sabato 30 dicembre 2017

SOLO 120 MILIONI PER TUTTE LE PROVINCE ITALIANE PER L'ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE

L' Articolo 1, commi 1076-1078 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) trattano del  finanziamento dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.
In particolare i commi citati  autorizzano una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.
Si tratta di somme assolutamente inadeguate per rimettere in sesto una rete viaria oramai in precarie condizioni a causa dell'abbandono di questi ultimi anni, da quando cioè il governo Renzi ha sottratto le risorse alle regioni.
Occorre ricordare che alle strade vere e proprie occorre aggiungere anche i ponti che sono quasi tutti ammalorati e pericolosi.
Per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizzando una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
Il comma 1077 prevede l’emanazione di un decreto del MIT, entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede Conferenza Stato Città e Autonomie locali, finalizzato alla definizione di criteri e modalità per l’assegnazione ed eventuale revoca delle predette risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. Con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
Il comma 1078 prevede che le province e le città metropolitane certifichino l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).
La legge 56/14 ha assegnato alle Province (commi 51-53) e alle Città metropolitane (comma 44), quali enti con funzioni di area vasta, l’esercizio di determinate funzioni fondamentali, tra le quali, la costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (comma 85).

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