domenica 31 dicembre 2017

LE NUOVE NORME PE RLO SVOLGIMENTO DELLE VISITE FISCALI E L'ACCERTAMENTO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO PE RMALATTIA

Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre è stato pubblicato il Decreto del dipartimento della funzione Pubblica del 17  ottobre 2017 , n. 206 aon cui è stato approvato il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55 -septies , comma 5 -bis ,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Molte le novità attese.
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.
L’INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.
Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 55 -septies , comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

I 70 ANNI DELLA COSTITUZIONE NEL DISCORSO DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Il Presidente Mattarella ha aperto il suo discorso di fine anno ricordando l'anniversario della Costituzione: 
"Settant'anni fa, nello stesso momento, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica, con il suo patrimonio, di valori, di principi, di regole, che costituiscono la nostra casa comune, secondo la definizione di uno dei padri costituenti.
Su questi valori, principi e regole si fonda, e si svolge, la nostra vita democratica. Al suo vertice, si colloca la sovranità popolare che si esprime, anzitutto, nelle libere elezioni"
E' stato un discorso molto breve, equilibrato e attento al delicato momento con le Camere sciolte e la Nazione chiamata al voto. non è mancato un appello alla serietà dei partiti politici; un pensiero al lavoro, a chi vive nelle zone colpite dal terremoto, dove la ricostruzione è avvenuta con “difficoltà e lacune”; infine una riflessione sui giovani che nel 2018 andranno al voto per la prima volta. 

UN CONFRONTO TRA LA SANITA' DELLA CITTA' DI MALMOE E QUELLA DI LATINA.....

Numbeo è un database online collaborativo che consente agli utenti di condividere e confrontare le informazioni sulla qualità dei servizi.
Ho provato a confrontare la qualità percepita della sanità nella città di Malmoe (Svezia) con quella della città di Latina (Italia).
I risultati non sono confortanti e ci sono almeno tre insufficienze...oltre ad altri dati non soddisfacenti.
Qualcuno dovrebbe riflettere su questo.

sabato 30 dicembre 2017

LA CORTE COSTITUZIONALE DOVRA' TORNARE AD OCCUPARSI DELLO SPOIL SYSTEM DEI SEGRETARI COMUNALI

Dopo i tentativi (non riusciti) della Ministra Madia di cancellare i segretari comunali forse siamo ad una svolta.
Grazie ad un giudice del Tribunale del lavoro di Brescia si torna a parlare dl ruolo dei segretari comunali e della legittimità dello spoil system.
Il giudice di Brescia con una ordinanza del 8 settembre 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina prevista dall’art.99, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n.267 del 2000, in relazione all’art.97 della Costituzione.
Il tutto è avvenuto nell’ambito di un giudizio promosso da un segretario comunale che, vedendosi negata la conferma a seguito del cambio di amministrazione, ha eccepito l’incostituzionalità dell’art. 99, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n.267 del 2000, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., tale Giudice – dopo aver premesso gli attuali approdi della giurisprudenza della Corte costituzionale, come riassunti nella recente sentenza n. 11015 del 2017 della Corte di Cassazione, sez. lavoro (“Questo complesso cammino ha portato il Giudice delle leggi a precisare che le uniche ipotesi in cui l’applicazione dello “spoils system” può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della “apicalità” dell’incarico nonché della “fiduciarietà” della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che tale “fiduciarietà”, per legittimare l’applicazione dell’indicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante” e che “In assenza di tali requisiti, il meccanismo si pone in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto la sua applicazione viene a pregiudicare la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, oltre a comportare la sottrazione al titolare dell’incarico, dichiarato decaduto, delle garanzie del giusto procedimento (in particolare la possibilità di conoscere la motivazione del provvedimento di decadenza), poiché la rimozione del dirigente risulterebbe svincolata dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti”) – ha ritenuto non manifestamente infondata la questione proposta.
Secondo il giudice di Brescia per ricoprire tale incarico non è necessaria la personale adesione agli orientamenti politici di chi l’abbia nominato (ved. Sentenza Corte Costituzionale n. 304\2010 e 34 del 2010). 
Infatti si tratta di nomina discrezionale del Sindaco che, tuttavia, è ben delimitata dalla necessità di attingere ad un Albo (comma 1 art.99 D.Lgs.267\2000) e quindi fra soggetti che hanno dimostrato di avere le competenze tecniche professionali necessarie superando un concorso pubblico;
L’incarico non prevede una stretta collaborazione al processo di formazione dell’indirizzo politico dell’ente;
Il Segretario è una figura tecnico-professionale i cui compiti sono specificatamente enucleati dalla legge in chiave di supporto (di natura tecnica) e collaborazione agli atti emanati\emanandi dagli organi di governo del Comune, in funzione di verifica del parametro di conformità dell’azione dell’ente locale alla legge nonché in particolare al rispetto dei vincoli, anche finanziari, da questa disposti all’operato del Comune. Per quanto concerne la natura della collaborazione che il Segretario è chiamato a fornire all’organo politico, la stessa è per legge limitata alle funzioni “consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta” ed alla ” verbalizzazione” delle riunioni consigliari e di giunta (ved art.97 lettera a D.Lgs.267\2000). In considerazione quindi della sua titolarità di funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e consultiva e della sua posizione di garante del rispetto delle leggi e della regolarità dei procedimenti, non pare che il Segretario comunale rientri nelle figure alle quali, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (ved da ultimo sentenza n.20 del 2016), possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica senza violare i principi di cui all’art.97 
Anche la questione afferente la violazione dell’art.97 Cost. in relazione alla nomina da parte del sindaco non è manifestamente infondata, in considerazione delle funzioni di controllo via via assegnate al Segretario Comunale dalle nuove disposizioni di legge del settore (segnatamente dalla legge n. 109\12 in tema di prevenzione e repressione della corruzione) e del suo ruolo generale di garante della conformità legale, statutaria e regolamentare degli atti dell’ente. Sicché non pare conforme ai principi enucleati dall’art.97 C che il soggetto deputato a tale ruolo possa essere nominato dal soggetto politico i cui atti egli è chiamato a vagliare e venga posto, altresì, alle sue dipendenze funzionali”.
Io avrei aggiunto anche il fatto che proprio di recente il legislatore ha affidato ai segretari comunali ruoli importanti come quello di responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e della privacy. 
Già in precedenza altre volte la Corte costituzionale è stata chiamata ad occuparsi del problema, ma questa volta sembra che la questione sia stata ben posta per cui dobbiamo attendere l'esito della discussione.

NUOVA PROROGA PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN

L'attuazione in Italia della Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE dopo tanti anni appare un miraggio.
I parlamentari nel corso del dibattito per l'applicazione della legge di bilancio 2018 si sono ricordati anche delle concessioni di commercio su aree pubbliche così i commi commi 1180 e 1181 inseriti dalla Camera dei deputati, recano disposizioni  con particolare riferimento alla proroga al 31 dicembre 2020 del termine per le concessioni e a modalità specifiche di assegnazione per alcuni soggetti.
In particolare il comma 1180 proroga al 31 dicembre 2020, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.
L’articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016 aveva disposto la proroga delle concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018.
Il comma 1181 dispone invece che le amministrazioni interessate prevedano specifiche modalità di assegnazione per coloro che nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del D.lgs. 59/2010.
Nel Dossier del Senato giustamente viene sottolineato come  il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno. La Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale». 
Il D.Lgs. n. 59/2010 (attuativo della citata direttiva), pertanto, ha previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La stessa disposizione, tuttavia, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»). 
Il legislatore nazionale, all'art.16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 – in conseguenza di quanto previsto dal sopra ricordato art. 14 – ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, prevedendo che le autorità competenti – nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» – debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi». Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.
Il comma demanda alla Conferenza Unificata di provvedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa di cui all’articolo 70 del D.lgs 59/2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
In applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie. Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRADUATORIE ED ASSUNZIONI NELLA P.A.

L'articolo 1, comma 1148 (Proroga dei contratti di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni) della legge 205/2017, la legge di bilancio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 302/2017  estende di un anno la facoltà delle pubbliche amministrazioni di utilizzare contratti di collaborazione.
In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2018 »;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2018;
f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
Inoltre l'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cd. Testo unico del pubblico impiego), inseritovi dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 75 del 2017 con cui veniva previsto  che "È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale". posticipa al 1° gennaio 2019 tale divieto.

IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) PER L'ANNO 2018

Sul Supplemento ordinario n. 64 della G.U. n. 303 del 30 dicembre è stato pubblicato il DPCM  28 dicembre 2017. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018  che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento. 
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni: 
1. Comunicazione Rifiuti 
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio. 
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

SOLO 120 MILIONI PER TUTTE LE PROVINCE ITALIANE PER L'ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE

L' Articolo 1, commi 1076-1078 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) trattano del  finanziamento dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.
In particolare i commi citati  autorizzano una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.
Si tratta di somme assolutamente inadeguate per rimettere in sesto una rete viaria oramai in precarie condizioni a causa dell'abbandono di questi ultimi anni, da quando cioè il governo Renzi ha sottratto le risorse alle regioni.
Occorre ricordare che alle strade vere e proprie occorre aggiungere anche i ponti che sono quasi tutti ammalorati e pericolosi.
Per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizzando una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
Il comma 1077 prevede l’emanazione di un decreto del MIT, entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede Conferenza Stato Città e Autonomie locali, finalizzato alla definizione di criteri e modalità per l’assegnazione ed eventuale revoca delle predette risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. Con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
Il comma 1078 prevede che le province e le città metropolitane certifichino l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).
La legge 56/14 ha assegnato alle Province (commi 51-53) e alle Città metropolitane (comma 44), quali enti con funzioni di area vasta, l’esercizio di determinate funzioni fondamentali, tra le quali, la costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (comma 85).

venerdì 29 dicembre 2017

PUBBLICATO IL RENDICONTO DELLA REGIONE LAZIO: IN NETTO MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE DELL'INDEBITAMENTO

Sul BUR n. 105 del 30 dicembre è stato pubblicata la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 12 con cui è stato approvato il  Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2016.
La situazione dell'indebitamento è in fase di netto miglioramento anche grazie ai pesanti interventi fatti sulla sanità.
Nella relazione di accompagno si legge che, negli ultimi anni, la Regione ha intrapreso un percorso volto alla semplificazione del portafoglio derivati che intossicavano il bilancio.
Come si può vedere dal grafico la situazione è molto cambiata. 
In particolare: 
- nell’agosto 2013 sono stati chiusi entrambi i derivati di tasso esistenti sulla posizione BF04D; 
- nel giugno 2014 sono stati chiusi i derivati di tasso in essere con JP Morgan (1/4 Sanim + mirror swap su BV03D); 
- nel giugno 2015 è stato chiuso il derivato di tasso in essere con Citi su BF01D; 
- nel dicembre 2015 è stato chiuso lo swap di ammortamento in essere con Citi su BF01D e parzialmente quello in essere su BF04D; 
- nel dicembre 2016 è stato chiuso integralmente lo swap di ammortamento in essere con Citi su BF04D.
BURL 105/2017

IL RAPPORTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULLA ATTIVITA' IN TEMA DI SICUREZZA ALIMENTARE

La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute  ha pubblicato il rapporto sulla  "Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia Anno 2016"
Come si può leggere nel rapporto il numero degli accertamenti è stato in leggera riduzione e la ripartizione a livello nazionale non è omogenea.
Come si può vedere dal grafico i maggiori casi di non conformità derivano dagli alimenti di origine animale, ma questo potrebbe essere anche dovuto al lavoro degli Istituti zooprofilattici Sperimentali che sono molto attenti su questa tipologia di prodotti, mentre più scarse sono ancora ad esempio le analisi sui residui sugli alimenti di origine vegetale. 
Qui trovate il link per leggere l'intero rapporto:

IL RIEPILOGO DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ecco in sintesi come spenderà i nostri soldi il Ministero della salute per l'anno 2018.
Una quota molto elevata pari ad € 2.379.234.567 se ne andrà per il funzionamento del ministero (tra l'affitto dello stabile all' EUR, nonché di altre sedi non di proprietà, gli stipendi del personale e le varie spese di utenze, cancelleria ecc.
Poche le spese per gli interventi : solo € 187.159.270.
Anche per le spese in conto capitale e per gli investimenti si spenderà poco.
Il tutto per un totale di € 2.441.111.210.
Il Servizio sanitario nazionale deve essere rivisto, ma anche l'organizzazione del Ministero che è divenuta molto costosa....

IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Un numero veramente pesane quello del 29 dicembre della Gazzetta ufficiale che ha come supplemento importante la legge 27 dicembre 2017, n. 205:  "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per i triennio 2018-2020.
Una legge che formalmente è composta di soli 19 articoli, ma l'art. 1, oggetto come sempre di un maxiemendamento della maggioranza è composto di ben 1181 commi nei quali, come spesso accade ai governi deboli, è stato messo di tutto, pur di acchiappare voti a destra e a manca.
Alcuni ministri affermano di non sapere nulla di alcuni emendamenti dell'ultima ora, altri tacciono.
Come sempre ci sono cose buone e utili, ma molte sono dichiaratamente regali dell'ultima ora (in tutti i sensi), dato che la legislatura è stata chiusa poche ore dopo.
In parte già ho accennato al contenuto di alcuni commi che interessano da vicino gli enti locali o la sanità,  ma l'approfondimento proseguirà in questi giorni.
Ancora una volta, nonostante i moniti della UE, si è perduta l'occasione per ridurre il debito pubblico disperdendo tra mille rivoli i nostri soldi....
QUI TROVATE IL TESTO


UN NUOVO ORGANISMO DEL MEF PER TENERE SOTTO CONTROLLO L'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Sulla gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze datato 23 novembre 2017, n. 207, recante il Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
In sostanza vengono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato Osservatorio, istituito dall'articolo 2, comma 16, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali.
L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

LE NUOVE TABELLE CON I COSTI CHILOMETRICI ELABORATI DALL'ACI

Come ogni anno sul Supplemento ordinario n.63 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate con le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI ai sensi dell' Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.Sul sito dell'ACI il servizio Fringe benefit permette di accedere alle tabelle che comprendono le tariffe predisposte dall' ACI, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e valide per l' anno successivo. 
Sono utilizzate per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

LA SANITA' E IL DISAGIO ECONOMICO DEL MERIDIONE

Da quanto si rileva dall'ultimo rapporto del CREA Sanità di TOR VERGATA curato dal prof. Federico Spnadonaro persiste una quota rilevante di disagio (economico) associato alle spese sanitarie, che coinvolge approssimativamente il 5,7% dei nuclei familiari, e aumenta soprattutto nel Sud del Paese (8,4% delle famiglie), seguito dal Centro (4,8%) e dal Nord (4,4%).

Sebbene rispetto all’anno precedente si sia assistito ad una riduzione del fenomeno, il miglioramento ha interessato soprattutto le Regioni del Centro (da 6,5% a 4,8%) e del Nord (da 4,6% a 4,4%), mentre nel Sud è sensibilmente aumentato passando dall’8,3% all’8,4%. Si conferma che il disagio ha a che fare essenzialmente con l’aspetto geografico, rimanendo un problema (sempre più) tipico del meridione

LA SPERANZA DI VITA IN BUONA SALUTE DELLE ITALIANE E DEGLI ITALIANI

L'Italia ha un'aspettativa di vita alla nascita di 85,0 anni per le donne e di 80,6 per gli uomini, risultando uno dei paesi più longevi del mondo.
La speranza di vita residua a 65 anni è di 18,9 anni per gli uomini e di 22,22 per le donne; in questo caso è maggiore di un anno rispetto alla media europea.

Però  anche se in Italia si vive di più che negli altri Paesi, non si vive meglio. 
La speranza di vita in buona salute alla nascita in Italia si attesta a 58,2 anni, e quella a 65 anni è pari a 13,7 anni per gli uomini e 14,1 per le donne, contro una media EU maggiore, e pari rispettivamente a 14,4 e 15,8 anni. 
Sempre a 65 anni la speranza di vita in buona salute è di 7,8 anni per gli uomini e 7,5 per le donne, a fronte di una media europea di 9,4 anni per entrambi i sessi (Rapporto CREA 2017)

giovedì 28 dicembre 2017

LA GLOBALIZZAZIONE HA CREATO UN DIVARIO SEMPRE PIU' AMPIO TRA POVERI E RICCHI

Sul quotidiano "L'osservatore romano" del 28 dicembre è apparso un lungo articolo di Giuseppe Fiorentino in cui si afferma  che la globalizzazione senza regole ha ulteriormente arricchito le multinazionali che hanno pagato meno la mano d’opera, ha impoverito le classi medie storiche dei paesi occidentali e ha comunque relegato ai margini i lavoratori dei cosiddetti paesi emergenti. 
Il risultato è che in questi ultimi anni il divario tra poveri e ricchi si è ulteriormente allargato, tanto che oggi solo 8 uomini posseggono 426 miliardi di dollari, la stessa ricchezza della metà più povera del pianeta, ossia 3,6 miliardi di persone.

LA FINE DELLA LEGISLATURA E LE NUOVE ELEZIONI

Con un secco comunicato in data 28 dicembre apparso sul sito del Quirinale viene riferito che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Subito dopo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, si è recato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per comunicare il provvedimento di scioglimento delle Camere.
Immediatamente dopo il Governo si è riunito ed ha deciso che le elezioni si terranno il 4 marzo.
Finalmente il popolo sovrano potrà votare per scegliere il governo.
A questo punto è aperta ufficialmente la campagna elettorale che sarà senza dubbio molto dura e senza esclusione di colpi anche perchè i concorrenti sono molti e l'esito incerto con tre poli irriducibilmente conflittuali tra loro.
Sulle elezioni politiche pende anche il ricorso di "Attuare la costituzione" sul famigerato "Rosatellum" ed è attesa una decisione della Corte costituzionale.
A questo si aggiunge il fatto che sempre nel 2018 si dovranno tenere le elezioni amministrative in molti comuni e quindi il Governo dovrà decidere se fissare una data unica per le elezioni anche per risparmiare soldi o fissare una data diversa.
Ma nel 2018 ci sono anche le elezioni regionali in alcune regioni: lazio, Lombardia, Friuli venezia Giulia e Molise; anche in questo caso la data potrebbe essere accorpata a quella delle elezioni politiche e questo sarà un altro elemento di incertezza.

SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE DELL' ANCI PER LE BATTAGLIE VINTE SULLA LEGGE DI BILANCIO 2018

In un suo lungo comunicato pubblicato sul sito web dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani il presidente dell'ANCI  Antonio Decaro, a proposito dell'approvazione della legge di Bilancio ha dichiarato che è stata vinta la battaglia per ridurre il  vincolo del Fondo dei crediti di dubbia esigibilità (FDCE)  (l’accantonamento passa dal 70 al 75% non al previsto 85%) è misurabile in circa 300 milioni, la quota di risorse oggetto di perequazione inizialmente prevista al 55 per cento, è portata al 45 per cento. 
Poi, ha aggiunto Decaro è stato confermato il contributo Imu Tasi per il ristoro del minor gettito, pari a 300 milioni; è prorogata la possibilità di utilizzare liberamente i risparmi, per la spesa corrente, derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, e le spese di progettazione rientrano tra quelle finanziabili dai permessi a costruire. 
I tempi dei piani di riequilibrio finanziario, della massima importanza per prevenire più gravi difficoltà, sono stati rimodulati fino a 20 anni.
Significative modifiche alla legge di bilancio sono state ottenute anche per specifiche categorie di enti per i quali Decaro ha rivendicato di aver dato battaglia in tutte le occasioni utili: i piccoli Comuni, oltre il 70 per cento del totale dei Comuni italiani, e le 14 Città metropolitane, nate da poco e ancora in attesa di poter espletare la funzione per cui sono state istituite. “Sono stati destinati 10 milioni di euro annui per la legge sui piccoli comuni. 
Per il servizio di tesoreria sarà possibile il ricorso a Poste italiane, con il supporto finanziario di Cassa depositi e prestiti. 
Il turn over del personale passa al 100 per cento per tutti i Comuni con meno di cinquemila abitanti. 
È stato aumentato il contributo per le fusioni di Comuni e rinviato a fine 2018 l’obbligatorietà per la gestione associata. 
È stato ulteriormente semplificato il Dup. 
Turn over al 100 per cento anche per le Città metropolitane che come le Province si vedono considerevolmente aumentato il contributo aggiuntivo per il 2018.
Ancora per gli investimenti Decaro ha affermato che  “Oltre ai 250 milioni per il bando aree degradate e gli 850 in tre anni per la messa in sicurezza del territorio, che vanno in aiuto dei Comuni non capoluogo ci sono i cento milioni per progetti di mobilità sostenibile, i 288 milioni per misure di efficientamento energetico, la conferma del contributo da 75 milioni per il trasporto disabili, i 30 milioni per il fondo di progettazione degli enti locali e l’istituzione del fondo da 5 milioni per effettuare demolizioni di manufatti abusivi. 
Nel capitolo investimenti non si può sottovalutare che è stato risolto il problema degli incentivi per le funzioni tecniche nel tetto dei trattamenti accessori del personale, che rientrano nelle spese di investimento".

LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI NELLA LEGGE DI BILANCIO

I Commi 543-548 dell'art. 1 della legge di bilancio dello Stato per l'esercizio 2018 prevedono norme per il contenimento dei rifiuti (anche in mare) prevedendo finalità aggiuntive allo specifico Fondo per la riduzione dei rifiuti che viene incrementato di 250.000 euro.
Viene introdotto il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432 (comma 545). Tale divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, comunque, previa notifica alla Commissione europea (ai sensi della direttiva 2015/1535/UE). La norma prescrive inoltre che è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi. Viene inoltre introdotto il divieto di commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche. Tale divieto si applica dal 1° gennaio 2020 (comma 546).

I DISTRETTI DEL CIBO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

L'Articolo 1, comma 499 della legge di bilancio per l'esercizio 2018 dello Stato, modificato dalla Camera dei deputati, contiene una opportunità per molte aree.
Nascono i distretti del cibo volti a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento") e sostituendo la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità

UNA APERTURA PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il comma 454 della legge di Bilancio dello Stato per l'esercizio 2018 approvata dalle Camere ma non ancora promulgata e pubblicata stabilisce che:  "all'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono inserite le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,»",
Dal dossier predisposto dagli uffici si legge che la disciplina finora vigente prevedeva che la suddetta spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non dovesse superare per ciascun anno del periodo 2010-2020 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento. Qualora non sia rispettato tale parametro, la regione si considera egualmente adempiente qualora abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa per il personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 del parametro. La novella di cui al presente comma 454 specifica che nella nozione suddetta di graduale riduzione rientra anche l'ipotesi di una variazione pari allo 0,1 annuo.
L'adempimento in esame rientra tra quelli necessari ai fini del riconoscimento di una quota del finanziamento (a carico dello Stato) del Servizio sanitario regionale.
Ai fini del calcolo in esame, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presti servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Sempre ai fini in oggetto, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati - relativi ad anni precedenti - derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010-2020, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono in ogni caso fatte salve - e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010-2020 - le spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti europei o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Un piccolo passo avanti, ma importante perchè si vada verso la ripresa del SSN tenendo presente che si tratta di servizi alla persona e che quindi richiedono personale qualificato e, auspicabilmente con contratto a tempo indeterminato con l'azienda sanitaria che eroga le prestazioni.

mercoledì 27 dicembre 2017

COME UTILIZZARE I CONTRIBUTI DEL 5X1000: IL COMUNE DI SABAUDIA PENSA AGLI ANZIANI

Il 17 e il 18 luglio scorsi pubblicavo su questo blog due articoli dedicati alla legge n. 266/2006 grazie alla quale è stata prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille delle trattenute IRPEF alle attività sociali svolte dal Comune di residenza stabilendo generalmente che le somme raccolte con il 5 per mille saranno destinate per finanziare e possibilmente ampliare le attività svolte nel campo sociale, in particolare per il sostegno alle famiglie con minori a carico, in condizioni di gravi difficoltà socio-economiche.
Com'è noto gli importi accreditati a titolo di 5 per mille dell’IRPEF sono pubblicati annualmente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 
I comuni destinatari delle quote del 5 per mille sono tenuti all'obbligo di rendicontazione utilizzando apposito modello reso disponibile dalle Amministrazioni competenti all'erogazione delle somme,
Il rendiconto delle quote del 5 per mille deve essere firmato dal Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di revisione economico – finanziaria e corredato da una relazione, sottoscritta dal predetto Responsabile dei servizi sociali che illustri, nel dettaglio, quanto riportato nel modello di rendiconto. 
Purtroppo fino ad oggi molti comuni non rendono conto di come spendono i soldi, per cui è positiva l'iniziativa del Comune di Sabaudia che con un comunicato apparso sul sito istituzionale informa che quest'anno grazie al 5x1000 i volontari dell’ANC, guidati da Enzo Cestra, offriranno un aiuto a tutti coloro che essendo soli o costretti a letto non possono recarsi nei negozi per l’acquisto di generi alimentari o medicinali.
Basterà contattare il personale volontario al numero verde 803555 della sala operativa della Protezione Civile regionale oppure il numero 3386888242. Un equipaggio dell’ANC, a bordo del mezzo in dotazione, si recherà a casa delle persone che hanno bisogno di aiuto, preleveranno la lista delle cose da acquistare e poi consegneranno il tutto a domicilio.
Invece, la sera del 31 dicembre dalle ore 23 fino alle 4 del primo gennaio 2018, dopo lo scambio degli auguri sotto la torre del Comune di Sabaudia con le pattuglie in servizio, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri resteranno a disposizione di carabinieri e vigili del fuoco con il loro mezzo munito di modulo antincendio per collaborare in caso incendi causati dai botti di fine anno.
In questo modo senza dubbio i cittadini saranno invogliati l'anno prossimo a donare il loro 5x1000 al Comune per nuovi progetti. 

FINITA LA LEGISLATURA: AUMENTATE LE LEGGI APPROVATE CON IL VOTO DI FIDUCIA

FONTE OPENPOLIS
Il sito web "Openpolis" ha dedicato ampio spazio all'analisi del voto nella XVII legislatura.
Con la legge di bilancio il governo Gentiloni arriva a 31 voti di fiducia
È l’undicesima volta che l’attuale esecutivo utilizza questo strumento per l’approvazione finale in entrambi i rami del parlamento. In totale si conta una media di 2,58 voti di fiducia al mese. Si tratta del dato più alto fra i 3 governi della XVII legislatura. 
In vista della pausa natalizia il governo ha concluso l’approvazione della legge di bilancio alla camera. Dopo le modifiche apportate in commissione bilancio, l’aula di Montecitorio ha votato la questione di fiducia posta dall'esecutivo Gentiloni. 
Poi il testo è tornato al Senato dove è stato approvato nuovamente con la fiducia.
Con quella di ieri sono 31 le fiducie poste su disegni di legge in discussione dal governo guidato da Paolo Gentiloni, 13 alla camera e 18 al senato. 
Dal giorno del giuramento dell’attuale esecutivo, sono state utilizzate in media 2,58 volte al mese, dato più alto della XVII legislatura.
Secondo gli autori dell'articolo di Openpolis però l’elemento più interessante sembra un altro. 
Il 15,49% delle leggi del governo Gentiloni è stato approvato con 2 o più voti di fiducia, coinvolgendo quindi entrambi i rami del parlamento almeno una volta. 
 Anche qui si tratta del dato più alto fra i 3 governi che si sono succeduti dal 2013 a oggi.
Quando si allarga l’inquadratura anche ai governi Letta e Renzi, si vede che in totale nella XVII legislatura sono state approvate e votate 107 questioni di fiducia. 
Dunque il 30,23% delle 354 leggi pubblicate in gazzetta ufficiale ha necessitato di almeno un voto di fiducia.

IN SALITA LA SPESA DEI COMUNI PER IL WELFARE

FONTE: ISTAT
L'ISTAT con un proprio comunicato in data del 27 dicembre conferma anche per il 2015 la tendenza alla ripresa della spesa per il welfare locale dei Comuni, singolarmente o in forma associata. L'incremento è dello 0,2% rispetto al 2014, anno in cui era stata registrata una crescita dello 0,8%, dopo un triennio di flessione.
Nel 2015 la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, ammonta in volume a circa 6 miliardi 932 milioni di euro, corrispondenti allo 0,42% del Pil nazionale.
La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a 114 euro a livello nazionale e rimane invariata dal 2013 al 2015.
Al Sud la spesa pro-capite è decisamente inferiore rispetto al resto d'Italia: da 50 euro pro-capite si passa a valori superiori a 100 euro annui in tutte le altre ripartizioni, con un massimo di 166 euro per il Nord-est.
Il 38,5% delle risorse è destinato alle famiglie con figli, il 25,4% ai disabili, il 18,9% agli anziani, il 7% al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, il 4,2% agli immigrati e lo 0,4% alle dipendenze. Il rimanente 5,6% della spesa sociale dei comuni è assorbito dalle spese generali, di organizzazione e per i servizi rivolti alla "multiutenza".
Negli ultimi 10 anni la spesa è aumentata del 20,7% e si è gradualmente modificata l'allocazione delle risorse fra le categorie dei beneficiari: è rimasta invariata la quota di spesa rivolta alle famiglie con figli; è aumentato il peso delle risorse destinate a disabilità e immigrati; si è ridotto il peso dei servizi per gli anziani e, in minima parte, quello dei servizi e dei contributi rivolti a povertà, disagio adulti e senza fissa dimora.

martedì 26 dicembre 2017

PORTATO A 113.396 MILIONI DI EURO IL FSN...MA DOVE E' FINITO L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE ?

La legge di bilancio dello Stato per il 2018 all' articolo 1, comma 435 (Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard)  dispone un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato finalizzato ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.
Ancora siamo lontani dalle somme attese e molti cittadini saranno costretti anche nel 2018 a tirare fuori i soldi di tasca propria per avere una assistenza adeguata, ma moltissimi che non hanno capacità economica saranno costretti a rinunciare alle cure...ma dove è finito l'art. 32 della Costituzione ?
La norma è finalizzata, in particolare, a valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del SSN del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e ad attenuare, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, gli effetti finanziari correlati alla disposizione prevista dal comma 2 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fissa come limite massimo per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 
Gli importi dell’incremento sopra indicato sono pari a 30 milioni nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni a decorrere dal 2026. Si ricorda che il livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, ai sensi del co. 392, art. 1, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stato rideterminato in diminuzione, a 113.000 milioni per il 2017 e a 114.000 milioni per il 2018, rispetto a quanto indicato nell'Intesa Stato- regioni dell'11 febbraio 2016 che a sua volta aveva già ridotto tale livello a 113.063 milioni per il 2017 e 114.998 milioni per il 2018. 
Successivamente, il decreto 5 giugno 2017 ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale, stabilendo ulteriori riduzioni, pari a 423 milioni per il 2017 e 604 milioni di euro per il 2018, a causa del mancato contributo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica. 
Pertanto, il Fondo sanitario nazionale nel 2018 risulta pari a 113.396 milioni di euro. 
La copertura è prevista a valere sulla dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

NUOVE NORME PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI COMUNI

Il comma 361 della legge di Bilancio 2018 (inserito dalla Camera), novellando l’art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. 289/2002, dispone – anche a seguito del comma 353, che ha previsto la possibilità di esercizio delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro - che: 
  • l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali (di cui rimane ferma l’apertura a tutti i cittadini) deve essere garantito, (sempre sulla base di criteri obiettivi), in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più, indistintamente, a tutte le società e associazioni sportive);
  • la gestione degli impianti sportivi (nei casi in cui l’ente territoriale non intenda farlo direttamente) è affidata in via preferenziale (sempre sulla base di convenzioni), oltre che (come a legislazione vigente) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più a “società sportive dilettantistiche”);
  • le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione - ora in via preferenziale - di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (sempre compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari). 
Dunque, di fatto, si introduce ora la possibilità che tali impianti possano essere messi a disposizione, seppure in subordine, di tutte le società e associazioni sportive (e non più solo delle dilettantistiche).

La legge di bilancio 2018 prevede l'erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma e un Fondo per le vittime dell'amianto

Finalmente i commi 186 e 187 della legge di bilancio dello Stato 2018 prevedono l’erogazione, anche per gli anni 2018 e - come aggiunto dalla Camera - 2019 e 2020, della prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma, già prevista fino al 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, a valere sulle disponibilità residue di cui al decreto MLPS-MEF del 4 settembre 2015 che ha determinato la somma da erogare in 5.600 euro per ciascun malato. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi. Un decreto MLPSMEF, su proposta dell’INAIL, dovrà definire la nuova misura - e modalità di erogazione della stessa - in base alle disponibilità accertate.
Il comma 188 modifica la disciplina del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a séguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti. 
La novella specifica che rientrano nell'àmbito di intervento del Fondo anche i risarcimenti del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidati con verbale di conciliazione giudiziale - oltre che, come già previsto, quelli liquidati con sentenza esecutiva -. 
Molto importante dal punto di vista della prevenzione il comma 189 dispone un incremento, nella misura di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, della dotazione del Fondo (generale) per le vittime dell'amianto istituito presso l'INAIL - con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - e prevede che, per il triennio 2018-2020, non si applichi l’addizionale sui premi assicurativi INAIL a carico delle imprese, relativamente ai settori delle attività lavorative che comportano l’esposizione all’amianto.

LA PAROLA FINE AGLI ABUSI EDILIZI ?

I commi 26 e 27 della legge di bilancio 2018, approvata in tera lettura dal senato il 23 dicembre  un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive.
La norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo.
L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
L’art. 1, commi 460 e 461 della legge di bilancio 2017 (L. 232/16) destina, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, a interventi riguardanti tra l’altro la demolizione di costruzioni abusive.
Il comma 27 è volto poi all’istituzione, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure di cui al comma precedente, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi.
È prevista inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale.

CHI PARCHEGGIA AL POSTO DI UNA CONCESSIONE PER DISABILI RISCHIA UNA CONDANNA PENALE....

Per la Cassazione se lo spazio è assegnato direttamente a un disabile si incorre nel reato ex art. 610 c.p. "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa  è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni e non nella sanzione del Codice della Strada...Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale"
Questo è in sintesi il succo della Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione V, n. 177944/2017.
Secondo la Corte se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide; ma quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. 
Nella fattispecie l'imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l'autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l'aveva fatto per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà ma aveva parcheggiato l'autovettura la mattina, prima delle 10.40, lasciandovela fino alla notte e quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno serale nella propria abitazione. Tanto che, solo alle 2.00, l'autovettura veniva rimossa ma coattivamente dalla polizia locale.
Pertanto prestino attenzione tutti quelli che quasi per abitudine parcheggiano sui posti riservati ai disabili e nei quali è espressamente indicato il numero della concessione dell'avente diritto.

lunedì 25 dicembre 2017

NEL 2018 SI VOTERA' ANCHE IN MOLTI COMUNI

Mentre molti parlano delle elezioni politiche, non dimentichiamo che nella primavera del 2018 si voterà anche nei Comuni. 
Sono ben 763 Comuni in tutta Italia.
Nel solo Lazio, per il momento sono interessati al voto 43 Comuni, ma potrebbero aumentare nel caso in cui venisse sciolto il Consiglio comunale prima del 24 febbraio.
  • Si tratta di 14 Comuni in provincia di Frosinone: Amaseno, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Torrice, Villa Latina, Villa Santa Lucia;
  • In provincia di Latina sono sei Comuni: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Formia, Lenola e Sonnino;
  • In provincia di Rieti i comuni al voto sono solo tre: Belmonte Sabina, Borgorose e varco Sabino;
  • In provincia di Roma sono 15: Affile, Anzio, Cerreto laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano nel lazio, Magliano romano, Morlupo, Pomezia, Roccagiovane, Sacrofano, San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone e Velletri;
  • In provincia di Viterbo infine sono solo 5 Comuni: Sutri, Valentano, Vignanello, Viterbo.
Come si vede ci sono molti Comuni importanti e molto popolosi  (Aprilia è una delle città più popolose del Lazio) e non mancheranno le sorprese dell'ultima ora....

UNA SENTENZA DEL TAR IN MERITO ALL'ONERE DELLA PROVA NEL CASO DI ABUSI EDILIZI

Con una sentenza molto articolata il TAR Campania , Napoli,  Sez. VIII  n. 5092 del 31 ottobre 2017 ha fornito indicazioni per l'onere della prova della data di realizzazione nel caso di abuso edilizio.
Le argomentazioni del TAR sono state le seguenti:
Ben conosce e condivide il Collegio il predominante orientamento giurisprudenziale secondo cui è il proprietario o il responsabile dell'abuso assoggettato a ingiunzione di demolizione che ha l'onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta, con riferimento a epoca anteriore alla c. d. legge "ponte" n. 761 del 1967, che ha imposto l'obbligo generalizzato di previa licenza edilizia per le costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano, come quella di parte ricorrente (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 19-10-2016, n. 4774; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 15/06/2016, n. 391; T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 27-11-2014, n. 6118; Cons. St., sez. IV, 6 agosto 2014 n. 4208; Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2014, n. 3414).
Al tempo stesso, tuttavia, si deve ammettere un temperamento nel caso in cui, da un lato, il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967 elementi non implausibili e, dall'altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio (Cons. Stato Sez. VI, 18-07-2016, n. 3177), stante comunque il dovere dell'autorità che adotta l'ingiunzione di demolizione di verificare in maniera adeguata la sussistenza dei presupposti dell’esercizio del potere sanzionatorio.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha sostenuto che il terreno è pervenuto per donazione a suo marito Francesco Massaro in data 26.8.1966 e che subito dopo è iniziata la realizzazione dell’immobile oggetto del provvedimento demolitorio, in modo che l’opera sarebbe stata edificata ante 1.9.1967.
A sostegno di tale tesi è stato allegato l’atto di donazione; risulta, inoltre, che nel 1980 l’opera era stata sicuramente realizzata, tanto è vero che ha usufruito dei contributi per la ricostruzione post sisma ex lege n. 219/1981; risulta, altresì, una dichiarazione di atto notorio attestante che l’immobile è stato realizzato ante 1967, così come un scrittura privata tra tutte le parti aventi causa dagli originari proprietari del 30.6.2014, che ha attestato l’inizio della costruzione dopo la donazione (anche se non riporta il periodo di inizio lavori).
Queste evidenze istruttorie, seppure non sono idonee a comprovare in modo certo la realizzazione delle opere ante 1967, sono degli elementi indiziari che suffragano la tesi di parte ricorrente, facendola apparire come non implausibile.
Dall’altra parte, il Comune non ha, invece, apportato nessun elemento di alcun genere a sostegno della tesi posta a base dell’ordinanza di demolizione, e cioè che l’immobile sarebbe stato costruito dopo l’entrata in vigore della cosiddetta legge Ponte, limitandosi a sostenere che l’onere di provare la data delle opere incombe sul privato. Non ha infatti evidenziato, nemmeno in sede di istruttoria procedimentale, alcuna risultanza da cui dedurre l’effettuazione di lavori successivi al 1967.
In tale contesto di totale assenza di elementi istruttori da parte del Comune, il Collegio ritiene di doversi orientare in conformità dell’orientamento suindicato, che onera l’amministrazione di verificare i presupposti dell’ordine demolitorio, ed è quindi dell’avviso di doversi pronunciare in favore dell’accoglimento del ricorso, in quanto l’ordine di demolizione non poteva essere adottato in base alle sole risultanze emerse in sede procedimentale.
Tra l’altro è ben plausibile che a distanza di moltissimo tempo dalla realizzazione delle opere il privato, che è spesso soggetto diverso da quello che ha posto in essere i lavori, abbia difficoltà a comprovare esattamente la data di realizzazione degli immobile, potendo apportare solo elementi indiziari.
Questo contemperamento sul versante dell’onere della prova appare, inoltre, coerente e opportuno nell’ambito di in un contesto normativo e giurisprudenziale che individua la repressione dell'abuso edilizio come manifestazione di attività strettamente vincolata, non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, e che non prevede un obbligo di motivazione circa l’interesse pubblico alla repressione, neanche nel caso in cui sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso.
4) Nel terzo motivo di ricorso parte ricorrente ha richiamato la tesi secondo cui, in caso di decorso di un notevole lasso di tempo tra la realizzazione delle opere abusive e l’esercizio del potere repressivo, l’amministrazione avrebbe l’obbligo di motivare la sanzione demolitoria evidenziando la sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla demolizione.
Il motivo è infondato.
Sul punto il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907), e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cons. Stato, VI, 31 maggio 2013, n. 3010; Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2781).
In particolare, nel caso di abusi edilizi vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, che confida nell’omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza. In questi casi il fattore tempo non agisce quindi in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse (Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907; Cons. Stato, IV, 4 maggio 2012, n. 2592).
5) Il ricorso appare fondato anche per quanto riguarda il provvedimento di sospensione lavori del Genio Civile in quanto lo stesso, per come è stato formulato e per l’istruttoria effettuata, si presenta come atto conseguenziale all’ordine di demolizione che è venuto meno in seguito all’accoglimento del presente ricorso sul punto.
6) Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto nei termini indicati.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione delle oggettive possibili incertezze interpretative in ordine alla spettanza dell’onere della prova sulla data di realizzazione dei manufatti privi di titolo abilitativo edilizio, il Collegio ritiene sussistano seri ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

ESPOSTO A ROMA PER LA PRIMA VOLTA IL CARTONE DI PICASSO PER L'ARAZZO ESPOSTO ALL'ONU

Dopo la mostra alle Scuderie del Quirinale dedicata a Picasso e l'esposizione del sipario per il balletto Parade alla Galleria Barberini, ora è la volta di Guernica.
Dal 18 dicembre al 5 gennaio 2018 la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani ospiterà l'esposizione "Guernica, icona di pace", dedicata al cartone realizzato da Pablo Picasso e raffigurante la sua opera capolavoro, da cui è nato l'arazzo esposto all'ingresso della sala del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
L'esposizione è stata inaugurata dal Presidente del Senato, Pietro Grasso, giovedì 14 dicembre.
L'idea espositiva parte da una lunga ricerca fatta dalla storica dell'arte Serena Baccaglini che, nel corso dei suoi studi dedicati al grande artista spagnolo, scoprì una eccezionale collaborazione a tre - frutto di una altrettanto eccezionale amicizia - tra Pablo Picasso, Nelson Rockefeller, uno dei più grandi mecenati del Novecento, e l'artista Jacqueline de la Baume Durrbach, che ricreò, tessendolo, il dipinto di Guernica mediante l'antica arte dell'arazzo.
Il cartone, di proprietà della famiglia Durrbach - dopo l'esposizione a Praga (2011-12), a San Paolo in Brasile (2014) e a Wròclaw (2014) - viene esposto per la prima volta in Italia, ricevendo accoglienza istituzionale dal Senato della Repubblica che, in prossimità delle celebrazioni per i Settanta anni della Costituzione italiana, ospita l'opera - non solo per l'alto valore artistico - ma anche per l'indubbio tributo universale che il dipinto offre alla democrazia, alla libertà e alla pace, valori fondanti della Carta Costituzionale.
Al termine dell'esposizione in Sala Zuccari, il cartone sarà ospitato dal 12 gennaio al 28 febbraio 2018 a Pieve di Cento (Bologna), nel museo MAGI '900, museo delle eccellenze storiche ed artistiche, che è anche il mecenate dell'intera esposizione dell'opera in Italia.
L'opera potrà essere visitata ancora il 28 e il 29 dicembre e poi da 2 al 5 gennaio