venerdì 24 luglio 2020

LE REGOLE DEL LAZIO PER VISITARE I PAZIENTI NELLE RSA E NELLE ALTRE STRUTTURE


Una delle maggiori sofferenze per i pazienti durante il periodo più acuto dell'epidemia è stata rappresentata dalla divieto di ricevere visite da parenti ed amici.
Ora la regione Lazio ha emanato una nuova ordinanza (n. Z00053 del 21 luglio) con la quale vengono dettate le Linee di indirizzo per le modalità di accesso e visita dei familiari nelle strutture residenziali sociosanitarie e socio assistenziali. 
Accesso alle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali da parte di familiari e congiunti
La prima misura di prevenzione consiste nell’impedire l’ingresso di casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19. A tal fine non deve essere consentito l’accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti/confermati/probabili negli ultimi 14 giorni. La struttura dovrà adottare un sistema di valutazione, fondato su questionario (allegati 1 e 2) e rilevazione della temperatura corporea, per chiunque debba accedere alla struttura residenziale in modo tale da consentire l’identificazione immediata di persone che presentino sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito) e/o febbre.
A. Organizzazione e gestione degli accessi dei familiari e congiunti
 l’accesso alla struttura dovrà avvenire previa prenotazione degli ingressi da parte dei familiari, in
modo da evitare assembramenti anche negli spazi dedicati all’attesa;
 dovranno essere previsti ingressi limitati e distribuiti nel tempo, contenendo il numero di familiari/congiunti contemporaneamente presenti (massimo due per ciascun ospite e per una durata massima di circa 30 minuti), secondo un’organizzazione che consenta lo svolgimento delle stesse visite nel rispetto delle regole di distanziamento fisico;
 per le strutture a dimensione familiare, andranno previsti accessi non contemporanei da parte dei familiari dei diversi utenti, stabilendo tempi di visita proporzionati alla necessità dell’utente.
 la struttura dovrà limitare al minimo il passaggio dei visitatori negli spazi comuni, prevedendo orari adeguati e compatibili con le attività di ospiti e operatori;
 la struttura dovrà conservare l’elenco dei visitatori per un periodo di 14 giorni;
 all’atto di prenotazione della visita, la struttura dovrà valutare lo stato di salute dei familiari/congiunti, mediante la somministrazione telefonica del questionario di screening (allegato 1) e dovrà informarli sui corretti comportamenti per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, sull’importanza del rispetto delle misure igieniche di base e sull’utilizzo di mascherine e DPI per l’accesso alla struttura.
B. Valutazione all’ingresso in struttura
 misurazione della temperatura dei visitatori (con termometri o termo scanner) e non deve essere consentito l’accesso a persone con temperatura maggiore o uguale a 37,5°C, così come a coloro che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità.;
 compilazione di un breve questionario o intervista da parte di un operatore (allegato 2);
 illustrazione al visitatore di tutte le norme comportamentali e precauzioni raccomandate per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, tra le quali il corretto utilizzo della mascherina, il rispetto della distanza di almeno 1 metro, la corretta etichetta respiratoria, il lavaggio frequente delle mani e l’uso di soluzione idroalcolica.
C. Modalità di svolgimento della visita
 Compatibilmente con le condizioni cliniche dell’ospite, le visite dovranno essere realizzate privilegiando gli spazi esterni alla struttura, laddove disponibili, nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza;
 i familiari/congiunti dovranno utilizzare correttamente la mascherina chirurgica;
 nel caso si utilizzino per le visite spazi interni, è necessario individuare luoghi dedicati che garantiscano il rispetto del distanziamento fisico e il rispetto delle norme igieniche di sicurezza (utilizzo costante e corretto della mascherina e igiene delle mani, attraverso la messa a disposizione di appositi dispenser);
 l’accesso di familiari/congiunti all’interno dei nuclei di degenza è possibile solo per le visite agli ospiti che presentano condizioni di grave disabilità e non autosufficienza tali da impedire la possibilità di utilizzare gli spazi esterni allestiti; la Direzione sanitaria o, per le strutture che non prevedono questa figura, il Direttore della struttura, d’intesa con il medico curante di riferimento, provvederanno a definire anche le modalità di accesso in sicurezza alla stanza, avendo cura di distribuire temporalmente le visite per ciascun ospite. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla tutela dei diritti fondamentali della persona nella fase di fine vita. Al riguardo, negli hospice deve essere garantita la presa in carico, oltre che della persona ammalata, anche della sua famiglia. Pertanto, devono essere sempre consentite le visite dei familiari/congiunti dei degenti, adottando le necessarie misure di contenimento del rischio di COVID-19, come di altre malattie infettive diffusive; 
 la struttura dovrà provvedere ad areare adeguatamente il locale dove si è svolta ogni visita; dovrà
inoltre garantire la detersione e sanificazione degli ambienti al termine di ogni visita, facendo particolare attenzione agli elementi/oggetti che vengono toccati più frequentemente con le mani e alle superfici di appoggio;
 nel locale dove si svolge la visita dovrà essere presente un dispenser di soluzione idroalcolica e i familiari/congiunti devono essere invitati ad utilizzarlo durante la permanenza in camera e all’uscita.
D. Informazione ed educazione degli ospiti e dei visitatori
La struttura dovrà effettuare una adeguata sensibilizzazione ed educazione dei visitatori e degli ospiti (laddove possibile e nelle forme più adeguate all’età e alle caratteristiche degli ospiti: età avanzata, deficit cognitivi e fisici) circa le misure di prevenzione e controllo del rischio COVID-19. In particolare, sarà necessario porre attenzione sulle seguenti misure:
 evitare strette di mano, baci e abbracci;
 igiene delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di mangiare: lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione idroalcolica;
 igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del
gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera chiusa;
 mantenersi a distanza di almeno 1 metro dalle altre persone;
 utilizzo di mascherina sempre correttamente posizionata;
 evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri, posate, cibo, ecc.
 invitare i visitatori ed i propri ospiti, in possesso di uno smartphone, ad installare l’app del Ministero della Salute IMMUNI utile all’individuazione tempestiva di eventuali contatti con persone affette da COVID-19;
