Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 29921 in data 13 dicembre 2017 hanno respinto il ricorso di un Sindaco condannato dalla Corte dei conti della Sicilia per aver affidato troppi incarichi di consulenza.
Al riguardo la Corte ha, tra l'altro affermato quanto segue: "ai sensi della art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), nel giudizio di responsabilità amministrativa, al giudice contabile è posto il divieto di sindacare nel merito le scelte discrezionali dell'amministrazione. Pertanto, l'organo giurisdizionale non può sostituirsi all'amministrazione nel compiere scelte d'opportunità, trasformandosi da "operatore di giustizia" ad "amministratore".
Tuttavia, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che l'azione discrezionale dell'amministrazione non sia sottoposta al vaglio di alcun parametro normativo, sicché la stessa si trasformi in espressione di puro "arbitrio".
Affinché l'azione dell'amministrazione sia legittima è necessario che la stessa non si ponga in contrasto con la normativa di riferimento rappresentata dall'art. 7, comma 6, del D.Igs. n. 165/2001, dall'art. 1, lett. h), della L.R. n. 48/1991, dall'art. 110, comma 6, del D.Igs. n. 267/2000, nonché dall'art. 14 della L.R. n. 7/1992, da cui si ricava il consolidato principio secondo il quale il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione è consentito solo nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi straordinari, ai quali non si possa far fronte con la struttura burocratica esistente (ex multis Cass., Sez. Un., n. 10069/2011; Cass., Sez. Un., n. 5288/2009). Parimenti, l'azione amministrativa non può non conformarsi ai canoni di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia, diretto corollario del principio di rango costituzionale del "buon andamento" sancito dall'art. 97, comma 2, Cost. Secondo costante orientamento di questa Corte, difatti, "sulla configurazione di spazi discrezionali - e quindi di aree di insindacabilità - svolgono un essenziale effetto conformatore i principi Ric. 2016 n. 01043 sez. SU - ud. 07-11-2017 -4- Corte di Cassazione - copia non ufficiale di economicità e di efficacia, contenuti nella L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, i quali, anche per l'attività regolata dal diritto pubblico, costituiscono un'ulteriore limite alla libertà di valutazione conferita alla p.a.
Tali criteri non esprimono un mero ed enfatico richiamo ai principi di legalità e di buona amministrazione contenuti nell'art. 97 Cost. Si tratta, infatti, non di un vincolo ad un generale dovere (quale quello del perseguimento del pubblico interesse affidato al singolo organo amministrativo), la cui concreta applicazione dà luogo non ad esercizio di discrezionalità amministrativa, ma a vere e proprie regole giuridiche, la cui inosservanza può dar luogo alla misura - correttiva o repressiva - che il giudice deve applicare ad esito della sua verifica.
Tali principi, quindi, costituiscono una regola di legittimità dell'azione amministrativa, la cui osservanza può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, nel senso che lo stesso comporta il controllo della loro concreta applicazione, essendo lo stesso estraneo alla sfera propriamente discrezionale" (così Cass., Sez. Un., n. 7024/2006). Siffatti fondamentali canoni conformatori assumono, dunque, rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa (ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 10814/2016; Cass., Sez. Un., n. 21217/2015; Cass., Sez. Un., n. 25037/2013; Cass., Sez. Un., n. 10069/2011; Cass., Sez. Un., n. 14488/2003). Alla luce delle considerazioni suesposte appare, pertanto, conforme al dettato normativo il sindacato del giudice contabile il quale non ha compiuto una scelta d'opportunità tra diverse soluzioni possibili, ma ha giudicato della legittimità dei provvedimenti di conferimento di incarichi esterni secondo il paramento normativo rappresentato dalle disposizioni vigenti in materia e dai principi di rango costituzionale conformatori dell'attività amministrativa, in quanto il principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non preclude al giudice contabile di esaminare l'operato della pubblica amministrazione con riferimento ai parametri Ric. 2016 n. 01043 sez. SU - ud. 07-11-2017 -5- Corte di Cassazione - copia non ufficiale IL CAN dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dovendosi escludere che il giudice contabile abbia travalicato i limiti esterni della sua giurisdizione.
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