giovedì 30 giugno 2016

LA EUROPEAN MEDICINES AGENCY SARA' TRASFERITA IN ITALIA ?

Da alcune parti non appena noto l'esito del voto della Gran Bretagna è scattata la richiesta di trasferire lì Agenzia Europea per i medicinali (EMA) in Italia.
Quali sono i compiti dell'EMA ?
L’Agenzia europea per i medicinali è un organo decentrato dell’Unione Europea con sede a Londra. Il suo compito principale è di tutelare e promuovere la sanità pubblica e la salute degli animali mediante la valutazione ed il controllo dei medicinali per uso umano e veterinario.
L’EMA è responsabile della valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l’autorizzazione europea di immissione in commercio per i medicinali (procedura centralizzata). Nell’ambito della procedura centralizzata, le aziende presentano all’EMA un’unica domanda di autorizzazione all’immissione.
Approvazione dei farmaci
Tutti i prodotti medicinali per uso umano e per uso animale derivanti dalle biotecnologie e da altri processi tecnologici di avanguardia devono essere approvati mediante la procedura centralizzata. Lo stesso vale per tutti i medicinali per uso umano destinati al trattamento delle infezioni da Hiv/Aids, del cancro, del diabete o delle malattie neurodegenerative e per tutti i medicinali “orfani” destinati al trattamento di malattie rare. Analogalmente, la procedura centralizzata si applica anche a tutti i medicinali per uso veterinario destinati al miglioramento della resa mediante l’accelerazione della crescita degli animali trattati o l’incremento dei prodotti derivati dagli stessi.
Per i prodotti medicinali che non rientrano in nessuna delle summenzionate categorie, le società possono presentare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio mediante la procedura centralizzata all’EMA, purché il prodotto medicinale in questione rappresenti un’innovazione terapeutica, scientifica o tecnica significativa oppure sia, sotto qualsiasi altro profilo, nell’interesse della salute dei pazienti o degli animali.
Sicurezza dei farmaci
La sicurezza dei medicinali viene controllata costantemente dall’Agenzia tramite una rete di farmacovigilanza. Nel caso in cui vengano riferite reazioni negative che modifichino il rapporto rischi/benefici di un medicinale, l’EMA prende i dovuti provvedimenti. In relazione ai medicinali per uso veterinario, l’Agenzia ha il compito di fissare i limiti di sicurezza dei residui di medicinali negli alimenti di origine animale.
Innovazione e ricerca
L’Agenzia contribuisce altresì alla promozione dell’innovazione e della ricerca nel settore farmaceutico. L’EMA fornisce pareri scientifici alle società impegnate nello sviluppo di nuovi prodotti medicinali e le assiste nell’elaborazione di protocolli, e pubblica inoltre linee guida sui requisiti di prova della qualità, della sicurezza e dell’efficacia. Un ufficio ad hoc, costituito nel 2005, fornisce assistenza speciale alle piccole e medie imprese (PMI).
Nel 2001 è stato istituito il comitato per i medicinali orfani (COMP) che esamina le domande di assegnazione della qualifica inoltrate da persone o ditte che intendono sviluppare medicinali per malattie rare (detti “medicinali orfani”). Il comitato per i medicinali a base di erbe (HMPC)  è stato istituito nel 2004 e fornisce pareri scientifici sui medicinali tradizionali a base di erbe.

LE SPESE PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 VANNO COMPUTATE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE FISSATO DAL D.L. 78/2010

Leggo sulla stampa che molti Sindaci appena eletti sono presi da una gran fretta di assumere dirigenti dall'esterno utilizzando l'art. 110 del TUEL. 
Al riguardo vorrei ricordare che la Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Abruzzo con la deliberazione n. 138/2016 ha esaminato una richiesta di un Sindaco che chiedeva in particolare se sia corretto lasciare i tetti di spesa previsti per il lavoro flessibile di cui all'art 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "insensibili" alle spese relative agli "incarichi a contratto" ex art. 110, comma 1, alla luce del fatto che il personale dirigenziale è una species nell'ambito del genus dei dipendenti del pubblico impiego; una species titolare di norme proprie e di un CCNL ben distinto (Area 11), che genera spese di personale differenziate e diversamente calcolate rispetto a quelle del personale del "comparto", quindi contabilmente "a sé stanti" e non equiparabili né amalgamabili con queste ultime, soprattutto ai fini del lavoro flessibile”.
Al riguardo la citata Sezione ha ribadito in primo luogo  che le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
Ciò, in particolare, è stato affermato sulla scorta di un’interpretazione logico-sistematica del quadro normativo vigente imperniata sulla giurisprudenza costituzionale resa in materia (sentenza 6 luglio 2012. n. 173), giurisprudenza che, in riferimento all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha ribadito il valore generale della disposizione, precisando che essa “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato” (cfr. altresì, Corte Conti, Sez. Contr Lombardia, n. 159/2016 del 26 maggio 2016). 
Più nel dettaglio la Sezione delle autonomie ha chiarito nella pronuncia de qua che “La circostanza … che una disciplina possa definirsi come speciale, in quanto regolante un particolare settore della pubblica amministrazione, non significa, quasi fosse una automatica conseguenza, che detta normativa sia anche derogatoria dei principi di carattere generale ad essa riferibili. Specialità e deroga sono, infatti, due concetti giuridicamente distinti”. 
Per tutto quanto sopra esposto, atteso il carattere nomofilattico della decisione della Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2016/QMIG depositata in data 3 maggio 2016, deve essere ribadito il principio di diritto in esso affermato. 
Spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire ad un corretto esercizio del proprio potere di autodeterminazione in riferimento all'imputazione della spesa per il personale, nel rispetto del quadro legislativo vigente.
La delibera integrale la trovate qui: 
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Del.n.134_2016_PAR_ComunediAvezzano(AQ).doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsLiBuLiAxMzRfMjAxNl9QQVJfQ29tdW5lIGRpIEF2ZXp6YW5vIChBUSkuZG9jJm51bWVyb0ludD0yMjU5JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjgvMDYvMjAxNiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1BUSZ0aXBvPW9taXNzaXM=

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERENZA PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO DA PARTE DELLA P.A.