 aiutare il proprio familiare ospite – in possesso di uno smartphone – ad installare sul proprio telefono la app regionale Lazio Doctor per COVID, per mantenere un collegamento, in caso di necessità, con il proprio MMG e la propria ASL mediante la telemedicina.
Le attività educative e di sensibilizzazione devono essere supportate da poster, cartelli e altri supporti audiovisivi (cartoline, volantini, screen-saver ecc.) che dovrebbero, ad esempio, insistere sull’igiene delle mani, sul distanziamento sociale, uso delle mascherine e altre precauzioni. A tale proposito, si fa presente che sul sito della Regione Lazio è disponibile una sezione dove scaricare materiale di comunicazione (http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutiDettaglio&id=380)
2. Visite o rientri in famiglia di persone ospitate in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali 
Fatto salvo quanto previsto al punto 1, le visite possono essere effettuate anche mediante il rientro in famiglia dell’ospite, sulla base delle indicazioni del progetto individuale di assistenza, se trattasi utente ospitato in struttura sociosanitaria. Tale possibilità è estesa anche agli ospiti di strutture socioassistenziali.
Tali rientri dovranno essere concordati e pianificati con la struttura, nel rispetto delle principali misure di prevenzione, secondo le previsioni del predetto piano individuale di assistenza e con le seguenti modalità:
 sottoscrizione preventiva di un accordo di reciproca responsabilità tra la struttura residenziale e i familiari/congiunti/ dell’ospite (Allegato 4) per il rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del virus che prevede, tra l’altro, l’autodichiarazione circa la non presenza nell’ambito del proprio nucleo familiare di persone con febbre o sintomi di malattia respiratoria e, nel caso in cui un componente del nucleo familiare dovesse presentare questi sintomi nei giorni successivi il rientro in famiglia, l’impegno ad informare la struttura;
 la struttura deve conservare l’elenco degli ospiti che hanno fatto visite extra residenziali/rientri in
famiglia per un periodo di 14 giorni;
 per i minori, nel caso in cui l’inserimento sia avvenuto a seguito di provvedimento del Tribunale per i minorenni, tali rientri in famiglia sono consentiti previa comunicazione all’autorità giudiziaria competente, e comunque sempre secondo le previsioni del progetto educativo individualizzato.
Al momento del rientro in struttura, il paziente dovrà essere sottoposto al seguente protocollo:
 misurazione della temperatura corporea;
 compilazione del questionario di re-ingresso (Allegato 3) anche assistita da operatore della struttura;
 osservazione delle misure di distanziamento fisico;
 se possibile accoglienza in stanza singola per 14 giorni, tale misura è obbligatoria in caso di contatto con caso COVID-19 sospetto o confermato;
 rispetto dei comportamenti standard di prevenzione e controllo dell’infezione: o utilizzo di mascherine ed eventuali DPI; o rispetto dell’etichetta respiratoria; o lavaggio frequente delle mani; o rispetto delle comuni norme igieniche;
 stretta sorveglianza sanitaria da parte del personale della struttura: o misurazione della temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera); o osservazione di comparsa di eventuali sintomi: 
 sintomi simil-influenzali e/o febbre;
 perdita del senso del gusto e dell’olfatto.
 valutazione clinica ed epidemiologica, caso per caso, da parte del medico curante (MMG o PLS) o del medico di riferimento della struttura, anche mediante gli strumenti di telemedicina, che potrà disporre l’eventuale indicazione al test per l’identificazione diretta del virus SARS-CoV-2.
In caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia sospetta al rientro, la struttura provvede all’isolamento della persona, attivando il seguente iter cautelativo:
 segnalazione al medico di riferimento della struttura o al MMG/PLS/MCA;
 eventuale esecuzione, a seguito di valutazione del medico di cui sopra, del test diagnostico per l’identificazione diretta del virus SARS-CoV-2, mantenendo l’ospite in isolamento in stanza singola.
Dove non sia realizzabile l’isolamento all’interno della struttura, si possono attivare, con la supervisione dell’ASL competente, modalità alternative per il periodo di isolamento;
 in caso di risultato positivo valutare, di concerto con il medico di riferimento, l’eventuale ricovero in ambiente ospedaliero o, se possibile, in isolamento presso la struttura o altra sede concordata con
la ASL 
Il rientro e la riammissione alle attività della struttura saranno consentiti a seguito di avvenuta guarigione (risoluzione della sintomatologia e due test per la ricerca del virus negativi a distanza di 24 ore).
3. Accesso alle strutture sanitarie/ospedaliere da parte di familiari e congiunti
L’accesso in struttura può avvenire solo se i visitatori sono dotati di mascherina chirurgica che dovranno indossare per tutto il tempo della permanenza. Dovrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso e non deve essere consentito l’accesso a persone con temperatura maggiore o uguale a 37,5°C, così come a coloro che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità. Di norma è previsto un solo visitatore per volta per singolo paziente.
Di seguito le ulteriori misure di prevenzione e controllo da applicare:
 lavaggio frequente delle mani durante la permanenza in camera e all’uscita;
 rispetto dell’etichetta respiratoria;
 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca;
 mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone negli spazi comuni;
 limitazione degli spostamenti al percorso necessario a raggiungere la stanza del degente;
 rispetto tassativo delle indicazioni fornite dal personale e degli orari di visita.
I visitatori, in possesso di uno smartphone, devono essere invitati ad installare l’app del Ministero della Salute IMMUNI utile all’individuazione tempestiva di eventuali contatti con persone affette da COVID-19.
Le attività educative e di sensibilizzazione devono essere supportate da poster, cartelli e altri supporti audiovisivi (cartoline, volantini, screen-saver ecc.) che dovrebbero, ad esempio, insistere sull’igiene delle mani, sul distanziamento sociale, uso delle mascherine e altre precauzioni. Come già precisaro, sul sito della Regione Lazio è disponibile una sezione dove scaricare materiale di comunicazione
Nel caso di visite a pazienti oncologici od oncoematologici si raccomanda il rispetto delle indicazioni
contenute nel documento “Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici ed oncoematologici” (rif. nota regionale n. 428695 del 15 maggio 2020).

ARRIVANO AI COMUNI I SOLDI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell'Interno del 16 luglio 2020 per la ripartizione ai Comuni del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 gli enti territoriali possono cominciare a lavorare.
per quanto riguarda la città di Sabaudia a fronte di una stima di perdita di gettito di € 1.547.452 dovuta all'epidemia, tenendo contro delle minori spese comunque sostenute in questo periodo (€ 86.546) è stata assegnata una somma di € 1.103.126 che saranno assegnati in due tranche: la prima di € 339.988 e la seconda di € 763.139.Il Viminale informa che singoli mandati di pagamento in favore degli enti beneficiari sono in corso di emissione al netto delle somme già erogate a titolo di acconto.
In totale si tratta di 2.1 miliardi di euro per i Comuni, e 350 milioni di euro per le Province. 
Uno sforzo straordinario da parte dello Stato, con cui il Governo conferma nei fatti la vicinanza ai territori e quindi ai cittadini: sono infatti Comuni e Province a gestire la maggior parte dei servizi alla popolazione. Gli enti locali sono stati messi in grande difficoltà nei propri bilanci dagli effetti della pandemia, perdendo diverse tipologie di entrate. Da qui la necessità di un aiuto concreto, per evitare che il virus causi altre drammatiche ferite alle comunità. 
Le somme stanziate si aggiungono a quelle già erogate a fine maggio: 900 milioni per i Comuni e 150 per le Province. Portando il totale a 3,5 miliardi di euro a cui contiamo di poter aggiungere ulteriori risorse nei prossimi mesi». 
Le risorse del fondo sono previste dall’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19.

giovedì 23 luglio 2020

LA PROVINCIA DI LATINA E IL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DEL LAZIO


Con un nuovo decreto il Commissario ad acta per la gestione del piano di rientro della regione Lazio in data 21 luglio ha approvato il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 2 del D:L: 34/2020.
L'atto è stato adottato sulla base della circolare del Ministero della salute n. 11254 in data 29 maggio 2020 contenente le linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete di emergenza Covid-19.
La rete di offerta attivata nella prima fase emergenziale COVID-19, va ridefinita e integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale hub & spoke, per cui dovranno essere
attrezzati i posti letto negli ospedali forniti delle necessarie professionalità, dotazioni strutturali, tecnologiche e di servizi allo scopo di poter affrontare situazioni di accrescimento improvviso della curva epidemica dei casi di COVID-19, anche al fine di ottimizzare l’utilizzo di strutture idonee a riassorbire l’attività ordinaria, prevedendo meccanismi di riconversione tra le due diverse tipologie di
attività e garantendo la rigorosa separazione dei percorsi.
Ci si sarebbe attesi qualcosa di più dal punto di vista programmatorio da un atto del genere, ma di fatto c'è solamente una analisi di come è previsto di spendere i soldi attraverso un piano economico basato su un modello ministeriale.
Per quanto riguarda l'azienda sanitaria locale Latina sono state previste le seguenti somme:
1)  per l'adeguamento della terapia intensiva (12 pl) del Santa Maria Goretti: € 4.266.108,66
2) per l'adeguamento della terapia semi intensiva (20 pl) del Santa Maria Goretti: € 2.585.274,69 
3) per l'adeguamento della terapia semintensiva (2 pl) del Dono Svizzero di Formia: € 554.890,77 Per le terapie sub intensive è stato previsto il 50% di letti per la pneumologia, il 30% per le malattie infettive, il 30% per la medicina di urgenza, il 10% per la medicina generale e il 2% per la chirurgia generale dei DEA II. 
Manca ancora un adeguamento dei posti letto per una prospettiva di crescita della qualità dell'assistenza sanitaria ospedaliera.

sabato 18 luglio 2020

IN BILICO LA TRATTATIVA SUL RECOVERY FUND

Il Consiglio d'Europa è stato sospeso ieri sera (18 luglio) dopo che si è arenato sulla trattativa per il c.d. Recovery Fund causato dalla posizione intransigente del rappresentante dell'Olanda che ha richiesto l'introduzione di tali e tante condizioni che a questo punto era meglio il MES.
Il controllo delle riforme affidato al consiglio con il potere di veto appare veramente assurdo, oltretutto, viene da un paese che ha messo in atto una politica fiscale concorrenziale con le altre nazioni europee tanto che molte imprese, anche italiane hanno posto lì la loro sede legale per pagare meno tasse, danneggiando così direttamente il nostro Paese.
Inoltre benché il volume totale del Recovery rimanga fissato a quota 750 miliardi, ne è stato modificato l'equilibrio tra prestiti e sovvenzioni: i primi salgono da 250 miliardi a 300, mentre le sovvenzioni scendono da 500 a 450 miliardi. 
A farne le spese in particolare il programma di investimenti InvestEU (che scende da 30,3 miliardi a 11,5) e soprattutto i 26 miliardi dello strumento per la solvibilità delle imprese, che viene azzerato. Meno soldi anche per ReactEU (da 50 a 45 miliardi), per il fondo rurale (da 15 a 10) per Horizon (da 13,5 a 11,5), per la Salute (da 7,7 a 5 miliardi) e il fondo per l'assistenza umanitaria (dai 15,5 miliardi totali si scende a 5). 
Cresce però la "Recovery and Resilience Facility", vale a dire il meccanismo per sostenere le riforme nei Paesi: da 560 miliardi a 625.
Sembra che prima della nuova seduta fissata per le 12 di domenica (19 luglio) dovrebbero esserci degli incontri e che dovrebbe essere predisposta una nuova proposta da portare poi in Consiglio.
Potrebbe darsi che alcune considerazioni svolte dagli olandesi potrebbero essere anche giuste, ma vengono portate avanti in un modo inaccettabile. 

domenica 12 luglio 2020

223,3 MILIONI PER LA SANITA' DELLA REGIONE LAZIO GRAZIE AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI

Il 7 luglio è stato presentato alla Regione Lazio, alla presenza del ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, l’accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 in risposta all’emergenza COVID.
L’accordo ha un valore complessivo di 646,2 milioni di euro. L’effetto congiunto delle modifiche regolamentari adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel Dl Rilancio consentono alla Regione Lazio di destinare alle finalità dell’Accordo 290,5 milioni di euro per quanto riguarda l’FSE e di 355,7 milioni di euro per quanto riguarda il Fesr. 
Inoltre prevede anche una premialità sulla nuova programmazione FSC 2021-2027 che per il Lazio varrà 333 milioni di euro, oltre al riparto che verrà fatto del Fondo, e che consentiranno di rafforzare ulteriormente la programmazione di lungo periodo in interventi fondamentali per il territorio (infrastrutture, reti idriche, bonifiche, ambiente e tutela del territorio).
In particolare si tratta di cinque misure principali di cui la prima riguarda la sanità:
Si tratta di  222,3 milioni di euro per la sanità: 140 milioni per le spese emergenziali e oltre 82 milioni per un grande piano di rafforzamento della sanità territoriale, con l’acquisto di tecnologie sanitarie come acceleratori lineari, angiografi, tac, risonanze magnetiche, mammografi, e per la sanità digitale.
Ora dovremo attendere per sapere cosa arriverà nelle province.

martedì 7 luglio 2020

IL PROBLEMA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE PER IL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DELLA SANITA' NELLA REGIONE LAZIO




A seguito dei disavanzi nella gestione della sanità rilevati in alcune Regioni, tra le quali la Regione Lazio il Parlamento in data 30 dicembre 2004 ha approvato la legge n. 311 che con il comma 180 dell’art. 1 stabilisce che nell’ipotesi in cui una Regione accerti uno squilibrio finanziario (tale è la situazione della Regione Lazio) debba procedere ad una ricognizione delle cause ed elaborare un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale.
Poiché la Regione Lazio non ha provveduto il Consiglio dei Ministri ha nominato i seguenti Commissari ad acta:
-Prima nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore della Regione Lazio dott. Piero Marrazzo (DPCM 11 luglio 2008)
-Nomina sub commissario: dott. Mario Morlacco (DPCM 17 ottobre 2008)
-Nomina del commissario ad acta: prof. Elio Guzzanti (DPCM28 ottobre 2009)
- Nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore Renata Polverini (DPCM 23 aprile 2010)
-Nomina dei sub commissari: dott. Giuseppe Antonio Spata (DPCM 3 marzo 2011) e dott. Gianni Giorgi (DPCM 20 gennaio 2012)
-Nomina del commissario ad acta: dott. Enrico Bondi (DPCM 16 ottobre 2012)
-Nomina del commissario ad acta: dott. Filippo Palumbo (DPCM 7 gennaio 2013)
-Nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore dott. Nicola Zingaretti (DPCM 21 marzo 2013)
-Nomina sub commissario: dott. Renato Botti (DPCM 17 dicembre 2013), in sostituzione degli uscenti dott. Gianni Giorgi e dott. Giuseppe Antonio Spata
-Nomina sub commissario: arch. Giovanni Bissoni (DPCM 1 dicembre 2014)
- Dimissioni dell’arch. Giovanni Bissoni dall’incarico di sub commissario con decorrenza 31 maggio 2017
- Nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore dott. Nicola Zingaretti (DPCM 10 aprile 2018)
-Con DPCM 1° dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha assegnato al Commissario dott. Zingaretti il compito di proseguire le azioni già intraprese al fine di procedere, ad esito della completa attuazione del PO 2016-2018, al rientro nella gestione ordinaria entro il 31.12.2018, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina dei piani di rientro.
-Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 detto incarico è stato ulteriormente prorogato, ma siamo arrivati all’anno 2020 e ancora il Consiglio dei Ministri non ha ritenuto che possa cessare la gestione commissariale.
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della regione Lazio le funzioni del Consiglio sono le seguenti:
1.Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività dell’esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
2. Spetta al Consiglio in particolare:
a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;
b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
c) eleggere i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;
d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
e) deliberare il documento di programmazione economico finanziaria regionale nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale;
f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;
g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell’uso e dell’assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;
h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;
l) istituire con legge le agenzie regionali;
m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;
n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione;
p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;
q) valutare la rispondenza dell’attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d’indirizzo politico.
L’art. 3 della legge 833/1978 stabilisce che lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
A seguito dell’avvio dei Piani di rientro la regione da circa dieci anni non ha più adottato in Piano sanitario regionale, ma neanche le aziende sanitarie hanno più adottato il relativo Piano attuativo locale per cui di fatto tutto viene gestito con i piani di rientro che tutto sono fuorché atti di programmazione, ma con i quali vengono fatte scelte di notevole rilevanza sul futuro della sanità laziale specialmente per quanto riguarda il rapporto pubblico/privato
Ancorché la regione sia Commissariata non appare possibile che il Consiglio e la commissione sanità vengano esclusi dalla funzione di indirizzo, controllo e valutazione.
Si tratta di una situazione assolutamente atipica in cui il presidente della regione svolge un doppio ruolo quale governatore e quale commissario governativo della regione sostituita.
Nella fattispecie viene meno il criterio della temporaneità della sostituzione dato che, come si è visto la gestione commissariale è iniziata nel 2008, cioè dodici anni fa.
La scelta di affidare al presidente della regione inadempiente il ruolo di commissario ad acta ha condotto de facto alla spoliazione del potere regionale e alla completa esautorazione del Consiglio regionale consegnando la cabina di regia al Governo e ai tavoli ministeriali.
Tale scelta non può essere condivisa in quanto in questo modo vengono meno proprio i principi della legge 833/1978 facendo tornare la gestione della salute a metodi ministeriali che ignorano totalmente le realtà locali.
Oltretutto, nonostante le affermazioni ripetute dell’assessore D’Amato nei fatti il rientro comunque fino ad ora ottenuto non è certo stato ottenuto grazie agli interventi fatti, visto che le spese delle aziende, specialmente dal 2008 ad oggi sono in continua crescita; sono stati infatti gli aumenti delle tasse sui cittadini che hanno permesso questo risultato
In questa situazione le Regioni e in particolare i Consigli regionali stanno perdendo qualsiasi attitudine all’esercizio del potere decisionale scegliendo di galleggiare in uno statu quo che lascia mano libera al commissario ad acta di turno.

venerdì 3 luglio 2020

L'AZIENDA ASL LATINA INSISTE A VOLER TRASFORMARE I PUNTI DI PRIMO INTERVENTO (OGGI PAT) IN CONTRASTO CON I DECRETI REGIONALI


Nonostante siano pendenti ricorsi avverso i provvedimenti regionali e dell' azienda sanitaria locale Latina sulla trasformazione dei Punti di Primo Intervento, sembrerebbe che il 28 maggio scorso dalla direzione generale sia stata organizzata una videoconferenza riservata ai Sindaci dei Comuni interessati per illustrare una ipotesi di sviluppo dei Punti di assistenza territoriale.
Dall’esame delle 24 slides emerge una notevole commistione tra la le funzioni proprie dei PAT e quelle dell’assistenza primaria il che è in contrasto con la normativa vigente.
Il Punto 9.1.5 del Decreto Ministeriale 70/2015 stabilisce che i Punti di Primo Intervento debbano essere trasformati «in postazioni medicalizzate del 118 entro un arco di tempo predefinito implementando l’attività territoriale al fine di trasferire al sistema dell’assistenza primaria le patologie a bassa gravità e che non richiedono trattamento ospedaliero, secondo protocolli di appropriatezza condivisi tra 118, DEA, HUB o spoke di riferimento, mantenendo rigorosamente separata la funzione di urgenza da quella dell’assistenza primaria». 
Inoltre “qualora gli accessi superino le 6.000 unità anno la responsabilità clinica e organizzativa ricade sul DEA di riferimento”. 
In base al Punto 7.1.3 del DCA U00018/2020 pur confermando la «Trasformazione» dei PPI in Punti di erogazione di assistenza primaria» viene affermato che questo dovrà avvenire «…in continuità con le funzioni precedentemente svolte»
Detta disposizione è stata ora ribadita con il DCA U00081 del 25 giugno 2020. 
Orbene le funzioni svolte dai PPI fino al 31 dicembre 2019 sono indicate al punto 1.1.9 dell’allegato «C» del DCA del 10 febbraio 2011 n. U0008 secondo cui i Punti di Primo Intervento garantiscono la stabilizzazione del paziente in fase critica attivando, tramite la Centrale Operativa 118, il trasporto presso l’ospedale più idoneo secondo protocolli definiti e un primo intervento medico in caso di: patologie diagnosticate ed ingravescenti; malesseri non ben definiti; piccoli atti medico–chirurgici; diagnostica strumentale semplice. L’orario di effettivo funzionamento copre di norma le 24 ore. Detto provvedimento di fatto è stato richiamato dal citato DCA U00018/2020 ed è perfettamente vigente. 
L’affidamento ai PAT di funzioni di assistenza primaria e in particolare della presa in carico della popolazione cronica all’interno della rete territoriale del Dipartimento di assistenza primaria e del loro monitoraggio anche con device per il telemonitaraggio, dei servizi domiciliari infermieristici e della medicina d’iniziativa, non ha alcuna attinenza con le funzioni attribuite ai PAT.
Tutte queste attività potranno e dovranno essere svolte dalla Casa della salute che dovrà essere attivata dalla direzione generale entro il 31 dicembre 2020 come previsto dal già citato DCA U0018/2020 e che dovrà ovviamente operare in stretto collegamento con tutti i presidi aziendali, ivi compreso il PAT.
A ciò si aggiunga che la politica dell’azienda seguita a concentrarsi sul falso problema degli accessi inappropriati, ma la domanda di salute non mai inappropriata, può esserlo solo la risposta, da parte di un sistema incapace di adeguarsi alle trasformazioni sociali in atto.
Se un paziente è costretto a rivolgersi al Pronto soccorso o al PAT è perché qualcuno dei servizi preposti non ha funzionato ( o non funziona da tempo).
A questo proposito sarebbe il caso di rammentare alla dirigenza della ASL che in base al cronoprogramma allegato alla deliberazione del 12 settembre 2019, n. 849 entro gennaio 2020 avrebbero dovuto potenziare l’assistenza specialistica presso il poliambulatorio e che ciò non è avvenuto. 
Pertanto a mio parere la proposta della direzione generale avrebbe dovuto essere respinta dai Sindaci in modo netto per le motivazioni già esposte. Ma non risulta che ciò sia avvenuto.
In ordine a quanto sopra mi permetto di far presente che forse sarebbe il caso di ricordare ai sigg.ri Sindaci alla presidenza della Conferenza dei Sindaci della ASL Latina quanto segue: 
Il D.Lgs. 229/99 di riforma del servizio sanitario, ha ridisegnato un nuovo modello di relazioni tra Regione, enti locali e aziende sanitarie basato sul pieno coinvolgimento di ciascun livello di governo al processo decisionale e su di una effettiva cooperazione\collaborazione tra ogni attore del sistema grazie alla Conferenza dei Sindaci deve provvedere alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimettere alla regione le relative osservazioni, verificare l’andamento generale dell’attività e contribuire alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione (vedasi anche la L.R. 18/1994). 
Si tratta di una norma fortemente voluta dall’allora ministro Bindi per restituire un ruolo alle comunità locali. 
In sostanza alla Conferenza dei Sindaci viene affidata una funzione di indirizzo politico, lasciando al direttore generale delle aziende sanitarie locali la funzione di gestione. 
A ben riflettere si tratta di un ruolo molto importante. 
Con la locuzione “indirizzo politico” ci si riferisce generalmente alla fissazione di fini ed obiettivi da conseguirsi, una funzione che è propria delle comunità sociali rappresentate appunto dai Sindaci in seno alla Conferenza. 
Desidero ricordare che la prima norma sulla separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione nella gestione della cosa pubblica viene fatta risalire all’art. 3 del D.lgs 29/1993, poi ripreso dall’art.4 del D.lgs 165/2001 secondo cui «Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti».