La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima
proposta dalla Sezione di controllo per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con
deliberazione n. FVG/54/2017/QMIG in data 3 agosto 2017, enuncia il seguente principio di
diritto:
“Gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio,
malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità
sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta
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e di collaborazione dei volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque vincolo
di subordinazione e la loro incolumità personale”.
Detto parere ribalta la posizione giustamente cauta fin qui tenuta dalle sezioni (che escludevano la fattispecie del volontariato dei singoli riservando la formalizzazione dei rapporti solo con associazioni) rìschiando di creare i presupposti per situazioni che potrebbero assumere i connotati del lavoro nero.
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