Consiglio di Stato -Sala
E' noto il problema della difficoltà per alcuni di riuscire ad ottenere l'esecuzione del giudicato da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare degli enti locali.
Ora il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2769 /2016 ha svolto un'ampia disamina della questione al fine di evitare comportamenti elusivi da parte della P.A.
E’ stato, al riguardo, chiarito, in estrema sintesi (trattandosi di ius receptum), che:
a) il giudizio di ottemperanza ha la precipua funzione di un controllo successivo del rispetto, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi derivanti dal giudicato, al fine di attribuire alla parte vittoriosa in sede di cognizione l’utilità ivi accertata come spettantegli (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322);
b) tale verifica sull'esatta attuazione del giudicato implica la precisa individuazione dei contenuti dell’effetto conformativo derivante dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione, in esito all'interpretazione della sequenza causa petendi –petitum - decisum (Cons. St., sez. V, 14 marzo 2016, n.984);
c) con il peculiare rimedio in questione può essere lamentata non solo la totale inerzia dell’Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, e, cioè, la mancanza di qualsivoglia attività esecutiva, ma anche la sua attuazione inesatta, incompleta o elusiva, per mezzo, cioè, dell’adozione di atti che violano o eludono il comando contenuto nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6501, nonché la fondamentale sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 1984);
d) il provvedimento sopravvenuto ed emanato in dichiarata esecuzione del giudicato dev'essere impugnato, nel termine di decadenza, con il ricorso ordinario, che attivi, cioè, un nuovo giudizio di cognizione, quando se ne deduce l’illegittimità per la violazione di regole di azione estranee al decisum della sentenza da eseguire, mentre l’atto asseritamente emesso in violazione o in esecuzione del giudicato dev’essere impugnato con il ricorso per ottemperanza nel termine di prescrizione dell'actio iudicati, in quanto nullo ai sensi dell’art.21-septies l. n.241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), del c.p.a. (Cons. St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3078), salve le regole sulla conversione del rito, in presenza dei relativi presupposti (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
Ciò posto, occorre stabilire se si possa dedurre con una memoria difensiva l’elusione del giudicato, quando l’atto ‘sopravvenuto’ – di cui si lamenti tale natura – sia stato emesso dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza (senza una rituale contestazione con atto notificato) e, dunque, occorre stabilire se in tal caso l’azione di giudicato resti procedibile.
Il Collegio ha ritenuto che – sulla base del tenore letterale delle disposizioni ad esso dedicate e delle finalità del rimedio in questione - occorre seguire la soluzione dell’ammissibilità e, in ogni caso, della procedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art.112 c.p.a., pur se non vi sia stata l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto elusivo del giudicato, non potendosi ravvisare qualsivoglia preclusione o decadenza processuali in conseguenza della mancata impugnazione.
L’art. 112 c.p.a., infatti, si limita a stabilire le condizioni di ammissibilità del ricorso per ottemperanza e, per quanto qui interessa, richiede la formulazione della domanda di attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, mentre l’art.114, comma 4, c.p.a. descrive la latitudine dei poteri del giudice, in caso di accoglimento del ricorso.
La lettura coordinata e sistematica delle due disposizioni vincola l’interprete a slegare – almeno, in parte, ossia nei sensi di cui infra - l’esercizio dei poteri (d’ufficio) attribuiti al giudice dell’ottemperanza dall’art.114, comma 4, c.p.a dal principio della domanda, tranne che per i casi espressamente previsti.
Anzi, la lett. e) - sulla necessità di una specifica domanda per le astreintes - costituisce un ulteriore riscontro all’opzione ermeneutica secondo cui per l’esercizio degli altri poteri ivi previsti non è necessaria la richiesta del ricorrente, in coerenza con la tradizione dell’istituto (rimessa alle ricostruzioni del giudice amministrativo) e con il noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
In altri termini, il giudice dell’ottemperanza è investito, per un verso, della potestà della cognizione piena del rispetto del giudicato e, quindi, della regola di azione stabilita con il dictum della decisione di cui si domanda l’esecuzione e, per un altro verso, ove ne ravvisi la mancata attuazione, la violazione o l’elusione, dei poteri dispositivi catalogati all’art.114, comma 4, c.p.a.
La titolarità e l’esercizio di tali poteri si rivela, peraltro, del tutto funzionale alla compiuta attuazione del decisum (in un’ottica di piena effettività della tutela) e alla conseguente conformazione ad esso dell’azione amministrativa e, come tale, automaticamente implicata dalla proposizione dell’azione di giudicato.
Perché il ricorso per ottemperanza risulti idoneo ad investire il giudice adìto delle potestà cognitive e dispositive sopra indicate, è sufficiente che la causa petendi e il petitum siano coerenti con l’art.112 c.p.a. e risultino adeguatamente dettagliati nell’atto introduttivo del giudizio.
Quanto alla causa petendi, è sufficiente che il ricorrente indichi il provvedimento di cui chiede l’attuazione e deduca la sua mancata esecuzione, mentre, in ordine al petitum, basta che, nelle conclusioni, chieda, senza l’uso di formule sacramentali, l’adozione dei provvedimenti più utili per disporre l’ottemperanza.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto (al giudicato ed al ricorso d’esecuzione) un provvedimento che il ricorrente reputi violativo o elusivo del decisum, non è necessaria la sua formale impugnazione perché il giudice dell’ottemperanza sia ritualmente investito del potere di dichiararne la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt.21 septies, l. n. 241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Se l’atto elusivo è stato emesso prima della proposizione del ricorso, non è indispensabile che il ricorrente indichi, nella sua epigrafe, gli estremi del provvedimento sopravvenuto come oggetto di impugnazione (né che ne deduca esplicitamente l’invalidità radicale, nel corpo dell’atto, né, infine, che nelle conclusioni domandi formalmente la declaratoria della sua nullità), mentre – se l’atto elusivo è stato emesso nel corso del giudizio d’ottemperanza – per la sua contestazione non occorre un atto notificato, bastando comunque una memoria difensiva (non rilevando in questa sede verificare il perimetro dei poteri del giudice e l’ambito di applicazione dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., quando il ricorrente nulla abbia dedotto avverso l’atto emesso nel corso del giudizio d’ottemperanza, che risulti elusivo).
Compete, in definitiva, al giudice, una volta riscontrato il carattere violativo o elusivo (del giudicato) del provvedimento adottato dall’Amministrazione dopo che la decisione da eseguire è divenuta irrevocabile e che sia stato proposto il giudizio d’ottemperanza, adottare tutti i provvedimenti, tra quelli elencati all’art. 114, comma 4, c.p.a., che risultino strumentali alla più compiuta attuazione delle statuizioni contenute neldictum giudiziale, ivi compresa, ovviamente, la dichiarazione della nullità dell’atto sopravvenuto con esso confliggente.
Particolarmente significativo, in tal senso, risulta altresì il confronto tra l’art. 31, comma 4, del c.p.a. (che l’ultimo periodo dichiara espressamente inapplicabile al giudizio d’ottemperanza, che così non è sottoposto al principio dispositivo che connota in termini generali l’azione di nullità in sede cognitoria), e l’art. 114, comma 4, lett. b), del c.p.a.
Tale confronto evidenzia la diversa modulazione del potere d’ufficio del giudice di dichiarare la nullità in cui si imbatta nella decisione di una causa: nel primo caso, infatti, il rilievo d’ufficio è un’eccezione, rigorosamente delimitata, al principio della domanda che, in linea di massima, informa di sé anche l’art. 31; nel secondo, viceversa, esso è regola fondamentale e ineludibile del giudizio ex art. 114, tanto che il legislatore ha disposto che il principio della domanda (evidentemente rispetto alla nullità di un atto sopravvenuto) non trova applicazione in sede di ottemperanza, neppure in quei sensi attenuati in cui esso è stato tratteggiato ai fini dell’azione cognitoria ex art. 31.
Ne consegue, in ultima analisi, che la mancata proposizione, con atto notificato, di una domanda intesa all’accertamento della nullità del provvedimento sopravvenuto (ed elusivo del decisum di cui si chiede l’attuazione) non impedisce lo scrutinio del merito dell’azione di giudicato e, soprattutto, non preclude al giudice la declaratoria (d’ufficio) della nullità dell’atto elusivo.
La sentenza completa la trovate qui:

CODICE GIUSTIZIA CONTABILE, RACCOLTE TUTTE LE TIPOLOGIE DI GIUDIZI CHE RIGUARDANO LA CORTE DEI CONTI

Ieri 30 giugno il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo relativo al Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Dal comunicato pubblicato sul sito della Presidenza si apprende che dopo il Codice dei contratti pubblici, la “stagione dei codici” vede ora in dirittura di arrivo il primo Codice di giustizia contabile, andato oggi in prima lettura al Consiglio dei Ministri.
Nel Codice, la cui delega ed i principi e criteri direttivi sono contenuti nell’art. 20 della L.124/2015 (delega Madia), sono racchiuse le disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti, dai più noti giudizi di responsabilità erariale, ai giudizi di conto, a quelli sanzionatori e pensionistici.
Non ci si è limitati ad una raccolta organica e alla sistematizzazione delle norme esistenti ma, sulla base degli anzidetti principi e criteri direttivi, è stato predisposto un articolato che contiene significativi elementi di novità, soprattutto sul fronte dei giudizi di responsabilità per danno erariale. In questi giudizi, sono stati recepiti i principi del “giusto processo”, ed in particolare quello della della parità delle parti. Sono stati disciplinati i poteri del pubblico ministero, al quale si chiede di svolgere attività di indagine non solo per provare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ma anche per accertare gli elementi che escludono tale responsabilità; è stato previsto l’obbligo di motivazione degli atti istruttori e introdotta, in difetto, una specifica causa di nullità; sono state valorizzate le tutele difensive sin dalla fase istruttoria; sono stati introdotti riti alternativi e semplificati , con l’obiettivo di ridurre il volume del contenzioso senza trascurare le finalità risarcitorie, in parallelismo con gli analoghi sistemi deflattivi del contenzioso introdotti per i giudizi ordinari; sono state dettate norme per rendere più certa l’esecuzione delle sentenze di condanna. In sintesi, il processo contabile, fin qui disciplinato da norme risalenti molte addirittura agli anni ’30, diventa più celere, le garanzie della difesa sono adeguatamente rafforzate, il principio del giusto processo permea tutti gli istituti processuali. Obiettivo raggiunto senza perdere di vista l’interesse pubblico al ristoro del danno erariale e al contrasto agli sprechi e alla corruzione.
Queste alcune delle più significative novità:
-l’invito a dedurre, cioè il tipico atto attraverso il quale un presunto responsabile è reso edotto del fatto che è stata effettuata un’indagine per danno erariale, viene arricchito di contenuti informativi per consentire al destinatario di comprendere la portata delle contestazioni a suo carico e argomentare la propria difesa;
-la parte ha diritto di essere sentita (audizione personale) con l’assistenza dell’avvocato e, dopo l’invito a dedurre, ha diritto di accedere a tutti gli atti del fascicolo istruttorio;
-il  PM può accedere agli atti sui siti delle Pubbliche amministrazioni che, in particolare dopo gli ultimi interventi normativi (vedi FOIA), consentono di verificare online la maggior parte dei documenti che caratterizzano l’attività di una P.A.

IL RAPPORTO 2015 SUGLI AMMINISTRATORI SOTTO TIRO DELL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO

L'Associazione Avviso Pubblico ha pubblicato il rapporto sull'anno 2015 delle minacce e intimidazioni ricevute da amministratori locali  durante l'anno passato.
Si tratta di un documento preoccupante perché la situazione sembra peggiorata anziché migliorare. 
Quasi tutte le regioni sono state coinvolte, si sono salvate solo la Valle d'Aosta, l'Umbria e il Trentino Alto Adige.
Le istituzioni devono fare di più per evitare questo stato di cose.
Le modalità sono le più varie da quelle fisiche, a lettere o addirittura ad ordigni esplosivi.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONMI REGIONALI SULLE FORME DI RACCORDO TRA LO STATO E LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Il 28 giugno la Commissione Parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'Audizione del Presidente della Corte dei Conti Squitieri sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle Conferenze.
In dottrina infatti ci sono stati molti interventi sul futuro della Conferenza Stato regioni e delle altre in relazione alle modifiche apportate al testo della Costituzione.
Secondo il Presidente Squitieri la nuova configurazione del Senato, che emerge dal testo della legge di riforma costituzionale, consolida la connotazione di un ordinamento della Repubblica basato sul riconoscimento delle autonomie, attraverso la funzione, ad esso assegnata, di rappresentatività degli enti territoriali e con l’esercizio organico di un potere di valutazione ed indirizzo nelle politiche pubbliche riguardanti i diversi livelli di governo locale. Le evidenze del nuovo assetto istituzionale sono declinate nelle funzioni assegnate al Senato che definiscono, tra l’altro, anche un ruolo di indirizzo, attraverso i compiti di raccordo individuati dalla norma ed un ruolo di valutazione generale delle politiche pubbliche. Si tratta di funzioni utili per indirizzare le nuove scelte o per la correzione delle scelte già attuate. Il testo di legge di riforma costituzionale innova anche aspetti dell’architettura ordinamentale e funzionale degli enti territoriali, con impatto sulle funzioni del nuovo Senato nella formulazione delle norme che dovranno regolamentare la materia1 . La Corte, sulla base delle esperienze acquisite nell'esercizio delle funzioni di controllo e di referto al Parlamento, può esprimersi sulle opportunità che tale assetto può generare nei rapporti istituzionali tra l’organo di controllo e il Senato, mentre non ritiene di manifestare giudizi sulla portata complessiva della riforma e sull'efficacia del modello parlamentare che si intende introdurre. Analogamente non ritiene di prendere posizione in ordine all'opportunità di mantenere in vita o meno un duplice canale di raccordo con le istituzioni territoriali. Alcune notazioni, a carattere oggettivo, vengono offerte, comunque, con riguardo alla tematica del rapporto tra Senato e Conferenze, e potranno integrare il quadro di informazioni utili ai decisori politici.
Il testo completo del documento lo trovate qui:

mercoledì 29 giugno 2016

MENTRE IL DECRETO DELEGATO SULLA DIRIGENZA PUBBLICA E' ANCORA IN ALTO MARE

Mentre il decreto legislativo sulla dirigenza degli enti locali è ancora in alto mare, leggiamo di procedure che lasciano basiti.
Le leggi si applicano ai nemici e si applicano agli amici.
Molte cose vengono introdotte in Italia dicendo che così verrebbe fatto in america, che lo vuole l'Europa od altre invenzioni....
Nonostante il lavoro fatto in questi ultimi tempi siamo ancora molto lontani dal possedere strumenti di valutazione della dirigenza degni di questo nome.
Per quanto riguarda il reclutamento la bozza di decreto legislativo sembra aprire nuove praterie per l'affidamento di incarichi senza concorso così potrà avvenire (ma forse è già avvenuto) che personaggi senza aver fatto alcun concorso in vita loro arrivino ai massimi vertici di aziende di grandi dimensioni.
Non è vero che in america fanno così.
In Francia hanno l' École nationale d'administration fondata da De Gaulle nel 1945 che aveva il duplice obiettivo di fornire allo Stato una classe dirigente di alto livello e al contempo di garantire a tutti i giovani cittadini un accesso giusto ed equo alla funzione pubblica fondato esclusivamente sul merito. Gli allievi della scuola sono selezionati attraverso un concorso particolarmente rigoroso.
Ogni anno, su tremila candidati solamente ottanta sono effettivamente ammessi.
In Italia, sul modello francese è stata istituita la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) con il DPR 10 gennaio 1957 n. 3, venne riordinata con il D.lgs 38/2003 e poi con il d.lgs. 178/2009 emanato su delega prevista dall'art. 24 della legge 69/2009. La scuola recluta i dirigenti pubblici attraverso corso-concorso, e provvede alla loro formazione iniziale e continua. Svolge inoltre attività di ricerca e, su richiesta della Presidenza del Consiglio, di consulenza e supporto tecnico al governo ed alle amministrazioni pubbliche. Il problema è che la nostra SNA si occupa solo della formazione e dell'aggiornamento..
Negli USA invece hanno l'Office of Personnel Management: una agenzia indipendente del governo degli stati Uniti che gestisce il personale civile del governo federale
La missione dell' OPM è "il reclutamento, per conservare e onorare una forza di livello mondiale per servire il popolo americano." 
L'OPM é responsabile del “mantenimento dell’indipendenza e della neutralità dell’Amministrative law system” federale. attraverso la gestione del rapporto di pubblico impiego degli impiegati federali (reclutamento, carriere, valutazione). 
L’OPM gestisce anche Senior Executive Service che riguarda la gestione dell’alta dirigenza federale (reclutamento, carriera, valutazione) rimesso alla responsabilità di un soggetto unico che presiede alla gestione del merit system, all'interno del quale la nomina presidenziale di soggetti non di carriera é limitata al 10% dell’intera dirigenza pubblica federale. 
Le restanti nomine sono ad appannaggio dei dirigenti di carriera sulla base di valutazioni di merito basate su criteri omogenei di valutazione e adottate dai singoli dipartimenti e agenzie con l’approvazione dell’OPM .
Questo è il link dell' OPM

L'INPS RICORDA LE CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITA' AI PENSIONATI.

Il presidente dell'INPS Tito Boeri con un messaggio del 27 giugno che reca il n. 2831 ha ricordato le condizioni previste per la concessione della 14a mensilità agli anziani.
Come di consueto, anche per quest'anno la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2016, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, ha previsto a partire dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
La somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva accreditata nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi della prestazione sono stati illustrati con circolare n. 119 dell’ 8 ottobre 2007 e ripetuti nelle circolari e messaggi degli anni successivi.
L’elemento variabile è rappresentato dai limiti dei reddito che essendo funzionali all’importo del trattamento minimo di ciascun anno, sono diversi per ciascun anno.
Il testo del comunicato si trova qui:

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3290&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+2831+del+27-06-2016.htm

APPROVATA OGGI LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. SULLE PROCEDURE RELATIVE ALLE BANCHE IN LIQUIDAZIONE

Nella parte antimeridiana della seduta del 29 giugno  la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (AC 3892).
Il testo approvato si trova qui:

martedì 28 giugno 2016

PIU' TRENI PER I PENDOLARI: TRENITALIA AGGIUDICA UNA GARA PER 4,5 MILIARI DI EURO

Sul sito di Trenitalia apprendiamo da un comunicato che l'Azienda ha concluso la procedura per l’affidamento della costruzione dei nuovi treni destinati al trasporto regionale. 
Dopo tanti interventi per l'alta velocità la richiesta dei pendolari era divenuta insistente.
Le migliori offerte, per i tre lotti previsti, sono di Alstom, Hitachi Rail Italy e Stadler.
La gara, per un importo - senza precedenti in Italia - di circa 4,5 mld di euro, ha suscitato un grande interesse a livello globale, con la partecipazione dei maggiori player presenti sul mercato. Sono state 11 le imprese che hanno superato la fase di prequalifica e sei quelle che hanno presentato un’offerta, alcune delle quali anche per più lotti: Alstom, Bombardier, Caf, Hyundai, Hitachi Rail Italy e Stadler.
In applicazione della disciplina europea che consente un’ulteriore fase di negoziazione con uno o più concorrenti, Trenitalia ha richiesto e ottenuto un miglioramento delle offerte inizialmente presentate.
In esito al rilancio economico effettuato, sono risultate aggiudicatarie l’impresa Alstom per il lotto 1, relativo a 150 treni a media capacità (minimo 200 posti a sedere); l’impresa Hitachi Rail Italy per il lotto 2, relativo a 300 treni ad alta capacità (minimo 450 posti a sedere). Nel terzo lotto, per la fornitura di treni diesel, è risultata prima in graduatoria l’impresa Stadler, sulla cui offerta Trenitalia si riserva ulteriori valutazioni di convenienza. 
La gara, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha attribuito rilievo preminente, ai fini della valutazione, alle più evolute ed efficaci soluzioni tecniche proposte.
La commessa comporterà un notevole incremento di qualità per i pendolari, grazie a treni di concezione innovativa che garantiranno un miglioramento degli standard di sicurezza, una maggiore affidabilità tecnica, nonché un aumentato comfort a bordo grazie anche alla presenza di supporti multimediali per gli utenti, oltre alla possibilità di una diversificazione degli allestimenti interni, secondo le esigenze che le singole Regioni manifesteranno, in coerenza con le diverse esigenze di mobilità del territorio.

FMI - ITALY : DETAILED ASSESSMENT REPORT ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

Nel gennaio 2015 alcuni delegati del Fondo Monetario Internazionale (IMF) sono venuti in visita in Italia per valutare l’efficienza del nostro sistema in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Il rapporto pubblicato a febbraio 2016  è stato condotto in collaborazione con la Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo di 37 membri con sede a Parigi, che ha sviluppato ben 40 raccomandazioni riconosciute come lo standard internazionale per la lotta contro questi fenomeni.
Il riciclaggio di denaro e i crimini ad esso collegati hanno sicuramente un impatto sull'integrità del settore finanziario e sull’intera economia di un Paese. Minacciano il funzionamento e la stabilità delle Istituzioni, scoraggiano gli investimenti stranieri e inquinano lo scambio di capitali internazionali. Il peso si fa sentire anche sulla stabilità finanziaria di un Paese e sulle sue performance macroeconomiche, ripercuotendosi sul benessere dei cittadini e contagiando a macchia d’olio anche gli altri Paesi.
Pur ritenendo che l'Italia abbia messo in atto molte iniziative per contrastare il fenomeno la Commissione ha rilevato un livello particolarmente elevato di proventi illeciti, come riconosciuto nella valutazione di rischio nazionale (NRA), la maggior parte dei quali arrivano da attività interne ai confini nazionali. Le stime variano dal 1.7 al 12% del PIL, con tendenza verso la parte superiore del range. I crimini che generano la maggior parte dei capitali illeciti sono l’evasione fiscale (circa il 75% dei ricavi totali); il traffico di droga e l'usura (15%), la corruzione, la frode, la contraffazione, la criminalità ambientale, la rapina, l’estorsione, il contrabbando e il gioco d'azzardo illegale (10%). Gran parte di queste categorie di reato sono strettamente connesse alla criminalità organizzata, un problema storicamente diffuso in Italia”.
Il testo integrale del rapporto lo trovate qui:

CEMENTO ED EROSIONE DISTRUGGONO IL NOSTRO AMBIENTE COSTIERO

SARROCH (CAGLIARI) 
Il Rapporto "Ambiente Italia 2016" presentato a Roma da Legambiente (annunciato qualche giorno fa) ci dice che il 51% dei litorali italiani è stato trasformato da case e palazzi e la cifra, senza un cambio delle politiche, è destinata a crescere.
Negli ultimi decenni al ritmo di 8 km all’anno, più della metà dei paesaggi costieri sono stati letteralmente `mangiati´ da palazzi, alberghi e ville. 
Un terzo delle spiagge è interessato da fenomeni erosivi in espansione; 14.542 sono le infrazioni accertate nel corso del 2014 tra reati inerenti al mare e alla costa in Italia, 40 al giorno, 2 ogni km. L’habitat marino è costantemente messo alla prova dall'inquinamento, con il 25% degli scarichi cittadini ancora non depurati (40% in alcune località) e ben 1.022 agglomerati in procedura di infrazione europea. Il 45% dei prelievi realizzati da Goletta Verde nel 2015 è risultato inquinato, mentre la plastica continua a invadere spiagge e fondali marini. Solo il 19% della costa (1.235 km) è sottoposta a vincoli di tutela. 
Il consumo di suolo non è da meno: dei 6.477 km di costa già 3.291 km sono stati trasformati in modo irreversibile:  719,4 km sono occupati da industrie, porti e infrastrutture, 918,3 sono stati colonizzati dai centri urbani. 
La diffusione di insediamenti a bassa densità, con ville e villette, interessa 1.653,3 km, pari al 25% dell’intera linea di costa. Tra le regioni, la Sicilia ha il primato assoluto di km di costa caratterizzati da urbanizzazione meno densa ma diffusa (350 km), seguita da Calabria e Puglia; la Sardegna è invece la regione più virtuosa per quantità di paesaggi naturali e agricoli ancora integri. 
Dal 1988 ad oggi, sono stati trasformati da case e palazzi ulteriori 220 km di coste, con una media di 8 km all’anno, cioè 25 metri al giorno.
L’habitat marino è costantemente messo alla prova dall’inquinamento, con il 25% degli scarichi cittadini ancora non depurati (40% in alcune località) e ben 1.022 agglomerati in procedura di infrazione europea. Il 45% dei prelievi realizzati da Goletta Verde nel 2015 è risultato inquinato, mentre la plastica continua a colonizzare spiagge e fondali marini. Solo il 19% della costa (1.235 chilometri) è sottoposta a vincoli di tutela.
Tra le regioni più devastate la Sicilia con 65 km, il Lazio con 41 e la Campania con 29. Nelle aree costiere, secondo i dai Istat, nel decennio 2001-2011 sono sorti 18mila nuovi edifici. Ben 700 edifici per chilometro quadrato sia in Sicilia che in Puglia, 600 in Calabria ma anche 232 per chilometro quadrato in Veneto, 308 in Friuli Venezia Giulia, 300 in Toscana, Basilicata e Sardegna.
Per non parlare degli abusi edilizi.
IL RAPPORTO LO TROVATE QUI:
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/rapporto-ambiente-italia-2016

IL DECRETO DELEGATO SUI LICENZIAMENTI PER MOTIVI DISCIPLINARI E' STATO PUBBLICATO

Sulla G.U. n. 149 del 28 giugno è stato pubblicato il D.lgs  20 giugno 2016, n. 116 recante le  Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
Si tratta, com'è noto di un provvedimento molto atteso che, dopo anni di ammorbidimento riporta più rigore per quanto riguarda i casi di licenziamento per motivi disciplinari. 
Il provvedimento modifica il testo del D.lgs 165/2001 per la parte relativa alla attestazione fraudolenta della presenza in servizio, stabilendo tempi e modalità del procedimento e della conseguente comunicazione alla Corte dei conti.
I veri lavoratori vanno difesi da tutti quei soggetti che infangano la pubblica amministrazione fornendone una immagine sbagliata.
Per troppo anni la tolleranza di dirigenti inani e collusi ha favorito la crescita di numerose sacche di malcostume che talora configurano veri e propri reati.  
La Gazzetta con il testo del D.lgs la trovate qui:

UN NUOVO ISTITUTO GIURIDICO AL COMUNE DI ROMA: LA JOB ROTATION VOLONTARIA

Giotto: La cacciata dei mercanti dal tempio
Tanto tuonò che piovve. 
La rotazione è un istituto inizialmente introdotto già dall’art.19 del D.gs. 29/1993 ed ora reso di fatto obbligatorio per il Piano triennale di prevenzione della Corruzione in base alle linee guida approvate dal Dipartimento per la funzione pubblica e che consiste nell'avvicendamento dei dirigenti alla guida dei Settori del Comune 

Ora il Commissario straordinario del Comune di Roma con una deliberazione adottata il 15 giugno scorso (cioè quattro giorni prima del ballottaggio) ha finalmente approvato il nuovo piano triennale anti corruzione che, dopo aver premesso considerazioni ampiamente condivisibili sulle problematiche esistenti, al punto 7.2.2  prevede in via sperimentale (locuzione questa utilizzata sempre quando si vuole uscire da situazioni imbarazzanti)..."con l'intento di promuovere un forte cambiamento culturale nell'approccio al lavoro, di alimentare la motivazione, ed accrescere la professioalità, anche nel solco della significativa esperienza del commissariamento, si intendo proporre per l'anno 2016 una movimentazione generale tramite l'indizione di un Avviso di manifestazione di interesse per il personale appartenente alle categorie D e C, compresa la polizia locale, volto all'effettuazione della c.d. job rotation su base volontaria..."   Si tratta di una soluzione che non potrà certamente trovare il consenso dell'ANAC e che personalmente non ritengo aderente ai principi della normativa in vigore e che rischia di vanificare il lavoro fin qui fatto in quel Comune da alcuni dirigenti.
Il testo della delibera  lo potete scaricare da qui:
http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=V0NE&par2=NDcz

IL GIUDIZIO DELLA CORTE DEI CONTI SULL’AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA NAZIONALE (ANBSC)

Con le deliberazione n. 5/2016 la Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha preso in esame la gestione dell'Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'attività dell'Agenzia Nazionale (ANBSC).
Secondo la Corte il controllo sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e sul ruolo svolto dall’Agenzia nazionale ha evidenziato criticità e problemi di non poco rilievo, molti dei quali già individuati in precedenti relazioni della Corte. L’analisi delle procedure, dei tempi e dei risultati ha confermato la permanenza di difetti, esogeni o endogeni al sistema, in grado di ostacolare o quantomeno rallentare il processo ablatorio e a volte di compromettere le finalità, perseguite con priorità dal legislatore, della destinazione a fini sociali dei beni confiscati e della loro restituzione alla collettività. In proposito, è emerso che situazioni problematiche possono caratterizzare anche la fase successiva alla consegna dei beni (in particolare, immobili e aziende) a causa delle inadeguate capacità gestorie del soggetto assegnatario e, nel caso di complessi aziendali, della difficoltà di ottenere finanziamenti ulteriori o di autofinanziarsi nel medio-lungo periodo.  Il problema fondamentale è rappresentato dalla lunghezza dei procedimenti e dei processi (di prevenzione e penali) e, di conseguenza, dal largo spazio temporale intercorrente tra il sequestro, la confisca definitiva e l’assegnazione del bene, spazio ulteriormente dilatato, all’interno della procedura ablatoria, dai vistosi ritardi che spesso separano l’adozione della misura di prevenzione patrimoniale o cautelare reale dal momento in cui ne viene data comunicazione all’Agenzia. Al riguardo, vanno risolte le perduranti anomalie del flusso informativo tra gli uffici giudiziari e l’Agenzia nazionale, compresa la mancanza di adeguata interoperabilità tra i vari sistemi informatici e le diverse banche dati. Appare, infatti, inspiegabile che, nonostante i notevoli finanziamenti erogati per la realizzazione dei sistemi e applicativi informatici Sippi, Sit-Mp e Re.Gio, siano ancora limitate a meno del 10 per cento le comunicazioni per via telematica tra gli uffici giudiziari e l’Anbsc, non sia disponibile a livello centralizzato un censimento completo dei beni oggetto di misure ablatorie nell’ambito dei procedimenti di prevenzione e dei processi penali e non sia assicurata la interoperabilità tra le diverse banche dati e l’interscambio delle informazioni. I tempi eccessivamente dilatati incidono in maniera decisamente negativa, nel caso dei beni immobili, che negli anni si usurano e perdono valore, e dei complessi aziendali che, se anche potenzialmente in grado di competere sul mercato anche dopo il passaggio alla legalità, rischiano di subire un periodo protratto di sostanziale inattività e di arrivare in stato di decozione alla fase della destinazione finale. 
A data attuale, peraltro, non risultano ancora adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni oggetto di misure ablatorie, delle quali dovrebbe Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato| Delib. n. 5/2016/G 110 tenere conto anche il giudice delegato nell’impartire le proprie direttive di gestione. Mancano, altresì, i piani generali di programmazione e destinazione dei beni confiscati, previsti dalla normativa di istituzione dell’Agenzia, con la definizione dei criteri ai quali attenersi nella scelta tra le varie possibilità di riutilizzo o di vendita/liquidazione degli stessi beni.
Il testo completo della deliberazione lo trovate qui:

LIQUIDATA ALL'EX SINDACO DI SABAUDIA L'INDENNITA' DI FINE MANDATO

Alla scadenza del mandato elettorale spetta al Sindaco una indennità di fine mandato nella misura pari ad una indennità mensile per ciascun anno di mandato ridotta nel caso di periodi inferiori all’anno (art. 82 comma 8 del TUEL) .
Detta indennità in base all’art. 1 comma 719 della L. 296/2006 spetta solamente nel caso in cui il mandato sia stato svolto per almeno trenta mesi. 
Il Consiglio di Stato con parere n. 2982/2005 ha ritenuto che nel caso in cui sia stata percepita una indennità dimezzata ovviamente anche l’indennità di fine mandato viene corrisposta in misura dimezzata.
Il 4 maggio 2016 il Consiglio comunale di Sabaudia ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco a seguito della quale è stato poi sciolto anche il Consiglio comunale.
Pertanto con un provvedimento in data 12 maggio la responsabile del Settore Affari generali ha tempestivamente adottato il provvedimento con il quale ha provveduto alla liquidazione dell'indennità di fine mandato all'ex Sindaco nella misura di € 14.240,27, oltre oneri IRAP.
In altri uffici ci sono provvedimenti in attesa da mesi...
Il testo della determinazione lo trovate qui.
http://www.comune.sabaudia.latina.it/components/com_albopretoriosetup/show.php?id=1&it=NO

LE SOCIETA' IN HOUSE NELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO DALLA LEGGE DI RIFORMA DELLA P.A.

Nel testo dello schema di decreto legislativo delegato dalla L. 124/2015 sulle società partecipate viene affrontato in maniera approfondita il problema delle società in house adeguando la normativa nazionale a quella europea e, in particolare, con le disposizioni contenute nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
La norma prevede che, nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.
Vengono definiti anche i requisiti del controllo analogo esercitato da una singola amministrazione ovvero congiunto di più amministrazioni:
-nelle società a partecipazione pubblica unipersonale, se l’amministrazione pubblica socia esercita un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata;
-nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale, se tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata.
Gli statuti delle società in house potranno derogare ad alcune disposizioni del codice civile:
- gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis (amministrazione della società nel sistema di governance tradizionale) e dell’articolo 2409-novies (amministrazione della società nel sistema di governance dualistico) del codice civile.
- gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile.
- in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
Inoltre gli statuti delle società debbano prevedere che almeno l’80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell’attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 4 costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto in esame.
Le società a controllo pubblico, per l’acquisto di lavori, beni e servizi sono soggette alla disciplina in materia di contratti pubblici.

lunedì 27 giugno 2016

ARRIVANO LE NORME PER LA MESSA A DIMORA DELLE PIANTINE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI

Con il Decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, in data 31 maggio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno  sono state dettate le "Modalità di messa a dimora di piantine in aree pubbliche in occasione della Giornata nazionale degli alberi".
L'articolo unico del decreto in particolare stabilisce che:
In occasione della celebrazione della Giornata nazionale degli alberi, le istituzioni scolastiche, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, curano la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale. 
Il sito di piantagione e la tipologia delle piantine dovranno essere scelti congiuntamente al Corpo forestale dello Stato oppure ad un esperto forestale incaricato dalla istituzione scolastica o dal comune. Nella scelta si considereranno il numero di piante da mettere a dimora nell'anno o per un certo numero di anni, la disponibilità di piantine, le caratteristiche del suolo, lo spazio disponibile, le esigenze edafiche e climatiche delle specie, e si terrà sempre conto dei futuri ingombri delle radici e della chioma in crescita che dovranno essere compatibili con gli eventuali edifici e infrastrutture circostanti. Particolare cura riguarderà la preparazione del terreno con adeguata ampiezza della buca per le radici da ospitare, l’eventuale uso di terriccio in suoli non molto fertili e di una adeguata irrigazione ove necessiti. Chi gestisce l’area dovrà curare la manutenzione e l’eventuale irrigazione periodica necessarie ad assicurare l’attecchimento e il successivo sviluppo della pianta. 
L’istituzione scolastica o il comune potrà avvalersi del contributo di esperti qualificati in materia, disponibili in loco, per sensibilizzare e avvicinare le nuove generazioni all'ambiente naturale di cui gli alberi e in generale gli ecosistemi forestali sono le espressioni più comuni e tangibili e nel contempo le più complesse ed efficaci a tutela dello stesso ambiente naturale e della salute umana, anche in ambito cittadino. 4. In caso di oggettive difficoltà a reperire lo spazio idoneo per l’impianto di un nuovo albero nei pressi di una istituzione scolastica interessata all'iniziativa, per la Giornata nazionale degli alberi si potranno utilizzare spazi verdi ed alberi già esistenti in zona per sensibilizzare i partecipanti sulle molteplici positività degli ecosistemi arborei in ambiti urbani ed extraurbani e sulle necessità di preservarli con una costante e doverosa cura da parte di tutti.

domenica 26 giugno 2016

L' ABITARE SOCIALE CONIUGATO NELLA REALTA' ITALIANA

Il Condominio Solidale è un’evoluzione in chiave fortemente sociale elaborata sulla base delle originarie iniziative di cohousing sorte in Nord Europa.
I destinatari sono single e famiglie in temporaneo disagio economico: una fascia sociale “a povertà relativa”, che non ha i requisiti per la presa in carico da parte dei servizi sociali ma neanche risorse sufficienti per cercare un appartamento sul libero mercato. Nei condomini spazi in comune per socializzare, laboratori e in alcuni casi progetti di accoglienza dei migranti
Il condominio solidale, come molte delle forme di social housing che stanno nascendo spontaneamente, rappresenta un positivo esempio di progettazione, perché capace di rispondere alle nuove esigenze dell’abitare relazionandosi con un contesto di risorse scarse. 
Il modello di co-residenza è infatti ricco di soluzioni per ottimizzare spazi, tempo di vita, denaro pubblico, e per potenziare relazioni sociali positive capaci di tradursi in principi di condivisione delle moderne community e in opportunità di welfare generativo basato sul coinvolgimento diretto delle persone. 
Importante è la progettazione dei servizi comuni.
Mentre nelle forme tradizionali la composizione del nucleo di coabitanti avviene attraverso un processo spontaneo di aggregazione tra privati, il Condominio Solidale prevede una selezione preventiva effettuata dalle istituzioni pubbliche e dal volontariato. 
In questo modo si riesce a dare una risposta al disagio abitativo e all'insorgere di nuove povertà e marginalità sociali, prevedendo percorsi articolati e strutturati per l’individuazione di soggetti idonei, ma anche il ricorso a strategie, procedure, organizzazione e figure professionali che facilitino la positività della vita e delle relazioni nel condominio. 
Molte associazioni si stanno proponendo su questo tema e in tutta Italia ci sono già esempi positivi, da Roma a Firenze, da Milano a Cagliari, ecc. 
Una opportunità potrebbe essere offerta in molti comuni dagli immobili confiscati alla malavita organizzata.
Molto interessanti le soluzioni offerta dall'associazione AUSER con "Abitare solidale"

POSITIVO IL GIUDIZIO SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELL'ITALIA

Dal sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si legge che migliora l'opinione degli italiani sulla Cooperazione italiana allo sviluppo. È quanto emerso dai dati dell’ultimo sondaggio dell’Eurobarometro. 
Nel 2015 il 90 per cento degli intervistati ha ritenuto che sia importante aiutare i Paesi in via di sviluppo, con un aumento di 10 punti rispetto al 2014, il più ampio registrato in un Paese europeo. Inoltre, sono in crescita coloro che ritengono la lotta alla povertà nei Paesi in via di sviluppo debba essere una delle priorità principali dell’Unione Europea (72 per cento, 12 punti in più rispetto al 2014) e del governo italiano (56 per cento, 11 punti in più rispetto al 2014). Due terzi degli italiani (il 66 per cento) pensa anche che l’aiuto allo sviluppo debba essere aumentato, mentre l’80 per cento lo considera efficace nel combattere la povertà nei Pvs (contro una media europea del 67 per cento). 
Non solo. I connazionali ritengono, più degli altri europei (79 contro 73 per cento), che l’aiuto allo sviluppo sia un modo efficace di contrastare il fenomeno dell’immigrazione illegale. Infine, il 53 per cento degli intervistati pensa che ciascun individuo possa giocare un ruolo nel combattere la povertà nei Paesi in via di sviluppo. Peraltro, i risultati del sondaggio mettono in evidenza come ad avere una visione più positiva delle attività di cooperazione siano proprio i giovani fra i 15 e i 24 anni.
Secondo il Ministero quanto emerso è un risultato particolarmente significativo, in quanto arriva a conclusione delle attività di comunicazione che la Cooperazione italiana ha condotto a Expo Milano 2015, con la realizzazione di 36 eventi e di un percorso multimediale, e nel quadro dell’Anno Europeo per lo Sviluppo, con iniziative mirate sia al pubblico generale, sia agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.

COME TRASFORMARE UN GUAIO IN UNA OPPORTUNITÀ

La tragedia dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa può essere trasformata in qualcosa di buono, basta riuscire a cogliere gli aspetti positivi e a volgerla a nostro favore.
Mi è venuto subito in mente Tom Sawyer, il famoso romanzo per ragazzi di Mark Twain.
Il secondo capitolo del romanzo narra di quando la zia Polly ordina a Tom di pitturare uno steccato lungo trenta yarde (circa 27 metri) ed alto nove piedi (circa 2,70 mt.). 
Dopo la prima passata Tom sentì la vita cadergli addosso e una profonda malinconia invadere il suo animo e si siede su una cassetta scoraggiato.
Ma dopo aver tentato inutilmente di convincere Jim, il ragazzo negro che aiuta la zia in casa a fare il lavoro al proprio posto, Tom decide alla fine di rimettersi al lavoro, così mentre è tutto preso a pitturare lo sorprende l’arrivo di uno dei ragazzi che teme di più: Ben Rogers, il quale comincia subito a prenderlo in giro. 
Intelligentemente Tom riesce  a far balenare in testa al suo interlocutore l’idea che pitturare sia un gran divertimento ed una opportunità unica, fino a che, in cambio di una mela accetta che Ben si metta a pitturare al posto suo, mentre lui, seduto addentando la mela pregustala strage di altri innocenti.. 
Così dopo qualche ora la staccionata è quasi finita e Tom ha aveva raccolto un piccolo tesoro.
Anche noi dovremmo cercare di fare come Tom.

RENZI CHIEDA CHE L'AUTORITA' BANCARIA EUROPEA (EBA) SI TRASFERISCA DA LONDRA A MILANO

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) è un'autorità europea indipendente che opera per garantire la regolamentazione prudenziale efficace e coerente e la supervisione di tutto il settore bancario europeo. I suoi obiettivi generali sono per mantenere la stabilità finanziaria nell'UE e di salvaguardare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.
Il compito principale del EBA è quello di contribuire alla creazione di un Regolamento unico europeo nel settore bancario il cui obiettivo è quello di fornire un unico insieme di norme prudenziali armonizzate per le istituzioni finanziarie in tutta l'UE. L'Autorità svolge anche un ruolo importante nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e ha il compito di valutare i rischi e le vulnerabilità del settore bancario europeo.
L'EBA è stata fondata il 1 ° gennaio 2011 come parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) 
L'EBA ha sede oggi a Londra, ma oramai dovrà trasferirsi in uno dei Paesi della U.E., molti, tra i quali Carlo Messina (Managing Director and Chief Executive Officer)  propongono Milano.

COME ACCERTARE LA MALATTIA SE IL DIPENDENTE "CADE" AMMALATO MENTRE SI TROVA IN VACANZA ALL'ESTERO....

L'ARAN pubblica periodicamente un riepilogo delle risposte ai quesiti in tema di rapporto d'impiego pubblico.
Uno degli ultimi quesiti era il seguente: "Cosa accade se il dipendente si ammala durante la fruizione del periodo di ferie?" 
L’art. 16, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1995 prevede che le ferie siano sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. 
Pertanto, qualora l'amministrazione sia stata posta in grado di accertarle occorre una tempestiva informazione da parte del dipendente, le ferie sono sospese e sostituite dall'assenza per malattia.
Il problema è l'accertamento della malattia quando il dipendente sia "caduto" ammalato mentre si trova in vacanza all'estero.
Durante le mia attività lavorativa ho avuto due casi, in entrambi mi sono rivolto al nostro consolato che prontamente ha disposto gli accertamenti. 
In questo modo è stato possibile smascherare due furbetti....

PROCEDE ALLA CAMERA L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE SULLA POLIZIA LOCALE E LA SICUREZZA URBANA

Prosegue alla camera dei deputati l'esame dei testi delle proposte di legge recanti "Politiche integrate per la sicurezza e polizia locale - (AA.CC 1529, 1825, 1895, 1935, 2020, 2406, 3164, 3396) .
L'esame dei testi unificati è iniziato il 5 maggio e procede presso la 1a Commissione in sede referente.
Nell'ambito della sicurezza urbana il ruolo dei comuni si esplica in un insieme di attività che i sindaci svolgono in collaborazione con altri soggetti istituzionali tra cui, in particolare, il Ministero dell'interno, i prefetti, le forze di polizia e le forze dell'ordine in generale. In tale quadro, nel corso degli anni sono stati definiti strumenti quali i patti per la sicurezza, quale forma di collaborazione tra le istituzioni coinvolte negli interventi finalizzati alla sicurezza urbana, la cui base normativa risiede nell'art. 1, co. 439, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi. L'art. 7 del DL 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2008 (c.d. decreto sicurezza) ha esteso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio, per specifiche esigenze, anche ai comuni minori e alle forme associative sovracomunali, per potenziare la capacità di intervento della polizia locale nelle attività ordinarie. Al sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, spetta sovrintendere all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; alla vigilanza su quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto (art. 54 TUEL). In tale ambito, soprattutto a partire dal citato DL 92/2008, sono state previste una serie di misure volte a riconoscere maggiori poteri ai sindaci per il controllo del territorio e per contrastare il degrado urbano nonché a valorizzare, per tali finalità, forme di cooperazione tra polizia municipale e forze di polizia ed a prevedere il concorso delle forze armate nel controllo del territorio. I sindaci possono in particolare adottare ordinanze, contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art. 54, co. 4, TUEL). In proposito, la previsione, introdotta dal citato DL 92/2008 e declinata dal decreto del ministro dell'interno del 5 agosto 2008, in base alla quale i sindaci sono autorizzati ad adottare ordinanze "anche" contingibili ed urgenti", è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti» (sentenza 8 115/2011). Sotto altro profilo, a seguito di ricorso promosso dalla regione Trentino Alto Adige, la Corte costituzionale, prescindendo da una valutazione sul merito dei poteri di ordinanza attribuiti ai sindaci, ha affermato che spetta allo Stato definire le nozioni di "incolumità pubblica" e di "sicurezza urbana" (sentenza 196/2009). Il sindaco assicura inoltre la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento del Ministro dell'interno - autorità nazionale di pubblica sicurezza, con la finalità di una maggiore partecipazione dell'amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' altresì previsto che il prefetto disponga le misure necessarie per il concorso delle forze di polizia per assicurare l'attuazione delle ordinanze sindacali (art. 54, co. 9, TUEL), fermo restando il potere di ispezione in capo al prefetto. I comuni sono altresì autorizzati ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a fini di tutela della sicurezza urbana (art. 6, co. 7, DL 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 38/2009).
Più volte il Presidente dell'ANCI Fassino ha sollecitato il Governo affinché fosse adottato un provvedimento urgente per fronteggiare i problemi della sicurezza urbana, ma fino ad ora non è stato fatto  nulla.

DISAMMINISTRATORE

Se cercate in un qualunque dizionario della lingua italiana, al termine disamminstrare troverete come significato:  amministrare male, in modo inefficiente 
Di qui nasce l'epiteto frequente attribuito a qualche amministratore locale che produce danni nella gestione del proprio Comune.
La complessità delle leggi, la voglia di fare, i cattivi consigliori, le pressioni dei cittadini, le cambiali da pagare a chi ha sostenuto la loro nomina, sono le cause più frequenti. Molti non si rendono conto che decisioni prese con troppa superficialità possono costare sia economicamente che penalmente. Ma qui desidero riferirmi non a quelli che purtroppo sbagliano in buona fede (e sono molti), ma a quelli che lo fanno fidando in una sorta di impunità, nella difficoltà che ha lo Stato a controllare quello che fanno più di ottomila Sindaci.
La nuova riforma della P.A. che lentamente comincia a prendere corpo, anche se mancano moltissimi provvedimenti per il momento non ha inciso sul problema della separazione delle competenze tra politica e dirigenza che, specialmente nei piccoli Comuni ancora non è decollata.
La Corte dei Conti, da quanto ha istituito le sezioni regionali è sempre più attenta e con lei i Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato e da ultima ma solo in ordine di tempo l'ANAC che, sia pur tra mille difficoltà cerca di essere presente su tutti i fronti. Per cui è finita 'epoca delle impunità per certi "disamministratori"

sabato 25 giugno 2016

DOPO UN LUNGO ITER LEGISLATIVO E' STATA PUBBLICATA SULLA G.U. LA LEGGE PER L'ASSISTENZA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE

Finalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146/2016 la legge n. 112/2016: "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare". 
Nella seduta del 6 febbraio scorso l'Assemblea della Camera ha concluso l'esame in prima lettura del testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 698 ed abb.), recanti "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno" . 
Approvato, con modifiche, dal Senato il 26 maggio scorso, il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera in seconda lettura il 14 giugno. 
Il provvedimento disciplina misure di assistenza cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, e di fondi speciali in favore dei citati soggetti.
Il provvedimento deve essere inquadrato nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale che sarà poi diversamente declinato nelle varie realtà regionali. 
La  Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, all'articolo 19, sancisce "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone" invitando gli Stati parti ad adottare misure efficaci ed adeguate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione, la Convenzione Onu, all'articolo 12, prevede che gli Stati Parti adottino misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica. Nello spirito della Convenzione, tali misure devono:
-rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona disabile;
-essere scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita;
-essere applicate per il più breve tempo possibile;
-essere soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale o da parte di un organo giudiziario.
LA GAZZETTA CO IL TESTO DELLA LEGGE LA TROVATE QUI:

SEDUTA STRAORDINARIA DOMANI AL SENATO PER ASCOLTARE RENZI

Il Senato della Repubblica è convocato in seduta pubblica lunedì 27 alle ore 11 per ascoltare le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016.
Una seduta importante per conoscere anche l'esito degli incontri avuto dal Presidente dopo il referendum della Gran Bretagna.


UNA LEGGE REGIONALE NEL LAZIO PER LA TUTELA DELLE COSTE E DEL PAESAGGIO DA PARTE DEGLI ALLEVAMENTI DI PISCICOLTURA E DI MITILICOLTURA

E' stata pubblicata sul BUR de lazio n. 49/2016 la legge regionale n. 8/2016 che all'Art. 11 reca disposizioni a tutela del valore turistico e culturale della costa laziale.
In particolare l'articolo prevede che la Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del paesaggio costiero del litorale laziale ai fini della tutela ambientale e nel rispetto delle attività economiche e commerciali e specificamente per quanto riguarda le attività di piscicoltura e di mitilicoltura.
Nelle more dell’attuazione della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, l’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare, tra cui mitilicoltura e piscicoltura, è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell’ambiente, degli interessi connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere ed in conformità agli atti di pianificazione finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine.
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige la pianificazione dello spazio marittimo come stabilito dalla direttiva 2014/89/UE.
La direzione regionale competente in materia di pesca, promuove la convocazione della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ai fini del rilascio o del rinnovo della  concessione demaniale ad uso acquacoltura in mare. Alla conferenza di servizi partecipa, altresì, l’amministrazione comunale competente con riferimento allo specchio acqueo richiesto in concessione. L’amministrazione comunale interessata rende parere tecnico in merito alla compatibilità dell’impianto con le attività turistiche ed economiche presenti nell'area nonché in merito alla conservazione del paesaggio naturale e costiero del litorale laziale.
Al termine dei lavori della conferenza dei servizi sopraindicata la direzione regionale competente in materia provvede, previa adozione degli atti propedeutici, al rilascio delle concessioni demaniali marittime a scopo di acquacoltura, ovvero al provvedimento di diniego nel rispetto dell’articolo 10-bis della l. 241/1990 e successive modifiche.
Per esperienza diretta posso dire che la presenza di allevamenti di pesce in prossimità della riva è estremamente dannosa per le attività balneari come dimostrato a Formia con la spiaggia di Vindicio.
Sotto l'area dove sono gli allevamenti di pesce si crea uno strato di deiezioni che con le mareggiate finisce a riva....
L'unica soluzione in certe aree sono le gabbie d'altura gestite automaticamente e collocate a 3 miglia dalla costa.

venerdì 24 giugno 2016

COSA PREVEDE IL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA PER I PAESI CHE VOGLIO RECEDERE

Come molti ricorderanno inizialmente l'obiettivo dei Paesi  europei era di sostituire i Trattati istitutivi dell'UE con una Costituzione europea.
La Costituzione fu quindi firmata a Roma il 29 ottobre 2004. Prima di entrare in vigore doveva tuttavia essere ratificata da tutti i paesi dell’UE. Il processo di ratifica si è però rivelato un fallimento in parecchi di essi.
Così a è stato firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi bassi , dai dodici paesi membri dell'allora Comunità europea un trattato che fissa le regole politiche e i parametri  economici necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione. È entrato in vigore il 1º novembre 1993. 
L' Articolo 50 del trattato sull'Unione Europea stabilisce che ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 
I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. 
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.
Le norme europee dicono che servono due anni per sciogliere tutti gli obblighi contrattuali prima che un Paese possa ufficialmente uscire dall'Unione, ma il negoziato per stabilire un nuovo rapporto tra Bruxelles e Londra indipendente potrebbe durare molto di più.
Il Trattato lo trovate qui: