venerdì 17 giugno 2016

LE CANNE FUMARIE IN MOLTI COMUNI SONO MOTIVO DI VERTENZE, PERCHE' NON VENGONO REGOLAMENTATE?

Una interessante sentenza della Corte di cassazione Sez. II Civile, n. 10618/2016 liquida in maniera rapida u problema molto sofferto relativo alla installazione di una canna fumaria ad una distanza inferiore ai tre metri, rispetto ad una finestra di un edificio vicino.
La Corte di cassazione, riprendendo un suo precedente orientamento, ha osservato che la canna fumaria non è una vera e propria “costruzione”, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione nei suoi riguardi la disciplina di cui all'art. 907 del Codice civile (che parla dell’attività del “fabbricare”). Viste le caratteristiche del manufatto di cui si discute  perde consistenza ogni disquisizione sulla natura di luci o vedute che sarebbero oscurate dalla presenza di una canna fumaria.
La Corte però non è entrata nel merito delle immissioni da parte della canna fumaria. Si tratta di un problema molto diffuso i tantissime città d'Italia e che secondo me dovrebbe essere affrontato (per gli aspetti specifici delle immissioni) i un regolamento d'igiene del Comune, normativa che da quando sono state costituite le ASL, i Comuni sembrano ignorare omettendo di aggiornarla. Ma le ASL non sono da meno, in quanto, a mio avviso farebbero bene (anche per disciplinare la materia in modo omogeneo) a proporre a tutti i Comuni un regolamento tipo che sarebbe benvisto anche dai professionisti costretti a combattere in ogni Comune con norme diverse.
Il testo della sentenza lo trovate qui

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