 kg/ha del triennio 1985-87a 31 kg/ha del triennio 1995-97. Tale valore pone il nostro paese al di sotto della media dell’UE (58 kg), ma al di sopra della media dei paesi OCSE (23 kg).
Come accennato in base ai dati ISTAT relativi alle vendite, risulta che in Italia, dagli inizi degli anni ’70, si registra una lieve tendenza alla contrazione delle quantità di fertilizzanti distribuiti per uso
agricolo.
Tuttavia, a causa della contrazione nello stesso periodo della superficie concimabile, occorre segnalare una tendenza all’aumento del valore stimato di elementi fertilizzanti per unità di superficie.
Tale aumento ha riguardato in modo particolare i fertilizzanti azotati (89,4 kg/ha, espressi in unità di fertilizzante di N, nel 2001), mentre le quantità di fertilizzanti di P2O5 (45,1 kg/ha) e di K2O (32,5 kg/ha) sono rimasti pressoché costanti.
Da dati ISTAT si deduce che, nel 2001, su 15.192.672 ettari di superficie concimabile (e su 3.711.219 aziende) sono stati somministrati mediamente circa 204 kg/ha di fertilizzanti.
Una speciale attenzione deve essere posta nell'utilizzo di fertilizzanti nelle aree siti in prossimità di bacini lacustri con scarso ricambio di acque e in particolare delle lagune che rappresentano zone sensibili per eccellenza, in quanto i fertilizzanti possono procurare una presenza eccessiva di azoto e di fosforo con conseguente accrescimento anomalo delle alghe e loro successiva decomposizione con sottrazione dell'ossigeno alla fauna ittica che muore per anossia.
Pertanto appare chiaro come nelle aree sensibili e a maggior ragione in quelle protette dovrebbe essere consentito solo l'utilizzo di concimi organici.

UNA PETIZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELL'ETICA LAICA NELLE SCUOLE

Anche se non vi è una dichiarazione espressa della laicità del nostro Stato dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione della Repubblica emerge il carattere laico dell’ordinamento dello Stato italiano. 
L’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione, di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. 
È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni;
Il problema è destinato ad assumere sempre più importanza anche per la frequenza scolastica di soggetti di razze e religioni diverse come avviene oramai quasi ovunque.
Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (Circolare Ministeriale n. 63 del 13 luglio 2011 e C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987).
Pertanto è fatto obbligo per le istituzioni scolastiche di predisporre le attività didattiche per gli alunni non avvalentesi dell’IRC, ai sensi della normativa vigente (Legge 121 del 25/3/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987), e in forza di alcune sentenze (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) che vincolano le scuole a deliberare queste attività didattiche; dette attività in base alla normativa possono essere sia insegnamenti curriculari (come l’inglese) che non curriculari (come ad esempio l’etica).
L’allegato “F” della Circolare MIUR n. 101 del 30 dicembre 2010 prevede attualmente la possibilità di scelta, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, in maniera vaga e inadeguata
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota circolare n.26482 del 7 marzo 2011 ha fornito indicazioni su come provvedere al pagamento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
Attualmente i giovani che frequentano la scuola non ricevono alcun insegnamento dei valori etici posti a fondamento della nostra Repubblica
Gli alunni immigrati, futuri cittadini italiani sono privati anch'essi della possibilità di ricevere l’insegnamento dei medesimi valori etici 
Tale situazione comincia a mostrare i suoi frutti negativi in tutti i settori della nostra società, come ci raccontano le cronache di tutti i giorni.
Non è possibile che un Paese educhi le giovani generazioni senza valori etici
La laicità rappresenta la libertà dell’autonomia dell’individuo e ne garantisce il benessere per il rispetto della sua dignità e per il libero sviluppo delle sue capacità
Già in alcuni Paesi europei esiste questo tipo di insegnamento 
Ho ritenuto pertanto di presentare una Petizione alla Presidente della Camera on.le Boldrini affinché sia introdotto nel nostro ordinamento in maniera formale ed espressa l’insegnamento dell’etica laica.

I CONSIGLIERI COMUNALI PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO

Di recente si è tenuta a Milano la XIX Assemblea annuale Anci dei Consigli comunali, presieduta da Simone Guglielmo, consigliere comunale di Guidonia Montecelio. Dal sito dell'ANCI apprendiamo che Guglielmo ha dichiarato di essere molto soddisfatto della ampia partecipazione alla conferenza, ritenendo che i consiglieri comunali debbano essere presenti negli organi dell’Anci e che debbano ricevere la giusta considerazione per il ruolo che svolgono. "Un sindaco è forte - ha sottolineato - quando ha un consiglio comunale degno del ruolo e del riconoscimento che gli viene conferito dall’impegno quotidiano. In questi anni ho cercato di conferire una vigorosa spinta alla Conferenza dei Consigli comunali, ritenendo preminente avviare la formazione dei consiglieri comunali attraverso l’informazione, destinata a rafforzare il ruolo delle assemblee elettive e avviarne una riflessione sullo stato, alla luce dei recenti cambiamenti normativi che hanno inciso sul ruolo e lo status" ha poi proseguito Guglielmo:  "Per svolgere adeguatamente una carica pubblica la buona volontà e il buon senso non bastano più l’attività politica è sempre più complessa in un’ottica di continui cambiamenti istituzionali, si pensi ad esempio al nuovo ruolo dei consiglieri comunali rispetto alle nuove province e alle città metropolitane, ma anche più mortificata dai tagli che hanno interessato gli Amministratori comunali troppo spesso, a torto considerati come “costo della politica”. I questo contesto ben si colloca il mio volume "Manuale per un consigliere comunale di opposizione - Come sfidare la maggioranza" nato proprio per fornire una cassetta degli attrezzi a tutti quei consiglieri che si trovano spesso da soli a dover combattere una dura battaglia  dovendo districarsi quotidianamente in una materia estremamente complessa.

IL RAPPORTO DELL'ISTAT SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

Molti ricorderanno le proposte de dott. Cottarelli per il taglio delle società partecipate che secondo lui erano circa 10.000 ed avevano costi in qualche caso decisamente proibitivi e spesso erano gestite male? Non se ne fece nulla e Cottarelli si dimise.
Ora l'ISTAT riprende in esame la cosa con un rapporto. Le società con una forma di partecipazione pubblica in Italia sono 10.964, ed hanno 953.100 addetti. Ma le imprese attive sono 7.767, con 927.559 addetti. Circa due terzi delle controllate pubbliche hanno registrato un utile di esercizio nel 2013 (poco meno di 1 miliardo di euro). Ma si registrano perdite per più di un miliardo e utili per più di due, con un saldo di 900 milioni. I maggiori volumi di utile sono generati dalla fornitura di energia elettrica e gas (702 mln) e servizi idrici e gestione dei rifiuti (348 mln), mentre il settore con i maggiori volumi di perdite è quello dei trasporti (-180 mln). 
Il 57,6% delle 10.964 unità analizzate è partecipato da soggetti pubblici per una quota maggiore al 50%, il 13,8% per una quota tra il 20 e il 50% e il 28,6% per una quota inferiore al 20%. 
Considerando le 7.767 imprese attive partecipate, quelle partecipate da almeno un'amministrazione pubblica regionale o locale ammontano a 6.120, per un totale di 486.676 addetti. Se si considerano solo quelle controllate (con partecipazione pubblica superiore al 50%), si individuano 4.715 imprese, per un totale di 661.919 addetti. 
La dimensione media delle imprese partecipate è di 119 addetti per impresa. La forma giuridica con la dimensione media maggiore (307 addetti per impresa) è la società per azioni (31,8%), che ha un peso in termini di addetti dell'81,6% sul totale delle imprese partecipate. 
A livello geografico, nel 23,3% dei casi la sede delle imprese partecipate è nel Centro Italia (54,4% degli addetti): in quest'area, la dimensione media delle partecipate è di 279 addetti ed è fortemente influenzata dalle imprese localizzate nel Lazio. 
I settori di attività economica con il maggior numero di imprese attive partecipate da uno o più soggetti pubblici sono le Attività professionali, scientifiche e tecniche (13,9% di imprese ma solo 2,7% di addetti) e la Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (11,6% delle imprese e 10,2% di addetti). 
In termini di addetti, i settori di gran lunga più rilevanti sono quelli del Trasporto e magazzinaggio (37,4% di addetti e 10,3% di imprese) e delle Attività finanziarie e assicurative (18% di addetti e solo 3,8% di imprese). 
Sotto il profilo territoriale, è nel Centro Italia che si rileva la maggiore concentrazione di addetti (54,4%) e il 23,3% di partecipate. In questa ripartizione la dimensione media è di 279 addetti per impresa, fortemente influenzata dalle 751 imprese localizzate nel Lazio, che presentano una dimensione media pari a 574 e impiegano 431.195 addetti (46,5% del totale). 
In alcuni casi il vertice dell'azienda non risiede neanche in Italia.
Si tratta di u documento molto utile e spero che finalmente il Governo pensi di fare qualcosa specialmente nei confronti di quei Comuni che non hanno adottato alcun provvedimento pe rla razionalizzazione delle loro società.
Leggete il rapporto integrale qui: 
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Partecipate-pubbliche-in-Italia.pdf?title=Le+partecipate+pubbliche+in+Italia+-+16%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf